| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 maggio 2006 n. 190
Pres. MARINI, Red. CASSESE |
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Istruzione pubblica -Procedure concorsuali
per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria,
nei licei artistici e negli istituti d'arte - Graduatorie
provinciali -Applicazione delle quote di riserva per le
assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a 'categorie
svantaggiate', di cui alla legge 12 marzo1999, n. 68, pur
in assenza del requisito della disoccupazione.
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È incostituzionale l'art. 8-bis del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per
il conferimento degli incarichi di presidenza. Il regime
di favore nella progressione degli insegnanti imposto dall'art.
8-bis produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato
ai soli disabili occupati nella scuola.
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Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), viene dichiarata l'illegittimità
costituzionale della parte residua dello stesso articolo
8-bis.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza
del 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorso proposto
da Grappa Rosa ed altri contro il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed altri, iscritta al n.
578 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 2005.
Visti gli atti di costituzione di Grappa Rosa ed
altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara Carmela e Quaranta
Adele, di Campa Marino, Calò Fernando e Albanese Luigi Antonio;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006
il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato – in riferimento
agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione – questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce
che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si
applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento
dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»),
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza,
di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni
docenti – inseriti nella graduatoria provinciale “B” di
Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica
per il settore formativo della scuola primaria e secondaria
di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 – per l'annullamento,
previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui
è riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione accanto
al loro nominativo delle sigle “N” (Invalido civile) ed
“M” (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o per lavoro),
il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art.
8-bis suddetto.
Il giudice premette che i ricorrenti, asserendo di essere
pregiudicati dal riconoscimento della riserva ai concorrenti
che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano
chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione
dell'art. 8-bis, interpretando la norma nel senso
che essa presuppone la disoccupazione dei soggetti facenti
parte delle categorie protette, con conseguente inapplicabilità
ai docenti di ruolo della pubblica istruzione. Subordinatamente,
avevano eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso
articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso
di ammettere alla riserva i soggetti privi del requisito
della disoccupazione.
1.1. – Sospesa la graduatoria sino alla definizione del
giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice
remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza, argomenta in
ordine all'interpretazione ritenuta più plausibile sia della
legge n. 68 del 1999 che della norma impugnata.
Il primo presupposto interpretativo è che le quote di riserva
nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la
legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni
tramite procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7,
comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art.
16, comma 2, della suddetta legge del 1999. Secondo il remittente,
l'apparente antinomia è risolta ritenendo che l'art. 16
non consente il superamento dello stato di disoccupazione,
ma si limita a «facultizzare l'Amministrazione ad assumere
i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria»,
anche a prescindere dallo stato di disoccupazione e anche
in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso,
per assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A
sostegno richiama la giurisprudenza che perviene alla stessa
conclusione, pur con argomentazioni diverse. Dà conto, poi,
dell'opposto e non condiviso indirizzo giurisprudenziale
che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato
il necessario presupposto della disoccupazione per l'operatività
delle quote di riserva.
Il secondo presupposto interpretativo è che l'art. 8-bis
si riferisce necessariamente al personale già occupato,
così introducendo una deroga al corretto principio secondo
cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione,
anche dopo la legge n. 68 del 1999.
Il remittente conclude che la causa non può essere definita
indipendentemente dalla questione di costituzionalità.
1.2. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il Collegio
richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di assunzioni
privilegiate nell'impiego pubblico, secondo la quale la
tutela delle categorie protette, accordata consentendo un
più agevole reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente
contemperata con l'interesse, di pari rango costituzionale,
a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti
di selezione volti alla provvista di impiegati idonei allo
svolgimento delle funzioni. D'altra parte, aggiunge il Tribunale
amministrativo regionale, nella Costituzione non è rinvenibile
una tutela delle categorie protette estesa dall'ingresso
nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera, prescindendo
dall'interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad
entrarvi, oltre che dall'interesse dell'amministrazione.
L'art. 38 Cost. si limita a stabilire che «gli inabili ed
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale» e non attribuisce un diritto incondizionato
a posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali.
La stessa legge n. 68 del 1999 non disciplina istituti volti
a favorire lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati.
Comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione
che, muovendo dall'intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi
irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di
soggetti meritevoli di tutela all'interno dell'impiego pubblico
e l'interesse della stessa amministrazione pubblica.
Pertanto, l'art. 8-bis, nel consentire ai docenti
svantaggiati, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di fruire
delle quote di riserva nelle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici e il conferimento
degli incarichi annuali di presidenza, in tal modo prescindendo
dallo stato di disoccupazione, contrasta con molteplici
parametri costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso che
il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie
protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali
consolidate in capo ad altri soggetti, come nel caso di
specie i controinteressati. Con l'art. 4 Cost., per gli
stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni
idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro,
mentre la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro
di coloro che perdono il posto. Con l'art. 38, terzo comma,
Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a
favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente
lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli
di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà
che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente
in materia di impiego pubblico. Con l'art. 97 Cost., violando
i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione
dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione
dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni
di responsabilità, in tal modo travalicando il quantum
di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt.
3, 4, e 38 Cost.
2. – I ricorrenti del giudizio principale si sono costituiti
fuori termine.
3. – Sono intervenuti i convenuti in altri analoghi processi
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce,
relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di
Taranto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per difetto
di giurisdizione del giudice a quo e, in via gradata, l'infondatezza
della questione di costituzionalità.
4. – In prossimità della data fissata per la camera di consiglio,
hanno presentato memorie sia i ricorrenti costituiti tardivamente
che i terzi intervenuti.
5. – Inoltre, fuori termine, sono intervenuti altri terzi,
essendo parti in un diverso processo nel corso del quale
è stata successivamente sollevata identica questione di
costituzionalità.
Considerato in diritto
1. – È all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento
agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.
La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure
concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici
(art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle
per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria,
nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Il giudice remittente (dinanzi al quale pende il giudizio
promosso da alcuni docenti – inseriti nella graduatoria
provinciale “B” di Lecce relativa agli incarichi annuali
di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola
primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico
2005/2006 – per l'annullamento, previa sospensiva, della
graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti
il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art.
8-bis suddetto) solleva la questione assumendo due
presupposti interpretativi.
In primo luogo, il Tribunale amministrativo regionale sostiene
che il principio, secondo cui le quote di riserva nelle
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto
interessato – costante nella vigenza della legge 2 aprile
1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
–, persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n.
68 del 1999. Il Tribunale amministrativo regionale si sofferma
sull'apparente antinomia tra l'art. 7, comma 2, contenente
il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della
citata legge del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art.
8-bis introduca una deroga al suddetto principio
per i soli dirigenti scolastici e per gli incarichi di presidenza,
non potendo che riferirsi, per non essere privo di destinatari,
al personale in servizio, sicuramente non disoccupato.
Ciò premesso, secondo il remittente, l'art. 8-bis
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento
della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe
posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti;
con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo
volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo
l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata
violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il
posto; con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la
norma impugnata, non limitandosi a favorire l'avviamento
professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo
di carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela
imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono
ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia
di impiego pubblico; con l'art. 97 Cost., violando i canoni
di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione
dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione
dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni
di responsabilità, in tal modo travalicando il livello di
tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt.
3, 4, e 38 Cost.
Sostanzialmente, il Tribunale censura la previsione delle
quote di riserva nell'attribuzione degli incarichi annuali
di presidenza (e nelle procedure concorsuali per la dirigenza
scolastica) sotto il profilo del difetto di ragionevolezza
di una deroga rispetto al principio, valevole in generale
per l'applicabilità delle quote, che presuppone lo stato
di disoccupazione. La deroga attribuisce una tutela che
va oltre quella costituzionalmente riconosciuta dall'art.
38 Cost. Non limitando l'operatività delle quote all'avvio
al lavoro dei disoccupati, ma facendole operare nello sviluppo
di carriera, la disposizione supererebbe i livelli di tutela
costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di solidarietà.
Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti
svantaggiati sulla base della Costituzione, comprimerebbe
irragionevolmente l'esigenza dell'amministrazione alla selezione
dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire posizioni di
responsabilità.
2. – Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della
costituzione dei ricorrenti del giudizio principale e l'inammissibilità
dell'intervento dei terzi rispetto allo stesso giudizio.
Entrambi sono stati effettuati oltre il termine stabilito
dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Tale termine è, per costante orientamento di questa Corte,
perentorio (sentenza n. 108 del 2006).
3. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile
l'intervento tempestivo dei docenti estranei al giudizio
a quo, convenuti in altri analoghi processi dinanzi
al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi
alle graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto.
È principio consolidato quello della necessaria corrispondenza
tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale;
principio derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale
incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive e
i titolari di esse non abbiano la possibilità di difenderle
come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando
che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi
a quello principale. In tale ultimo caso, come questa Corte
ha già affermato (ordinanza n. 179 del 2003), «la contraria
soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione
del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale».
4. – La questione è fondata.
È opportuno premettere il quadro normativo entro il quale
si inserisce la disposizione impugnata. I datori di lavoro
pubblici, come i privati, sono obbligati ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette
nella percentuale prevista dalla legge in relazione al numero
degli occupati. La legge n. 68 del 1999 si occupa del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni in due disposizioni: l'art.
7 e l'art. 16. Con riferimento alle assunzioni tramite procedure
selettive, che qui interessano, l'art. 7, comma 2, prevede
(stante il richiamo all'art. 36, comma 1, lett. a,
del d. lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35, comma 1, del d.
lgs. n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»)
che i disabili – iscritti nella graduatoria dei disoccupati
di cui al successivo art. 8 – hanno diritto alla riserva
nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50%
dei posti messi a concorso. Secondo l'art. 16, comma 2,
i disabili idonei nei concorsi pubblici possono essere assunti
– ai fini del rispetto della quota d'obbligo – anche se
non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati
nel concorso.
D'altro canto, per il reclutamento dei dirigenti scolastici
(la cui qualifica è stata introdotta nel 1998, mediante
l'aggiunta dell'art. 25-bis al d. lgs. n. 29 del
1993, ora art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29,
cui rinvia la norma impugnata, prevede il corso-concorso,
al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo da almeno
sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale,
propri dell'ordinamento precedente (art. 477 del d. lgs.
16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
art. 22, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001 -»; artt.
1-sexies e 1-octies, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università
e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché
altre misure urgenti», introdotti dalla legge di conversione
31 marzo 2005, n. 43), continuano a sussistere in via transitoria,
per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti
a docenti in possesso di determinati requisiti di professionalità,
sulla base di graduatorie compilate secondo titoli di servizio,
di studio e di cultura (ordinanza del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 40 del 2005). Ai sensi
dell'art. 8-bis impugnato, gli incarichi annuali
di presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente
scolastico) sono conferiti seguendo l'ordine di graduatoria
e tenendo conto delle riserve di posti per le categorie
protette.
Secondo il sopra descritto quadro normativo – correttamente
ricostruito dal giudice remittente in direzione conforme
alla giurisprudenza prevalente – le quote di riserva nelle
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto
interessato, anche dopo l'entrata in vigore della legge
n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle
amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione
qualora ritengano di saturare l'aliquota da riservare agli
invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti
riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art.
8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio,
risultando altrimenti privo di destinatari, introduce una
deroga al necessario stato di disoccupazione di cui al suddetto
principio, per i soli dirigenti scolastici e per i présidi
incaricati.
4.1. – In base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione
di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto
dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito
di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze
professionali. L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che
i disabili hanno diritto «all'avviamento professionale».
Dunque, i disabili sono favoriti nell'accesso alle attività
professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro.
In applicazione della suddetta norma costituzionale, posta
a tutela dei disabili, la legislazione ordinaria stabilisce,
per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del
posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento
dei concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione
della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda,
il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni,
il diritto all'assistenza per recarsi al posto di lavoro,
il diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto
a progetti individuali di integrazione.
Nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati
al principio di eguaglianza e del merito e quelli ispirati
al principio solidaristico, la Costituzione consente la
prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all'accesso
al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione
in carriera dei disabili già occupati.
La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili
al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole
compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito,
a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione.
L'equilibrio tra i due interessi pubblici, quello che riguarda
l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici
e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito
dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo
per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici,
non la loro progressione, una volta entrati.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, vigente la
precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili
tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93
del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione
del reperimento della prima occupazione (sentenze n. 622
del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella stessa
direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità
dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del
1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7) e dell'Unione
Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che
dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.
Si deve aggiungere che il regime di favore nella progressione
degli insegnanti imposto dall'art. 8-bis produce
una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai soli
disabili occupati nella scuola.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 dello
stesso anno, nella parte in cui si riferisce alle procedure
per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Data l'evidente connessione tra le predette procedure, rilevanti
nel giudizio a quo, e le procedure concorsuali per
il reclutamento dei dirigenti scolastici previste dall'art.
29 del d.lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata,
in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953,
va dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte
residua dello stesso articolo 8-bis.
Resta assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 4
Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si
riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi
di presidenza;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale
della parte residua dello stesso articolo 8-bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
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