| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - Sentenza 10 marzo
2006 n. 5244
Pres. Nicastro, Est. L.A. Scarano
Lo Monaco ( Avv. V. Faraone) c/ USL/5 Montalbano Jonico,
( Avv. V. Montagna ). |
|
1. Processo - Ricorso per cassazione - Obbligo
di necessaria specificazione del motivo.
|
| |
|
2. Responsabilità e risarcimento - Azione
di risarcimento del danneggiato - Mancata specificazione
del titolo - Configurabilità come extracontrattuale ogniqualvolta
manchi il riferimento all’inadempimento di specifiche obbligazioni
contrattuali.
|
| |
|
3. Sanità - Servizio veterinario pubblico
- Prestazione erogata su richiesta del privato - Imposizione
compenso - Legittimo - Condizioni.
|
|
1. Il motivo di ricorso per Cassazione, ancorché
la legge non esiga espressamente la sua specificità, come
invece per l’atto d’appello, deve essere necessariamente
specifico, ed articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti
e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.
|
| |
|
2. Deve ritenersi proposta l’azione di risarcimento
del danno ex art. 2043 c.c. laddove dalla formulazione della
domanda non emerga una precisa scelta del danneggiato in
favore dell’esercizio di un’azione di responsabilità contrattuale
(la cui proposizione presuppone che la domanda sia espressamente
fondata sull’inadempimento del debitore di una determinata
ed specifica obbligazione contrattuale).
|
| |
|
3. Qualora la prestazione veterinaria pubblica
sia erogata su richiesta del fruitore per il perseguimento
di suoi scopi personali di natura privata, è legittima l’imposizione
di un compenso per la prestazione erogata ( fattispecie
in tema di diritto di c.d. “rivisita”).
|
|