REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001,
n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale
regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta
regionale sulle attività produttive), e dell'annessa tabella
A, promosso con ordinanza depositata il 18 marzo 2005 dalla
Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, nella
controversia vertente tra Amilcare Brugni, l'Ufficio di
Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate e la Regione Marche,
iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visti gli atti di costituzione di Amilcare Brugni
e della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005
il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Giuseppe Pizzonia per Amilcare
Brugni e Augusto Fantozzi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio promosso dal contribuente
Amilcare Brugni nei confronti della Regione Marche e dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto
formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato
a titolo di addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2003,
la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno,
con ordinanza datata 3 marzo 2005 e depositata il 18 successivo,
ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 16, 41,
53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo
comma, e 120 della Costituzione – due questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma
7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n.
35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale
all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale
sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A.
Il giudice rimettente premette che l'addizionale regionale
all'IRPEF – in quanto istituita e disciplinata da norme
di legge statali, con attribuzione alle Regioni di competenze
di carattere meramente attuativo – non costituisce tributo
“proprio” della Regione (cioè da questa istituito e regolato),
secondo l'accezione utilizzata dall'art. 119, secondo comma,
della Costituzione, nel testo risultante dalla riforma apportata
al Titolo V della Parte II della Costituzione, ma un tributo
statale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.
Da tale premessa la Commissione tributaria trae la conseguenza
che la normativa regionale in tema di addizionale all'IRPEF
deve rispettare le disposizioni autorizzatrici della legge
statale in materia e dubita pertanto della legittimità costituzionale
delle censurate disposizioni della legge regionale, in riferimento
a due diverse ipotesi di violazione della legge statale:
la prima, concernente l'applicabilità ai periodi d'imposta
successivi al 2002 di un'addizionale regionale superiore
all'1,4 % del reddito imponibile ai fini IRPEF; l'altra,
concernente la previsione di aliquote progressive per tale
addizionale.
1.1. – La prima questione muove dal preliminare rilievo
che l'art. 50 del decreto legislativo 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – istitutivo
dell'addizionale regionale all'IRPEF per un'aliquota pari
allo 0,50 % del reddito imponibile – è stato modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), che, a
decorrere dall'anno 2000, ha elevato tale aliquota allo
0,90 %, autorizzando altresí le Regioni ad aumentarla fino
ad un massimo di un ulteriore 0,50 % sul reddito imponibile,
e, pertanto, fino ad un'aliquota massima complessiva dell'1,40
% (cioè 0,90 % + 0,50 %). Tuttavia, osserva la Commissione
tributaria provinciale, l'art. 4, comma 3-bis, «della
legge 16 novembre 2001, n. 405» (recte: del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405), ha successivamente
stabilito che le Regioni, «limitatamente all'anno 2002»
e «in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art.
50, comma 3, secondo periodo, del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997», possono maggiorare l'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF «con propri provvedimenti da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001» ovvero,
nel caso di fissazione di un'aliquota superiore allo 0,5
%, «con legge regionale». Per il rimettente, la denunciata
legge della Regione Marche, nello stabilire che l'addizionale
regionale all'IRPEF è determinata – secondo aliquote fissate
in deroga a quanto disposto dall'indicato art. 50 del d.lgs.
n. 446 del 1997, quale modificato dall'art. 3 del d.lgs.
n. 56 del 2000 – «a decorrere dall'anno 2002» (e non «limitatamente
all'anno 2002», come invece previsto dal citato art. 4,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001),
avrebbe illegittimamente esteso agli anni 2003 e seguenti
l'operatività di tali maggiorazioni derogatorie. Né potrebbe
ritenersi – prosegue il giudice a quo – che l'art.
3, comma 1, lettera a), della legge statale 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
abbia legittimato la Regione a determinare le suddette maggiorazioni
derogatorie anche per gli anni successivi al 2002, perché
tale norma si limita a disporre la temporanea sospensione
degli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF non confermativi
delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29
settembre 2002 e, pertanto, da un lato, non sarebbe applicabile
alla fattispecie, non avendo la Regione Marche assunto,
nel corso del 2002, alcuna determinazione in materia di
addizionale regionale all'IRPEF e, d'altro lato, non potrebbe
comunque interpretarsi nel senso di consentire di protrarre
oltre l'anno 2002 gli effetti “espansivi” dei poteri di
imposizione tributaria, che l'indicato art. 4, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, ha eccezionalmente
accordato alle Regioni al solo fine di contenere i livelli
tributari di derivazione locale e regionale sino al completamento
dell'iter propedeutico alla definizione dei meccanismi
strutturali del federalismo fiscale. Di qui la denunciata
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119, secondo comma, Cost.
1.2.– La seconda questione poggia sulla constatazione che
il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997
consente alle Regioni di determinare l'addizionale regionale
all'IRPEF «applicando l'aliquota, fissata dalla regione
in cui il contribuente ha la residenza». Per il rimettente,
il testuale riferimento all'«aliquota» (al singolare) e
la natura meramente attuativa delle competenze regionali
in materia escluderebbero la possibilità per le Regioni
di incidere sulla disciplina sostanziale del tributo, articolandone
l'applicazione in modo differenziato per tipologie di reddito
o per scaglioni. Nella specie, la tabella A annessa alla
denunciata legge regionale, secondo il testo applicabile
ratione temporis alla fattispecie, determina la misura
dell'addizionale regionale all'IRPEF non già in ragione
di un'aliquota unica, ma di quattro aliquote, sulla base
di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di
reddito, e pertanto, secondo la Commissione tributaria provinciale,
si porrebbe in contrasto non solo con gli artt. 117, secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., ma
anche con l'art. 3 Cost., perché, senza alcun coordinamento
con i princípi della finanza pubblica e del sistema tributario,
aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un
tributo (l'IRPEF) dotato di una struttura già di per sé
fortemente progressiva, pregiudicando i princípi di equità
e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario
ed in particolare creando una grave disparità di trattamento
tributario a danno dei cittadini residenti nella Regione
Marche, cosí da ostacolare sia la libertà di ogni cittadino
di fissare la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o
l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio
nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione delle
persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).
1.3.– Il rimettente, infine, esclude la possibilità di una
interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate
ed afferma la rilevanza delle sollevate questioni.
2. – Si è tempestivamente costituita la Regione Marche,
chiedendo il rigetto, per manifesta infondatezza, delle
sollevate questioni.
2.1. – In ordine alla prima questione, la parte pubblica
osserva che originariamente il legislatore, conferendo alle
Regioni, con l'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 347 del 2001, la facoltà di disporre – per il solo anno
2002 – aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF superiori
al limite massimo fissato dalla precedente normativa statale,
aveva inteso fornire alle Regioni medesime un ulteriore
mezzo per provvedere alla copertura dell'eventuale disavanzo
di gestione. Successivamente, però, lo stesso legislatore
– prosegue la Regione Marche – avrebbe perseguíto, nella
sua discrezionalità, il diverso obiettivo di salvaguardare
le misure di copertura del disavanzo già adottate dalle
Regioni nel 2002, consentendo il mantenimento per gli anni
successivi delle stesse aliquote relative all'addizionale
regionale all'IRPEF fissate per quell'anno, anche se superiori
all'1,40 % dell'imponibile ai fini IRPEF, ed escludendo
ulteriori aumenti di tale addizionale. Per la Regione, infatti,
l'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge
statale n. 289 del 2002, conterrebbe due distinte norme:
una – esplicita – secondo cui sono temporaneamente sospesi
(sino alla definizione di un quadro generale di coordinamento
tra finanza statale e finanza regionale) gli aumenti dell'addizionale
regionale all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre
2002 ed ulteriori rispetto a quelli già disposti per il
2002; l'altra – implicita, perché logicamente e necessariamente
desumibile dalla precedente – secondo cui è legittima ed
efficace la conferma delle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF del 2002 anche per l'anno 2003. La parte sottolinea,
inoltre, che la denunciata legge regionale dispone legittimamente
un aumento dell'addizionale regionale «valevole per la pluralità
degli anni a venire», perché la legge statale, nel prevedere
che i provvedimenti di aumento dell'addizionale regionale
siano pubblicati entro una certa data «dell'anno precedente
a quello cui l'addizionale si riferisce», non impone affatto
una cadenza annuale delle deliberazioni, ma fissa solo il
termine massimo entro il quale il provvedimento può intervenire.
Da queste premesse la Regione Marche trae la conseguenza
che la censurata legge regionale, in quanto «deliberazione
anteriore al 29 settembre 2002 confermativa delle aliquote
in vigore per l'anno 2002», è stata resa legittima dal ius
superveniens costituito dal citato art. 3, comma 1,
lettera a), della legge statale n. 289 del 2002.
2.2. – La stessa Regione, in ordine alla seconda questione,
osserva che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente,
la progressività (o la maggiore progressività) di un tributo
non víola il principio di uguaglianza, perché, al contrario,
valorizzando la differenza di capacità contributiva del
soggetto passivo d'imposta, comporta soltanto una disciplina
diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente
al dettato costituzionale. Inoltre – sempre secondo la parte
pubblica – le aliquote della denunciata tabella A
della legge regionale riprodurrebbero, nella sostanza, quelle
dell'IRPEF (con l'accorpamento del 3° e del 4° scaglione)
e rifletterebbero pertanto, senza incrementarla, la progressività
del tributo di base. Quanto, poi, alla lamentata discriminazione
tra i contribuenti residenti nella Regione Marche, assoggettati
all'addizionale regionale all'IRPEF secondo le aliquote
censurate, rispetto ai contribuenti residenti in altre Regioni,
assoggettati ad addizionali regionali di minore importo
e comunque sulla base di una sola aliquota, l'ente territoriale
oppone che l'eccepita differenza di prelievo tra contribuenti
residenti in diverse regioni non discende dalla legge regionale
impugnata, ma dalla previsione della legge statale di una
diversa determinazione dell'aliquota rimessa alle Regioni,
ed è comunque legittimata dai princípi di coordinamento
della finanza nazionale e locale di cui agli artt. 117,
118 e 119 Cost., senza alcuna violazione del principio di
uguaglianza, «posto che la diversa misura di un gettito
regionale corrisponde alle diverse scelte delle regioni
in materia di finanza pubblica (e quindi di spesa), talché
riguarda residenti diversamente serviti, assistiti e tutelati
e quindi in situazioni diseguali». Per le stesse ragioni
non sussisterebbe alcuna violazione degli evocati princípi
costituzionali della libertà di circolazione e di soggiorno
e della libertà di iniziativa economica, perché l'eventuale
ostacolo alla libertà di circolazione o di iniziativa economica
derivante da un'addizionale regionale all'IRPEF comparativamente
maggiore rispetto a quella di altre regioni deriverebbe
non già dalla progressività delle aliquote previste dalla
tabella A annessa alla denunciata legge regionale, ma dalla
differenziabilità delle aliquote fra le diverse regioni
e perciò, in primo luogo, «dalla legge statale» e, in secondo
luogo, dalle concrete «scelte di politica economica regionale
(livello di spesa e quindi di servizio, assistenza e tutela
da parte dell'ente pubblico regionale), costituenti anch'esse
fattori incentivanti o disincentivanti dell'insediamento
in un territorio». L'ente territoriale, inoltre, rileva
che «la progressività dell'addizionale comporta l'applicazione
dell'aliquota massima soltanto sull'ultimo scaglione di
reddito e che la proporzionalità dell'addizionale, al contrario,
comporta l'applicazione dell'unica aliquota sull'intero
reddito», con la conseguenza che «la progressività rispetto
alla proporzionalità non conduce ad un'imposizione maggiore,
bensí ad un'imposizione maggiore sui redditi più elevati
e ad una inferiore sui redditi più contenuti». Lo stesso
ente, infine, sostiene che – contrariamente all'assunto
del rimettente – il termine «aliquota», al singolare, utilizzato
dal legislatore nell'art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 446
del 1997, non esclude la facoltà per le Regioni di fissare
una pluralità di aliquote per l'addizionale regionale all'IRPEF,
sia perché l'uso del singolare si spiega con la tecnica
espositiva adottata dal legislatore, il quale, nel primo
periodo del comma, fissa una «aliquota» di compartecipazione
valida in assenza di diversa determinazione regionale (necessariamente
unica) e, nel secondo periodo, ne consente la maggiorazione;
sia perché l'attribuzione del potere di maggiorazione dell'addizionale,
in assenza di specificazioni, implica la discrezionalità
dell'esercizio di tale potere e, quindi, consente anche
di stabilire maggiorazioni diverse per casi diversi, ad
esempio secondo aliquote progressive per scaglioni di reddito;
sia perché altre volte il legislatore utilizza, in materia,
il termine «aliquote», al plurale (come nell'art. 3, comma
1, lettera a), della legge statale n. 289 del 2002).
3. – Si è costituito anche il contribuente Amilcare Brugni,
chiedendo l'accoglimento della sollevata questione e sostanzialmente
riproponendo, a sostegno di tale conclusione, le stesse
argomentazioni prospettate dal giudice rimettente.
4.– Con memoria depositata nell'imminenza della pubblica
udienza, la Regione Marche eccepisce l'inammissibilità delle
deduzioni del contribuente, perché in queste «è […] stata
omessa la pagina 9, nella quale […] dovrebbero essere esposte
le ragioni a sostegno» della avversata tesi dell'illegittimità
costituzionale delle disposizioni denunciate. Tale omissione,
comportando la violazione dei princípi del contraddittorio
concernenti la posizione di parità delle parti di fronte
al giudice (ai sensi dell'art. 111 Cost.), si risolverebbe
in una ragione di inammissibilità, come sarebbe desumibile,
secondo la Regione, dalle numerose pronunce della Corte
di cassazione in merito all'inammissibilità di atti processuali
privi di una o più pagine.
Nel merito, l'ente territoriale ribadisce le proprie precedenti
osservazioni e rileva che «la questione che ci occupa è
comunque venuta meno a partire dal 1° gennaio 2005», perché
l'art. 17 della legge della Regione Marche «approvata il
4 ottobre 2005» (rectius: legge della Regione Marche
11 ottobre 2005, n. 24, recante «Assestamento del bilancio
2005», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche del 14 ottobre 2005, n. 89), ha sostituito
l'art. 39 della legge regionale n. 29 del 2004 con un nuovo
testo, per effetto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF
è rideterminata, «a decorrere dall'anno 2005», nella seguente
misura: aliquota dello 0,9 %, per un reddito fino ad € 15.500,00;
dell'1,2 %, per un reddito superiore a tale importo e fino
ad € 31.000,00; dell'1,4 %, per un reddito superiore a tale
importo.
5.– Anche il contribuente ha depositato, in prossimità dell'udienza,
una memoria, con la quale ribadisce ed argomenta ulteriormente
le già formulate conclusioni.
5.1.– In relazione alla prima questione, la parte privata
insiste nell'affermare l'illegittimità dell'addizionale
all'IRPEF, in quanto determinata dalla Regione Marche, per
l'anno 2003, in misura eccedente i limiti fissati dall'art.
50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997. Al riguardo osserva: a) che la denunciata
legge regionale, approvata nel 2001, poteva superare i suddetti
limiti solo per l'anno 2002, sulla base della legge statale
che consentiva tale deroga esclusivamente per quell'anno
e non per gli anni successivi (art. 4, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001); b) che l'art.
3, comma 1, lettera a), della legge statale n. 289
del 2002 non vale a sanare la norma denunciata, perché stabilisce
soltanto la sospensione degli aumenti delle addizionali
regionali disposti per il 2003, facendo salvi quelli deliberati
prima della presentazione della legge finanziaria statale
per il 2003 (avvenuta il 30 settembre 2002), nonché quelli
deliberati successivamente al 29 settembre 2002, ma meramente
confermativi dell'aliquota prevista per il 2002, e pertanto,
poiché detta norma si limita ad anticipare al 29 settembre
2002 il termine ordinario per la determinazione dell'aliquota
applicabile nel 2003, che sarebbe scaduto il 30 novembre
2002, non consente – nella specie – alcuna deroga alla sospensione
degli aumenti di aliquota, non ricorrendo, in riferimento
alla Regione Marche, né l'ipotesi di una delibera di aumento
dell'aliquota per il 2003, anteriore o successiva al 30
settembre 2002, né l'ipotesi di un provvedimento, anteriore
o successivo alla stessa data, confermativo per il 2003
delle aliquote 2002; c) che, comunque, il citato art. 3,
comma 1, lettera a), della legge statale n. 289 del
2002 prevede la possibilità di conferma per il 2003 dei
soli aumenti «deliberati», e cioè (secondo la terminologia
impiegata dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'art.
1 della legge n. 405 del 2001) dei soli aumenti «disposti
[…] con provvedimenti» entro la misura dello 0,5 %, e non
anche degli aumenti superiori a tale aliquota, da “determinarsi”,
invece, «con legge regionale», con la conseguenza che, nella
specie, gli aumenti “determinati” con la legge regionale
denunciata (“approvata e promulgata”, ma non “deliberata”)
non potrebbero mai rientrare nell'àmbito di applicazione
del suddetto art. 3, comma 1, lettera a), della legge
statale n. 289 del 2002.
5.2.– In relazione alla seconda questione, il contribuente
ribadisce l'illegittimità della previsione, nella disposizione
censurata, di un'addizionale regionale all'IRPEF modulata
in base a quattro diverse aliquote progressive: in primo
luogo, perché la legge statale istitutiva di tale addizionale,
facendo sempre riferimento all'«aliquota» del tributo, stabilisce
il principio della riserva allo Stato degli aspetti redistributivi
del tributo, ivi compreso il carattere della progressività,
con conseguente necessaria proporzionalità – con applicazione,
cioè, di un'unica aliquota – dell'addizionale medesima (come
risulterebbe anche dalla Relazione di accompagnamento al
d.lgs. n. 446 del 1997: «l'istituzione dell'addizionale
[…] risponde alla logica, contenuta nella delega, di mantenere
allo Stato la determinazione dell'imponibile e la funzione
redistributiva (progressività […]), lasciando alle regioni
solo il potere di manovrare, entro la forcella stabilita,
l'aliquota di un'addizionale che è proporzionale rispetto
alla base imponibile dell'imposta principale»); in secondo
luogo, perché il riferimento alle «aliquote» contenuto nell'art.
3, comma 1, lettera a), della legge statale n. 289
del 2002 (citato dalla difesa della Regione Marche) si spiega
non già con una possibile pluralità di aliquote della stessa
addizionale, ma con la pluralità delle diverse addizionali,
regionali e comunali, previste dalla citata disposizione;
in terzo luogo, perché la sovrapposizione di un'addizionale
progressiva ad un'imposta a sua volta progressiva, come
l'IRPEF, distorce la forma della curva di prelievo, accentuandone
la progressività, al di fuori di un coerente e razionale
disegno redistributivo, che compete unicamente allo Stato;
in quarto luogo, perché alla legge regionale non è consentito
creare tributi progressivi, perché il tema della progressività
(afferente al sistema tributario nel suo complesso, in base
all'art. 53 Cost.) è riservato dalla Costituzione in via
esclusiva allo Stato – ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. – lasciando alla legislazione concorrente
il coordinamento ed alle leggi statali l'istituzione dei
singoli tributi progressivi; in quinto luogo, infine, perché
l'istituzione di tributi regionali progressivi è in contrasto
con i princípi di uguaglianza e di capacità contributiva
tra cittadini di Regioni diverse.
Considerato in diritto
1. – La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno
ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge
della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti
tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF
e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle
attività produttive) e dell'annessa tabella A: la prima,
in riferimento ai soli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione;
la seconda, in riferimento anche agli artt. 3, 16,
41, 53 e 120 della Costituzione.
1.1.– La prima questione concerne le censurate disposizioni
nella parte in cui prevedono, per l'anno 2003, la stessa
addizionale regionale all'IRPEF determinata per l'anno 2002
in un importo superiore all'1,4 % del reddito imponibile.
Secondo il giudice rimettente, la previsione di un'addizionale
di tale importo per gli anni successivi e, quindi, anche
per l'anno 2003 (e non solo per il 2002, come consentito
in via eccezionale dall'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001,
n. 405) violerebbe gli evocati parametri costituzionali
(artt. 117, secondo comma, lettera e, e 119, secondo
comma, Cost.), perché contrasterebbe con la norma statale
interposta di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – quale
modificato (con effetto a partire dall'anno 2000) dall'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) – che pone
il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale,
l'indicato limite dell'1,4 % del reddito imponibile. Né,
sempre ad avviso del giudice a quo, la denunciata
violazione di questo limite potrebbe ritenersi sanata dal
sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera a), della legge
statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2003), perché questa disposizione – al fine di contenere
la pressione fiscale regionale e locale sino al completamento
dell'iter propedeutico alla definizione dei meccanismi
strutturali del federalismo fiscale – si sarebbe limitata
a sospendere temporaneamente gli aumenti dell'addizionale
regionale all'IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore
nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002, con la
conseguenza della sua inapplicabilità alla fattispecie,
non avendo la Regione Marche assunto, nel corso del 2002,
alcuna determinazione in materia di addizionale regionale
all'IRPEF.
1.2.– La seconda questione concerne le medesime disposizioni
della suddetta legge regionale, nella parte in cui determinano
la misura dell'addizionale all'IRPEF in ragione di quattro
aliquote, sulla base di una «modulazione diversa e crescente
per scaglioni di reddito». Per il rimettente, tale previsione
di aliquote progressive sarebbe illegittima (in relazione
agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e,
119, secondo comma, e 120 Cost.), perché contrasterebbe
con il testuale riferimento ad un'unica «aliquota» contenuto
nell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e
perché, conseguentemente, senza alcun coordinamento
con i princípi della finanza pubblica e del sistema tributario,
aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un
tributo (l'IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva,
pregiudicando i princípi di equità e ragionevolezza che
debbono improntare il sistema tributario e creando, in particolare,
una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini
residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre
Regioni, cosí da ostacolare sia la libertà di fissare la
residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l'impresa (art.
41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia
la correlativa libertà di circolazione di persone e cose
tra le Regioni (art. 120 Cost.).
2.– La difesa della Regione Marche ha espressamente dichiarato,
in udienza, di «rinunciare all'eccezione di inammissibilità
o irricevibilità» delle deduzioni del contribuente, sollevata
nella propria memoria illustrativa e basata sull'affermata
mancanza della pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata
dalla parte privata e ritirata dalla Regione.
3.– Deve preliminarmente escludersi quanto affermato nella
memoria illustrativa della Regione, e cioè che «la questione
che ci occupa è comunque venuta meno» per effetto dell'art.
17 della legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n.
24 (Assestamento del bilancio 2005), il quale ha rideterminato
l'ammontare delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che detta
rideterminazione ha efficacia solo «a decorrere dall'anno
2005» e, pertanto, non può essere invocato per sostenere
la cessazione della materia del contendere riguardo a questioni
che, invece, concernono il periodo d'imposta relativo all'anno
2003.
4.– Nel merito, entrambe le questioni non sono fondate.
Il rimettente muove dall'esatta premessa che l'addizionale
regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata
dalla legislazione statale (art. 50 del decreto legislativo
n. 446 del 1997), è da considerarsi – secondo la costante
giurisprudenza costituzionale – tributo statale e non «proprio»
della Regione (nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.),
senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito
alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente
attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo
(v., ex plurimis, sentenze n. 37 e n. 381 del 2004);
con la conseguenza che la disciplina della misura di tale
addizionale rientra nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., e che è precluso alle Regioni integrare
detta disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione
statale.
Tuttavia, lo stesso rimettente, nella specie, ricostruisce
in modo inesatto la normativa statale di riferimento – cioè
l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289
del 2002, relativamente alla prima questione, e il citato
art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativamente
alla seconda questione – giungendo all'errata conclusione
della violazione dei parametri evocati.
4.1.– In ordine alla prima questione, il rimettente prende
atto che, ai sensi della denunciata legge regionale, l'addizionale
in questione è determinata, «a decorrere dall'anno 2002»,
nella misura indicata dalla tabella A allegata alla stessa
legge, mediante l'applicazione di quattro diverse aliquote,
in relazione a distinti scaglioni di reddito imponibile
(cioè dello 0,9 %, fino ad € 15.493,71; dell'1,91 %, oltre
tale importo e fino ad € 30.987,41; del 3,6 %, oltre tale
importo e fino ad € 69.721,68; del 4,0 %, oltre tale importo).
Da ciò deduce che il legislatore regionale ha previsto,
per il 2003, un'addizionale di importo identico a quello
già stabilito per il 2002 e quindi, in riferimento alle
classi di reddito piú elevate, un'aliquota complessivamente
superiore al limite massimo dell'1,4 % del reddito imponibile
fissato dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 (nel testo applicabile ratione
temporis alla fattispecie). La stessa Commissione tributaria
completa la sua argomentazione rilevando che l'art. 4, comma
3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001,
ha consentito, in via eccezionale, il superamento del suddetto
limite massimo dell'addizionale, ma solo per l'anno 2002
(«Limitatamente all'anno 2002»). Conclude, pertanto, per
l'illegittimità costituzionale della norma censurata, che
ha invece fissato anche per l'anno 2003 un'addizionale superiore
all'1,4 % del reddito imponibile.
Tale rilievo di illegittimità costituzionale tuttavia non
è fondato, perché il rimettente non tiene conto che il legislatore
statale, con il menzionato art. 3, comma 1, lettera a),
della legge n. 289 del 2002, ha inteso perseguire l'obiettivo
di politica economica di evitare – con decorrenza dal 30
settembre 2002 e fino al raggiungimento di un accordo sui
meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di
Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali) – la maggiore pressione fiscale dell'IRPEF
e dell'IRAP che potrebbe derivare dall'ulteriore incremento
delle addizionali regionali e locali a tali tributi, e,
nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali
legittimamente stabilite per l'anno 2002. In particolare,
l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce la sospensione,
fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli «aumenti
delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le regioni, […] deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle
aliquote in vigore per l'anno 2002». L'aumento dell'addizionale
all'IRPEF per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione
Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002
– anche se comportante l'applicazione di un'addizionale
superiore all'1,4 % del reddito imponibile, come consentito
per l'anno 2002 dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 347 del 2001 – non rientra, dunque, nella sfera di applicazione
dell'indicata norma di sospensione e va ricompreso nell'àmbito
di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare,
in attuazione della indicata politica di tendenziale mantenimento
della pressione fiscale. La legge regionale che lo ha stabilito
non risponde, infatti, alle condizioni temporali e quantitative
previste dal citato art. 3, comma 1, lettera a),
ai fini della sospensione, essendo essa confermativa delle
aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata
anteriormente al 30 settembre 2002 (perché promulgata il
19 dicembre 2001) .
Non può opporsi, in proposito, che la norma statale che
ha disposto la sospensione riguarderebbe, per la sua formulazione
letterale, soltanto gli «aumenti deliberati» dalla Giunta
regionale e non anche quelli disposti da leggi regionali,
“approvate” e “promulgate”, ma non “deliberate”. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la legge
regionale viene “approvata” mediante “deliberazione” consiliare
e, perciò, l'espressione «aumenti deliberati», di cui al
citato art. 3, comma 1, lettera a), si riferisce
agli aumenti stabiliti non solo mediante provvedimento amministrativo
(nel caso – contemplato dall' art. 4, comma 3-bis,
primo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001
– di una maggiorazione dell'aliquota fino allo 0,5 %), ma
anche mediante legge regionale (nel caso – contemplato dallo
stesso art. 4, comma 3-bis, secondo periodo, del
decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001 – di una maggiorazione
dell'aliquota superiore allo 0,5 %).
Né, per escludere la legittimità dell'aumento dell'addizionale
in questione, assume rilievo la circostanza che il legislatore
regionale abbia deliberato, con la legge denunciata, tale
aumento nel 2001, per una pluralità indefinita di anni,
«a decorrere dall'anno 2002», e non con distinte leggi o
provvedimenti annuali. Il citato art. 50, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 non prevede,
infatti, alcun obbligo per le Regioni di determinare gli
aumenti dell'addizionale singulatim, anno per anno,
ma si limita a stabilire che i “provvedimenti” di aumento
debbono essere pubblicati «nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale
si riferisce ».
4.2.– In ordine alla seconda questione, il giudice a
quo, fondando la propria argomentazione sulla parola
«aliquota» al singolare, utilizzata dall'art. 50 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, muove dal presupposto interpretativo
che la legge statale vieti al legislatore regionale di strutturare
l'addizionale all'IRPEF secondo più aliquote crescenti per
scaglioni di reddito. Dall'affermata violazione di tale
divieto il rimettente fa discendere il contrasto delle censurate
disposizioni, da un lato, con gli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119, secondo comma, Cost. e, dall'altro,
con gli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 Cost.
L' assunto interpretativo del rimettente è errato.
Per quanto attiene al contrasto con gli artt. 117, secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., va
rilevato che né la norma statale istitutiva dell'addizionale
(art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997), né la relativa legge di delegazione (art.
3, comma 143, lettera a, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), nell'impiegare il termine «aliquota»
al singolare per la determinazione degli aumenti dell'addizionale
medesima, impediscono che tali aumenti siano improntati
a criteri di progressività. Infatti, la parola “aliquota”,
usata al singolare e senza altra specificazione, ben può
essere interpretata, secondo l'uso linguistico generale
e specialistico del settore tributario, in senso neutrale
, e cioè sia nel senso di “aliquota proporzionale”, sia
nel senso di “aliquota progressiva”. Ne consegue che l'uso
di tale parola, da parte del legislatore statale, consente
al legislatore regionale di realizzare la maggiorazione
non solo attraverso un'unica aliquota proporzionale, ma
–come avvenuto nel caso di specie – anche attraverso un'“aliquota
progressiva”, articolata in più aliquote crescenti in funzione
del reddito.
Deve inoltre negarsi che la Costituzione stabilisca una
riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato
in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi
dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio
che deve informare l'intero sistema tributario ed è, quindi,
legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro
autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a
criteri di progressività in funzione delle politiche economiche
e fiscali da esse perseguite. Nella specie, la scelta del
legislatore regionale di articolare l'addizionale all'IRPEF
secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta
i limiti di imposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa
coerentemente, a livello regionale, la struttura tipicamente
“progressiva”di detta imposta erariale.
Anche per quanto attiene al denunciato vulnus degli
artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione – che il rimettente
connette strettamente e consequenzialmente alla violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119,
secondo comma, Cost. – l'ordinanza di rimessione si fonda
sul presupposto dell'esistenza del divieto della legge statale
di introdurre addizionali all'IRPEF strutturate secondo
un'aliquota progressiva. E dalla violazione di tale divieto
da parte della legge regionale la medesima ordinanza fa
conseguire la denuncia di una ingiustificata disparità di
trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione
Marche e quelli residenti in altre Regioni, dipendente dal
fatto che solo i primi sarebbero assoggettati ad un'addizionale
all'IRPEF con aliquota progressiva. Va però rilevato che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo,
detta diversità di trattamento tra contribuenti aventi lo
stesso reddito imponibile, costituirebbe la necessaria conseguenza
non già della progressività dell'addizionale, ma dell'esercizio
dell'autonomo potere degli enti territoriali di liberamente
prevedere – entro i limiti stabiliti dalla legge statale
– aliquote anche non progressive della stessa addizionale
che possono risultare tra loro diverse. E ciò a prescindere
dal rilievo che dall'attribuzione di tale autonomo potere
deriva che i lamentati effetti della diversità di carico
fiscale sarebbero imputabili non già (come ritiene il rimettente)
alla denunciata legge regionale, che costituisce atto di
esercizio di tale potere, ma semmai alla non censurata norma
statale di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446
del 1997, che detto potere attribuisce.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19
dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia
di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche
e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa
tabella A, sollevate – in riferimento agli artt.
3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119,
secondo comma, e 120 della Costituzione – dalla Commissione
tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.