| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 23 marzo 2006 n. 117
Presidente Annibale MARINI, Redattore Romano VACCARELLA
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Giurisdizione e competenza - Conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato – Elezioni - Liste elettorali
per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica
- Declinazione, da parte del T.A.R., del Consigliodi Stato
e della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati,
del potere giurisdizionale di decisione dei ricorsi presentati
dalla Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. DEMOCRAZIA CRISTIANA
avverso l'esclusione da dieci circoscrizioni per le elezioni
del 9 e del 10 aprile2006 - Ricorso per conflitto presentato
dalla predetta Lista - Richiesta alla Corte di declaratoria
di spettanza del potere giurisdizionale sulla materia del
contendere e di tutela cautelare urgente – Incompenza della
Corte costituzionale a risolvere conflitti di giurisdizione
– Irricevibilitá del ricorso.
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É irricevibile il ricorso, stante l’incompetenza
della Corte costituzionale a risolvere conflitti negativi
(o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.)
e quindi a «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice
amministrativo sulla materia».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Annibale MARINI Presidente;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA
Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice;
Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio per conflitto promosso con ricorso
della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”,
depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al
n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006,
fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
Considerato che il ricorso in questione – in gran parte
riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto
dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie
ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è
volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del
Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica
(ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle
elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei
deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti;
che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà»,
declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla
Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo
avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi,
evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;
che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi
(o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.)
e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il
potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla
materia»;
che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche
di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva
a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art.
37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara irricevibile
il ricorso.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
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Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.
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