| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 59
Presidente Annnibale MARINI, Redattore Gaetano SILVESTRI
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1. Autonomia e decentramento – Disciplina
delle province – L. della Provincia di Bolzano 25 novembre
2004, n. 8 – Tutela della salute dei non fumatori – Ricorso
del Governo – Asserita violazione degli art. 32, 117, co.
3 Cost. – Presunta lesione degli art. 9 e 5 del d. P. R.
31 agosto 1972, n. 670 – Intervento nel giudizio di Fausto
Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM
(Coordinamento registri amministratori) – Inammissibilitá
dell’intervento di Fausto Cirelli.
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2. Autonomia e decentramento – Disciplina
delle province – L. della Provincia di Bolzano 25 novembre
2004, n. 8 – Tutela della salute dei non fumatori – Ricorso
del Governo – Asserita violazione degli art. 32, 117, co.
3 Cost. – Presunta lesione degli art. 9 e 5 del d. P. R.
31 agosto 1972, n. 670 – Illegittimitá costituzionale.
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1. É inammissibile l’intervento nel giudizio
di legittimitá costituzionale di Fausto Cirelli, in proprio
e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri
amministratori), poiché come risuta dalla costante giurisprudenza
costituzionale in material, le parti del giudizio promosso
ex art. 127 Cost., sono esclusivamentye I soggetti titolari
delle potestá legislative in contestazione.
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2. É costituzionalmente illegittima la legge
della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n.
8 (Tutela della salute dei non fumatori), stante la natura
di principi fondamentali delle norme statali che essa vorrebbe
sostituire.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente;
- Franco BILE Giudice; - Giovanni Maria FLICK Giudice; -
Francesco AMIRANTE Giudice; - Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano
VACCARELLA Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO
Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco GALLO Giudice;
- Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI Giudice; -
Sabino CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe
TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre
2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato
il 4 febbraio 2005, depositato in cancelleria l'8 febbraio
2005 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2005.
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Visti l'atto di costituzione della Provincia
autonoma di Bolzano nonché l'atto di intervento di Fausto
Cirelli e CORAM (Coordinamento registri amministratori);
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore
Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.
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Ritenuto in fatto
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1. Con ricorso notificato il 4 febbraio 2005
e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano
25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori),
per contrasto con gli artt. 32 e 117, terzo comma, della
Costituzione, e con gli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
Premette il ricorrente che, nell'ambito della tutela della
salute, prevista dall'art. 32 Cost., la prevenzione dei
danni da fumo passivo è disciplinata dalla legge statale
11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico), come modificata
dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), e da
ultimo dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e
che, ai sensi degli artt. 5 e 9, numero 10, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le Province
autonome della Regione Trentino-Alto Adige possono legiferare
in materia di «igiene e sanità» nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale
in materia di tutela della salute contro i danni provocati
dal fumo passivo, a partire dalle pronunce con le quali
la Corte ha segnalato al legislatore l'esigenza di dettare
una disciplina più incisiva con particolare riferimento
ai luoghi di lavoro, prescrivendo l'adozione delle misure
necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi
da esposizione al fumo passivo (sentenze n. 399 del 1996
e n. 202 del 1991), fino alla sentenza n. 361 del 2003,
riguardante il profilo sanzionatorio della normativa antifumo,
nella quale è stato affermato che dal principio del «parallelismo»
tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti
e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore
statale a disciplinare le conseguenze della violazione del
divieto di fumo.
Nel contesto così delineato, a parere del ricorrente, la
legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto introduttiva
di una disciplina «alternativa» a quella statale, avrebbe
travalicato i limiti di competenza attribuiti alla potestà
legislativa della Provincia di Bolzano in base ai parametri
costituzionali invocati, e pertanto sarebbe interamente
illegittima.
A titolo definito espressamente «non esaustivo», il ricorrente
esamina le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 5, 6
e 9 della legge provinciale, per evidenziare i motivi di
contrasto con la normativa statale di principio contenuta
nella legge n. 3 del 2003.
Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge provinciale,
lo Stato assume l'illegittimità della definizione dell'ambito
di applicazione del divieto di fumare, individuato dalle
norme citate nei «locali chiusi, aperti al pubblico», in
difformità dal principio enunciato nell'art. 51 della legge
n. 3 del 2003, che sancisce analogo divieto nei “locali
chiusi aperti al pubblico o agli utenti”. Per effetto di
tale diversa definizione dell'ambito applicativo, rimarrebbero
esclusi dal divieto luoghi non aperti al pubblico – quali
le fabbriche o gli uffici privati – che sono frequentati
da dipendenti e utenti, soggetti anch'essi destinatari della
tutela.
Altrettanto illegittimo risulterebbe l'intervento normativo
in materia di sanzioni amministrative, contenuto negli artt.
5 e 6 della legge provinciale, ove sono previsti sia l'aumento
delle sanzioni, sia l'applicazione delle stesse a chiunque
venda o somministri tabacco ai minori di 16 anni, condotta
quest'ultima non punita dalla legge statale.
Il ricorrente censura, infine, l'art. 9 della legge provinciale
che, disponendo la proroga di sei mesi del termine di entrata
in vigore della legislazione provinciale antifumo dal 1°
gennaio 2005 al 1° luglio 2005, interferirebbe con la normativa
statale richiamata, che stabilisce il divieto di fumare
nei locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti, su tutto
il territorio nazionale, a decorrere dal 10 gennaio 2005.
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2. Si è costituita in giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Preliminarmente, ad avviso della resistente, il ricorso
dello Stato dovrebbe essere dichiarato inammissibile in
quanto totalmente generico. Pur riguardando l'impugnazione
l'intera legge provinciale, il ricorrente non avrebbe censurato
specificamente le relative disposizioni. Inoltre, la genericità
dell'impugnazione, ostacolando la formulazione di controdeduzioni
puntuali e specifiche da parte della resistente, comprometterebbe
il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
Nel merito, la resistente osserva come non sia revocabile
in dubbio la propria competenza a legiferare in materia
di «igiene e sanità» e di «esercizi pubblici e commercio»,
in forza delle norme statutarie richiamate dallo stesso
ricorrente, sicché la censura in punto di legittimità dell'intervento
sotto il profilo dell'oggetto risulterebbe radicalmente
infondata.
La Provincia di Bolzano contesta il presupposto da cui muove
l'intero argomentare del ricorrente, e cioè che la disciplina
statale in materia di tutela della salute contro i danni
da esposizione al fumo passivo costituirebbe principio fondamentale,
con la conseguenza che non sarebbe consentito alle Regioni
e alle Province autonome di legiferare per introdurre differenze
anche minime.
Tale interpretazione del riparto di competenza, a parere
della resistente, contrasterebbe con le norme costituzionali
di cui agli artt. 9 e 5 dello statuto speciale del Trentino-Alto
Adige, oltre che con il dettato dell'art. 117 Cost., come
affermato chiaramente dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 196 del 2004.
Nelle materie di competenza concorrente spetterebbe allo
Stato dettare gli standard minimi di tutela, che devono
essere uniformi su tutto il territorio nazionale, mentre
le Regioni e le Province autonome potrebbero introdurre
nell'ordinamento norme più rigorose, che assicurino un più
alto livello di tutela (sentenze n. 407 del 2002 e n. 382
del 1996).
In questa prospettiva lo scrutinio di costituzionalità potrebbe
riguardare soltanto le singole disposizioni contenute nella
legge provinciale, per verificare se esse si pongano in
contrasto con principi fondamentali della materia stabiliti
con legge dello Stato.
Con riguardo alle disposizioni singolarmente censurate nel
ricorso, la resistente precisa che l'ambito di applicabilità
del divieto di fumo, individuato dall'art. 1 della legge
provinciale con il riferimento ai «locali chiusi, aperti
al pubblico», oggetto di specificazione nel successivo art.
2, dovrebbe essere inteso nel significato più ampio, tale
da comprendere sia i locali aperti al pubblico, sia i locali
aperti agli utenti.
Peraltro, a parere della Provincia, la nozione di “locali
chiusi aperti ad utenti o al pubblico” utilizzata nell'art.
51 della legge n. 3 del 2003, sarebbe soltanto in apparenza
più ampia di quella contenuta nella legge provinciale, in
quanto in nessun caso la persona che lavora in un locale
potrebbe essere considerata «utente» dello stesso.
Infine, la resistente sottolinea che non discenderebbe alcuna
conseguenza dalla non perfetta sovrapponibilità dell'ambito
di applicazione delle due normative, posto che la previsione
statale continuerebbe a trovare applicazione accanto alla
normativa provinciale.
Anche la censura avanzata con riferimento all'art. 5 della
legge provinciale n. 8 del 2004, ove sono previste sanzioni
amministrative diverse da quelle stabilite nell'art. 51
della legge n. 3 del 2003, sarebbe destituita di fondamento,
risiedendo l'unica differenza tra le due previsioni nella
maggiore severità delle sanzioni stabilite nella legge provinciale.
La fissazione di sanzioni più rigorose in ambito provinciale,
in quanto diretta a rafforzare la tutela della salute dei
non fumatori, sarebbe senz'altro rispettosa dei parametri
costituzionali invocati, né varrebbe in senso contrario
il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza n. 361
del 2003. Secondo tale pronuncia, le norme che prevedono
le fattispecie di illecito esprimono principi fondamentali
della materia, valendo anche, in proposito, il principio
del parallelismo in base al quale la determinazione delle
sanzioni è nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa
la determinazione della fattispecie da sanzionare.
Tale principio però, a detta della resistente, non avrebbe
valore di regola assoluta, dovendo essere letto in armonia
con il principio di ripartizione delle competenze, cosicché
spetterebbe allo Stato la determinazione dell'ordine di
grandezza della sanzione per evitare disparità di trattamento
significative ed ingiustificate nelle diverse aree del Paese,
laddove un modesto aumento delle sanzioni, come quello operato
dalla legge provinciale in misura del 10%, non potrebbe
dare luogo a disparità di trattamento se non in una prospettiva
formalistica, che finirebbe per svuotare di significato
il riconoscimento della competenza regionale e provinciale
nella materia. Inoltre, la previsione di sanzioni più severe
in ambito locale troverebbe giustificazione nelle caratteristiche
peculiari del territorio provinciale e nella vocazione turistica
che lo connota, tale per cui i soggetti che frequentano
gli esercizi pubblici ivi esistenti confiderebbero nella
salubrità dell'aria e, più in generale, di tutto l'ambiente.
In termini analoghi, a parere della resistente, risulterebbe
immune da censure anche l'estensione della punibilità alle
ipotesi di vendita o somministrazione di tabacco a persone
minori di sedici anni, contenuta nell'art. 6 della legge
provinciale, posto che la giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 350 del 1991, con ulteriori richiami) ha reiteratamente
affermato la competenza del legislatore regionale a definire
e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti
dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa,
anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto
dalla legge nazionale.
Con riferimento alla destinazione degli introiti derivanti
dalla riscossione delle sanzioni al finanziamento di progetti
di prevenzione del tabagismo, prevista dall'art. 5, comma
2, della legge provinciale n. 8 del 2004, assume la resistente
che l'estrema genericità del ricorso – anche in ragione
della mancata indicazione del parametro di giudizio – non
consentirebbe di stabilire con certezza se l'impugnazione
dell'art. 5 riguardi anche questo profilo della norma, con
la conseguenza che la censura sarebbe inammissibile prima
ancora che infondata.
In ogni caso, la previsione in esame risulterebbe immune
da censure per effetto delle disposizioni contenute sia
nell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali, nonché la potestà statale di indirizzo
e coordinamento), ove è stabilito che il potere di vigilanza
e di accertamento delle sanzioni amministrative spetta alle
Province autonome, sia nell'art. 8 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche
a norme di attuazione già emanate), ove è stabilito che
le relative entrate sono devolute alle Province se riguardano
materie di competenza provinciale.
Quanto infine alla disposizione contenuta nell'art. 9 della
legge provinciale, che proroga di sei mesi l'entrata in
vigore del divieto di fumo con riferimento ad alcune tipologie
di locali, la resistente assume trattarsi di previsione
che trova giustificazione nella peculiarità della situazione
climatica della Provincia di Bolzano che durante i mesi
invernali non consentirebbe la realizzazione delle opere
murarie necessarie per adeguare i locali aperti al pubblico
alla normativa antifumo.
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3. Con atto depositato in data 14 marzo 2005
è intervenuto in giudizio Fausto Cirelli, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante del CORAM (Coordinamento
registri amministratori), associazione privata con finalità
di tutela, promozione dell'attività e rappresentanza degli
amministratori condominiali e immobiliari, chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata.
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4. Nell'approssimarsi dell'udienza, la Provincia
di Bolzano ha depositato memoria volta a contestare ulteriormente
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Quanto al profilo dell'ammissibilità, la resistente evidenzia
che la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata
al ricorso contiene l'indicazione di specifiche disposizioni
della legge provinciale n. 8 del 2004 delle quali assume
l'illegittimità costituzionale, ragion per cui il ricorso
– che avrebbe dovuto limitarsi ad impugnare quelle disposizioni
– dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la rimanente
parte (sentenza n. 106 del 2005).
Segnala inoltre la Provincia che l'art. 6 della legge impugnata
non rientra tra le disposizioni indicate nella relazione
governativa e, pertanto, in applicazione della costante
giurisprudenza della Corte (da ultimo, sentenze n. 106 del
2005 e n. 43 del 2004), il ricorso sul punto dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.
Infine, con riguardo alla proroga di sei mesi del termine
di entrata in vigore della legge provinciale per alcune
tipologie di locali, come disposta dall'art. 9 della legge
medesima, la resistente segnala che, essendo decorso il
predetto termine e non potendo, quindi, discendere alcun
effetto dalla decisione della Corte, la questione sarebbe
diventata irrilevante.
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5. In vista dell'udienza anche l'interveniente
Fausto Cirelli ha depositato nuova memoria con la quale
ha ribadito le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del
proprio intervento ed ha concluso per la dichiarazione di
infondatezza della questione.
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Considerato in diritto
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano 25 novembre
2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per violazione
degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e
degli artt. 9 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La legge provinciale
citata è oggetto di impugnazione nella sua interezza, in
quanto introdurrebbe una «disciplina alternativa» a quella
dettata dalle norme statali, con ciò travalicando i limiti
di competenza attribuiti alla potestà legislativa delle
Province autonome.
Oggetto di censura specifica da parte del ricorrente sono
inoltre gli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della suddetta legge provinciale
n. 8 del 2004, in quanto contrastanti con le disposizioni
di cui all'art. 51, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione).
La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio
ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
perché, avendo ad oggetto un'intera legge provinciale, sarebbe
generico nel suo contenuto. In subordine, la resistente
chiede che lo stesso ricorso sia dichiarato infondato per
avere essa legiferato nei limiti della propria competenza
legislativa, quale stabilita dallo statuto speciale, segnatamente
all'art. 9, numeri 7) e 10): «esercizi pubblici» e «igiene
e sanità».
È intervenuto nel presente giudizio Fausto Cirelli, in proprio
e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri
amministratori), associazione privata con finalità di tutela,
promozione dell'attività e rappresentanza degli amministratori
di condominio, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
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2. Preliminarmente deve essere dichiarato
inammissibile l'intervento di Fausto Cirelli. Questa Corte
ha costantemente statuito che le parti del giudizio di costituzionalità
delle leggi promosso ai sensi dell'art. 127 Cost. sono esclusivamente
i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione
(ex plurimis: sentenze n. 378 del 2005, n. 196 del 2004
e n. 338 del 2003).
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3. L'eccezione di inammissibilità della questione,
sollevata dalla resistente Provincia di Bolzano, non può
essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata
inammissibile una questione avente ad oggetto un'intera
legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino
solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all'intero
testo normativo si presenti del tutto generica (sentenza
n. 94 del 2003). La Corte ha precisato, inoltre, che l'inammissibilità
è esclusa quando dal ricorso dello Stato è possibile individuare
con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole
censure (sentenza n. 74 del 2004).
Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione
sintetica, ma non generica, della censura rivolta all'intera
legge provinciale, e passa inoltre ad illustrare una serie
di specifiche, presunte violazioni di norme costituzionali
o interposte, da parte di singoli articoli della legge medesima.
Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'inammissibilità
della questione.
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4. Nel merito, la questione è fondata.
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4.1. L'esame di tutte le disposizioni della
legge provinciale impugnata porta alla conclusione che il
legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa
statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali
chiusi una propria disciplina, maggiormente adatta, secondo
l'assunto della resistente, alle caratteristiche ed alle
esigenze della Provincia di Bolzano. Questa Corte ha però
chiarito che, in materia di divieto di fumo, viene in rilievo
«un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato
dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio
della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe
ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni
differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori
regionali» (sentenza n. 361 del 2003).
Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette
a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo
deriva che le Regioni non possano introdurre proprie discipline
alternative a quella statale, ancorché ritenute, da ciascuna
di esse, giustificate da particolari esigenze territoriali.
La specialità dell'autonomia delle Province di Trento e
Bolzano non rileva al fine di allargare la sfera legislativa
delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto
ordinario, giacché la normativa oggetto della questione
di costituzionalità ricade, secondo la stessa prospettazione
della resistente, nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene
e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale),
entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente
delle predette Province. Risulta peraltro evidente che la
prevalenza, nella classificazione, debba spettare alla materia
«igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto
di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione
delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali
– operata da questa Corte con riferimento al terzo comma
dell'art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune −
deve quindi ritenersi valida anche nei confronti della Provincia
di Bolzano, con riferimento all'art. 9 dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige.
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4.2. L'esame delle singole disposizioni oggetto
di censure specifiche da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri conferma la qualificazione della legge impugnata
come alternativa alla disciplina statale.
Gli artt. 1 e 2 ridefiniscono l'ambito di operatività del
divieto, sostituendo all'espressione contenuta nella legge
statale (“locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico”:
art. 51, comma 1, lettera a, della legge n. 3 del 2003)
la diversa dizione «locali chiusi, aperti al pubblico».
L'art. 5, comma 1, modifica l'entità della sanzione per
i trasgressori al divieto, aumentandola nel minimo e nel
massimo (da euro 27,5 a euro 275) rispetto a quella fissata
dall'art. 51, comma 5, della legge n. 3 del 2003 (da euro
25 a euro 250), prima dell'aumento apportato dall'art. 1,
comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2005).
L'art. 6, pur facendo salvo il disposto dell'art. 730, secondo
comma, del codice penale, estende, rispetto alla normativa
statale, l'area delle condotte sanzionabili in via amministrativa
a quelle di chi vende o somministra tabacco a persone minori
di anni sedici, prevedendo peraltro una sanzione del tutto
nuova nel minimo (euro 50), rispetto sia alla legge statale
sia alla stessa legge provinciale.
L'art. 9 proroga di sei mesi, rispetto al termine statale,
la data di entrata in vigore del divieto per le aree dei
locali chiusi «nelle quali non vengono somministrati pasti
ed in quelli in cui l'area per la somministrazione di pasti
non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza
e con gli accessi esistenti, dall'area in cui non vengono
somministrati pasti».
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5. Le norme appena indicate si pongono tra
loro in un rapporto di stretta concatenazione, tale da far
emergere l'organicità della disciplina provinciale, sorretta
da motivazioni sociali e politiche, evidenziate dalla difesa
della resistente, sulle quali non spetta a questa Corte
dare valutazioni. Tuttavia, la semplice constatazione di
questa organicità, che tende a sostituire alla disciplina
statale del divieto di fumo in locali chiusi un'altra, discrezionalmente
elaborata ed approvata dalla Provincia di Bolzano, rende
inevitabile, ai sensi degli artt. 9, numero 10), e 5 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata,
stante la natura di principi fondamentali delle norme statali
che si vorrebbero sostituire.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile
l'intervento di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale
rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela
della salute dei non fumatori).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
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Depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2006.
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