REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2005) promosso con ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 28 febbraio
2005, depositato in cancelleria il successivo 3 marzo ed
iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2006
il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Filippo Arena
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto questione
di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2005).
2.— La Regione ha impugnato – tra le altre – le disposizioni
contenute nell’art. 1, commi 111 e 153, deducendo, in particolare,
la violazione dell’art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli articoli
117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione,
in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione
tra lo Stato e le Regioni.
L’art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004 prevede
che, «allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie
alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo
per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari
da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali
di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La
dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005
è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità,
sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti
di fruizione dei benefici di cui al presente comma».
Il successivo comma 153 stabilisce che «nell’ambito del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata
una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione
di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche
giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul
piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa
e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché
consolidando e rafforzando quelle già esistenti».
3.— La ricorrente afferma che l’art. 1, comma 111, della
legge n. 311 del 2004, attiene alle politiche sociali e
all’edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali
la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma
violerebbe, altresì, l’autonomia amministrativa e finanziaria
della Regione, nella misura in cui, anziché trasferire a
quest’ultima le risorse, prevede un fondo statale settoriale.
Ricorda, quindi, come già l’art. 60 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
conferiva alle Regioni nella materia dell’edilizia residenziale
pubblica, pur in presenza di una potestà legislativa concorrente,
un ampio spettro di funzioni amministrative; deduce, pertanto,
come oggi, in ragione del nuovo Titolo V della Costituzione,
la disposizione impugnata debba ritenersi, a maggior ragione,
lesiva.
3.1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle
proprie tesi difensive richiama alcuni principi enunciati
dalla giurisprudenza della Corte. In primo luogo, l’affermazione
che «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni
di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia
di competenza legislativa regionale, in linea generale,
si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati
a soggetti privati, poichè ciò equivarrebbe a riconoscere
allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate
dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze»
(sentenza n. 320 del 2004). Quindi la ricorrente ripercorre
le argomentazioni contenute nella sentenza n. 423 del 2004,
rilevando come la Corte ha riaffermato il principio secondo
cui «opera, fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione,
un ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato
dal divieto imposto di procedere in senso inverso a quanto
oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e così
di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi
di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore,
alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare
un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi
del medesimo art. 119». Nella sentenza da ultimo richiamata,
inoltre, la Corte – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
della prevista destinazione di almeno il 10 per cento delle
risorse del fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno
delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione,
in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione
e per il sostegno della natalità – ha ritenuto che la previsione
di un preciso vincolo di destinazione nell’utilizzo delle
risorse da assegnare alle Regioni si pone in contrasto con
i criteri e i limiti che presiedono all’attuale sistema
di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo
art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti
di scopo non riconducibili a funzioni di spettanza statale.
3.2.— La ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale
anche la prevista attribuzione al Ministro di «un potere
sostanzialmente regolamentare» per la disciplina della gestione
del fondo, in ragione del divieto stabilito dall’art. 117,
sesto comma, della Costituzione, in riferimento all’art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001.
4.— La difesa regionale assume che alla materia “politiche
sociali” attiene anche l’art. 1, comma 153, della legge
n. 311 del 2004, la cui formulazione dà adito a dubbi interpretativi.
Non è, infatti, chiaro se la disposizione intenda riferirsi
ad un fondo vincolato, da ripartire tra le Regioni, o ad
un fondo da erogare direttamente ai privati. In entrambi
i casi la norma risulta lesiva dell’autonomia legislativa,
amministrativa e finanziaria regionale nella suddetta materia,
che rientra nella competenza residuale della Regione,
ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Qualora la
norma dovesse essere intesa quale istitutiva di un intervento
statale diretto sarebbe, altresì, violato il principio di
leale collaborazione.
5.— È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ed ha chiesto la questione sia dichiarata non
infondata.
La difesa erariale premette che l’autonomia delle Regioni
a statuto speciale è salvaguardata dall’art. 1, comma 38,
della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che, per
gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto
capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica.
Detta norma, a sua volta, si raccorda con l’art. 1, comma
569, della medesima legge, il quale prevede che le disposizioni
in quest’ultima contenute sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti,
quindi, con il pieno rispetto della autonomia loro riconosciuta.
5.1.— Con specifico riguardo alle censure sollevate dalla
Regione in relazione all’art. 1, comma 111, della legge
n. 311 del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri
osserva, inoltre, che è rimesso ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per
le pari opportunità, la fissazione dei criteri per l’accesso
al fondo e i limiti di fruizione dei benefici, per cui «ogni
questione è prematura». Ciò anche in ragione della possibile
concretizzazione del beneficio nella forma di credito a
valere sulle imposte di registro e catastali dovute dall’acquirente,
rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva
dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione.
5.2.— In ordine all’art. 1, comma 153, della legge sopra
richiamata, l’Avvocatura dello Stato osserva, in particolare,
che la previsione di un fondo, nel bilancio statale, attiene
al sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., e che, pertanto,
la Regione potrà far valere le sue ragioni solo quando saranno
determinate le modalità di utilizzazione del fondo stesso.
6.— In prossimità dell’udienza, sia la Regione Friuli-Venezia
Giulia sia l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie,
con le quali hanno ribadito le difese svolte confermando
le conclusioni già rassegnate.
Considerato in diritto
1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in
epigrafe, ha impugnato diverse disposizioni della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2005), per asserito contrasto con l’art. 5, numeri 6 e 18,
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l’art.
117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
nonché con il principio di leale collaborazione.
2.— Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione
delle altre disposizioni contenute nella citata legge, viene
in esame in questa sede quella relativa ai commi 111 e 153
dell’art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, che presentano
taluni profili di analogia, in quanto entrambi prevedono
la istituzione di fondi speciali a destinazione vincolata,
incidendo illegittimamente – secondo la prospettazione della
ricorrente – su sfere di competenza regionale e violando,
in particolare, lo statuto di autonomia della medesima.
3.— Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse.
L’eccezione non è fondata.
Le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono
essere proposte, in via principale, entro il termine di
decadenza fissato dall’art. 127 della Costituzione, dal
che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata
dalla ricorrente presuppone soltanto l’esistenza della legge
oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia
avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa
sia applicabile, ancorché non immediatamente (sentenza n.
234 del 2005).
4.— Deve essere, altresì, respinta la tesi, prospettata
dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non
vi sarebbe, ab origine, materia del contendere per
la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni
censurate. In particolare, l’Avvocatura - dopo aver premesso
che l’autonomia delle Regioni a statuto speciale, qual è
la ricorrente, è salvaguardata dall’art. 1, comma 38, della
impugnata legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per
gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano concordino, entro
il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto
capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica) - afferma che «gli obiettivi
di finanza pubblica costituiscono (…) il limite di ordine
generale entro il quale il livello delle spese correnti
e in conto capitale dovrà essere fissato con il consenso
delle Regioni a statuto speciale». La difesa dello Stato
argomenta, quindi, che, dovendo la suindicata disposizione
raccordarsi con il comma 569 del medesimo art. 1, il quale
prevede che le norme della legge stessa sono applicabili
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
solo in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti,
deve ritenersi pienamente rispettata l’autonomia di tali
enti. Di qui la deduzione della infondatezza del gravame
nel suo complesso.
In contrario, deve ritenersi che, da un lato, la clausola
di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica
per giustificare tale conclusione, mentre, dall’altro, non
risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria
in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla
ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e
quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. Il richiamo,
pertanto, al comma 38 dell’art. 1 non consente di ritenere
superata la necessità di procedere alla disamina di merito
delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte
con il ricorso della Regione. Né a diverse conclusioni può
pervenirsi in relazione a quanto affermato da questa Corte
nelle sentenze n. 287 e n. 263 del 2005, le quali hanno
avuto ad oggetto distinte fattispecie e distinte normative.
5.— Quanto alle questioni specifiche, deve essere esaminata,
nell’ordine, quella diretta a censurare il comma 111 dell’art.
1 della legge impugnata. Detto comma dispone che, «allo
scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima
casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per
il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari
da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali
di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private».
La norma prosegue disponendo che, «con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità,
sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti
di fruizione dei benefici di cui al presente comma».
6.— La ricorrente, richiamandosi anche a precedenti giurisprudenziali
di questa Corte, censura le disposizioni contenute nel citato
comma 111, deducendo che esse incidono «su materie che spettano
alla competenza regionale piena», vale a dire “politiche
sociali” ed “edilizia residenziale pubblica”, con violazione
dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dell’art.
5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione.
Ricordato che già l’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva attribuito
alle Regioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica,
pur in presenza di una potestà legislativa non esclusiva,
una ampia gamma di funzioni amministrative, la ricorrente
deduce che palese si presenta il contrasto con i citati
parametri dopo la novella costituzionale del 2001, sicché
le norme impugnate si porrebbero in violazione dell’autonomia
amministrativa e finanziaria delle Regioni, in quanto, anziché
trasferire le risorse finanziarie pro quota alla
ricorrente, ne prevedono l’erogazione attraverso un fondo
statale. Inoltre, sarebbe illegittima la parte della norma
che attribuisce un potere sostanzialmente regolamentare
al Ministro per la gestione del fondo, con violazione del
sesto comma dell’art. 117 della Costituzione. In subordine,
sussisterebbe – comunque – la violazione del principio di
leale collaborazione, non essendo stata prevista alcuna
forma di intesa con le Regioni ai fini dell’adozione del
decreto ministeriale.
7.— Con specifico riferimento all’impugnato comma 111, l’Avvocatura
generale dello Stato, nella memoria di costituzione in giudizio,
ha proposto un’ulteriore eccezione.
Si deduce, in particolare, che, essendo stata prospettata
in sede interministeriale la possibilità che il beneficio
si concretizzi in un «credito a valere sulle imposte di
registro e catastali dovute dall’acquirente», si verterebbe
in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato
(art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).
L’eccezione non è fondata.
Deve, infatti, ritenersi irrilevante – agli effetti dello
scrutinio di costituzionalità della norma censurata – la
circostanza che sia stata prospettata l’eventualità di concretizzare
il beneficio in un credito di imposta. Anche ove tale eventualità
si traducesse in concreta iniziativa attuativa, egualmente
il contenuto del decreto non potrebbe avere alcuna influenza
sulla questione di costituzionalità sollevata con il ricorso.
E ciò indipendentemente dalla osservazione, formulata dalla
difesa regionale ed in sé condivisibile, secondo cui il
beneficio fiscale a favore dell’acquirente dell’immobile
necessiterebbe, a monte, di una apposita norma legislativa
che non risulta essere stata adottata, non essendo sufficiente,
allo scopo, la mera previsione della istituzione di un fondo
speciale, destinato a favorire l’accesso di giovani coppie
alla prima casa di abitazione.
8.— Nel merito, la questione è fondata.
9.— La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, ripetutamente,
di affrontare la tematica della legittimità costituzionale
di norme inserite nelle annuali leggi finanziarie, dirette
alla istituzione di fondi speciali in materie riservate
alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni (tra
le altre, sentenze n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005, n. 423
del 2004).
La Corte ha così precisato che non è consentita, nelle suddette
materie, l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione,
in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare
alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra.
E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi
finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente
a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione
di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse
da assegnare alle Regioni, si violerebbero i «criteri e
limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria
regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione,
che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non
riconducibili a funzioni di spettanza statale» (sentenza
n. 423 del 2004).
9.1.— Orbene, nella specie, con il comma 111 dell’art. 1,
della legge n. 311 del 2004, sono state introdotte disposizioni
che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle
materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.
117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, poiché
si verte in materie nelle quali non è individuabile una
specifica competenza statale, deve ritenersi sussistente
la competenza della Regione.
Consegue che la disposizione impugnata è lesiva dell’autonomia
finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la
quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante,
dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali
senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.
Restano assorbite le ulteriori censure pure prospettate
dalla ricorrente.
10.— La seconda disposizione oggetto di impugnazione regionale
è contenuta nel comma 153 dell’art. 1 della medesima legge
finanziaria.
Tale comma dispone che «nell’ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di
500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo
speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate
alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale
nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno
della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il
formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando
e rafforzando quelle già esistenti».
Anche per la citata norma la Regione Friuli-Venezia Giulia
lamenta la violazione dell’art. 117, quarto comma, della
Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, atteso che l’intervento finanziario dello
Stato non rientra nelle materie riservate alla competenza
legislativa esclusiva dello stesso.
Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, «nel caso la disposizione
preveda un intervento statale diretto e questo fosse ritenuto
giustificato da esigenze di esercizio unitario (…), il comma
153 violerebbe comunque il principio di leale collaborazione,
per la mancata previsione di un’intesa con le Regioni».
11.— La questione è fondata.
12.— In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’argomentazione
dell’Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale,
comunque, la previsione di un fondo nel bilancio dello Stato
atterrebbe al sistema tributario e contabile dello Stato,
che, in ragione di quanto disposto dall’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, rientra nella
competenza legislativa esclusiva statale.
Questa Corte ha già precisato in più occasioni che la istituzione
dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi
dello Stato, deve essere valutata in relazione alle specifiche
materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere, restando
estranea alla tematica in discussione l’attinenza degli
stessi al sistema tributario e contabile dello Stato.
Chiarito ciò, deve ribadirsi quanto si è rilevato per il
comma 111 e per il relativo fondo, valendo le medesime considerazioni
anche per quello istituito dal comma 153. La norma impugnata,
infatti, viola l’autonomia finanziaria ed amministrativa
delle Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse
in una materia non riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
della Costituzione. Nella specie, inoltre, l’illegittimità
costituzionale della disposizione impugnata appare vieppiù
evidente, qual è considerando che le somme destinate a costituire
il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma
44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale
a prevalente destinazione regionale. Nè è dato individuare
un qualsiasi titolo che giustifichi l’intervento finanziario
diretto dello Stato, tanto nell’ipotesi in cui il fondo
speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni,
quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo
Stato direttamente a favore di soggetti privati; alternativa
questa non sciolta dalle norme, che nulla dispongono a tale
riguardo.
Consegue da quanto innanzi rilevato che deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della
legge impugnata, il quale sottrae, con la destinazione vincolata
ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali oggetto
di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000
per l’anno 2005. E resta fermo che la quota parte di tale
somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle
Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna
di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali
con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni
di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia nei confronti di altre disposizioni della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2005), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006