Sommario: 1. Premessa: il problema della lingua comune; 2. La necessità della difesa delle radici culturali europee; 3. La scelta dell’uso del latino accanto all’inglese; 4. Conclusioni.
1. Premessa: il problema della lingua comune.
Il processo di integrazione comunitaria ha ormai raggiunto un livello di maturazione tale da porre a ratione la questione della individuazione di una lingua ufficiale, che rifletta le radici culturali europee su cui si possa fondare, con un rinnovato slancio, una solida comunità di Stati e, soprattutto, di popoli.[1] E’ cioè divenuto improcrastinabile segnare i confini naturali del lungimirante progetto (nato nel secondo dopoguerra) di coesione economica e sociale dell’Europa, che propriamente riguarda i soli Paesi avvinti da un retroterra storico comune.[2]
Infatti, per potersi comprendere, sia sul piano socio-economico, che su quello giuridico-commerciale, è necessario disporre di una lingua ufficiale,[3] essendo la comunicazione l’elemento che, forse più di ogni altro, ha reso possibile all’Umanità un continuo progresso, motivo per cui non è possibile pensare ad un futuro per l’Europa, senza la identificazione di un linguaggio unitario.
In materia, l’art. 314 tratt. C. E., l’art. 53 tratt. U. E. e l’art. IV-448 della Cost. eur. hanno previsto che i trattati siano redatti in tanti testi quante sono le lingue degli Stati membri e che tutte queste versioni siano da considerarsi autentiche. In virtù dell’art. 22 della Carta di Nizza (ripreso nell’art. II-82 della Cost. eur.), la Comunità rispetta la diversità culturale e linguistica dei suoi membri (c. d. principio del multilinguismo). Il Regolamento C. E. 15 aprile 1958 n. 1 (più volte modificato ed integrato a seguito dell’adesione dei nuovi Paesi membri), in ottemperanza al disposto dell’art. 290 tratt. C. E. (già art. 217), ha provveduto a disciplinare il regime linguistico delle istituzioni comunitarie, qualificando tutti gli idiomi nazionali come “lingue ufficiali” e “lingue di lavoro” della Comunità.
Tuttavia, poiché il numero degli Stati aderenti ha ormai superato la ventina, è divenuto indispensabile trovare una intesa sulla scelta di una lingua quantomeno “principale” da adottare. D’altra parte, non prendere alcuna decisione, significa in fondo consentire alla dirompente forza della lingua inglese di imporsi da sola, tradendo però in tal modo la multiforme cultura europea. Ecco che risulta essenziale sciogliere il nodo gordiano della mancanza di una lingua ufficiale nella Unione Europea.
2. La necessità della difesa delle radici culturali europee.
Nello scenario del nuovo millennio, il patrimonio culturale specifico europeo, invero, non può andare dissolto e confuso in uno sterile pan-anglismo. E’ invece indispensabile effettuare un processo di ricostruzione a ritroso della storia europea e, quindi, identificare le basi culturali della idea di Europa.[4] Soltanto in tal modo, sarà possibile proseguire, con maggiore consapevolezza, nell’edificazione di una casa comune europea.
A questo punto, la proposta che si vuole porre al centro del dibattito è quella di recuperare l’uso della lingua latina,[5] la quale per molti secoli, anche dopo la caduta dell’Impero romano, attraverso la mediazione del diritto romano, è rimasta diffusa e parlata nel medio-evo (V – XV sec. d. C.)[6], se non tra il volgo, dalle elites sociali nella produzione letteraria e filosofica, dai dottori del diritto e nei traffici commerciali, atteggiandosi a vera e propria lingua franca di quei tempi.[7] Così come l’esperienza del diritto comune (dal XII – XIII sec. d. C.)[8] di derivazione dal mondo giuridico romano – che forse può dirsi abbia rappresentato una sorta di diritto comunitario ante litteram[9] – ha tramandato l’uso del latino fino all’età moderna (XVI sec. d. C.), fermandosi solo alle soglie della nascita degli Stati nazionali, quando cominciarono ad affermarsi le lingue volgari nazionali.[10] In tal modo, nella nuova configurazione dell’Europa, il latino, mai del tutto negletto,[11] mutò significato e ruolo: da lingua parlata diventò la lingua colta di formazione per le classi dirigenti. Mentre, più recentemente ha vissuto una certa fase di declino.
Rebus sic stantibus, da un lato, bisogna comprendere se la lingua latina possa, in qualche modo, continuare a recitare un ruolo da protagonista; dall’altro lato, è pacifico che oggi sia divenuto essenziale individuare una lingua ufficiale, che rispecchi le radici culturali europee, su cui poter fondare una solida comunità di popoli (artt. 1 e 2 tratt. U. E. e art. I-3 Cost. eur.), pur nel rispetto della identità di ciascuno (art. 151, co. 1, tratt. C. E.; art. 6, co. 3, tratt. U. E. e art. I-5 Cost. eur.).
3. La scelta dell’uso del latino accanto all’inglese.
In una simile prospettiva, va subito detto che quelli che si avviano a divenire gli Stati Uniti d’Europa hanno un comune denominare proprio nella, troppo spesso dimenticata, latinità.
In Europa sono parlate numerose lingue, tutte però raggruppabili intorno a tre famiglie fondamentali: romanza, germanica e slava.[12] In seno alla Unione Europea, prevalgono de facto le lingue romanze, ossia quelle neo-latine, e l’idioma germanico costituito soprattutto dall’inglese. La soluzione più praticabile, quindi, è quella di scegliere due idiomi come lingue ufficiali: il latino e l’inglese.
Un ritorno alle origini per il latino e l’adozione dell’inglese sembra costituire un ottimo compromesso storico-culturale. Una simile operazione potrebbe trovare diversi sostenitori in Europa, non solo nei Paesi di lingua neo-latina (Italia, Francia, Spagna, etc.), ma anche nei Paesi nordici (Germania, Paesi scandinavi, etc.), dove la cultura della antica Roma è, forse ancor più, studiata ed ammirata.
Per meglio dire, le denominazioni delle istituzioni comunitarie, gli istituti giuridici fondamentali ed i testi ufficiali degli atti comunitari dovrebbero essere scritti, con il carattere della ufficialità, sia in latino che in inglese.
Il latino e l’inglese, insomma, consentirebbero, all’unisono, di propagandare, in un mixtum compositum, le tradizioni culturali ed etimologiche più tipiche dell’Europa.
Molto probabilmente, almeno in una prima fase, la lingua inglese si affermerà come lingua comunemente parlata, mentre quella latina potrà costituire la fucina di concetti, di definizioni e di termini giuridici (e non solo) uniformi per la Comunità e gli Stati.
D’altro canto, può supporsi che l’inglese europeo[13] riceverà notevoli contaminazioni dal latino, proprio per la maggiore capacità di questa lingua nel descrivere concetti e classificazioni universali.
4. Conclusioni.
Sicuramente, nell’ambito della babele europea, l’uso della lingua latina accanto a quella inglese può contribuire a delineare una comune identità.
Tutto ciò non è affatto impossibile da realizzare atteso che i cultori della lingua latina sono presenti in molti Stati europei, per cui sarebbe ora di riscoprire, nel contesto comunitario del XXI secolo, l’antica cultura latino-romana.
Esiste anche una rinnovata attenzione da parte degli organi istituzionali dei mass media, che recentemente hanno dedicato alcune preziose pagine al problema della difesa del latino.[14]
Va anche rammentato che, nella nostra epoca, il latino non può considerarsi in toto una lingua morta, in quanto è la lingua della Città del Vaticano, nella quale sono redatti il Codex juris canonici[15] e gli altri documenti ufficiali papali.
Sono poi riscontrabili numerose e pregevoli iniziative di diffusione della latinità. Possiamo ricordare: i programmi radiofonici in lingua latina trasmessi dal Vaticano (www.radiovaticana.org), ma anche da una radio finlandese (www.yleradio1.fi/nuntii) e da Radio Brema (www.radiobremen.de/online/latein); il giornale telematico integralmente in latino Ephemeris (http://www.alcuinus.net/ephemeris). Esistono poi alcuni siti Internet, che meritoriamente favoriscono la diffusione della lingua latina come: www.latinitatis.com; www.gamoto.net/dizionario-latino; www.latinovivo.com.
La Finlandia, inoltre, ha inaugurato il proprio semestre europeo di presidenza della Comunità, aprendo un sito Internet, www.eu2006.fi, ove attraverso un apposito link è possibile leggere un breve notiziario in latino: Conspectus rerum Latinus.
La unificazione economica ed istituzionale europea, a questo punto, non può che perfezionarsi attorno alla lingua latina, ossia a quel linguaggio, che, a lungo nei secoli trascorsi, ha costituito il veicolo di comunicazione pacificamente usato ed accettato dalla gens europea.
In tal modo, il diritto europeo troverebbe quella uniformità, a livello di produzione, interpretazione ed attuazione, di cui oggi effettivamente è carente. Di pari passo, le relazioni sociali ed economiche potrebbero meglio svolgersi sulla base di epitome latine assolutamente condivise nel significato e nell’uso dialettico.
In ultima analisi, discutere intorno al “latino” non significa trattare di un tema obsoleto per pochi snob, bensì vuol costituire un convinto tentativo di riscoprire le radici della Unione Europea, la quale non può che essere edificata sulle fondamenta della millenaria storia dell’antico continente di cui fa parte, a pieno titolo, l’eredità culturale, linguistica e giuridica latino-romana.[16] |
[1] Per un raffronto compendioso ed esaustivo dei temi comunitari, cfr. F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, tomo I, Giuffrè, Milano, III ed., 2004, p. 3 ss e M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, II ed., 2004. Sul processo di integrazione comunitaria, cfr. F. Fauri, Storia dell’integrazione economica europea, il Mulino, Bologna, 2006. Inoltre, essenzialmente, è possibile consultare: G. Greco, Il diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., Giuffrè, Milano, 1993, p. 85 ss; S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi nazionali, in M. P. Chiti – G. Creco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, tomo I – Parte generale, Giuffrè, Milano, 1997, p. 3 ss; E. Picozza, (voce) Attività amministrativa e diritto comunitario, in Enc. giur., vol. III, Treccani, Roma, 1997; L. Torchia, Diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario: sviluppi recenti del processo di ibridazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., Giuffrè, Milano, 1997, p. 845 ss. Sui caratteri dell’ordinamento comunitario, cfr. G. della Cananea, L’Unione europea. Un ordinamento composito, Laterza, Roma-Bari, 2003; nonché Idem, L’amministrazione europea, in S. Cassese, (a cura di) Trattato di diritto amministrativo. Dir. amm. gen., tomo II, Giuffrè, Milano, II ed., 2003, p. 1797 ss. Sulla giustizia comunitaria, cfr. R. Caranta, La giustizia amministrativa comunitaria, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Dir. amm. spec., tomo V, Giuffrè, Milano, II ed., 2003, p. 4939 ss e D. de Pretis, La tutela giurisdizionale amministrativa in Europa fra integrazione e diversità, in Riv. it. dir. pubbl. com., Giuffrè, Milano, n. 1, 2005, p. 1 ss. Sulla preminenza del diritto comunitario, altresì, vedi: S. Cassese, La signoria comunitaria sul diritto amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., Giuffrè, Milano, n. 2-3, 2002, p. 291 ss; G. Greco, Effettività del diritto amministrativo nel sistema comunitario (e recessività nell’ordinamento nazionale ?), in Dir. amm., Giuffrè, Milano, n. 2, 2003, p. 277 ss; A. Sandulli, La scienza italiana del diritto pubblico e l’integrazione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., Giuffrè, Milano, n. 3-4, 2005, p. 859 ss.
[2] Dal punto di vista storico-giuridico, cfr.: P. Stein, I fondamenti del diritto europeo, Giuffrè, Milano, 1987.
[3] In generale, sulla rilevanza giuridica della lingua, vedi A. Pizzorusso, (voce) Lingue (Uso delle), in Nss. Digesto italiano, vol. IX, Utet, Torino, 1963, p. 934 ss.
[4] Sulla idea di Europa, cfr. il fondamentale libro di F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Bari, 1961. Inoltre, amplius, anche con riferimento alla storia del diritto europeo, vedi: H. G. Gadamer, L’eredità dell’Europa, Einaudi, Torino, 1991; M. H. Banniard, La genesi culturale dell’Europa, Laterza, Bari, 1994; J. Lévy, Europa. Una geografia, Einaudi, Torino, 1999; R. Prodi, Un’idea dell’Europa, il Mulino, Bologna, 1999; H. Mikkeli, Europa. Storia di un’idea e di un’identità, il Mulino, Bologna, 2002; A. M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, il Mulino, Bologna, 2003; A. Padoa-Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, il Mulino, Bologna, 2003, P. Viola, L’Europa moderna. Storia di un’identità, Einaudi, Torino, 2004; G. Steiner, Una certa idea d’Europa, Garzanti, Milano, 2006.
[5] Sull’origine e sui caratteri del latino, vedi: L. Canali, (voce) Latino. Storia e struttura della lingua latina, in Enc. europea, vol. VI, Garzanti, Torino, 1978, p. 722 ss; L. Palmer, La lingua latina, Einaudi, Torino, 2002; F. Waquet, Latino. L’impero di un segno (XVI-XX secolo), Feltrinelli, Milano, 2004; E. Vineis, Il latino, il Mulino, Bologna, 2005.
[6] Va precisato che, in filologia, per latino medievale si intende la lingua nella quale è redatta una vasta produzione letteraria accumulatasi tra i secoli VII e XIV d. C. Sul punto, amplius, cfr. G. Prampolini, (voce) Latina, Lingua e letteratura, in Grande Dizionario enciclopedico, vol. XI, Utet, Torino, 1969, p. 29 ss e, in part., p. 31 ss.
[7] Ricorda M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano, 1990, p. 4-5 che: “Nella storia giuridica dell’Europa […], le fonti romane, in effetti, non hanno svolto – a partire dal sec. XI – soltanto il compito di fornire un modello allo studio del diritto dal punto di vista scientifico. […] esse hanno costituito il diritto, o meglio, una parte del diritto vigente, senza di che anche l’influsso sul piano dell’organizzazione e del metodo del sapere giuridico sarebbe stato più difficile”. Inoltre, cfr. M. Bretone, Storia del diritto romano, Laterza, Bari, III ed., 1989, in part. p. 14 ss.
[8] Osserva P. Stein, I fondamenti del diritto europeo, cit., p. 99, che: “Dal XIII secolo in poi, nella maggior parte dei paesi europei ci fu una continua interazione fra il diritto consuetudinario e quello romano, variamente chiamato […] il diritto comune (ius commune)”; mentre continua l’autore (p. 119): “Nel XVI secolo, gli stati nazionali dell’Europa continentale avevano già istituito corti centrali professionali che applicavano lo ius comune, inteso come diritto giustinianeo […] unitamente a ciò che era sopravissuto del diritto consuetudinario locale”. Sul diritto comune, vedi: G. Ermini, (voce) Diritto comune, in Nuovo Dig. it., vol. IV, Utet, Torino, 1938, p. 970 ss; V. Piano Mortari, (voce) Glossatori, in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 625 ss.
[9] Sul punto, cfr. A. Sandulli, La scienza italiana del diritto pubblico e l’integrazione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., Giuffrè, Milano, n. 3-4, 2005, p. 859 ss e, in part., p. 896-897, il quale scorge l’incipit di: “una nuova fase dell’integrazione europea, in cui la scienza giuridica […] sarà chiamata a svolgere un ruolo di primo piano. […] i sistemi giuridici europei possiedono non soltanto una base giuridica comunitaria (trattati, norme, principi giurisprudenziali), ma hanno individuato e sviluppato una serie di valori, tradizioni, principi comuni che costituiscono l’oggetto di quello che è stato definito il patrimonio costituzionale europeo”; per cui continua l’illustre autore: “Attorno a questi valori, va costruendosi […] una comune cultura giuridica europea, edificata su principi di civiltà giuridica che possono essere definiti parte di un nuovo jus commune europeo”.
[10] Sul tema, cfr. B. T. Sozzi, (voce) Lingua, Questione della, in V. Branca (diretto da), Dizionario critico della letteratura italiana, vol. II, Utet, Torino, 1986, p. 620 ss.
[11] Cfr. ancora M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 5, il quale ci ricorda che la vigenza positiva del diritto romano giustinianeo: “è durata, in Europa, fino al 1° gennaio del 1900, quando il diritto romano, basato sulle fonti giustinianee e nell’interpretazione che risaliva al c. d. usus modernus Pandectarum, cessò di avere vigore negli stati dell’Impero tedesco, sostituita dal “Burgerliches Gesetzbuch” (“codice civile”)”.
[12] Specificamente, sulle lingue d’Europa, cfr.: G. Lepschy, Le lingue degli europei, in Aa. Vv., Storia d’Europa, vol. I, Einaudi, Torino, 1993, pag. 869 ss; F. Villar, Gli indoeuropei e le origini dell’Europa. Lingua e storia, il Mulino, Bologna, 1997; M. Alinei, Origine delle lingue d’Europa, 2 voll., il Mulino, Bologna, 2000; P. Burke, Lingue e comunità nell’Europa moderna, il Mulino, Bologna, 2006; F. Toso, Lingue d’Europa, Baldini, Castoldi, Dalai, Milano, 2006.
[13] E’ proprio necessario parlare di “inglese comunitario o europeo”, in quanto l’elezione della lingua inglese a lingua europea determinerà inevitabilmente una qualche mutazione dei suoi caratteri e della pronuncia dei vocaboli, dovendosi modellare sui parlanti appartenenti ad altri idiomi, così come il gergo legale anglosassone, che non conosce termini giuridici riferibili al diritto comunitario od al diritto degli altri Stati membri, dovrà per forza di cose arricchirsi di nuovi vocaboli tratti dalle altre lingue europee o anche direttamente dal latino.
[14] Cfr. le analisi della stampa giornalistica contenuta nei seguenti articoli: A. D’Argento, Ue, la Finlandia sceglie il latino, in la Repubblica, 2 luglio 2006; A. Retico, Voglia di latino. E ora s’impara su Internet, in la Repubblica, 20 luglio 2006; M. G. Giordano, La Questione del latino, in Osservatore Romano, 13 agosto 2006.
[15] Cfr. V. Parlato, (voce) Codice di diritto canonico (latino), in Dig. disc. pubbl., vol. III, Utet, Torino, 1989, p. 157 ss.
[16] Per approfondimenti ulteriori, si vedano i seguenti saggi: L. Ieva, Per il latino come lingua ufficiale dell’Unione Europea (Pro latino ut publica lingua Europaeae Societatis), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, Giuffrè, Milano, n. 6, 2005, p. 1787 ss e F. Sturm, Lingua latina fundamentum et salus Europae, in Studium iuris, Cedam, Padova, n. 7/8, 2005, p. 815 ss. |