REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma
1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003,
n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
regionale), promossi con due ordinanze del 10 maggio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
prima sezione, sui ricorsi proposti da Associazione Foai
ed altri e da Rusdial s.r.l. nei confronti della Regione
Campania ed altro, iscritte ai nn. 426 e 454 del registro
ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37 e 39, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006
il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 10 maggio
2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania
24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per
violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in
relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della
Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348.
Nella prima ordinanza, il Tribunale rimettente premette
di essere stato investito di un ricorso promosso dall’Associazione
Foai, dall’Associazione Metaflex, dalla Casa di cura Angrisani
s.r.l., dal Centro di Medicina psicosomatica e dalla Cooperativa
Sanatrix Nuovo Elaion, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, nei confronti della Regione Campania e dell’Assessore
regionale alla sanità, per ottenere l’annullamento della
delibera della Giunta regionale 29 luglio 2004, n. 1526
(Definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per
l’accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater
– d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni
– dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di
assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione
ambulatoriale), dell’elaborato redatto dalla Commissione
tecnica di cui alla nota prot. n. 2004.0165884 del 27 febbraio
2004, nonché degli atti connessi.
Nella seconda ordinanza, invece, il Tribunale rimettente
premette di essere stato investito di un ricorso promosso
da Rusdial s.r.l., in persona del legale rappresentante,
nei confronti della Regione Campania, per ottenere l’annullamento
della medesima delibera della Giunta regionale n. 1526 del
2004.
Nelle due ordinanze il Tribunale amministrativo regionale,
dopo aver sinteticamente illustrato i motivi per i quali
si denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, sottolinea
che, a detta delle società e dei centri ricorrenti nei giudizi
a quibus, la Giunta regionale non avrebbe competenza
per l’emanazione di un atto modificativo del quadro normativo
regolante l’accesso all’accreditamento istituzionale delle
strutture pubbliche e private.
Il giudice rimettente, ritenendo di dover preliminarmente
esaminare la censura di incompetenza dedotta, in entrambi
i casi, con gli atti introduttivi dei giudizi, evidenzia
come la delibera impugnata abbia natura regolamentare, in
quanto contenente una disciplina che ha «i caratteri della
generalità ed astrattezza» e che svolge la «funzione di
integrare e completare i precetti delle norme primarie per
l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di
casi concreti».
Il giudice a quo ricorda, altresì, che la delibera
della Giunta regionale, della cui legittimità si dubita,
è stata adottata in esecuzione dell’art. 9, comma 1, della
legge reg. della Campania n. 28 del 2003, il quale, «al
fine di accelerare l’iter del processo di accreditamento
istituzionale» di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
ha assegnato alla Giunta il compito di adottare, «entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge», i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione
e della emodialisi.
Inoltre, il rimettente precisa che, nonostante il riferimento
testuale ai «provvedimenti», non vi sarebbero dubbi sul
fatto che il legislatore regionale abbia inteso demandare
alla Giunta regionale «l’emanazione di tutti gli atti, di
qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all’accreditamento
istituzionale».
Il Tribunale amministrativo, pertanto, ritiene che l’art.
9, comma 1, della citata legge della Regione Campania, «nella
parte in cui devolve alla Giunta regionale l’emanazione
di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento
istituzionale», comporti «lo spostamento del potere regolamentare
dal Consiglio alla Giunta», con conseguente violazione degli
artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, che
invece riservano al Consiglio la detta potestà, e degli
artt. 121 e 123 Cost. In particolare, l’art. 123 Cost. sarebbe
violato in quanto, essendo rimessa allo statuto – ai sensi
dell’art. 121 Cost. – la scelta circa la distribuzione della
competenza normativa di tipo regolamentare, la legge regionale
si porrebbe in contrasto con una norma statutaria.
A detta del rimettente, la questione di legittimità costituzionale
sarebbe rilevante ai fini della decisione del giudizio,
in quanto da essa dipenderebbe la fondatezza del motivo
di ricorso con il quale è dedotto il vizio di incompetenza
contro la delibera impugnata.
Il Tribunale amministrativo regionale conclude chiedendo
che l’art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n.
28 del 2003 sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui
attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare
atti di natura regolamentare».
Considerato in diritto
1. – Con due ordinanze, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, prima sezione,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre
2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per
violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in
relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della
Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, in
quanto attribuisce alla Giunta la competenza ad emanare
atti di natura regolamentare, nonostante lo statuto regionale
riservi al Consiglio il potere regolamentare.
2. – Le due ordinanze di rimessione hanno un contenuto sostanzialmente
coincidente e pertanto i due giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
3. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.
3.1. – Dall’esame della norma impugnata emerge come il legislatore
regionale non abbia voluto distinguere tra provvedimenti
puntuali, atti amministrativi a carattere generale e regolamenti
veri e propri, attribuendo alla Giunta il potere di emanare
tutti gli atti, di varia natura, necessari ad effettuare,
in tempi rapidi, gli accreditamenti istituzionali di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). L’art. 8-quater,
comma 5, del citato decreto attribuisce alle Regioni la
definizione dei requisiti per l’accreditamento, in conformità
ai criteri generali uniformi stabiliti dallo Stato. La determinazione
dei requisiti per ottenere l’accreditamento presuppone,
per sua natura, l’emanazione di norme a carattere generale,
rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di
applicazione in un numero indefinito di casi. Né risulta
dalla norma impugnata che la Giunta debba adottare i previsti
«provvedimenti» in applicazione di apposite norme regolamentari
emanate dal Consiglio, che non vengono mai menzionate.
L’esigenza di rapidità – che si riflette nell’esplicito
fine di accelerazione dell’iter del processo di accreditamento
indicato nella norma impugnata e nella brevità del termine
ivi previsto (60 giorni) per l’emanazione di tutti i «provvedimenti»
– non può essere ragione sufficiente ad alterare l’ordine
delle competenze stabilito nello statuto, che, nell’ordinamento
regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla
legge regionale. Quest’ultima, se si pone in contrasto con
lo statuto, viola indirettamente l’art. 123 Cost. (sentenze
n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983). Né la riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione ha modificato, sotto
questo profilo, l’assetto gerarchico delle fonti normative
regionali.
In conformità al principio sopra ricordato, questa Corte
ha chiarito che, pur essendo stata eliminata, per effetto
del nuovo testo del secondo comma dell’art. 121 Cost., la
riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio
regionale prevista dal testo precedente della medesima norma
costituzionale, una diversa scelta organizzativa «non può
che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale,
modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza
che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze
normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé
non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione»
(sentenza n. 313 del 2003).
La norma regionale impugnata, nella parte in cui non esclude
i regolamenti dai «provvedimenti» finalizzati all’accreditamento
istituzionale di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, la cui emanazione
è attribuita alla Giunta, si pone pertanto in contrasto
con l’art. 123 Cost., in relazione agli articoli 19 e 20
dello statuto della Regione Campania.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre
2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti
di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti,
attribuiti alla competenza della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.