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Giurisprudenza
n. 10-2006 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 13 luglio 2006 n. 15893
Pres. Prestipino - Rel. Altieri - P.M. Apice
Comune di Segrate (avv. Verrienti) c. Comune di Sesto san Giovanni (avv. Locati, Ludini)


1. Competenza e giurisdizione – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Clausola generale – Giurisdizione del G.A. – Fattispecie.

 

2. Atto amministrativo – Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 – Illegittimità costituzionale per violazione del principio di ripartizione delle controversie fra Giudice amministrativo e ordinario – Manifesta infondatezza.

1. La norma dell’art. 15 l. 241/1990 costituisce una clausola generale cui devono ricondursi gli accordi tra pubbliche amministrazioni senza che gli stessi debbano necessariamente riferirsi ad un attività sostitutiva di provvedimento, con il che per i medesimi la giurisdizione spetta comunque al Giudice Amministrativo (nel caso di specie trattavasi dell’accordo raggiunto da più Comuni per lo smaltimento dei rifiuti).

 

2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l. 241/1990 in relazione all’art. 11 della legge medesima per supposta violazione dei principi in materia di ripartizione delle controversie fra giudice amministrativo e giudice ordinario.


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