| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 11 maggio 2006 n. 197
Pres. MARINI, Red. VACCARELLA |
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Giustizia amministrativa -Azione del pubblico
dipendente nei confronti della pubblica amministrazione
a tutela di diritti soggettivi -Termine di decadenza del
15 settembre 2000 per il deposito del ricorso dinanzi al
T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita
al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente
alla data del 30 giugno 1998 -Conseguente riduzione dei
termini prescrizionali ordinari
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sede di Palermo. Quanto ai parametri costituiti
dagli artt. 3 e 24 Cost., l'ordinanza di rimessione non
espone argomentazioni diverse da quelle esaminate dalla
Corte con le ordinanze numeri 382 e 213 del 2005, con le
quali questioni identiche a questa ora in esame sono state
dichiarate manifestamente infondate
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza
del 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sede di Palermo, sul ricorso proposto da
Gioacchino Taormina ed altri contro l'Azienda ospedaliera
“Villa Sofia” di Palermo ed altri, iscritta al n. 429 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006
il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che nel corso di un giudizio – promosso
da alcuni dipendenti nei confronti dell'Azienda ospedaliera
“Villa Sofia” di Palermo, datrice di lavoro (nonché della
gestione stralcio della disciolta USL n. 61, dell'Assessorato
regionale alla sanità e della Presidenza della Regione siciliana),
per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario
e di reperibilità rese negli anni 1991 e 1992 – il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo,
con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli
3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di
decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti
al giudice amministrativo, delle controversie, in materia
di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla
data del 30 giugno 1998;
che il giudice a quo, premesso che la controversia
al suo esame è stata proposta dopo la scadenza del termine
di decadenza del 15 settembre 2000, in quanto il ricorso
introduttivo è stato notificato il 10 aprile 2003 e depositato
il successivo 16 aprile, afferma la propria giurisdizione,
aderendo all'orientamento delle sezioni unite della Corte
di cassazione secondo cui la data 15 settembre 2000 è fissata
dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non quale
limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo in ordine alle controversie di lavoro
attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998,
ma quale termine di decadenza per la proponibilità della
domanda giudiziale;
che, affermata la rilevanza della questione, il giudice
a quo osserva, quanto alla non manifesta infondatezza,
che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 viola
innanzitutto l'art. 3 Cost., poiché introduce una ingiustificata
disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici – ai
quali è imposto il termine di decadenza del 15 settembre
2000 per la proposizione delle domande relative a diritti
maturati entro il 30 giugno 1998 – e i dipendenti privati,
per i quali valgono gli ordinari termini di prescrizione;
che la norma denunciata – a giudizio del rimettente – si
pone altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto
comprime la pienezza della tutela giurisdizionale del pubblico
dipendente, e con l'art. 36 Cost., dal momento che il termine
decadenziale incide sovente, e sicuramente nella fattispecie
al suo esame, su posizioni soggettive, quali il diritto
alla retribuzione e altri diritti fondamentali del lavoratore,
che trovano particolare tutela in detta norma costituzionale;
che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata, ricordando che questa Corte, con ordinanza
n. 213 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza
di identica questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
ed osservando che l'ordinanza di rimessione non contiene
nuove prospettazioni, idonee a superare le argomentazioni
poste a fondamento della citata pronuncia;
che, quanto al parametro dell'art. 36 Cost., pure evocato
dal giudice rimettente, la difesa erariale osserva che la
censura appare generica e sostanzialmente priva di motivazione
in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza,
ed è, comunque, manifestamente infondata, in quanto la norma
denunciata dispone in materia di processo del lavoro, senza
incidere direttamente sul diritto ad una retribuzione proporzionata
e sufficiente.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36
della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del
15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice
amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), se relative
a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore alla data del 30 giugno 1998;
che, quanto ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost.,
l'ordinanza de qua non espone argomentazioni diverse
da quelle esaminate da questa Corte con le ordinanze numeri
382 e 213 del 2005, con le quali questioni identiche a questa
ora in esame sono state dichiarate manifestamente infondate;
che, quanto al riferimento all'art. 36 Cost., la motivazione
addotta dal rimettente è inidonea a conferire alla censura,
fondata su tale parametro, autonomia rispetto a quella dedotta
in base all'art. 24 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24
e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sede di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
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