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| n. 1-2006 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 3
Pres. BILE, Red. BILE |
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Elezioni regionali - Norme della Regione
Marche - Indizione delle elezioni – Prevista pubblicazione
del decreto almeno sessanta giorni prima del giorno delle
elezioni - Composizione del Consiglio regionale - Previsione
che esso sia formato da 42 consiglieri e dal Presidente
della Giunta - Disciplina della supplenza dei Consiglieri
regionali sospesi - Previsione secondo cui il Presidente
della Giunta regionale promuove le 'necessarie intese con
i competenti organi statali' ai fini dell'applicazione della
legge regionale n. 27/2004
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 2, dell'art. 7, comma
2, dell'art. 21 e dell'art. 25, commi 3 e 4, lettera a),
della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27
(Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt.
122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 2, della citata legge
della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione
– dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della stessa legge
della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento
agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente
del Consiglio dei ministri. L'art. 25 della legge impugnata
(nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso,
risultante dalle modifiche già apportate dall'art. 1, comma
1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente
che le disposizioni della legge medesima si applicano solo
«a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale».
Neppure in astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema
di determinazione dell'ambito della potestà regionale in
materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui
all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia
vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali (sentenza n. 196 del 2003).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
4, 6, comma 2, 7, comma 2, 21, 25, commi 2, 3 e 4, lettera
a), della legge della Regione Marche 16 dicembre
2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente
della Giunta regionale), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 7 febbraio 2005,
depositato il 15 febbraio 2005 ed iscritto al n. 20 del
registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005
il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano
Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via
principale, l'art. 4 [«e le disposizioni ad esso connesse:
quali l'art. 6, comma 2, e 25, comma 4, lettera a)»], l'art.
7, comma 2, l'art. 21 e l'art. 25, commi 2, 3 e 4, della
legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme
per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta
regionale).
Il ricorrente osserva che la potestà legislativa prevista
dall'art. 122, primo comma, della Costituzione incontra,
oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti
con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve
di statuto» [che al momento della proposizione del ricorso
non risulta(va) ancora promulgato] e dagli insegnamenti
dati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del
2003. E, poiché la legge regionale impugnata prevede, all'art.
25, comma 3, che «Le disposizioni di cui ai titoli I, II
e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo statuto regionale», alla difesa erariale «appare doveroso»
– in previsione dell'imminente svolgimento della consultazione
elettorale – dare della legge impugnata (ed in particolare
del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi
3 e 4, in tema di indizione delle elezioni e di presentazione
delle liste) un'interpretazione che ne escluda l'applicabilità
immediata.
Altre censure riguardano l'art. 4, comma 1, della legge,
che prevede un Consiglio regionale «composto da 42 consiglieri
e dal Presidente della Giunta regionale». Secondo il ricorrente
– essendo la composizione del Consiglio regionale riservata
dall'art. 123 Cost. allo statuto regionale – il numero dei
componenti del Consiglio regionale deve rimanere, fino all'entrata
in vigore del «nuovo» statuto, quello definito dalla normativa
statale vigente. Inoltre la norma neppure sarebbe coerente
con il «nuovo» statuto, che, agli artt. 7, comma 1, e 11,
comma 2, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio
regionale in quarantadue, e non quarantatre.
Pertanto l'art. 4, comma 1 – e le norme ad esso connesse
di cui all'art. 6, comma 2 (dal quale dovrebbe essere eliminata
la parola «quarantadue»), all'art. 25, comma 4, lettera
a) (che dovrebbe essere soppressa), e all'art. 21
(che, riguardando la supplenza dei consiglieri sospesi,
dovrebbe essere «ospitata dallo statuto») – contrastano
con la «riserva di statuto» prevista dall'art. 123 Cost.,
e con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1.
Infine, l'art. 25, comma 2, della legge (in particolare
l'aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti
organi dello Stato» che il Presidente della Giunta promuove
per l'applicazione della legge stessa) violerebbe l'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto
la disposizione – per come è formulata – impone adempimenti
ad (imprecisati) organi dello Stato, così invadendo la competenza
legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.
2. – In ragione della «sopravvenuta legge della Regione
Marche 1 febbraio 2005, n. 5», con atto depositato il 15
febbraio 2005, la difesa erariale ha rinunciato all'istanza
di sospensione formulata nel ricorso introduttivo, «fermo
restando il ricorso».
3. – La Regione Marche si è costituita, concludendo per
l'infondatezza del ricorso.
La Regione osserva preliminarmente che la lettura dell'art.
4, comma 1, non può essere disgiunta dalla disciplina transitoria
e finale contenuta nell'art. 25 della stessa legge regionale
n. 27 del 2004; sicché la norma si limita ad anticipare
quanto disposto dagli evocati artt. 7, comma 1, e 11, comma
2, della deliberazione legislativa statutaria [allora] approvata
dal Consiglio regionale [poi promulgato con legge statutaria
8 marzo 2005, n. 1].
Altrettanto infondate, per la Regione, sono infine le censure
riferite all'art. 21 (giacché la disciplina della supplenza
rientra nel «sistema di elezione» di competenza della legge
regionale ai sensi dell'art. 122 Cost.) ed all'art. 25,
comma 2, che peraltro è stato sostituito dall'art. 1, comma
2, della citata legge regionale n. 5 del 2005.
4. – Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale
dello Stato ha depositato memoria illustrativa in cui –
preso atto dell'intervenuta modifica della disciplina transitoria
dell'art. 25 della legge regionale impugnata e della entrata
in vigore del nuovo statuto regionale ed abbandonata la
questione relativa all'art. 21 – modifica le conclusioni
formulate nel ricorso, chiedendo la declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 4 e consequenzialmente dell'art. 6, comma 2, della
medesima legge.
5. – Anche la Regione Marche ha depositato memoria, assumendo
l'inammissibilità delle questioni riguardanti l'art. 4,
comma 2, l'art. 6, comma 2, l'art. 7, comma 2 e l'art. 21
della legge regionale in esame (perché tali norme non sono
indicate come oggetto di impugnativa dalla delibera governativa
di autorizzazione a ricorrere), nonché di quella riguardante
l'art. 25, comma 2 e comma 4, lettera a), della legge
stessa, sostituito dalla legge regionale n. 5 del 2005.
Preso atto della delimitazione della materia del contendere,
la Regione osserva che l'oggetto del giudizio è ormai circoscritto
alla questione relativa al solo art. 4, comma 1, della quale
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, per difetto
di interesse del ricorrente, giacché la norma è stata impugnata
prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, contestando
una invasione della competenza statutaria non ancora attuale.
Nel merito, la Regione deduce la non fondatezza di tale
questione, in quanto la norma – del tutto compatibile con
l'autonomia dei consigli regionali nelle scelte sulla forma
di governo, con norme sia statutarie (art. 123, primo comma,
Cost.) che elettorali (art. 122, primo comma, Cost.) – ha
«espressamente indicato il numero dei consiglieri solo con
effetti dichiarativi rispetto a quanto stabilito dallo statuto»,
anticipando e confermando il disposto degli artt. 7, comma
1, e 11 della delibera legislativa statutaria (in quel momento
approvata e pubblicata, e in attesa di promulgazione).
Considerato in diritto
1. – Il presente giudizio di costituzionalità riguarda
la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme
per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta
regionale).
Di essa il Governo ha impugnato: a) l'art. 7, comma 2 (secondo
cui «Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato
almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni»),
per contrarietà «a principio fondamentale della legislazione
statale», ove non venga interpretato – in combinato disposto
con il successivo art. 25, commi 3 e 4 – nel senso della
sua inapplicabilità prima dell'entrata in vigore del nuovo
statuto della Regione Marche (all'epoca non ancora promulgato);
b) l'art. 4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio regionale
è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta
regionale»), per contrasto con la «riserva di statuto» prevista
dall'art. 123 della Costituzione, con l'art. 122 Cost. e
con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, assieme
alle «connesse» norme dell'art. 6 comma 2 (dal quale si
dovrebbe eliminare la parola «quarantadue»), dell'art. 25,
comma 4, lettera a) (da sopprimere), e dell'art.
21, in tema di supplenza dei consiglieri sospesi (che è
materia riservata allo statuto); c) l'art. 25, comma 2
(secondo cui «Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente
le necessarie intese con i competenti organi dello Stato
ai fini dell'applicazione della presente legge»), per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.,
in quanto la disposizione – per come è formulata – impone
adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò
invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento
nazionale.
2. – La delibera del 28 gennaio 2005, con cui il Consiglio
dei ministri ha autorizzato l'impugnazione della legge regionale
n. 27 del 2004, richiama la relazione del Ministro per gli
affari regionali, che muove rilievi di incostituzionalità
ai soli artt. 4, comma 1, 25, comma 2, e 25, comma 4, lettera
a), della legge.
La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali
si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni
ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia
tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione
dei motivi di censura (sentenza n. 533 del 2002).
Pertanto le questioni proposte nei confronti di norme non
considerate da tale scelta politica sono inammissibili (sentenze
n. 106 del 2005, n. 166 del 2004 e n. 338 del 2003): nella
specie si tratta delle questioni relative agli artt. 6,
comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, della legge regionale
impugnata.
2.1. – Per quanto concerne in particolare il citato art.
25, l'originario testo della norma, prima della proposizione
del giudizio, è stato radicalmente modificato (in senso
ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente) dall'art.
1 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 5 (pubblicata
nel bollettino ufficiale della Regione Marche del 2 febbraio
2005, n. 12), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione (art. 3).
Il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione
Marche in data 7 febbraio 2005. Pertanto – a parte la già
rilevata inammissibilità delle questioni riguardanti i commi
3 e 4 dell'art. 25 – la questione relativa al secondo comma
di tale articolo è inammissibile, in quanto riferita ad
una norma non più in vigore, che non risulta avere avuto
nel frattempo alcuna applicazione, con conseguente difetto
originario di interesse a ricorrere.
3. – Questa Corte deve dunque pronunciarsi solo sulle censure
concernenti il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
impugnata, secondo cui «Il Consiglio regionale è composto
da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».
3.1. – Di tali censure la Regione Marche ha eccepito preliminarmente
l'inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente,
perché la norma è stata impugnata dal Governo prima dell'entrata
in vigore del nuovo statuto, quando la dedotta invasione
della competenza statutaria non era ancora attuale.
L'eccezione è infondata. Incontestata essendo la possibilità
per la Regione di emanare una legge elettorale con efficacia
differita al momento dell'entrata in vigore dello statuto,
il ricorso necessariamente è stato proposto entro i termini
perentori di cui agli artt. 127, primo comma, della Costituzione
e 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3.2. – Nel merito, la questione non è fondata.
La norma è censurata (in relazione agli artt. 122 e 123
Cost. e all'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n.
1) sotto un duplice profilo.
Innanzi tutto il ricorrente deduce che la composizione del
Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria,
onde fino all'entrata in vigore del «nuovo» statuto non
può formare oggetto di una legge regionale ordinaria.
Ma l'art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al
momento della proposizione del ricorso, risultante dalle
modifiche già apportate dall'art. 1, comma 1, della legge
regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente che le disposizioni
della legge medesima si applicano solo «a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in astratto
avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione
dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo
i canoni del regime transitorio di cui all'art. 5 della
legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo
fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza
n. 196 del 2003).
3.3. – Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non
sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che (agli artt.
7, comma 1, e 11, comma 2) fissa il numero dei componenti
del Consiglio medesimo in quarantadue, e non quarantatre.
La norma impugnata non contraddice gli evocati parametri
statutari, ma è coerente con essi.
Legittimamente esercitando la propria competenza in ordine
alla scelta politica sottesa alla determinazione della «forma
di governo» della Regione (art. 123, primo comma, Cost.),
il legislatore statutario delle Marche ha infatti stabilito
che «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio
universale e diretto in concomitanza con l'elezione del
Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare» (art.
7, comma 1) e che «Il Consiglio [regionale] è composto da
quarantadue consiglieri» (art. 11, comma 2). Inoltre ha
soggiunto che «Sono organi della Regione il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente» (art. 6, comma 1) e che «Il
Consiglio regionale è l'organo legislativo e della rappresentanza
democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale
e diretto» (art. 11, comma 1).
L'interpretazione letterale e sistematica di tali norme
statutarie – in particolare della previsione della «concomitanza»
delle due diverse elezioni dei due organi – porta ad escludere
che il legislatore statutario della Regione Marche abbia
inteso considerare il Presidente della Giunta regionale
un componente del Consiglio regionale come gli altri membri
di esso, come viceversa è espressamente previsto per il
Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene
tra i consiglieri (art. 13, comma 1).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 2, dell'art. 7, comma
2, dell'art. 21 e dell'art. 25, commi 3 e 4, lettera a),
della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27
(Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt.
122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 2, della citata legge
della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione
– dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo
ricorso;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della stessa legge
della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento
agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
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