CORTE DEI CONTI - SEZIONE I CENTRALE - Sentenza 5 maggio 2006 n. 103
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo-contabile – Credito della P.A. – Sopravvenienza di titolo esecutorio a favore della P.A. – Effetti nel giudizio contabile
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L’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, assistito dalla sopravvenienza di un titolo esecutorio, quale l’emissione di un ruolo esattoriale, a favore dell’Amministrazione, esclude la sussistenza di un danno erariale ascrivibile al comportamento dei convenuti relativo alla perdita del suddetto credito.
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DIRITTO
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Questo giudice, con la lunga serie di ordinanze rese in corso di causa, ha inteso accertare prima di emettere la sentenza conclusiva del giudizio l’esito del processo tributario pendente tra l’Amministrazione (Omissis) e (Omissis).
Dalla documentazione da ultimo acquisita risulta che la Commissione Tributaria Regionale di (Omissis), con sentenza n.67/6/04 depositata il 13 dicembre 2004, ha confermato la natura suppletiva dell’imposta di registro liquidata dal competente ufficio di (Omissis) e la posizione di condebitore solidale dell’obbligazione tributaria in capo al venditore (Omissis), tenuto pertanto all’integrale pagamento dell’imposta.
Dagli atti versati in giudizio risulta poi che la citata sentenza non è stata impugnata con ricorso per cassazione.
E’ stato acquisito anche agli atti di causa il ruolo 2005/000595, esecutorio dal 28 aprile 2005, emesso dall’Ufficio delle Entrate di (Omissis), consegnato all’esattore delle imposte il 25 maggio 2005 e notificato al contribuente il 16 giugno 2005.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni perché l’Amministrazione finanziaria possa integralmente soddisfare il proprio credito d’imposta, stante anche la esecutorietà del ruolo.
L’eventuale mancata riscossione del credito, salva la dimostrazione della insolvenza del debitore per incapienza dei beni, costituirebbe poi autonoma causa di danno erariale in ipotesi ascrivibile ai soggetti che non abbiano curato la riscossione anche coattiva dell’imposta.
L’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, e perdipiù assistito da tutte le garanzie di legge, in capo all’Amministrazione creditrice esclude allo stato la sussistenza di un danno erariale ascrivibile al comportamento dei convenuti in primo grado. Essi vanno, pertanto, assolti dalla domanda proposta dal Procuratore regionale.
Quanto alle spese di giudizio il collegio rileva che la causa è stata originata da comportamenti dei convenuti in primo grado sicuramente non conformi ai doveri d’ufficio, essendo evidente l’insussistenza di elementi idonei ad assoggettare l’atto di compravendita ad imposta fissa.
Il Collegio per tali motivi ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio, che permangono pertanto a carico di ciascuna parte.
Non è invece luogo a pronuncia per le spese di giustizia stante l’esito della causa.
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