| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 8 febbraio 2006
n. 2637
Pres. Carbone – Rel. Proto – P.M. Ciccolo
Lottomatica spa (avv. Mirabile) c. Amit srl (avv. Scanzano,
Antonini, Brunetti), Fondazione Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (avv. Izzo. Cerruti) |
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1. Giustizia civile – Giudizio avanti la
Corte di Cassazione - Interruzione del processo – Estinzione
del soggetto ricorrente – Irrilevanza – Giudizio dominato
dall’impulso d’ufficio.
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2. Giustizia civile – Ricorrente – Fusione–
Vicenda meramente evolutiva –modificativa - Perdita della
capacità processuale – Non ricorre.
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3. Contratti della Pa – Applicazione l. 157/1995
s.m.i. – Fondazione ex dlgs 367/1996 - Organismo di diritto
pubblico –Svolgimento di attività commerciali ed accessorie
– Irrilevanza – Qualificazione - Ricorrenza – Fattispecie.
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4. Contratti della Pa – Fondazioni – Organismo
di diritto pubblico –Art. 15 dlgs. 367/1996 – Estensione
alla sola l. 109/1994 s.m.i. – Irrilevanza – Qualificazione
– Ricorrenza.
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5. Giurisdizione e competenza – Contratto
atipico – Servizio di biglietteria svolto in cambio di percentuale
sul biglietto e di ritorno di immagine – Applicabilità l.
157/1995 s.m.i. – Ricorrenza – Affidamento – Controversia
- Giurisdizione ex art. 6 l. 205/00 – Giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
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1. L’estinzione del soggetto ricorrente dichiarata
in sede di legittimità dal suo difensore in udienza non
incide sullo svolgimento del giudizio di cassazione perché
questo è dominato dall’impulso di ufficio, sicchè non può
disporsi l’interruzione del giudizio.
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2. La fusione tra società non determina l’estinzione
della società incorporata nel caso di fusione per incorporazione
né determina la creazione di un nuovo soggetto nella fusione
in senso stretto ma attua l’unificazione mediante l’integrazione
reciproca delle società partecipanti alla fusione, con il
che non interviene la perdita di capacità processuale del
soggetto interessato dalla fusione.
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3. Ai fini dell’applicazione della l. 157/1995
s.m.i. è irrilevante per decidere sulla ricorrenza o meno
della qualificazione di un soggetto quale organismo di diritto
pubblico che allo stesso sia consentito lo svolgimento di
attività commerciali ed accessorie conformemente ai suoi
scopi istituzionali (nel caso di specie il Giudice ha qualificato
la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia come
organismo di diritto pubblico).
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4. Ai fini della qualificazione delle fondazioni
ex dlgs. 367/1996 alla stregua di organismi di diritto pubblico
è irrilevante la sottrazione alle procedure ad evidenza
pubblica di cui all’art. 15 del dlgs 367/1996 in quanto
limitata alla sola l. 109/1994 s.m.i.
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5. Si applica il dlgs. 157/1995 smi al contratto
atipico avente ad oggetto il servizio di biglietteria svolto
a favore dell’organismo di diritto pubblico in cambio di
percentuale sul biglietto e di ritorno di immagine con conseguente
giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 6 l. 205/2000
in caso di controversia sull’affidamento dello stesso.
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RUGGIERO DIPACE
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| L’organismo di
diritto pubblico ed i contratti atipici
| I
fatti e la decisione
Questa ordinanza è degna di nota in
quanto per la prima volta la Corte di Cassazione
si pronuncia sul contratto atipico di sponsorizzazione
stipulato da una Fondazione, individuando
la disciplina ad essa applicabile nonché
la relativa giurisdizione.
La Società Amit, titolare del contratto
di appalto di servizi di biglietteria e
distribuzione pubblicitaria relativo alle
manifestazioni promosse dalla Fondazione
Accademia di Santa Cecilia, impugna dinanzi
al Tar del Lazio l’atto con il quale la
Fondazione ha affidato direttamente alla
Società Lottomatica l’appalto di quei servizi,
senza esperire una procedura ad evidenza
pubblica, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995,
n. 157.
La Fondazione e la Lottomatica propongono,
nel corso del giudizio, regolamento di giurisdizione,
chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare
la giurisdizione del giudice ordinario sia
perché la Fondazione non si può configurare
come organismo di diritto pubblico sia perché
il contratto di sponsorizzazione, essendo
un contratto atipico, non rientra tra quelli
a cui si deve applicare il d.lgs. n. 157/1995,.
Per dirimere la controversia la Corte di
Cassazione utilizza il parametro dell’art.
6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo
il quale il giudice amministrativo ha giurisdizione
esclusiva sulle controversie relative alle
procedure di affidamento di lavori, servizi
e forniture svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente, al
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica
previste dal diritto comunitario e da quello
nazionale.
In questa prospettiva, la Corte si trova
a dover verificare, in primo luogo, con
riferimento all’elemento soggettivo della
norma, se la Fondazione, non essendo amministrazione
pubblica, possa rientrare nel novero degli
organismi di diritto pubblico tenuti ad
applicare la normativa comunitaria in materia
di aggiudicazione degli appalti di servizi
e, in secondo luogo, dal punto di vista
oggettivo, se il contratto di cui è causa
possa rientrare tra quelli per i quali è
applicabile la disciplina del d.lgs. n.
157/1995.
Con riguardo al primo problema la Cassazione
rileva che la Fondazione presenta tutti
gli elementi propri dell’organismo di diritto
pubblico. Infatti, essa, anzitutto, ha personalità
giuridica. È istituita per soddisfare bisogni
di interesse generale non aventi carattere
commerciale o industriale, in quanto dal
suo statuto si evince che persegue, senza
scopo di lucro, la diffusione dell’arte
musicale, dell’educazione musicale della
collettività. Infine, ha il requisito della
dominanza pubblica[1].
In relazione al secondo problema la Corte
osserva che nella fattispecie non ci si
trova di fronte ad una vera sponsorizzazione,
ad onta del nomen juris attribuito
al negozio. I servizi di biglietteria e
di distribuzione pubblicitaria, inerente
le manifestazioni promosse dall’Accademia,
costituisce elemento essenziale del contratto,
tale da poterlo qualificare come appalto
di servizi e farlo rientrare nell’ambito
oggettivo di applicazione del d.lgs. n.
157/1995.
Alla luce di queste considerazioni, sussistono
tutti i requisiti previsti dall’art. 6 della
legge n. 205/2000 per dichiarare la giurisdizione
del giudice amministrativo e, quindi, respingere
i ricorsi proposti.
L’inquadramento della Fondazione nella
categoria dell’organismo di diritto pubblico.
La soluzione al problema della qualificazione
della Fondazione come organismo di diritto
pubblico è condivisibile e difficilmente
opinabile.
Dalla lettura del d.lgs. n. 367/1996 in
materia di trasformazione degli enti musicali
in fondazioni, si evince chiaramente che
la Fondazione, almeno con riguardo alla
sua attività istituzionale, pur rivestendo
una forma privatistica, si connota in senso
pubblicistico[2].
In relazione alla applicazione della disciplina
sugli appalti, ciò si traduce in una identificazione
della Fondazione nella categoria dell’organismo
di diritto pubblico[3]. Infatti, come agevolmente
rilevato nella decisione in commento, la
Fondazione è in possesso di tutti e tre
i requisiti richiesti dall’art. 2 del d.lgs.
n. 157/1995 per qualificare un soggetto
come organismo di diritto pubblico.
La Corte, giustamente, non ha ritenuto il
carattere di diritto privato della Fondazione
idoneo ad escludere la natura di organismo
di diritto pubblico[4].
A tale qualificazione non può neppure opporsi
la considerazione che nello statuto della
Fondazione sia prevista la possibilità di
svolgere attività commerciali secondo i
criteri imprenditoriali.
Anche in questo caso la Corte ha correttamente
concluso che la Fondazione svolge un’attività
di interesse generale e che l’eventuale
esercizio di attività commerciali ed imprenditoriali
non implica una diversa qualificazione dell’ente[5].
Tale conclusione si pone in linea con la
giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo
la quale lo svolgimento di attività commerciali
accanto a quelle volte al soddisfacimento
di bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, non
impediscono di qualificare un ente come
organismo di diritto pubblico[6].
Peraltro, secondo principi consolidati in
giurisprudenza, la qualificazione di organismo
di diritto pubblico comporta che tutta l’attività
contrattuale del soggetto, anche quella
commerciale ed industriale non direttamene
funzionale all’espletamento del compito
pubblicistico, debba essere assoggettata
alle regole degli appalti pubblici. Infatti,
non si potrebbe distinguere tra contratti
stipulati da un ente aggiudicatore finalizzati
alla soddisfazione di interessi generali
e contratti che tale finalità non hanno.
Altrimenti ragionando si verrebbe a ledere
il principio di certezza del diritto che
vuole una uniforme applicazione delle norme
comunitarie e nazionali in materia di evidenza
pubblica poste a tutela della concorrenza
[7].
La qualificazione come organismo di diritto
pubblico, quindi, porta ad affermare che
per tutta la sua attività contrattuale,
quale che sia la finalità che si vuol conseguire,
la Fondazione deve utilizzare le procedure
ad evidenza pubblica comunitarie, se si
tratta di appalti sopra la soglia, come
quello oggetto della fattispecie dedotta
in giudizio[8].
Il contratto di sponsorizzazione e le
procedure ad evidenza pubblica
Il punto più controverso della vicenda
è senz’altro quello della qualificazione
del contratto intervenuto tra la Lottomatica
e la Fondazione.
Secondo i ricorrenti questo avrebbe la natura
di sponsorizzazione, perché è nominato come
tale ed inoltre perché, in coerenza con
il suo nomen iuris, prevede l’impegno
della Lottomatica ad effettuare il servizio
di biglietteria in cambio del diritto di
pubblicizzare il proprio marchio affiancandolo
agli eventi culturali proposti dalla Fondazione.
Il servizio di biglietteria rappresenterebbe
la vera controprestazione al diritto di
diffondere la propria immagine. Del tutto
accessoria, invece, sarebbe la clausola
del contratto che prevede un rimborso degli
oneri sostenuti in relazione alle attività
connesse alla vendita di biglietti, che
sostanziandosi in una percentuale sulla
vendita degli stessi, non incide sulla natura
non onerosa del contratto.
In questo caso non troverebbero applicazione
né il d.lgs. n. 157/95 che impone il rispetto
della normativa ad evidenza pubblica, né
la norma sulla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ex art. 6
della legge n. 205/2000 che si riferisce
solo ai contratti di lavori, servizi e forniture.
Secondo la resistente, invece, il contratto
andrebbe qualificato come appalto di servizi
di biglietteria e pubblicitari. La percentuale
sulla vendita dei biglietti rappresenterebbe
il vero corrispettivo dell’appalto, mentre
la clausola di sponsorizzazione sarebbe
da considerarsi del tutto residuale. Di
conseguenza, troverebbero piena applicazione
le norme sull’evidenza pubblica e sulla
giurisdizione amministrativa.
La Cassazione aderisce a quest’ultima tesi.
Innanzitutto, viene precisato che le sponsorizzazioni
non rientrano nell’ambito applicativo del
d.lgs. n. 157/1995, implicitamente affermando
che questi negozi non potrebbero essere
sottoposti alla disciplina ad evidenza pubblica.
Inoltre, a prescindere dal nomen iuris
utilizzato dalle parti, i servizi di biglietteria
e pubblicitari sono elementi essenziali
del contratto e la percentuale corrisposta
alla Lottomatica rappresenta un onere economico
che di per sé qualifica il contratto come
contratto sinallagmatico di servizi.
Il ragionamento della Corte non appare del
tutto condivisibile, non tanto con riguardo
alla conclusione al quale è pervenuto, ossia
l’affermazione della giurisdizione del giudice
amministrativo, quanto con riferimento ai
presupposti di tale conclusione.
La Corte, adottando il parametro di cui
all’art. 6 della legge n. 205/2000, sembra
implicitamente ritenere che solo i contratti
di lavori, servizi e forniture stipulati
da un organismo di diritto pubblico debbano
essere sottoposti alla giurisdizione del
giudice amministrativo in quanto aggiudicati
attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Secondo il giudice di legittimità, i contratti
atipici, come quello di sponsorizzazione,
non trovando una specifica disciplina legislativa,
sfuggirebbero a queste regole.
Tuttavia, sul punto, si deve osservare che
i contratti atipici in generale e quello
di sponsorizzazione in particolare non sfuggono
alla disciplina dell’evidenza pubblica,
anche se stipulati da organismi di diritto
pubblico[9].
La difficoltà è rappresentata dalla individuazione
della disciplina applicabile.
Appare dubbia l’applicabilità della normativa
sulla contabilità di Stato in quanto questa
si riferisce alle amministrazioni statali
ed agli enti pubblici per i quali ne è stata
prevista l’estensione a seguito di specifiche
normative[10].
Si deve rilevare, però, che la necessità
del rispetto delle regole ad evidenza pubblica,
per i soggetti tenuti ad applicare la disciplina
nazionale e comunitaria per la scelta del
contraente è da intendersi regola generale
che vale anche nell’ipotesi in cui non vengano
in rilievo contratti disciplinati dalla
normativa comunitaria.
Il problema si è posto negli stessi termini
con riferimento agli appalti sotto la soglia
comunitaria, stipulati dagli organismi di
diritto pubblico dove non rileva alcuna
normativa nazionale e comunitaria. In questi
casi la giurisprudenza ha sostenuto che
neppure gli appalti di scarso valore sono
esclusi dall’ambito di applicazione del
diritto comunitario e che la giurisdizione
appartiene al giudice amministrativo anche
per le gare di importo inferiore alla soglia
comunitaria, in quanto, a prescindere dalla
diretta applicazione della normativa comunitaria
sugli appalti di servizi, vanno comunque
rispettati i principi di non discriminazione,
di parità di trattamento e di trasparenza[11].
A maggior ragione tali considerazioni dovrebbero
valere per tutti quei contratti di notevole
importo la cui aggiudicazione non è disciplinata
dalle direttive comunitarie. Altrimenti
si sottrarrebbe una rilevante parte dell’attività
negoziale di questi soggetti alle regole
della concorrenza.
La soluzione del delicato problema si rinviene
nel ricorso ai principi generali contenuti
nel Trattato o sanciti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità
europee.
In primo luogo, viene in rilievo il principio
di parità di trattamento che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte di giustizia,
si sostanzia in quello di eguaglianza e
di non discriminazione, sancendo il divieto
di trattare situazioni analoghe in modo
diverso, salvo che la diversità di trattamento
sia giustificata[12].
Strettamente connesso a tale principio è
quello di trasparenza, da garantirsi, sempre
secondo la giurisprudenza, con ogni mezzo
appropriato, anche tramite forme di pubblicazione
dei bandi di gara a livello comunitario[13].
Ciò significa che devono essere fornite
tutte le informazioni necessarie affinché
i potenziali contraenti possano decidere
se partecipare o meno alla procedura. In
particolare, devono essere resi noti i criteri
di scelta e di attribuzione dei punteggi,
l’oggetto del contratto e le prestazioni
richieste.
Rileva, poi, il principio di proporzionalità,
in base al quale, ai fini della selezione
dei candidati, una amministrazione appaltante
non può esigere capacità tecniche o finanziarie
del tutto sproporzionate rispetto all’obiettivo
da raggiungere, il quale coincide con l’oggetto
del contratto[14].
Infine, il principio del mutuo riconoscimento
comporta che la stazione appaltante sia
tenuta ad accettare le specifiche tecniche,
i controlli, le certificazioni, le qualifiche
ed i titoli acquisiti da un candidato in
un altro Stato membro[15].
Ciò comporta che anche nel caso dell’aggiudicazione
di contratti atipici ci si trovi di fronte
ad un’attività procedimentalizzata di stampo
pubblicistico nella quale vengono in rilievo
provvedimenti amministrativi che, come tali,
sono sottoposti alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Peraltro, ulteriore argomento a favore di
tale impostazione si ricava dalla oramai
prossima riforma della disciplina dei contratti
pubblici. Lo schema di decreto legislativo,
approvato dal consiglio dei ministri in
data 23 marzo 2006 e di prossima pubblicazione,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
prevede, per un verso, che i contratti esclusi
dall’applicazione del codice, tra cui anche
quelli atipici, devono comunque essere affidati
in base ai principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
e proporzionalità e, per l’altro, che l’affidamento
deve essere preceduto da invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto
del contratto (art. 27). Altra norma del
codice, poi, stabilisce espressamente che
l’aggiudicazione dei contratti di sponsorizzazione
debba avvenire attraverso procedure rispettose
dei principi citati del Trattato (art. 26).
Tali norme mirano a fugare ogni dubbio circa
la sottoposizione alla giurisdizione amministrativa
di tutte quelle controversie nelle quali
non viene in rilievo una vera e propria
procedura ad evidenza pubblica ma solo i
principi del Trattato. Anche in assenza
di una procedura tipizzata di scelta del
contraente tali principi comportano pur
sempre un vincolo procedimentale, sia pure
meno stringente di quello previsto dalle
normative sugli appalti, per la scelta del
contraente. Il principio che si può ricavare,
quindi, è quello che non è corretto ancorare
la giurisdizione amministrativa alla presenza
di una procedura formale di evidenza pubblica,
escludendola quando si devono osservare
solo i principi del Trattato. In tutti i
casi di scelta del contraente attraverso
procedure selettive, più o meno formalizzate,
la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Si può concludere, quindi, che la Corte
avrebbe potuto comunque affermare la giurisdizione
amministrativa facendo uso dei principi
appena esposti senza vincolarsi alla rigida
interpretazione della norma di cui alla
legge n. 205/2000 che l’ha obbligata a qualificare
il contratto come appalto di servizi.
La contestata qualificazione del negozio
oggetto della gara
Costretta a far rientrare la fattispecie
nell’ambito applicativo della norma appena
citata, la Corte sembra aver operato un
forzatura nella qualificazione del negozio
intervenuto tra le parti, pur avendo utilizzato
un criterio ermeneutico condivisibile, non
fondato esclusivamente sul nomen iuris
del contratto, bensì sulla effettiva volontà
delle parti e sulle prestazioni dedotte
nel contratto[16].
Infatti, anche dalla analisi delle clausole
contrattuali, nella fattispecie in questione
non viene in rilievo un semplice appalto
di servizi, bensì un contratto che ha come
elemento essenziale quello dello scambio
tra la prestazione di un servizio (la biglietteria)
e la possibilità di affiancare il marchio
dell’imprenditore alla iniziativa del soggetto
pubblico. Si tratta di una sponsorizzazione
tecnica rientrante nel novero dei contratti
di sponsorizzazione, cioè nel novero di
quei contratti di durata, a titolo oneroso
e sinallagmatico, nei quali lo sponsor è
sempre il titolare dell’interesse alla propaganda
del proprio nome, della propria attività,
dei propri beni e dei propri servizi offerti
al pubblico[17]. Per contro, lo sponsee
assume contrattualmente la funzione di veicolo
della comunicazione, normalmente dietro
corrispettivo o, nel caso della sponsorizzazione
tecnica, dietro la prestazione di forniture
o servizi[18].
A fronte di questo scambio di prestazioni,
l’importo derivante dalla percentuale sulla
vendita del biglietto si configura come
prestazione meramente accessoria e non serve
a qualificare il negozio come contratto
di servizi.
Si deve osservare, infine, che una diversa
qualificazione del negozio da parte del
giudice di merito non sarebbe assolutamente
preclusa, visto che non è vincolato in alcun
modo a quanto rilevato dalla Cassazione.
Infatti, se, da un lato, è vero che qualora
la qualificazione del rapporto dedotto in
giudizio costituisca presupposto necessario
per l’individuazione del giudice munito
di giurisdizione, le Sezioni unite, in sede
di regolamento preventivo di giurisdizione,
hanno il potere e il dovere, sulla base
delle allegazioni delle parti e delle risultanze
degli atti del processo, di procedere alla
qualificazione medesima, con l’identificazione
dell’oggetto sostanziale della domanda e
della natura delle posizioni soggettive
con essa fatta valere, dall’altro, resta
salva ed impregiudicata ogni indagine di
merito sulla concreta esistenza ed estensione
di tali posizioni[19].
Ed in questo caso il giudice di merito anche
qualificando diversamente il negozio, dovrebbe
affermare il principio secondo cui i contratti
atipici in generale e la sponsorizzazione
in particolare devono seguire le procedure
dell’evidenza pubblica a tutela della piena
concorrenza. |
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La Corte osserva che secondo il d.lgs. 29
giugno 1996, n. 367, Disposizioni per
la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato, la partecipazione dei privati
alle fondazioni non deve superare il quaranta
percento, mentre resta maggioritaria quella
dei soggetti pubblici. Inoltre, la fondazione
ai sensi della legge 14 aprile 2004. n.
98, Interventi a sostegno dell’Accademia
di Santa Cecilia, beneficia di ingenti
finanziamenti pubblici di carattere ordinario
e straordinario. Essa è sottoposta al controllo
della Corte dei conti quale ente cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria ed il
collegio dei revisori dei conti, ai sensi
del citato d.lgs. n. 367/1996, è nominato
con decreto del Ministro dell’economia che
ne può disporre anche la revoca. Infine,
il Ministro dei beni e delle attività culturali
può sciogliere il consiglio di amministrazione
quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione
o gravi violazioni di norme, ovvero nel
caso di conti economici in perdita.
[2] In questo senso è pienamente condivisibile
l’affermazione di S. Oggianu, Disciplina
pubblica delle attività artistiche e culturali,
Torino, 2004, 239, ove si mette in rilievo
che tale conclusione si evince dalla disciplina
normativa puntuale e dettagliata degli statuti,
dalla rigida previsione degli organismi
di governo dell’ente, dalla soggezione a
controlli tipicamente pubblicistici, come
quello della Corte dei conti, e dal carattere
del tutto residuale della disciplina civilistica.
[3] Non ci si trova di fronte ad una amministrazione
pubblica né ad un concessionario di servizi,
bensì ad un soggetto formalmente privato
che svolge compiti di rilevanza pubblica.
La qualificazione pubblicistica dell’ente
musicale non viene in rilievo, infatti,
al di fuori del settore degli appalti. Le
stesse Sezioni unite della Cassazione hanno
riconosciuto la natura giuridica privata
alla fondazione Teatro Lirico “Giuseppe
Verdi” con riferimento ad una controversia
promossa dal privato per il risarcimento
dei danni conseguenti alla asserita illegittima
condotta dell'ente in una procedura concorsuale
per l'assunzione di personale. In quel caso,
la Cassazione investita da un regolamento
preventivo di giurisdizione, proposto dalla
fondazione che reclamava la giurisdizione
del giudice amministrativo, lo ha dichiarato
inammissibile, versandosi in una causa tra
privati nella quale non è coinvolta l’amministrazione
(Cass. sez. un., 1 dicembre 2004, n. 22494,
in Giust civ. mass. 2004, fasc. 12).
[4] Sul punto la Cassazione si conforma
alla giurisprudenza comunitaria, Corte di
giustizia CE, 13 gennaio 2005, n. 84, in
Giur. it., 2005, 84, e nazionale,
Cons. Stato, ad. plen., 23 luglio 2004,
n. 9, in Foro it., 2005, III, 318.
[5] Il problema è simile a quello affrontato
per i gestori dei servizi culturali di cui
all’art. 115, del d.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali
e del paesaggio (per un commento organico
al codice si vedano M. Cammelli (a cura
di), Il codice dei beni culturali e del
paesaggio, Bologna, 2004; L. Casini,
La valorizzazione e fruizione dei beni
culturali, in G. d. a., 2004,
478; R. Tamiozzo (a cura di), Il codice
dei beni culturali e del paesaggio,
Milano, 2005).
[6] Sul punto si veda la decisione della
Corte di giustizia CE, 22 maggio 2003, in
Urb. app., 2003, 1139. La giurisprudenza
del giudice amministrativo, nel solco delineato
da quella comunitaria ha affermato che un’attività
industriale o commerciale svolta in stretta
correlazione con un interesse pubblico,
perde la sua tradizionale connotazione giuridica
ed economica per acquistare quella specifica
dell'ordinamento comunitario, sicché il
carattere non industriale va individuato
quando sussista un collegamento ad un interesse
che il legislatore ha inteso sottrarre ai
mercati concorrenziali improntati esclusivamente
ad un'ordinaria attività imprenditoriale,
industriale o commerciale (Cons. Stato,
sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292, in Foro
amm. Cds, 2004, 1129).
[7] Il principio è posto dalla famosa decisione
sul caso Mannesmann, Corte
di giustizia CE, 15 gennaio 1998, causa
C-44/96, in Foro it., 1998, IV, 133,
con nota di R. Garofoli, L’organismo
di diritto pubblico: orientamenti interpretativi
del giudice comunitario e dei giudici italiani
a confronto. Questo principio è stato
affermato dalla giurisprudenza nazionale
sia con riferimento alle attività economiche
separate da quelle relative al soddisfacimento
di interessi generali (il Cons. Stato, sez.
IV, 2 marzo 2001, n. 1206, in Foro amm.,
2001, 614, ha affermato la necessità di
una procedura ad evidenza pubblica anche
per le attività imprenditoriali delle Poste
italiane s.p.a.) sia con riguardo alle attività
strumentali ad esse (il Tar Lazio, sez.
I, 9 giugno 2004, n. 5460, in Servizi
pubbl. e appalti 2004, 895, ha
precisato che la Rai Radiotelevisione italiana,
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
ha natura di organismo di diritto pubblico
in quanto deve soddisfare bisogni collettivi
di natura non commerciale o industriale
anche se svolge altre attività in concorrenza
con imprese private. È, dunque, tenuta ad
applicare le norme sull’evidenza pubblica
per tutte le attività strumentali alla gestione
del servizio pubblico.)
[8] Contra Cons. Stato, sez. IV,
18 novembre 2004, n. 7544, in Foro amm.
Cds, 2004, 3241, secondo cui l’affidamento
degli appalti pubblici di valore inferiore
alla soglia comunitaria una società per
azioni di gestione di servizi pubblici locali,
anche se qualificabile come organismo di
diritto pubblico o come impresa pubblica,
non è tenuta ad applicare le procedure ad
evidenza pubblica di cui alla normativa
sulla contabilità generale dello Stato (r.d.
18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio
1924, n. 827) che riguardano solo le amministrazioni
statali e gli enti pubblici per i quali
ne è stata prevista l'estensione per effetto
di norme specifiche.
[9] Al di là della singola operazione negoziale,
l’evidenza pubblica, in una prospettiva
globale, può considerarsi funzionale al
principio di economicità dell’azione amministrativa
contrattuale. Infatti, il metodo della concorsualità
favorisce indubbiamente la concorrenza ed
impedisce il crearsi di situazioni monopolistiche
che potrebbero obbligare la stessa pubblica
amministrazione a sottostare a condizioni
unilateralmente dettate dal monopolista.
[10] L’evidenziazione degli interessi pubblici
attraverso procedure concorsuali è regola
che si riferisce non solo alle amministrazioni
statali destinatarie della legge di contabilità
di Stato, ma anche agli enti locali. Infatti,
il Testo unico in materia di enti locali,
richiama espressamente, in tema di procedure
per la stipula dei contratti, la normativa
comunitaria, recepita o comunque vigente
nell’ordinamento italiano nonché la normativa
statale sui contratti delle pubbliche amministrazioni.
Le leggi di contabilità dello Stato si riferiscono
sia ai contratti tipici sia a quelli atipici.
L’art. 3 del r.d. 2440/1923, infatti, ha
una portata generale e prescrive l’applicazione
delle procedure concorsuali sia nel caso
di contratti attivi sia in quello di contratti
passivi, indipendentemente dal nomen
juris del contratto (Cons. Stato, sez.
V, 7 settembre 2001, 4680, in Foro amm.,
2001, 2379).
[11] Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 maggio
2003, n. 5868, in Foro amm. Tar,
2003, 2335; Cons. Stato,sez.VI, 2 marzo
2001 n. 1206, in Foro amm., 2001,
614.
[12] Sulla diretta connessione del principio
di parità di trattamento con il tema degli
appalti si veda da ultimo la sentenza 29
aprile 2004, causa C- 496/99, in Foro
amm. Cds, 2004, 985, secondo la quale
le procedure di raffronto tra le offerte,
in tutte le fasi, devono rispettare tanto
il principio della parità di trattamento
degli offerenti quanto quello di trasparenza,
affinché tutti gli offerenti abbiano le
stesse possibilità nella formulazione delle
offerte.
[13] Sul punto si veda la sentenza 7 dicembre
2000, causa C-324/98, in Foro it.,
2000, IV, 1.
[14] Sentenza, 24 novembre 2005, causa C-
331/04, in Osservatorio sugli appalti
pubblici nazionali e comunitari, in
www.jus.unitn.it/appalti.
[15] Sentenza 21 luglio 2005, causa C- 231/03,
in www.giustamm.it.
In argomento si veda anche, per un approccio
di tipo più in generale, C. Franchini, I
principi applicabili ai procedimenti amministrativi
europei, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, Milano, Giuffrè,
2003, n. 5, p. 1037, e European Principles
Governing National Proceedings, in Law
and Contemporary Problems, School of
Law, Duke University, 2004, vol. 68, n.
1, p. 183.
[16] E’ stato chiarito dalla giurisprudenza
che, in tema di interpretazione del contratto,
il procedimento di qualificazione giuridica
consta di due fasi: la prima, consistente
nella ricerca e nella individuazione della
comune volontà dei contraenti, è un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice
di merito, sindacabile in sede di legittimità
solo per vizi di motivazione in relazione
ai canoni di ermeneutica contrattuale di
cui agli art. 1362 ss. c.c.; la seconda
è quella della qualificazione che procede
secondo il modello della sussunzione, cioè
del confronto tra fattispecie contrattuale
concreta e tipo astrattamente definito dalla
norma per verificare se la prima corrisponde
al secondo. Questa seconda fase comporta
l’applicazione di norme giuridiche ed il
giudice non è vincolato dal nomen juris
utilizzato dalle parti, ma può rivedere
la loro qualificazione quando riscontri
la non corrispondenza alla sostanza del
contratto da esse voluto (Cass. civ. sez.
III, 22 giugno 2005, n. 13399, in Giust.
civ. mass. fasc.6)
[17] Le prestazioni oggetto del contratto
sono normalmente di do ut facias e
le obbligazioni di facere dello sponsee,
di tipo attivo e permissivo, costituiscono
l’elemento qualificante della fattispecie
negoziale.
[18] In argomento si rinvia a R. Dipace,
Il contratto di sponsorizzazione e suo
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni,
in Foro amm. TAR, 2004, 3898.
[19] Sul punto si veda Cass. civ., sez.
I, 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro amm.
Cds, 2003, 32. |
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