| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 31 marzo 2006 n. 133
Pres. Annibale MARINI - Red. Francesco AMIRANTE. |
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Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
delle Regioni – L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria
2005 – Q.l.c. sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
con riferimento a numerose disposizioni – Art. 1, co. 248,
della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Istituzione di un Fondo
per la promozione delle risorse rinnovabili, finalizzato
al cofinanziamento di studi ericerche nel campo ambientale
– Asserita violazione delle attribuzioni regionali in una
materia di competenza ripartita – Impossibilita’ di ricorrere
al criterio della prevalenza per la risoluzione della questione
– Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimita’
costituzionale in parte qua.
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Riservata a separate pronunce la decisione
delle questioni di legittimità costituzionale, proposte
dalla ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti
di altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, co. 248, della
L. n. 311 del 2004, nella parte in cui non prevede che la
sua attuazione e l’erogazione delle risorse avvengano d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio INOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 28 febbraio
2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto
al n. 28 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2006
il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Filippo Arena
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato
il 28 febbraio 2005 e depositato il 3 marzo 2005, ha sollevato
numerose questioni di legittimità costituzionale relative
alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2005). In particolare, la ricorrente
censura alcune norme che, a suo dire, perpetuano la “tradizione”
della istituzione di fondi speciali finalizzati alla erogazione
di finanziamenti in varie materie di competenza regionale,
tra le quali l’art. 1, comma 248, impugnato in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione
all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Tale norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo
delle energie prodotte da fonti rinnovabili con particolare
attenzione alle potenzialità di produzione di idrogeno da
fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica,
è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, il fondo per
la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro e che esso è finalizzato
al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale
e delle fonti di energia rinnovabile, destinate all’utilizzo
per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale
all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento
gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione
al finanziamento stesso non inferiore alla metà del costo
totale del singolo progetto di ricerca da parte di università,
laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca, ovvero
imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e
commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e
progettuale.
Secondo la ricorrente la norma incide su una materia di
competenza concorrente, la ricerca scientifica, che resta
la materia prevalente anche se è finalizzata alla tutela
dell’ambiente. Comunque, la finalità di tutela dell’ambiente
non esclude la competenza delle Regioni in relazione alla
connessione con le materie di loro sicura competenza.
Il Fondo non risulta destinato alle Regioni, ma all’erogazione
diretta di contributi a favore degli autori dei progetti
di ricerca; verosimilmente – osserva la Regione – tali autori
saranno soprattutto gli stessi soggetti tenuti al cofinanziamento
(università, laboratori scientifici, enti o strutture di
ricerca ovvero imprese).
Si tratterebbe, quindi, di un intervento finanziario diretto
statale in un ambito di competenza regionale, lesivo della
competenza legislativa, amministrativa e finanziaria in
materia di ricerca scientifica, ovvero, in subordine, in
materia ambientale, là dove istituisce un fondo settoriale
anziché trasferire pro quota alla Regione Friuli-Venezia
Giulia le relative risorse, da considerarsi costituzionalmente
illegittimo alla stregua dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale n.
3 del 2001.
Qualora l’esistenza di un fondo settoriale a gestione centrale
fosse ritenuta giustificata da esigenze di esercizio
unitario, conclude la ricorrente, il comma 248 della norma
in esame sarebbe, comunque, illegittimo in quanto non prevede
un’intesa con le Regioni.
2.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando anzitutto
che il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e
ricerche nel campo ambientale e al miglioramento
della qualità ambientale dei centri urbani. Gli interessi
ambientali perseguiti non sono messi in dubbio dalla ricorrente,
che tuttavia ritiene prevalenti quelli della ricerca scientifica.
Ma, osserva l’Autorità intervenuta, nella tutela dell’ambiente
rientra ogni attività rivolta a questo fine, comprese
le ricerche e gli studi.
Dal fatto che la Regione possa rivendicare una sua legislazione
concorrente in materia di ricerca scientifica non deriva
la preclusione per lo Stato di esercitare, a sua volta,
la propria competenza legislativa, ma solo la possibilità
per la Regione di introdurre una sua normativa, da coordinare
con quella statale, posto che il concorso di due potestà
legislative non può comportare la preclusione per una di
esse, nella specie per quella esclusiva dello Stato.
3.— Nell’imminenza dell’udienza, la Regione ha depositato
una memoria in cui contesta le argomentazioni difensive
dell’Avvocatura, osservando come esse conferiscano rilievo
assoluto al criterio teleologico di individuazione
della materia, mentre questo deve essere combinato con il
criterio oggettivo; infatti, la materia di riferimento
prevalente sarebbe la ricerca scientifica, ma, aggiunge
la ricorrente, anche qualora si decidesse per la prevalenza
della tutela dell’ambiente, ciò non escluderebbe affatto
la competenza regionale, dati i limiti entro i quali deve
ritenersi circoscritta la competenza statale esclusiva a
tutelare l’ambiente e dato che la norma impugnata non è
affatto volta a fissare standards uniformi di
tutela.
Peraltro, la collocazione della materia nell’ambito della
ricerca scientifica sarebbe confermata dalla circostanza
che i destinatari del finanziamento possono essere soltanto
enti di ricerca. Sotto altri profili l’intervento riguarda
la “produzione dell’energia” che, nella sua stessa
dimensione nazionale, attiene alla potestà concorrente.
4.— Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria,
in cui sostiene che la previsione censurata avrebbe effetti
solo sul piano della contabilità statale, nel senso
che le materie finali di destinazione sarebbero deducibili
soltanto dagli atti di attuazione, contro i quali la Regione
potrà servirsi di tutti i rimedi, anche di rilievo costituzionale.
Il principio di leale collaborazione, infine, potrebbe assumere
rilievo, secondo l’Avvocatura, solo in una fase esecutiva,
quando gli organi dello Stato competenti, non ancora individuati,
dovessero provvedere.
Considerato in diritto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato numerose
questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2005).
La presente sentenza concerne lo scrutinio dell’art. 1,
comma 248, della stessa legge; le altre questioni sono decise
con separate pronunce.
La ricorrente assume che la disposizione censurata prevede
la istituzione di un fondo destinato, quanto meno in via
prevalente, alla ricerca scientifica e menoma quindi la
sfera di attribuzioni regionali in una materia di competenza
ripartita.
In via subordinata, la Regione deduce che, qualora dovesse
ravvisarsi l’esigenza di una gestione unitaria del Fondo,
l’esclusione delle Regioni dalla sua gestione sarebbe comunque
illegittima.
2.— Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse,
sollevata dall’Avvocatura dello Stato, nel senso che soltanto
dagli atti di attuazione si potranno individuare le materie
finali di destinazione.
L’eccezione non è fondata.
Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono
essere proposte, in via principale, entro il termine di
decadenza fissato dall’art. 127 Cost.; dal che discende
che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla
ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto
di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto
concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia,
ancorché non immediatamente, applicabile (sentenza n.
234 del 2005).
3.— La questione è fondata per quanto sostenuto nel ricorso
in via subordinata.
4.— Questa Corte ha più volte affermato il principio che
le disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con
vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono
i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello
Stato (ex plurimis, sentenze n. 370 del 2003,
n. 12, n. 16, n. 49, n. 308,
n. 423 del 2004, n. 31, n. 51, n.
160 e n. 231 del 2005).
Tuttavia, come pure è stato già rilevato, la complessità
della realtà sociale da regolare comporta che, di frequente,
le normative non possano essere riferite nel loro insieme
ad una sola materia, perché concernono situazioni non omogenee,
ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza
legislativa. In siffatti casi di concorso di competenze
questa Corte ha fatto applicazione, secondo le peculiarità
dell’intreccio di discipline, del criterio della prevalenza
di una materia sull’altra e del principio di leale collaborazione
(sentenze n. 370 del 2003, n. 50, n. 219,
n. 231 del 2005).
Nel caso in esame non si può dubitare che la disposizione
censurata riguardi una pluralità di materie diverse e, precisamente,
la ricerca scientifica, l’ambiente, la produzione di energia
e, più in particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili.
Le prime due – ricerca scientifica e ambiente – come questa
Corte ha osservato, sono materie che hanno delle peculiarità.
Per quanto concerne l’ambiente, si è più volte affermato
che esso costituisce un valore da tutelare nell’ambito di
tutte le discipline che in qualche modo possano su di esso
incidere.
Da qui anche l’affermazione che, se sull’ambiente la competenza
dello Stato è piena e quindi non limitata alla determinazione
dei principi fondamentali, non può negarsi la legittimità
di una legislazione delle Regioni le quali, nel quadro ed
in armonia con quella statale, nell’esercitare la competenza
che loro appartiene riguardo ad altre materie – ad esempio,
il governo del territorio – approntino ulteriori strumenti
di tutela, legati alla specificità dei luoghi (sentenze
n. 407 del 2002, n. 62 e n. 108 del 2005).
Alla materia della ricerca scientifica è sotteso un valore
la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina
che precipuamente concerna materie diverse. E, correlativamente,
si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie
di competenza esclusiva statale, a queste occorra riferirsi
per stabilire la competenza legislativa (sentenze n.
423 del 2004 e n. 31 del 2005). In buona sostanza
la ricerca scientifica, qualora si delimiti l’area su cui
verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da
queste la propria connotazione.
5.— Per quel che riguarda la disciplina dell’energia e della
sua produzione, si rileva che, se essa, nella ripartizione
dell’attuale art. 117 Cost., è annoverata tra le materie
di competenza ripartita, già nella legislazione ordinaria
antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione,
in particolare per quanto concerne quella ricavabile da
fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo
Stato.
Infatti, gli artt. 5, 9 e 12 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), prevedevano
competenze regionali così come ben precise competenze regionali
sono individuate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Nella normativa successiva le competenze della Conferenza
unificata sono state accresciute dal decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità),
sia pure limitatamente alla disciplina dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili.
Infine numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia), prevedono l’intervento delle Regioni nella
disciplina della produzione e distribuzione dell’energia
mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in
particolare, l’art. 1, commi 4, 5 e 6). Per quanto più specificamente
riguarda la questione in esame, l’art. 1, comma 7, lettera
o), della stessa legge, nell’elencare i compiti e
le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la
definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico sia fatta d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
6.— Alla luce dei principi menzionati e delle considerazioni
svolte, si deve concludere che la disposizione in esame
concerne una pluralità di materie; che alcune di esse, per
le loro peculiarità, e cioè per il fatto che non si esauriscono
in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica),
non si prestano ad un giudizio di prevalenza; che la ricerca
scientifica, alla cui promozione il Fondo è destinato, ha
ad oggetto l’ambiente, materia di competenza statale sia
pure nella particolare accezione di cui si è detto, ma anche
la produzione di energia, materia di competenza ripartita.
Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non può
essere adottato il criterio della prevalenza, per ricondurre
a legittimità costituzionale la norma occorre fare applicazione
del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione
della disposizione e di erogazione delle risorse, nella
forma dell’intesa con la Conferenza, come prevista dalla
legge statale (legge n. 239 del 2004).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni
di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente
Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti di altre disposizioni
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2005);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 248, della predetta citata legge n. 311 del 2004,
nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l’erogazione
delle risorse avvengano d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.
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