| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 dicembre 2005 n.
7335
Pres. Iannotta, est. Fera
Gestline s.r.l. (Avv.ti A. Abbamonte e S. Crisci) c. Comune
di Pompei (Avv.ti V. Giuffrè e V. Barone) ed altri |
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1- Enti locali – Organi – Consiglio comunale
– Scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso – Revoca
delle delibere consiliari – Presupposti – Influenza criminalità
organizzata - Oggettiva lesione del buon andamento e del
regolare funzionamento dei servizi pubblici
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2- Enti locali – Consiglio comunale – Scioglimento
per infiltrazioni di tipo mafioso – Revoca delle delibere
consiliari - Servizi pubblici – Affidamento attuato dal
consiglio comunale precedente ed intercorsa modifica della
composizione del soggetto affidatario – Irrilevanza
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3- Enti locali – Organi – Consiglio comunale
– Scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. – Art. 145 T.U.E.L.
– Questione di costituzionalità in relazione agli artt.
3, 21, 41 e 97 Cost. per omessa previsione di indennizzo
– Manifestamente infondata
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1- Il provvedimento di revoca delle deliberazioni
adottate dal Consiglio comunale sciolto per infiltrazioni
e condizionamenti di tipo mafioso, deve fondarsi su una
valutazione oggettiva dell’idoneità degli strumenti organizzativi
e contrattuali, posti in essere sotto l’influenza della
criminalità organizzata, a compromettere il buon andamento
dell’Amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi
pubblici.
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2- Non rilevano ai fini della legittimità
del provvedimento di revoca né il fatto che la costituzione
di società mista, la scelta del socio privato di minoranza
e l’affidamento alla stessa società del servizio pubblico
di nettezza urbana siano avvenuti nella vigenza del consiglio
comunale precedente a quello sciolto con decreto presidenziale,
né la diversa configurazione soggettiva del gruppo di azionisti
privati rispetto a quella originaria, né l’estraneità dei
nuovi soggetti rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa.
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3- E’ manifestamente infondata la questione
di costituzionalità dell’art. 145 del T.U.E.L. in relazione
agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., in ragione della mancata
previsione di un indennizzo per il recesso unilaterale dell’amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5525 del 2004 proposto da
Gestline s.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale,
isola B/3, in persona dell’amministratore unico ing. Salvatore
Paliotto, nonché in proprio dall’ing. Salvatore Paliotto,
quale titolare dell’omonimo gruppo di società, rappresentati
e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte e Stefano Crisci, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Parigi n.
11;
contro
il Comune di Pompei, in persona della commissione
straordinaria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Ciancio, Vincenzo Giuffrè e Valerio Barone, con domicilio
eletto presso l'avvocato Giorgio Recchia in Roma, corso
Trieste n. 88 (appellante incidentale);
il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania,
in persona del Presidente della giunta regionale, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via Portoghesi n. 12;
la Castellammare di Stabia Multiservizi s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Gennaro Torrese e dall'avvocato Luigi
Torrese, con domicilio eletto presso l'avvocato Roberto
Scetti in Roma, via Ottorino Gentiloni n. 73;
il Ministero dell'interno, non costituito in giudizio;
la Interservizi s.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento
del signor Sandro Staiano, rappresentato e difeso
dall'avvocato Sergio Nitrato Izzo, con domicilio eletto
presso l'avvocato Anna Rita Patriarca in Roma, viale Giulio
Cesare n. 7;
per la riforma
della sentenza del TAR della Campania, Napoli sezione prima,
29 gennaio 2004, n. 918 ;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 febbraio 2005 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Soprano su delega di Abbamonte,
Crisci, Ciancio, Barone, Nitrato, Izzo e Vantaggiato su
delega di Torrese come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Gestline s.r.l., socio privato di minoranza con il
Comune di Pompei nella società mista Interservizi s.p.a.
costituita nel 1996 ex articolo 22 della legge 142 del 1990
per l’espletamento del servizio comunale di nettezza urbana,
ha impugnato davanti al Tar della Campania gli atti, con
i quali la Commissione straordinaria del Comune di Pompei,
facendo uso dei poteri di cui all’articolo 145 del t.u.e.l.
(d.lg. 267 del 2000), ha disposto la revoca delle delibere
che avevano condotto alla costituzione della predetta società
mista e all’affidamento alla stessa del servizio di nettezza
urbana, nonché la rescissione dei conseguenti contratti
di servizio, e quindi l’affidamento dello stesso alla Castellammare
Multiservizi s.p.a.. ( deliberazioni n. 57 e 58 del 24.3.2003,
nota di avvio del procedimento del 10.9.2002 prot. n. 27600,
nota del 27.3.2003 n. 10282 e successive note del 2.4.2003
prot. n. 1196 del 10.4.2003 prot. 12008 e del 15.4.2003
prot. 12627).
A sostegno dell’azione la parte ricorrente aveva addotto
numerosi motivi di illegittimità, sotto il profilo della
violazione di legge e dell’eccesso di potere, sostenendo
in particolare che la Commissione straordinaria avrebbe
fondato le sue determinazioni su una insieme disomogeneo
e inconcludente di presupposti fattuali (sovente insussistenti)
nel quadro di un’interpretazione errata ed estensiva dell’articolo
145 del testo unico degli enti locali (d.l. 18 agosto 2000
n.267), usato come una forma speciale e particolarmente
ampia di autotutela idonea a sanzionare generiche ed eterogenee
irregolarità e/o illegittimità riscontrate nella gestione
della Interservizi, o inadempienze nel servizio, o esteso
a sanzionare atti risalenti a una gestione amministrativa
anteriore a quella oggetto di scioglimento ex articolo 143
stesso decreto per infiltrazioni malavitose (peraltro con
riferimento prevalente a fatti risalenti al periodo anteriore
al mutamento della compagine sociale del socio di minoranza
Gestline, con l’ingresso del gruppo Paliotto, che data al
febbraio 1998). L’istituto previsto dal predetto articolo
145 andrebbe letto e interpretato – pena la sua incostituzionalità
- rigorosamente all’interno del sistema della prevenzione
antimafia, di cui al d.lgs. 490 del 1994, donde la sua inapplicabilità
al caso in esame nel quale la stessa amministrazione avrebbe
espressamente escluso la sussistenza di tentativi attuali
di infiltrazione o di condizionamento malavitoso nella Gestline
(salvo il richiamo a una generica “permeabilità” di tale
società). Secondo parte ricorrente il potere rescissorio
previsto dall’articolo 145 dovrebbe riguardare i soli contratti
risultati influenzati dai condizionamenti mafiosi conosciuti
dalla commissione d’accesso e posti a base del provvedimento
ministeriale di scioglimento del consiglio comunale (circostanza
asseritamente non ricorrente nel caso di specie del Comune
di Pompei, il cui consiglio comunale è stato sciolto con
d.p.r. 11 settembre 2001, nel quale la vicenda Interservizi
sarebbe stata solo marginalmente considerata). La Commissione
straordinaria avrebbe invece inteso l’articolo 145 come
strumento idoneo a procedere all’annullamento e alla revoca
in autotutela di tutti gli atti e i contratti, anche anteriori
a quelli posti in essere dall’amministrazione sciolta ex
articolo 143 stesso teso unico.
Parte ricorrente ha contestato poi analiticamente la consistenza
degli elementi in base ai quali la Commissione straordinaria,
nei punti 69 e ss. della motivazione dell’atto impugnato,
pretenderebbe di sostenere la predetta “permeabilità” della
Gestline alle infiltrazioni e ai condizionamenti camorristici
tramutando la soggezione a tentativi di estorsione – peraltro
puntualmente denunciati - in pericolosità o permeabilità
ai suddetti tentativi.
Erano costituiti nel giudizio di primo grado il Comune di
Pompei e il Presidente della giunta regionale della Campania
nella qualità di commissario straordinario delegato per
l’emergenza rifiuti in Campania, che hanno concluso per
il rigetto del ricorso.
Il Tar, con la sentenza specificata in rubrica, ha respinto
il ricorso.
L'appello principale è proposto dalla Gestline s.r.l., nonché
in proprio dall’ing. Salvatore Paliotto, quale titolare
dell’omonimo gruppo di società, chi si affida ai seguenti
Motivi di appello:
1. Error in judicando. Violazione falsa applicazione dell'articolo
145 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in connessione
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490. Motivazione illogica e perplessa. Contraddittorietà.
2. Error in judicando. Violazione falsa applicazione dell'articolo
145 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in connessione
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, per contrasto con gli articoli tre, 21,41
e 97 della Costituzione. Motivazione illogica e perplessa.
Contraddittorietà.
3. Error in judicando. Violazione falsa applicazione dell'articolo
145 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in connessione
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490. Motivazione illogica e perplessa. Contraddittorietà.
Omessa pronuncia.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, l'accoglimento del ricorso di primo
grado e delle domande in esso contenute.
Resiste all’appello il Comune di Pompei, che controbatte
le tesi avanzate dall'appellante principale e, a sua volta,
propone appello in via incidentale per contestare alcuni
passaggi della motivazione contenuta nella sentenza di primo
grado.
In particolare denuncia il seguente motivo:
Error in judicando. Motivazione insufficiente. Falso presupposto.
Travisamento.
Conclude per il rigetto dell’appello principale e la riforma
della sentenza di primo grado.
È costituito in appello il Commissario delegato per l'emergenza
rifiuti in Campania, in persona del Presidente della giunta
regionale, il quale controbatte le tesi dell'appellante
e conclude per il rigetto dell'impugnazione.
È anche costituita in appello la società Castellammare di
Stabia Multiservizi, che controbatte le tesi dell'appellante
e conclude per la conferma della sentenza di primo grado.
È invece costituito ad adiuvandum il professore Sandro Staiano,
all'epoca dei fatti il Sindaco del Comune di Pompei, che
critica la sentenza di primo grado e conclude per il suo
annullamento.
Le parti hanno ulteriormente scambiato memorie a sostegno
delle rispettive tesi difensive.
DIRITTO
1. L’appello proposto dall’ ing. Salvatore Paliotto,
in proprio e quale titolare della Gestline s.r.l., è infondato.
Oggetto dell’impugnazione proposta davanti al Tar della
Campania sono gli atti, con i quali la Commissione straordinaria
del Comune di Pompei, facendo uso dei poteri di cui all’articolo
145 del t.u.e.l. (d.lg. 267 del 2000), ha disposto la revoca
delle delibere che avevano condotto alla costituzione della
società mista Interservizi s.p.a., costituita nel 1996 con
la Gestline, e all’affidamento alla stessa del servizio
di nettezza urbana, nonché la rescissione dei conseguenti
contratti di servizio, e quindi ha affidato lo stesso alla
Castellammare Multiservizi s.p.a.
Il primo giudice, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione
delle vicende di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano
ispirato i provvedimenti impugnati, ha analizzato, alla
luce delle censure mosse dal ricorrente, l'articolo 145
del nuovo testo unico sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per poi concludere nel senso dell'infondatezza delle censure
prospettate dal ricorrente.
Contro tale decisione propongono appello la Gestline s.r.l.
e l'ing. Paliotto, il quale agisce, non solo in nome e per
conto della società di cui ha la rappresentanza legale,
ma anche a tutela della propria immagine incisa in maniera
sfavorevole dal provvedimento. La sentenza viene contestata
sotto vari profili riconducibili alla falsa applicazione
della norma richiamata dall'amministrazione così come interpretata
dal giudice.
L'Amministrazione comunale, costituita nel giudizio di appello,
a sua volta contesta quelle parti della motivazione della
sentenza delle quali il primo giudice ha, per così dire,
oggettivato i presupposti per l'applicazione della norma,
dando per scontata la buona fede e comunque non entrando
nel merito della responsabilità soggettiva del gruppo Paliotto.
Si è anche costituito ad adiuvandum il signor Staiano, che
era Sindaco del Comune di Pompei all'epoca in cui fu costituita
la società mista, il quale intende sottolineare come l'amministrazione
da lui presieduta abbia operato correttamente e che le vicende
successive riguardano una diversa amministrazione comunale
che è stata colpita dal provvedimento di scioglimento del
Presidente Repubblica.
La società Castellammare di Stabia Multiservizi, che ha
ottenuto in affidamento i servizi in questione dopo la rescissione
dei contratti, ed il presidente della giunta regionale della
Campania, si limitano invece a ribadire la correttezza dei
provvedimenti impugnati.
2. La breve esposizione dei tratti salienti delle posizioni
processuali delle parti si rende necessaria per delimitare
il campo dell'indagine affidata al giudice amministrativo.
Infatti, alcune di esse tendono ad allargare il sindacato
sulla legittimità dell'atto amministrativo qui impugnato
ad un riesame generale delle valutazioni poste a base delle
decreto del Presidente Repubblica 11 settembre 2001, che
ha disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune
di Pompei per infiltrazioni e condizionamenti camorristici,
non tanto al fine dell'annullamento di tale decreto ma per
esprimere un nuovo giudizio anche etico circa il comportamento
tenuto da singoli attori della complessa vicenda.
Ribadito che non forma oggetto di impugnazione in questa
sede il provvedimento presidenziale di scioglimento di cui
si è detto, e che, quindi, questo costituisce solo un precedente
storico che non può essere posto in discussione, per definire
l'ampiezza dell'impugnazione occorre andare al contenuto
della norma che ha attribuito all'autorità amministrativa
il potere in concreto esercitato nella fattispecie.
L'articolo 145, comma quattro, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, stabilisce che: " nei casi in cui lo
scioglimento (degli organi elettivi del comune) è disposto
anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di
condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione
di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi
pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo
14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A
conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria
adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre
d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in
qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o
la rescissione del contratto già concluso. " La norma non
è nuova ma rappresenta la trasposizione nel testo unico
del comma 6-quinquies dell'art. 15-bis, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55 (aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre
1993, n. 529, convertito in legge con L. 17 febbraio 1994,
n. 108), cioè di una disposizione contenuta in una delle
leggi fondamentali di cui lo Stato si è munito" per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale ".
Si tratta, come appare evidente dalle contenuto della norma
e dall'essere questa collocata nell'ambito del sistema diretto
a contrastare anche sul piano dell'amministrazione pubblica
la criminalità organizzata, di un potere “extra ordinem”,
nel senso che il suo contenuto non risulta rigidamente definito
dall'ordinamento giuridico, anche se quest'ultimo individua
rigidamente le autorità ed i presupposti per il suo esercizio.
Un potere che, vale la pena di ribadire, è direttamente
funzionalizzato al compito di eliminare, con strumenti di
tipo amministrativo, le fonti di condizionamento, diretto
od indiretto, dell'amministrazione pubblica nei settori
di attività concernenti l'affidamento di appalti pubblici
e la gestione di pubblici servizi.
2.1 Un primo corollario che nasce dalla ricostruzione del
quadro normativo è che i due strumenti ai quali è affidata
l'azione di contrasto alla criminalità organizzata cui si
è accennato, se pur collegati tra loro, presentano una spiccata
autonomia in quanto fondati su presupposti di tipo diverso.
Infatti, mentre lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione
locale implica valutazioni soggettive anche penetranti circa
l'esistenza di " elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità organizzata o su
forme di condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi elettivi
e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali,
nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse
affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica" (articolo
143 del decreto legislativo n. 267 del 2000), gli interventi
di ripristino della corretta gestione amministrativa affidati
alla competenza della commissione straordinaria sono collocati
su di un piano puramente oggettivo ( art. 145 dello stesso
decreto). Questi, infatti, muovendo dal presupposto che
l'aggiudicazione dell’appalto ovvero l'affidamento in concessione
di servizi pubblici locali siano stati già presi in considerazione,
nell'ambito dell’istruttoria condotta per l'adozione del
provvedimento di scioglimento, quale elementi quantomeno
indiziari dell'esistenza di " situazioni di infiltrazione
o di condizionamento di tipo mafioso", non sono il frutto
di una valutazione concernenti la responsabilità personale
dei soggetti coinvolti ma prendono in considerazione l’idoneità
degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere
sotto l'influenza della criminalità organizzata ad assicurare
il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento
dei servizi, e, in caso contrario, individuano le misure
occorrenti per ripristinare il corretto svolgimento delle
funzioni amministrative.
2.2 Un secondo corollario è che il potere "extra ordinem"
affidato alla commissione straordinaria non si atteggia
come mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità
dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta momento
autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo,
che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti
amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni
giuridiche soggettive ad essi collegate, ma che trova la
sua giustificazione, ed al tempo stesso il suo parametro
di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente
qualsiasi via che consenta l’infiltrazione della criminalità
organizzata.
Ed è proprio questo che è avvenuto nel caso di specie.
Dagli atti acquisiti al giudizio risulta, infatti, che la
revoca delle delibere che avevano dato il via alla società
mista Interservizi s.p.a., costituita nel 1996 con la Gestline,
e all’affidamento alla stessa del servizio di nettezza urbana,
nonché la rescissione dei conseguenti contratti di servizio,
non nasce da una astratta esigenza di meglio tutelare l’interesse
pubblico, ma parte dal presupposto che nella relazione della
commissione d'accesso, sulla cui base è stato adottato il
decreto presidenziale di scioglimento degli organi elettivi
del comune, la vicenda è richiamata come una delle "procedure
disinvolte e disinibite in materia di … servizi pubblici",
che con il concorso degli altri elementi di giudizio hanno
portato a far ritenere esistente l’infiltrazione della criminalità
organizzata.
Da qui un’ampia e complessa motivazione, che non si limita
ad indicare i passaggi sia sostanziali che procedimentali
(ivi incluse le repliche partecipative presentate da Gestline
e da Interservizi) della decisione amministrativa di attivazione
dei poteri ex articolo 145 t.u.e.l., ma richiama gli atti
acquisiti nel corso dell'istruttoria, i quali avevano posto
in evidenza un fenomeno caratterizzato dai seguenti elementi
essenziali:
a) illegittimità della procedura di scelta della Gestline
quale socio privato della costituenda Interservizi s.p.a.;
tali illegittimità (addebitabili già all’insufficiente articolazione
del bando) sarebbero consistite, in particolare, nella inadeguatezza
della comparazione delle offerte conclusasi con la scelta
di Gestline, con rinvio della determinazione del corrispettivo
del servizio alla successiva fase dell’esecuzione del rapporto,
benché la Gestline fosse stata costituita solo il 27 maggio
1996, 26 giorni prima della delibera del consiglio comunale
del 22 giugno 1996 volta alla costituzione della società
mista, fosse perciò del tutto priva di esperienza professionale
nel settore e avesse un capitale del tutto inadeguato (90
milioni di lire);
b) la sopravvalutazione dei prezzi pagati dalla Interservizi
per l’acquisito di beni e il contestuale pagamento ingiustificato
di provvigioni a favore di imprese collegate a società controindicate
ai fini antimafia, i quali sarebbero elementi sintomatici
quanto meno della permeabilità dell’attività della Interservizi
a condizionamenti di imprese in contatto con la criminalità
organizzata;
c) la permeabilità della direzione aziendale della Interservizi
a condizionamenti della criminalità organizzata ulteriormente
suffragata da talune intercettazioni ambientali acquisite
in altre indagini penali (ord. di custodia cautelare g.i.p.
n. 6539.99R del 19 aprile 20012 ) tra un esponente del clan
camorristico denominato “Cesarano” e un consigliere del
disciolto consiglio comunale di Pompei relativa alla riscossione
di una somma di danaro erogata dalla Interservizi a favore
del locale clan malavitoso;
d) il mancato ricorso, da parte del direttore generale della
Interservizi, alle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione
di beni e servizi, il che dimostrerebbe l’assenza di idonee
garanzie sulla congruità dei prezzi corrisposti ai fornitori;
e) l’inefficiente e onerosissima gestione del servizio (abnorme
quantitativo di r.s.u. portati in discarica rispetto alla
popolazione residente e fluttuante sul territorio comunale;
il fallimento della raccolta differenziata, che avrebbe
dovuto condurre alla diminuzione del quantitativo di rifiuti
smaltiti);
f) l'inserimento di clausole statutarie del tutto sbilanciate
in favore del socio privato (previsione del quorum del 60%
per le principali deliberazioni sociali);
g) la sostanziale continuità delle disfunzioni anche dopo
l’ingresso in Gestline del gruppo Paliotto (febbraio 1998).
3. Alla luce di quanto esposto, si dimostrano in parte inammissibili
e per il resto inconsistenti le argomentazioni svolte dall’appellante.
3.1 Non giova, infatti, richiamare il fatto che la costituzione
della Interservizi e la scelta del socio privato di minoranza
sia avvenuta nella vigenza del consiglio comunale precedente
a quello sciolto dal Presidente la Repubblica o che il gruppo
Paliotto è subentrato al gruppo originario di azionisti
privati, così come l'estraneità di nuovi soggetti rispetto
di tentativi di infiltrazione criminale.
A parte il fatto che tali aspetti della vicenda sono stati
valutati all’atto dell'adozione del provvedimento di scioglimento
degli organi elettivi del comune, che come è stato detto
più avanti non formano oggetto di impugnazione, sta per
certo che il provvedimento amministrativo, adottato ai sensi
dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
è motivato congruamente con la considerazione che il meccanismo
a suo tempo adottato dall'amministrazione, rimasto inalterato
nel tempo, si presta, dal punto di vista oggettivo, ad essere
lo strumento mediante il quale l'amministrazione pubblica
viene ad essere inquinata dalla criminalità organizzata.
Quindi non solo e non tanto conta la nascita della Interservizi
ma il fatto che essa, per i meccanismi interni di funzionamento
che sono rimasti inalterati, continua ad essere una porta
aperta a quegli interessi che la legge si è proposta di
combattere.
3.2 Tantomeno giova osservare che il sistema cui all'articolo145
del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove fosse inteso
in senso oggettivo, contrasterebbe con gli articoli 3, 21,
41 e 97 della carta costituzionale, sotto il profilo che
il recesso unilaterale dell'amministrazione non sarebbe
accompagnato dalla previsione di indennizzo.
L’assunto infatti trascura che, se è vero che il potere
di cui all'articolo 145 ha di mira unicamente il risanamento
degli strumenti di amministrazione pubblica, è altrettanto
vero che esso ha quale presupposto lo scioglimento degli
organi elettivi dell'ente locale adottato ai sensi dell'articolo
143, a seguito indagini penetranti tutti i soggetti coinvolti
nella vicenda. Ed è altrettanto vero che, una volta accertato
che lo strumento contrattuale sia divenuto una via d'ingresso
per la penetrazione dell'organizzazione criminale con conseguente
trasferimento di cospicue risorse economiche dalla collettività
alle organizzazioni medesime, sarebbe assurdo che il potere
di intervento dell'amministrazione venga assoggettato ad
ulteriori oneri finanziari. Per cui la questione di costituzionalità
si dimostra manifestamente infondata.
3.3. Inammissibili sono i profili di censura con i quali
si insiste nell'affermare l'esistenza di una posizione processuale
autonoma dell'ingegner Salvatore Paliotto il quale, sia
pure quale effetto indiretto degli atti amministrativi oggetto
dell'impugnazione proposta in primo grado, avrebbe subito
un danno diretto e personale all'immagine professionale
ed imprenditoriale.
Posta in questi termini, la questione implica un problema
concernente i limiti della giurisdizione sul risarcimento
del danno attribuita alla competenza del giudice amministrativo.
Com'è noto, l'articolo 7 , comma terzo, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, a sua volta novato dall’art.7 l. 21 luglio
2000 n.205, nel testo sostituito dall'articolo 35 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce che "il tribunale
amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali."
La disciplina in questione ha formato di recente oggetto
di intervento della Corte Costituzionale (6 luglio 2004,
n. 204), che l’ha amputata di alcune significative statuizioni
riconducendola nell'ambito del tradizionale criterio di
riparto della giurisdizione. In particolare, per quel che
qui interesa, la Corte ha affermato che “nel determinare
quali siano le particolari materie che, ai sensi dell'art.
103 cost., possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, il legislatore non gode di discrezionalità
illimitata, ma è tenuto a rispettare il principio secondo
cui le materie di giurisdizione esclusiva debbono essere
sempre individuate in base: a) al fatto che in esse la p.a.
agisca attraverso l'esercizio di poteri autoritativi; b)
al fatto che esse coinvolgano comunque (anche) interessi
legittimi” avvertendo però che “ la declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 33 comma 1 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, non investe
in alcun modo l'art. 7 lett. c) l. 21 luglio 2000 n. 205,
nella parte in cui sostituisce l'art. 35 d.lg. 31 marzo
1998 n. 80. Infatti l'attribuzione al giudice amministrativo
del compito di disporre, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento dei danni non costituisce
una nuova "materia", ma uno strumento di tutela superiore
rispetto a quello classico demolitorio. “
Ora, stando all'ambito definito dalla Corte costituzionale
non appare ipotizzabile una giurisdizione del giudice amministrativo
svincolata dalla contestazione di un atto o provvedimento
adottato dall'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi,
la cui cognizione è affidata a detto giudice nell'ambito
della giurisdizione generale di legittimità o di quella
esclusiva. Nel caso di specie, la situazione soggettiva
incisa dai provvedimenti impugnati è unicamente quella vantata
dalla Gestline, cioè dalla persona giuridica su cui ricade
il pregiudizio recato dall’ atto autoritativo. Non certo
quella delle suo presidente, che, quale persona fisica,
potrà semmai subire gli effetti indiretti di tale pregiudizio.
Ma sotto tale profilo, l'azione appare svincolata dal legame:
provvedimento amministrativo, situazione soggettiva incisa,
annullamento, risarcimento del danno. Tant'è vero che l'appellante
lamenta come il giudice di primo grado si sia pronunciato
solo sulla domanda di risarcimento del danno della persona
giuridica, che è stata respinta attesa “ la non illegittimità
dell'atto impugnato", ma nulla abbia detto "per quanto attiene
danno subito dell'ingegner Paliotto in proprio". Con ciò
lasciando intendere chiaramente come egli aveva inteso proporre
un'azione svincolata dall'annullamento dell'atto amministrativo.
Un'azione, però, che esorbita dall'ambito della giurisdizione
affidata al giudice amministrativo.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto
.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
quinta, dichiara in parte inammissibile, e per il resto
respinge l’appello. Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida
in € 10.000 ( diecimila) con solidarietà attiva delle parti
resistenti ed appellate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 febbraio
2005, con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Iannotta
L'ESTENSORE
F.to Aldo Fera
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