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n. 10-2006 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 13 luglio 2006 n. 15894
Pres. Olla– Rel. Luccioli– P.M. Palmier
Regione Toscana (avv. Lorenzoni, Vincelli) c. Rodolfo Silicani ed altri (avv. Righi) e Ministero dell’Interno


1. Edilizia e urbanistica – Procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.

 

2. Edilizia e urbanistica – Atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Natura – Atto a contenuto generale – Non è tale.

 

3. Edilizia e urbanistica – Atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 – Comunicazione di avvio del procedimento - Partecipazione di tecnico incaricato dai soggetti interessati a riunioni relative al procedimento – Equipollenza – Non sussiste.

1. Il procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 deve essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai singoli soggetti proprietari delle aree interessate.

 

2. L’atto di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996 non qualificabile come atto a contenuto generale.

 

3. Non è equipollente all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la partecipazione di tecnico incaricato dai soggetti interessati a riunione indetta nel contesto del procedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex l. 677/1996.


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