CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 18 ottobre 2006 n. 22346
Pres. Proto - Rel. Del Core - P.M. Carestia
Piero Romanelli (avv. Carli) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) e Benigno D'Orazio (avv. Referza) |
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1. Giustizia civile – Ricorso incidentale condizionato – Oggetto – Questione dedotta nel precedente grado ma assorbita dalla sentenza che conclude il grado medesimo – Inammissibile.
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2. Giudizio elettorale – Cassazione – Poteri ex art. 4 l. 1147/1966 – Giudice di legittimità e di merito – Conseguenze – poteri di diretta cognizione e analisi nell’ambito delle produzioni già effettuate nel precedente grado.
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3. Elezioni – Ineleggibilità a consigliere regionale – l. n° 154/1981 – Ente dipendente dalla Regione – Nozione – Potere di ingerenza dell’ente sovraordinato – Ampiezza – Esercizio di volontà direttiva dell’ente sovraordinato nei cui confronti l’ente strumento assume l’obbligo di adempiere i compiti fissati – Fattispecie.
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4. – Elezioni – Incompatibilità rispetto alla carica di consigliere regionale – l. n° 154/1981 - Ente vigilato – Nozione – Potere di controllo preventivo e/o successivo dell’ente sovraordinato.
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1. E’ inammissibile il ricorso incidentale condizionato che riproponga una questione già dedotta nel precedente grado di giudizio ma dichiarata assorbita dalla sentenza che concluda il grado medesimo.
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2. La Corte di Cassazione ex art. l. 1147/1966 nel contesto del giudizio elettorale è giudice di legittimità ma anche di merito con il che ha poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti di causa nell’ambito delle produzioni già effettuate nel precedente grado.
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3. Ai sensi della l. 154/1981 s.m.i. la fattispecie di ineleggibilità a consigliere regionale degli amministratori e dirigenti di enti dipendenti comporta che quest’ultimo per essere tale sia sottoposto ad un potere di ingerenza dell’ente sovraordinato tanto penetrante da rendere l’ente sottoposto un mero strumento della volontà direttiva del primo nei cui confronti l’ente sottoposto assume l’obbligo di eseguire i compiti affidatigli (nel caso di specie il Giudice non ha riconosciuto tali elementi in un consorzio in quanto non ritenuto sufficiente lo svolgimento concorrente alla Regione di funzioni, la presenza di un consigliere regionale all’interno del cda e i finanziamenti regionali mentre ha rilevato in contrario la presenza di un oggetto sociale diversificato, la nomina del cda da parte dell’assemblea dei soci.
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4. Ai sensi della l. 154/1981 s.m.i. la fattispecie di incompatibilità con la carica di consigliere regionale si verifica quando l’ente subordinato è vigilato ossia sottoposto ad un potere di controllo preventivo e/o successivo.
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