 |
| |
 |
 |
| n. 10-2006 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 20 ottobre 2006 n. 22515
Pres. Corona – Rel. Botta – P.M. Matera
Comune di Itri (avv. Cardi) c. Sergio Pennacchia ed altri (avv. A. Pietrosanti, M.L. Pietrosanti. L.M. Pietrosanti) |
|
Giurisdizione e competenza – Controversia fra sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito - Giurisdizione del Giudice Tributario – Assenza di provvedimento dell’Amministrazione finanziaria – irrilevanza – Fattispecie
|
|
La giurisdizione sulla controversia fra sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 e sostituito spetta al Giudice Tributario, restando irrilevante la carenza nella fattispecie di provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria (nel caso di specie, il principio è stato pronunziato con riferimento a controversia introdotta a seguito di domanda del privato volta ad ottenere dal Comune la restituzione di una somma che il medesimo aveva trattenuto a titolo di ritenuta d’acconto in qualità di sostituto d’imposta ex art. 11, 7 co. l. 413/1991 rispetto ad una complessiva somma versata a titolo di risarcimento dei danni per occupazione illegittima)
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
 |
|
| |
|