CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 13 luglio 2006 n. 15893
Pres. Prestipino - Rel. Altieri - P.M. Apice
Comune di Segrate (avv. Verrienti) c. Comune di Sesto san Giovanni (avv. Locati, Ludini) |
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1. Competenza e giurisdizione – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Clausola generale – Giurisdizione del G.A. – Fattispecie.
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2. Atto amministrativo – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Illegittimità costituzionale per violazione del principio di ripartizione delle controversie fra Giudice amministrativo e ordinario – Manifesta infondatezza.
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1. La norma dell’art. 15 l. 241/1990 costituisce una clausola generale cui devono ricondursi gli accordi tra pubbliche amministrazioni senza che gli stessi debbano necessariamente riferirsi ad un attività sostitutiva di provvedimento, con il che per i medesimi la giurisdizione spetta comunque al Giudice Amministrativo (nel caso di specie trattavasi dell’accordo raggiunto da più Comuni per lo smaltimento dei rifiuti).
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2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l. 241/1990 in relazione all’art. 11 della legge medesima per supposta violazione dei principi in materia di ripartizione delle controversie fra giudice amministrativo e giudice ordinario.
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