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n. 10-2006 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 20 ottobre 2006 n. 22510
Pres. Corona – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Palmieri
Nicola Miriano (avv. Sotis) c. Ministero Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (n.c.)


1. – Illecito amministrativo – Successione di leggi nel tempo – Disciplina applicabile – Legge del tempo in cui si è verificata la condotta – Disciplina più favorevole posteriore – Inapplicabilità.

 

2. – Illecito disciplinare – Successione di leggi nel tempo – Disciplina art. 2, 2° e 3° co. c.p. – Inapplicabilità – Legge vigente al tempo del verificarsi dell’infrazione – Applicabilità.

 

3. – Illecito disciplinare – Successione di leggi nel tempo – Condotta compiuta sotto la vigenza dell’art. 18 r.d.lg. 511/1946 – Abrogazione della norma ex art. 31 d.lgs. 109/2006 – Irrilevanza.

 

4. Illecito disciplinare – art. 18 r.d.lg. 511/1946 – Clausola aperta – Applicazione - Sindacato del giudice di legittimità – Ambito – Verifica della ragionevolezza della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta – Motivazione – Rilevanza.

1. In materia di illeciti amministrativi, in caso di successione di leggi nel tempo, la condotta deve essere valutata alla luce della legge del tempo del suo verificarsi, conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

 

2. In tema di illecito disciplinare, in caso di successione di leggi nel tempo, non trova applicazione l’art. 2, 2° e 3° co. c.p., con il che resta applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell’infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l’incolpato.

 

3. – In caso di condotta compiuta sotto la vigenza dell’art. 18 r.d.lg. 511/1946, poi abrogata ex art. 31 d.lgs. 109/2006, quest’ultima risulta irrilevanza, vista l’applicabilità della legge applicabile al momento del fatto.

 

4. – L’art. 18 r.d.lg. 511/1946 individua una clausola aperta la cui applicazione spetta al giudice di merito, restando limitato il sindacato del giudice di legittimità alla verifica della ragionevolezza della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta della norma soprattutto attraverso la considerazione della motivazione.


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