| CORTE DEI CONTI - SEZIONE I CENTRALE - Sentenza 6 marzo 2006
n. 68
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
amministrativo – contabile – Patteggiamento della condanna
penale – Effetti nel giudizio contabile
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Dopo la novellazione dell’art. 445 Cpp da
parte dell’art. 2 L. 27 marzo 2001, n. 97, alla condanna
applicata nel giudizio penale dal GIP sull’accordo delle
parti va attribuito l’effetto di provare, nel processo contabile,
l’illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile,
che deve, quindi, dare le prove necessarie a discolparsi.
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FATTO
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Omississ
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DIRITTO
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La prima doglianza da vagliare, mossa con
l’appello, riguarda la dedotta carenza di legittimazione
passiva dell’appellante in quanto egli avrebbe accettato,
solo per compiacere il comandante, un incarico non previsto
in alcuna tabella.
La censura è infondata.
E’ di tutta evidenza che, ove il punto di appello intenda
negare la giurisdizione di questa Corte, esso non ha fondamento.
La giurisdizione di questa Corte in materia di gestori di
spacci è infatti pacifica. Infatti essa è legittimamente
ravvisabile in tutte le ipotesi di comportamenti posti in
essere, con dolo o colpa, dal pubblico dipendente o funzionario
in violazione dei doveri d'ufficio, se produttivi di un
danno risarcibile nei confronti della P.A. Ne consegue che,
ove risulti promossa un'azione di responsabilità amministrativa
o contabile in relazione alla quale la contestazione dell'addebito
assolva all'indicazione dei surriferiti presupposti (sicché
l'oggetto del relativo processo si riveli caratterizzato,
per l'appunto, da essi) la Corte dei Conti risulta del tutto
correttamente investita dei poteri di cognizione e di giudizio
ad essa attribuiti dall'ordinamento e, nell'esercizio di
tali poteri, è legittimata a verificare se, nel caso sottoposto
al suo esame, ricorrano o meno tutte le condizioni di legge
per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità
amministrativo - patrimoniale. (Sez. U., sent. n. 294 del
25-05-1999).
Ove, invece, il capo di appello avesse inteso censurare
il mancato coinvolgimento dei componenti della Commissione
amministrativa, si osserva che, in ogni caso, non sussiste
difetto di legittimazione passiva di un convenuto anche
nel caso di eventuali concorrenti responsabilità di altri
soggetti.
D’altro canto, in base all'art. 1 della legge n. 20 del
1994, comma 1 - quater, come modificato dalla legge n. 639
del 1996, se il fatto dannoso è causato da più persone gli
addebiti conseguenti ad un'eventuale condanna devono essere
disposti per "ciascuno per la parte che vi ha preso", e
ciò consente al giudice di valutare le singole posizioni
processuali personali, anche in assenza nel giudizio di
eventuali corresponsabili, per la parte che gli stessi abbiano
avuto nella determinazione del danno; e, pertanto, risponde
ad esigenze di economia processuale evitare di chiamare
in causa soggetti che, in relazione al grado di colpa caratterizzante
il loro ruolo partecipativo, dovrebbero poi rimanere esenti
da responsabilità. (Sez. Giur. Reg. Molise, sent. n. 276
del 27-05-1997).
Si aggiunga che la dedotta necessità di un’eventuale chiamata
solidale con i componenti della Commissione non si pone
in quanto emerge dagli atti che, nel caso, dolosamente sono
state omesse registrazioni contabili di sconti non aliunde
risultanti e ciò non avrebbe consentito di scoprire e di
impedire i fatti ai soggetti preposti al controllo.
Sono poi irrilevanti, ai fini del radicamento della legittimazione
passiva, sia il fatto che la qualifica di gestore non sia
prevista in alcuna tabella, sia l’esistenza o meno di un
formale rapporto di investitura, sia le motivazioni (la
“compiacenza”) che hanno indotto l’appellante ad accettare
l’incarico. Anche il funzionario di fatto è invero sottoposto
alla giurisdizione di questa Corte ed è soggetto legittimato
passivamente al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.
E’ difatti la sola immissione nel maneggio dei beni di pertinenza
pubblica che rende l’agente responsabile della loro gestione
e ciò a prescindere e dai motivi che lo hanno indotto ad
intraprendere la gestione.
Infondati, pertanto, sono i punti di gravame sul dedotto
difetto di legittimazione passiva dell’appellante.
In ordine all’eccezione di prescrizione si osserva che,
a fronte di fatti accaduti tra il 1990 e il 1991 il dies
a quo della prescrizione inizia a decorrere, secondo la
costante giurisprudenza di questa Sezione, e come stabilito
dalla sentenza di primo grado, dalla conoscibilità dei fatti
e ciò vieppiù nel caso di specie in cui si verte in ipotesi
dolose – caratterizzate dal fatto che la omessa contabilizzazione
rendeva in conoscibile l’evento anche agli eventuali controlli-
(come previsto dall’art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994
nel testo modificato dalla legge n. 639/1996) e, pertanto,
correttamente la sentenza fa decorrere i termini dalla data
dell’informativa della Procura Militare presso Tribunale
Militare di Bari del 18 giugno 1996 (rinvio a giudizio in
data 15 giugno 1996) per il primo degli illeciti contestati,
del 18 marzo 1998 (rinvio a giudizio in data 17 marzo 1998)
per il secondo illecito, e del 2 marzo 1999 (rinvio a giudizio
in data 2 marzo 1999) per il terzo.
Ad ogni buon fine si osserva che, con sentenza n. 427/2003,
questa Sezione ha affermato che, “ai fini della decorrenza
del termine di prescrizione del diritto fatto valere attraverso
l'azione, l'art. 1, II, legge 1994 n. 20 vada letto e interpretato
anche in correlazione alle disposizioni del codice civile
che disciplinano l'istituto della prescrizione e, segnatamente,
in correlazione all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione
decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
chiarendo che, “tra le cause impeditive dell'esercizio del
diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
elaborato la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto
nelle ipotesi di diritto al risarcimento del danno da fatto
illecito (art. 2947, I, c.c.).
Ha, infatti, detta giurisprudenza più volte esplicitato
che la responsabilità da fatto illecito costituisce una
fattispecie complessa che si perfeziona quando sono realizzati
tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui è ricompresa
la conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché
il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso
costituisce il dies a quo di decorrenza della prescrizione,
perché solo nel momento in cui il danno si esteriorizza
diventa obiettivamente percepibile e conoscibile; cosicché,
ancora, non è al momento del suo verificarsi che deve aversi
riferimento bensì è a quello, eventualmente successivo,
in cui si esteriorizza il danno stesso che sorge il diritto
al risarcimento e quindi il dies a quo del relativo termine
di prescrizione, non essendovi prima una inerzia giuridicamente
rilevante, nel titolare del diritto, nell'uso giuridicamente
possibile del diritto stesso (non uso di un interesse tutelato
attuale e insoddisfatto).
E l'art. 2947, I, c.c. come pure l'art. 1, II, Legge 1994
n. 20, costituiscono in effetti applicazione del principio
generale posto dall'art. 2935 c.c. riassumibile nel brocardo
“actioni nondum natae non praescribitur” con tutte le implicazioni
innanzi esplicitate (cfr. in termini Cass. Sez. III n. 1716
del 24.3.1979 e n. 1442 del 24.2.1983 e n. 3206 del 5.7.1989;
Cass. Sez. II n. 4532 del 18.5.1987)”.
Esattamente la sentenza di primo grado ha, pertanto, posto
l’inizio del decorso del relativo termine al momento della
conoscenza dei fatti per effetto delle rispettive note informative
pervenute alla Procura nelle date sopra specificate, con
la conseguenza che la relativa azione è stata tempestivamente
interrotta per il primo illecito dalla costituzione in mora
del 26.3.2001 oltre che dalla espressa accettazione dell’addebito
del C. in pari data (art. 2944 c.c.), per il secondo addebito
dagli atti di costituzione in mora del 17.12.1998 e del
13.2.2002 nonché dall’invito a dedurre con valenza interruttiva
della prescrizione notificato in data 1.6.2002, e dall’atto
di citazione notificato il 26.11.2002 e per il terzo addebito,
dal suddetto atto di costituzione in mora del 13.2.2002,
nonché dall’invito a dedurre con valenza interruttiva della
prescrizione notificato in data 1.6.2002, e dall’atto di
citazione notificato il 26.11.2002. Anche tale eccezione
è, pertanto, infondata.
Anche le doglianze relative alla mancanza di prova sono
infondate.
Si rileva prioritariamente che il C. è stato condannato,
per il primo degli illeciti dedotti in citazione, con sentenza
del Tribunale militare di Bari n. 150/2000 del 2.5 - 17.10.2000
divenuta irrevocabile il 22.10.2000. Il passaggio in giudicato
della predetta sentenza è provato dalla mancata produzione
da parte dell’appellante di ulteriori impugnative che ciò
potevano impedire.
Ciò esime dal ribattere alle dedotte censure circa la valutazione
delle prove già vagliate nelle sentenze penali in quanto
per i procedimenti per i quali è intervenuto giudicato penale
si rende applicabile l’art. 651 c.p.p. per effetto del quale
la sentenza penale dibattimentale di condanna è vincolante
nel giudizio civile o amministrativo di danno quanto alla
sussistenza del fatto nella sua dimensione fenomenica, all'affermazione
che l'imputato lo ha commesso e alla sua illiceità penale
ed è quindi necessario accertare, nel giudizio di responsabilità
amministrativa, che vi sia un nesso tra il danno erariale
ed i fatti accertati nel giudizio penale; e, pertanto, deve
verificarsi, nel caso di specie, l’esistenza di un nesso
causale tra il reato accertato in sede penale e l'evento
danno per l'erario per affermare la responsabilità del reo
(C. conti, sez. riun., 17 novembre 1993, n. 920/A).
Ritiene il Collegio che i fatti accertati in sede penale
consentono di ritenere che da essi sia derivato il richiesto
danno in quanto la condanna per peculato militare dimostra
l’appropriazione da parte del C. di somme di pertinenza
dell’amministrazione che devono essere restituite.
Per il secondo e terzo illecito contestati è intervenuta
sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 189/2001
del 29.5.2001 divenuta irrevocabile il 19.7.2001.
Sul punto della valenza della predetta sentenza ex art.
444 c.p.p la sentenza di questa Sezione n. 222/2004 si è
ampiamente espressa nei seguenti termini “quanto alla natura
della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti una corrente dottrinaria e giurisprudenziale le riconnette
natura di sentenza di condanna (cfr. C. Cost. n. 313/1990,
Cass. n. 2065/1999, n. 3490/1996). Si assume, infatti, che,
diversamente, si giungerebbe all'assurdo di una rinuncia
all'esercizio dell'azione penale e al diritto di difesa,
inconciliabile con il disposto di cui agli artt. 112 e 24
Cost.. Tale effetto non può certo costituire un corollario
del principio di disponibilità della prova fatto proprio
dall'art. 190 c.p.p. anche perché in una simile evenienza
il giudice sarebbe chiamato a sopperire ex art. 507 dello
stesso codice.
Altra corrente ritiene invece che non si possa attribuire
a detta sentenza natura di sentenza di condanna, sul presupposto
dell'assenza dell'affermazione di colpevolezza, essendo
anzi più vicina quanto a valore delle statuizioni ad una
sentenza di proscioglimento (cfr. C. Cost. n. 251/1991,
Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).
Il legislatore della legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra avallare
la prima tesi, disponendo l'art. 445 c.p.p. novellato attraverso
il richiamo all'art. 653 c.p.p., l'efficacia di giudicato
non solo della sentenza di assoluzione, ma anche di quella
di condanna a pena patteggiata.
Ad ogni modo, dopo la novella legislativa, non si può dubitare
della parificazione operata sul piano del valore probatorio.
Significativa appare ai fini del valore da attribuire alla
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria
(cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630)
secondo la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce
“un importante elemento di prova circa la percezione di
illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito
imponibile”.
Tale elemento di prova circa l'effettivo compimento dei
fatti costituenti reato potrà essere disatteso nel giudizio
di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le
ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale e il
giudice non lo abbia assolto. In sostanza la richiesta di
pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile
di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale
a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere
contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato
sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità
della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando
dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la
pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti.
Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur
non essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione
dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare
valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove
contrarie.
Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale, queste
possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione
del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto
di contestazione e di dialettica processuale”.
Nel caso, comunque, la sentenza di primo grado ha ampiamente
dato ragione del proprio decisum cosicché non può dolersi
l’appellante sul punto di una carenza probatoria per addivenirsi
a condanna.
Né può sottacersi che il C. rivestisse la qualifica di agente
contabile in quanto, essa deriva dal maneggio di beni o
materie e, nel caso, si versa nell’ipotesi normativamente
prevista cosicché ancor più pregnanti e corrette si appalesano
le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sulla
mancanza di prove a discarico da parte del C. per superare
gli elementi ritenuti utili a condanna desunti dalla sentenza
di patteggiamento e dal quadro in cui essa è intervenuta.
Si rileva infatti che, oltre alla predetta sentenza, nell’allegato
4 della nota di deposito n. 1 del 23.10.2002 del Procuratore
Regionale si legge che le fatture per £. 10.228.000 della
ditta R. su cui sono stati poi lucrati gli sconti di cui
all’illecito n. 2, non sono state prese in carico e la responsabilità
è attribuibile al gestore C. D.. Inoltre la nota che chiede
il rinvio a giudizio (n. 140/1997) dà atto dell’acquisizione
delle prove di colpevolezza costituite da informativa n.
314/UG/5386 e 6234-Sched in data 16.12.1996 del Comando
Brigata Volante della Guardia di Finanza di Martina Franca;
informative n. 183/UG/5386 del 29.9.1994 e 73/UG/5386 del
21.3.1995 del Comando Brigata Volante della Guardia di finanza
di Martina Franca; nota n. 9053 del 1.10.1997 di Nave Euro.
Per l’illecito n. 3, relativo all’appropriazione di £. 7.049.630,
la nota che chiede il rinvio a giudizio (n. 753/98/IA R.N.R.
del 2.3.1999) dà atto dell’acquisizione delle prove di colpevolezza
costituite da: informativa di reato n. 110/BG/2057 Sched.
Del 15.6.1998; dichiarazioni di S. B.; dichiarazioni di
D.G.; dichiarazioni di R.G..
Da tanto consegue che la richiesta di patteggiamento, per
entrambi gli illeciti, sia stata dettata dalla volontà del
C. di evitare ulteriori giudizi e condanne dibattimentali
per peculato militare continuato in presenza di idonee prove
di colpevolezza già raggiunte. D’altro canto la sentenza
di patteggiamento, viene accolta solo ove gli accertamenti
compiuti e documentati dal fascicolo del Pubblico Ministero
prodotto al Collegio a termine dell'articolo 135 dis. att.
c.p.p. forniscano elementi che, attestando la fondatezza
dell'imputazione, impediscono di addivenire ad un proscioglimento
dell'imputato dalla fattispecie in rubrica, con alcuna delle
prioritarie formule indicate dall'articolo 129 c.p.p.. La
sentenza di patteggiamento riconosce, inoltre, che nella
condotta posta in essere dal C. risultano puntualmente realizzati
gli elementi obiettivi e subiettivi del reato contestato
e riconosce la continuazione del reato rispetto a quello
già consumato per gli altri episodi per i quali era intervenuta
la condanna n. 150 del 2.5.2000 passata in giudicato. Da
tanto emerge che il contesto che aveva portato alla condanna
dibattimentale era il medesimo e così pure gli elementi
probatori raggiunti.
Risulta, pertanto, provato sia l’elemento soggettivo del
C., che si è appropriato di somme di cui aveva il maneggio
in relazione alla gestione affidatagli, che la produzione
del danno posta in relazione causale con il peculato consumato.
L’appello deve, pertanto, respingersi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
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AGOSTINO CHIAPPINIELLO
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| Commento a Corte Conti
- Sezione I Centrale - Sentenza 6 marzo 2006, n. 68/A
| La
sentenza in questione con riferimento al dies a
quo della prescrizione dell’azione di responsabilità
amministrativa fissa il principio dell’applicazione
dell’art. 2935 del codice civile.
La sezione a conferma di una propria precedente
sentenza (sentenza n. 427/2003), afferma che, “ai
fini della decorrenza del termine di prescrizione
del diritto fatto valere attraverso l'azione, l'art.
1, II, legge 1994 n. 20 deve essere interpretato
anche in correlazione alle disposizioni del codice
civile che disciplinano l'istituto della prescrizione
e, in particolare, in connessione all'art. 2935
c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere” chiarendo
che, “tra le cause impeditive dell'esercizio del
diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha elaborato la non conoscibilità obiettiva del
danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito (articolo 2947, I comma)”.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, ha
precisato la Sezione I centrale, ha esplicitato
in diverse occasioni che la responsabilità da fatto
illecito costituisce una fattispecie complessa che
si perfeziona quando sono realizzati tutti i fatti
ed eventi che la compongono, tra cui è da ricomprendere
la conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché
il momento della esteriorizzazione obiettiva del
danno stesso costituisce il dies a quo di decorrenza
della prescrizione, perché solo nel momento in cui
il danno si esteriorizza diventa obiettivamente
percepibile e conoscibile; cosicché, ancora, non
è al momento del suo verificarsi che deve aversi
riferimento bensì è a quello, eventualmente successivo,
in cui si esteriorizza il danno stesso che sorge
il diritto al risarcimento e quindi il dies a quo
del relativo termine di prescrizione, non essendovi
prima una inerzia giuridicamente rilevante, nel
titolare del diritto, nell'uso giuridicamente possibile
del diritto stesso.
La Sezione ha precisato ancora, che l'art. 2947,
I, c.c. come pure l'art. 1, II, Legge 1994 n. 20,
costituiscono applicazione del principio generale
posto dalla disposizione di cui all’art. 2935 c.c..
Altra questione importante affrontata dalla Sezione
con la citata sentenza è quella relativa al valore
da attribuire alla sentenza di patteggiamento, ex
art. 444 c.p.p., nel giudizio contabile.
La sentenza evidenzia che esiste una corrente giurisprudenziale
che attribuisce alla sentenza di patteggiamento
il valore di sentenza di condanna e un’altra corrente
giurisprudenziale che attribuisce al detta sentenza
valore di sentenza di proscioglimento.
La sentenza in esame precisa che Il legislatore
con la legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra aver avallato
la tesi secondo la quale la sentenza di patteggiamento
nel giudizio penale avrebbe natura di sentenza di
condanna, disponendo che l'art. 445 c.p.p. novellato
attraverso il richiamo all'art. 653 c.p.p. abbia
efficacia di giudicato non solo nella sentenza di
assoluzione, ma anche in quella di condanna.
Precisa la Sezione giurisdizionale I centrale che,
dopo la su indicata legge, non si può dubitare della
parificazione operata sul piano del valore probatorio.
Sul punto, afferma la Sezione “Significativa appare
ai fini del valore da attribuire alla sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti
in un giudizio diverso da quello penale, la ormai
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301
e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza
ex art. 444 c.p.p. costituisce “un importante elemento
di prova circa la percezione di illeciti proventi
e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”.
Tale elemento di prova circa l'effettivo compimento
dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso
nel giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente
spieghi le ragioni per cui ha ammesso una responsabilità
penale e il giudice non lo abbia assolto.
Puntualizza ancora il Collegio “la richiesta di
pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile
di responsabilità, come invece accade con il giudicato
penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p.,
ma può essere contestato in un giudizio diverso
da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso
la prova della inattendibilità della veridicità
dei fatti versati nel giudizio penale iniziando
dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare
la pena pur non essendo il richiedente autore dei
fatti illeciti”.
Ne consegue, precisa ancora la Sezione che, nei
giudizi diversi da quello penale, pur non essendo
precluso al giudice l'accertamento e la valutazione
dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza
pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa
assume particolare valore probatorio vincibile solo
attraverso specifiche prove contrarie.
Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale,
appare pacifico che queste possono essere acquisite
nel giudizio di responsabilità amministrativo -contabile
per essere oggetto di autonoma valutazione da parte
del giudice contabile, fermo restante la possibilità
che dette prove possono formare oggetto di contestazione
e di dialettica processuale. |
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