REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art.
38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002), promossi con ordinanze
del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra Giuseppe Di Clemente e l'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e del 18 febbraio 2004
dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente
tra Angelica Pianeselli e l'INPS, iscritte ai numeri 116
e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 11 e 17, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005
il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 30 ottobre 2003 il
Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica),
e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal
modo il giudice rimettente ripropone, in considerazione
della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001,
in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza
n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti
per ius superveniens.
Osserva il rimettente – richiamando testualmente la citata
precedente ordinanza – che il pensionato ricorrente, in
data 30 novembre 1995, aveva ricevuto dall'INPS la richiesta
di restituzione della somma indebitamente percepita nel
periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di
quote di integrazione al trattamento minimo di pensione
in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto
l'accertamento dell'illegittimità di tale provvedimento
eccependo l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 260 e
261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt.
3 e 38 Cost.
Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove
l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione
al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni
necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato,
o per la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva
del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione
del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia
trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni
sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere
se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il
limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della
seconda.
La successiva normativa introdotta dall'art. 1, commi 260
e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata
dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza
n. 2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva
e, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella
anteriore. Quindi le disposizioni di cui all'art. 1, commi
260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità
dell'indebito all'unico requisito del reddito riferito al
1995.
L'applicazione retroattiva della normativa censurata determina
– secondo il rimettente – una disparità di trattamento tra
pensionati per i quali sia già stata sancita in via definitiva,
secondo i precedenti principi, l'irripetibilità di un indebito
e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima
epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa con conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione. In particolare
il Tribunale richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa
Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l'affidamento
di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica
che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto».
Il rimettente censura poi anche l'art. 38 della legge n.
448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7:
«nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche
o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi
anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori
di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno
2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al
comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito
personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000
di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al
recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo
riscosso». Ad avviso del rimettente tale normativa non ha
abrogato la disciplina di cui all'art. 1, commi 260 e 261,
della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina
analoga a quella già prevista dalle citate disposizioni
di legge con riferimento alle prestazioni indebitamente
erogate negli anni dal 1996 al 2000.
Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice
rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta
aver superato la soglia reddituale suddetta sia nel 1995
che nel 2000.
In conclusione, ad avviso del rimettente, la questione di
legittimità costituzionale formulata nella precedente ordinanza
del 5 marzo 2001 deve ribadirsi con riferimento alla disciplina
dettata dall'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del
1996, atteso che anche le citate disposizioni riconducono
la ripetibilità dell'indebito all'unico requisito del reddito
negli stessi termini dell'art. 1, commi 260 e 261, della
legge n. 662 del 1996.
2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di
Viterbo ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge n.
662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In
tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della
ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale già sollevata con ordinanza del 30 marzo
2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con
ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione
degli atti per ius superveniens.
Il rimettente – richiamando testualmente la precedente ordinanza
– osserva che la situazione determinata dai citati commi
260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 è assai
simile a quella esaminata dalla Corte con la sentenza n.
39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto
con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, della legge
n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni
introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito
in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente
alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti
alla stessa data». Anche nel caso di specie – osserva il
rimettente – v'è irrazionale e ingiustificabile disparità
di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra
i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale
abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata
in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione
di non ripetibilità ai sensi della normativa previgente,
e i pensionati nei confronti dei quali – a parità di ogni
altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza
dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16 milioni
di lire e dell'assenza di dolo – il recupero sia stato promosso
dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, con
la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell'indebito.
Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell'art.
38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.
3. – L'Istituto nazionale della previdenza sociale
si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per
l'infondatezza della questione.
Secondo l'Istituto, non vi è contrasto con l'art. 3 Cost.,
avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di
dettare misure di razionalizzazione della finanza pubblica
e realizzando un equo contemperamento delle esigenze di
bilancio con gli interessi privati. Inoltre le erogazioni
non dovute non possono, per definizione, concorrere all'integrazione
della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro
ripetizione non può di per sé violare il precetto costituzionale.
D'altra parte occorre tener conto della compatibilità con
le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento,
nell'esercizio della loro discrezionalità e tenendo conto
delle esigenze fondamentali di politica economica, spetta,
in sede di manovra finanziaria di fine d'anno, introdurre
modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario
a salvaguardare l'equilibrio del bilancio statale ed a perseguire
gli obiettivi della programmazione finanziaria.
Inoltre anche l'eccezionalità e la temporaneità dell'efficacia
della normativa denunciata rilevano nel senso di escludere
qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale delle
disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la
definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso
ed un rapido riordino del settore previdenziale.
4. – E' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta inammissibilità
o comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità.
In particolare l'Avvocatura ha sottolineato che il legislatore,
nel regolamentare l'indebito previdenziale in modo difforme
rispetto all'art. 2033 del codice civile, che legittima
1'azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo
dell'assenza di causa di pagamento, ha voluto eccezionalmente
e in via transitoria abbandonare questo principio, bilanciando
tale scelta con l'adozione di quello delle condizioni di
reddito e di parziale irripetibilità per i percettori di
redditi meno elevati.
La disciplina mira ad esentare il destinatario di pensioni
e rendite da oneri di restituzione che difficilmente potrebbe
affrontare, stante la naturale destinazione al consumo ed
alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle
somme percepite – sia pure indebitamente – a tale titolo.
Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta
legislativa che imponga a chi – non versando in stato di
bisogno – abbia percepito una somma indebita di restituirla,
in quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento
di bisogni primari.
Considerato in diritto
1. – I Tribunali di Roma e di Viterbo pongono
due questioni di costituzionalità, che possono essere esaminate
insieme perché oggettivamente connesse.
La prima riguarda i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione
della finanza pubblica), i quali prevedono che nei confronti
di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico
degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi
anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora il suo reddito personale imponibile
ai fini dell'IRPEF per l'anno 1995 sia pari o inferiore
a 16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore,
l'indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo
riscosso.
La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote
di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell'INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio
2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora
il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in
caso di reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei
limiti di un quarto dell'importo riscosso.
Le questioni sono state sollevate in due giudizi sostanzialmente
analoghi nel corso dei quali i Tribunali aditi avevano già,
con precedenti ordinanze del 2001, proposto la questione
di costituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261, della
legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249
del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un
nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7
e 8, della legge n. 448 del 2001.
Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato
la medesima questione nei confronti delle norme del 1996
a suo tempo impugnate, sul rilievo che i casi di specie
– riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate
dall'INPS prima del 1° gennaio 1996 – sono disciplinati
da tali norme. La questione, a loro avviso, non è manifestamente
infondata, sotto il profilo di un'irrazionale e ingiustificabile
disparità di trattamento (lesiva dell'art. 3 Cost.) tra
i casi in cui, prima dell'entrata in vigore delle norme
impugnate, l'ente previdenziale abbia agito per il recupero
di indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta
una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente
disciplina, e i casi in cui – a parità di ogni altra circostanza,
in particolare dell'epoca di erogazione dell'indebito, del
godimento da parte del pensionato di un reddito superiore
a 16 milioni di lire e dell'assenza di dolo – il recupero
non sia stato ancora promosso al momento dell'entrata in
vigore di tali norme, con la conseguente applicazione retroattiva
di un regime di ripetibilità (sia pure limitata), con conseguente
inadeguata tutela previdenziale dei percettori dell'indebito
(lesiva dell'art. 38 Cost.).
L'impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell'art.
38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per
essi – ove fossero applicabili anche agli indebiti anteriori
al 1° gennaio 1996 – varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità
dedotti a proposito della disciplina del 1996.
2. – Ad avviso dei rimettenti entrambe le questioni sono
rilevanti, emergendo dagli atti che i redditi personali
dei pensionati, imponibili ai fini dell'IRPEF, erano sia
nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente
previsti, per l'integrale irripetibilità dell'indebito,
dai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge del 1996 e dai
commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge del 2001.
3. – Il regime dell'indebito previdenziale, derogatorio
dell'art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una
complessa evoluzione. Peraltro, per decidere i casi sottoposti
ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni
indebitamente erogate dall'INPS prima del 1° gennaio 1996.
La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell'art. 1
della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le
somme percepite in buona fede dal pensionato. In particolare,
alla risalente disciplina posta dall'art. 80 del regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422, è seguita, in epoca più recente,
quella dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione
indebitamente erogate, salvo il caso del dolo del percettore.
Al riguardo l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ha poi stabilito che la sanatoria prevista dal citato art.
52, comma 2, opera solo per le somme corrisposte in base
a formale provvedimento definitivo (espressamente comunicato
all'interessato) viziato da errore imputabile all'ente erogatore,
salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato,
e che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato
di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione
consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Tale norma è stata però da questa Corte (sentenza n. 39
del 1993) definita non interpretativa, ma innovativa con
efficacia retroattiva, ed è stata dichiarata incostituzionale
nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima
della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa –
innovando retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali
erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva
posto una disciplina peggiorativa per il percettore e leso
il suo affidamento, «tanto più che erano colpiti pensionati
a reddito non elevato»; e aveva trattato diversamente le
situazioni ormai definite di irripetibilità per buona fede
del percettore (art. 52 della legge n. 88 del 1989) e le
situazioni ancora pendenti, soggette retroattivamente alle
nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero
stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza,
l'ambito di operatività della norma del 1991 si è ristretto
ai soli indebiti erogati dopo la sua entrata in vigore.
4. – A questa disciplina a regime dell'indebito previdenziale,
così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina
eccezionale e transitoria.
In particolare i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge
n. 662 del 1996, oggi impugnati, hanno dettato – secondo
i principi, poi consolidati, affermati dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 2333 del 1997 – «una disciplina di carattere
globalmente sostitutivo di quella previgente». Questa disciplina,
transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e
perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale
posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991),
ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli
enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio
1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità
alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF
nel 1995. E' un criterio più semplice da gestire per gli
enti previdenziali, rispetto a quello previsto dalla legislazione
previgente che aveva creato non pochi problemi interpretativi,
pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come
nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti
erogati nel vigore di norme che ne garantivano l'irripetibilità.
Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge
n. 448 del 2001, in base ai quali l'indebito erogato dall'INPS
anteriormente al 1° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori
avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini
indicati, pari o inferiore a € 8.263,31 (corrispondenti,
secondo il noto tasso di cambio, a 16 milioni di lire).
E' sorto così il problema della disciplina applicabile agli
indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto
dalla giurisprudenza di legittimità, a volte nel senso che
il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti
erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli
anteriori al 1° gennaio 1996, e altre volte nel senso che
quel criterio riguarda solo gli indebiti erogati bensì prima
del 1° gennaio 2001, ma dopo il 1° gennaio 1996, onde quelli
corrisposti prima di tale data restano soggetti alla disciplina
del 1996.
Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza
n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità
degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano
entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi
260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde
l'indebito è definitivamente irripetibile se il percettore
della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di
un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF inferiore o pari
a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano
i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001,
per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito
del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31.
5. – In questo complesso quadro normativo, le questioni
di costituzionalità di cui si discute devono essere esaminate
con esclusivo riferimento alla disciplina degli indebiti
che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano
stati erogati dall'INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge
del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell'art.
38 della legge del 2001, nella parte in cui (secondo la
citata sentenza delle Sezioni unite) formano sistema con
i primi.
Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per
la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti
erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la questione di costituzionalità
non si pone, poiché le fattispecie all'esame dei rimettenti
riguardano indebiti anteriori a tale data.
6. – Le questioni di legittimità costituzionale non sono
fondate.
I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento
caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n.
39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma
1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva
le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito
previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata
in vigore o pendenti a tale data.
Ma la fattispecie odierna è ben diversa da quella decisa
dalla sentenza del 1993.
La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere
più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell'indebito
previdenziale, volendo uniformare la nuova regolamentazione,
ne aveva previsto l'applicazione retroattiva. Invece il
legislatore del 1996, come quello del 2001, non è intervenuto
sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art.
13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre
una normativa speciale e derogatoria rivolta solo al passato.
Inoltre la normativa censurata non è, per il percettore,
totalmente peggiorativa rispetto a quella previgente, perché
prevede in ogni caso l'irripetibilità di un quarto della
prestazione indebitamente percepita, onde – sotto questo
profilo – è disciplina per lui più favorevole.
Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la
legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non
elevato; invece il criterio reddituale posto dalla normativa
oggi in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con
reddito più basso alle pretese restitutorie dell'INPS.
7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate
non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza
del 1993 – una lesione, costituzionalmente rilevante, dell'affidamento
dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute,
con conseguente violazione del principio di eguaglianza.
L'affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa
vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale
solo in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.).
Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché comportino
una regolamentazione non manifestamente irragionevole (fra
le altre, sentenza n. 419 del 2000), onde la retroattività
può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell'intervento
innovatore e dall'esigenza di uniformare il trattamento
delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni
che si determineranno in futuro.
Nella specie poi si tratta dell'affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
percepiti in buona fede, ed esso è tanto più meritevole
di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato
che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della
famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n.
431 del 1993) ha individuato – alla luce dell'art. 38 Cost.
– un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali
esigenze di vita del pensionato, non sia a lui addebitabile.
Orbene è significativo che la normativa censurata (commi
260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati
dai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001,
per la parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni
unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio
1996) attraverso il criterio reddituale garantisca l'irripetibilità
di tali indebiti ai pensionati economicamente più deboli
e – comunque – ne escluda la ripetibilità totale.
Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata
– apprestano un'ulteriore tutela a quei pensionati con bassi
redditi cui l'INPS abbia chiesto la ripetizione di indebiti
anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale)
restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili
ai fini dell'IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono
ancora fruire dell'irripetibilità se nel 2000 quei redditi
siano stati pari o inferiori a € 8.263,31.
D'altra parte la necessità costituzionale di proteggere,
nei sensi indicati, l'affidamento del pensionato non implica
di per sé una disciplina unica dell'indebito previdenziale;
onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio
civilistico della totale ripetibilità dell'indebito oggettivo
(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità
nell'individuazione degli strumenti più idonei a garantire
ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela,
in un generale quadro di compatibilità, e fra essi può ben
essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità
ad un criterio meramente reddituale. Inoltre la sostituzione
del regime di tutela dell'affidamento del pensionato con
un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppur
sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento
alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel
carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo,
diretto a porre ordine nella materia dell'indebito previdenziale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 38, commi 7 e 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Viterbo
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.