REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco MIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati
del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani, promosso con
ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei
confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria
il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti
tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 30 maggio
2005, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con
la quale, nella seduta del 4 febbraio 2004, è stato dichiarato
che i fatti per cui il deputato Stefano Stefani è sottoposto
a procedimento penale, relativamente al delitto di ingiuria,
concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle
sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale premette di procedere nei confronti del
deputato Stefani a seguito della querela sporta dall'on.
Daniele Apolloni, in data 1° giugno 2000, relativamente
ad un fatto avvenuto il giorno prima a Roma, nella sede
del «Palazzo dei gruppi», allorquando il deputato Stefani,
trovandosi in compagnia di altro parlamentare, nell'incrociare
il querelante, gli aveva rivolto un appellativo ingiurioso,
aggiungendo poi, rivolto al proprio accompagnatore, che
un giudice l'avrebbe autorizzato a rivolgersi in tal modo
alla persona offesa;
che, secondo quanto chiarito dal Tribunale, il riferimento
ad una pretesa autorizzazione giudiziale si connette ad
una precedente ed analoga condotta attribuita al deputato
Stefani, il quale, a commento della decisione dell'on. Apolloni
di lasciare il gruppo parlamentare della Lega Nord per iscriversi
a quello di un'altra formazione politica, avrebbe utilizzato
le stesse espressioni insultanti nel corso di un comizio;
fatto, questo, costituente oggetto di procedimento penale
per il quale la competente autorità giudiziaria aveva poi
disposto l'archiviazione, sul presupposto della riferibilità
della condotta all'esercizio del diritto di critica politica;
che il Tribunale, preso atto della delibera di insindacabilità
adottata dalla Camera dei deputati per il fatto sottoposto
a giudizio, contesta che nel caso di specie possa sussistere
l'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost.,
non invocabile per espressioni che, pure in ipotesi pertinenti
al dibattito politico, abbiano sconfinato «nella pura contumelia»,
in «offese gratuite ed espresse con gergo di basso profilo»,
consistendo in «argumenta ad hominem, con capacità
esclusivamente offensiva»;
che il Tribunale, di conseguenza, solleva conflitto di attribuzione
nei confronti della Camera dei deputati, assumendo che con
la citata delibera si sarebbe determinata una illegittima
interferenza nel procedimento penale in corso, e sollecitando
l'annullamento della delibera stessa.
Considerato che la Corte è chiamata in questa fase,
ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, senza contraddittorio
tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia
ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti a carattere
soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva
decisione anche in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma,
nona sezione penale, è legittimato a sollevare il conflitto,
in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente,
nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà
del potere cui appartiene;
che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto
sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente
a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che
rappresenta in merito alla ricorrenza dell'immunità riconosciuta
dall'art. 68, primo comma, Cost.;
che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il
ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, garantita da norme costituzionali, attraverso
la deliberazione, asseritamente illegittima, che il fatto
per cui è processo sarebbe insindacabile in applicazione
dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto»
e «le norme costituzionali che regolano la materia», come
stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione
proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma,
nona sezione penale;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente,
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al punto a), per essere poi depositati nella
cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta
notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall'art.
26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.