REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati
del 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R), relativa
alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Alberto
Acierno, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
promosso con ricorso del Tribunale di Catania – sezione
distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati,
depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto
al n. 30 del registro conflitti fra poteri dello Stato 2005,
fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006
il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di Catania – sezione distaccata
di Giarre, ha promosso, con atto depositato presso la cancelleria
della Corte il 20 giugno 2005, conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati,
in relazione alla deliberazione da essa adottata nella seduta
del 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R);
che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare
della responsabilità penale dell'on. Alberto Acierno, in
relazione al reato previsto dall'art. 595, primo e secondo
comma, del codice penale, perché, comunicando con più persone,
offendeva la reputazione di Macaluso Antonino, dichiarando
espressamente che «l'onorevole Macaluso Antonino non gli
ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la
presentazione dei candidati alla elezione proporzionale
della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole
Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale
nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal
Lo Porto un compenso in denaro» (fatto asseritamente commesso
«in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio
2003», aggravato dalla circostanza «di aver proferito un'offesa
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato»);
che il Tribunale ricorrente deduce che «la Camera dei Deputati,
su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni,
con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito
che i fatti per i quali è in corso il citato procedimento
penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione»;
che secondo il ricorrente la summenzionata deliberazione
è lesiva della sua «sfera di attribuzioni, costituzionalmente
garantite», in quanto «non avrebbero potuto essere dichiarate
insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione,
rese dall'imputato Acierno Alberto»;
che le stesse, difatti, «sono state rese nel corso di un
colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di funzioni
parlamentari», non ricorrendo quindi l'ipotesi «della riproduzione
e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio
di funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza
del contenuto della conversazione con un atto parlamentare»;
che, inoltre, secondo il ricorrente, «per il tenore delle
espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono
state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano
costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari»;
che su tali basi, e quindi escludendo che «le dichiarazioni
di Acierno Alberto fossero coperte dall'insindacabilità»,
il ricorrente, «ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87
del 1953», ha disposto «la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale perché risolva l'insorto conflitto
tra poteri dello Stato».
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata,
a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio,
se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»,
sussistendone i requisiti, soggettivo ed oggettivo, fermo
restando il potere della Corte, a seguito del giudizio,
di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa
la sua ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta
la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto,
in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle
funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione
della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto,
quale organo competente a dichiarare in modo definitivo
la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art.
68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la
materia di un conflitto, giacché il ricorrente lamenta la
lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente
garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo,
per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante
alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare
l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso
deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della legge n. 87 del 1953.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto
di attribuzione proposto, nei confronti della Camera dei
deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione,
al ricorrente Tribunale di Catania – sezione distaccata
di Giarre, della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Catania – sezione
distaccata di Giarre, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui sub a), per essere successivamente
depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso
la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni
fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.