| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 31 marzo 2006 n. 132
Presidente Annibale MARINI.
Redattore Franco BILE. |
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Autonomia e decentramento – Disciplina di
province, comuni ed enti locali – Art. 55 della legge della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n.
7 – Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali - Attribuzione
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con propria
legge, della disciplina dell'ordinamento del personale,
dei dirigenti dei comuni e dei segretari comunali – Ricorso
del Governo – Asserita violazione dell’art. 4, co.1, n.
3, e dell’art. 65 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – Illegitimita’
costituzionale.
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E’ costituzionalmente illegittimo l’ art.
55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
22 dicembre 2004, n. 7.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
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Presidente: Annibale MARINI; Giudici:
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio INOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55
della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 22
dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria l’8 marzo
2005 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol;
udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2006 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico
Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 28 febbraio 2005, ha impugnato in via principale
l’art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali)
per violazione dell’art. 4, primo comma, numero 3, e dell’art.
65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata – che rinvia
alle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina
dell’ordinamento del personale dei Comuni e della materia
relativa ai dirigenti e segretari comunali, nel rispetto
dei principi informatori dalla stessa norma enunciati –
violerebbe le citate norme statutarie, che in tali materie
non prevedono alcuna competenza legislativa provinciale.
In particolare – riguardo all’ordinamento del personale
e dei dirigenti dei Comuni – il ricorrente rileva che l’art.
65 dello statuto ne attribuisce la disciplina alla competenza
regolamentare dei Comuni, con l’osservanza dei principi
generali dettati con legge regionale, così escludendo ogni
competenza delle Province autonome. E – in relazione ai
segretari comunali – afferma che l’art. 4, comma primo,
numero 3, dello statuto attribuisce esclusivamente alla
Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni», nella quale rientrerebbe
la “materia” dei segretari comunali. Su questa conclusione
non inciderebbe l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), secondo il quale i segretari comunali (e provinciali)
sono dipendenti di un’Agenzia autonoma con personalità giuridica
di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell’interno: tale disciplina, infatti, non comporterebbe
l’estraneità della materia dei segretari comunali all’ordinamento
degli enti locali.
2. – La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si è costituita
con memoria, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
della questione.
Nell’imminenza della pubblica udienza ha poi depositato
una memoria illustrativa, nella quale ricorda anzitutto
la natura specialissima della Regione autonoma. Essa è infatti
costituita dalle due Province autonome, aventi uno status
assimilabile a quello delle Regioni a statuto speciale,
che si riflette sul rapporto delle Province con la Regione:
da un lato, il consiglio regionale è composto dai membri
dei consigli delle due Province (art. 25 dello statuto),
e, dall’altro, lo scioglimento del consiglio regionale comporta
l’elezione di nuovi consigli provinciali. Esiste pertanto,
ad avviso della resistente, «una vera e propria compenetrazione
tra consigli provinciali e consiglio regionale e di tale
situazione occorre tener conto nel momento in cui si valutano
le norme che ripartiscono le competenze legislative». Inoltre,
nel 1971, la posizione delle Province è stata rafforzata
e, benché non sia stata ad esse devoluta la potestà legislativa
in materia di ordinamento degli enti locali, l’art. 54,
numero 5, dello statuto attribuisce alle Province la «vigilanza
e la tutela sulle amministrazioni comunali», oltre alla
potestà legislativa in quasi tutte le materie in cui operano
gli enti locali.
Secondo la resistente «in questo contesto, in cui consiglio
regionale e consigli provinciali hanno la medesima composizione
personale, appare costituzionalmente ammissibile che la
regione si limiti ad una normazione di principio e affidi
lo sviluppo di tale normativa alle province autonome»: non
si tratterebbe dell’attribuzione alle Province di una prerogativa
costituzionale di “spettanza” del potere legislativo, «ma
semplicemente di un compito normativo affidato dalla regione,
titolare della relativa potestà statutaria, alle province,
che vi provvedono nella forma di legge quale forma usuale
della propria normazione».
In realtà la norma impugnata non avrebbe disconosciuto la
competenza regionale in materia di ordinamento degli enti
locali, ma solo limitato il suo esercizio, relativamente
al personale degli enti locali, alla normativa di principio,
prevedendo la sua integrazione ad opera della legge provinciale
e delle fonti comunali. E l’art. 55, comma 1, garantirebbe
il «rispetto dell’autonomia organizzativa dei comuni e così
avrebbe fatto salvo i capisaldi dell’art. 65 dello statuto».
Quanto ai dirigenti ed ai segretari comunali lo stesso articolo,
nei commi 2, 3 e 4, si preoccuperebbe, poi, di precisare
i singoli oggetti che la legge provinciale può disciplinare.
Del resto la Regione, conservando l’attribuzione di potestà
legislativa statutaria nella materia, ben potrebbe tornare
a disciplinarla con propria legge.
Infine, la resistente invoca, a sostegno delle sue tesi,
l’art. 105 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che,
al riguardo, ammette la concorrenza della potestà legislativa
regionale e provinciale.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
in via principale l’art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie
locali), il quale, sotto la rubrica «Rinvio alla legge provinciale»,
dispone, al comma 1, che le Province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano l’ordinamento del personale dei
Comuni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei Comuni
stessi e dei principi generali nello stesso comma enunciati;
soggiunge, al comma 2, che le Province regolano le funzioni
dei dirigenti e dei segretari comunali; e, per questi ultimi,
enuncia ai commi 3 e 4 i principi che le Province di Bolzano
e di Trento sono, rispettivamente, tenute ad osservare.
Il ricorrente ritiene che le norme impugnate violino l’art.
4, primo comma, numero 3, e l’art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), i quali non attribuiscono
in proposito alle Province autonome alcuna competenza legislativa.
2. – Il ricorso è fondato.
3. – L’art. 4, comma primo, numero 3 del citato statuto
(come sostituito dall’art. 6 della legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2) attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva della Regione l’ordinamento degli enti locali,
e quindi anche la disciplina del relativo personale. E il
successivo art. 65 prevede che l’ordinamento del “personale
comunale” – nel quale rientrano i titolari di funzioni dirigenziali
– è regolato dai Comuni stessi, con l’osservanza dei principi
generali dettati dalla legge regionale.
Nessuna altra fonte normativa è prevista dallo statuto nella
materia in esame.
4. – Alla stessa categoria del «personale comunale», la
cui disciplina è devoluta dallo statuto alla potestà legislativa
della Regione, devono ascriversi i segretari comunali, che,
nel Trentino-Alto Adige, erano stati già dall’art. 21 della
legge statale 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore
delle popolazioni altoatesine) definiti «dipendenti dei
comuni», nominati dai consigli comunali.
Su tale conclusione non incide la radicale modifica della
disciplina dei segretari comunali e provinciali introdotta
dalla legislazione statale sopravvenuta (legge 15 maggio
1997, n. 127, art. 17, commi 67-87, poi sostituita dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 97
e seguenti). In particolare, l’art. 105 di tale decreto
legislativo ha bensì previsto che «le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
la materia […] con propria legislazione», e che, nel frattempo,
nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, continua
ad applicarsi la citata legge n. 118 del 1972. Ma siffatta
clausola di salvaguardia in favore delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano –
essendo contenuta in una norma statale con forza di legge
ordinaria, come tale inidonea a modificare l’assetto delle
competenze legislative previsto da uno statuto regionale
approvato con legge costituzionale – deve essere interpretata
nel senso del rinvio alla potestà legislativa delle medesime
Regioni e Province autonome, quale risulta dai rispettivi
statuti.
5. – In presenza di una tale disciplina statutaria, la norma
regionale impugnata non si è limitata a fissare – in materia
di ordinamento del personale comunale – i principi generali
entro cui i Comuni possono esercitare il proprio potere
regolamentare; ma ha attribuito alle due Province autonome
il compito di disciplinare la materia con proprie leggi,
sia pure rispettando, da un lato, l’autonomia organizzativa
dei Comuni e, dall’altro, i principi generali enunciati
dalla stessa legge regionale. In tal modo la norma impugnata
ha sostanzialmente demandato alle Province l’esercizio di
una potestà legislativa attribuita dallo statuto alla Regione.
Orbene, in tanto un ente dotato di potere legislativo può
conferirne l’esercizio ad un altro ente, in quanto ne sia
legittimato da una fonte di rango costituzionale.
Sul punto – mentre la previsione, contenuta nel testo originario
dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione, secondo
cui leggi dello Stato potessero “demandare” alle Regioni
a statuto ordinario il potere di emanare norme per la loro
attuazione, non è stata riprodotta nella nuova formulazione
del Titolo V della Parte II della Costituzione, sopravvenuta
nel 2001 – per quanto concerne, invece, le Regioni a statuto
speciale l’art. 116 della Costituzione, sia nel vecchio
che nel nuovo testo, prevede l’attribuzione di «forme e
condizioni particolari di autonomia», secondo statuti adottati
con legge costituzionale. Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
la particolare autonomia garantita dallo statuto è strutturata
come un sistema chiuso, nel quale il medesimo statuto costituisce
l’unica fonte della potestà legislativa tanto della Regione
(artt. 4-7) quanto delle Province (artt. 8-10), salva allo
Stato la facoltà di attribuire con legge alla Regione e
alle Province la potestà di emanare norme legislative per
servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze
statutarie (art. 17). Al di là di queste attribuzioni non
sono configurabili ulteriori potestà legislative regionali
o provinciali. E l’assenza di una previsione statutaria
al riguardo esclude che uno degli enti dell’ordinamento
regionale aventi potestà legislativa possa delegarne l’esercizio
ad altri enti.
6. – La resistente fa discendere tale possibilità dai peculiari
caratteri dell’ordinamento del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
in particolare dall’attribuzione alla Regione di limitate
competenze legislative, dalla composizione del consiglio
regionale (in cui confluiscono i membri dei due consigli
provinciali), e dalla regola per cui lo scioglimento del
primo comporta quello dei secondi. Ma non spiega per quali
ragioni da siffatte particolarità debba necessariamente
discendere il potere della Regione di delegare alle Province
potestà legislative in materie di competenza regionale.
Si può pertanto prescindere dal rilievo per cui lo statuto,
attraverso la ricordata struttura del consiglio regionale,
intende garantire che l’esercizio delle funzioni legislative
regionali avvenga entro un quadro di raccordo fra le diverse
esigenze espresse dalle rappresentanze provinciali. Questa
finalità sarebbe all’evidenza contraddetta ove quelle funzioni
fossero delegate a ciascuno dei due consigli provinciali.
7. – Conclusivamente, l’art. 55 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7, ha
violato l’assetto delle competenze legislative della Regione
e delle Province autonome delineato dallo statuto. Il ricorso
deve pertanto essere accolto, con la conseguente dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.
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