Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2006 - © copyright

 

CORTE DEI CONTI - SEZIONE I CENTRALE - Sentenza 6 marzo 2006 n. 68


Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Patteggiamento della condanna penale – Effetti nel giudizio contabile

Dopo la novellazione dell’art. 445 Cpp da parte dell’art. 2 L. 27 marzo 2001, n. 97, alla condanna applicata nel giudizio penale dal GIP sull’accordo delle parti va attribuito l’effetto di provare, nel processo contabile, l’illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile, che deve, quindi, dare le prove necessarie a discolparsi.

 


FATTO

 

Omississ

 

DIRITTO

 

La prima doglianza da vagliare, mossa con l’appello, riguarda la dedotta carenza di legittimazione passiva dell’appellante in quanto egli avrebbe accettato, solo per compiacere il comandante, un incarico non previsto in alcuna tabella.
La censura è infondata.
E’ di tutta evidenza che, ove il punto di appello intenda negare la giurisdizione di questa Corte, esso non ha fondamento. La giurisdizione di questa Corte in materia di gestori di spacci è infatti pacifica. Infatti essa è legittimamente ravvisabile in tutte le ipotesi di comportamenti posti in essere, con dolo o colpa, dal pubblico dipendente o funzionario in violazione dei doveri d'ufficio, se produttivi di un danno risarcibile nei confronti della P.A. Ne consegue che, ove risulti promossa un'azione di responsabilità amministrativa o contabile in relazione alla quale la contestazione dell'addebito assolva all'indicazione dei surriferiti presupposti (sicché l'oggetto del relativo processo si riveli caratterizzato, per l'appunto, da essi) la Corte dei Conti risulta del tutto correttamente investita dei poteri di cognizione e di giudizio ad essa attribuiti dall'ordinamento e, nell'esercizio di tali poteri, è legittimata a verificare se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno tutte le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo - patrimoniale. (Sez. U., sent. n. 294 del 25-05-1999).
Ove, invece, il capo di appello avesse inteso censurare il mancato coinvolgimento dei componenti della Commissione amministrativa, si osserva che, in ogni caso, non sussiste difetto di legittimazione passiva di un convenuto anche nel caso di eventuali concorrenti responsabilità di altri soggetti.
D’altro canto, in base all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, comma 1 - quater, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, se il fatto dannoso è causato da più persone gli addebiti conseguenti ad un'eventuale condanna devono essere disposti per "ciascuno per la parte che vi ha preso", e ciò consente al giudice di valutare le singole posizioni processuali personali, anche in assenza nel giudizio di eventuali corresponsabili, per la parte che gli stessi abbiano avuto nella determinazione del danno; e, pertanto, risponde ad esigenze di economia processuale evitare di chiamare in causa soggetti che, in relazione al grado di colpa caratterizzante il loro ruolo partecipativo, dovrebbero poi rimanere esenti da responsabilità. (Sez. Giur. Reg. Molise, sent. n. 276 del 27-05-1997).
Si aggiunga che la dedotta necessità di un’eventuale chiamata solidale con i componenti della Commissione non si pone in quanto emerge dagli atti che, nel caso, dolosamente sono state omesse registrazioni contabili di sconti non aliunde risultanti e ciò non avrebbe consentito di scoprire e di impedire i fatti ai soggetti preposti al controllo.
Sono poi irrilevanti, ai fini del radicamento della legittimazione passiva, sia il fatto che la qualifica di gestore non sia prevista in alcuna tabella, sia l’esistenza o meno di un formale rapporto di investitura, sia le motivazioni (la “compiacenza”) che hanno indotto l’appellante ad accettare l’incarico. Anche il funzionario di fatto è invero sottoposto alla giurisdizione di questa Corte ed è soggetto legittimato passivamente al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. E’ difatti la sola immissione nel maneggio dei beni di pertinenza pubblica che rende l’agente responsabile della loro gestione e ciò a prescindere e dai motivi che lo hanno indotto ad intraprendere la gestione.
Infondati, pertanto, sono i punti di gravame sul dedotto difetto di legittimazione passiva dell’appellante.
In ordine all’eccezione di prescrizione si osserva che, a fronte di fatti accaduti tra il 1990 e il 1991 il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, e come stabilito dalla sentenza di primo grado, dalla conoscibilità dei fatti e ciò vieppiù nel caso di specie in cui si verte in ipotesi dolose – caratterizzate dal fatto che la omessa contabilizzazione rendeva in conoscibile l’evento anche agli eventuali controlli- (come previsto dall’art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994 nel testo modificato dalla legge n. 639/1996) e, pertanto, correttamente la sentenza fa decorrere i termini dalla data dell’informativa della Procura Militare presso Tribunale Militare di Bari del 18 giugno 1996 (rinvio a giudizio in data 15 giugno 1996) per il primo degli illeciti contestati, del 18 marzo 1998 (rinvio a giudizio in data 17 marzo 1998) per il secondo illecito, e del 2 marzo 1999 (rinvio a giudizio in data 2 marzo 1999) per il terzo.
Ad ogni buon fine si osserva che, con sentenza n. 427/2003, questa Sezione ha affermato che, “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere attraverso l'azione, l'art. 1, II, legge 1994 n. 20 vada letto e interpretato anche in correlazione alle disposizioni del codice civile che disciplinano l'istituto della prescrizione e, segnatamente, in correlazione all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” chiarendo che, “tra le cause impeditive dell'esercizio del diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, I, c.c.).
Ha, infatti, detta giurisprudenza più volte esplicitato che la responsabilità da fatto illecito costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona quando sono realizzati tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui è ricompresa la conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso costituisce il dies a quo di decorrenza della prescrizione, perché solo nel momento in cui il danno si esteriorizza diventa obiettivamente percepibile e conoscibile; cosicché, ancora, non è al momento del suo verificarsi che deve aversi riferimento bensì è a quello, eventualmente successivo, in cui si esteriorizza il danno stesso che sorge il diritto al risarcimento e quindi il dies a quo del relativo termine di prescrizione, non essendovi prima una inerzia giuridicamente rilevante, nel titolare del diritto, nell'uso giuridicamente possibile del diritto stesso (non uso di un interesse tutelato attuale e insoddisfatto).
E l'art. 2947, I, c.c. come pure l'art. 1, II, Legge 1994 n. 20, costituiscono in effetti applicazione del principio generale posto dall'art. 2935 c.c. riassumibile nel brocardo “actioni nondum natae non praescribitur” con tutte le implicazioni innanzi esplicitate (cfr. in termini Cass. Sez. III n. 1716 del 24.3.1979 e n. 1442 del 24.2.1983 e n. 3206 del 5.7.1989; Cass. Sez. II n. 4532 del 18.5.1987)”.
Esattamente la sentenza di primo grado ha, pertanto, posto l’inizio del decorso del relativo termine al momento della conoscenza dei fatti per effetto delle rispettive note informative pervenute alla Procura nelle date sopra specificate, con la conseguenza che la relativa azione è stata tempestivamente interrotta per il primo illecito dalla costituzione in mora del 26.3.2001 oltre che dalla espressa accettazione dell’addebito del C. in pari data (art. 2944 c.c.), per il secondo addebito dagli atti di costituzione in mora del 17.12.1998 e del 13.2.2002 nonché dall’invito a dedurre con valenza interruttiva della prescrizione notificato in data 1.6.2002, e dall’atto di citazione notificato il 26.11.2002 e per il terzo addebito, dal suddetto atto di costituzione in mora del 13.2.2002, nonché dall’invito a dedurre con valenza interruttiva della prescrizione notificato in data 1.6.2002, e dall’atto di citazione notificato il 26.11.2002. Anche tale eccezione è, pertanto, infondata.
Anche le doglianze relative alla mancanza di prova sono infondate.
Si rileva prioritariamente che il C. è stato condannato, per il primo degli illeciti dedotti in citazione, con sentenza del Tribunale militare di Bari n. 150/2000 del 2.5 - 17.10.2000 divenuta irrevocabile il 22.10.2000. Il passaggio in giudicato della predetta sentenza è provato dalla mancata produzione da parte dell’appellante di ulteriori impugnative che ciò potevano impedire.
Ciò esime dal ribattere alle dedotte censure circa la valutazione delle prove già vagliate nelle sentenze penali in quanto per i procedimenti per i quali è intervenuto giudicato penale si rende applicabile l’art. 651 c.p.p. per effetto del quale la sentenza penale dibattimentale di condanna è vincolante nel giudizio civile o amministrativo di danno quanto alla sussistenza del fatto nella sua dimensione fenomenica, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e alla sua illiceità penale ed è quindi necessario accertare, nel giudizio di responsabilità amministrativa, che vi sia un nesso tra il danno erariale ed i fatti accertati nel giudizio penale; e, pertanto, deve verificarsi, nel caso di specie, l’esistenza di un nesso causale tra il reato accertato in sede penale e l'evento danno per l'erario per affermare la responsabilità del reo (C. conti, sez. riun., 17 novembre 1993, n. 920/A).
Ritiene il Collegio che i fatti accertati in sede penale consentono di ritenere che da essi sia derivato il richiesto danno in quanto la condanna per peculato militare dimostra l’appropriazione da parte del C. di somme di pertinenza dell’amministrazione che devono essere restituite.
Per il secondo e terzo illecito contestati è intervenuta sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 189/2001 del 29.5.2001 divenuta irrevocabile il 19.7.2001.
Sul punto della valenza della predetta sentenza ex art. 444 c.p.p la sentenza di questa Sezione n. 222/2004 si è ampiamente espressa nei seguenti termini “quanto alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti una corrente dottrinaria e giurisprudenziale le riconnette natura di sentenza di condanna (cfr. C. Cost. n. 313/1990, Cass. n. 2065/1999, n. 3490/1996). Si assume, infatti, che, diversamente, si giungerebbe all'assurdo di una rinuncia all'esercizio dell'azione penale e al diritto di difesa, inconciliabile con il disposto di cui agli artt. 112 e 24 Cost.. Tale effetto non può certo costituire un corollario del principio di disponibilità della prova fatto proprio dall'art. 190 c.p.p. anche perché in una simile evenienza il giudice sarebbe chiamato a sopperire ex art. 507 dello stesso codice.
Altra corrente ritiene invece che non si possa attribuire a detta sentenza natura di sentenza di condanna, sul presupposto dell'assenza dell'affermazione di colpevolezza, essendo anzi più vicina quanto a valore delle statuizioni ad una sentenza di proscioglimento (cfr. C. Cost. n. 251/1991, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).
Il legislatore della legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra avallare la prima tesi, disponendo l'art. 445 c.p.p. novellato attraverso il richiamo all'art. 653 c.p.p., l'efficacia di giudicato non solo della sentenza di assoluzione, ma anche di quella di condanna a pena patteggiata.
Ad ogni modo, dopo la novella legislativa, non si può dubitare della parificazione operata sul piano del valore probatorio.
Significativa appare ai fini del valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “un importante elemento di prova circa la percezione di illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”.
Tale elemento di prova circa l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso nel giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto. In sostanza la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti.
Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.
Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale, queste possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale”.
Nel caso, comunque, la sentenza di primo grado ha ampiamente dato ragione del proprio decisum cosicché non può dolersi l’appellante sul punto di una carenza probatoria per addivenirsi a condanna.
Né può sottacersi che il C. rivestisse la qualifica di agente contabile in quanto, essa deriva dal maneggio di beni o materie e, nel caso, si versa nell’ipotesi normativamente prevista cosicché ancor più pregnanti e corrette si appalesano le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sulla mancanza di prove a discarico da parte del C. per superare gli elementi ritenuti utili a condanna desunti dalla sentenza di patteggiamento e dal quadro in cui essa è intervenuta.
Si rileva infatti che, oltre alla predetta sentenza, nell’allegato 4 della nota di deposito n. 1 del 23.10.2002 del Procuratore Regionale si legge che le fatture per £. 10.228.000 della ditta R. su cui sono stati poi lucrati gli sconti di cui all’illecito n. 2, non sono state prese in carico e la responsabilità è attribuibile al gestore C. D.. Inoltre la nota che chiede il rinvio a giudizio (n. 140/1997) dà atto dell’acquisizione delle prove di colpevolezza costituite da informativa n. 314/UG/5386 e 6234-Sched in data 16.12.1996 del Comando Brigata Volante della Guardia di Finanza di Martina Franca; informative n. 183/UG/5386 del 29.9.1994 e 73/UG/5386 del 21.3.1995 del Comando Brigata Volante della Guardia di finanza di Martina Franca; nota n. 9053 del 1.10.1997 di Nave Euro.
Per l’illecito n. 3, relativo all’appropriazione di £. 7.049.630, la nota che chiede il rinvio a giudizio (n. 753/98/IA R.N.R. del 2.3.1999) dà atto dell’acquisizione delle prove di colpevolezza costituite da: informativa di reato n. 110/BG/2057 Sched. Del 15.6.1998; dichiarazioni di S. B.; dichiarazioni di D.G.; dichiarazioni di R.G..
Da tanto consegue che la richiesta di patteggiamento, per entrambi gli illeciti, sia stata dettata dalla volontà del C. di evitare ulteriori giudizi e condanne dibattimentali per peculato militare continuato in presenza di idonee prove di colpevolezza già raggiunte. D’altro canto la sentenza di patteggiamento, viene accolta solo ove gli accertamenti compiuti e documentati dal fascicolo del Pubblico Ministero prodotto al Collegio a termine dell'articolo 135 dis. att. c.p.p. forniscano elementi che, attestando la fondatezza dell'imputazione, impediscono di addivenire ad un proscioglimento dell'imputato dalla fattispecie in rubrica, con alcuna delle prioritarie formule indicate dall'articolo 129 c.p.p.. La sentenza di patteggiamento riconosce, inoltre, che nella condotta posta in essere dal C. risultano puntualmente realizzati gli elementi obiettivi e subiettivi del reato contestato e riconosce la continuazione del reato rispetto a quello già consumato per gli altri episodi per i quali era intervenuta la condanna n. 150 del 2.5.2000 passata in giudicato. Da tanto emerge che il contesto che aveva portato alla condanna dibattimentale era il medesimo e così pure gli elementi probatori raggiunti.
Risulta, pertanto, provato sia l’elemento soggettivo del C., che si è appropriato di somme di cui aveva il maneggio in relazione alla gestione affidatagli, che la produzione del danno posta in relazione causale con il peculato consumato.
L’appello deve, pertanto, respingersi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.



 

AGOSTINO CHIAPPINIELLO

Commento a Corte Conti - Sezione I Centrale - Sentenza 6 marzo 2006, n. 68/A


La sentenza in questione con riferimento al dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa fissa il principio dell’applicazione dell’art. 2935 del codice civile.
La sezione a conferma di una propria precedente sentenza (sentenza n. 427/2003), afferma che, “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere attraverso l'azione, l'art. 1, II, legge 1994 n. 20 deve essere interpretato anche in correlazione alle disposizioni del codice civile che disciplinano l'istituto della prescrizione e, in particolare, in connessione all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” chiarendo che, “tra le cause impeditive dell'esercizio del diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (articolo 2947, I comma)”.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, ha precisato la Sezione I centrale, ha esplicitato in diverse occasioni che la responsabilità da fatto illecito costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona quando sono realizzati tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui è da ricomprendere la conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso costituisce il dies a quo di decorrenza della prescrizione, perché solo nel momento in cui il danno si esteriorizza diventa obiettivamente percepibile e conoscibile; cosicché, ancora, non è al momento del suo verificarsi che deve aversi riferimento bensì è a quello, eventualmente successivo, in cui si esteriorizza il danno stesso che sorge il diritto al risarcimento e quindi il dies a quo del relativo termine di prescrizione, non essendovi prima una inerzia giuridicamente rilevante, nel titolare del diritto, nell'uso giuridicamente possibile del diritto stesso.
La Sezione ha precisato ancora, che l'art. 2947, I, c.c. come pure l'art. 1, II, Legge 1994 n. 20, costituiscono applicazione del principio generale posto dalla disposizione di cui all’art. 2935 c.c..
Altra questione importante affrontata dalla Sezione con la citata sentenza è quella relativa al valore da attribuire alla sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., nel giudizio contabile.
La sentenza evidenzia che esiste una corrente giurisprudenziale che attribuisce alla sentenza di patteggiamento il valore di sentenza di condanna e un’altra corrente giurisprudenziale che attribuisce al detta sentenza valore di sentenza di proscioglimento.
La sentenza in esame precisa che Il legislatore con la legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra aver avallato la tesi secondo la quale la sentenza di patteggiamento nel giudizio penale avrebbe natura di sentenza di condanna, disponendo che l'art. 445 c.p.p. novellato attraverso il richiamo all'art. 653 c.p.p. abbia efficacia di giudicato non solo nella sentenza di assoluzione, ma anche in quella di condanna.
Precisa la Sezione giurisdizionale I centrale che, dopo la su indicata legge, non si può dubitare della parificazione operata sul piano del valore probatorio.
Sul punto, afferma la Sezione “Significativa appare ai fini del valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “un importante elemento di prova circa la percezione di illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”.
Tale elemento di prova circa l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso nel giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto.
Puntualizza ancora il Collegio “la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti”.
Ne consegue, precisa ancora la Sezione che, nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.
Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale, appare pacifico che queste possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo -contabile per essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, fermo restante la possibilità che dette prove possono formare oggetto di contestazione e di dialettica processuale.

 

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento