| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 31 marzo 2006 n. 134
Pres. Annibale MARINI - Red. Ugo DE SIERVO |
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1. Igiene e sanita’ – Servizio sanitario
nazionale – L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria
2005 - Q.l.c. sollevata dalla Provincia autonoma di Trento
e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con riferimento a
numerose disposizioni - Art. 1, co. 169, L. 30 dicembre
2004, n. 311, primo periodo – Prevista fissazione degli
standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali
di assistenza sanitaria, mediante regolamento del Ministro
della salute – Asserita violazione della competenza provinciale
in tema di «ordinamento degli uffici» e «igiene e sanità»
ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera e della
competenza regionale in tema di «igiene e sanità, assistenza
sanitaria ed ospedaliera» - Presunta lesione del principio
di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome
- Illegittimita’ costituzionale in parte qua.
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2. Igiene e sanita’ – Servizio sanitario
nazionale – L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria
2005 - Q.l.c. sollevata dalla Provincia autonoma di Trento
e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con riferimento a
numerose disposizioni - Art. 1, co. 169, L. 30 dicembre
2004, n. 311, nella parte concernente la fissazione dei
livelli di assistenza in senso proprio (“tipologie di assistenza
e servizi”) – Presunta lesione del principio di legalità
sostanziale – Infondatezza.
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1. Riservata a separate pronunce la decisione
delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate,
nei confronti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 1, co. 169, della L. 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del
Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati
gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza
e i servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano”.
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2. Non e’ fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, co.169, della legge n. 311 del
2004, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia e dalla
Provincia autonoma di Trento per violazione del principio
di legalità sostanziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
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Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ¬¬– legge finanziaria 2005), promossi con ricorsi
della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma
di Trento rispettivamente notificati il 28 febbraio e il
1° marzo 2005, depositati in cancelleria il 3 e l’8 marzo
2005 ed iscritti ai nn. 28 e 35 del registro ricorsi 2005.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2006
il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento
e l’avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2005 e depositato
l’8 marzo 2005 (reg. ric. n. 35 del 2005) la Provincia autonoma
di Trento, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta provinciale, ha promosso in via principale
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ¬¬– legge finanziaria 2005), per violazione degli
articoli 8, numero 1), numero 9), numero 10) e numero 16),
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 117,
commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), del
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
igiene e sanità), “con particolare riferimento all’art.
2”, dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), ed, infine, per violazione
dei principi costituzionali di legalità sostanziale e di
leale collaborazione.
La norma impugnata affida ad un regolamento del Ministro
della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, «sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»
e avvalendosi di una Commissione mista Stato-Regioni, la
determinazione degli «standard qualitativi, strutturali,
tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi»
relativi ai livelli essenziali di assistenza (cd. LEA),
la cui disciplina resta determinata dall’art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2003), in relazione alle prestazioni individuate dal d.P.C.m.
29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza).
Essa, inoltre, stabilisce che «con la medesima procedura
sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi,
relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano
sanitario nazionale».
La ricorrente reputa che tale ultimo periodo della norma
attenga direttamente all’oggetto dei LEA, alla cui osservanza
la Provincia si dichiara tenuta in forza dell’art. 2 del
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che le impone di garantire
«prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera
non inferiori agli standard minimi previsti dalla normativa
nazionale e comunitaria».
Viceversa, il primo periodo della norma avrebbe per oggetto
«le modalità di erogazione» delle prestazioni rese nell’ambito
dei livelli essenziali di assistenza.
Con riguardo alla individuazione dei livelli essenziali
di assistenza (art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421” e art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347 recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 16 novembre
2001, n. 405») la Provincia di Trento afferma di essere
titolare di competenza legislativa (e amministrativa) nella
materia dell’assistenza sanitaria, in forza degli articoli
9, numero 10) e 16) dello statuto: in ragione dell’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, tale potestà
normativa avrebbe assunto «carattere pieno», al pari della
«competenza primaria» in materia di ordinamento degli uffici
provinciali (art. 8, n. 1, dello statuto).
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, aggiunge
la ricorrente, nell’esercizio della potestà concernente
il funzionamento e la gestione delle istituzioni e degli
enti sanitari, le Province autonome «devono garantire l’erogazione
di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera
non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative
nazionale e comunitaria».
Pertanto, «la forte incidenza della determinazione dei livelli
essenziali sull’autonomia regionale e provinciale in materia
sanitaria» avrebbe richiesto che, in luogo del «solo parere»
della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome richiesto
dalla norma impugnata, fosse ribadita (art. 54, comma 3,
del d.lgs. n. 502 del 1992) la necessità dell’intesa.
Tale intesa apparirebbe particolarmente dovuta nel caso
della Provincia di Trento, che, in ragione dell’art. 34,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), finanzia il servizio
sanitario «senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato», e che, in caso contrario, si troverebbe a subire
scelte statali gravide di conseguenze finanziarie, «senza
neppure la possibilità di partecipare alla necessaria intesa».
In secondo luogo, la norma impugnata violerebbe, nella sua
interezza, il principio di legalità sostanziale, giacché
consentirebbe al regolamento ministeriale determinazioni
prive di una base legale idonea a «circoscrivere il potere
normativo secondario».
Con riguardo al primo periodo della norma impugnata, concernente
le “modalità di erogazione” delle prestazioni, la Provincia
ritiene che tali profili eccedano la competenza legislativa
statale, venendo a incidere su scelte relative all’organizzazione
del servizio sanitario, di spettanza regionale e provinciale.
Per tale ragione, sarebbe altresì illegittimo il ricorso
alla fonte regolamentare statale.
Solo ove si ritenesse, conclude la ricorrente, che la norma
impugnata non trovi applicazione nei confronti della Provincia,
in forza della clausola di salvaguardia prevista dall’art.
1, comma 569, della legge impugnata (che rende salve le
attribuzioni garantite dagli statuti speciali), la questione
verrebbe a cadere in via interpretativa.
2. – A propria volta, con ricorso notificato il 28 febbraio
2005 e depositato il 3 marzo 2005 (reg. ric. n. 28 del 2005),
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra l’altro,
l’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, proponendo,
in termini analoghi, le medesime censure svolte dalla Provincia
di Trento (e basate, quanto all’autonomia legislativa e
amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria
e organizzazione del relativo servizio, sugli articoli 5,
numero 16) e 8), dello statuto).
3. – Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni con argomenti
di analogo tenore.
Secondo l’Avvocatura, sia le tipologie di assistenza e i
servizi (secondo periodo della norma impugnata), sia gli
standard (primo periodo) attengono direttamente ai livelli
essenziali di assistenza, la cui determinazione spetterebbe
allo Stato, in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione.
Ove poi dovesse farsi applicazione della potestà legislativa
garantita dagli statuti speciali delle due ricorrenti, anziché
del predetto titolo di competenza legislativa statale, la
prima sarebbe priva di carattere esclusivo, dovendo soggiacere,
in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai principi
stabiliti dalla legge nazionale (mentre sarebbe incongruo
il richiamo alla competenza primaria in tema di ordinamento
degli uffici), anche con riguardo alle risorse finanziarie
programmate per il servizio sanitario nazionale, alle quali
i LEA e gli stessi standard debbono correlarsi, ai fini
di un’uniforme applicazione sul territorio nazionale.
La «valenza prettamente tecnica» degli standard avrebbe
suggerito di demandarne la determinazione “ad organi tecnici”
«dopo avere fissato i parametri essenziali», ivi comprese
le risorse disponibili.
Si sarebbe poi richiesto il solo parere della Conferenza,
anziché l’intesa, per scongiurare, in caso di contrasto
tra le parti, ritardi che nel settore sanitario (…) debbono
essere evitati.
In ogni caso, la clausola di salvaguardia garantirebbe il
rispetto dell’autonomia speciale.
4. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione Friuli-Venezia
Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato
memorie di analogo tenore, insistendo per l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi.
Le ricorrenti replicano alle deduzioni svolte dall’Avvocatura
dello Stato, ribadendo, anzitutto, che la norma impugnata
reca una distinzione tra fissazione degli standard e determinazione
dei livelli essenziali di assistenza insuperabile in sede
esegetica, e tale, con riguardo agli standard, da erodere
ogni spazio ulteriore di esercizio dell’autonomia regionale
in materia di organizzazione sanitaria.
Inoltre, quanto al principio di legalità in senso sostanziale,
le ricorrenti insistono nell’osservare che la legge è priva
della necessaria «disciplina di base idonea a circoscrivere
il potere regolamentare del Ministro»: la mera indicazione
del tetto delle risorse finanziarie disponibili sarebbe
insufficiente a tale scopo, giacché esso sarebbe un «elemento
estrinseco, che limita ogni attività pubblica».
Infine, la previsione di un parere della Conferenza Stato-Regioni
e Province autonome, in luogo dell’intesa, non potrebbe
essere giustificata alla luce dell’eventualità che l’intesa
non sia raggiunta, poiché l’ordinamento giuridico conosce
le procedure per superare tale “stallo” (art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali”).
La sola Provincia di Trento dà poi atto del sopraggiunto
art. 1, commi 292 e 293, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), che
reintroduce l’intesa, in sede di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, con la finalità di incrementare
l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale.
Secondo la ricorrente, tali disposizioni, in quanto limitate
a siffatta finalità, e in quanto non estensibili alla determinazione
degli standard, non determinerebbero la cessazione della
materia del contendere.
In conclusione, entrambe le ricorrenti dichiarano di insistere
perché la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente
illegittima.
5. – A propria volta, nell’imminenza dell’udienza pubblica,
la difesa dello Stato ha depositato memorie di analogo tenore,
insistendo per il rigetto dei ricorsi.
Le argomentazioni ricalcano le deduzioni già svolte in sede
di costituzione in giudizio.
Lo Stato richiama altresì, quale titolo della propria competenza
legislativa, la materia del “coordinamento della finanza
pubblica”, nell’esercizio della quale il mero parere della
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome sarebbe sufficiente
strumento di leale collaborazione, anche alla luce del rilievo
per cui l’atto regolamentare statale è adottato dal Ministro
della salute, avvalendosi di una Commissione cui partecipano
rappresentati designati dalle Regioni.
Si ribadisce, infine, che il carattere tecnico della materia
impone il ricorso ad organi dotati delle necessarie competenze,
e non già “di estrazione politica”.
Considerato in diritto
1. – Con distinti ricorsi di analogo tenore, la Provincia
autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia (quest’ultima
unitamente ad altre disposizioni) hanno impugnato l’art.
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato ¬¬– legge finanziaria 2005»
La Provincia di Trento evoca a parametro costituzionale
del giudizio gli articoli 8, numero 1), numero 9, numero
10) e numero 16), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l’art. 117,
commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione); il
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
igiene e sanità), “con particolare riferimento all’art.
2”; l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento); i principi costituzionali
di legalità sostanziale e di leale collaborazione.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, richiama a propria volta,
gli articoli 5), numero 16), e 8) della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) e l’art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione,
in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3, nonché i principi costituzionali di legalità
sostanziale e di leale collaborazione.
2. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato anche
altri commi dell’art. 1 della medesima legge n. 311 del
2004.
Per ragioni di disomogeneità delle materie coinvolte, le
questioni di costituzionalità prospettate in relazione alle
suddette disposizioni verranno trattate separatamente da
quelle concernenti l’art. 1, comma 169, per essere definite
con distinte decisioni di questa Corte.
3. – Considerata l’identità di materia, nonché la sostanziale
analogia delle questioni prospettate dalle due ricorrenti
in relazione al menzionato art. 1, comma 169, della legge
n. 311 del 2004, i giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
4. – Le ricorrenti fondano le proprie censure su una distinzione
tra primo e secondo periodo della norma impugnata.
Essa, nella parte in cui affida ad un regolamento del Ministro
della salute la determinazione degli «standard qualitativi,
strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di
esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza»
sanitaria esorbiterebbe dalla competenza statale in punto
di individuazione dei LEA, per invadere invece la sfera
di competenza provinciale in tema di «ordinamento degli
uffici» e «igiene e sanità» ivi compresa l’assistenza sanitaria
e ospedaliera (art. 8, numeri 1, 9 e 10 dello statuto della
Regione Trentino-Alto Adige) e quella di competenza regionale
in tema di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera»
(art. 5, numero 16, dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia).
La Provincia di Trento aggiunge che, mentre è pacifico il
carattere primario della competenza legislativa in materia
di ordinamento degli uffici, a propria volta la competenza
concorrente in materia di igiene e sanità sarebbe divenuta
“piena”, a seguito della riforma del Titolo V della Parte
II della Costituzione, e per effetto dell’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
5. – Quanto, poi, alla norma impugnata nel suo complesso,
essa, anche nella parte concernente la fissazione dei livelli
di assistenza in senso proprio (“tipologie di assistenza
e servizi”), sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché,
in violazione del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni e Province autonome, vi si è previsto il
solo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e
Province autonome, anziché l’intesa, che è richiesta dall’art.
54 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2003).
In secondo luogo, la norma violerebbe altresì il principio
di legalità sostanziale, giacché la fissazione dei livelli
di assistenza e degli standard viene demandata ad un atto
regolamentare, che sarebbe privo di idonea base legale:
posto che tale determinazione “vincola l’autonomia legislativa
ed amministrativa regionale in materia sanitaria”, essa
dovrebbe viceversa basarsi «su una disciplina di rango legislativo».
6. – In via preliminare, va escluso che il denunciato conflitto
con le competenze delle ricorrenti possa essere impedito
dal comma 569 dell’articolo unico che compone la legge 30
dicembre 2004, n. 311, secondo il quale «le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».
Infatti, non solo questa disposizione appare generica rispetto
a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate
in termini inequivoci come riferite a tutte le Regioni (come
questa Corte ha già rilevato nella sentenza
n. 88 del 2006), ma, in via generale, la natura
stessa dei cd. LEA, che riflettono tutele necessariamente
uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina
normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale, che infatti
hanno sempre partecipato agli atti di intesa in questa materia
stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni.
7. – Occorre, inoltre, sempre in via preliminare, escludere
che sia cessata la materia del contendere in conseguenza
di alcune disposizioni inserite nella legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006);
infatti, i commi 280, 292 e 293 dell’articolo unico che
la compone si riferiscono, sotto diversi profili, all’art.
1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, senza peraltro
modificarlo sostanzialmente né per quanto si riferisce ai
livelli essenziali di assistenza, né per quanto si riferisce
agli standard ivi configurati.
Infatti, da una parte, il comma 280 subordina il concorso
finanziario statale al «ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale» (di cui al comma 279) al fatto che
le Regioni conseguano, entro il 31 marzo 2006 in sede di
Conferenza unificata, un’intesa sullo schema di Piano sanitario
nazionale 2006-2008» ed un’intesa sulla «realizzazione da
parte delle regioni degli interventi previsti dal piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa». Inoltre,
si prevede che, ove le Regioni non fissino i tempi di attesa,
in questi territori «si applicano direttamente i parametri
temporali determinati […] in sede di fissazione degli standard
di cui all’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311» (comma 280, lettera b).
A sua volta, il comma 292 prevede che «il Ministero della
salute promuove, attraverso le procedure di cui all’art.
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’art. 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione
delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza
finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente
l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente,
decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero» (ciò mentre lo stesso comma 292, alla lettera
b, direttamente introduce un nuovo livello essenziale
di assistenza integrativa).
Infine, il comma 293 stabilisce che – al fine di incrementare
l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente,
decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero – con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, «sono individuati le tipologie di assistenza
ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario
nazionale. Quest’ultima disposizione, prevedendo la necessaria
intesa solo agli specifici fini indicati, si sovrappone
in parte a quanto previsto in generale nel penultimo periodo
del comma 169 della legge n. 311 del 2004, ai sensi del
quale «con la medesima procedura sono individuati le tipologie
di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta
individuate dal vigente Piano sanitario nazionale».
Anche attraverso queste assai complesse innovazioni legislative
resta pertanto immodificato il duplice e differenziato canale
di determinazione, mediante atti non legislativi, dei livelli
essenziali e dei cosiddetti standard, di cui al comma 169
dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. Resta quindi, per
questa parte, immodificata la asserita lesione dell’autonomia
regionale che ne deriverebbe e che viene lamentata nel presente
giudizio, benché le censure restino circoscritte a quelle
sole procedure, individuate dalla norma impugnata, che non
siano state modificate in termini satisfattivi per le ricorrenti
dal comma 293 della legge n. 266 del 2005.
8. – Nel merito, occorre anzitutto determinare quale sia
il titolo di competenza legislativa di cui la disposizione
impugnata è espressiva, dal momento che le ricorrenti fanno
riferimento sia alle proprie competenze in materia sanitaria
che trovano fondamento nei rispettivi statuti speciali e
nelle norme di attuazione, sia all’art. 117 della Costituzione,
sulla base di quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
In primo luogo, è da considerare che la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie interseca
in modo significativo la sfera di competenza legislativa
concorrente assegnata dagli statuti speciali alle due ricorrenti
nella materia «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 9, numero
10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige), piuttosto
che quella primaria relativa all’“ordinamento degli uffici”
(art. 8, n. 1, dello statuto della Regione Trentino-Alto
Adige), posto che questa ultima competenza appare recessiva,
a fronte delle evidenti finalità di tutela della salute
connesse alla disciplina legislativa in esame.
Per quanto riguarda la materia incisa dalle disposizioni
impugnate, questa Corte ha affermato che la competenza legislativa
concorrente concernente la “tutela della salute” (art. 117,
terzo comma, della Costituzione) è «assai più ampia» rispetto
alla precedente relativa all’“assistenza ospedaliera” (sentenza
n. 270 del 2005) ed esprime «l’intento di una più netta
distinzione fra la competenza regionale a legiferare in
queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione
dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza
n. 282 del 2002).
Quindi anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle
parti ricorrenti deve ritenersi che in questa materia l’applicazione
dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 trovi fondamento
nella maggiore estensione della “tutela della salute” rispetto
alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria,
di cui questa Corte ha in più occasioni sottolineato il
carattere contenuto, atteso che esse non si risolvono «in
una materia pienamente assimilabile agli altri settori di
competenza regionale, sia per la particolare intensità dei
limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione
e l’amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari
forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica»
(sentenze n. 452 del 1989; n. 294 del 1986
e n. 245 del 1984).
La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia
speciale in materia sanitaria all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, implica però - come postulato dalle
stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all’art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione - il
contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi
od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione
(sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all’esercizio
della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.
Va da sé che, muovendosi entro tali coordinate costituzionali,
l’esito del presente giudizio non potrà che avere effetto
per l’intero territorio nazionale.
9. – Va ora considerato il regime giuridico dei limiti che
possono essere apposti, sulla base dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, all’autonomia
delle Regioni in tema di tutela della salute. Questa Corte
ha già avuto occasione di affermare che la rilevante compressione
dell’autonomia regionale che consegue alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, se «attribuisce al legislatore statale
un fondamentale strumento per garantire il mantenimento
di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato
da un livello di autonomia regionale e locale decisamente
accresciuto», esige «che queste scelte, almeno nelle loro
linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che
dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti
formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni
ulteriori che si rendano necessarie» (sentenza n. 88
del 2003).
Nella medesima sentenza si rileva che l’art. 6 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria), quale modificato dalla legge di conversione
16 novembre 2001, n. 405, ha disciplinato un apposito procedimento
per la determinazione dei livelli essenziali, prevedendo
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e che su questa
base è stato adottato il d.P.C.m. 29 novembre 2001. Successivamente
l’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato
questa procedura, specificando anche che le modifiche ai
LEA individuati negli allegati del d.P.C.m. 29 novembre
2001 «sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano».
La disposizione impugnata conferma esplicitamente la disciplina
dell’art. 54 della legge n. 289 del 2002 per la determinazione
dei LEA, ma, «anche al fine di garantire che le modalità
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale», prevede che possano essere «fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente
di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di
assistenza» tramite una nuova procedura, che prevede un
regolamento del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano».
Questa disposizione legislativa individua gli standard in
termini tali da rendere evidente che si tratta di integrazioni
e specificazioni sul versante attuativo dei LEA esistenti
nel settore sanitario e che intenderebbero assicurare una
migliore erogazione. Non può essere negata la possibilità
del legislatore statale di giungere ad una più analitica
ed effettiva tutela dei LEA, non è definibile, almeno in
astratto, un livello di specificazione delle prestazioni
che faccia venire meno il requisito della loro essenzialità,
essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato
proprio al legislatore statale (che, in effetti, tramite
alcune specifiche disposizioni legislative, ha anche proceduto
a definire direttamente alcune prestazioni come livelli
essenziali).
Non può pertanto dubitarsi che anche la fissazione degli
standard costituisca esercizio della competenza assegnata
allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
Se la individuazione degli standard – la quale determina
indubbiamente una compressione dell’autonomia legislativa
ed amministrativa delle Regioni garantita dal Titolo V della
Costituzione – non può trovare legittimazione costituzionale
che nella già richiamata lettera m) del secondo comma
dell’art. 117 della Costituzione, la relativa disciplina
deve essere omogenea a quella prevista espressamente per
i LEA, ove si ipotizzi, come nel caso del comma 169 della
legge n. 311 del 2004, che la loro adozione avvenga tramite
una procedura non legislativa .
Nella valutazione di questa procedura non assume rilevanza
l’attribuzione del relativo potere normativo ad un regolamento
ministeriale (d’altronde lo stesso decreto del Presidente
del Consiglio ha anch’esso analoga natura), dal momento
che, operandosi nell’ambito di una materia di competenza
esclusiva statale, la potestà normativa secondaria spetta
allo Stato, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione.
Ciò che, invece, rileva è la ingiustificata riduzione delle
modalità di coinvolgimento in questo procedimento delle
Regioni (la mera richiesta di un parere alla Conferenza
unificata), rispetto a quanto ribadito – tramite il rinvio
all’intero testo dell’art. 54 della legge n. 289 del 2002
(ivi inclusa la procedura su “intesa” in sede di Conferenza
unificata, disciplinata dal comma 3 di tale disposizione)
– nello stesso comma 169 per la modificazione dei LEA in
riferimento a standard che apporterebbero limitazioni di
norma ancora più incisive all’autonomia regionale, in quanto
connesse alla fase di concretizzazione dei LEA; se anche
la determinazione degli standard trova giustificazione costituzionale
nella lettera m) del secondo comma dell’art. 117
Cost., non può evidentemente ipotizzarsi che venga meno
per essi proprio la più incisiva forma di leale collaborazione
fra Stato e Regioni prevista dalla legislazione vigente
per la determinazione dei LEA mediante procedure non legislative.
Né può sottacersi il paradosso che sarebbe costituito dall’esistenza
di due diverse modalità di coinvolgimento delle Regioni
rispetto a fenomeni tra loro profondamente contermini, come
la determinazione dei LEA e la determinazione di quei particolari
LEA che sarebbero costituiti dagli standard specificativi
od attuativi dei primi.
Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in
cui prevede che il regolamento del Ministro della salute
che determina gli standard sia adottato “sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
10. – Analogamente va dichiarata la illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella
parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della
salute che individua le tipologie di assistenza e i servizi
del Piano sanitario nazionale per fini diversi da quelli
di cui al comma 293 della legge n. 266 del 2005, sia adottato
“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”,
anziché “previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano”.
Infatti, la determinazione delle tipologie di assistenza
e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate
dal Piano sanitario nazionale, costituisce una fase della
individuazione in via non legislativa dei LEA e quindi non
appare giustificabile una diversità di partecipazione delle
Regioni nel relativo procedimento di specificazione.
11. – Infondata è, invece, anche a volerla considerare ammissibile
(sentenza n. 31 del 2001), la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311
del 2004, sollevata da entrambe le ricorrenti per violazione
del principio di legalità sostanziale, dal momento che la
legge non detterebbe «alcuna disciplina di base idonea a
circoscrivere il potere normativo secondario».
Proprio la richiamata sentenza n. 88 del 2003 ha
messo, infatti, in luce che già la prima legislazione in
tema di «livelli essenziali di assistenza» nel settore sanitario
e precedente alla adozione del nuovo Titolo V, contenuta
nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, conteneva alcuni, ancorché
generali, criteri per la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni sanitarie, pur rinviandone la specificazione
al Piano sanitario nazionale. Le modifiche successive hanno,
da una parte, determinato la procedura da seguire per la
determinazione in via amministrativa dei LEA, ma, dall’altra,
hanno mantenuto i principi precedenti ed il ruolo di quadro
generale di riferimento del Piano sanitario nazionale.
Alla luce di ciò, la determinazione degli standard e dei
LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs. n. 502
del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale,
mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso,
anche per effetto dell’odierna pronuncia, l’intesa in sede
di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera
nell’ambito di una materia altamente tecnica come quella
della individuazione delle prestazioni relative all’assistenza
sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative
di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono
sufficienti per escludere il vizio denunciato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre
questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ¬¬–legge finanziaria 2005) dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 169, della predetta legge 30 dicembre 2004, n.
311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro
della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard
e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi,
sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano”;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311
del 2004, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia
e dalla Provincia autonoma di Trento per violazione del
principio di legalità sostanziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.
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