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Giurisprudenza
n. 5-2006 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 10 maggio 2006 n. 10701
Pres. Nicastro – Rel. Di Nanni – P.M. Palmieri
Romualdo Perla (avv. G. Rossi) c. Regione Umbria (avv. Manuali) e Amministrazione Provinciale di Perugia (n.c.)


Giurisdizione e competenza – Controversia in ordine all’indennizzo dei danni subiti dal proprietario di terreni coltivati da parte di fauna selvatica – Criteri di indennizzo determinati ex lege – Stima di carattere tecnico riguardante i valori indicati nelle norme – Necessità – Potere discrezionale della P.A. – Insussistenza – Diritto soggettivo del proprietario – Devoluzione al Giudice Ordinario

In tema di controversia in ordine all’indennizzo spettante a proprietario di terreni coltivati per i danni causati da fauna selvatica, quando la legge che prevede l’indennizzo stabilisca dei criteri di indennizzo per l’applicazione dei quale è necessaria solo una stima tecnica riguardante i valori indicati ex lege, senza l’esercizio di poteri discrezionali, il proprietario danneggiato è titolare di un diritto soggettivo all’indennizzo, con il che la controversia deve essere devoluta al Giudice Ordinario.


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