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n. 3-2006 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - Sentenza 10 marzo 2006 n. 5244
Pres. Nicastro, Est. L.A. Scarano
Lo Monaco ( Avv. V. Faraone) c/ USL/5 Montalbano Jonico, ( Avv. V. Montagna ).


1. Processo - Ricorso per cassazione - Obbligo di necessaria specificazione del motivo.

 

2. Responsabilità e risarcimento - Azione di risarcimento del danneggiato - Mancata specificazione del titolo - Configurabilità come extracontrattuale ogniqualvolta manchi il riferimento all’inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali.

 

3. Sanità - Servizio veterinario pubblico - Prestazione erogata su richiesta del privato - Imposizione compenso - Legittimo - Condizioni.

1. Il motivo di ricorso per Cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità, come invece per l’atto d’appello, deve essere necessariamente specifico, ed articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.

 

2. Deve ritenersi proposta l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. laddove dalla formulazione della domanda non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’esercizio di un’azione di responsabilità contrattuale (la cui proposizione presuppone che la domanda sia espressamente fondata sull’inadempimento del debitore di una determinata ed specifica obbligazione contrattuale).

 

3. Qualora la prestazione veterinaria pubblica sia erogata su richiesta del fruitore per il perseguimento di suoi scopi personali di natura privata, è legittima l’imposizione di un compenso per la prestazione erogata ( fattispecie in tema di diritto di c.d. “rivisita”).


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