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| n. 5-2006 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 9 maggio 2006 n. 10591
Pres. Carbone – Rel. Morelli – P.M. Martone
Vincenzo Giuliani ed altri (avv. Peluso) c. Banca Popolare dell’Irpinia (avv. Tedeschi) |
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1. Processo – Ultrattività del mandato conferito in primo grado dalla parte deceduta prima dell’introduzione del giudizio di secondo grado – Non sussiste.
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2. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Insussistenza dell’effettivo conferimento della procura da parte del soggetto in nome del quale il legale dichiara di agire – Responsabilità esclusiva del legale rispetto all’attività compiuta – Conseguenze – condanna diretta alle spese di giudizio – necessità.
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3. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Invalidità o inefficacia sopravvenuta – Conseguenze- Condanna alle spese del legale – Inammissibilità.
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1. Non vige il principio dell’ultrattività con riferimento al mandato conferito da una parte prima dell’instaurazione del successivo grado di giudizio che sia deceduta prima dell’instaurazione del medesimo.
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2. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi e quindi sulla base di procura inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processo o per fasi di processo diverso da quello per cui l’atto è speso, l’attività processuale spesa dal legale rimane di sua esclusiva responsabilità e conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
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3. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia invalida è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
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