| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 20 gennaio 2006 n. 12
Pres. BILE, Red. SILVESTRI |
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Statuto della Regione Abruzzo - Partecipazione
della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali dello Stato - Disciplina dei casi di sfiducia
- Procedure legislative - Pubblicazione dello Statuto.
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È incostituzionale l'art. 45, comma 3, dello
statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione
il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre
2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 101 dell'8 ottobre 2004. Il principio funzionale largamente
noto con l'espressione aut simul stabunt aut simul cadent
esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari
collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità
di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura
popolare di Presidente e Consiglio.
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È incostituzionale l'art. 46, comma 2, del
citato statuto.
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È incostituzionale l'art. 47, comma 2, del
citato statuto.
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È incostituzionale l'art. 86, comma 3 in
relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto.
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Sono incostituzionali, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in via consequenziale
i commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 del citato statuto.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 3, del citato statuto,
in riferimento all'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, comma 2 in relazione al comma
1, lettera c), in riferimento agli artt. 121, secondo e
quarto comma, e 134 della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Franco BILE Presidente;
- Giovanni Maria FLICK Giudice; - Francesco AMIRANTE Giudice;
- Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano VACCARELLA Giudice; -
Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO Giudice; -
Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco GALLO Giudice; - Luigi
MAZZELLA Giudice; - Gaetano SILVESTRI Giudice; - Sabino
CASSESE Giudice; - Maria Rita SAULLE Giudice; - Giuseppe
TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma
2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86,
comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della
Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20
luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre
2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato
in cancelleria il successivo 10 novembre 2004 ed iscritto
al n. 106 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Regione
Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali
per la Regione Abruzzo.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 4 novembre
2004 e depositato il successivo 10 novembre 2004, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma
2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86,
comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della
Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20
luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre
2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 101 dell'8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1,
3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.
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1.1. – L'art. 2, comma 3, dello statuto impugnato
stabilisce, tra l'altro, che la Regione «partecipa […] all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato».
Ad avviso del ricorrente tale norma si porrebbe in contrasto
con l'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto ometterebbe
di riferirsi al necessario rispetto delle «norme di procedura
stabilite da legge dello Stato», la quale deve disciplinare
anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
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1.2. – L'art. 45, comma 3, dello statuto
in esame dispone che «Il Presidente della Giunta nel caso
in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede
alla loro sostituzione». Secondo la difesa erariale tale
norma, vincolando il Presidente della Giunta ad adeguarsi
alla volontà espressa dal Consiglio, risulterebbe incoerente
con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale
e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 43,
comma 2, dello statuto (norma, quest'ultima, ritenuta dal
ricorrente conforme alla previsione dell'art. 122, quinto
comma, Cost.) e con le «conseguenti implicazioni costituzionali
inerenti all'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri
per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo
della Regione», che da tale elezione discenderebbero. In
particolare, osserva l'Avvocatura dello Stato, l'art. 122,
quinto comma, Cost., là dove assegna al Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto il potere
di nomina e revoca dei componenti della Giunta, risulterebbe
«ferito e limitato» dalla norma statutaria de qua.
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1.3. – L'art. 46 dello statuto della Regione
Abruzzo, dopo aver stabilito al comma 1 che il Presidente
della Giunta, nella prima seduta del Consiglio regionale,
si presenta per l'esposizione del programma, dispone al
comma 2 che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione
della mozione di sfiducia».
L'Avvocatura dello Stato censura solo il comma 2 dell'art.
46 ed in particolare l'ultimo inciso, in quanto stabilirebbe
una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista
dall'art. 126 Cost. Questa norma costituzionale, osserva
il ricorrente, conterrebbe «una tassativa previsione dei
casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività
del meccanismo del simul stabunt simul cadent legato al
sistema di elezione a suffragio universale e diretto».
Inoltre, l'art. 46, comma 2, non sarebbe «coerente con la
scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale
e diretto del Presidente della Giunta di cui all'art. 43,
comma 2, dello statuto (conforme alla previsione del quinto
comma dell'art. 122 Cost.)», in quanto, stabilendo come
«passaggio necessario ed indispensabile» la preventiva approvazione
del programma, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente»
tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso
rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto
sistema di elezione. In particolare, la difesa erariale
si sofferma sulle differenze tra la mancata approvazione
del programma di governo e «un giudizio eventuale e successivo
su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una
mozione di sfiducia». La mancata approvazione del programma,
infatti, escluderebbe sin dall'inizio la possibilità per
il Presidente e per la Giunta di «operare per l'attuazione
del programma» e vanificherebbe «la legittimazione democratica»
di cui il Presidente gode in virtù dell'elezione a suffragio
universale e diretto.
Sempre ad avviso del ricorrente, la previsione di un'approvazione
consiliare del programma condurrebbe a degli esiti contrastanti
con quelli derivanti dalla previsione della maggioranza
assoluta per l'approvazione della mozione di sfiducia. Infatti,
mentre quest'ultima sarebbe finalizzata ad un «rafforzamento
della stabilità dell'esecutivo», l'approvazione consiliare
del programma rappresenterebbe un «indebolimento della posizione
del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura
popolare».
L'Avvocatura dello Stato aggiunge che sarebbe «evidente
l'assurdo di richiedere, dopo l'investitura da parte del
popolo, l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo»;
una siffatta previsione si risolverebbe, tra l'altro, in
una «limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità
popolare».
Per queste ragioni, il ricorrente ritiene che l'art. 46,
comma 2, dello statuto si ponga in contrasto, oltre che
con gli artt. 122 e 126 Cost., anche con l'art. 1 Cost.
e con i fondamentali canoni di coerenza e ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost.
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1.4. – L'art. 47, comma 2, dello statuto
de quo stabilisce che «l'approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». Questa norma,
ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art.
126, terzo comma, Cost., là dove dispone che l'approvazione
della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta
e non la sua decadenza automatica.
L'Avvocatura dello Stato osserva che la norma statutaria
in esame comporterebbe una limitazione dei poteri dell'esecutivo
regionale. Nel caso di dimissioni, infatti, alla Giunta
competerebbe una «valutazione sui tempi delle medesime e
quindi dello scioglimento del Consiglio regionale» che,
invece, verrebbe meno qualora fosse prevista la decadenza.
Allo stesso modo, nel caso di decadenza, verrebbe meno la
possibilità da parte dell'esecutivo regionale di porre in
essere nel frattempo atti ritenuti necessari ed indifferibili,
«che non potrebbero in ogni caso sottrarsi alla verifica
di legittimità costituzionale».
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1.5. – Lo statuto della Regione Abruzzo istituisce,
all'art. 78, il Collegio regionale per le garanzie statutarie,
organo di consulenza della Regione, composto da cinque esperti.
L'art. 79, il quale individua le funzioni del Collegio,
stabilisce che esso «esprime pareri e rende valutazioni»,
tra l'altro, «sui rilievi di compatibilità con lo statuto
delle deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei
consiglieri» (art. 79, comma 1, lettera c).
L'art. 79, comma 2, impugnato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, dispone che «Il Consiglio regionale può deliberare
in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio
con motivata decisione».
Ad avviso della difesa erariale la disposizione in parola
sarebbe censurabile già solo per il fatto di avere un «significato
tutt'altro che chiaro»; essa, inoltre, si presterebbe ad
interpretazioni diverse tutte costituzionalmente illegittime.
In particolare, osserva l'Avvocatura, non sarebbe chiaro
se la «deliberazione legislativa» di cui all'art. 79, comma
1, lettera c), sia ancora da adottare e quindi il parere
del Collegio intervenga su un progetto di legge o sia stata
già adottata e dunque il parere abbia ad oggetto una legge
già approvata.
Inoltre, il ricorrente si chiede se la «motivata decisione»
con la quale il Consiglio può deliberare in senso contrario
al parere o alla valutazione del Collegio (art. 79, comma
2) consista in una «motivata delibera di approvazione della
legge» o in una «motivata delibera di riapprovazione della
legge» ovvero ancora in una «determinazione amministrativa
del Consiglio regionale che preceda o accompagni la delibera
legislativa di approvazione o di riapprovazione della legge
o che addirittura segua ad una legge già definitivamente
approvata come condizione della sua promulgazione».
Secondo l'Avvocatura dello Stato è, invece, certo che sulla
base delle disposizioni anzidette il Collegio regionale
per le garanzie statutarie, «organo burocratico amministrativo
estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione
democratica», «composto da “esperti” non meglio statutariamente
qualificati», potrebbe essere «coinvolto» nel procedimento
legislativo. In questo modo, a detta del ricorrente, si
avrebbe un palese aggravamento dell'iter legislativo, «con
illegittima interferenza sui poteri legislativi del Consiglio
regionale e/o sui poteri di promulgazione del Presidente
della Giunta».
Ed ancora, rileva la difesa erariale, l'imposizione dell'obbligo
di motivare in senso contrario rispetto al parere del Collegio
di garanzia limiterebbe l'esercizio della potestà legislativa
da parte del Consiglio, in contrasto con l'art. 121, secondo
comma, Cost., e violerebbe il «principio dell'irrilevanza
della motivazione della norma frutto dell'attività legislativa,
di natura politica e libera nei fini, non assoggettabile
ad obbligo di motivazione», oltre a costituire, eventualmente,
un «condizionamento dei poteri del Presidente della Giunta
in violazione dell'art. 121, quarto comma, Cost.».
Ad avviso del ricorrente, inoltre, non sarebbe chiaro se
la motivazione del Consiglio regionale, di cui all'art.
79, comma 2, dello statuto, debba essere di natura tecnico-giuridica,
come, secondo la difesa erariale, sembrerebbe implicare
il riferimento al «senso contrario» rispetto alla valutazione
del Collegio di garanzia e come avviene per i provvedimenti
amministrativi assunti in difformità dell'avviso espresso
dall'organo consultivo, ovvero possa essere «una decisione
di contenuto squisitamente politico».
La conseguenza della necessità di una motivata decisione
sarebbe, in entrambi i casi, secondo l'Avvocatura dello
Stato, «“un'amministrativizzazione” della legge regionale
(e del procedimento legislativo)».
Osserva, ancora, la difesa statale, che non sarebbe chiaro
se dall'eventuale elusione dell'obbligo di motivazione derivi
un vizio dell'atto legislativo, per violazione della previsione
statutaria, «deducibile in via principale e/o incidentale
in sede costituzionale».
Infine, secondo il ricorrente, se il parere del Collegio
di garanzia dovesse avere ad oggetto una legge già definitivamente
approvata, «in contraddizione con la natura di organo di
consulenza di questo», sarebbe violato l'art. 134 Cost.;
verrebbe, infatti, attribuito ad un organo amministrativo
un sindacato di legittimità su una legge, «produttivo di
specifici effetti giuridici».
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1.6. – Infine, oggetto di censure da parte
dell'Avvocatura dello Stato è l'art. 86, comma 3, dello
statuto, in relazione ai commi 1, 2 e 4 della stessa disposizione.
Al riguardo, l'art. 86, comma 1, stabilisce che, dopo la
seconda deliberazione a maggioranza assoluta, lo statuto
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per
la decorrenza del termine di trenta giorni ai fini dell'eventuale
impugnazione da parte del Governo della Repubblica dinanzi
alla Corte costituzionale.
Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge che, nel caso
in cui il Governo non promuova il ricorso dinanzi alla Corte
entro il termine indicato, lo statuto è pubblicato «nuovamente»
nel Bollettino Ufficiale della Regione per la decorrenza
del termine di tre mesi utile per la presentazione della
richiesta di referendum popolare confermativo.
Il comma 3, oggetto del presente giudizio, dispone che «l'impugnazione
dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione; dopo la sentenza
della Corte costituzionale lo statuto è riesaminato dal
Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate
illegittime per le deliberazioni consequenziali. Lo statuto
subito dopo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione».
Il comma 4 precisa che lo statuto è promulgato e pubblicato
trascorso il termine di tre mesi, qualora non sia stato
richiesto referendum, o se è approvato dalla maggioranza
dei voti validi, nel caso in cui il referendum sia stato
richiesto.
Occorre aggiungere che il comma 5 dell'art. 86 prevede l'entrata
in vigore dello statuto il giorno successivo alla pubblicazione
e, da ultimo, il comma 6 stabilisce che le disposizioni
sopra menzionate si applicano anche alle modifiche dello
statuto.
L'Avvocatura dello Stato sottolinea, in via preliminare,
«l'infelice formulazione della norma (che non fa cenno,
tra l'altro, alla necessità della doppia deliberazione per
l'eventuale sostituzione di disposizioni dichiarate illegittime)»;
da siffatta «infelice formulazione» deriverebbe la possibilità
di dare diverse letture alla disposizione in parola, tutte
costituzionalmente illegittime.
Il ricorrente passa, pertanto, ad illustrare le possibili
letture.
Secondo una prima interpretazione, sembrerebbe che «il termine
di trenta giorni per l'impugnativa, decorrente dalla prima
pubblicazione notiziale, rimanga sospeso per effetto dell'impugnazione
medesima» e che riprenda a decorrere a seguito della successiva
pubblicazione notiziale, prevista «subito dopo» il riesame
e le deliberazioni consiliari consequenziali alle intervenute
dichiarazioni di illegittimità, «al fine di un'eventuale
impugnativa relativa a dette delibere consequenziali, per
quanto ancora residui degli iniziali trenta giorni».
In questo modo, osserva la difesa erariale, si avrebbe una
illegittima compressione (o addirittura una totale vanificazione,
qualora il ricorso sia proposto nell'ultimo dei trenta giorni
utili) del termine previsto dall'art. 123, secondo comma,
Cost.
Una seconda lettura dell'art. 86, comma 3, invece, porterebbe
ad escludere la possibilità di un controllo di legittimità
costituzionale sulle nuove disposizioni statutarie; ad avviso
dell'Avvocatura dello Stato, infatti, volendo seguire questa
seconda opzione interpretativa si dovrebbe concludere che
la pubblicazione notiziale successiva alle deliberazioni
consequenziali ad una precedente declaratoria di illegittimità
della Corte costituzionale sia finalizzata esclusivamente
a far decorrere il termine della richiesta referendaria.
Anche questa seconda lettura, che sembrerebbe avallata dall'art.
86, comma 4, dello statuto, si porrebbe in contrasto con
l'art. 123 Cost.
Secondo una terza lettura, la pubblicazione notiziale successiva
alle delibere consequenziali di cui all'art. 86, comma 3,
farebbe decorrere sia il termine per l'ulteriore controllo
di legittimità costituzionale sia il termine per la richiesta
di referendum.
Stando a questa interpretazione, però, a detta del ricorrente
la norma impugnata, oltre a porsi in contrasto con il «collegamento
topografico» esistente tra l'ultima parte del comma 3 e
la prima parte del comma 4, darebbe vita ad un'«incoerenza
di sistema interna allo stesso art. 86», con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost. Infatti, la lettura in parola
contraddirebbe la regola di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
86, che riconduce a differenti pubblicazioni notiziali la
decorrenza dei termini per il controllo di legittimità costituzionale
e per la richiesta di referendum.
Infine, la difesa erariale dà menzione di una quarta lettura
che, però, la stessa Avvocatura dello Stato ritiene non
praticabile. Secondo questa ulteriore interpretazione la
pubblicazione notiziale di cui all'ultima parte del comma
3 dell'art. 86 sarebbe funzionale solo al decorso del termine
di trenta giorni per il controllo di legittimità costituzionale,
mentre il termine di tre mesi per la richiesta di referendum
di cui alla prima parte del comma 4 decorrerebbe da un'ulteriore
pubblicazione notiziale.
Ad avviso del ricorrente questa ricostruzione sarebbe ostacolata
dalla lettera della legge e determinerebbe un «abnorme ed
irragionevole allungamento dei termini del procedimento,
in violazione degli artt. 3 e 123 Cost.».
La difesa statale conclude rilevando che, «comunque», non
appare in armonia con la Costituzione la dissociazione degli
effetti della pubblicazione notiziale dello statuto rispetto
alla sua unitaria funzione di provocare l'apertura dei termini
previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 123 Cost.
Questa dissociazione, osserva l'Avvocatura dello Stato,
limiterebbe gli effetti legali dell'atto costituzionalmente
considerato e costituirebbe il «fulcro» della disciplina
statutaria che prevede una reiterazione della pubblicazione
notiziale di identico contenuto dello statuto.
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2. – Per la Regione Abruzzo è stato depositato
un atto di costituzione a margine del quale è conferita
procura relativa ad un ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 5 agosto
2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche
di sostegno all'economia ittica) e non invece avverso lo
statuto regionale.
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3. – In prossimità dell'udienza la Regione
Abruzzo ha depositato fuori termine un'ulteriore memoria.
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Considerato in diritto
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1. – Con ricorso notificato il 4 novembre
2004 e depositato il successivo 10 novembre 2004, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma
2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86,
comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della
Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20
luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre
2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 101 dell'8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1,
3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.
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2. – In via preliminare va dichiarata inammissibile
– ai sensi degli artt. 25, 31 e 34 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e dell'art. 23, comma 1, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la costituzione
in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato
depositato un atto privo della procura ad litem: la stessa
risulta infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge
regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia
di politiche di sostegno all'economia ittica) e non invece
avverso lo statuto regionale.
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3. – Passando alle singole censure di illegittimità
costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, viene per prima in rilievo quella riguardante
l'art. 2, comma 3, dello statuto impugnato, là dove dispone,
tra l'altro, che la Regione «partecipa […] all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato».
Secondo la difesa erariale tale norma si porrebbe in contrasto
con l'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto ometterebbe
il riferimento al necessario «rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
La questione non è fondata.
Lo statuto di una Regione è valida fonte primaria e fondamentale
dell'ordinamento regionale, a condizione che esso sia «in
armonia con la Costituzione» (art. 123, primo comma, Cost.).
Il sistema costituzionale complessivo, che si articola nei
principî contenuti nelle singole norme della Carta fondamentale
e delle leggi ordinarie di diretta attuazione, rappresenta
pertanto il contesto, all'interno del quale si deve procedere
alla lettura ed all'interpretazione delle norme statutarie,
che in quel sistema vivono ed operano.
Dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione,
l'attribuzione alle Regioni, nelle materie di loro competenza,
della funzione attuativa ed esecutiva degli accordi internazionali
e degli atti della Unione europea viene esplicitamente subordinata
al rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi
dello Stato (art. 117, quinto comma, Cost.). In materia
è intervenuta anche la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la quale, negli
artt. 5 e 6, contiene le regole procedurali per l'attuazione
della suddetta norma costituzionale.
Tutte le attività delle Regioni volte all'attuazione ed
all'esecuzione di accordi internazionali devono muoversi
all'interno del quadro normativo contrassegnato dall'art.
117, quinto comma, Cost. e dalle norme interposte di cui
alla citata legge n. 131 del 2003. Tale quadro normativo
costituisce ad un tempo il parametro di valutazione della
legittimità costituzionale degli atti legislativi dello
Stato e delle Regioni in materia ed il criterio interpretativo
degli stessi. Il riferimento testuale dell'impugnata norma
statutaria alla dizione usata dall'art. 117, quinto comma,
Cost. («attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali»)
vale a confermare il suo inserimento nel quadro normativo
di cui sopra, senza che sia rinvenibile alcuna espressione
che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria
della Regione Abruzzo.
Questa Corte ha già chiarito che non è fondata una questione
di legittimità costituzionale se la norma statutaria che
richiama la competenza regionale in materia di attuazione
ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente
interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale»
(sentenza n. 379 del 2004). Tale agevole interpretazione
in senso coerente al sistema costituzionale è possibile
anche nel caso de quo, con la conseguenza che la norma statutaria
impugnata deve essere dichiarata esente dalla censura di
illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente.
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4. – La seconda censura di illegittimità
avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda
l'art. 45, comma 3, del citato statuto, il quale dispone
che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio
sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione».
Secondo la difesa erariale, tale norma, vincolando il Presidente
della Giunta ad adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio,
risulterebbe incoerente con la scelta istituzionale della
elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo,
sancita dall'art. 43, comma 2, del medesimo statuto. Poiché
l'art. 122, quinto comma, Cost. attribuisce al Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto il
potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta stessa,
la norma statutaria impugnata limiterebbe in modo illegittimo
tale potere.
La questione è fondata.
Il quinto comma dell'art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale
e logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita
alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti
modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale
e diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza
necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio
universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto»
nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Non sembrano
possibili altre interpretazioni di tale disposizione costituzionale,
giacché la parola «eletto» non potrebbe riferirsi a qualsiasi
tipo di elezione, con la conseguenza eccessiva che anche
in caso di opzione per una forma di governo diversa da parte
del singolo statuto regionale il Presidente conservasse
il potere di nominare e revocare, in piena autonomia, i
componenti della Giunta. Peraltro non si capirebbe l'inserimento
dell'aggettivo «eletto», giacché sarebbe stato sufficiente,
in caso di previsione generalizzata e generalizzabile, riferirsi,
puramente e semplicemente, al Presidente della Giunta.
La presenza del citato aggettivo indica un potere consequenziale
e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante
voto popolare. Il corpo elettorale investe contemporaneamente
il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere
legislativo e di controllo nei confronti del Presidente
e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo
politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione
di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi
elettori.
Il principio funzionale largamente noto con l'espressione
aut simul stabunt aut simul cadent esclude che possano essere
introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto
alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla
contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio.
L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo
o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione
di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale
e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello
al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto
fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che
deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente
che del Consiglio.
Nel quadro prima delineato non trova posto la rottura di
un ipotetico rapporto fiduciario tra Consiglio e singoli
assessori, che si risolverebbe esclusivamente in una pura
e semplice riduzione dei poteri spettanti al Presidente,
investito della carica dal corpo elettorale proprio per
il suo essere ed agire quale unico soggetto esponenziale
del potere esecutivo nell'ambito della Regione, munito di
poteri che lo rendono interamente responsabile, sul piano
politico, dell'operato di tutti i componenti della Giunta.
L'equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato
dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente
della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente
gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve
rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale.
Questa Corte ha chiarito che l'ammissibilità della mozione
di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata
nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la
relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione
di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale
del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri,
entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo
comma, Cost. (sentenza n. 7 del 1996). Da questo presupposto
discende che la diversa forma di governo prevista dalla
Costituzione per le Regioni e sinteticamente designata con
le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto»
appare «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti
e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo
politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca
dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo
automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio
regionale)» (sentenza n. 2 del 2004).
Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione
a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti
del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del
Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono
la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità
individuale dei singoli assessori. La sfiducia individuale
agli assessori si pone, di conseguenza, in contrasto con
l'art. 122, quinto comma, Cost., in cui si riflettono i
principî ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i
supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare
del Presidente.
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5. – È stato pure impugnato dal Presidente
del Consiglio dei ministri l'art. 46, comma 2, del citato
statuto della Regione Abruzzo, il quale – riferendosi all'obbligo
del Presidente della Giunta di presentare il programma nella
prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni
– dispone che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione
della mozione di sfiducia».
Secondo l'Avvocatura dello Stato, anche questa norma sarebbe
incoerente rispetto alla scelta, effettuata dallo stesso
statuto, dell'elezione popolare del Presidente della Giunta,
introducendo peraltro una causa di scioglimento del Consiglio
non prevista dalla Costituzione.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già chiarito che la previsione in uno statuto
regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare
il programma di governo predisposto dal Presidente non è
in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla
mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze
di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero
di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario»
(sentenza n. 379 del 2004). Valgono in proposito i rilievi
sviluppati al punto 4 delle presenti considerazioni in diritto,
integrate dall'osservazione che lo stesso tenore letterale
del secondo e terzo comma dell'art. 126 Cost. non consente
l'equiparazione tra mozione di sfiducia e mancata approvazione
iniziale del programma di governo. Per la presentazione
e l'approvazione di una mozione di sfiducia sono previste
infatti alcune precise modalità procedurali – motivazione,
sottoscrizione di almeno un quinto dei componenti del Consiglio,
intervallo di tre giorni prima della messa in discussione,
maggioranza assoluta – che verrebbero eluse se un altro
atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre
gli stessi effetti.
L'articolazione concreta dei rapporti politici tra Presidente
della Giunta e Consiglio prende le mosse, come s'è detto,
dalla simultanea investitura politica di entrambi da parte
del corpo elettorale. Ogni atto di indirizzo dell'uno o
dell'altro si pone come svolgimento, precisazione e arricchimento
del mandato a rappresentare e governare conferito dagli
elettori della Regione ai titolari dei poteri legislativo
ed esecutivo. È intrinseca a questo modello una iniziale
presunzione di consonanza politica, che può essere superata
solo da un atto tipico quale la mozione di sfiducia.
Estendere gli effetti di questa ad un atto di approvazione
del programma politico del Presidente della Giunta equivarrebbe
ad un conferimento di fiducia iniziale senz'altro coerente
in una forma di governo che non prevede l'elezione a suffragio
universale e diretto del vertice dell'esecutivo, ma contraddittorio
con un sistema di rapporti tra poteri fondato sul conferimento
da parte del popolo di un mandato a governare ad entrambi
gli organi supremi della Regione, ciascuno nei suoi distinti
ruoli. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto
ha già presentato il suo programma agli elettori e ne ha
ricevuto il consenso. La presentazione di un programma al
Consiglio può avere solo il significato di precisare e integrare
l'indirizzo politico originariamente elaborato e ritenuto
dalla maggioranza degli elettori convergente con il proprio.
Tali precisazioni e integrazioni saranno apprezzate di volta
in volta dal Consiglio, che, nell'ipotesi di divergenza
estrema, potrà adottare la decisione di provocare una nuova
consultazione elettorale.
Da quanto detto sopra si trae la conseguenza che non esiste
tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione
fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo
parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito
direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere
ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio
con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione.
Anche nell'ipotesi che il Consiglio, subito dopo le elezioni,
volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente
proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura
solenne della mozione di sfiducia, giacché sarebbe necessario
rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi
di una decisione di tale gravità. Né sarebbe ammissibile
che alla maggioranza assoluta richiesta dall'art. 126, secondo
comma, Cost. si potesse sostituire una maggioranza semplice,
quale quella resa possibile dall'impugnato art. 46, comma
2, dello statuto della Regione Abruzzo.
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6. – L'art. 47, comma 2, del citato statuto
della Regione Abruzzo dispone che l'approvazione della mozione
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta
la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna tale disposizione
per contrasto con l'art. 126, terzo comma, della Costituzione,
che prevede invece l'obbligo di dimissioni della Giunta,
e non la decadenza, come effetto dell'approvazione di una
mozione di sfiducia.
La questione è fondata.
L'art. 126 Cost. disciplina in modo differenziato distinte
ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio. Mentre
al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti
contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o
ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa
espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste la necessità
di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia
reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso
per la sicurezza nazionale. Nel secondo caso si detta invece
una disciplina adatta alla natura prettamente politica della
cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà
di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi.
La previsione di decadenza – per sua natura, immediata e
perentoria – varrebbe ad equiparare due ipotesi che la norma
costituzionale considera e disciplina diversamente, in coerenza
con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici
da tutelare.
La maggiore elasticità dell'obbligo di dimissioni rispetto
alla decadenza automatica serve peraltro a rendere sicuramente
ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili.
Nel bilanciamento dei valori, la norma costituzionale ha
dato decisamente la prevalenza, rispetto a possibili urgenti
necessità dell'amministrazione, all'esigenza di allontanare
immediatamente dalla carica chi si trovi nelle condizioni
previste per la «rimozione», mentre ha lasciato un margine
di flessibilità – ovviamente entro ristretti limiti temporali
– nell'ipotesi che l'allontanamento non derivi da comportamenti
antigiuridici o pericolosi per la sicurezza nazionale, ma
da un atto politico del Consiglio. Introdurre la decadenza
della Giunta come effetto dell'approvazione di una mozione
di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico
alla necessità politica, trattati e considerati dall'art.
126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto.
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7. – Il ricorso del Presidente del Consiglio
contiene anche l'impugnazione dell'art. 79, comma 2, del
citato statuto della Regione Abruzzo, in quanto impone al
Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare
in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per
le garanzie statutarie. Secondo la difesa erariale, si limiterebbe
l'esercizio della potestà legislativa del Consiglio regionale,
in contrasto con l'art. 121, secondo comma, Cost. e si violerebbe
il principio dell'irrilevanza della motivazione degli atti
legislativi, frutto di un'attività politica libera nei fini
e quindi non assoggettabile ad alcun dovere di motivare.
Ove poi il parere del suddetto Collegio intervenisse su
una legge definitivamente approvata, si limiterebbe in modo
indebito il potere del Presidente della Giunta di promulgare
le leggi, sancito dall'art. 121, quarto comma, Cost. e si
introdurrebbe, in contrasto con l'art. 134 Cost., un nuovo
sindacato di legittimità di una legge, produttivo di effetti
giuridici.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha già stabilito che l'introduzione di un organo
di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è,
come tale, in contrasto con la Costituzione, mentre resta
da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità
delle norme attributive allo stesso di competenze determinate
(sentenza n. 378 del 2004).
Se si passa ad esaminare la censura particolare rivolta
dal ricorrente alla norma impugnata, si devono svolgere
le seguenti considerazioni. Innanzitutto, nessuna limitazione
viene a soffrire la potestà legislativa del Consiglio regionale,
che rimane intatta sia nelle materie sia nell'estensione
della sua capacità regolativa. L'introduzione di un particolare,
eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere
del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra
nella disciplina del procedimento legislativo regionale,
ricompresa indubbiamente nei «principî fondamentali di organizzazione
e funzionamento» attribuiti dall'art. 123, primo comma,
Cost. alla potestà statutaria delle Regioni. Inoltre, la
motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa
deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni
del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi,
ma alla decisione di non tener conto del parere negativo,
che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione
legislativa e non fa corpo con essa. Infine, la norma statutaria
impugnata si riferisce esplicitamente alle «deliberazioni
legislative» e non alle leggi. Tale constatazione fa venir
meno ogni perplessità circa una possibile, illegittima limitazione
del potere presidenziale di promulgazione e sulla asserita
introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità
costituzionale delle leggi.
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8. – Il ricorrente censura, da ultimo, l'art.
86, comma 3, del citato statuto della Regione Abruzzo, nel
quale, con riferimento alla pubblicazione e all'entrata
in vigore dello statuto stesso, è stabilito che l'impugnazione
dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e che, dopo la sentenza
della stessa Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale
limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per
le deliberazioni consequenziali. Secondo la difesa erariale,
si possono dare più letture di tale disposizione, tutte
in contrasto con la Costituzione, o perché si verificherebbe
l'illegittima compressione del termine per promuovere il
controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto
dall'art. 123, secondo comma, Cost., o perché si arriverebbe
addirittura ad escludere il controllo di legittimità costituzionale
sulle nuove norme statutarie successive alla pronuncia della
Corte costituzionale, o perché essa conterrebbe un'intrinseca
contraddizione – tale da porre la norma in contrasto con
l'art. 3 Cost. – tra il comma 4, che prevede un'unica pubblicazione
notiziale, idonea far decorrere entrambi i termini ed i
commi 1 e 2, che introducono invece una dissociazione tra
la pubblicazione per la decorrenza del termine di trenta
giorni per l'eventuale impugnazione del Governo della Repubblica
(comma 1) e la pubblicazione per la decorrenza del termine
di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum
popolare confermativo (comma 2).
La questione è fondata.
La disposizione impugnata mal si presta ad essere ricondotta
nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost.,
dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad
una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere
sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa,
sia quello per la richiesta di referendum popolare. L'incoerenza
della norma impugnata e le sue possibili interpretazioni
in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall'essere,
la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione
della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione,
non prevista dall'art. 123 Cost. Quest'ultima norma costituzionale
si pone infatti come regola da applicare in via generale
ed è sottratta pertanto all'autonomia statutaria. Ogni valutazione
sugli eventuali inconvenienti nascenti da essa non può trovare
risposta in inammissibili sue «rettifiche» da parte della
fonte statutaria, ma in accorgimenti validamente utilizzabili
– e di fatto utilizzati da molte Regioni – per evitare la
sovrapposizione di procedimenti nell'ipotesi di impugnazione
dello statuto da parte del Governo.
Poiché il comma 3 dell'art. 86 dello statuto in questione
fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina
complessiva dettata da tale articolo, la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata rende
necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dell'intero articolo 86 del medesimo statuto.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della
Regione Abruzzo;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45,
comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato
in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione
il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 101 dell'8 ottobre 2004;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46,
comma 2, del citato statuto;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47,
comma 2, del citato statuto;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86,
comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;
6) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale
dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 del citato statuto;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 3, del citato statuto, in riferimento
all'art. 117, quinto comma, della Costituzione;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c),
in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e
134 della Costituzione.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
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Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.
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