Premessa
Uno degli istituti contemplati nella Direttiva CE 31 marzo 2004 n. 18 (che coordina le procedure di aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto pubblico nei settori ordinari) che ha suscitato particolare interesse tra gli operatori ed interpreti del settore è senz’altro rappresentato dall’avvalimento.
Con tale non felicissimo neologismo, si intende la facoltà riconosciuta ad un concorrente di “avvalersi” - appunto - dei requisiti di un soggetto “terzo” o comunque appartenente allo stesso gruppo societario ai fini della qualificazione ad una gara concernente un appalto di servizi , lavori o forniture.
L’istituto, in particolare, è disciplinato nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 47 Direttiva 2004/18 (relativo alla capacità economica finanziaria dei concorrenti) e nei paragrafi 3 e 4 del successivo art. 48 (relativo alla capacità tecnica e professionale), là dove è stabilito che:
1) un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (definiti per ciò stesso ausiliari), fornendo prova all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie poste a sua disposizione da tali altri operatori economici;
2) analogamente, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti al fine di concorrere a pubbliche gare;
3) l’avvalimento si applica sia nel settore dei lavori, sia in quello delle forniture, sia in quello dei servizi;
4) l’oggetto dell’avvalimento concerne qualsiasi requisito di natura tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria;
5) il vincolo giuridico fra concorrente e impresa ausiliaria “terza” può essere di varia natura ed essere perfezionato con riferimento ad una sola gara;
6) può anche assumere carattere duraturo, cioè essere riferito ad una pluralità indefinita di gare, attraverso l’ottenimento di apposita “abilitazione”, a condizione che l’impresa che si avvale del requisito e quella ausiliaria facciano parte del medesimo gruppo societario.
Orbene, se quelli appena elencati rappresentano gli elementi essenziali dell’istituto, è facile intuire la forza devastante dello stesso in rapporto all’assetto giuridico preesistente in materia di imputazione diretta dei requisiti speciali di qualificazione alle gare, soprattutto nella sua primissima fase di applicazione, non “filtrata” dalla disciplina interna di recepimento, ancora in fase di perfezionamento (cfr. Codice degli appalti “De Lise”, in esercizio della delega conferita al Governo dall’art. 25 L.62/05 – Legge comunitaria per il 2004).
Applicabilità immediata delle norme comunitarie in materia di avvalimento.
Di certo le disposizioni in questione hanno natura vincolante e vanno senz’altro recepite dal legislatore interno.
Il diritto di avvalimento, infatti, è da considerare cogente nell’ordinamento comunitario ed interno a prescindere dalla sua formale trasposizione in disposizioni nazionali di recepimento, attesa – da un lato - la portata immediatamente precettiva delle statuizioni della Corte di Giustizia nella materia, espressamente richiamate nei “considerando” della Direttiva; dall’altro, che l’avvalimento è definito espressamente come un diritto del concorrente e non già una facoltà correlata ad un atto di riconoscimento da parte dello Stato membro e, men che meno, delle Stazioni Appaltanti (Segnatamente, gli artt. 47 e 48 cit. stabiliscono che l’operatore economico (e non anche lo Stato membro o la Stazione Appaltante), può, se del caso, fare affidamento sui requisiti di altro soggetto, ossia che il concorrente se lo ritiene opportuno e conveniente può senz’altro avvalersi degli altrui requisiti con il semplice obbligo di conformarsi al dettato legislativo, soprattutto per quanto concerne la prova sulla effettiva disponibilità delle risorse).
Peraltro, di per sé le disposizioni ora citate appaiono compiute, incondizionate e immediatamente eseguibili alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 18 cit. (31 gennaio 2006), per cui, anche a voler ipotizzare che le disposizioni aggiungano elementi nuovi a quanto contemplato, direttamente o indirettamente, nelle statuizioni della Corte di Giustizia CE sopra richiamate, esse, in quanto self executing, devono trovare senz’altro applicazione a partire dal 31 gennaio scorso.
Limiti soggettivi dell’avvalimento.
Gli artt. 47 e 48 citati, come detto, contemplano l’avvalimento avuto riguardo ad uno qualsiasi dei requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
E’ giudizio diffuso, infatti, che il concorrente non si possa avvalere dell’impresa ausiliaria per provare i c.d. “requisiti di ordine generale” ex art. 45 della Direttiva, trattandosi, d’altro canto, di elementi strettamente correlati alla “situazione personale” del soggetto concorrente, alla sua idoneità morale, alla sua legittimazione a porsi come contraente privato della P.A.
In sostanza, i requisiti di carattere strettamente soggettivo, morali, di affidabilità, di regolarità della gestione, di non essere soggetto a sanzioni o misure previste dalla legislazione antimafia devono essere posseduti dal concorrente: il rapporto di collaborazione tra concorrente e impresa ausiliaria (con qualsiasi modulo attuato) e l’importanza del ruolo che assume l’impresa ausiliaria nella fase di qualificazione del concorrente non possono mai consentire di obliterare l’apprezzamento riguardante i predetti profili in capo al concorrente, ossia in colui che è destinato ad assumere il ruolo di contraente della Stazione Appaltante.
Ciò non di meno, appare imprescindibile la verifica dei predetti requisiti di ordine “personale” (ivi compreso quello c.d. antimafia) anche in capo all’impresa ausiliaria, in quanto questa ultima, contribuendo alla qualificazione del concorrente, assume, comunque, un ruolo decisivo per far conseguire una posizione giuridica rilevante verso la Stazione Appaltante, posizione dalla quale derivano, in caso di aggiudicazione, anche diritti di ordine economico e patrimoniali.
Tra i requisiti di ordine strettamente soggettivo (ossia quelli che imprescindibilmente devono fare capo al concorrente) dovrebbe essere annoverato quello comprovante che il concorrente è legittimato ad operare stabilmente e in via principale nel settore economico al quale è riconducibile l’oggetto del contratto posto in gara.
Pertanto, se il contratto ha quale oggetto principale e diretto la realizzazione di lavori, la competizione dovrà essere riservata agli appaltatori di lavori con esclusione, quindi, di fornitori/prestatori di servizi, non potendosi strumentalizzare l’istituto dell’avvalimento sino al punto di stravolgere le basilari regole di legittimazione e l’ordine economico.
Allo scopo di delineare l’ambito dei concorrenti legittimati a partecipare alla singola gara, pertanto, occorrerà tener conto non tanto della prestazione in sé e per sé considerata, quanto piuttosto dell’oggetto immediato e diretto del contratto secondo il modulo negoziale a cui la stessa fa ricorso.
In altri termini, l’avvalimento non può essere strumentalizzato fino al punto di giustificare forzature all’assetto contrattuale determinato dalla S.A., dovendosi, comunque e sempre, salvaguardare la inviolabilità della scelta della stessa S.A..
Frazionabilità dei requisiti oggetto di avvalimento.
Gli artt. 47 e 48 nulla dispongono circa la frazionabilità “interna” dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi eventualmente oggetto di avvalimento; cosicché non esistono allo stato sicure indicazioni circa il fatto se essi debbano essere posseduti, almeno in una certa misura minima, anche dal concorrente stesso.
In via di principio deve ritenersi che il concorrente possa avvalersi per intero di un requisito altrui non direttamente posseduto, fermo restando al contempo che debba trattarsi, nei limiti sopra evidenziati, sempre e comunque di un operatore del settore oggetto d’appalto, in possesso di quota-parte dei requisiti di ordine speciale richiesti in gara, e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine al carattere frazionabile o meno del requisito così imputato al soggetto ausiliario.
In tale prospettiva, pertanto, occorre approfondire l’impatto dell’avvalimento sull’assetto interno in materia di qualificazione, con precipuo riferimento all’istituto dell’associazionismo temporaneo.
Quanto alle gare di servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti, in carenza di puntuali imposizioni normative, impongono di norma a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento di possedere una determinata percentuale di ciascun requisito (in genere, mutuando le prescrizioni in materia di lavori, si richiede alla mandataria almeno il 60% del requisito e alla mandante almeno il 20%): nella “nuova” prospettiva dell’avvalimento dovrebbe quindi riconoscersi che l’impresa facente parte dell’ATI possa utilizzare in toto un requisito di altra impresa facente parte della medesima ATI o terza rispetto all’ATI, tenuto conto che gli artt. 47 e 48 citt. prevedono che il raggruppamento è strumento di attuazione delle strategie aziendali in materia di avvalimento.
Con riferimento alla normativa sui lavori, invece, caratterizzato da un sistema di qualificazione mediante la produzione dell’attestazione SOA (salvo casi speciali, in cui oltre all’attestazione SOA possono essere richiesti specifici requisiti), dovrà gioco-forza ammettersi sia l’avvalimento di impresa in possesso di SOA alla classe corrispondente a quella richiesta dal bando alla impresa che partecipa alla gara singolarmente (classe intera), sia l’avvalimento cumulativo (intendendosi per tale il caso in cui il concorrente ha una frazione della classe intera e si avvale di impresa in possesso di altra frazione di classe della stessa categoria, al fine di raggiungere l’importo previsto dal bando, il tutto nella misura indicata dal bando per le imprese che partecipano secondo il tradizionale modello interno delle ATI).
Avvalimento di “garanzia” ed avvalimento “operativo”.
L’avvalimento può concretizzarsi in modo più o meno articolato a seconda delle esigenze del concorrente che può, ad esempio, necessitare di un mezzo o attrezzatura dell’impresa ausiliaria destinato ad essere utilizzato nei propri processi produttivi (avvalimento che potremo definire “operativo”, con assorbimento cioè delle risorse/mezzi, in quanto l’impresa ausiliaria deve contribuire all’esecuzione dell’appalto, mettendo i propri mezzi, risorse e/o il proprio now how a disposizione del concorrente), oppure (e solo) di imputazione a sé dei requisiti speciali della impresa ausiliaria, senza che questa sia chiamata in concreto a svolgere prestazioni specifiche nell’ambito dell’oggetto contrattuale (avvalimento che definiamo per ciò stesso “di garanzia”, in quanto non comportante l’assorbimento di mezzi o risorse “in cantiere”, ma che fa leva solo sul conseguimento in capo al concorrente del “monte” requisiti richiesti in gara).
Per definizione, invece, non può essere ammesso l’avvalimento “a cascata”, essendo evidente che il legislatore comunitario riserva l’avvalimento al concorrente e non già all’impresa ausiliaria.
Quanto al rapporto avvalimento – A.T.I., appare scontato che il primo rappresenti strumento di completamento dei requisiti posseduti dall’ATI, tenuto conto che gli artt. 47 e 48 citt. dispongono che un raggruppamento di operatori economici possa fare affidamento sulla capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti esterni al raggruppamento (ciò, tuttavia, porterà ad una riconsiderazione della disciplina degli artt. 10 e seg. legge 109/94, se non altro perché il regime “Merloni” non prevede che l’impresa facente parte di un’ATI possa avvalersi per intero di un requisito di altra impresa della medesima ATI).
Rapporto tra avvalimento ed istituto dell’ATI.
Con specifico riferimento alla legislazione nazionale sui moduli di collaborazione tra operatori economici, va ribadito che le criticità maggiori emergono in conseguenza del fatto che il regime interno sconta, soprattutto nell’ambito della disciplina sugli appalti di lavori, un assetto in base al quale alle imprese non si richiede, di norma, di provare in gara il possesso di specifici requisiti di ordine speciale, ma di essere in possesso di attestazioni SOA.
In tale sistema, alla luce delle sopra esposte implicazioni correlate all’istituto comunitario dell’avvalimento, dovrebbe ammettersi il ricorso ad impresa ausiliaria in possesso di classe corrispondente a quella prevista per l’impresa singola (e quindi l’avvalimento per l’intera classe), senza obbligo del concorrente di possedere comunque una quota predeterminata e inderogabile della classe in questione; inoltre, per ragioni di logicità si potrebbe ammettere l’avvalimento di frazioni di classe, fermo restando il raggiungimento dei valori complessivi previsti dal bando (Peraltro, va opportunamente osservato che qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di altra impresa deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse e che in caso di ATI tale condizione non può ritenersi soddisfatta attraverso il mero mandato collettivo che è alla base della costituzione dell’ATI nel contesto della legislazione interna. In effetti, il mandato è un mero strumento di rappresentanza e ciascuna impresa dell’ATI, sia essa pure la mandataria, si trova in una posizione di assoluta parità con le altre imprese della medesima associazione, tutte titolari del contratto e nessuna di esse in grado di incidere unilateralmente sulla gestione dell’altra per garantirsi la effettiva disponibilità dei mezzi e risorse oggetto di eventuale avvalimento).
La disciplina sulle ATI nel settore dei servizi e delle forniture, invece, appare più facilmente “integrabile” con l’istituto dell’avvalimento, non scontando un regime di predeterminazione normativa dei requisiti o di frazione di requisito; al contempo, non prevede, salvo casi eccezionali (si pensi al comparto dei rifiuti) un sistema di qualificazione (analogo a quello SOA) attestato da entità diverse dalla Stazione Appaltante: in tali settori sarà più agevole conformarsi da parte delle Stazioni Appaltanti all’esigenza di consentire all’impresa riunita di avvalersi in toto di un requisito di altra impresa facente parte del medesimo raggruppamento (ferma la facolta di avvalersi di imprese terze rispetto all’ATI).
Rapporto tra avvalimento ed istituto consortile.
I consorzi ordinari sono equiparati dal legislatore interno alle ATI, nel senso che per qualificarsi il consorzio deve risultare costituito da una consorziata che ha i requisiti previsti per la mandataria di un’ATI e una o più consorziate aventi i requisiti previsti per le mandanti dell’ATI.
Ne consegue che il rapporto tra avvalimento e disciplina interna sul consorzio va posto e risolto secondo la medesima prospettiva sopra delineata con riferimenti alle ATI.
Qualche annotazione particolare, invece, va fatta per i consorzi stabili, che costituiscono un soggetto legittimato ad operare nel solo settore dei lavori pubblici, che agisce come imprenditore, imputando direttamente a sé le fattispecie giuridiche poste in essere, compresa la titolarità del contratto di appalto (Come è noto, il consorzio stabile ottiene in proprio le attestazioni SOA mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate le quali, salvo le eccezionali stabilite dall’art. 12, comma 8 ter , della legge 109/94, non devono necessariamente possedere quote minime predefinite di uno o più requisiti).
Tale peculiarità consente di affermare che il modulo del consorzio stabile si inserisce tendenzialmente in quel quadro di flessibilità e duttilità che connota l’istituto dell’avvalimento, il quale, comunque, non impone al concorrente di possedere necessariamente un determinato requisito di ordine speciale o una sua frazione. Non può, tuttavia, non evidenziarsi la peculiarità costituita dalla stabilità del vincolo di collaborazione tra i consorziati, i quali si aggregano per operare congiuntamente per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, tenuto conto che l’accordo per avvalersi degli altrui requisiti risulta circoscritto dagli artt. 47 e 48 citt. ad un solo appalto (condizione questa che è soddisfatta, invece, nel caso di ATI).
Anche in considerazione del fatto che il consorzio stabile ha soggettività giuridica, esso potrà in proprio avvalersi dei requisiti di un soggetto esterno al consorzio; peraltro, le norme contenute negli artt. 47 e 48 citt. prevedono chiaramente che qualsiasi raggruppamento possa fare affidamento sui requisiti dei partecipanti al raggruppamento stesso o di altri soggetti.
L’avvalimento porterà – inoltre – a superare definitivamente nell’ambito dell’ordinamento nazionale la regola della inammissibilità dei consorzi stabili alle gare di forniture e servizi: infatti, in forza dei ridetti artt. 47 e 48, qualsiasi consorzio o società consortile può avvalersi dei requisiti dei propri consorziati e/o soci (ferme le criticità di ordine generale correlate alla stabilità del vincolo di collaborazione).
Rapporto tra avvalimento e subappalto.
All’uopo va subito affermato che l’avvalimento può concretizzarsi anche nella esigenza del concorrente di qualificarsi con i requisiti di altra impresa, alla quale affidare poi in subappalto le prestazioni correlate alle qualifiche non possedute: in sostanza, il subappalto può rappresentare uno strumento attraverso il quale attuare l’avvalimento e la cooperazione tra imprese, o, in altri termini, il mezzo che dà conto della effettiva disponibilità delle risorse dell’impresa ausiliaria.
Supplendo poi il subappalto (riguardato sotto il profilo dell’avvalimento) a carenze di requisiti necessari per la qualificazione, il concorrente dovrebbe essere tenuto ad indicare già in sede di gara il nominativo del subappaltatore ed i suoi requisiti, producendo il contratto di subappalto, anche se l’efficacia di questo potrà essere sospensivamente condizionata all’aggiudicazione.
Tale assunto, compatibile con il dettato normativo comunitario, sembrerebbe essere – però – platealmente smentito dal comma 9 dell’aart.49 del Codice, là dove afferma che “l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore”.
Ad ogni buon conto, la disciplina interna sul subappalto - che limita l’affidamento in subappalto dei lavori/servizi/forniture relativi alla prestazione prevalente e, comunque, quella che vieta il subappalto nei lavori superspecialistici di cui all’art. 13, comma 7, legge 109/94 cit. - non appare conforme all’ordinamento comunitario nella misura in cui venga applicata per limitare la facoltà del concorrente di qualificarsi mediante subappalto, ossia avvalendosi di risorse e requisiti di cui dispone l’impresa ausiliaria, indicata come subappaltatrice in sede di qualificazione.
D’altro canto, non può farsi a meno di considerare che le esigenze di ordine pubblico correlate alla prevenzione del fenomeno mafioso non possono giustificare tutte le limitazioni e i condizionamenti previsti dall’attuale disciplina sul subappalto, dovendosi, invece, focalizzare solo sui profili di idoneità morale del subappaltatore; altrimenti, la misura adottata per tutelare uno specifico interesse pubblico nazionale risulterebbe incongrua ed incisiva in modo irragionevole del principio di libera circolazione dei beni e servizi.
Dimostrazione dei requisiti oggetto di avvalimento.
L’ammissibilità dell’avvalimento a prescindere dalla natura del vincolo giuridico esistente tra impresa concorrente ed impresa ausiliaria, non esclude il diritto-dovere della S.A. di accertare l’esistenza di un vincolo idoneo a rendere effettiva la disponibilità delle risorse e dei requisiti.
La prova della disponibilità degli altrui requisiti dovrà essere data nella fase di qualifica del concorrente e, quindi - nelle procedure ristrette - in sede di prequalifica; nelle procedure aperte - in sede di presentazione dell’offerta e della documentazione amministrativa. Il concorrente, in particolare, dovrà provare i requisiti di cui è in possesso, nonché che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale correlati alla dichiarazione di avvalimento; infine, dovrà provare che dispone effettivamente delle risorse per eseguire l’appalto.
In siffatto contesto, conformemente a quanto è già dato leggere nell’approvando “Codice degli appalti”, è auspicabile che il legislatore interno fondi l’intervento dell’impresa ausiliaria, per rafforzarne il vincolo ed evitare incertezze di sorta, su una dichiarazione con la quale la stessa si impegni, incondizionatamente e irrevocabilmente, per tutta la durata dell’appalto (o per tutta la durata di validità del titolo abilitativo fatto acquisire ad altra impresa del suo gruppo societario), a mettere a disposizione del concorrente le risorse oggetto di avvalimento; sancendo, nel contempo, il principio secondo il quale, ferma la responsabilità illimitata del concorrente, l’impresa ausiliaria sia responsabile verso la S.A., unitamente all’impresa concorrente, in tutto o in parte, in correlazione all’ambito del suo apporto, ove suscettibile di autonoma e separata valutazione ed apprezzamento alla luce delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Il rapporto infragruppo, peraltro, di per sé non è sufficiente a provare la effettiva disponibilità delle risorse, occorrendo la prova concreta e puntuale della fruibilità delle risorse dell’impresa appartenente allo stesso gruppo societario del concorrente; addirittura, secondo un certo orientamento tale prova occorre anche nel caso in cui il concorrente possieda il 100% del capitale della controllata in veste di ausiliaria.
Oltre all’avvalimento in sede di gara, la Direttiva 18 prevede poi che un operatore possa avvalersi degli altrui requisiti anche per ottenere attestazioni o qualificazioni da Autorità o Organismo, necessarie per partecipare alle gare (art.52 Direttiva 2004/18 che disciplina gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e la certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato). In quest’ultimo caso, tuttavia, (a differenza dell’avvalimento diretto in gara), l’avvalimento è consentito solo nell’ambito del gruppo societario e mira a far conseguire un’abilitazione o attestazione da utilizzare in qualsiasi gara bandita nel periodo di validità dell’attestazione stessa.
Comunque, per effetto del rinvio agli artt. 47 e 48 contenuto nell’art. 52 cit., l’operatore economico dovrà dimostrare che dispone effettivamente delle risorse dell’impresa ausiliaria (ciò, lo si ripete, nonostante quest’ultima sia parte del gruppo societario del soggetto richiedente l’abilitazione) per tutto il periodo di durata dell’attestazione; il controllo sulla idoneità del vincolo giuridico e sulla effettiva disponibilità delle risorse, è in tal caso effettuato dal soggetto che rilascia l’abilitazione.
Al fine di garantire l’effettiva permanenza delle condizioni che consentono l’abilitazione ai sensi dell’art. 52, appare opportuno (oltre ai già previsti meccanismi di revisione periodica dell’attestazione) che il legislatore interno imponga, in sede di partecipazione alla gara, al concorrente e all’impresa ausiliaria, di rendere una dichiarazione che confermi la perdurante appartenenza delle dette imprese al medesimo gruppo societario, stabilendo nel contempo, che in caso di omessa dichiarazione, o di dichiarazione mendace, la S.A. procederà alla esclusione dalla gara, alla escussione della garanzia ed alla comunicazione all’entità che gestisce il sistema di qualificazione ai fini della sospensione o decadenza del titolo abilitativo.
In relazione ai contratti pendenti, il venir meno del rapporto infragruppo non dovrebbe, tuttavia, comportare la risoluzione del contratto, qualora l’aggiudicatario dimostrasse la permanenza, sulla base di un diverso vincolo, della disponibilità dei mezzi e risorse per completare l’appalto, il tutto per evitare i pregiudizi correlati alla sospensione dell’appalto in corso di realizzazione.
E’ bene sottolineare che l’acquisizione di un’attestazione/abilitazione presso un sistema centralizzato in virtù del rapporto infragruppo (e, comunque, della prova sulla effettiva disponibilità delle risorse) è esplicazione di un diritto speciale, esercitabile solo nei rapporti infragruppo, che va ad aggiungersi a quello generale previsto a favore di qualsiasi operatore economico dagli artt. 47 e 48, tenuto conto che espressamente questi ultimi riconoscono l’avvalimento in gara a prescindere dalla natura giuridica del legame tra concorrente ed impresa ausiliaria (Al riguardo va anche evidenziato che la giurisprudenza tende a legittimare l’avvalimento sia della società madre verso la società figlia, che viceversa; tale conclusione è senz’altro condivisibile in quanto gli artt. 47, 48 e 52 citt. fanno riferimento all’appartenenza al gruppo societario senza distinguere tra posizione apicale e quella subordinata).
All’impresa ausiliaria, infine, è senz’altro precluso partecipare alla medesima gara alla quale partecipa l’impresa ausiliata e ciò sia a titolo individuale, sia in ATI, sia in consorzio ordinario; inoltre si esclude che l’impresa ausiliaria possa svolgere questo ruolo per più concorrenti alla stessa gara (anche nel caso in cui essa apportasse a ciascun concorrente distinti requisiti), il tutto a garanzia della trasparenza e serietà del confronto concorrenziale, nonché della segretezza ed inviolabilità dell’offerta. |