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n. 4-2006 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 28 febbraio 2006 n. 4397
Pres. Cappuccio, Est. Panzani
Comune di Treviso (Avv. G. F. Romanelli) c/ Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro- CONS. COOP (Avv. R. Del Giudice)


1. Arbitrato- Arbitrato rituale di diritto- Lodo- Interpretazione di una clausola contrattuale- Impugnabilità per nullità- Limiti.

 

2. Appalto di opere pubbliche- Variazione dell’opera originaria- Obbligo di copertura finanziaria- Ex art. 11 l. 741/81-In caso di variazioni arbitrarie- Applicabilità.

 

3. Responsabilità contrattuale- Risoluzione da inadempimento- Art. 1455 c.c.- Valutazione della gravità- Natura- Conseguenze- Impugnabilità del lodo arbitrale- Limiti.

1. L’interpretazione degli arbitri in ordine al contenuto di una clausola contrattuale può essere contestata con l’impugnazione di nullità del lodo solo in relazione alla violazione di regole di diritto e non anche tramite la mera deduzione di erroneità ovvero la prospettazione di un’interpretazione diversa, senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri . (Nella specie la Corte ha affermato che la valutazione del collegio arbitrale sulla natura contrattuale dell’obbligo del committente di predisporre una perizia di variante costituisse accertamento incensurabile in sede d’impugnazione del lodo, se non sotto il profilo della violazione delle regole d’ermeneutica contrattuale).

 

2. In tema di appalto di opere pubbliche, la disposizione dell’art. 11 l. 741/81- secondo cui, per l’esecuzione dei lavori complementari da parte dell’aggiudicatario dei lavori principali, deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria- è applicabile a tutte le integrazioni e variazioni dell’opera originaria apportate durante l’esecuzione dell’appalto, e dunque anche quando si tratti di variazioni arbitrarie (per le quali non sia stata approvata la relativa perizia) attesa la ratio della norma di garantire l’appaltatore relativamente ai maggiori oneri derivanti dalle nuove opere.

 

3. In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.


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