| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 60
Presidente Annnibale MARINI, Redattore Gaetano SILVESTRI
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Giurisdizione e competenza – Giudici di pace
- Art. 8, co. 1, lettera c-bis), della L. 21 novembre 1991,
n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto
dall'art. 6 della L. 24 novembre 1999, n. 468 – Incompatibilitá
all’esercizio delle funzioni per coloro che svolgono attivitá
professionali per imprese di assicurazioni o banche e per
coloro che hanno il coniuge, convivente, parenti fino al
secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivitá – Questione di legittimitá costituzionale
sollevata dal TAR Lazio – Asserita violazione degli art.
3, 102 e 107, co. 1 e 2, Cost. – Illegittimitá in parte
qua.
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É costituzionalmente illegittimo l'art. 8,
co. 1, lett. c-bis), della L. 21 novembre 1991, n. 374,
nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre
1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità
all'esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il
caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo
grado o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano
abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione
– con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché
limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata
detta attività professionale, stante l’esigenza di estendere,
in applicazione del principio di eguaglianza, il criterio
territoriale adottato per gli avvocati anche ai soggetti
ipegnati professionalmente nel settore assicurativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente;
- Franco BILE Giudice; - Giovanni Maria FLICK Giudice; -
Francesco AMIRANTE Giudice; - Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano
VACCARELLA Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO
Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco GALLO Giudice;
- Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI Giudice; -
Sabino CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe
TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo
introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.
468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia
di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo
593 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza
del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sul ricorso proposto da Giovanna Moggi contro
il Ministero della Giustizia ed altri, iscritta al n. 130
del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 2005.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il
Giudice relatore Gaetano Silvestri.
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Ritenuto in fatto
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1. Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione,
dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo
introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.
468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia
di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo
593 del codice di procedura penale).
Il Tribunale è investito del ricorso proposto contro un
decreto del Ministro della giustizia (e contro gli atti
allo stesso collegati) con il quale, in data 6 luglio 2002,
la ricorrente è stata dichiarata decaduta dall'ufficio di
giudice di pace, in forza di una incompatibilità sopravvenuta
per effetto della norma oggetto del presente giudizio.
Il rimettente premette come la legge n. 468 del 1999 abbia
introdotto nel corpo del comma 1 dell'art. 8 della legge
n. 374 del 1991, che regola i casi di incompatibilità con
l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, una nuova
disposizione (lettera c-bis), in forza della quale l'ufficio
è precluso a «coloro che svolgono attività professionale
per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge,
convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro
il primo grado che svolgono abitualmente tale attività».
Con l'art. 24 della stessa legge n. 468 del 1999 è stata
prevista, per i giudici di pace in servizio alla data della
sua entrata in vigore (cioè al 21 dicembre 1999), la possibilità
di rimuovere le situazioni di sopravvenuta incompatibilità
entro un termine di sessanta giorni.
In fatto, la ricorrente aveva spontaneamente comunicato
al Consiglio superiore della magistratura, con nota del
10 gennaio 2000, che due suoi figli svolgevano professionalmente
l'attività di «agente» per conto di una compagnia assicuratrice,
impegnandosi «ad astenersi da tutte le cause» che coinvolgessero
detta compagnia.
Nel procedimento conseguentemente apertosi per l'eventuale
declaratoria di decadenza, a norma dell'art. 9 della legge
n. 374 del 1991, la ricorrente aveva sostenuto che la nuova
disposizione di legge non dovesse intendersi riferita agli
«agenti», data l'assoluta indifferenza di costoro rispetto
alle controversie tra assicurati e compagnia di riferimento,
e data la possibilità di ricorso all'astensione per il caso
di liti concernenti la mancata riscossione dei premi. Cionondimeno,
il Consiglio giudiziario territorialmente competente aveva
proposto l'adozione del provvedimento di decadenza, ed in
conformità si era deliberato, in data 14 giugno 2001, da
parte del Consiglio superiore della magistratura: atti,
questi, prodromici al decreto ministeriale sopra citato.
La difesa della ricorrente, nel giudizio a quo, ha eccepito
sotto molteplici profili l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374
del 1991. Il Tribunale rimettente, dopo avere affermato
in via preliminare che detta norma deve intendersi certamente
riferita anche agli agenti assicurativi, ha ritenuto non
manifestamente infondati i dubbi di legittimità di seguito
esposti.
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1.1. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 citato,
pure introdotti dall'art. 6 della legge n. 468 del 1999,
hanno limitato la nuova incompatibilità prevista per gli
avvocati al solo esercizio delle funzioni di giudice di
pace nel circondario ove loro stessi, o persone a loro vicine
(associati, coniuge, convivente, parenti fino al secondo
grado ed affini entro il primo grado), svolgono la professione
forense.
In primo luogo, dunque, la legge di riforma ha consentito
agli avvocati investiti della funzione onoraria di evitare
l'incompatibilità sopravvenuta mediante un trasferimento
di sede, negando invece tale possibilità ai giudici di pace
che svolgessero attività professionale per imprese di assicurazione
o banche, o fossero legati a persone dedite abitualmente
alla citata attività.
Configurando tale differenza di trattamento, la disciplina
de qua contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto avrebbe
regolato in termini radicalmente divergenti situazioni assimilabili
dal punto di vista delle esigenze di tutela dell'imparzialità.
Semmai – a parere del rimettente – un trattamento più severo
si sarebbe giustificato per gli esercenti la professione
forense, istituzionalmente chiamati a prestazioni retribuite
per la difesa di interessi di parte, eventualmente ramificati
sul territorio, mentre i professionisti del ramo bancario
o assicurativo, interessati alla giurisdizione solo nella
qualità di giudici, sarebbero statisticamente meno esposti
al rischio di entrare in conflitto di interessi nel concreto
esercizio della funzione.
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1.2. Le norme introdotte nell'art. 8 della
legge n. 374 del 1991 dall'art. 6 della legge n. 468 del
1999 consentono a chi sia privo d'una qualifica professionale
rilevante di esercitare le funzioni di giudice di pace in
un circondario ove persone a lui collegate svolgano la professione
forense, con la sola necessità (prevista dall'art. 10 della
citata legge n. 374) di astenersi nel caso di concreto conflitto
di interessi. Di contro, al soggetto non professionista
che si trovi in relazione qualificata con persone impegnate
nel ramo assicurativo o bancario, l'assunzione delle funzioni
di giudice di pace è preclusa ovunque dette persone svolgano
la propria attività.
Anche sotto questo profilo la disciplina contrasterebbe
con l'art. 3 Cost., dato il diseguale trattamento di situazioni
assimilabili dal punto di vista delle esigenze di tutela
dell'imparzialità. I giudici collegati a professionisti
nel campo bancario ed assicurativo, anzi, sarebbero credibilmente
più indipendenti dall'influsso dei congiunti di quanto non
siano i giudici collegati ad avvocati.
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1.3. L'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della
legge n. 374 del 1991, delinea per i giudici di pace una
causa di incompatibilità che, a mente degli artt. 16 e 17
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
non è prevista per i magistrati ordinari. Tale diversità
di trattamento, a parere del rimettente, sarebbe priva di
ragionevolezza, essendo gli interessati tutti giudici chiamati
a svolgere la propria funzione in condizioni di imparzialità,
e non potendosi comprendere perché solo una parte tra essi
sarebbe incapace di assicurare una decisione serena per
il rapporto intrattenuto con persone operanti nel settore
assicurativo o bancario. In particolare non potrebbe attribuirsi
ai giudici di pace, neppure sulla base del diverso sistema
di reclutamento rispetto ai magistrati ordinari, una maggior
«tendenza» soggettiva a subire influenze, né un rischio
statisticamente più elevato di imbattersi in cause pertinenti
ad attività nel campo assicurativo. Anche in questa prospettiva,
dunque, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost.
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1.4. Da ultimo, sempre secondo il rimettente,
il regime di incompatibilità riguardante le persone esercenti
una professione nel ramo assicurativo o bancario, o collegate
a persone dedite a professioni dello stesso genere, violerebbe
il principio per il quale «i giudici si differenziano solamente
per le funzioni e non anche per la dignità della carica
e dunque per le prerogative di status accordabili» (principio
desumibile dagli artt. 102, primo comma, e 107, primo e
terzo comma, Cost.).
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1.5. Tutte le questioni indicate sarebbero
rilevanti, nel giudizio a quo, perché dalla dichiarazione
di illegittimità della norma che configura la situazione
di incompatibilità discenderebbe l'invalidazione dei provvedimenti
impugnati dalla ricorrente, dichiarata decaduta dall'ufficio
di giudice di pace in quanto madre di due agenti assicurativi,
uno dei quali operante nel territorio del circondario nel
cui ambito l'interessata esercitava la funzione onoraria.
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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
è intervenuto nel giudizio.
Secondo la difesa erariale la normativa impugnata distingue
tra situazioni di incompatibilità assoluta, riferite a soggetti
(senatori, deputati, consiglieri eletti, esercenti di attività
bancarie o assicurative) la cui attività normalmente comporta
contatti con un numero di persone assai elevato, e situazioni
di incompatibilità relativa, previste per soggetti la cui
professione implica contatti meno numerosi, e per i quali
comunque è posto un divieto localmente circoscritto di esercitare
le funzioni giudiziarie. Le divergenze della disciplina
sarebbero dunque riferibili ad un corretto esercizio della
discrezionalità legislativa. Quanto alle differenze di trattamento
tra giudici di pace e magistrati ordinari, queste sarebbero
giustificate dalle peculiarità che segnano lo status e la
carriera dei soggetti posti in comparazione.
Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 102 Cost., l'Avvocatura
dello Stato rileva che l'incompatibilità in questione è
posta dalle norme dell'ordinamento giudiziario, così come
prescritto dalla disposizione costituzionale. Privo di pertinenza
sarebbe infine il riferimento al primo e al terzo comma
dell'art. 107 Cost., le cui previsioni in materia di inamovibilità,
dispensa o sospensione dal servizio, trasferimento, distinzione
tra i magistrati in base soltanto alle funzioni esercitate,
non avrebbero attinenza alla materia della incompatibilità.
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Considerato in diritto
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1. Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione,
dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo
introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n.
468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia
di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo
593 del codice di procedura penale).
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2. La questione è fondata nei termini di
seguito precisati.
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2.1. L'art. 8, comma 1, lettera c-bis) della
legge n. 374 del 1991 stabilisce una causa di incompatibilità
assoluta all'esercizio delle funzioni di giudice di pace
per coloro che svolgono attività professionale per imprese
di assicurazione o banche; la stessa norma configura una
uguale causa di incompatibilità per coloro che hanno «il
coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini
entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività».
L'incompatibilità sia personale che parentale riguarda l'intero
territorio nazionale e non può essere rimossa, di conseguenza,
né con il trasferimento dello stesso soggetto ad altra sede,
né con il trasferimento di uno dei congiunti prima elencati.
Come è noto, la ratio delle norme che stabiliscono cause
di incompatibilità all'esercizio di determinate funzioni,
consiste, in generale, nella necessità di prevenire possibili
conflitti di interesse, per garantire l'imparzialità dei
poteri pubblici e, nello specifico della funzione giurisdizionale,
nell'esigenza di tutelare la sostanza e l'immagine dell'indipendenza
dei giudici, a qualunque categoria essi appartengano.
All'interno dei principi fondamentali prima ricordati si
collocano le discipline particolari che, secondo le scelte
del legislatore, devono applicarsi ai vari tipi di giudici
esistenti nell'ordinamento.
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2.2. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente
ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile
a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini
della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza
invocato dal giudice rimettente (ordinanze n. 479 del 2000
e n. 272 del 1999). Situazioni diverse devono essere disciplinate
in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata
parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi
disparità di trattamento giuridico.
Per tale ragione, non è possibile procedere ad una comparazione
tra le cause di incompatibilità dettate dalla legge sull'ordinamento
giudiziario per i magistrati ordinari e quelle previste
dalla normativa speciale per i giudici di pace. In particolare,
e con riferimento alla fattispecie oggetto del presente
giudizio, non è produttivo rilevare l'inesistenza, per i
magistrati ordinari, di cause di incompatibilità parentale,
riferite a specifiche attività professionali extragiudiziarie.
Ciò per la potenziale onnicomprensività della giurisdizione
ordinaria, che renderebbe arbitraria qualunque indicazione
specifica di attività professionali o economiche di parenti
o affini del magistrato come causa di incompatibilità per
lo stesso.
Lo status del magistrato ordinario comprende, peraltro,
una serie di guarentigie che rende meno stringente l'esigenza
di tutelare la sua indipendenza con lo strumento delle incompatibilità.
Riguardo al profilo indicato, pertanto, la questione non
è fondata.
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3. Maggiore consistenza assume invece la
comparazione con le cause di incompatibilità dettate dalla
legge per categorie di giudici onorari diverse da quella
dei giudici di pace. Trattandosi di figure affini, ogni
diversità di regime giuridico deve essere valutata con estrema
attenzione, allo scopo di individuare eventuali disparità
in contrasto con il precetto generale dell'art. 3, primo
comma, Cost.
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3.1. L'attività professionale non occasionale
per conto di imprese di assicurazione o bancarie è presa
in considerazione dall'art. 43-quater del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), quale causa di incompatibilità personale per
i giudici onorari di tribunale. La disposizione ora citata
differisce da quella riguardante il giudice di pace per
alcuni profili: anzitutto non è prevista alcuna forma di
incompatibilità parentale; in secondo luogo acquistano rilevanza
anche i tre anni precedenti la nomina; sono infine contemplati,
in senso preclusivo, i rapporti intrattenuti con istituti
o società di intermediazione finanziaria.
Come si può agevolmente osservare, la norma riguardante
i giudici onorari di tribunale è maggiormente restrittiva
in ordine alle incompatibilità personali, mentre è largamente
concessiva per quelle parentali, del tutto assenti dalla
previsione. Non si può negare tuttavia l'eadem ratio che
ha ispirato il legislatore nel dettare le due diverse normative:
evitare che persone operanti in settori delicati e rilevanti
della vita economica e finanziaria della società civile
possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi
nel dover decidere controversie sorte in contesti professionali
nei quali continuino ad essere inseriti. Appare inoltre
scelta non irragionevole del legislatore prevedere maggior
rigore, nel delineare le incompatibilità personali, per
i giudici onorari di tribunale rispetto ai giudici di pace,
a causa del maggior valore delle controversie rientranti
nella loro competenza.
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3.2. Ferma restando l'insindacabilità delle
scelte discrezionali del legislatore, quando sorrette da
valutazioni non irragionevoli sulla opportunità di evitare
possibili conflitti di interesse e di mantenere alta la
fiducia dei cittadini nell'indipendenza sostanziale dei
giudici onorari, si deve notare che la previsione di una
incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il
territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace,
si presenta come una deroga, estranea al sistema delle norme
sulle incompatibilità dei giudici, sia professionali che
onorari. Tale tipo di incompatibilità esclude dalla possibilità
di ottenere la nomina a giudice di pace una categoria potenzialmente
molto vasta di cittadini, in possesso degli ulteriori requisiti
di legge, per la semplice circostanza di avere parenti o
affini operanti, nel settore in questione, in qualunque
luogo della Repubblica.
L'interessato non può rimuovere la causa di incompatibilità,
giacché, stante l'estensione nazionale di quest'ultima,
non raggiungerebbe tale scopo chiedendo il trasferimento
ad altro ambito territoriale, né potrebbe conseguire lo
stesso obiettivo con la rinuncia alle proprie cariche o
posizioni professionali. L'unico modo per poter aspirare
alla nomina sarebbe quello di convincere il parente o l'affine
a rinunciare alla propria attività professionale.
Caratteristica fondamentale delle cause di incompatibilità
è la possibilità per l'interessato di rimuoverle con un
proprio atto di rinuncia ad una attività o professione o
con il trasferimento ad altra sede. La scelta del tipo di
attività incompatibili o dell'ambito territoriale di incidenza
dell'incompatibilità è rimessa alla discrezionalità del
legislatore. Tuttavia occorre stabilire se l'impossibilità
di rimuovere la causa di incompatibilità menomi in modo
irragionevole la sfera giuridica di una categoria di cittadini,
negando agli stessi il diritto di accedere ad un determinato
ufficio per cause indipendenti dalla loro volontà e sulle
quali non è dato loro di incidere, essendo legate alla libera
determinazione di terzi.
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3.3. Di fronte alla gravità della compressione
della sfera giuridica dei soggetti di cui sopra, che li
pone in una situazione deteriore senza confronti nel sistema,
bisogna valutare se siano proporzionate le ragioni giustificative
adducibili in funzione di bilanciamento per la tutela di
altri valori costituzionalmente protetti.
I giudici di pace, ai sensi dell'art. 7, secondo comma,
del codice di procedura civile, sono competenti a decidere
le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e natanti entro il valore di 15.493,71 euro.
Essi hanno pure competenza penale, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art.
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione ad
una serie di attività soggette ad assicurazione obbligatoria.
Per effetto di tale duplice competenza, civile e penale,
i giudici onorari in questione si trovano a dover trattare
un numero percentualmente molto elevato di procedimenti
inerenti ad attività collegate, in un modo o nell'altro,
al settore assicurativo. Ciò rende ragionevole la scelta
legislativa di escludere coloro che esercitano la propria
professione in tale settore dalla possibilità di assumere
l'ufficio di giudice di pace. Appartiene pure all'insindacabile
discrezionalità del legislatore rafforzare la garanzia di
imparzialità dei giudici sino a non delimitare l'ambito
territoriale di efficacia dell'incompatibilità, per optare
in favore di una incompatibilità personale assoluta, analoga
a quella dei giudici onorari di tribunale per lo stesso
settore di attività.
È irrazionale, invece, il sacrificio incondizionato del
diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una
categoria di cittadini identificati non per una situazione
personale o professionale, ma solo per la relazione esistente
con «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado
o affini entro il primo grado».
L'esclusione di particolari categorie di soggetti da determinati
uffici può essere effetto di condizioni personali degli
stessi, che li rendono del tutto inadatti, secondo la valutazione
del legislatore, a svolgere quelle specifiche funzioni,
o di situazioni e relazioni delle quali l'interessato deve
liberarsi per poter accedere all'ufficio cui aspira. L'istituzionalizzazione
di un sospetto di influenzabilità dei parenti o affini di
soggetti che operano nel ramo assicurativo, tuttavia, appare
insufficiente contrappeso rispetto alla restrizione della
sfera giuridica degli aspiranti giudici di pace, in confronto
alle altre categorie di giudici onorari e si presenta, più
in generale, come negazione dello stesso concetto di incompatibilità
contraddittoriamente utilizzato dal legislatore nell'art.
8 della citata legge n. 374 del 1991.
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4. Non rileva in proposito la disciplina
riguardante i giudici onorari di tribunale. La legge non
prevede alcuna incompatibilità parentale per tale categoria
di giudici onorari con riferimento ad attività professionali
nel settore assicurativo, mentre detta condizioni di maggior
rigore per l'incompatibilità personale riferita al medesimo
settore. Tali differenze incidono sulla valutazione in ordine
alla ragionevolezza della diversità di trattamento, che
resiste allo scrutinio di costituzionalità perché contenente
tre elementi di differenziazione – diversità delle funzioni,
mancanza di ogni incompatibilità parentale, maggior rigore
nella incompatibilità personale – che escludono la comparabilità
con la disciplina prevista per i giudici di pace.
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5. Se si restringe l'analisi comparativa
al campo dei giudici di pace, si può notare come le incompatibilità
parentali previste per l'altra attività professionale presa
in considerazione dalla legge, quella di avvocato, siano
invece limitate al circondario. Per il resto valgono le
norme ordinarie sull'astensione e la ricusazione, atte ad
evitare concreti conflitti di interesse con riferimento
alle singole controversie.
La ratio dell'incompatibilità, in effetti, non è quella
di fugare ogni concepibile sospetto di indebite influenze
nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma quella,
più modesta, di evitare le più frequenti, prevedibili, situazioni
di conflitto di interesse, la cui moltiplicazione da una
parte creerebbe ritardi e disfunzioni nell'amministrazione
della giustizia, dovuti a ricorrenti astensioni o ricusazioni,
dall'altra finirebbe per nuocere alla stessa immagine del
giudice imparziale.
Per raggiungere tale, più limitato, obiettivo, il legislatore
ha ritenuto ragionevole circoscrivere le incompatibilità
parentali dei giudici di pace, rispetto a congiunti impegnati
nella professione di avvocato, con riguardo al solo circondario
nel quale sia esercitata detta professione. L'introduzione
dell'incompatibilità su base nazionale, per chi abbia congiunti
operanti nel ramo assicurativo, determina un salto di qualità,
perché implica, come effetto secondario, la non rimovibilità
della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente
deteriore rispetto a quello di chi abbia congiunti avvocati,
in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.
In applicazione del principio di eguaglianza, dunque, il
criterio territoriale adottato per gli avvocati, in punto
di incompatibilità parentale, va esteso ai soggetti impegnati
professionalmente nel settore assicurativo.
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6. Restano assorbite le altre censure di
incostituzionalità formulate dal giudice rimettente.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della
legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice
di pace), nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24
novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre
1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega
al Governo in materia di competenza penale del giudice di
pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura
penale), nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità
all'esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il
caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo
grado o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano
abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione
– con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché
limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata
detta attività professionale.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
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Depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2006.
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