REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della circolare del Ministro di grazia
e giustizia – Div. III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867,
relativa alla «Collocazione del Crocefisso nelle aule di
udienza» e consequenziale diniego dell’attuale Ministro
della giustizia alla rimozione dei crocifissi nelle aule
giudiziarie, promosso con ricorso di Luigi Tosti, nella
qualità di giudice monocratico del Tribunale di Camerino,
nei confronti del Ministro della giustizia, depositato in
cancelleria il 5 dicembre 2005 ed iscritto al n. 43 del
registro conflitti tra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il
Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che – con ricorso depositato nella cancelleria
del Tribunale di Camerino il 29 novembre 2005, trasmesso
a questa Corte dal Presidente del Tribunale il giorno successivo
– «Tosti Luigi, nella qualità di magistrato monocratico
ordinario con funzioni civili e penali (GIP, GUP supplente)
presso il Tribunale di Camerino», ha proposto conflitto
di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del
Ministro della giustizia e «in relazione alla esposizione
obbligatoria dei crocifissi negli uffici giudiziari»;
che il ricorrente premette di avere, il 31 ottobre 2003,
chiesto con lettera al Ministro la rimozione del simbolo
religioso del crocifisso dalle aule giudiziarie, disposta
dal Ministro di grazia e giustizia con circolare del 29
maggio 1926, da considerare abrogata, ai sensi dell’art.
15 delle disposizioni preliminari del codice civile, perché
incompatibile con i principi costituzionali; di non aver
ottenuto alcuna risposta; di avere allora proposto ricorso
al Tribunale amministrativo regionale delle Marche il 20
ottobre 2004, «nella veste di lavoratore dipendente del
Ministro di Giustizia» per ottenere la rimozione del crocifisso
dalle aule giudiziarie, precisando che, in caso contrario,
si sarebbe rifiutato di espletare le sue funzioni pubbliche
per «libertà di coscienza»; di avere ancora, il 1° maggio
e il 15 novembre 2005, reiterato la richiesta di rimozione
al Ministro della giustizia, chiedendo in alternativa di
poter esporre la menorah, simbolo della religione
ebraica cui aveva aderito; di avere deciso, non avendo avuto
risposta, di astenersi dalle udienze dal 9 maggio 2005;
di avere infine il 15 novembre 2005 rinnovato le precedenti
richieste, preannunciando (ove non fossero state accolte)
la proposizione di un ricorso per conflitto di attribuzioni;
che, a sostegno delle ragioni del conflitto, il ricorrente
ravvisa nell’imposizione di esporre il crocifisso «un’illegittima
invasione della sfera di competenza del potere giurisdizionale
da parte del potere amministrativo, dal momento che l’art.
110 della Costituzione limita la competenza del Ministro
di Giustizia all’organizzazione e al funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia, sicché deve ritenersi inibita al
Ministro l’imposizione di qualsiasi simbolo che valga a
connotare in modo partigiano e parziale l’esercizio dell’attività
giurisdizionale da parte dei giudici la quale per converso
deve essere e apparire imparziale, neutrale e equidistante
nei confronti di qualsiasi credo o non credo religioso ai
sensi degli artt. 101, 102, 104, 97, 111, 3, 8 e 19 della
Costituzione, non potendo lo Stato (e quindi il potere giurisdizionale)
identificarsi in simboli religiosi di parte come il crocifisso,
ma semmai in simboli che identificano l’unità nazionale
e il popolo italiano (art. 12 della Costituzione)»;
che, ad avviso del ricorrente, il conflitto è ammissibile,
ricorrendo sia i requisiti soggettivi (poiché egli «riveste
le funzioni (anche) di giudice monocratico civile e penale
presso il Tribunale di Camerino, sicché gode di assoluta
indipendenza ed autonomia nell’ambito del più vasto “potere
giurisdizionale” cui appartiene»), sia quelli oggettivi
(perché il conflitto concerne un atto amministrativo di
natura regolamentare o, comunque, un comportamento di “rifiuto”
di rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie), mentre
la violazione delle attribuzioni giurisdizionali trova fondamento
nelle norme costituzionali sopra richiamate.
Considerato che in questa fase la Corte deve, a norma
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, deliberare preliminarmente, senza contraddittorio,
se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia
di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la
cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento
ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma
dello stesso art. 37;
che questa Corte ha già affermato – in sede di prima valutazione
di ammissibilità – che in tanto un organo giudiziario (con
funzioni giudicanti, come l’attuale ricorrente) è, a causa
del carattere diffuso del potere cui appartiene, legittimato
a proporre conflitto tra poteri dello Stato, in quanto «esso
sia attualmente investito del processo, in relazione al
quale soltanto i singoli giudici si configurano come “organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono”, ai sensi dell’art. 37, primo comma» della
legge citata (ordinanza n. 144 del 2000);
che nel ricorso, recante la data del 25 novembre 2005, il
ricorrente ammette di essersi astenuto dall’esercizio delle
funzioni giurisdizionali fin dal 9 maggio precedente;
che, inoltre, il ricorso per conflitto – come risulta dalla
sua complessiva formulazione – non prospetta in realtà alcuna
menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite
agli appartenenti all’ordine giudiziario, ma esprime solo
il personale disagio di un «lavoratore dipendente del Ministro
di Giustizia» per lo stato dell’ambiente nel quale deve
svolgere la sua attività;
che pertanto – mancando, sia sotto il profilo soggettivo
che sotto quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale
di attribuzione, la cui risoluzione spetti alla competenza
di questa Corte – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, a norma dell’art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione
proposto da «Tosti Luigi, nella qualità di magistrato monocratico
ordinario con funzioni civili e penali (GIP, GUP supplente)
presso il Tribunale di Camerino» nei confronti del Ministro
della giustizia, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.