 |
| |
 |
 |
| n. 1-2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 dicembre 2005 n.
7345
Pres. Santoro, est. Branca
Ricorsi riuniti:
- Comune di Pistoia (Avv.ti A. Presutti e V. Gesmundo) c.
Energy Service s.r.l. (Avv.ti F.M. Pozzi e I. Sforzellini),
Publienergia s.p.a. (n.c.)
- Publienergia s.p.a. (Avv.ti F. Lilli, A. Musenga e G.
Zgagliardich) c. Energy Service s.r.l. (Avv.ti F.M. Pozzi
e I. Sforzellini) |
|
1. Servizi pubblici – Servizi di pulizia
e gestione delle proprietà immobiliari – Servizio pubblico
ex art. 112 D.Lgs. 267/2000 – Configurabilità – Motivi
|
| |
|
2. Servizi pubblici – Affidamento diretto
a società miste – Condizioni – Possesso, da parte degli
enti pubblici, della totalità, o di più del 99%, del pacchetto
azionario della società affidataria
|
|
1. La Dir. CE 92/50 contempla, nell’All.
A contenente l’elenco di tutti i servizi pubblici, anche
“i servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari”.
Di conseguenza anche il riscaldamento delle edifici di proprietà
o comunque nella disponibilità del Comune, rappresentando
un’attività di gestione, al pari dei servizi di pulizia,
rappresenta un servizio pubblico locale ex art. 112 D.Lgs.
267/2000.
|
| |
|
2. In materia di affidamenti diretti di servizi
pubblici a s.p.a. partecipate dall’ente locale, il requisito
del “controllo analogo”, previsto dall’art. 113 D.Lgs. 267/2000,
può essere rispettato solamente qualora la mano pubblica
possegga la totalità del pacchetto azionario della società
affidataria, o comunque una partecipazione superiore al
99%.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 534 del 2004, proposto dal
Comune di Pistoia, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Avilio Presutti e Vittorio Gesmundo elettivamente domiciliato
presso il primo in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro 10
contro
la società Energy Service s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv. ti Francesco Massimo Pozzi e Iacopo Sforzellini,
elettivamente domiciliata presso il sig. Gian Marco Grez in
Roma, Lungotevere Flaminio 46
e nei confronti
della società Publienergia s.p.a., non costituita in
giudizio
e
sul ricorso n. 658 del 2004, proposto dalla
società Publienergia s.p.a., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Francesco Lilli, Andrea Musenga e Gianni Zgagliardich,
elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma,
Viale America 11
contro
la società Energy Service s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv. ti Francesco Massimo Pozzi e Iacopo Sforzellini,
elettivamente domiciliata presso il sig. Gian Marco Grez in
Roma, Lungotevere Flaminio 46
e nei confronti
della società Publienergia s.p.a., non costituita in
giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana 19 dicembre 2003 n. 6137, resa tra le parti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 aprile 2005 il consigliere
Marzio Branca, e uditi gli avvocati Calugi su delega dell’avv.
Vittorio Gesmundo e l’avv. Mazzocco su delega dell’avv. M.
Pozzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto
dalla società Energy Service s.r.l. per l’annullamento degli
atti relativi all’affidamento da parte del Comune di Pistoia
alla società Publienergia s.p.a. del servizio di riscaldamento
degli edifici comunali.
Il TAR ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo con il
quale si è sostenuto che la c.d. “gestione calore” non possa
configurarsi come servizio pubblico locale ai sensi dell’art.
112 del d.lgs n. 267 del 2000, in quanto attività espletata
in favore dell’ente locale e non dei membri della comunità
comunale.
Il Comune di Pistoia e l’aggiudicataria Publienergia s.p.a.
hanno proposto separati appelli per la riforma della sentenza,
previa sospensione dell’efficacia.
La società Energy Service si è costituita per resistere ai
gravami.
La Sezione con ordinanze in data 24 febbraio 2004 ha accolto
le istanze cautelari.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2005 le cause venivano
trattenute in decisione.
DIRITTO
Gli appelli investono la medesima sentenza. Essi vanno quindi
riuniti e decisi unitariamente.
Le appellanti contestano la affermazione dei primi giudici
circa la impossibilità di ricomprendere nella nozione di servizio
pubblico locale di cui all’art. 22 della legge n. 142 del
1990, poi art. 122 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la complessa
attività preordinata a fornire il riscaldamento agli edifici
di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune. Da
ciò sarebbe scaturito l’obbligo di procedere alla scelta del
contraente secondo le procedure ad evidenza pubblica di cui
al d.lgs. n. 157 del 1995, e, quindi, l’illegittimità dell’affidamento
diretto dell’appalto ad una società per azioni a capitale
pubblico e privato, secondo la previsione dell’art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo originario, concernente
appunto le modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali.
Si assume, in senso contrario, che la decisione, pur potendo
richiamarsi ad un precedente specifico della Sezione (10 marzo
2003 n. 1289), non è confortata dalla giurisprudenza prevalente
del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia della Comunità
Europea, nella quale riceve rilievo preminente il rapporto
instaurato tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la soggettività
affidataria del servizio, potendosi trascurare la circostanza
che il fruitore immediato del servizio sia l’Amministrazione
e non i membri della comunità comunale.
A quest’ultimo riguardo il Collegio ritiene di dover confermare
l’orientamento seguito dalla Sezione con la sentenza 9 maggio
2001 n. 2605 e con la sentenza 16 dicembre 2004 n. 8090, con
la quale ha affermato che sono indifferentemente servizi pubblici
locali, ai sensi dell’art. 112, T.U.E.L. n. 267/2000, quelli
di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come
componenti la collettività, purché rivolti alla produzione
di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. L’ultima
decisione, che aveva ad oggetto l’illuminazione pubblica,
ha espresso principi che ben possono applicarsi al complesso
delle attività che garantiscono la temperatura necessaria
alla vita ed al lavoro nelle numerose strutture gestite dall’ente
comunale. E’ evidente, infatti, che l’utenza del servizio
in questione non va individuata, restrittivamente, nei dipendenti
comunali, ma si estende al pubblico che si reca negli uffici,
e, soprattutto, ai frequentatori delle biblioteche, delle
palestre, dei centri anziani e altri sevizi ospitati in immobili
comunali.
Appare decisivo, d’altra parte, che secondo la Direttiva 92/50,
recepita in Italia con il d.lgs. n. 157 del 1995, tra i servizi
pubblici cui si applica la specifica normativa, elencati nell’Allegato
“A”, sono indicati i “servizi di pulizia e di gestione delle
proprietà immobiliari”, risultando quindi testualmente stabilito
che il riscaldamento delle proprietà comunali, in quanto evidente
attività di gestione, al pari dal servizio di pulizia, è un
servizio pubblico.
Con riguardo alle fonti giurisprudenziali europee va ricordato
che la Corte di Giustizia si è pronunciata con la sentenza
18 novembre 1999 C-107, meglio nota come sentenza Teckal,
affermando la legittimità dell’affidamento di un servizio
pubblico locale anche senza l’osservanza della procedura ad
evidenza pubblica, se l’ente locale eserciti sulla società
un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri
servizi e la società realizzi la parte più importante delle
propria attività con l’ente o gli enti che la controllano.
La parte appellata contesta che nella specie tali circostanze
si verificassero perché il Comune di Pistoia non era in condizioni
di esercitare sulla società affidataria un controllo analogo
a quello esercitatile sui propri uffici. E ciò perché il capitale
sociale della aggiudicataria era detenuto da più enti pubblici
tramite una società per azioni capo gruppo, e in questa figurava
la partecipazione dell’1% di una banca privata, la Cassa di
risparmio di San Miniato.
La tesi non può essere condivisa alla stregua dei chiarimenti
forniti sul tema della giurisprudenza comunitaria più recente.
Va sottolineato, in via preliminare, che l’avviso espresso
dalla Commissione della comunità con la nota 26 giungo 2002,
diretta al Governo Italiano, circa l’insufficienza degli strumenti
propri dell’azionista di maggioranza ai fini dell’esercizio
del controllo “analogo”, di cui alla sentenza Teckal, citata
sopra, non è mai stato fatto proprio dalla Corte di Giustizia,
che, a quanto consta, non ha ancora fornito risposta al quesito
pregiudiziale avanzato da questa Sezione con l’ordinanza 22
aprile 2004 n. 2316.
L’appellata, peraltro, cita in proposito la sentenza della
Corte di giustizia 27 febbraio 2003, in causa C-373, nella
quale si afferma l’esigenza che l’ente controllante svolga
delle verifiche contabili particolarmente approfondite, da
cui si desumerebbe, sempre secondo l’assunto, che il controllo
“analogo” richieda un “effettivo potere di programmazione,
direzione e controllo”.
A tale riguardo va ritenuto, per esigenze fondamentali di
logica interpretativa, che l’adozione nel diritto comunitario
della figura societaria, come strumento alternativo alla prestazione
diretta dei servizi pubblici, impone di risolvere il problema
del “controllo analogo” secondo un criterio coerente con la
peculiarità dell’istituto in questione. La giurisprudenza
comunitaria si mostra consapevole del fatto che, se si effettua
l’affidamento diretto ad una società, il servizio verrà gestito
da una persona giuridica separata e distinta dall’Amministrazione
aggiudicatrice, un ente, cioè, che determina la propria azione
mediante gli organi di cui è dotato. E’ quindi da escludere,
in linea di principio, che il diritto comunitario possa imporre
un modulo che riproduca, tra Amministrazione e società affidataria,
quella forma di dipendenza che è tipica degli uffici interni
all’ente.
Per conseguenza, si rivela improponibile l’impostazione accolta
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
delle politiche comunitarie, 19 ottobre 2001 n. 12727, nella
quale si fa riferimento, addirittura, alla ”subordinazione
gerarchica”.
Osserva inoltre il Collegio che la sentenza della Corte di
giustizia 27 febbraio 2003 n, in causa C-373 citata sopra,
non autorizzi a ritenere che il possesso della totalità o
della maggioranza delle azioni della società affidataria da
parte dell’ente o degli enti pubblici consorziati non permetta
l’esercizio di una funzione di direzione e di controllo della
gestione, che, se pure non identico nelle modalità, sia sostanzialmente
equivalente a quello svolto sulle unità operative direttamente
dipendenti. L’ente pubblico, o gli enti pubblici, proprietari
dell’intero pacchetto delle azioni, sia mediante la nomina
degli organi, sia mediante l’approvazione di opportune deliberazioni,
sono in condizioni di imporre, o meglio, di svolgere, ogni
tipo di verifica e di rendiconto, in modo che sia operante
la sostanziale identificazione riscontrabile tra il soggetto
societario agente con la mano pubblica che le affida il servizio.
Ed è, appunto, tale identificazione che rende compatibile
con le regole comunitarie che tutelano la concorrenza l’affidamento
di un servizio pubblico ad una società privata senza l’adozione
delle procedure ad evidenza pubblica. La circostanza emerge
in maniera palmare dal più recente intervento della Corte
di Giustizia nella materia dell’affidamento in house,
la sentenza 11 gennaio 2005, n. 2603 in C-26, ben nota alle
parti in causa.
La sentenza afferma, in primo luogo (parag.50), che il possesso
dell’intero pacchetto azionario della società da parte della
mano pubblica garantisce lo svolgimento del servizio secondo
“esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse
pubblico”, mentre la partecipazione di capitali privati “persegue
obiettivi di natura differente”. Ma, in disparte tale considerazione,
che appare opinabile, se si considera che anche la procedura
concorsuale conduce all’affidamento, pienamente legittimo,
di un servizio pubblico a società private, risulta decisivo
secondo la Corte che l’esplicazione di un attività economica
da parte di società a capitale pubblico e privato “offrirebbe
ad una impresa privata presente nel capitale della detta società
un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti” (parag. 51); e
ciò sarebbe lesivo della libera concorrenza se l’affidamento
sia avvenuto senza il rispetto delle procedure previste dalla
Direttiva 92/50 (parag. 51).
E’ palese dunque che, secondo questa giurisprudenza, cui il
Collegio aderisce, il problema della sussistenza del “controllo
analogo” si risolve in senso affermativo se la mano pubblica
possiede la totalità del pacchetto azionario della società
affidataria.
E tale presupposto nella specie va riconosciuto sussistente
posto che il capitale della aggiudicataria è pubblico in percentuale
superiore al 99%, mentre la quota in possesso della Cassa
di Risparmio di San Miniato, di entità simbolica, non realizzerebbe
comunque un illecito vantaggio ad una società concorrente
operante nel settore energetico.
Anche il diverso requisito dello svolgimento del servizio
in favore degli enti pubblici consorziati è da ritenere osservato
osservato, tenendo conto che la giurisprudenza comunitaria
richiede soltanto “la parte più importante” dell’attività
esercitata dalla società.
La società appellante ha anche riproposto due motivi, dichiarati
assorbiti in primo grado.
Il primo concerne la illegittimità della procedura per aver
applicato la normativa destinata allo svolgimento di servizi
pubblici (artt. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000) mentre l’attività
appaltata doveva essere qualificata appalto di fornitura oppure
appalto di lavori, in ragione della prevalenza del valore
del combustibile, ovvero delle opere previste.
Il motivo è infondato.
Il riscaldamento degli uffici comunali si svolgeva già prima
dell’appalto in questione mediante la fornitura di metano
da parte della odierna aggiudicataria. Appare quindi corretto
che l’individuazione del valore del contratto sia avvenuta
sottraendo l’importo della fornitura del metano.
Con riguardo alla asserita eccedenza dell’importo dei lavori
rispetto a quello dei servizi, le argomentazioni svolte dagli
appellanti si rivelano persuasive, ove si tenga presente che,
secondo le disposizioni invocate dall’appellata (art. 3, comma
3, del d.lgs. n. 157 del 1995; art. 2 della legge n. 109 del
1994), per aversi appalto di lavori, l’importo di questi ultimi
deve superare il 50% dell’importo totale.
In disparte rilievo, che il Collegio condivide, secondo cui
non possono farsi rientrare nell’importo dei “lavori” gli
interventi che rientrano nell’attività di manutenzione, e
quindi rappresentano spese di gestione, le cifre offerte dal
Comune di Pistoia (L. 832.558.000, per spese di gestione più
spese di carburante escluso il metano, e L. 750.000.000, per
opere edili di varia natura) portano a concludere che il contratto
poteva essere legittimamente considerato un contratto di servizi.
Si è poi denunciata in primo grado la violazione dell’art.
11, comma 1 del d.P.R. 26 agosto 1993 n. 142 e della circolare
del Ministero delle finanze 23 novembre 1998 n. 273, assumendo
che la appellante aggiudicataria non avrebbe potuto svolgere
la funzione di terzo responsabile di un impianto, in
quanto fornitrice del combustibile, e il contratto qui in
discussione non potrebbe qualificarsi come contratto servizio
energia. Si allega, in modo alquanto generico, la mancanza
dei requisiti di cui ai punti 7, 8 e 9 della detta circolare,
ma la doglianza non regge alle opposte osservazioni dell’appellante
Comune sulla base delle previsioni della convenzione.
Il profilo della medesima doglianza, che attiene alla pretesa
mancanza della abilitazioni prescritte dalla legge n. 46 del
1990 per svolgere il servizio appaltato, non può essere accolto.
Al conseguimento delle abilitazioni in questione, effettivamente
avvenuto nell’imminenza della data di inizio dello svolgimento
del servizio, 1 novembre 2001, o qualche giorno dopo, può
attribuirsi efficacia sanante del ritardo nella presentazione
della documentazione, dovendo considerarsi che le relative
istanze erano avviate al momento della stipula della convenzione,
e che la prescrizione di cui si invoca la violazione risulta
invece osservata, posto che il servizio è stato svolto da
impresa regolarmente autorizzata.
In conclusione gli appelli devono essere accolti, con conseguente
riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di
primo grado.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra
le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
riunisce gli appelli in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso
di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2005
con l'intervento dei magistrati:
Sergio
Santoro - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere est.
Gabriele Carlotti - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 dicembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
|
|
|
|
 |
|
| |
|