REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Franco GALLO
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo
2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere
motivato della Commissione delle Comunità europee del 7
luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato il
16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi
2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il
Giudice relatore Franco Gallo:
uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marco
Marpillero per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e
depositato il successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), questioni di legittimità costituzionale dell'art.
27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo
2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere
motivato della Commissione delle Comunità europee del 7
luglio 2004), il quale prevede che, «ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia
Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di
cui all'articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di
sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di
Trieste (EZIT) possono essere esentati dai Comuni dal pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle
aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse
di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente
gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese
interessate.
Secondo il ricorrente, tale esenzione dall'ICI, in quanto
non prevista dalla norma statale interposta di cui all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), violerebbe
sia l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare
in materia di sistema tributario e contabile statale, sia
gli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato
con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono
la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria.
In particolare, relativamente al contrasto della norma impugnata
con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera e),
la difesa erariale afferma che, in mancanza dei princípi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119,
secondo comma, Cost., è preclusa alle Regioni la potestà
di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati
da leggi dello Stato. Per la stessa difesa, tale motivo
di incostituzionalità non sarebbe superato dal fatto che
la norma censurata richiama l'art. 9 del d. lgs. n. 9 del
1997, di attuazione dello statuto, in quanto questo articolo,
secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza
locale», non comprenderebbe la disciplina dei tributi statali,
qual è l'ICI.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia
Giulia, la quale ha concluso per l'inammissibilità o per
l'infondatezza delle questioni sollevate.
La difesa della Regione, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità
sia della censura relativa al dedotto contrasto della norma
impugnata con l'art. 3 Cost., perché assolutamente generica,
sia della censura riferita alle norme dello statuto speciale,
perché formulata in modo generico e non sorretta da argomentazioni
autonome rispetto a quelle svolte con riferimento al denunciato
contrasto con l'altro parametro costituzionale evocato (art.
117, secondo comma, lettera e).
Quanto al merito, la difesa della resistente, pur riconoscendo
che l'ICI è tributo erariale, la cui disciplina è riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
adduce tuttavia, a sostegno della infondatezza delle questioni
sollevate: a) che la norma impugnata sarebbe stata emanata
in applicazione del citato art. 9 del d. lgs. n. 9 del 1997,
a sua volta attuativo dell'art. 4, n. 1-bis, dello
statuto speciale che attribuisce alla Regione potestà legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli enti locali»;
b) che la stessa norma censurata attribuisce ai Comuni soltanto
la facoltà, e non l'obbligo, di esentare dall'ICI; c) che,
inoltre, l'impugnato art. 27 della legge regionale n. 4
del 2005 sarebbe conforme non solo alle norme dello statuto
evocate dal ricorrente (artt. da 4 a 7), ma anche a quelle,
non richiamate, che disciplinano l'ordinamento finanziario
della Regione (artt. da 48 a 57); d) che il novellato art.
119 Cost. non si applicherebbe alla Regione Friuli-Venezia
Giulia perché meno favorevole rispetto a quanto previsto
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
e) che, a differenza della materia dei tributi statali come
l'IRAP, la Regione avrebbe comunque potestà legislativa
in materia di ICI, definita “tributo proprio dei Comuni”,
nell'àmbito della potestà di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo
comma, Cost. (norma, questa, ritenuta applicabile in forza
dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione»); f) che, infine, la norma impugnata
non sarebbe né irragionevole, né arbitrariamente discriminatoria,
in considerazione sia della ratio legis, volta
ad agevolare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT
e, quindi, le piccole e medie imprese, sia della valorizzazione
del principio autonomistico delle Regioni e dei Comuni in
tema di agevolazioni fiscali, sia della menzionata natura
«facoltizzante» della norma stessa.
3. – Con memoria tempestivamente depositata in prossimità
dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto
copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 29 aprile 2005 relativa al ricorso.
Sulle argomentazioni difensive svolte dalla resistente,
l'Avvocatura erariale ribadisce che la norma di attuazione
statutaria, di cui al citato art. 9 (relativo all'“ordinamento
della finanza locale”) del d. lgs. n. 9 del 1997, non attribuisce
alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di legiferare
in materia di imposte che, come l'ICI, non costituiscono
“tributi propri” della stessa. Osserva, inoltre: a) che
detta potestà legislativa non può ritenersi fondata neppure
sulle norme statutarie di cui agli artt. 4, n. 1-bis,
e 5, n. 3, in quanto l'esenzione dall'ICI prevista dalla
norma impugnata non rientra né nella materia dell'ordinamento
degli enti locali, né in quella concernente la istituzione
di tributi propri della Regione; b) che l'argomento, secondo
cui il censurato art. 27 della legge n. 4 del 2005 interverrebbe
nella materia concernente il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, muove dall'erroneo presupposto
che l'ICI, a differenza dell'IRAP, costituirebbe “tributo
locale”, ed è inoltre contraddittorio rispetto all'esplicito
riconoscimento, da parte della stessa difesa regionale,
della natura “erariale” dell'imposta comunale sugli immobili;
c) che, infine, non conferenti sono gli argomenti difensivi
fondati sul contesto normativo nel quale si inserisce la
norma impugnata e sulle finalità di quest'ultima, perché
essi non incidono sulla sostanza della censura, che addebita
alla Regione di aver ecceduto dai limiti di materia posti
dallo statuto alla potestà legislativa attribuitale.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4
a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole
e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della
Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il
quale stabilisce che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo
119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale
e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento
dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a
fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese
le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva
cessione alle imprese interessate».
Secondo la difesa erariale, la norma impugnata – nel prevedere,
in favore dei predetti Consorzi e dell'Ente per la zona
industriale di Trieste (EZIT), ipotesi di esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili non contemplate dalla norma statale
interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) – contrasterebbe sia con il citato art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., che riserva al
legislatore nazionale la competenza esclusiva nella materia
del sistema tributario e contabile dello Stato, sia con
le evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia,
le quali non includono la materia tributaria tra quelle
attribuite alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia
Giulia. In particolare, a sostegno del denunciato contrasto
della norma regionale con l'art. 117 Cost., la difesa dello
Stato richiama l'orientamento espresso da questa Corte,
secondo cui, in mancanza dei princípi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, fissati dal legislatore
statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., alle
Regioni è precluso ogni intervento legislativo sui tributi
erariali, ed afferma che, nella specie, il contrasto non
sarebbe escluso né dalla circostanza che la norma censurata
prevede dette ipotesi di esenzione «in conformità ai principi
di cui all'articolo 119 della Costituzione», né dal disposto
dell'art. 9 del d. lgs. n. 9 del 1997, il quale – nello
stabilire genericamente che «spetta alla regione disciplinare
la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile,
l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti
locali» – non si riferisce a tributi statali, come l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
2. – Il ricorrente censura la norma regionale impugnata
evocando quali parametri sia norme della Costituzione (artt.
3 e 117, secondo comma, lettera e), sia norme dello
statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia,
adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963
(artt. da 4 a 7).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex
plurimis, le sentenze numeri 431 e 304 del 2005, n.
8 del 2004 e n. 213 del 2003), i parametri pertinenti alle
questioni di legittimità costituzionale promosse in via
principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei
confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono
costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti
che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito
a dette Regioni dall'art. 116 della Costituzione o, in alternativa,
dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte
II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»
(art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione»).
È opportuno esaminare per prima la questione promossa con
riferimento agli evocati parametri statutari.
3. – La Regione resistente, in via preliminare, eccepisce
l'inammissibilità della promossa questione sotto quest'ultimo
profilo, in quanto la censura non sarebbe sorretta da specifica
motivazione.
L'eccezione non è fondata, perché, sia pure in modo succinto,
il ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull'adeguato
rilievo che le indicate norme dello statuto speciale non
contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite
alla potestà legislativa della Regione.
4. – Nel merito, la questione è fondata, perché la norma
regionale censurata interviene su materia non attribuita
alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia
dal citato statuto speciale.
4.1. – Tra i parametri statutari evocati, rileva solo l'art.
5, in quanto è l'unico che riguarda la materia tributaria.
Secondo tale articolo, la potestà legislativa della Regione
nella materia predetta deve esercitarsi «in armonia con
i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato»
e deve limitarsi all'«istituzione di tributi regionali prevista
nell'articolo 51». Quest'ultimo articolo, a sua volta, stabilisce
che l'istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata
con legge regionale, «in armonia col sistema tributario
dello Stato, delle Province e dei Comuni». Dal combinato
disposto di tali norme risulta, dunque, che la potestà impositiva
della Regione può concernere solo i tributi regionali, e
cioè quei tributi che la Regione medesima ha facoltà di
istituire ai sensi di detto art. 51.
L'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla
Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello
statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla
legge dello Stato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992)
e da questa disciplinato (v., ex plurimis, le sentenze
numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto
espressamente rimesso all'autonomia dei Comuni (art. 4 del
d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali»). Ne consegue che l'impugnato
art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 4 del 2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI,
interviene su materia non attribuita dallo statuto alla
competenza del legislatore regionale e si pone, perciò,
in contrasto con l'evocato art. 5 dello statuto medesimo.
Tale conclusione non è smentita dal richiamo della norma
impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9
del 1997, secondo cui «spetta alla regione disciplinare
la finanza locale». Tale articolo, essendo norma di mera
attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti
locali, può riguardare, infatti, solo quella parte della
finanza locale presa in considerazione dallo statuto e non
quei tributi comunali che, come l'ICI, sono invece previsti
e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti
da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali.
4.2. – Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà
legislativa in materia di ICI, non solo ai sensi delle norme
statutarie, ma neanche, contrariamente a quanto sostenuto
in via subordinata dalla difesa regionale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 117, terzo comma, Cost.
e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essendo infatti
l'ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi
erariali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme
denunciate rientrino nella invocata potestà legislativa
concorrente e non consente, nella specie, di effettuare
la comparazione richiesta dal citato art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 tra le forme di autonomia garantite
dalla Costituzione (assunte dalla Regione come più favorevoli)
e quelle statutarie.
4.3. – L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 4 del 2005 deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 5 dello statuto di
autonomia, restando assorbita ogni altra censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo
2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere
motivato della Commissione delle Comunità europee del 7
luglio 2004).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.