ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3242/2005 proposto dal
dottore Ignazio Di PASQUALE, rappresentati difeso dall’avv. Paolo Leopardi, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2;
contro
- la dottoressa Margherita Bonomi, rappresentata difesa dagli avv.ti A.M. Luciani e C.V. Efrati, elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, via Gaetano Koch n. 68;
- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. G.R., rappresentata e difesa dall’avv. E. Caprio, ed elettivamente domiciliata in via Marcantonio Colonna n. 27;
e nei confronti
del comune di SAN FELICE CIRCEO e del Commissario ad acta presso lo stesso comune, non costituitisi;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Staccata di Latina, n. 1461/2004, con la quale, previa riunione dei tre ricorsi proposti dalla dott.ssa Bonomi, è stato dichiarato inammissibile il primo e sono stati accolti gli ultimi due.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lazio e della dott.ssa Bonomi;
Viste le memorie prodotte dalle parti ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21.3.2006, nominato relatore il Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì gli avv.ti Leopardi e Luciani;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto appresso.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appellata sentenza, il T.A.R. Lazio, sezione di Latina, previa riunione dei tre ricorsi proposti dalla dott.ssa Bonomi (titolare della prima sede farmaceutica nel comune di San Felice Circeo), ha dichiarato inammissibile il primo ed ha accolto gli ultimi due, annullando le deliberazioni G.R. n. 383/2002 e n. 782/2003 di modifica dei perimetri della 1° e della 3° sede farmaceutica del comune di San Felice Circeo.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il dottore Di Pasquale, deducendo che il TAR aveva ritenuto le delibere regionali in contraddizione con il provvedimento di istituzione nel 1970, in deroga al criterio demografico, della terza sede farmaceutica nel centro storico, ma in tal modo non si era tenuto conto che la popolazione del centro storico nel corso di oltre 30 anni era notevolmente diminuita anche per effetto del mutamento della vita sociale per avvenuto trasferimento della Banca, dell’Ambulatorio e della Parrocchia nella zona della Cona.
Costituitasi in giudizio la dott.ssa Bonomi ha eccepito l’improcedibilità dell’appello in quanto era nel frattempo intervenuta con atto pubblicato in data 20.2.2006 una nuova revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Latina. Ha comunque chiesto il rigetto dell’appello, rilevando che il TAR aveva accolto il ricorso sulla base della considerazione che la Regione aveva omesso di indicare i motivi per cui sarebbe stato possibile lo spostamento di una farmacia da una zona, a suo tempo individuata in deroga al criterio normale (relativo alla popolazione); che comunque i pretesi mutamenti della popolazione si basavano su appunti informi e contrastanti con la nota del settore demografico in data 19.7.2001, oltre ad essere irrilevanti in quanto non si trattava di una farmacia ordinaria.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha evidenziato che la farmacia istituita in deroga al criterio demografico poteva essere trasferita come le altre nei casi previsti dall’art. 5 L. n. 362/1991.
3. Alla pubblica udienza del 21.3.2006 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
4. Priva di pregio è l’eccezione sollevata dalla dott.ssa Bonomi di improcedibilità dell’appello in relazione alla sopravvenuta revisione per l’anno 2004 della pianta organica delle farmacie della provincia di Latina per effetto della delibera regionale n. 1111 del 13.12.2005, pubblicata il 20.2.2006. Detta delibera si limita ad eseguire la sentenza in questa sede appellata, ripristinando i perimetri antecedenti alle deliberazioni regionali n. 383/2002 e n. 782/2003. Per cui, l’eventuale accoglimento dell’appello comporterebbe il riesame della situazione.
5. Peraltro l’appello è infondato nel merito.
Occorre tener presente che la farmacia di cui è titolare l’appellante venne istituita, con decreto del Medico Provinciale in data 17 settembre 1970, in deroga al criterio della popolazione.
In San Felice Circeo, in base al numero degli abitanti (all’epoca circa 5300; attualmente circa 8.200) erano istituite prima del 1970 due farmacie. Essendo tuttavia la popolazione concentrata in tre distinte zone (centro storico situato sul promontorio del Circeo; centro abitato, denominato La Cona, situato alle falde del promontorio e distante oltre un chilometro dal centro storico; centro abitato situato nelle località Golfo Sereno e Borgo Montenero, distanti da 6 a 10 chilometri dal centro storico) si ritenne nel 1970, trovandosi le due farmacie esistenti situate nella seconda e nella terza delle predette zone e rimanendo quindi il centro storico privo di assistenza farmaceutica, di istituire una terza farmacia per garantire l’assistenza in tale centro. Ciò, anche nella considerazione della insufficienza del dispensario farmaceutico esistente in detto centro e nella considerazione della difficoltà del collegamento fra lo stesso centro storico e la località La Cona a cagione della tortuosità e della strettezza della strada esistente.
La terza sede farmaceutica, cioè, venne istituita al fine specifico di soddisfare le esigenze dell’assistenza farmaceutica in favore della popolazione residente nel centro storico di San Felice Circeo, prescindendosi dal criterio del numero complessivo degli abitanti del Comune (criterio ordinario), sulla base del criterio della distanza o topografico di cui all’art. 104 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), che tiene conto in via eccezionale delle condizioni territoriali particolari relative alla topografia, alla viabilità ed alla distanza dalle altre farmacie (cfr.la decisione di questo consiglio sez. IV n. 1848 del 6.4.2004).
Né tali esigenze risultano attualmente essere soddisfatte in altro modo essere venute meno.
Pertanto, come ritenuto dal TAR, la disposta modificazione della circoscrizione della prima e della terza sede farmaceutica, con ampliamento della circoscrizione della terza in danno della prima e conseguente possibilità di trasferimento della farmacia sita nel centro storico in altri locali fuori da detto centro, luogo di riferimento all’epoca della istituzione (della terza sede), si pone in contraddizione con l’esigenza predetta.
Invero, viene reso possibile, mediante detta revisione, lo spostamento della sede farmaceutica da un zona, a suo tempo individuata in deroga al criterio normale (relativo alla popolazione) al fine di garantire l’assistenza farmaceutica, in altra zona dove la stessa assistenza non potrebbe allo stesso modo essere garantita.
D’altra parte, appare di per sé insignificante l’accertato mutamento nella distribuzione della popolazione nell’ambito del territorio comunale (cui si richiama in particolare la delibera regionale n. 782/2003 e la parte appellante) essendo stata istituita la terza sede farmaceutica unicamente per condizioni territoriali particolari, atteso che eventuali mutamenti nella distribuzione della popolazione non possono comportare una revisione della circoscrizione (nella specie, ampliativa) di tale sede farmaceutica proprio perché l’entità della popolazione non ne è stato un elemento determinante, salvo che la popolazione servita sia tanto esigua da palesarsi manifestamente illogica l’istituzione (o la permanenza) della sede stessa (cfr. la decisione di questo Consiglio, Sez. IV, n. 216 dell’11.4.1983). Con la conseguenza che la modifica della circoscrizione di una sede istituita ex art. 104 R.D. 1265/1934 (come riformulato dall’art. 2 L. 8.11.1991 n. 362) può avvenire solo sulla base di una rinnovata valutazione di quelle medesime particolari esigenze territoriali che ne comportarono l’istituzione, esigenze che nella specie sono state del tutto obliterate.
6. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 Marzo 2006
con l’intervento dei Signori:
Raffele Iannotta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere estensore
Adolfo Metro Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 dicembre 2006