| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 marzo 2006 n. 129
Presidente Annibale MARINI Redattore Gaetano SILVESTRI |
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1. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Ricorso del Governo in riferimento al combinato
disposto dell’art. 9, co. 12 e 13, e dell’art. 11, co. 3;
dell’art. 19, co.2, lett. b), n. 2, e dell’art. 10, co.1,
lett. d), entrambi in relazione all’art. 55, co.1, lett.
b), e all’art. 57, co.1, lett. a) e b); all’art. 27, co.1,
lett. e), n. 4, e dell’art. 33 della legge della Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 – Presunta violazione dell’art.
117, co. 1 e 3 Cost. – Interventi nel procedimento di TIM
ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V. – Legittimazione
ad intervenire nel g.l.c. in via d’azione ai soli soggetti
titolari delle potestà legislative in contestazione – Inammissbilita’
dell’intervento.
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2. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Combinato disposto dell’art. 9, co. 12,
e dell’art. 11, co. 3, della Regione Lombardia 11 marzo
2005, n. 12 – Implicita esclusione dell’obbligo di procedure
ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati,
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria - Ricorso
del Governo – Presunta violazione delle Direttive comunitarie
92/50 del 18 giugno 1992, 93/36 del 14 giugno 1993, 93/37
e e 93/38 e quindi dell’art. 117, co. 1 Cost. – Illegittimitá
costituzionale in parte qua.
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3. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Art. 27, co. 1, lett. e), n. 4 – Previsione
di un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso
di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dall’art.
87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di torri
e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione – Asserita violazione
dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 e quindi dell’art.
117, co. 3 Cost. benché vi sia un riferimento esplicito
alla sola norma interposta – Illegittimitá costituzionale.
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4. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Art. 19, co. 2, lett. b), n. 2, e art.
10, co. 1, lett. d), entrambi in relazione all’art. 55,
co. 1, lett. b), e all’art. 57, co. 1, lett. a) e b), della
legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 – Attribuzione
alla Regione, e non allo Stato, della predisposizione degli
indirizzi e dei criteri generali per il riassetto del territorio
ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici
e sismici, nonché delle direttive per la prevenzione del
rischio sismico – Ricorso del Governo - Asserita violazione
dell’art. 117, co. 3 Cost., in particolare, dei principi
fondamentali della materia «protezione civile» - Mera regolamentazione
dell’esercizio delle funzioni di prevenzione dei rischi
nell’ambito del territorio regionale – Esclusione di una
possibile invasione della sfera di competenza dello Stato
– Infondatezza delle questioni.
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5. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Art. 33 - Disciplina in generale del permesso
di costruire – Ricorso del Governo – Impugnazione della
norma insieme all’art. 27, co. 1, lett. e), n. 4 – Asserita
violazione dell’ar. 117, co. 3 Cost. - Infondatezza della
questione.
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6. Edilizia ed urbanistica – Legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo
del territorio - Art. 9, co. 13 – Esclusione che le previsioni
del piano dei servizi che demandano al proprietario dell’area
la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero
ne contemplano la facoltà in alternativa all’intervento
della pubblica amministrazione costituiscano vincolo espropriativo
e che siano soggette a decadenza – Ricorso del Governo –
Presunta violazione della’art. 117, co. 1 e 3 Cost. – Assenza
di motivazione - Infondatezza della questione.
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1. Sono inammissibili gli interventi di TIM
ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V., essendo parti,
nei giudizi di legittimitá costituzionale in via d’azione,
soltanto i soggetti titolari delle potestá legislative in
contestazione.
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2. É costituzionalmente illegittimo il combinato
disposto dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3,
della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte
in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica
per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari
o superiore alla soglia comunitaria.
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3. É costituzionalmente illegittimo l’art.
27, comma 1, lettera e), numero 4, della legge della Regione
Lombardia n. 12 del 2005.
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4. Non é fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero
2, e dell’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione
all’art. 55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1,
lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia n.
12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione.
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5. Non é fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione;
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6. É inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 13, della legge della
Regione Lombardia n. 12 del 2005, promossa dal Governo in
riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente;
- Franco BILE Giudice; - Giovanni Maria FLICK Giudice; -
Francesco AMIRANTE Giudice; - Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano
VACCARELLA Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO
Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice;- Franco GALLO Giudice;
- Gaetano SILVESTRI Giudice; - Sabino CASSESE Giudice; -
Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 9, commi 12 e 13, in combinato disposto con l’art.
11, comma 3; dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2,
e dell’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione
all’art. 55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1,
lettere a) e b); dell’art. 27, comma 1, lettera e), numero
4, e dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 16 maggio 2005, depositato in cancelleria
il successivo 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 62 del registro
ricorsi 2005.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Lombardia nonché gli atti di intervento di TIM ITALIA S.p.a.
e di VODAFONE OMNITEL N.V.;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e
Nicolò Zanon per la Regione Lombardia.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 16 maggio
2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 9, commi 12 e 13, e dell’art.
11, comma 3; dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2,
e dell’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione
all’art. 55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1,
lettere a) e b); dell’art. 27, comma 1, lettera e), numero
4, e dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11
del 16 marzo 2005, in riferimento all’art. 117, primo e
terzo comma, della Costituzione.
L’Avvocatura dello Stato, preliminarmente, precisa che la
presentazione del ricorso è stata decisa dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 13 maggio 2005 e che «si depositeranno»
estratto del verbale e relazione del Ministro proponente.
L’estratto e la relazione risultano però depositati contestualmente
al ricorso.
Il ricorrente passa poi ad inquadrare l’oggetto della legge
impugnata nella materia «governo del territorio» di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost. ed inizia l’esame delle
singole norme poste ad oggetto del ricorso.
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1.1. – In primo luogo, è censurato il combinato
disposto dell’art. 9, commi 12 e 13, e dell’art. 11, comma
3. Il comma 12 dell’art. 9 prevede la possibilità da parte
del proprietario di un’area sottoposta a vincoli espropriativi
di realizzare direttamente attrezzature e servizi indicati
dal «piano dei servizi», per la cui attuazione è preordinato
il vincolo di espropriazione. Il successivo comma 13 stabilisce
che «non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette
a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino
al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature
e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa
all’intervento della pubblica amministrazione». Infine,
l’art. 11, al comma 3, dopo aver stabilito che «alle aree
destinate alla realizzazione di interventi di interesse
pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti
di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione
della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta
o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste
dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo»,
prevede che, in alternativa a tale attribuzione di diritti
edificatori, «sulla base delle indicazioni del piano dei
servizi il proprietario può realizzare direttamente gli
interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento
o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione
del servizio».
L’Avvocatura dello Stato ritiene che le norme sopra indicate,
qualora l’entità dei lavori da realizzare superi la soglia
stabilita dalla normativa comunitaria, si pongano in contrasto
con quest’ultima e con la normativa statale che disciplina
le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori
e servizi. In particolare, sarebbero violati i principi
generali del Trattato sull’Unione europea in materia di
tutela della concorrenza e, nell’ambito specifico degli
appalti, le direttive del Consiglio delle Comunità europee
92/50 del 18 giugno 1992 (Direttiva del Consiglio che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi), 93/36 del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture), 93/37 (Direttiva del Consiglio che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori), 93/38 (Direttiva del Consiglio che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni),
e le relative norme statali di attuazione, che prevedono
il ricorso a procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica
per la realizzazione degli interventi in questione. In proposito
viene specificamente richiamato l’art. 19, comma 01, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia
di lavori pubblici), secondo cui i lavori pubblici possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratto di appalto
o di concessione; quest’ultimo contratto, come ricorda il
ricorrente, negli anni è stato equiparato dalla normativa
comunitaria agli appalti pubblici, quanto alla procedura
di scelta del contraente, proprio per evitare che diventasse
uno strumento per eludere la disciplina comunitaria in materia.
Nel ricorso governativo si osserva che lo «scambio» ipotizzato
nelle norme impugnate, tra il proprietario dell’area, che
realizza direttamente i servizi previsti nel piano, e l’ente
pubblico, che li acquista, «riguarda comunque valori e diritti
di stretta pertinenza pubblica, in relazione ai quali il
soggetto privato acquista connotazioni tipiche di “organismo
di diritto pubblico”, tali da non poter ragionevolmente
sottrarsi all’onere di realizzare tali interventi (finanziati,
come detto, in tutto o in parte con risorse e diritti di
appartenenza pubblica) attraverso procedure di evidenza
pubblica che assicurino il miglior uso delle risorse collettive».
Si ricorda, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee, sez. VI, del 12 luglio 2001, in
causa C-399/98, secondo cui, qualora il titolare di una
concessione edilizia o di un piano di lottizzazione realizzi
direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale
o parziale dei contributi dovuti per il rilascio della concessione,
si è in presenza in ogni caso di un appalto di lavori secondo
la normativa comunitaria, con il conseguente ricorso alle
procedure di evidenza pubblica allorché il valore dell’opera
eguagli o superi la soglia comunitaria. Questa conclusione
sarebbe confermata dall’art. 2, comma 5, della legge n.
109 del 1994, il quale dispone che, per le singole opere
d’importo superiore alla soglia comunitaria, i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE.
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1.2. – Sono oggetto di censura, inoltre,
l’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e l’art. 10, comma
1, lettera d), entrambi in relazione all’art. 55, comma
1, lettera b), e all’art. 57, comma 1, lettere a) e b),
della impugnata legge della Regione Lombardia.
La prima delle norme citate prevede che il piano territoriale
regionale definisca gli indirizzi generali per il riassetto
del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici,
idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dall’articolo
55, comma 1, lettera b). Quest’ultima norma, a sua volta,
assegna alla competenza della Giunta regionale la definizione
degli «indirizzi per il riassetto del territorio, anche
in raccordo con i contenuti dei piani di bacino, ai fini
della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici
e della loro mitigazione», nonché delle «direttive per la
prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle
zone sismiche, ivi compresi la formazione e l’aggiornamento
degli elenchi delle zone medesime».
L’art. 57 stabilisce che, nel piano di governo del territorio,
il «documento di piano» contenga la definizione dell’assetto
geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei
criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale e che
il piano delle regole dia attuazione ai criteri e agli indirizzi
in parola.
A parere del ricorrente le norme suddette si porrebbero
in contrasto con l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e con l’art.
5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e
per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile), convertito, con modificazioni, dall’art.
1 della legge 9 novembre 2001, n. 401. Queste due norme,
ritenute principi fondamentali della materia protezione
civile, vincolanti pertanto la relativa potestà concorrente
delle Regioni, affermerebbero la competenza statale in ordine
alla predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali
nonché delle direttive per la previsione e la prevenzione
delle varie ipotesi di rischio.
Per le stesse ragioni viene censurato l’art. 10, comma 1,
lettera d), nella parte in cui si richiama a quanto previsto
dall’art. 57, comma 1, lettera b).
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1.3. – Infine, le censure governative si
appuntano sull’art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e
sull’art. 33 della citata legge regionale n. 12 del 2005.
La prima delle due norme afferma che «l’installazione di
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione» rientra fra
gli «interventi di nuova costruzione», cioè fra quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Di
conseguenza l’installazione di torri, tralicci e ripetitori
di cui sopra è soggetta a permesso di costruire ai sensi
dell’art. 33 della legge impugnata.
Secondo il ricorrente le norme in parola, sottoponendo l’installazione
degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio
comunale «ulteriore» rispetto a quello già previsto dall’art.
87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), attuativo di alcune direttive
comunitarie, darebbero vita ad un «ingiustificato appesantimento
del procedimento», con conseguente violazione della normativa
nazionale e comunitaria richiamata.
In particolare, la difesa erariale ricorda come il Consiglio
di Stato, con la sentenza n. 100 del 2005, abbia stabilito
che la procedura di autorizzazione da applicare al riguardo
sia soltanto quella di cui all’art. 87 del citato d.lgs.
n. 259 del 2003 e non risulti pertanto necessario il rilascio
del permesso di costruire.
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2. – Si è costituita in giudizio, con memoria
depositata il 6 giugno 2005, la Regione Lombardia, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile
o, in subordine, manifestamente infondato.
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3. – In data 27 giugno 2005, TIM ITALIA S.p.a.
ha depositato atto di intervento chiedendo che sia accolto
il ricorso del Governo e che la legge reg. della Lombardia
n. 12 del 2005 sia quindi dichiarata costituzionalmente
illegittima, nei termini indicati dal ricorrente.
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4. – In data 5 luglio 2005, VODAFONE OMNITEL
N.V. ha depositato atto di intervento chiedendo che sia
accolto il ricorso del Governo.
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5. – In data 20 settembre 2005, la Regione
Lombardia ha depositato memoria, contenente una nuova procura
con la quale è stato integrato il collegio difensivo, chiedendo
che, previa dichiarazione di inammissibilità degli interventi
di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V., sia dichiarato
inammissibile o, in subordine, infondato il ricorso.
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5.1. – Con detta memoria la difesa regionale,
preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso
del Governo, in quanto quest’ultimo è stato depositato senza
il contestuale deposito del verbale del Consiglio dei ministri
e della relazione ministeriale.
Secondo la resistente, ciò avrebbe privato la Regione della
possibilità di verificare «fin da subito» la corrispondenza
tra quanto contenuto nel verbale e nella relazione e quanto
contenuto nel ricorso, «eccependo se del caso la difformità
tra tali contenuti». Né, secondo la Regione, questa inammissibilità
potrebbe essere sanata da un deposito successivo, il quale
«consentirebbe, al più, di far pervenire verbale e relazione
nelle mani della difesa regionale solo nel momento in cui
viene autorizzato lo scambio delle memorie, quando è ormai
scaduto il termine di cui all’art. 10 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».
La Regione Lombardia passa quindi in rassegna una serie
di pronunzie di questa Corte che «rendono palese l’importanza
del verbale e della relazione ministeriale», sottolineando
come, nel caso di specie, le ragioni dell’inammissibilità
del ricorso appaiano, «se possibile, in modo ancora più
chiaro». Nel presente giudizio, infatti, non vi sarebbe
«questione di incertezze sulle norme impugnate o di contraddizioni
tra delibera, relazione ministeriale e ricorso: è questione
invece della totale assenza del verbale e della relazione».
La difesa regionale esclude, in particolare, che possa pervenirsi
a conclusione diversa dall’inammissibilità del ricorso sulla
scorta delle sentenze n. 134 del 2004 e n. 321 del 2005
di questa Corte. A detta della Regione, il fatto che nei
relativi giudizi la Corte abbia acquisito d’ufficio, con
ordinanza istruttoria, l’estratto del processo verbale della
riunione del Consiglio dei ministri e la relazione del Ministro
per gli affari regionali, non esenta il Governo dall’obbligo
di depositare verbale e relazione. Inoltre, in tali giudizi,
le Regioni resistenti, «accettando di difendersi sulla sola
base di quanto contenuto nel ricorso», non hanno sollevato
alcuna eccezione, «come invece fa qui esplicitamente la
Regione Lombardia».
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5.2. – Passando alle norme oggetto delle
singole censure governative, la Regione Lombardia eccepisce,
anzitutto, l’inammissibilità del ricorso nella parte in
cui concerne il comma 13 dell’art. 9. Si osserva al riguardo
come nessuna autonoma motivazione venga addotta a sostegno
della censura né sia possibile individuare alcun «legame
diretto» tra l’asserita necessità di espletare procedure
di aggiudicazione ad evidenza pubblica e la disposizione
in parola, la quale stabilisce che non configurano vincolo
espropriativo le previsioni del piano dei servizi che demandino
al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature
e servizi.
In merito alle censure mosse all’art. 9, comma 12, e all’art.
11, comma 3, la resistente ricorda che, secondo il ricorrente,
sarebbero violate le norme di principio dettate in materia
di lavori pubblici e le norme comunitarie relative alle
modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori
e servizi. Al riguardo, la difesa regionale osserva che,
dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
non può più parlarsi della materia «lavori pubblici» e che,
come affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del
2003, si tratta di «ambiti di legislazione che non integrano
una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda
dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere
ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive
dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti».
A detta della Regione, pertanto, le norme della legge impugnata
vanno inquadrate nella materia dell’urbanistica e quindi
in quella del «governo del territorio».
La difesa regionale, dopo aver sottolineato l’estrema difficoltà
di individuare i principi fondamentali in siffatta materia,
ritiene che possa essere utile, pur non costituendo ancora
diritto vigente, l’esame del disegno di legge AS 3519 (Principi
in materia di governo del territorio). In particolare, la
Regione si sofferma sull’art. 7 del citato disegno che prevedendo
«la realizzazione diretta degli interventi di interesse
pubblico o generale previa stipula di convenzione con l’amministrazione
per la gestione dei servizi», presenterebbe, a suo dire,
una «pressoché totale identità di contenuti» rispetto alle
norme della legge regionale impugnata.
Pur ribadendo che si tratta di norme non ancora vigenti,
la resistente ritiene che esse non costituiscano «una novità
assoluta nel panorama dell’urbanistica»; il disegno di legge
citato rappresenterebbe, infatti, «soltanto la conferma
definitiva dell’ingresso dei principi “consensual-perequativi”
all’interno della materia urbanistica». In proposito, la
difesa della Regione ricorda come la legislazione statale
e regionale preveda già il ricorso ad alcune forme di accordi
pubblico-privato, analogamente a quanto introdotto dalle
norme impugnate.
Si sottolinea, poi, come l’adozione di modelli perequativi
risponda alla necessità di coniugare le scelte urbanistiche
con le esigenze di uguaglianza e giustizia sociale. Inoltre
le norme della Regione Lombardia troverebbero, a suo dire,
ampia copertura nel principio di sussidiarietà orizzontale
di cui al nuovo art. 118 Cost., nonché nella sentenza n.
179 del 1999 di questa Corte, nella quale è stata riconosciuta
la validità dell’accordo tra il privato e l’amministrazione
pubblica nella materia in questione.
Per quanto attiene alla presunta violazione del diritto
comunitario, la difesa regionale contesta che il privato,
realizzando i servizi e le attrezzature pubbliche grazie
al finanziamento, totale o parziale, da parte della pubblica
amministrazione, acquisti la veste di organismo di diritto
pubblico. Al riguardo la Regione sottolinea come, ai sensi
della direttiva 93/37/CEE, per potersi parlare di organismo
di diritto pubblico sia necessaria la coesistenza di tre
diversi requisiti: a) una distinta personalità giuridica;
b) la dipendenza, anche in termini economici, da un ente
pubblico; c) il perseguimento di obiettivi di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra, dovrebbe
escludersi l’esistenza dei requisiti di cui alle lettere
a) e b): infatti, per un verso, la nozione di organismo
«sembra indicare sempre e comunque un “ente”, una “persona
giuridica”, e difficilmente può estendersi a ricomprendere
una persona fisica», mentre, per altro verso, la legge «in
nessun modo prevede che l’opera venga finanziata attraverso
contributi statali».
In merito poi alla sentenza della Corte di giustizia 12
luglio 2001 (C-399/98), citata dal ricorrente, la difesa
della Regione Lombardia osserva come la controversia risolta
in quella sede presentasse profili assai diversi da quelli
dell’odierno giudizio. In particolare, la differenza tra
i due casi emergerebbe dal fatto che le norme della Regione
Lombardia non si rivolgono al titolare di una concessione
o di un piano di lottizzazione, come nel caso risolto dalla
Corte di giustizia, ma al proprietario dell’area. Ciò renderebbe
«non comparabili» le due situazioni, anche in considerazione
del fatto che, nella normativa oggi impugnata, si prevede
che l’area resti di proprietà privata.
Sempre in relazione alla presunta violazione del diritto
comunitario, la difesa regionale ricorda come i requisiti
stabiliti dall’art. 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE,
ai fini dell’applicazione della stessa, siano sei: 1) la
contrattualità; 2) l’onerosità; 3) la forma scritta del
contratto; 4) la qualifica soggettiva di amministrazione
aggiudicatrice per una parte; 5) la qualificazione soggettiva
di imprenditore per l’altra; 6) la natura di opera pubblica
dell’oggetto dei lavori.
In particolare la Regione contesta che nel caso di specie
sussista il carattere dell’onerosità, in quanto la possibilità
di realizzare direttamente l’opera, «oltre ad essere sottoposta
alle condizioni che verranno stabilite nell’apposita convenzione,
garantisce al proprietario la compensazione per la cessione
gratuita dell’area». Si sottolinea, inoltre, che proprio
perché la possibilità di realizzare direttamente l’opera
è stata pensata in un regime compensativo, questo obiettivo
sarebbe vanificato qualora fosse necessaria una procedura
di gara. Semmai, osserva la resistente, l’opportunità di
una gara potrebbe riguardare le modalità di attribuzione
della gestione delle attrezzature e dei servizi realizzati
sulle aree in questione; in questo caso, però, spetterebbe
alla convenzione tra privato e amministrazione farsi carico
della necessità di rispettare le regole comunitarie sulla
concorrenza e, a tal proposito, nessun rilievo è contenuto
nel ricorso del Governo.
In via subordinata, qualora la Corte costituzionale non
ritenesse di condividere le considerazioni della Regione
sopra esposte, la difesa di quest’ultima chiede che le norme
regionali impugnate siano «fatte salve per tutti i lavori
di importo non superiore alla soglia comunitaria».
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5.3. – In merito alle censure mosse all’art.
19, comma 2, lettera b), numero 2, e all’art. 10, comma
1, lettera d), entrambi in relazione all’art. 55, comma
1, lettera b), e all’art. 57, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge della Regione Lombardia, la difesa regionale
ritiene che esse siano infondate per i motivi di seguito
esposti.
In particolare, si sottolinea come l’intero sistema della
protezione civile, secondo quanto affermato da questa Corte
nella sentenza n. 327 del 2003, sia «ispirato ad un modello
non più centralizzato, ma caratterizzato da una organizzazione
diffusa a carattere policentrico». In questo modello un
«rilevante ruolo» sarebbe riconosciuto alle Regioni, sia
per l’adozione di atti normativi, sia per lo svolgimento
di funzioni amministrative.
A detta della resistente le norme impugnate, e specificamente
l’art. 55, sarebbero rispettose dell’art. 108 del d.lgs.
n. 112 del 1998, che attribuisce alle Regioni le funzioni
relative alla predisposizione degli indirizzi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali,
e di quelle relative agli indirizzi per la predisposizione
dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi.
Ulteriori conferme della competenza regionale in materia
si avrebbero dalla sentenza n. 228 del 2003, in relazione
al d.l. n. 343 del 2001, e dal decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)
che, all’art. 4, ha fatto salve le competenze regionali
previste dalla normativa vigente.
A parere della difesa regionale, la conferma decisiva si
avrebbe, comunque, dalla sentenza n. 327 del 2003 di questa
Corte. Nell’occasione sono state dichiarate infondate alcune
questioni di legittimità costituzionale su norme della Regione
Marche che, a detta della resistente, attribuiscono alla
competenza regionale funzioni «analoghe» a quelle previste
dalla legge lombarda oggetto del presente giudizio.
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5.4. – Infine, in relazione all’art. 27,
comma 1, lettera e), numero 4, e all’art. 33 della citata
legge regionale n. 12 del 2005, la Regione Lombardia eccepisce,
preliminarmente, l’inammissibilità delle relative censure.
Mancherebbe, infatti, qualsiasi riferimento alle norme costituzionali
violate e non sarebbe individuato l’ambito materiale cui
sarebbe riconducibile la fattispecie in questione.
Nel merito, la difesa regionale ritiene che il ricorso sia
infondato. Al riguardo, si ricorda come questa Corte, con
la sentenza n. 303 del 2003, abbia dichiarato l’illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo
4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,
a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443), il quale, al comma 2 dell’art. 3, stabiliva che
le stazioni radio base per reti di comunicazione mobili
GSM/UMTS «sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento». La Regione fa notare
come questa disposizione non sia stata riprodotta nel d.lgs.
n. 259 del 2003: da ciò deriverebbe che attualmente la localizzazione
delle infrastrutture per telecomunicazioni «non è più “libera”,
ma deve essere necessariamente conforme sia alla legislazione
nazionale e regionale in tema, sia a quella locale approvata
dai Comuni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge statale
n. 36 del 2001, e contenuta negli strumenti urbanistici
generali o in regolamenti ad hoc».
In particolare, osserva la resistente, questa Corte ha riconosciuto
(sentenza n. 307 del 2003) che «l’autonoma capacità delle
Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio
territorio trova pieno vigore, purché criteri localizzativi
e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione
nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da
impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento
degli stessi».
Di conseguenza, sempre a detta della difesa regionale, stante
il disposto dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del
2003, il quale assimila le infrastrutture di reti pubbliche
di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria,
soggette a permesso di costruire, deve ritenersi che anche
per le infrastrutture citate sia necessario il «titolo abilitativo
edilizio».
La Regione Lombardia conclude sul punto ricordando che la
legge regionale impugnata, all’art. 41, riconosce a chi
abbia titolo per presentare istanza di permesso di costruire
la «facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare
al Comune denuncia di inizio attività». In questo modo sarebbe
comunque garantito «un procedimento celere, alternativo
a quello che tende a ottenere il permesso di costruire»,
in ossequio ai principi di semplificazione amministrativa
e di celerità richiamati da questa Corte nella sentenza
n. 336 del 2005 e dal Consiglio di Stato nella sentenza
n. 100 del 2005.
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5.5. – Infine la Regione Lombardia, dopo
aver ricordato che nei giudizi di legittimità costituzionale
in via principale il contraddittorio è riservato a Stato
e Regioni, con esclusione dell’ammissibilità di interventi
di soggetti terzi, chiede che siano dichiarati inammissibili
gli interventi in giudizio di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE
OMNITEL N.V.
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6. – In prossimità dell’udienza TIM ITALIA
S.p.a. ha depositato una memoria nella quale, preliminarmente
e con specifico riguardo alle censure mosse agli artt. 27
e 33 della legge impugnata, sostiene di avere un «interesse
rilevante, autonomo e particolarmente qualificato ad ottenere
l’accertamento della illegittimità» delle norme censurate
dal Governo. Trattandosi infatti di soggetto titolare di
licenze per l’installazione e l’esercizio di reti di radiotelefonia
cellulare, osserva la difesa dell’interveniente, l’esito
del giudizio di legittimità costituzionale avrà «un effetto
diretto e immediato» sulla sua sfera giuridica.
In particolare, si rileva come «l’installazione, l’esercizio
e la fornitura di reti di telecomunicazione, nonché la prestazione
dei servizi ad essa connessi accessibili al pubblico» costituiscano
«attività di preminente interesse generale» ai sensi dell’art.
3, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003. Inoltre, il possesso
della licenza per i servizi di telefonia mobile «costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle opere di realizzazione della rete».
Quindi la società interveniente, in quanto titolare di licenza
di un’attività di preminente interesse generale, presenterebbe
«un puntuale titolo di qualificazione all’intervento». Ad
ulteriore sostegno di queste considerazioni, si osserva
che TIM ha altresì l’obbligo di assicurare il «servizio
universale» ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni
10 marzo 1998 (Finanziamento del servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni), inteso come insieme minimo
di servizi di qualità a disposizione della generalità dell’utenza.
Inoltre, la rete di telefonia mobile è definita come «strumento
dell’azione amministrativa di protezione civile».
Dopo aver sinteticamente illustrato i principi fondamentali
vigenti nella normativa comunitaria in materia, la difesa
dell’interveniente conclude sul punto sottolineando «l’estrema
rilevanza che ha per il gestore l’eliminazione di norme
regionali che bloccano la realizzazione in modo celere della
rete», nonché l’«innegabile» utilità della partecipazione
al processo da parte del gestore «al fine di una esauriente
acquisizione di elementi oggettivi di giudizio». Si precisa
infine che dall’eventuale rigetto del ricorso del Governo,
TIM subirebbe una «diretta e irrimediabile lesione della
propria sfera giuridica e precisamente del proprio diritto
costituzionale di libertà di iniziativa economica (art.
41 Cost.)»; tra l’altro, quanto statuito dalla Corte costituzionale,
se non venisse ammesso l’intervento in giudizio, risulterebbe
«incontestabile in altre sedi giudiziarie», con conseguente
pregiudizio del diritto di difesa.
Qualora, poi, la Corte non ritenesse di ammettere l’intervento,
l’interveniente chiede che venga accettato il «contributo
collaborativo di TIM quale amicus curiae»; ciò in virtù
della «specifica competenza scaturente dal suo ruolo di
esercente un servizio di sicura rilevanza pubblicistica»
e della «puntuale conoscenza del regime della rete».
Nel merito, la difesa della società chiede che sia accolto
il ricorso presentato avverso la legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005.
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7. – In prossimità dell’udienza VODAFONE
OMNITEL N.V. ha depositato una memoria nella quale, preliminarmente,
chiede venga riconsiderato l’orientamento di questa Corte,
che nega l’ammissibilità dell’intervento, nei giudizi di
legittimità costituzionale promossi in via principale, di
soggetti diversi da quelli titolari delle potestà legislative
della cui delimitazione si discute.
In particolare, un’apertura in tal senso sarebbe rinvenibile
nell’ordinanza n. 20 del 2005, nella quale gli interventi
in giudizio di soggetti diversi da quelli legittimati al
ricorso sono stati dichiarati inammissibili «non essendo
stati addotti argomenti che inducano questa Corte ad abbandonare
il proprio precedente indirizzo». Osserva l’interveniente
che, a contrario, «in talune circostanze e a fronte di validi
motivi» la Corte potrebbe mutare orientamento; in altre
parole, secondo la difesa di VODAFONE, l’intervento dovrebbe
essere ammesso qualora sia «sufficientemente qualificato»,
cioè «quando sia accertata in capo al soggetto interveniente
la rappresentatività o la titolarità di interessi a cui
l’ordinamento giuridico riconosce espressa tutela» e «quando
vi sia una valutazione positiva della rilevanza e dell’incidenza
che l’atto legislativo esercita su quegli stessi interessi».
Nel caso di specie la società interveniente ritiene che
sussistano i presupposti per l’ammissibilità del suo intervento,
rappresentati dalla titolarità di licenze individuali rilasciate
dal Ministero delle comunicazioni, dal carattere di «preminente
interesse generale» riconosciuto dal legislatore nazionale
agli impianti di telecomunicazioni, dagli effetti «rilevanti,
diretti ed immediati» che l’eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate produrrebbe sull’attività
svolta da VODAFONE ed infine dalla ingiustificata compressione
del diritto di difesa che essa subirebbe qualora l’intervento
fosse dichiarato inammissibile.
Nel merito la difesa della società chiede che sia accolta
la questione di legittimità costituzionale promossa dal
Governo e che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale
degli artt. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e 33 della
legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005.
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8. – In prossimità dell’udienza la Regione
Lombardia ha depositato un’ulteriore memoria integrativa
con la quale, richiamate tutte le argomentazioni e le conclusioni
prospettate in precedenza, segnala che, in virtù di quanto
statuito nell’art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), il Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 dicembre
2005, ha approvato uno schema di decreto legislativo di
ricognizione dei principi fondamentali vigenti in materia
di governo del territorio.
Al riguardo si sottolinea come esso, pur non essendo attualmente
diritto vigente, risulti «non irrilevante» ai fini della
risoluzione del presente giudizio; si tratta infatti di
principi già esistenti in materia.
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8.1. – Con riferimento al primo motivo di
ricorso, avente ad oggetto l’art. 9, commi 12 e 13, e l’art.
11, comma 3, della legge impugnata, la resistente ritiene
di particolare interesse il contenuto dell’art. 8, commi
11 e 16, dello schema di decreto legislativo sopra citato.
In particolare, il comma 11 prevede la possibilità per l’amministrazione
di ricorrere all’«iniziativa economica privata, o mista
pubblica-privata, tramite strumenti di convenzionamento,
senza la necessità di ablazione del bene privato» al fine
di realizzare obiettivi di interesse generale per dotare
il territorio di attrezzature e servizi.
Il comma 16 del medesimo art. 8, invece, stabilisce che
l’amministrazione, «ai fini dell’attuazione dello strumento
urbanistico generale», può applicare il principio della
«perequazione urbanistica», consistente «nel riconoscere
a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto
di trasformazione urbanistica un diritto edificatorio la
cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d’uso,
ma derivi invece dallo stato di fatto e di diritto in cui
si trovano le proprietà stesse al momento della formazione
del piano urbanistico».
I principi espressi dalle due norme sopra menzionate, a
detta della difesa regionale, coinciderebbero con quelli
che ispirano le norme regionali impugnate.
La Regione Lombardia si sofferma poi sull’art. 71, comma
4, dello schema di decreto legislativo; la norma da ultimo
citata stabilisce infatti che ai soggetti privati che eseguono
lavori considerati di pubblica utilità e di interesse generale
si applicano le norme della legge n. 109 del 1994, solo
se i lavori siano di importo superiore ad un milione di
euro e se per la realizzazione «sia previsto, da parte di
pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico,
un contributo diretto e specifico in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il cinquanta per
cento dell’importo dei lavori».
Da questa disposizione, a detta della difesa regionale,
si ricaverebbe a contrario che le norme regionali impugnate
non si porrebbero in contrasto con alcun principio fondamentale,
non prevedendo in nessun modo che l’opera venga finanziata
attraverso contributi statali.
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8.2. – Anche per quanto attiene al secondo
motivo di ricorso, la difesa della Regione Lombardia ritiene
che possano trarsi utili indicazioni dallo schema di decreto
legislativo citato. La resistente si sofferma in special
modo sull’art. 8, comma 1-bis, il quale stabilisce che le
Regioni emanino norme «sui criteri per la formazione degli
strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio
sismico», e sull’art. 51, che si limita a disporre un rinvio
agli articoli da 83 a 106 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia) ed al d.l. n. 343 del 2001.
Fra le norme cui fa rinvio l’art. 51, la difesa regionale
reputa di particolare importanza l’art. 83 del t.u. sull’edilizia,
secondo il quale «le Regioni, sentite le Province e i Comuni
interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate
sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità, nel rispetto dei criteri generali».
Si sottolinea, inoltre, come l’art. 89 del t.u. individui
nell’ufficio tecnico regionale l’autorità competente a fornire,
ai Comuni nei quali sono applicabili le norme relative alla
prevenzione sismica, il parere sugli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati e sulle lottizzazioni e loro
varianti.
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8.3. – In merito all’ultimo motivo di ricorso,
la difesa regionale ribadisce che il d.lgs. n. 259 del 2003,
a differenza del precedente d.lgs. n. 198 del 2002, non
ha introdotto una clausola di esclusività per quanto attiene
alle procedure da seguire per l’installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazioni.
La resistente ritiene, al riguardo, che «l’unicità e l’onnicomprensività»
dell’autorizzazione prevista nel Codice delle comunicazioni
elettroniche avrebbero dovuto essere esplicitamente previste,
come nel d.lgs. n. 198 del 2002. Di conseguenza, nel silenzio
del legislatore statale, le norme regionali non contrastano
con i principi fondamentali in materia.
La Regione insiste poi sulla duplice valenza delle installazioni
in parola, che «sono sicuramente parti di una rete di servizi
di comunicazione elettronica» ma anche «infrastrutture edilizie»
ed in particolare opere di urbanizzazione primaria; in quanto
tali sono soggette a permesso di costruire in base al testo
unico dell’edilizia.
Infine, si sottolinea come il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I-quater, con ordinanza 16 dicembre 2004,
n. 16332, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni, in riferimento
agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost. In particolare, secondo
il Tribunale rimettente, la violazione dell’art. 76 Cost.
si avrebbe in quanto l’art. 41 della legge delega 1° agosto
2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture
e trasporti), non avrebbe affidato al Governo la revisione
della disciplina urbanistico-edilizia con specifico riguardo
al permesso di costruire.
Inoltre, gli artt. 87 e 88 sarebbero lesivi delle competenze
regionali in materia di governo del territorio.
La difesa regionale conclude affermando l’esistenza di un
rapporto di pregiudizialità tra la questione di cui ora
si discute e quella sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con la conseguenza che un eventuale
accoglimento di quest’ultima non potrebbe che comportare
il rigetto del presente ricorso governativo.
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Considerato in diritto
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1. – Con ricorso notificato il 16 maggio
2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 9, commi 12 e 13, e dell’art.
11, comma 3; dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2,
e dell’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione
all’art. 55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1,
lettere a) e b); dell’art. 27, comma 1, lettera e), numero
4, e dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11
del 16 marzo 2005, in riferimento all’art. 117, primo e
terzo comma, della Costituzione.
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2. – Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili
gli interventi nel presente procedimento di TIM ITALIA S.p.a.
e di VODAFONE OMNITEL N.V. Infatti, nel giudizio di costituzionalità
delle leggi promosso in via d’azione, parti sono soltanto
i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione.
Pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente
alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis:
sentenze numeri 80, 59 e 51 del 2006, 469 e 383 del 2005),
non è ammesso l’intervento in tali giudizi di soggetti privi
di potere legislativo.
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3. – La Regione Lombardia eccepisce in via
preliminare l’inammissibilità del ricorso governativo per
non essere stato effettuato il deposito contestuale dell’estratto
del verbale del Consiglio dei ministri e della relazione
del Ministro proponente. Ciò risulterebbe dallo stesso ricorso,
che si riferisce ad un futuro deposito, successivo alla
notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio.
L’eccezione non può essere accolta.
I due documenti prima citati risultano essere stati effettivamente
depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale
e non emergono elementi per ritenere che tale deposito non
sia stato contestuale a quello del ricorso.
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4. – Con specifico riguardo alle censure
contenute nel ricorso governativo, va anzitutto dichiarata
l’inammissibilità di quella avente ad oggetto il comma 13
dell’art. 9 della legge regionale impugnata, in quanto manca
ogni motivazione circa la sua asserita illegittimità costituzionale.
La norma in questione si limita infatti a stabilire che
non costituiscono vincolo espropriativo e non sono soggette
a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino
al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature
e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa
all’intervento della pubblica amministrazione. Nessun legame
emerge tra tale disposizione e le questioni di legittimità
costituzionale illustrate nel ricorso dall’Avvocatura dello
Stato, con la conseguenza che la stessa non può essere assoggettata
a controllo di costituzionalità.
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5. – Espunto il comma 13 dell’art. 9 della
legge regionale impugnata, rimane da esaminare la censura
riguardante il comma 12 del medesimo articolo, in combinato
disposto con l’art. 11, comma 3, della stessa legge. Il
ricorrente sostiene che tale norma sia costituzionalmente
illegittima perché non prevede – e quindi implicitamente
esclude – che nell’ipotesi di realizzazione diretta, da
parte del proprietario dell’area sottoposta a vincolo espropriativo,
delle attrezzature e dei servizi per la cui attuazione è
preordinato il detto vincolo, la scelta del contraente,
per appalti che eguaglino o superino la soglia comunitaria,
avvenga secondo procedure di evidenza pubblica. Vi sarebbe
violazione delle direttive del Consiglio delle Comunità
europee 92/50 del 18 giugno 1992 (Direttiva del Consiglio
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici dei servizi), 93/36 del 14 giugno 1993 (Direttiva
del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture), 93/37 (Direttiva del
Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori) e 93/38 (Direttiva del Consiglio
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni) e quindi dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione
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5.1. – La questione è fondata nei limiti
di seguito precisati.
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5.2. – La normativa comunitaria in materia
di appalti pubblici, contenuta in un gruppo di direttive,
che hanno ricevuto attuazione mediante atti legislativi
nazionali, prevede che in ogni caso, quando si realizzi
un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi
uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede
all’appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica
per la scelta del contraente. L’obbligo sussiste sia che
l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale
o ad altro «organismo di diritto pubblico» (secondo la dizione
delle direttive prima citate), sia che lo stesso venga effettuato
da un privato, il quale in tal caso assume – come chiarito
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee – la veste
di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente
pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (sentenza
12 luglio 2001, in causa C-399/98). La citata pronuncia
della Corte di giustizia riguarda il caso del titolare di
una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione,
cui è consentita la realizzazione diretta di un’opera di
urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo
dovuto per il rilascio della concessione, quando il valore
di tale opera eguagli o superi la soglia comunitaria.
Il principio fissato dalla Corte di giustizia è stato riversato
nell’ordinamento italiano per mezzo dell’art. 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia
di lavori pubblici), nel testo sostituito dall’art. 7, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), che, riferendosi agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi all’attività edilizia o alla lottizzazione di aree,
stabilisce che «per le singole opere d’importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara
previste dalla […] direttiva 93/37/CEE».
La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate
è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie
sopra citate, nell’interpretazione datane dalla Corte di
giustizia e riprodotta dal legislatore nazionale italiano.
Si tratta infatti di accordi che i privati proprietari di
aree destinate ad essere espropriate per la realizzazione
di attrezzature e servizi pubblici possono stipulare con
il Comune competente, in base ai quali «il proprietario
può realizzare direttamente gli interventi di interesse
pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione
di convenzione con il Comune per la gestione del servizio»
(art. 11, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 12 del
2005). Si tratta quindi di accordi a titolo oneroso, dai
quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi
reciproci, che consentono al proprietario espropriando,
in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di
ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della
realizzazione diretta degli interventi necessari. Tutta
l’operazione prevista dalle norme impugnate è preordinata
alla soddisfazione di interessi pubblici, come viene confermato
dall’art. 9, comma 12, della legge regionale de qua, che
fa riferimento a vincoli previsti «per la realizzazione
esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione,
di attrezzature e servizi».
Da quanto sinora detto si deduce come sia applicabile anche
al proprietario espropriando che accetta di realizzare l’opera
prevista dall’ente pubblico la qualifica di «titolare di
un mandato espresso» conferito dal Comune, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia.
Non entrano in discussione, per i profili di costituzionalità
evocati nella presente questione, le modalità della cosiddetta
urbanistica consensuale e perequativa, ma soltanto l’obbligo
di procedere alle prescritte gare di appalto, poste a base
della normativa europea citata, a tutela della trasparenza
e della concorrenza, qualora l’importo delle realizzazioni
superi un certo limite. Il ricorso a procedure di evidenza
pubblica per la scelta del contraente non può peraltro essere
ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati e pubblica
amministrazione, giacché la possibilità che tali procedure
siano svolte dagli stessi privati risulta già ammessa nell’ordinamento
proprio nella fattispecie oggetto della richiamata pronuncia
della Corte di giustizia e disciplinata in modo conforme
dal citato art. 2, comma 5, della legge n. 109 del 1994,
come sostituito dalla legge n. 166 del 2002.
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5.3. – Sulla scorta delle precedenti considerazioni,
non si può dubitare che le direttive comunitarie prima citate
– in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione
di lavori, forniture e servizi – debbano essere osservate
anche nell’ipotesi che sia conferito ad un privato il compito
di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva
prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere
affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Come
questa Corte ha già affermato (sentenze n. 406 del 2005,
n. 7 e n. 166 del 2004), le direttive comunitarie fungono
da norme interposte atte ad integrare il parametro per la
valutazione di conformità della normativa regionale all’art.
117, primo comma, Cost. La norma costituzionale citata,
collocata nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega
al principio fondamentale contenuto nell’art. 11 Cost. e
presuppone il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali
garantiti dalla Costituzione italiana. Pertanto la mancata
previsione, nelle norme regionali impugnate, dell’obbligo
di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso
in cui l’appalto sia di importo uguale o superiore alla
soglia comunitaria, determina la loro illegittimità costituzionale.
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6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha pure impugnato l’art. 19, comma 2, lettera b), numero
2, e l’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione
all’art. 55, comma 1, lettera b) ed all’art. 57, comma 1,
lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia n.
12 del 2005. Tali norme violerebbero l’art. 117, terzo comma,
Cost., ed in particolare i principi fondamentali della materia
«protezione civile», di cui all’art. 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59),
in quanto attribuiscono alla Regione, e non allo Stato,
la predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali
per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione
dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nonché delle
direttive per la prevenzione del rischio sismico.
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6.1. – La questione non è fondata.
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6.2. – Questa Corte ha già rilevato che il
legislatore statale, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile),
«ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione
diffusa a carattere policentrico» (sentenza n. 327 del 2003).
In materia di prevenzione dei rischi, la legislazione nazionale
vigente configura un sistema composito di competenze, ordinato
secondo il criterio della maggiore o minore generalità degli
indirizzi, in base al quale ciascun livello di governo deve
contenere l’esercizio dei propri poteri all’interno degli
indirizzi dettati su più vasta scala dal livello superiore.
Alla luce del criterio prima indicato, si può osservare
che l’art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce allo
Stato «gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione
dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle
varie ipotesi di rischio». Le norme regionali impugnate
attribuiscono alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi per il riassetto del territorio, «ai fini della
prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e della
loro mitigazione» (art. 55, comma 1, lettera b, della legge
reg. Lombardia n. 12 del 2005). Gli indirizzi in parola
devono però confluire nel piano territoriale regionale (art.
19, comma 2, lettera b, numero 2, della legge reg. Lombardia
n. 12 del 2005), il quale costituisce «atto fondamentale
di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione
di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione
e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province»
(art. 19, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del
2005).
Dall’esame della normativa statale e regionale in materia
emerge che la Regione ha solo voluto disciplinare l’esercizio
delle funzioni di prevenzione dei rischi nell’ambito del
proprio territorio. Ciò non implica un’invasione della sfera
di competenza dello Stato, in quanto, come questa Corte
ha già statuito (sentenza n. 327 del 2003), la mancanza
dell’esplicita menzione dell’obbligo di rispetto degli indirizzi
nazionali non comporta la loro violazione, che dovrà essere
eventualmente accertata nelle singole norme e nei singoli
atti.
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6.3. – Per quanto riguarda l’individuazione
delle zone sismiche, bisogna rilevare che l’art. 83 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), dispone:
«Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche
[…], alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2». Tale
ultima disposizione richiamata stabilisce che il Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e
la Conferenza unificata, determina con proprio decreto «i
criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche
e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità
da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche
e di quant’altro specificato dalle norme tecniche».
Come si vede, il quadro normativo sistematico di allocazione
delle competenze ai vari livelli di governo è chiaro e non
risulta contraddetto dalla norma regionale impugnata, che
deve essere interpretata nel contesto ora richiamato.
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7. – Il Governo ha infine promosso questione
di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera
e), numero 4, e dell’art. 33 della legge reg. della Lombardia
n. 12 del 2005, per violazione dell’art. 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), in quanto sottopongono l’installazione di
torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un
iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire)
ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art.
87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
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7.1. – Preliminarmente si deve rigettare
l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa regionale
e motivata dalla mancanza, nel ricorso dell’Avvocatura dello
Stato, dell’indicazione del parametro di costituzionalità
di cui si assume la violazione. Deve infatti rilevarsi che
l’art. 117, terzo comma, Cost. è evocato nella parte generale
del ricorso, con particolare riferimento alla materia «governo
del territorio», e che la norma impugnata è indicata espressamente
nel medesimo contesto. Nel punto 3) dei motivi specifici,
il ricorrente non ha ritenuto di dover ripetere l’indicazione
della norma costituzionale e si è limitato a far riferimento
alla norma interposta. Ciò non determina tuttavia incertezze
nella individuazione della disposizione costituzionale di
cui si lamenta la violazione.
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7.2. – Nel merito la questione è fondata.
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7.3. – L’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003
costituisce attuazione della delega legislativa contenuta
nell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del
2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive, al
numero 3, la «previsione di procedure tempestive, non discriminatorie
e trasparenti per la concessione del diritto di installazione
di infrastrutture», e al numero 4 la «riduzione dei termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché
regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con
riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni
per la installazione delle infrastrutture di reti mobili».
Con tali norme il legislatore nazionale ha posto la tempestività
delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione
all’installazione delle infrastrutture di cui sopra come
principi fondamentali operanti nella materia «governo del
territorio», di competenza legislativa concorrente. La confluenza
in un unico procedimento dell’iter finalizzato all’ottenimento
dell’autorizzazione a costruire tali impianti risponde pertanto
ai principi generali sopra richiamati perché, come ha osservato
il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 4159 del
2005), le «esigenze di tempestività e contenimento dei termini
resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse
ad abbinarsi e non a sostituirsi a quello previsto in materia
edilizia».
Bisogna aggiungere che l’unificazione dei procedimenti non
priva l’ente locale del suo potere di verificare la compatibilità
urbanistica dell’impianto per cui si chiede l’autorizzazione.
Il citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti
che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali,
previo accertamento, da parte dell’organismo competente
ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità. Questi ultimi sono specificati dall’art.
3, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella
suddetta disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione»
e «gli standard urbanistici». La tutela del territorio e
la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme
statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti,
i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005),
non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in
materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all’interno
dell’unico procedimento previsto dalla normativa nazionale,
anziché porre in essere un distinto procedimento.
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7.4. – Da quanto detto si deduce che la previsione
di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del
permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da
effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell’ambito
del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento
dell’iter autorizzatorio per l’installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le
esigenze di tempestività e di contenimento dei termini,
da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni,
principi fondamentali di governo del territorio. Da ciò
consegue l’illegittimità costituzionale delle norme regionali
impugnate per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
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8. – L’art. 33 della legge della Regione
Lombardia n. 12 del 2005, impugnato insieme all’art. 27,
comma 1, lettera e), numero 4, resta immune dalla censura
di illegittimità costituzionale prospettata nel ricorso,
giacché disciplina in generale il permesso di costruire,
dall’ambito del quale viene sottratta, per effetto della
presente sentenza, l’autorizzazione all’installazione di
torri e tralicci per le finalità di cui sopra.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili
gli interventi di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL
N.V.;
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), nella parte in cui non prevede l’obbligo di
procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque
effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma
1, lettera e), numero 4, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell’art.
10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all’art.
55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1, lettere
a) e b), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005,
promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia n. 12 del
2005, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma 13, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all’art.
117, primo e terzo comma, della Costituzione.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
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GIOVANNI TULUMELLO
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| L’urbanistica consensuale,
la concorrenza e gli accordi amministrativi: cronaca di una
incostituzionalità annunciata
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Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2006.
GIOVANNI TULUMELLO
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| L’urbanistica consensuale,
la concorrenza e gli accordi amministrativi: cronaca
di una incostituzionalità annunciata
|
 
| 1.
La Corte costituzionale, con la sentenza n.
129 del 2006, ha – tra l’altro - dichiarato l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art.
9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della legge
della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge
per il governo del territorio), nella parte in cui
non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica
per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria.
Nel ricorso statale si lamentava la violazione dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, in quanto
la disciplina censurata non prevede che nell'ipotesi
di realizzazione diretta, da parte del proprietario
dell'area sottoposta a vincolo espropriativo, delle
attrezzature e dei servizi per la cui attuazione
è preordinato il detto vincolo, la scelta del contraente,
per appalti che eguaglino o superino la soglia comunitaria,
avvenga secondo procedure di evidenza pubblica,
con conseguente “violazione delle direttive del
Consiglio delle Comunità europee 92/50 del 18 giugno
1992 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici dei servizi),
93/36 del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio
che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture), 93/37 (Direttiva
del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori) e 93/38 (Direttiva
del Consiglio che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni)”.
Una disposizione di questo tipo costituisce il punto
di emersione – problematico - della pluralità degli
interessi, pubblici e privati, coinvolti dalla pianificazione
urbanistica, e della conseguente complessità delle
relazioni giuridiche che ad essa fanno capo.[1]
La norma censurata – di fronte ad una simile dialettica
- segue una logica di estrema semplificazione: poiché
il vincolo urbanistico, che determina un sacrificio
per il diritto dominicale, è finalizzato alla creazione
di attrezzature e servizi, ciò che conta, per l’interesse
pubblico, è che tali opere si compiano, con il minor
sacrificio possibile per il proprietario interessato.[2]
Pertanto, si prevede che all’espropriazione dell’area
possa sostituirsi un accordo con l’amministrazione,
in forza del quale il proprietario assume anche
la gestione del relativo servizio (trasformando
così un evento pregiudizievole, quale l’apposizione
del vincolo urbanistico, in una inattesa utilitas
di natura imprenditoriale).
Non si tiene conto, evidentemente, dei riflessi
che l’attuazione della disciplina urbanistica comporta
su altri interessi (pubblici) e discipline che risultano
coinvolti dalle scelte di pianificazione territoriale,
e dalle politiche sociali connesse.
La realizzazione delle strutture e dei servizi previsti
dal disegno di pianificazione territoriale ha notevoli
effetti nell’economia del relativo settore, e costituisce
dunque un mercato rilevante dal punto di vista del
diritto della concorrenza.[3]
D’altro canto, l’istituto della espropriazione per
pubblica utilità risponde a logiche complessive
di tutela dell’interesse pubblico non riducibili
al profilo dell’appartenenza proprietaria, e della
mera circolazione giuridica (della titolarità) del
bene da un soggetto all’altro.[4]
|
| |
| 2.
La Corte di Giustizia aveva già avuto modo di
pronunciarsi sulla compatibilità comunitaria della
disposizione nazionale che consente all’amministrazione
e al soggetto interessato di stipulare un accordo
che, escludendo lo svolgimento della procedura di
evidenza pubblica per la scelta del contraente,
regola l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
La Corte di Lussemburgo, con sentenza della VI sezione,
12 luglio 2001, in causa C-399/98,[5] relativa ad
una fattispecie che ora la Corte costituzionale
definisce “assimilabile” a quella “configurata dalle
norme regionali impugnate”, ha stabilito che il
diritto comunitario osta alla normativa nazionale
in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure
previste dalla direttiva sugli appalti pubblici,
consenta al titolare di una concessione edilizia,
o di un piano di lottizzazione approvato, la realizzazione
diretta di un’opera di urbanizzazione, a scomputo
totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio
della concessione, quando il valore superi la soglia
comunitaria.
La Corte costituzionale osserva anzitutto che “Il
principio fissato dalla Corte di giustizia è stato
riversato nell'ordinamento italiano per mezzo dell'art.
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Legge quadro in materia di lavori pubblici), nel
testo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge
1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), che, riferendosi
agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi all'attività edilizia
o alla lottizzazione di aree, stabilisce che «per
le singole opere d'importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare
le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste
dalla […] direttiva 93/37/CEE».”
La Corte si limita a constatare che il principio
comunitario è stato “riversato” nell’ordinamento
interno per effetto di una legge dello Stato: apparentemente
tralasciando di approfondire il dibattito sul titolo
competenziale statale in ordine a tale recepimento,[6]
ma in realtà dimostrando di ritenere la competenza
statale sul punto conforme al riparto di funzioni
legislative disegnato dal nuovo Titolo V della Costituzione,
sul presupposto della riconduzione della fattispecie
ad un preminente interesse pubblico afferente la
materia della concorrenza.
|
| |
| 3.
Nella fattispecie dedotta davanti alla Corte
costituzionale, vi è tuttavia un ulteriore elemento
caratterizzante: l’accordo si pone non solo – come
nel caso esaminato dalla giurisprudenza comunitaria
- come forma di scelta diretta del gestore del servizio
(in luogo della procedura di evidenza pubblica),
ma anche quale strumento alternativo all’espropriazione
dell’area, nel senso, come precisa la stessa Corte,
che la norma regionale impugnata prevede degli “accordi
a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti
contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono
al proprietario espropriando, in particolare, di
mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la
gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione
diretta degli interventi necessari.”
Questo peculiare profilo non è marginale.
Già in un precedente analogo (ancorché non riferito
alla violazione del parametro comunitario), la Corte
costituzionale aveva affrontato il problema della
fungibilità fra strumento consensuale e strumento
autoritativo (ablatorio) nell’attuazione delle politiche
sociali connesse alla pianificazione urbanistica
del territorio.
Con la sentenza n. 135 del 1998, la Corte costituzionale
aveva infatti dichiarato infondata la questione
di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento
agli artt. 97, 41 e 42 della Costituzione – dell’art.
35 della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui
non prevede la possibilità, per i privati proprietari
soggetti ad espropriazione delle aree incluse nei
piani per l’edilizia economica e popolare, di dare
esecuzione direttamente alle prescrizioni del P.E.E.P.
attraverso l’accordo con il Comune interessato.[7]
Dimostrò allora la Corte come il provvedimento apparentemente
meno implicato da dinamiche plurilaterali, vale
a dire quello ablatorio, non sintetizza in realtà
soltanto una vicenda di appartenenza proprietaria,
il confronto fra un potere autoritativo ed il diritto
individuale per eccellenza (come tale, disponibile
dal suo titolare), definibile dai due soggetti interessati
nelle forme ritenute congrue, ma in quanto strumento
di politiche sociali diventa la sede infungibile
ove trovano considerazione e tutela tutti i fattori
coinvolti nella scelta.
Osservò in quella occasione la Corte che “Con lo
strumento espropriativo, in realtà, si mira a conseguire
essenzialmente una triplice finalità. In primo luogo,
sottoponendo ad esproprio tutte le aree situate
dentro il piano di zona ed immettendole nel proprio
"patrimonio indisponibile" il comune non solo mira
a realizzare effettivamente il piano, ma anche ad
assicurare parità di trattamento a tutti i proprietari,
eliminando la situazione di vantaggio di chi resterebbe
proprietario dell'area e, costruendo, potrebbe ricavare
la relativa rendita fondiaria, e la corrispondente
situazione di svantaggio di chi invece percepirebbe
soltanto l'indennità di esproprio. In secondo luogo,
il comune, attraverso la espropriazione, può ottenere
le aree ad un prezzo equo, mentre, con il sistema
della compravendita, al proprietario venditore va
corrisposto il maggior valore derivante da tutti
i vari elementi inerenti alla posizione del terreno.
Infine, e soprattutto, con la generalizzazione e
l'obbligatorietà della espropriazione il comune
consegue anche l'importante scopo pratico di attuare
il controllo del territorio, organizzando in modo
coordinato e in tempi certi la realizzazione del
piano, diversamente da quanto poteva accadere con
le precedenti disposizioni, che prevedevano una
pluralità di soggetti esproprianti ed una pluralità
di regimi giuridici delle aree interessate.”[8]
Di fronte a queste finalità, e ai valori sottostanti,
l’infungibilità dello strumento autoritativo (ablatorio)
apparve allora alla Corte, pur in un contesto di
urbanistica (e di amministrazione) consensuale,
una soluzione obbligata.[9]
|
| |
| 4.
Nella sentenza n. 129 del 2006 invece la Corte
costituzionale non affronta ex professo il
profilo della (compatibilità costituzionale della)
sostituibilità del provvedimento espropriativo con
l’accordo, forse perché tale profilo non risultava
(apparentemente) implicato nella censura di violazione
del parametro comunitario.[10]
Se così è, però, la Corte è andata ultra petita,
allorché si è preoccupata di affermare che “Non
entrano in discussione, per i profili di costituzionalità
evocati nella presente questione, le modalità della
cosiddetta urbanistica consensuale e perequativa,
ma soltanto l'obbligo di procedere alle prescritte
gare di appalto, poste a base della normativa europea
citata, a tutela della trasparenza e della concorrenza,
qualora l'importo delle realizzazioni superi un
certo limite.”
In realtà “le modalità della cosiddetta urbanistica
consensuale e perequativa” entrano in discussione,
eccome: anche rimanendo sul terreno del parametro
comunitario.
Come hanno osservato i commentatori della sentenza
della Corte di Giustizia 12 luglio 2001 (che costituisce,
per questa parte, il principale presupposto argomentativo
della sentenza n. 129 del 2006 della Corte costituzionale),
questa pronuncia del giudice comunitario esprime
un principio destinato ad avere una “valenza assai
più ampia della specifica fattispecie. Si tratta
del valore degli accordi tra amministrazione e privati,
che in Italia trovano il punto di riferimento principale
nell’art. 11 della l. n. 241 del 1990; (…..) dopo
la sentenza della Corte di Giustizia sul Progetto
Scala sarà necessario verificare anche la compatibilità
con il diritto comunitario della disciplina nazionale
sugli accordi ex art. 11 l. n. 241 e su analoghi
istituti. Con il rischio assai serio che, prevalendo
anche qua una logica di assimilazione della fattispecie
alla disciplina degli appalti pubblici, la portata
dell’art. 11 sia drasticamente ridimensionata per
l’esclusione di tutte le fattispecie a rilevanza
comunitaria.”[11]
L’analisi riferita coglie certamente nel segno:
anche se, più che come rischio, occorre guardare
positivamente ad un ridimensionamento critico (e,
più in generale, ad un uso più consapevole) dello
strumento dell’accordo, per la dimostrata impossibilità
di sintetizzare nello schema bilaterale tutti gli
interessi coinvolti: la complessità delle istanze
proprie dello Stato sociale, anche nella dimensione
comunitaria, comporta una configurazione del rapporto
autorità-libertà non riducibile ad una dialettica
binaria.[12]
La Corte costituzionale si preoccupa invece di precisare
l’estraneità al parametro evocato (e, dunque, alla
portata della decisione) di questo profilo della
questione, che nella fattispecie dedotta era invece
ancor più evidente di quanto non lo fosse nella
causa svoltasi davanti al giudice comunitario, per
l’innegabile connessione con la tematica della alternatività
fra strumento autoritativo e strumento consensuale
già arata, con ricchezza di argomenti, dalla sentenza
n. 135 del 1998.
E’ vero che la questione di legittimità costituzionale
era formulata con riferimento (esclusivo) alla praticabilità
dell’accordo in quanto compatibile con il paramento
comunitario della concorrenza (sotto il profilo
della individuazione del gestore del servizio):
ma è altrettanto vero che l’effetto duplice che
la norma censurata ricollega a tale accordo (prefigurato
come alternativo sia al provvedimento ablatorio,
sia a quello di scelta del gestore del servizio),
comporta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale
ha (ancor più del richiamato precedente del giudice
comunitario) una inevitabile ricaduta sui limiti
dell’urbanistica (e dell’amministrazione) consensuale.
Questo sul piano degli effetti sistematici della
sentenza.
Sul piano degli argomenti, invece, la Corte costituzionale
aveva – pur a fronte della parsimonia dimostrata
dal ricorrente nell’indicazione dei parametri del
giudizio di costituzionalità - una formidabile occasione,
in ragione del contenuto della norma impugnata,
per collegare in chiave di sistema i princìpi affermati
dalla giurisprudenza comunitaria richiamata, con
la propria precedente giurisprudenza (non richiamata).
Se la sentenza della Corte di Giustizia, resa in
tema di violazione di un parametro comunitario posto
a tutela di interessi superindividuali,[13] aveva
l’effetto di incidere sulla disciplina degli accordi
fra amministrazione e privati (in materia urbanistica,
ma non solo), ancor più tale effetto ha – nonostante
la contraria affermazione - la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, resa in esito al riscontro
della violazione del medesimo parametro, di una
norma che ricollega ad un simile accordo l’effetto
non solo di aggirare la procedura di evidenza pubblica,
ma altresì di porsi in alternativa all’esercizio
del potere autoritativo nell’attuazione del disegno
pianificatorio dell’utilizzazione del territorio.
|
| |
| 5.
La sentenza n. 129 del 2006 precisa poi che
“Il ricorso a procedure di evidenza pubblica per
la scelta del contraente non può peraltro essere
ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati
e pubblica amministrazione, giacché la possibilità
che tali procedure siano svolte dagli stessi privati
risulta già ammessa nell'ordinamento proprio nella
fattispecie oggetto della richiamata pronuncia della
Corte di giustizia e disciplinata in modo conforme
dal citato art. 2, comma 5, della legge n. 109 del
1994, come sostituito dalla legge n. 166 del 2002”.
L’affermazione è da tempo pacifica: non è la natura
pubblica o privata del soggetto aggiudicatore che
rileva, ma la necessità che tale soggetto ricorra
all’evidenza pubblica.
Un accordo fra amministrazione e privati sarebbe
dunque in teoria ammissibile, purché il privato,
anziché provvedere direttamente alla gestione, effettui
la scelta del gestore secondo un procedimento concorsuale.
In questa accezione, tuttavia, lo strumento consensuale
non ha l’effetto di determinare – in alternativa
all’esercizio del potere unilaterale - un assetto
di interessi mediante un accordo bilaterale, perché
tale assetto conseguirà all’esperimento della procedura
di evidenza pubblica, svolta dal soggetto privato
ma con le stesse modalità (e con le stesse finalità)
previste per la pubblica amministrazione.
Nell’alternativa prefigurata dalla Corte costituzionale
l’accordo, non comportando diretta assunzione della
gestione del servizio, avrebbe l’unica funzione
di evitare l’espropriazione e di mantenere in capo
al proprietario dell’area la titolarità del diritto
dominicale: profilo del quale però la stessa Corte
ha espressamente dichiarato di non doversi occupare
con riferimento alla questione sottopostale.
Questa parte della motivazione non priva dunque
la sentenza dell’importante significato di conferma
della critica praticabilità degli accordi amministrativi,
quali strumenti di produzione di effetti giuridici
alternativi all’esercizio unilaterale del potere,
già certificata dalla giurisprudenza comunitaria.
|
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| 6.
La questione, com’è noto, si è alimentata di
nuovo interesse dopo che la recente riforma della
disciplina del procedimento amministrativo ha, tra
l’altro, operato quella che è stata definita la
“rimozione della interpositio legislatoris
ai fini della conclusione degli accordi sostitutivi”[14],
sopprimendo dall’art. 11 della legge 241/1990 la
clausola “nei casi previsti dalla legge”.
Dunque l’amministrazione potrà concludere accordi
sostitutivi anche nei casi “non previsti alla legge”:
il che va letto nel senso del passaggio ad un sistema
di atipicità degli accordi amministrativi, che implicherebbe
la sostanziale (e generale) equipollenza fra strumento
provvedimentale e strumento consensuale.
Viene dunque da domandarsi se, a parte i casi di
espresso divieto legislativo, esistano ancora settori
di attività amministrativa riservati – in via esclusiva
– alla mediazione provvedimentale.
Il tenore letterale della disposizione richiamata,
nel testo riformato, sembrerebbe escluderlo, tanto
che in sede di primo commento si è affermato che
la modifica in esame “comporta la generale facoltà,
in ogni tipo di procedimento discrezionale, di concludere
un accordo con i privati sostitutivo del provvedimento
finale”[15].
Questa posizione merita alcune brevi osservazioni
critiche.
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| 7.
Già all’atto dell’introduzione nell’ordinamento
delle figure di accordi previsti dalla legge sul
procedimento, si affermò che a tale innovazione
normativa non potesse ricondursi, per i limiti strutturali
di tali fattispecie, l’effetto di superare la tradizionale
concezione del potere amministrativo.[16]
Oggi, anche a voler dare per superate le richiamate
riserve critiche, è inevitabile chiedersi se l’indicata
modifica letterale sia sufficiente, o meno, a superare
i limiti di sistema alla praticabilità dell’amministrazione
per accordi: e, dunque, a legittimare l’affermazione
della cessazione dell’attesa per la “rivoluzione”
copernicana annunciata, ma non attuata, dalla l.
241 quindici anni or sono.
L’esame della giurisprudenza costituzionale, e di
quella comunitaria, tende ad escludere, come già
si è argomentato, una simile soluzione interpretativa,
e dunque a privare di pratica rilevanza la modifica
in esame.
Sotto questo profilo, sostenere che l’amministrazione
per accordi è un metodo maggiormente rispondente
ai tratti della funzione amministrativa nello Stato
(democratico) pluriclasse, rischia di apparire un’affermazione
mistificatoria, o quanto meno solo in apparenza
rispondente alla realtà.[17]
Al contrario, l’accordo, per la sua struttura bilaterale,
tende ad escludere dalla scelta finale le posizioni
d’interesse correlate alle plurime figure soggettive
coinvolte nella scelta medesima, e dunque appare
strumento limitato rispetto alla garanzia costituzionale
del pluralismo sociale.
Pertanto, appare forse eccessivamente ottimista
la previsione secondo la quale, grazie alla modifica
dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 operata
dalla legge n. 15 del 2005, lo strumento dell’accordo,
“una volta generalizzato, ridurrà di gran lunga
il contenzioso amministrativo, dando luogo a rapporti
fondati su atti condivisi, dotati di stabilità”[18].
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| 8.
La natura complessa delle relazioni soggette
al regime amministrativo, e la conseguente struttura
almeno trilaterale del rapporto giuridico amministrativo,[19]
determinano al contrario la non remota possibilità
che il ricorso allo strumento dell’accordo, quale
figura ritenuta sempre equipollente al provvedimento,
determini un incremento del contenzioso nei confronto
della pubblica amministrazione ad opera dei controinteressati
che si ritengono danneggiati dalla scelta consensuale,
o che comunque da essa sono rimasti esclusi (il
caso esaminato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
richiamata dalla Corte costituzionale è, in tal
senso, emblematico).
Il fatto che il successivo comma 4-bis dell’art.
11, introdotto in sede di riforma, impone di far
precedere la stipulazione di accordi sostitutivi
da una “determinazione dell'organo che sarebbe competente
per l'adozione del provvedimento”, e dunque da un
provvedimento amministrativo che accerti la compatibilità
della conclusione dell’accordo con la cura dell’interesse
pubblico, se per un verso accentua la qualificazione
in termini comunque provvedimentali della fattispecie,
per altro verso non ha l’effetto di ampliarne il
limitato orizzonte applicativo.[20]
La determinazione si pone infatti come l’atto terminale
di una fase di evidenza pubblica, ovvero come un
“provvedimento consentito” dal suo destinatario
diretto (che stipulando l’accordo vi presta acquiescenza).[21]
Il punto, però, è proprio questo: tutte le volte
che un provvedimento amministrativo ha, come nei
casi sopra esaminati, una funzione complessa, che
rispecchia la pluralità degli interessi implicati
dall’esercizio della funzione amministrativa nell’attuale
forma di Stato, il suo contenuto dispositivo non
è disponibile da due soli soggetti, e come tale
non è sintetizzabile in un “provvedimento consentito”
da alcuni soltanto dei titolari di tali interessi.
L’accordo amministrativo, incentrato (come nel caso
esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 129 del 2006) esclusivamente sui profili urbanistici
e su quelli proprietari della fattispecie, si muove
in una logica di eccessiva semplificazione che tralascia
di considerare gli effetti economici e sociali dell’attuazione
delle scelte pianificatorie, ed i plurimi interessi
pubblici (metaurbanistici) coinvolti da tali
effetti: “Il sistema pluralistico, tuttavia, per
poter funzionare, richiede una rigorosa definizione
dell’area di rilevanza di ciascun interesse (..)”[22].
La deviazione, nel caso riferito, è duplice: con
riferimento ai contenuti, dal momento che la norma
regionale pretende di ricondurre alla nozione di
urbanistica, e ai relativi poteri, ogni forma di
attività incidente sul territorio, indipendentemente
dalla natura dello specifico interesse ad essa sotteso;[23]
e con riferimento agli strumenti, perché l’accordo
riduce drasticamente l’area degli interessi oggetto
del giudizio di compatibilità, impedendo la tutela
di quelli – pur rilevanti – che si dispongono accanto
alla dialettica fra potere urbanistico e diritto
di proprietà (che rappresenta uno dei contenuti,
ma non l’unico, della pianificazione territoriale,
e dei relativi strumenti).
Lo Stato sociale, nella versione risultante dal
recepimento della normativa di attuazione dei Trattati
comunitari, comporta al contrario una complessità
del rapporto autorità-libertà che risente anche
della “planetarietà delle attività produttive e
dei servizi” e della “frantumazione progressiva
del potere amministrativo”.[24]
Davanti a questi scenari non è più attuale, e forse
è illusoria, la prospettiva di un’amministrazione
che possa sempre (anche nei casi “non previsti dalla
legge”) accordarsi in luogo di provvedere: perché
è il metodo dell’accordo, più dei suoi possibili
contenuti, a risultare non compatibile con l’esigenza
che la scelta discrezionale consegua a valutazioni
oggettivamente e soggettivamente complesse.[25]
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| 9.
Potrebbe obiettarsi che lo strumento (consensuale
od autoritativo) è neutro rispetto all’interesse
pubblico, nel senso che la pubblica amministrazione,
per un verso, è comunque tenuta al rispetto del
principio di legalità e, per altro verso, cura l’interesse
pubblico anche quando stipula accordi.
Quanto al primo profilo, se il principio di legalità
si pone come limite alla stipula di accordi sostitutivi
tutte le volte che l’accordo non consente – sul
piano strutturale - di realizzare la ponderazione
degli interessi voluta dalla legge, allora la concreta
rilevanza della modifica in esame si riduce a ben
poca cosa.
Va poi considerato che, come è stato di recente
osservato, una delle forme di erosione del principio
di legalità, tradizionalmente inteso, oltre al “moltiplicarsi
delle fonti del diritto, sia sul versante comunitario
che su quello interno”,[26] è data dal fenomeno
per cui “sul piano sociale la comunità non obbedisce
ad una tavola comune di valori, ma si scompone nella
varietà di gruppi e di poteri, sicché il ruolo di
certezza che il principio di legalità è chiamato
a garantire non si rinviene più nella legge, come
avveniva in un sistema unistrutturato, ma si sposta
al livello dei princìpi e dei valori costituzionali,
che divengono punti di riferimento per la loro attitudine
globalizzante e stabilizzante e quindi idonei ad
operare una qualche sintesi della frammentazione
degli interessi nonché a ridurre l’impatto del polimorfismo
dei modelli”.[27]
Quanto, invece, al secondo profilo, lo strumento
consensuale è certamente neutro, rispetto al provvedimento,
in relazione all’interesse pubblico di cui è attributaria
la singola amministrazione: ma non rispetto all’interesse
collettivo, che in un sistema improntato ad un forte
pluralismo sociale non è altrettanto riducibile
alla logica bilaterale dell’accordo (ancora una
volta, la vicenda milanese esaminata dalla giurisprudenza
comunitaria è in tal senso emblematica)[28].
Di fronte ai segnalati fattori di cambiamento che
la società contemporanea presenta, e che si riflettono
nell’attività dei pubblici poteri, la semplice eliminazione,
ad opera del legislatore, del richiamo ai “casi
previsti dalla legge”, non sembra poter produrre
l’effetto di una espansione delle figure di amministrazione
consensuale: la cui scarsa fortuna fin qui registrata,
più che “per ragioni culturali”[29], si spiega piuttosto
per gli insuperabili limiti di sistema che la giurisprudenza
costituzionale e quella comunitaria hanno con efficacia
rappresentato, e continuano a rappresentare.
Questo tipo di limiti non può essere rimosso con
un tratto di penna, come ha fatto il legislatore
statale modificando l’art. 11 della legge n. 241
del 1990: la giurisprudenza comunitaria ha dimostrato
l’impraticabilità del ricorso all’accordo anche
nei casi, già “previsti dalla legge”, in cui il
ricorso allo strumento consensuale spezza il primato
logico dei valori sullo strumento; e la giurisprudenza
costituzionale ci ricorda ora che il legislatore
regionale non può creare un “caso previsto dalla
legge”, tutte le volte che la previsione legislativa
vada ad incidere su assetti di interessi complessi,
in cui entra in gioco una pluralità di interessi
pubblici, non semplificabili e sintetizzabili nella
disposizione bilaterale da parte di due dei soggetti
coinvolti (con esclusione degli altri), in ossequio
ad una malintesa concezione panurbanistica della
disciplina degli usi del territorio.
L’ ordine di idee qui esposto, e già formulato in
occasione della riforma del citato art. 11,[30]
trova ora una significativa conferma nella sentenza
n. 129 del 2006 della Corte costituzionale: che
è stata resa su ricorso dello Stato avverso una
legge regionale, ma che esprime un principio vincolante
per la funzione legislativa in genere, e per la
funzione amministrativa, in sede di applicazione
dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e di ogni
altra disposizione che preveda la stipula di accordi
amministrativi. |
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| [1]
“Gli strumenti giuridici formali previsti per ottenere
l’unificazione dei vari aspetti del rapporto giuridico
uomo-natura sono costituiti dal procedimento di
pianificazione urbanistica, sede nella quale i diversi
interessi garantiti dall’ordinamento giuridico possono
trovare la loro tutela che è misurata dal grado
di tollerabilità che essi devono presentare nel
confronto dell’uno con l’altro” (G. Torregrossa,
Introduzione al diritto urbanistico, Milano,
1987, 3). Per la conseguente affermazione della
esclusione di un modello accentratore della disciplina
dei possibili usi del territorio, incentrato sul
piano urbanistico e sulla sua attuazione, G. Torregrossa,
Il piano regolatore generale fra mito e realtà,
Studi in memoria di Franco Piga, Milano,
1992, vol. I, 969 e ss., ove l’affermazione secondo
cui “continuare ad attribuire al p.r.g. il compito
di fonte genetica unica della disciplina delle trasformazioni
territoriali significa compiere un’operazione antistorica
(...) per l’evidente contrasto con la concezione
pluralistica che il sistema democratico comporta”.
[2] Di fronte ad approcci di questo tipo, è sempre
attuale il fondamentale insegnamento secondo cui
“Il problema della razionale utilizzazione del territorio
non è quello economico di ottenere una compensazione
fra vantaggi del proprietario e danni della collettività,
ma quello sociale di ottenere risultati congrui
rispetto all’interesse generale della collettività”
(G. Torregrossa, Introduzione al diritto urbanistico,
cit., 204).
[3] L’inclusione dell’attività urbanistica fra le
attività economiche, in quanto “essa tende a conseguire
un aumento di utilità in termini sociali dei beni
su cui opera”, è affermata da L. Mazzarolli, I
piani regolatori urbanistici nella teoria giuridica
della pianificazione, Padova, 1966, 210.
[4] L’area delle possibili espressioni che la funzione
sociale della proprietà può assumere “è costituita
in termini generali dagli obiettivi di carattere
economico-sociale che il diritto di proprietà è
destinato a perseguire. Tali obiettivi devono essere
ricostruiti sulla base delle norme che prevedono
e garantiscono i diritti fondamentali dei singoli
e dei gruppi, quali, ad esempio, quelli dell’eguaglianza,
della salute, della tutela delle persone, del lavoro,
etc., così che la ‘funzione sociale’ esprime il
‘massimo sociale’ da perseguire” (G. Torregrossa,
Introduzione al diritto urbanistico, cit.,
208).
[5] In Corriere Giuridico, 2002, 176, con
nota di I. Nasti, Opere di urbanizzazione sopra
soglia comunitaria e rispetto delle procedure di
evidenza pubblica: il caso Bicocca davanti alla
Corte di Giustizia. Sulle successive modifiche
del diritto interno, imposte dall’esigenza di adeguamento
alla sentenza comunitaria, T. Coretti, Opere
di urbanizzazione a scomputo e gara nella legge
166/2002, in Urbanistica e appalti, 2003,
625
[6] Dei termini del problema dà conto T. Coretti,
Opere di urbanizzazione a scomputo e gara nella
legge 166/2002, cit.
[7] Corte costituzionale, sentenza 20 aprile 1998,
n. 135, in Riv. giur. urb., 1998, 233, con
nota di A. Perini, Verso l’urbanistica consensuale:
un’occasione mancata. L’interesse pubblico fra autorità
e consenso.
[8] Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 1998,
cit.
[9]“ Il procedimento disegnato, in questa fattispecie,
dal legislatore per il perseguimento del pubblico
interesse non appare pertanto incongruo, perché
si basa su strumenti e modalità applicative che
appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione
amministrativa (sentenza n. 266 del 1993), sia al
raggiungimento degli obiettivi prefissati; d'altra
parte, procedere ad un esame più penetrante delle
ragioni di questa opzione legislativa quasi inevitabilmente
"comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu
politiche, del legislatore, che è sottratto alle
competenze della Corte" (sentenza n. 95 del 1966).
Lo stesso giudizio di ragionevolezza porta ad escludere
altresì la lesione dell'art. 42 della Costituzione,
prospettata sotto il profilo che l'espropriazione
prevista dalla norma impugnata è generalizzata ed
obbligatoria, eccedendo così le ipotesi in cui non
sia possibile assicurare altrimenti la "funzione
sociale" della proprietà. Ed invero, va rilevato
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il
sacrificio degli interessi dei privati proprietari
non è irragionevole tutte le volte che i motivi
di interesse generale, che legittimano l'espropriazione
della proprietà privata, siano tali non solo da
escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire
un interesse meramente privato, ma da postulare
anche che esso miri alla "soddisfazione di effettive
e specifiche esigenze rilevanti per la comunità"
(sentenza n. 95 del 1966). Nel caso di specie, premesso
che le opere previste sono a tutti gli effetti dichiarate
di "pubblica utilità" dalla legge, i motivi di interesse
generale, che possono giustificare il ricorso allo
strumento espropriativo, sono essenzialmente individuabili
nel soddisfacimento, per le categorie meno abbienti,
della primaria necessità dell'abitazione, attraverso
un nuovo regime dei suoli edificatori, sia pure
limitato a parte del territorio urbano, che garantisca
il loro controllo, attribuendo al comune il potere-dovere
di acquisire le aree, mediante la procedura coattiva,
ad un prezzo equo e in modo contestuale, così da
permettere l'attuazione organica e programmata del
piano, senza ritardi e discrasie. Un ulteriore motivo
specifico di giustificazione del procedimento ablatorio
può poi fondarsi, come ha affermato questa Corte
nella sentenza n. 155 del 1995, nella circostanza
che "il carattere generalizzato dell'esproprio rende
i proprietari delle aree indifferenti alla destinazione
delle stesse, eliminando in radice il rischio che
su alcune aree piuttosto che su altre si accumuli
un incremento di valore quale effetto indotto dal
complessivo intervento di riqualificazione della
zona". Non senza considerare che i tempi di realizzazione
del piano risulterebbero inevitabilmente frazionati
qualora l'espropriazione delle aree fosse sistematicamente
condizionata alle singole, eventuali inadempienze
dei proprietari. Non appare quindi, per tutte queste
considerazioni, palesemente arbitrario o sproporzionato
il bilanciamento effettuato dal legislatore tra
le finalità d'interesse generale perseguite ed il
sacrificio imposto agli interessi dei privati proprietari,
cosicché, sotto questi profili, non è configurabile
la violazione dell'art. 42 della Costituzione. Per
le stesse argomentazioni non sussiste neppure la
lesione dell'art. 41 della Costituzione, prospettata
sotto il profilo che la norma censurata non consentirebbe
ai proprietari interessati di dare essi stessi attuazione
ai programmi di edilizia economica e popolare. Ed
invero, la mancata previsione normativa di strumenti
sollecitatori dell'iniziativa del privato proprietario
per prevenire ed evitare l'espropriazione non è
incoerente, nella specie, con le scelte di politica
edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo
demandata al legislatore ordinario la determinazione
della concreta misura dell'intervento pubblico nell'economia
e "spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione
del fine sociale e della riferibilità ad esso di
programmi e controlli" (sentenza n. 63 del 1991).
E nella fattispecie in esame l'intervento pubblico
si è spinto, nel perseguimento di un apprezzabile
fine sociale, sino a prevedere una forma di espropriazione
di aree generalizzata ed obbligatoria ritenuta da
questa Corte non incongrua e tale comunque da precludere
logicamente ogni spazio per una autonoma iniziativa
economica dei privati proprietari proprio su quei
suoli, che ormai non sono più di proprietà privata”
(Corte cost., sentenza n. 135 del 1998, cit.).
[10] Per il precedente immediato, di sindacato –
ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione
- sul rispetto del limite comunitario da parte di
una legge regionale, si veda la sentenza n. 406
del 2005, in www.giustamm.it., n. 1/2006, con nota
di A. Celotto, La Corte costituzionale finalmente
applica il primo comma dell’art. 117 Cost. (in margine
alla sent. n. 406 del 2005)
[11] E. Chiti, Il ruolo della Comunità europea
nel governo del territorio, in Riv. giur.
edil., 2003, II. Delle ricadute della sentenza
della Corte di Giustizia sull’urbanistica consensuale,
e sull’applicazione dell’artt. 11 della legge n.
241 del 1990, dà conto anche I. Nasti, Opere
di urbanizzazione sopra soglia comunitaria e rispetto
delle procedure di evidenza pubblica: il caso Bicocca
davanti alla Corte di Giustizia, cit., 188 e
ss.
[12] Sui riflessi della forma di Stato nell’attività
della pubblica amministrazione sia consentito il
rinvio, anche per i necessari richiami, a G.Tulumello,
Vizi del procedimento di evidenza pubblica e
regime dei contratti della pubblica amministrazione,
in Foro Amm.vo-Consiglio di Stato, 2003,
3320 e ss.; E. Cavasino-G. Tulumello, La salute
come diritto: l'effettività della tutela fra potere
di organizzazione e logica della concorrenza,
in Giur. It., 2005, 2000 e ss.
[13] In relazione al significato che la tutela della
concorrenza assume nel contesto dell’attuale forma
di Stato, osserva C. Varrone (Stato sociale e
giurisdizione sui ‘diritti’ del giudice amministrativo,
Napoli, 2001, 51) che “Solidarietà e concorrenza
hanno sempre più assunto anche per l’influenza delle
norme del Trattato, il significato di valori-guida
del nuovo Stato sociale. La concorrenza, la mano
invisibile del mercato, una volta sottoposta a regole
in grado di eliminare le forme gravi di approfittamento,
è considerata il migliore viatico per lo sviluppo
produttivo, da cui solo può discendere il benessere
collettivo e la possibilità di realizzare il pieno
sviluppo della persona, il suo affrancarsi dal bisogno,
in un contesto retto dal principio della solidarietà
sociale”.
[14] A. Clarizia e G. Morbidelli, Editoriale,
nella sezione dedicata alla legge 15/2005 dalla
rivista www.GiustAmm.it.
[15] V. Cerulli Irelli, Osservazioni generali
sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 2.
puntata, in www.GiustAmm.it.
[16] “Si è ripresa malamente dalla legge tedesca
la pseudofigura contrattuale degli accordi, senza
tener conto del remoto ma sempre valido ammonimento
di Mayer, e delle norme della stessa legge che palesemente
contraddicono l’idea del contratto come figura del
pensiero giuridico non dissociabile dall’idea di
eguaglianza delle parti; non stupisce quindi il
fatto che l’attesa della rivoluzione si prolunghi
per questo aspetto ancora all’infinito”(F. Ledda,
Elogio della forma scritto da un anticonformista,
in Foro Amm.vo, 2000, 3457). In argomento,
in relazione ai più recenti sviluppi, F. Trimarchi
Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione
pubblica, in Dir. Amm.vo, 2004, 661.
[17] Il problema non riguarda soltanto l’attività,
ma anche i soggetti. L’attuale proliferazione del
modello delle società miste, attraverso le quali
i pubblici poteri dovrebbero rendere compatibile
con la tutela degl’interessi pubblici l’attività
imprenditoriale nel settore dei servizi pubblici,
evoca un antico monito rimasto inascoltato: “Era
naturale che quando verso la fine del secolo le
amministrazioni pubbliche cominciarono ad assumersi
attività che comportavano gestioni industriali e
commerciali, si avesse la sensazione di una spaventosa
confusione di lingue, imposta da improvvidi novatori.
Purtuttavia si apriva l’epoca che potremmo dire
degli ibridi: credendo di salvare il principio che
allo Stato ripugnano le imprese, il servizio delle
ferrovie viene affidato ad un organo dello Stato
in ‘azienda autonoma’; lo Stato non può fare il
banchiere, ma chi gli vieta di conferire capitali
per costituire una banca, che poi esso stesso tramite
altro organo controlla? Neppure può produrre acciaio,
ma chi gli vieta di divenire socio di maggioranza
in una società per azioni che produce acciaio? Sarebbe
scandaloso che si mettesse a competere con i grandi
gruppi imprenditoriali combinando magagne, ma chi
gli vieta di costituire un ente che divenga anch’esso
capogruppo imprenditoriale? Oggi si sta registrando
nella pubblica opinione una reazione, spesso vivace,
contro questi ibridi, che si può sperare potrà dare
dei frutti” (M.S. Giannini, Diritto amministrativo,
voce dell’Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964,
865).
[18] V. Cerulli Irelli, Osservazioni generali
sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 2.
puntata, cit.
[19] Su questi temi, sul versante della dimensione
pubblicistica dei beni e delle attività dei privati
nello Stato sociale, si svolge l’analisi di C. Varrone,
Stato sociale e giurisdizione sui ‘diritti’ del
giudice amministrativo, cit.S. Cassese (La
crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, in specie
74 e ss.) propone invece la sostituzione del tradizionale
“paradigma binomico tradizionale”, che a lungo ha
retto la scena dei soggetti del diritto amministrativo,
fondato sulla distinzione romaniana fra soggetti
attivi e soggetti passivi della potestà amministrativa,
con la definizione di “arena pubblica”, descrittiva
dello “spazio sociale nel quale si svolgono dialogo
e conflitti e che serve al trasferimento della domanda
sociale al corpo politico”. Sul piano dogmatico,
A. Travi (Nuovi fermenti del diritto amministrativo
sul finire degli anni ’90, in Foro It.,
1997, V, 168 e ss.) definisce “relazione multipolare”
quella “che si instaura, in seguito al potere amministrativo,
fra più soggetti in posizioni fra loro differenziate
e l’amministrazione” (c. 175).
[20] L’introduzione, in sede di riforma, della “determinazione”
propedeutica alla stipula dell’accordo sostitutivo,
contribuisce a costruire la fattispecie in termini
strutturalmente analoghi a quelli che connotano
la figura degli accordi preparatori: con la differenza
che, in questo secondo caso, il provvedimento segue
e non precede l’accordo.
[21] In dottrina si è opportunamente rilevato come,
nonostante l’inserimento nella fattispecie del momento
provvedimentale rappresentato dalla determinazione,
significativi limiti alla scelta dello strumento
consensuale potrebbero derivare all’amministrazione,
per un verso, dal fatto che “l’assetto unilaterale
potrebbe (...) ritenersi insuscettibile, per sua
natura, di discipline alternative” (A. de Roberto,
La legge generale sull’azione amministrativa,
Torino, 2005, 88); e, per altro verso, dall’essersi
posto il problema “se non sia preferibile per essa
conservare – in previsione di eventi che potrebbero
manifestarsi in prosieguo – una maggiore ‘libertà
di azione’ che solo una disciplina condotta con
l’atto amministrativo unilaterale può garantire”
(Id, op. cit., p. 89).
[22] G. Torregrossa, Introduzione al diritto
urbanistico, cit., 5.
[23] In dottrina il criterio discretivo è stato
correttamente individuato proprio con riferimento
al profilo dell’interesse, nel senso che l’accertamento
della natura dell’intervento, “ai fini della sua
qualificazione come ‘urbanistico’, non può derivare
dall’aspetto strutturale che esso presenta: non
sono cioè, le caratteristiche materiali dell’insediamento,
né (...) la localizzazione entro l’ambito del territorio
comunale, che possono offrire gli elementi per determinarne
il carattere ‘urbanistico’ e quindi la competenza
regionale. Da questo punto di vista, infatti, qualunque
trasformazione territoriale (...) potrebbe essere
considerata urbanistica. Quello che qualifica un
insediamento urbanistico è, viceversa, il collegamento
con l’interesse che esso è diretto a soddisfare
e solo se questo è locale potrà affermarsi che la
relativa trasformazione territoriale ha natura urbanistica,
mentre, in caso diverso, essa dovrà esser riferita
ad altre nozioni e quindi ad altre competenze”(G.
Torregrossa, Introduzione al diritto urbanistico,
cit., 62).La giurisprudenza costituzionale ha, da
ultimo, confermato la piena – e quasi letterale
- adesione a questa tesi : “L'ambito materiale cui
ricondurre le competenze relative ad attività che
presentano una diretta od indiretta rilevanza in
termini di impatto territoriale, va ricercato non
secondo il criterio dell'elemento materiale consistente
nell'incidenza delle attività in questione sul territorio,
bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale,
nel senso della individuazione degli interessi pubblici
sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto
ai quali l'interesse riferibile al “governo del
territorio” e le connesse competenze non possono
assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi
e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di
tali interessi differenziati” (Corte costituzionale,
sentenza n. 383 del 2005).
[24] Sono le significative espressioni utilizzate
da C. Calabrò nella Relazione, pronunciata
in occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario
2005 presso il T.A.R. del Lazio, in www.GiustAmm.it.),
ove la considerazione che “Gli stessi valori cui
la società s’informa sono molteplici, incoerenti
e a volte inconciliabili: e la nostra è una società
a pluralismo maturo (qualcuno pensa: anche troppo)”
.
[25] “... si richiede, inoltre che l’apporto del
privato (e, perciò, gli obblighi che quest’ultimo
è disposto ad assumere) siano rivolti a sostenere
quello stesso specifico interesse pubblico perseguito
con il provvedimento unilaterale del quale prende
il posto l’assetto concordato. Non è pensabile (...)
che l’aiuto del privato possa concretarsi nel sostegno
di un diverso pur commendevole interesse pubblico
da parte dell’amministrazione in corrispettivo di
un più attenuato perseguimento dell’interesse pubblico
coinvolto dal provvedimento (quello che l’interessato
mira a contrastare)” (A. de Roberto, La legge
generale sull’azione amministrativa, cit., 92).
[26] P. Salvatore, I nuovi orizzonti del principio
di legalità, in Cons. di Stato, 9/2005,
II, 1620.
[27] P. Salvatore, I nuovi orizzonti del principio
di legalità, cit., 1620-1621, ove il conseguente
rilievo per cui “al centro della legalità si pongono
i valori espressi dalla Costituzione dalle fonti
equiparate, il che non è senza influenza sulle connotazioni
dell’altro elemento del rapporto, l’atttività dell’Amministrazione,
che tende ad essere improntata più che al rispetto
di regole formali al soddisfacimento di bisogni
della collettività che da adeguato risalto ai valori
fondamentali di cui l’individuo è portatore. Il
che inevitabilmente promuove una cultura nuova e
diversa della legalità, (...) come garanzia di rispetto
di valori sostanziali derivanti dalla previa conformazione,
nei contenuti e negli effetti, dello svolgimento
della funzione amministrativa (legalità sostanziale)”
[28] Sull’evoluzione della nozione di interesse
pubblico, P. Salvatore, Le nuove prospettive
del sindacato sull’eccesso di potere alla luce della
riforma del Titolo V della Costituzione, in
Cons. di Stato, 2002, II, 1601; S. Giacchetti,
Processo amministrativo e interesse generale,
in Cons. di Stato, 2002, II, 1625; G. Corso,
Il diritto comunitario e le trasformazioni del
diritto amministrativo italiano, in Nuove
autonomie, 10/2001, pp. 495 e segg., in specie
p. 516.
[29] V. Cerulli Irelli, Osservazioni generali
sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 2.
puntata, cit.
[30] G. Tulumello, Il nuovo regime di atipicità
degli accordi sostitutivi: forma di Stato e limiti
all’amministrazione per accordi, in www.GiustAmm.it.
ALFONSO CELOTTO
Diritto comunitario e giudizio
di costituzionalità
Come
ben osserva Giovanni Tulumello, “la sentenza della
Corte di Giustizia 12 luglio 2001 ... costituisce
... il principale presupposto argomentativo della
sentenza n. 129 del 2006 della Corte costituzionale”.
Si tratta di uno punto che merita di essere sottolineato,
in quanto la sent. n. 129 del 2006 della Corte costituzionale
si connota per fondare la propria argomentazione
non solo e non tanto su norme comunitarie, ma specificamente
su un sentenza della Corte di giustizia (che costituisce,
come la stessa Consulta da anni ci ha insegnato,
fonte prevalente sul diritto interno; cfr. sent.
n. 113 del 1985 e n. 389 del 1989).
Nell’ottica dei rapporti con il diritto comunitario
la sent. n. 129 va tenuta in conto per due ordini
di ragioni.
Innanzitutto si tratta della seconda volta in giudizio
principale, dopo la riforma del titolo V, in cui
la Corte dichiara la illegittimità costituzionale
di una norma regionale per conflitto (indiretto)
con norma comunitaria (cfr. la sent. n. 406 del
2005 e, volendo il mio commento, La Corte costituzionale
finalmente applica il primo comma dell’art. 117
Cost., in www.giustamm.it; cfr. anche Calvano,
La Corte costituzionale “fa i conti” per la prima
volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost., in
www.associazionedeicostituzionalisti.it).
Nella sentenza qui in commento l’ argomentazione
sul punto è ferma e sicura, lasciando intendere
che la Corte, vuole, giustamente consolidare quest’orientamento:
“Come questa Corte ha già affermato (sentenze
n. 406 del 2005, n. 7 e n. 166 del 2004), le direttive
comunitarie fungono da norme interposte atte ad
integrare il parametro per la valutazione di conformità
della normativa regionale all’art. 117, primo comma,
Cost. La norma costituzionale citata, collocata
nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega
al principio fondamentale contenuto nell’art. 11
Cost. e presuppone il rispetto dei diritti e dei
principi fondamentali garantiti dalla Costituzione
italiana. Pertanto la mancata previsione, nelle
norme regionali impugnate, dell’obbligo di adottare
procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui
l’appalto sia di importo uguale o superiore alla
soglia comunitaria, determina la loro illegittimità
costituzionale”.
Su questo versante, si tratterà di vedere se la
Corte, come dovrebbe essere logico, estenderà questa
forma di “incostituzionalità comunitaria” anche
alle ipotesi in cui sia una Regione a sollevare
questione rispetto a norma statale posta in violazione
del diritto comunitario (sul punto ricordo la sent.
n. 94 del 1995, precedente alla riforma costituzionale
del 2001, e rinvio alla mia già citata osservazione
alla sent. n. 406 del 2005 per ulteriori cenni).
Il secondo punto di interesse riguarda l’insistito
utilizzo della giurisprudenza comunitaria per motivare
l’incostituzionalità della normativa interna, come
già ricordato in apertura.
Anche questa non è una novità (basti richiamare
la sent. n. 443 del 1998), ma vogliamo sperare che
sia anche il segnale di una più stabile apertura
di un “dialogo” fra la Corte costituzioanle e la
Corte di giustizia, così da arrivare ad un rapporto
collaborativo fra le due Corti, indispensabile per
non rischiare la definitiva emarginazione della
Corte costituzionale dalla costruzione dell’ordinamento
comunitario (per più ampie considerazioni sul punto
mi sia consentito rinviare a CELOTTO – CARTABIA,
La giustizia costituzionale in Italia dopo la
Carta di Nizza, in Giur. cost., 2002,
4477 ss.).
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