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CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 23 marzo 2006 n. 117
Presidente Annibale MARINI, Redattore Romano VACCARELLA


Giurisdizione e competenza - Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – Elezioni - Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica - Declinazione, da parte del T.A.R., del Consigliodi Stato e della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, del potere giurisdizionale di decisione dei ricorsi presentati dalla Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. DEMOCRAZIA CRISTIANA avverso l'esclusione da dieci circoscrizioni per le elezioni del 9 e del 10 aprile2006 - Ricorso per conflitto presentato dalla predetta Lista - Richiesta alla Corte di declaratoria di spettanza del potere giurisdizionale sulla materia del contendere e di tutela cautelare urgente – Incompenza della Corte costituzionale a risolvere conflitti di giurisdizione – Irricevibilitá del ricorso.

É irricevibile il ricorso, stante l’incompetenza della Corte costituzionale a risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e quindi a «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia».


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Annibale MARINI Presidente; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice; Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;
che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;
che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;
che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara irricevibile il ricorso.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

 

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.

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