REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot.
n. 2005/0001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché
dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del
Presidente della medesima Commissione, on. Carlo Taormina,
promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 5 ottobre
2005 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti fra poteri
dello Stato, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006
il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma ha promosso, con ricorso depositato presso
la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto
di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin;
che la ricorrente premette di aver appreso da organi di
stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo
della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto
avviato – nel settembre del 2005 – uno scambio di corrispondenza
con la citata Commissione parlamentare, al fine di segnalare
«l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti
tecnici» necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento
dell'attività di indagine di rispettiva competenza;
che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione
– pur informando la ricorrente che l'organo parlamentare
in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura»,
disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti
tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» – comunicava,
con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta alla medesima
Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla
richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto
deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo
presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui
responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese
quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che
hanno interessato la vicenda»;
che proprio per l'annullamento di tale nota – e dell'atto,
adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare
in data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il quale
è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi,
«volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di
natura irripetibile, sull'autovettura in questione» – la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha
proposto il presente conflitto di attribuzione;
che la ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità
di configurare un conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato postuli – ex art. 37, primo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 – che lo stesso insorga «tra organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono»;
che tra questi organi sono stati inclusi – prosegue la ricorrente
– tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente
del carattere “diffuso” che contrassegna il potere giudiziario»,
quanto gli «organi requirenti», in relazione, in particolare,
«all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio
dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze di questa
Corte n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975);
che – sempre secondo la Procura ricorrente – egualmente
indubbia è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare
di inchiesta, avendo questa Corte «fin dal 1975» precisato
che «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta
alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico
interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la
interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali
può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata
del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis
lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente
la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37» (ordinanza
n. 228 del 1975; si citano anche la sentenza n. 231 e l'ordinanza
n. 229 del 1975);
che, quanto «ai requisiti di ordine oggettivo», la ricorrente
sottolinea come questa Corte abbia «da tempo superato la
restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come vindicatio
potestatis, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto
“conflitto per interferenza” o “conflitto da menomazione”»
(sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del
1992, n. 204 del 1991 e n. 731 del 1988), conflitto ipotizzabile
«quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza
a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure
un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato
la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio»;
che siffatta evenienza ricorrerebbe proprio nel caso di
specie, giacché, se è innegabile che la suddetta Commissione
parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine»
(ex art. 82, secondo comma, Cost.), la decisione
dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti
sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo
intervento dell'autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio
alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni
che le attribuisce la Costituzione»;
che, difatti, risulta precluso «il proseguimento delle indagini»
che la ricorrente ha tuttora in corso, essendole, in particolare,
inibito «di raccogliere tutti gli elementi necessari ai
fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio
dell'azione penale», con palese violazione del principio
della obbligatorietà della stessa «sancito dall'art. 112
della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza
ed autonomia della magistratura (artt. 101, 104 e 107 Cost.)»;
che la ricorrente, segnatamente, si duole di essere stata
privata della possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura
su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», nonché
«di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso
ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti,
attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento
penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato
una vera e propria paralisi» del medesimo;
che, infine, la ricorrente lamenta la sostanziale vanificazione
di quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra
la Commissione e le strutture giudiziarie», presa, invece,
in considerazione «all'atto dell'istituzione della stessa
Commissione con Deliberazione della Camera dei Deputati
del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento
interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio
2004 (art. 22, comma 1)»;
che su tali basi, quindi, la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma ha proposto il presente conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato, avverso la Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, chiedendo l'annullamento della nota del 21 settembre
2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla medesima
Commissione (con la quale quest'ultima ha rifiutato di aderire
alla richiesta della ricorrente di valutare «l'opportunità
dello svolgimento congiunto di accertamenti tecnici»), nonché
dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con
cui la stessa – in persona del suo Presidente, on. Carlo
Taormina – ha conferito incarico peritale al dott. Alfredo
Luzi.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata,
a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio,
se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»,
sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo
restando il potere della Corte, a seguito del giudizio,
di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa
la sua ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta
la legittimazione della ricorrente Procura «in quanto organo
direttamente investito delle funzioni previste dall'art.
112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di
esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa
finalizzate» (così, da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione
della Commissione parlamentare di inchiesta, giacché, «a
norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere
di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non
è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione
di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi
perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato,
sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento,
dichiarandone perciò “definitivamente la volontà” ai sensi
del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953»
(così ordinanza n. 228 del 1975; v. nello stesso senso sentenza
n. 231 del 1975);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste materia
del conflitto, in quanto lo stesso può essere proposto non
solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni costituzionalmente
conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze
di natura costituzionale che si suppongano menomate o impedite
in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui;
che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso
deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della legge n. 87 del 1953.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto
di attribuzione proposto, nei confronti della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione,
alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, della presente ordinanza;
b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il
ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, in persona del suo Presidente, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub
a), per essere successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte
entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma
3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.