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In tema di controversia in ordine all’indennizzo spettante a proprietario di terreni coltivati per i danni causati da fauna selvatica, quando la legge che prevede l’indennizzo stabilisca dei criteri di indennizzo per l’applicazione dei quale è necessaria solo una stima tecnica riguardante i valori indicati ex lege, senza l’esercizio di poteri discrezionali, il proprietario danneggiato è titolare di un diritto soggettivo all’indennizzo, con il che la controversia deve essere devoluta al Giudice Ordinario.
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