| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 58
Presidente Annibale MARINI, Redattore Franco BILE |
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Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro
– Art. 117, co. 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000,
n. 388 – Assunzione con contratto di lavoro temporaneo –
Mancanza di forma scritta del contratto – Previsione della
transformazione del contratto a tempo determinato, anziché
a tempo indeterminato – Questione di legittimitá costituzionale
sollevata dal Tribunale di Torino – Asserita violazione
degli art. 3, 35 e 101 Cost. - Erronea formulazione della
disposizione censurata nella parte in cui prevede che debba
sostituirsi la parola “indeterminato” con la parola “determinato”
nel secondo periodo dell’art. 10, co. 2, della L. n. 196/97
– Irragionevolezza della disposizione censurata – Lesione
dei diritti del lavoratore – Illegittimitá costituzionale.
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É costituzionalmente illegittimo, in riferimento
agli art. 3 e 35 della Costituzione, l'art. 117, co. 1,
lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel
secondo periodo dell’art. 10, co. 2, della L. n. 196/97,
sostituisce le parole «a tempo determinato» con le parole
«a tempo indeterminato».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente;
- Franco BILE Giudice; - Giovanni Maria FLICK Giudice; -
Francesco AMIRANTE Giudice; - Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano
VACCARELLA Giudice; - Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO
Giudice; - Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco GALLO Giudice;
- Luigi MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI Giudice; -
Sabino CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe
TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001),
promosso con ordinanza del 30 novembre 2004 dal Tribunale
di Torino, nel procedimento civile vertente tra Linda Altovino
e Olsa S.p.A. ed altra, iscritta al n. 243 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il
Giudice relatore Franco Bile.
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Ritenuto in fatto
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Nel giudizio promosso da una prestatrice
di lavoro temporaneo – assunta nel gennaio 2001 da un'impresa
fornitrice, con un contratto che (in violazione dell'art.
3, comma 3, lettera g, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»)
non indicava il termine dello svolgimento dell'attività
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice – allo scopo di
ottenere dal giudice l'accertamento dell'esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della
società utilizzatrice o, in subordine, della società fornitrice,
il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 30
novembre 2004, questione di legittimità costituzionale dell'art.
117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), nella
parte in cui, nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2,
della citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole
«a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato».
Il giudice rimettente rileva che il citato art. 10, novellato
dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione
delle prescrizioni della legge n. 196 del 1997, e in particolare
dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo,
in caso di mancanza della forma scritta ovvero degli elementi
di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si trasforma
in contratto “a tempo determinato” alle dipendenze dell'impresa
fornitrice.
Il Tribunale ritiene che – siccome la formulazione letterale
della norma impugnata esclude ogni dubbio sull'intento del
legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e
non il primo, del secondo comma del citato art. 10 – al
giudice non resta che proporre la questione di costituzionalità
di tale norma nella parte prima indicata, per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione (per illogicità e irragionevolezza),
nonché con l'art. 35 Cost. (per insufficiente tutela del
lavoro) e con l'art. 101 Cost. (perché l'assoggettamento
del giudice alla legge implica che la norma da applicare
non sia irragionevole, come accadrebbe se egli fosse tenuto
a costituire con sentenza un rapporto di lavoro a tempo
determinato fra lavoratore e impresa fornitrice senza sapere
quale termine apporre, per essere il contratto di lavoro
privo di alcuna indicazione al riguardo).
Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.<
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Considerato in diritto
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1. La questione di costituzionalità, sollevata
dal Tribunale di Torino, concerne l'art. 117, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge finanziaria 2001), che sostituisce le parole «a
tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato»
nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge
24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione),
concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Il rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3, 35
e 101 della Costituzione, sotto il profilo – rispettivamente
– dell'irrazionalità intrinseca, del difetto di tutela del
lavoratore e dell'assoggettamento del giudice ad una legge
irragionevole.
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2. La questione di costituzionalità è rilevante.
L'art. 10 della legge n. 196 del 1997, modificato dalla
norma impugnata – benché poi abrogato dall'art. 85, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n.30) – deve infatti essere applicato ratione temporis alla
fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, relativa
ad un contratto per prestazione di lavoro temporaneo stipulato
quando quella norma era in vigore.
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3. La disciplina del «lavoro temporaneo»,
introdotto dalla legge n. 196 del 1997, distingue il contratto
di fornitura e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Con il primo (art. 1) un'impresa di fornitura di tale tipo
di lavoro (“impresa fornitrice”) pone uno o più lavoratori
(“prestatori di lavoro temporaneo”) a disposizione di un'altra
impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (“impresa
utilizzatrice”), per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo. Il contratto deve essere stipulato in forma
scritta (comma 5) e contenere, fra l'altro, la data di inizio
e il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
(lettera h).
Con il secondo (art. 3) l'impresa fornitrice assume il lavoratore,
a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (comma 1, lettera
a), o a tempo indeterminato (comma 1, lettera b). Il contratto
deve essere stipulato in forma scritta (comma 3) e contenere,
tra l'altro, la data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
(lettera g).
In sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente
dell'impresa fornitrice, svolge, per la durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, la propria attività
nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di questa;
e, nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, rimane
a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in
cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa
utilizzatrice.
Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 10 della
legge in esame, nella sua formulazione originaria, prevedeva
– ove il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
fosse privo della forma scritta o dell'indicazione della
data di inizio e termine dello svolgimento dell'attività
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice – la sua trasformazione
in contratto «a tempo indeterminato» alle dipendenze dell'impresa
fornitrice.
Tale norma sanzionatoria esprimeva un'esigenza di tutela
del lavoratore, analoga a quella sottesa alla conversione
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista per
i casi in cui l'apposizione di un termine al contratto di
lavoro non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18
aprile 1962, n. 230; art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001,
n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore si ritrova
nella disciplina del “tempo parziale”, ove la clausola di
riduzione dell'orario di lavoro non sia stipulata per iscritto
(sentenza n. 283 del 2005).
Parallelamente, il primo periodo del medesimo secondo comma
dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza
della forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il lavoratore
si considera assunto dall'impresa utilizzatrice con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.
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4. Il secondo periodo del secondo comma del
citato art. 10 è stato modificato dall'impugnato art. 117,
comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 che – in
riferimento alla trasformazione del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo, come sanzione per la violazione di
una delle ricordate prescrizioni – ha sostituito l'originaria
espressione «a tempo indeterminato» con quella «a tempo
determinato».
La violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo
comma, Cost.) e di quello di tutela del lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni (art. 35, primo comma, Cost.)
è di tutta evidenza. In caso di contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma
senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma
dell'art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria
per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita
attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale
(a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte
debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo
contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato).
L'intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice
è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna
indicazione per la determinazione della durata del rapporto
in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché
dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto
di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall'origine
a tempo determinato (e però privo della forma scritta o
dell'indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento
dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice).
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5. I lavori parlamentari mostrano che la
disposizione censurata trae origine da un precedente emendamento
(n. 108.1001, Senato, 18 dicembre 2000) formulato per chiarire
come la trasformazione prevista a titolo di sanzione riguardasse
soltanto la durata a tempo indeterminato del contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo, ma non incidesse sulla
sua natura facendolo divenire rapporto di lavoro ordinario.
Infatti l'emendamento proponeva di aggiungere nel secondo
periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 196
del 1997 le parole «di lavoro temporaneo» dopo le parole
«si trasforma in contratto». Peraltro esso è stato poi diversamente
riscritto e la nuova riformulazione è stata trasfusa nella
disposizione censurata, con l'effetto che la finalità chiarificatrice
si è smarrita, con l'approvazione di un testo intrinsecamente
irragionevole e contraddittoriamente pregiudizievole per
il lavoratore.
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6. La norma censurata deve essere quindi
dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto il profilo
della violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione,
con assorbimento dell'ulteriore parametro evocato dal giudice
rimettente.
Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico
contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel
secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il
precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore
nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera
del ricordato art. 85, comma 1, lettera f), del d. lgs.
n. 276 del 2003.
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Per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2001).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
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Depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2006.
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