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n. 5-2006 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 9 maggio 2006 n. 10591
Pres. Carbone – Rel. Morelli – P.M. Martone
Vincenzo Giuliani ed altri (avv. Peluso) c. Banca Popolare dell’Irpinia (avv. Tedeschi)


1. Processo – Ultrattività del mandato conferito in primo grado dalla parte deceduta prima dell’introduzione del giudizio di secondo grado – Non sussiste.

 

2. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Insussistenza dell’effettivo conferimento della procura da parte del soggetto in nome del quale il legale dichiara di agire – Responsabilità esclusiva del legale rispetto all’attività compiuta – Conseguenze – condanna diretta alle spese di giudizio – necessità.

 

3. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Invalidità o inefficacia sopravvenuta – Conseguenze- Condanna alle spese del legale – Inammissibilità.

1. Non vige il principio dell’ultrattività con riferimento al mandato conferito da una parte prima dell’instaurazione del successivo grado di giudizio che sia deceduta prima dell’instaurazione del medesimo.

 

2. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi e quindi sulla base di procura inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processo o per fasi di processo diverso da quello per cui l’atto è speso, l’attività processuale spesa dal legale rimane di sua esclusiva responsabilità e conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

 

3. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia invalida è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.


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