| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 61
Presidente Annnibale MARINI, Redattore Alfio FINOCCHIARO
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Matrimonio e filiazione – Rapporti personali
– Artt. 143-bis, 236, 237, co. 2, 262, 299, co. 3, c.c.,
e artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Automatico
acquisto del cognome paterno, in capo al figlio legittimo,
anche in presenza di una diversa volontá dei coniugi legittimamente
manifestata – Questione di legittimitá costituzionale sollevata
dalla Suprema Corte di Cassazione, I Sez. civile – Asserita
violazione degli art. 2, 3 e 29, co. 2, Cost. – Inammissibilitá.
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É inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, co. 2, 262,
299, co. 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3
e 29, co. 2, della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
I Sez. civile, in quanto l’accoglimento della questione
comporterebbe una lacuna normativa non ipotizzabile e ogni
altro intervento della Corte, stante l’eterogenietá delle
possibili soluzioni, richiederebbe una operazione manipolativa
esorbitante dai poteri del giudice costituzionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: Annibale MARINI Presidente;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA
Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice;
Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299,
terzo comma, del codice civile e degli artt. 33 e 34 del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), promosso con ordinanza del 17 luglio 2004 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da C.A. e F.L.
c/ il Procuratore generale presso la Corte d'appello di
Milano, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
40, prima serie speciale, dell'anno 2004.
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Visto l'atto di costituzione di C.A. e di
F.L.;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
udito l'avvocato Luigi Fazzo per C.A. e F.L.
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Ritenuto in fatto
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1. La Corte di cassazione, I Sez. civile,
chiamata a decidere sul ricorso proposto nei confronti della
sentenza della Corte d'appello di Milano con la quale si
confermava la decisione del Tribunale di Milano di rigetto
della domanda dei coniugi C.A. e F.L. diretta ad ottenere
la rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia
minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno
in luogo di quello paterno, risultante dall'atto formato
dall'ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volontà
espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita,
con ordinanza del 17 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis,
236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice
civile, 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono che
il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome
del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà
dei coniugi, legittimamente manifestata.
Il collegio rimettente premette che la Corte territoriale
ha osservato che il silenzio del legislatore della riforma
del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi,
pur a fronte della modifica dell'art. 144 cod. civ. relativo
al cognome della moglie, consente di desumere la persistente
validità di una norma consuetudinaria saldamente radicata
nella coscienza della collettività.
La norma relativa all'assunzione del cognome paterno da
parte del figlio legittimo, ad avviso del predetto collegio,
è chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta
da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie
diverse.
Si richiamano, in proposito, l'art. 237, secondo comma,
cod. civ, che pone tra gli elementi costitutivi del possesso
di stato l'avere portato sempre il cognome del padre che
si pretende di avere; l'art. 262 cod. civ., in materia di
riconoscimento di figlio naturale, che, al primo comma,
dispone che il contestuale riconoscimento da parte di entrambi
i genitori comporta che il figlio assuma il cognome paterno,
evidentemente nello spirito della equiparazione della prole
naturale a quella legittima, e, al secondo comma, che, in
caso di successivo riconoscimento del padre, o di successivo
accertamento della paternità, il figlio può assumere il
cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello
materno, in tal modo sottintendendo, secondo il collegio
a quo, una maggior rilevanza del cognome paterno; l'art.
299 cod. civ., in tema di adozione di maggiorenni, che,
al terzo comma, prevede, ancora una volta in ragione della
equiparazione della posizione del figlio adottivo a quello
legittimo, che, compiuta l'adozione da coniugi, l'adottato
assuma il cognome del marito.
Una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno
appare, secondo la Corte di cassazione, presupposta anche
dalla disposizione dell'art. 72, primo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile), che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome
del padre vivente, all'evidente scopo di evitare omonimie
per avere essi già lo stesso cognome, ed è sottintesa dal
corrispondente art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000,
nonché dall'art. 33, comma 1, del citato d.P.R., che attribuisce
al figlio legittimato – salva la opzione esercitabile dal
soggetto maggiorenne – il cognome del padre.
Da tali previsioni si desume, secondo il collegio rimettente,
l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una
disposizione espressa, ma che è tuttavia presente nel sistema,
configurandosi come traduzione in regola dello Stato di
una usanza consolidata nel tempo, alla stregua della quale
il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre
in figlio, ma si estende ipso iure dal primo al secondo.
Il collegio a quo dissente, perciò, dalla opinione della
Corte d'appello di Milano che ravvisa il fondamento dell'attribuzione
al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine,
la quale postula una reiterazione e continuità di comportamenti
conformi ad una medesima regola da parte della generalità
dei consociati nella convinzione della loro doverosità,
elementi non riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione
del cognome paterno, segnata da un'attività vincolata dell'ufficiale
dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il
convincimento dei singoli dichiaranti non trovano spazio.
Del resto, si rileva nella ordinanza, una siffatta consuetudine
sarebbe contra legem, in quanto contrastante con la legge
di riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi
paritarie il nuovo modello della famiglia, oltre che con
i principi costituzionali di riferimento, e, come tale,
sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice.
Ciò posto, il collegio rimettente, fattosi carico delle
precedenti pronunce di inammissibilità di analoghe questioni
di legittimità costituzionale (ordinanze n. 176 e n. 586
del 1988), ritiene che il lungo tempo trascorso, ed il maturarsi
di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi
valori di riferimento, nonché gli impegni imposti da convenzioni
internazionali, e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni
comunitarie, richiedano una nuova valutazione della conformità
della norma denunciata agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma,
della Costituzione.
In particolare, con riguardo al denunciato contrasto con
il citato art. 2 della Costituzione, si pone in evidenza
il carattere di detto parametro quale norma a fattispecie
aperta, diretta a recepire e garantire le nuove esigenze
di tutela della persona, sottolineandosi il diritto alla
identità personale, del quale il nome costituisce il primo,
e più immediato, elemento caratterizzante, e rilevandosi
che la tutela costituzionale offerta dall'invocato art.
2 ai diritti dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità» esige che il diritto di cui si
tratta sia garantito, nell'ambito di quella formazione sociale
primaria che è la famiglia, nella duplice direzione del
diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al
figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione
rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità
della sua storia familiare anche con riferimento alla linea
materna.
Quanto al sospetto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
esso si fonda sul rilievo che l'attribuzione, automatica
ed indefettibile, ai figli del cognome paterno si risolve
in una discriminazione ed in una violazione del principio
fondamentale di uguaglianza e di pari dignità, che, nella
legge di riforma del diritto di famiglia, trova espressione
sia con riferimento ai rapporti tra coniugi – i quali, ai
sensi dell'art. 143 cod. civ., acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri – sia con riguardo al rapporto
con i figli, nei cui confronti l'art. 147 cod. civ. impone
ai coniugi obblighi di identico contenuto.
La Corte di cassazione sospetta, poi, il contrasto con l'art.
29, secondo comma, della Costituzione, rilevando che il
necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela della
unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale,
e la piena realizzazione del principio di uguaglianza non
è correttamente perseguibile attraverso una norma così marcatamente
discriminatoria, tenuto anche conto che l'unità familiare
si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi
siano governati dalla solidarietà e dalla parità.
Pertanto, il principio di uguaglianza tra i coniugi, che
costituisce esplicazione del principio fondamentale di cui
all'art. 3 della Costituzione, in quanto funzionale alla
realizzazione della unità familiare, non può connotarsi
solo in chiave negativa, come divieto di ogni discriminazione
fondata sul sesso, ma implica anche, sottolinea il Collegio
rimettente, il riconoscimento di una uguale responsabilità
dei coniugi nello svolgimento in concreto dei rapporti familiari,
nel quadro di una reciproca solidarietà.
Si osserva, al riguardo, nella ordinanza di rimessione che
il limite alla uguaglianza dei coniugi a tutela della unità
della famiglia può trovare giustificazione solo in presenza
di situazioni che rendano indispensabile una specifica previsione
normativa, e che comunque, in siffatte ipotesi, la soluzione
legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all'altro
non può essere ancorata al criterio del sesso del coniuge
designato, non tollerando né il principio di cui all'art.
3 della Costituzione, né le varie convenzioni internazionali
sui diritti umani, cui l'Italia ha aderito, discriminazioni
basate sul sesso.
Del resto, il Collegio rimettente dubita che la soluzione
adottata sia effettivamente indispensabile per assicurare
l'unità familiare, escludendo che le altre soluzioni praticabili,
ispirate, come nella fattispecie all'esame della Corte,
al criterio della scelta preventiva dei coniugi, o a quello
del doppio cognome, possano costituire attentato all'unità
ed alla stabilità della famiglia, e richiamando le numerose
esperienze di altri Paesi la cui legislazione si è già mossa
nel senso auspicato.
Né vale in contrario, si legge nella ordinanza di rimessione,
il rilievo che il superamento del principio di immediata
ed automatica attribuzione di un unico e predeterminato
cognome creerebbe problemi ed incertezze nel sistema: la
esplicazione del fondamentale principio costituzionale di
uguaglianza non può – osserva al riguardo il Collegio a
quo – arrestarsi in presenza di inconvenienti, pur seri,
ma suscettibili di essere risolti in via legislativa.
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2. Nel giudizio innanzi alla Corte si sono
costituiti i coniugi C.A. e F.L. manifestando, preliminarmente,
con riguardo alla questione della fonte della norma di cui
si discute, l'avviso che essa si identifichi nella consuetudine.
Al riguardo, si rileva che i dati testuali indicati nella
ordinanza di rimessione non autorizzerebbero, per la loro
eterogeneità e per il loro stesso contenuto, la deduzione
della esistenza della regola non scritta individuata dal
collegio rimettente.
Nel merito, la difesa della parte costituita condivide il
sospetto di illegittimità costituzionale avanzato dalla
Corte di cassazione, escludendo, in particolare, ogni correlazione
tra la prevalenza maritale nella trasmissione del cognome
e la tutela dell'unità familiare. In proposito, si osserva
che non trova alcun conforto nella Costituzione una nozione
di unità della famiglia come unitarietà della stirpe attraverso
le generazioni, che teoricamente potrebbe essere tutelata
attraverso la identificazione della stessa famiglia con
il medesimo cognome per tutte le generazioni. E nemmeno
potrebbe accogliersi una concezione autoritaria più o meno
accentuata delle relazioni familiari, di cui la trasmissione
del cognome paterno sarebbe espressione, e che è ormai da
decenni completamente abbandonata. Al contrario, la tutela
della unità familiare trova più adeguata e duratura garanzia
proprio nel rafforzamento della parità tra coniugi.
Né il pur rilevante interesse dello Stato alla identificazione
dei propri cittadini sarebbe messo in discussione dalla
opzione dei genitori, da effettuarsi all'atto della registrazione
anagrafica del neonato, in ordine al cognome da trasmettergli,
se quello paterno o quello materno, come potrebbe, invece,
ipotizzarsi se fosse introdotta la possibilità per gli individui
di cambiare ad arbitrio il proprio nome (anche se gli attuali
sistemi di registrazione anagrafica del figlio neonato,
caratterizzati da rapidità di accesso, renderebbero gestibile
pure una situazione di tal fatta).
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3. Nell'imminenza dell'udienza pubblica,
i coniugi C.A. e F.L. hanno depositato memoria, con la quale
rilevano che i dati testuali indicati nella ordinanza di
rimessione non autorizzerebbero, per la loro eterogeneità
e per il loro stesso contenuto, la deduzione della esistenza
della norma individuata dal collegio rimettente. In particolare,
quanto all'art. 237 cod. civ., che elenca una serie di fatti
indicativi di una relazione di parentela, si osserva che
il ritenere che la persona che abbia sempre portato il cognome
del padre che pretende di avere sia indicativo del possesso
di stato non presuppone una giuridica obbligatorietà della
trasmissione del cognome paterno, ma, se mai, la constatazione
che, secondo l'id quod plerumque accidit, le persone portano
il cognome del padre. Analoga valenza sarebbe da attribuire
all'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, che vieta la imposizione
del prenome paterno, all'evidente scopo di evitare omonimie,
nella considerazione che generalmente le persone portano
il cognome del padre. L'art. 262 cod. civ., poi, non consentirebbe
di rinvenire, come suo necessario presupposto, la esistenza
di una norma cogente che impedisca alla prole legittima
l'adozione del cognome materno, essendo, anzi, espressione
di una tendenziale libertà di scelta. Ed anche l'art. 33,
n. 1, del citato d.P.R. n. 396 del 2000 delinea, con riguardo
al figlio legittimato, una soluzione simile a quella dettata
dall'art. 262 cod. civ. per il riconoscimento dei figli
naturali. Solo l'art. 299, terzo comma, cod. civ., nell'attribuire
il cognome del marito al maggiorenne adottato da due coniugi,
sembra delineare – si rileva nella memoria – una soluzione
che esprime una giuridica prevalenza del cognome paterno
su quello materno.
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Considerato in diritto
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1. La Corte di cassazione, I Sez. civile,
dubita della legittimità costituzionale della norma desumibile
dagli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299,
terzo comma, del codice civile, e dagli artt. 33 e 34 del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio
legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre,
anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei
coniugi, legittimamente manifestata. Ad avviso del collegio
rimettente, la predetta normativa si pone in contrasto con
gli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione,
in quanto la tutela costituzionale offerta dal primo degli
invocati parametri ai diritti dell'uomo «nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità» esige che il diritto
di cui si tratta sia garantito, nell'ambito di quella formazione
sociale primaria che è la famiglia, nella duplice direzione
del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome
al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione
rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità
della sua storia familiare anche con riferimento alla linea
materna; ed ancora, in quanto l'attribuzione, automatica
ed indefettibile, ai figli del cognome paterno si risolve
in una discriminazione ed in una violazione del principio
fondamentale di uguaglianza e di pari dignità che, nella
legge di riforma del diritto di famiglia, trova espressione
sia con riferimento ai rapporti tra coniugi – i quali, ai
sensi dell'art. 143 cod. civ., acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri – sia con riguardo al rapporto
con i figli, nei cui confronti l'art. 147 cod. civ. impone
ai coniugi obblighi di identico contenuto; ed infine, perché
il necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela della
unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale,
e la piena realizzazione del principio di uguaglianza non
è correttamente perseguibile attraverso una norma così marcatamente
discriminatoria, tenuto anche conto che l'unità familiare
si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi
siano governati dalla solidarietà e dalla parità.
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2. La questione è inammissibile.
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2.1. Questa Corte – come ricordato dal giudice
rimettente – ha già avuto occasione di pronunciarsi in ordine
a questioni pressoché identiche a quella attualmente in
esame, dichiarando la manifesta inammissibilità delle stesse.
Con l'ordinanza n. 176 del 1988, fu dichiarata manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 71, 72 e 73 del regio decreto n. 1238 del 1939,
sollevata sotto il profilo della mancata previsione della
facoltà dei genitori di determinare il cognome da attribuire
al proprio figlio legittimo mediante la imposizione di entrambi
i loro cognomi, e del diritto di quest'ultimo di assumere
anche il cognome materno. Nell'occasione, la Corte osservò
che oggetto del diritto dell'individuo alla identità personale,
sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del
nome, ma il nome per legge attribuito, come si argomenta
dall'art. 22 della Costituzione in relazione all'art. 6
cod. civ.; e che, quanto all'interesse alla conservazione
dell'unità familiare, tutelato dall'art. 29, secondo comma,
della Costituzione, questo sarebbe gravemente pregiudicato
se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito
fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, mentre
«sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione
della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in
ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri
della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio
diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale
concilii i due principi sanciti dall'art. 29 della Costituzione,
anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in
funzione dell'altro». Concludeva la Corte che una tale innovazione
«è una questione di politica e di tecnica legislativa di
competenza esclusiva del conditor iuris».
Con la successiva ordinanza n. 586 del 1988, chiamata a
decidere sulla legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, degli artt. 6,
143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod.
civ., nella parte in cui non prevedono la facoltà per la
madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi
e per questi di assumere anche il cognome materno, la Corte,
nel concludere per la manifesta inammissibilità della questione,
ribadì le argomentazioni contenute nella precedente ordinanza
n. 176 del 1988. Nell'occasione si precisò che il denunciato
limite derivante dall'ordinamento vigente alla uguaglianza
dei coniugi non è in contrasto con l'art. 29 della Costituzione.
in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale
come criterio di tutela della unità della famiglia fondata
sul matrimonio e che, oltre al sistema preferito dal giudice
rimettente, si prospetta un'altra soluzione, che evita la
«complicazione del doppio cognome», ponendosi pertanto un
problema di scelta del sistema più opportuno e delle relative
modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente
al legislatore.
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2.2. A distanza di diciotto anni dalle decisioni
in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l'attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione
patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie
radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata
potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento
e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo
e donna.
Né può obliterarsi il vincolo – al quale i maggiori Stati
europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali,
e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della
Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre
1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14
marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad
adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione
nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti
dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare,
ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome…».
In proposito, vanno, parimenti, richiamate le raccomandazioni
del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998,
e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative
alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre
nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie
di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che
vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione
basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005,
affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire
Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz
c. Suisse).
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2.3. Tuttavia, l'intervento che si invoca
con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa
esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante
l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere
il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo
della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole
ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde
diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una
serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta
del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente
necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato
civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero
di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo
di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di
richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una
sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba
essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi.
Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte
dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso
della XIV legislatura (v., tra gli altri, disegno di legge
n. 1739-S., che prevede che ai figli legittimi nati in costanza
di matrimonio sia attribuito il cognome di entrambi i genitori,
e che sia riportato per primo quello del padre, ed inoltre
che il figlio naturale assuma il doppio cognome di chi lo
ha riconosciuto; disegno di legge n. 1454-S., secondo il
quale, all'atto della registrazione del figlio, l'ufficiale
di stato civile, sentiti i genitori, attribuisca al neonato
il cognome del padre, ovvero quello della madre, ovvero
entrambi nell'ordine determinato di comune accordo tra i
genitori stessi, e, in caso di mancato accordo, i cognomi
di entrambi i genitori in ordine alfabetico; disegno di
legge n. 3133-S., che, dopo aver disposto che il cognome
parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori,
prevede, quanto all'ordine dei cognomi stessi, che, nel
corso della celebrazione del matrimonio, gli sposi, con
dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile,
stabiliscono se il primo cognome della madre preceda quello
del padre o viceversa, e che, in assenza di manifestazioni
di volontà, il cognome parentale è composto dal primo cognome
del padre e dal primo cognome della madre) testimonia la
pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le
quali non può che essere rimessa al legislatore.
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3. Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto
di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina
denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza
di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la
questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento
del legislatore la successiva regolamentazione organica
della materia.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis,
236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice
civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile,
con l'ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
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Depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2006.
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