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| n. 4-2006 - © copyright |
| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 28 febbraio
2006 n. 4397
Pres. Cappuccio, Est. Panzani
Comune di Treviso (Avv. G. F. Romanelli) c/ Consorzio fra
Cooperative di produzione e lavoro- CONS. COOP (Avv. R.
Del Giudice) |
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1. Arbitrato- Arbitrato rituale di diritto-
Lodo- Interpretazione di una clausola contrattuale- Impugnabilità
per nullità- Limiti.
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2. Appalto di opere pubbliche- Variazione
dell’opera originaria- Obbligo di copertura finanziaria-
Ex art. 11 l. 741/81-In caso di variazioni arbitrarie- Applicabilità.
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3. Responsabilità contrattuale- Risoluzione
da inadempimento- Art. 1455 c.c.- Valutazione della gravità-
Natura- Conseguenze- Impugnabilità del lodo arbitrale- Limiti.
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1. L’interpretazione degli arbitri in ordine
al contenuto di una clausola contrattuale può essere contestata
con l’impugnazione di nullità del lodo solo in relazione
alla violazione di regole di diritto e non anche tramite
la mera deduzione di erroneità ovvero la prospettazione
di un’interpretazione diversa, senza la specifica indicazione
dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri . (Nella
specie la Corte ha affermato che la valutazione del collegio
arbitrale sulla natura contrattuale dell’obbligo del committente
di predisporre una perizia di variante costituisse accertamento
incensurabile in sede d’impugnazione del lodo, se non sotto
il profilo della violazione delle regole d’ermeneutica contrattuale).
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2. In tema di appalto di opere pubbliche,
la disposizione dell’art. 11 l. 741/81- secondo cui, per
l’esecuzione dei lavori complementari da parte dell’aggiudicatario
dei lavori principali, deve essere in ogni caso garantita
la copertura finanziaria- è applicabile a tutte le integrazioni
e variazioni dell’opera originaria apportate durante l’esecuzione
dell’appalto, e dunque anche quando si tratti di variazioni
arbitrarie (per le quali non sia stata approvata la relativa
perizia) attesa la ratio della norma di garantire l’appaltatore
relativamente ai maggiori oneri derivanti dalle nuove opere.
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3. In materia di responsabilità contrattuale,
la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini
della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive
ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto,
la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità
ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici
e giuridici.
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