Sommario: 1. Premessa filosofica: idealismo trascendentale e causalità. – 2. Il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio del potere amministrativo: il nesso causale. – 3. Conclusione.
1. La commistione fra teoresi filosofica e diritto può suscitare, ad una prima apparenza, qualche perplessità, per la notevole diversità dei rispettivi fini e dei correlati assetti strutturali. Sennonchè ad una più attenta meditazione emerge che entrambi questi settori del sapere, in quanto connotati da medesime esigenze di coerenza gnoseologica, presentano una omogeneità, formale e sostanziale, che consente di utilizzare proficuamente gli esiti raggiunti dalla filosofia nell’ambito della scienza giuridica e viceversa, anche a fini eminentemente “pratici”.
E’ indispensabile, però, a tal fine, esplicare con chiarezza, i concetti elaborati nella prospettiva filosofica, enucleandone con precisione l’ambito semantico ed il contenuto “sostanziale”, di modo da consentire una coerente loro trasposizione nella prospettiva giuridica.
In particolare nel presente breve saggio si indagherà il concetto di causa nella prospettiva gnoseologica dello idealismo trascendentale[1], secondo cui ogni oggetto è determinato indefettibilmente dal soggetto in duplice modo: prima materialmente, o come oggetto in generale, perchè un’esistenza obiettiva è pensabile solo di fronte ad un soggetto, quale sua rappresentazione. In secondo luogo formalmente, poichè la specie e la maniera di esistenza dell’oggetto, ossia del venire rappresentato proviene dal soggetto attraverso le forme a priori dello spazio, del tempo e della causalità.
In altri termini l’intera realtà, con i suoi corpi nello spazio, i quali sono estesi ed hanno, mediante il tempo, rapporti causali fra loro, e tutto quel che ne deriva, anche in termini di rappresentazioni astratte[2], non esistono indipendentemente dalla nostra “testa”, ma ritrovano le proprie premesse fondamentali nelle nostre funzioni cerebrali, mediante le quali e nelle quali soltanto è possibile un tale ordine oggettivo di cose. Ciò in quanto tempo, spazio e causalità, su cui riposano tutti i processi “reali” e, conseguentemente anche quelli “ideali”, non sono altro che funzioni del cervello o, kantianamente, della nostra facoltà conoscitiva pura.
I fenomeni costanti della realtà, tra cui spicca il rapporto di derivazione causale, non devono, perciò, essere considerati come un qualcosa appartenente all’oggetto della conoscenza, ma, invece, alla stregua di un reticolo formale soggettivo costituente lo strumento indispensabile al fine di trasfondere le impressioni sensoriali in un ordinato sistema di rappresentazioni. In particolare spazio, tempo e causalità costituiscono, in tale prospettiva, una mera struttura formale a priori[3], di per sè vuota, che in quanto struttura gnoseologica necessariamente interposta fra conosciuto e conoscente rappresenta il presupposto e la indefettibile veste formale della realtà, la quale, dunque, deve essere riconosciuta quale mera rappresentazione del soggetto ed esclusivamente come tale può e deve essere indagata.
Ora alla luce di tali considerazioni dianoiologiche generali è possibile procedere all’esame specifico del concetto di causalità, da utilizzare successivamente ai fini della analisi del nesso eziologico intercorrente fra l’agire della pubblica amministrazione e la lesione delle situazioni giuridiche soggettive dei privati coinvolte nell’azione pubblica.
Il concetto della connessione causale va, in particolare, identificato nel concetto della identità fra due stati successivi di un gruppo di condizioni: l’effetto, cioè, non è che la causa diversamente disposta, non è che il gruppo stesso delle condizioni causali raccolto in un nuovo equilibrio, in una nuova sintesi, posta in essere per il tramite delle forme a priori dell’intelletto. Queste, in altri termini, trasformano quello che si presenta a guisa di mera successione nello spazio e nel tempo in un ordinato svolgimento causale o, rectius, in una sintesi interrelazionale di rappresentazioni, costituente un sinolo dinamico della realtà.
Ogni intuizione causale è, infatti, l’intuizione di una unità, creata dal e nel soggetto conoscente. Quando nella nostra coscienza due fenomeni si uniscono nel rapporto di causa ed effetto, si rivela alle nostre facoltà gnoseologiche la loro identità fondamentale, ossia allorquando per effetto delle forme a priori dell’intelletto un fenomeno è concepito come effetto di un altro, ciò che si apprende in due istanti diversi e sotto due forme diverse come causa e come effetto non sono due elementi i quali si aggiungano per così dire l’uno all’altro e siano realmente distinti fra loro, ma sono l’identità di un divenire unico, indivisibile, la cui realtà (per quanto riguarda le rappresentazioni concrete) e verità (per quanto, invece, riguarda le rappresentazioni astratte) vengono alla luce o, meglio, si condensano nell’effetto.
Il concetto di causa, dunque, raccoglie i successivi nella unità dei processi causali e riesce a fare emergere il nesso intercorrente fra i fenomeni che costituiscono la realtà delle rappresentazioni soggettive.
Nondimeno affinchè questa attività di sintesi eziologica possa svolgersi ovverosia affinchè la esplicazione causale possa realizzare la propria natura di struttura a priori dell’intelletto, idonea ad avvolgere in una ferrea necessità l’intera realtà, è indispensabile che sussista una regola di commensurabilità fra i fenomeni posti quali condizioni o antecedenti causali e quelli costituenti, invece, l’esito della sintesi diacronica compiuta dall’intelletto.
Tale regola, in particolare, deve concretizzarsi nella esistenza di una identità strutturale fra le manifestazioni, succedentisi nel tempo, idonea a renderle atte a legarsi in un nesso eziologico. Utilizzando le parole di un profondo, quanto misconosciuto, se non quasi sconosciuto, filosofo italiano del primo novecento, si può dire che “ciò che collega necessariamente l’effetto alla causa è l’unità del processo che nell’effetto rivela se stessa come identità ed unità: il gruppo delle condizioni costituenti l’effetto non è che il gruppo medesimo delle condizioni causali, ma rivelante nella nuova sintesi la propria unità”[4]. Ossia l’effetto rappresenta uno stato di equilibrio degli elementi agenti nella causa, i quali per dare origine alla suddetta sintesi causale devono essere connotati da una intrinseca omogeneità.
2. Applicando il concetto di causalità, così come sinteticamente enucleato nel precedente paragrafo sulla base della teoria filosofica dell’idealismo trascendentale, al nesso eziologico intercorrente fra l’illegittimo esercizio del potere amministrativo e la lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo coinvolta nell’agire pubblico, sorge in primo luogo la necessità teoretica di riesaminare e ridefinire l’ontologia degli elementi fra cui sia possibile lo svolgersi di tale nesso causale, operazione quest’ultima al cui esito si riconnettono, in secondo luogo, rilevanti conseguenze pratiche.
Quanto alla questione teoretica si deve rilevare che, come in precedenza evidenziato, al fine di compiere qualsivoglia indagine causale, è necessario accertare e verificare la commensurabilità ontologica fra il complesso delle condizioni costituenti l’antecedente eziologico e la successiva loro sintesi nello stato di effetto.
Ne consegue che, con riguardo alla fattispecie risarcitoria in parola, non bisogna guardare, come potrebbe sembrare corretto di primo acchito, al rapporto intercorrente fra l’esercizio del potere amministrativo e l’interesse legittimo, in quanto si tratta di entità solo indirettamente e mediatamente correlate e, perciò, incommesurabili ed irrilevanti sotto il profilo causale.
Senza ripercorrere il travagliato dibattito dottrinale in ordine alla natura dello interesse legittimo[5], basti rilevare a tale proposito l’erroneità di una sovrapposizione o, comunque, di un accostamento sotto il profilo ontologico dell’interesse legittimo rispetto al potere amministrativo, in quanto si tratta di concetti che si presentano indissolubilmente interconnessi nel loro dispiegarsi funzionale, ma che tuttavia rimangono sostanzialmente distinti ed irriducibili[6].
E’, infatti, riconducibile all’esercizio del potere amministrativo, in via esclusiva, la fenomenologia del contemperamento dello interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti nell’agire amministrativo, nella prospettiva teleologica del conseguimento di un assetto di interessi conforme a quello sotteso alla norma attributiva del potere amministrativo. L’interesse legittimo, invece, si pone unicamente quale situazione giuridica soggettiva diretta a salvaguardare, positivamente (interese pretensivo) o negativamente (interese oppositivo), l’interesse del privato ad un “bene della vita”, situazione questa che interagisce con l’interesse pubblico sotteso all’esercizio della pubblica potestà, senza mai però involgere nel proprio contenuto un’attività di sintesi degli interessi coinvolti, che sia teleologicamente orientata.
Occorre, invece, ricercare due diverse “realtà”, ontologicamente omogenee, che si possano porre come condizioni o antecedenti causali, in grado di subire una sintesi eziologica e divenire una nuova “realtà” unitaria, conformemente a quanto esposto in precedenza e mirabilemte sintetizzato nella dimostrazione della terza proposizione della parte prima della Ethica di Spinoza, per cui “Si nihil commune cum se invicem habent, ergo per axioma 5 (Quæ nihil commune cum se invicem habent, etiam per se invicem intelligi non possunt sive conceptus unius alterius conceptum non involvit) nec per se invicem possunt intelligi adeoque per axioma 4 (Effectus cognitio a cognitione causæ dependet et eandem involvit) una alterius causa esse non potest”.
Queste possono essere individuate esaminando approfonditamente la relazione intercorrente fra l’esercizio del potere amministrativo e la situazione di interesse legittimo e, nello specifico, si possono rinvenire nell’interesse pubblico sotteso allo svolgimento della pubblica potestà e nello interesse del privato inciso dal dispiegarsi o, rectius, dall’espandersi dell’interesse generale, mediante l’esercizio del potere amministrativo.
Occorre, in altri termini, superare l’apparenza superficiale che induce ad indagare il nesso causale ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per lesione dello interesse legittimo in termini di pura successione diacronica fra l’esercizio illegittimo del potere amministrativo ed una situazione di detrimento del “patrimonio giuridico” del privato costituito dal complesso di situazioni giuridiche soggettive facenti capo allo stesso, e giungere, invece, a vagliare ciò che realmente interagisce, determinando il compimento della serie causale, ossia lo sviluppo combinatorio delle situazioni di interesse, generale e particolare, involte nell’assetto teleologico predetermianto, in maniera più o meno puntuale, dalla legge. Queste, infatti, in quanto collegate alla realizzazione e, dunque, all’appagamento di un bisogno per il tramite della “utilizzazione” di un bene, costituiscono le sole realtà dotate della omogeneità e commensurabilità strutturale richieste affinchè si possa parlare di una vera e propria interazione causale.
Si restituisce in tale modo alla causalità giuridica una piena dignità scientifica che consente al contempo di ricondurre la stessa ai principi cardini ed indiscussi della gnoseologia e di assicurare un proficuo svolgimento pratico.
A tale ultimo fine risulta particolarmente utile indagare quando si spezzi il nesso causale in parola ossia quando la situazione di interesse (legittimo) del privato non si possa più ritenere appartenente alla serie causale e, dunque, alla diacronica sintesi degli antecendenti nello effetto, con la conseguenza che il suo detrimento non possa essere collegato eziologicamente alla espansione dello interesse pubblico compiuta mediante l’illegittimo esercizio del potere amministrativo.
Ora tale situazione è riscontrabile allorquando si presenti simultaneamente come possibile una medesima sintesi dello interesse pubblico sotteso al potere amministrativo e dello interesse privato inciso (negativamente e, quindi, leso) di fronte al potere amministrativo sia ove esso sia esercitato illegittimamente sia nel caso in cui sia esercitato legittimamente.
Non è, infatti, possibile, conformemente al principio di ragione[7], che da distinte serie causali si produca un medesimo effetto. In altri termini viene meno il nesso causale laddove si abbia una mera successione di stati collegati, ma privi di un legame eziologico, il che si verifica, nel caso di specie, allorquando l’interesse privato a contatto con l’interesse pubblico, così come espresso nell’esercizio illegittimo del potere, subisce una modificazione estrinseca, la quale si sarebbe prodotta egualmente anche in caso di legittimo esercizio dell’azione amministrativa.
In tale ipotesi, infatti, l’interesse legittimo del privato pur se obiettivamente leso per effetto o, meglio, a seguito di un illegittimo esercizio del potere amminsitrativo viene a costituire un elemento meramente accidentale nello svolgimento della serie causale, con la conseguenza che il giudice dinnanzi ad una richiesta risarcitoria per lesione dello interesse legittimo dovrà rigettare la domanda attorea come infondata per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie azionata, il nesso causale. Non potrebbe, invece, dichiarare l’infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di antigiuridicità della lesione, la quale, infatti, non può essere negata ove sia accertato un vulnus dello interesse legittimo ed il suo sopravvenire a seguito dello illegittimo esercizio del potere pubblico.
A titolo esemplificativo, si può rilevare che, ove l’interesse legittimo del privato venga compresso (a seguito di un provvedimento ablatorio o per effetto di un atto di diniego rispetto ad una richiesta di autorizzazione) in presenza di un interesse pubblico estrinsecantesi in un illegittimo esercizio del potere amministrativo, nella ipotesi in cui il giudice accerti che anche in caso di legittimità della azione pubblica il detrimento dell’interesso del privato non sarebbe mutato[8], dovrà respingere la eventuale richiesta risarcitoria per difetto del nesso eziologico.
A tale riguardo è necessario, peraltro, sottolineare che la costruzione teoretica in parola ed i correlati esiti pratici riguardano esclusivamente la fattispecie risarcitoria, rispetto alla quale il nesso causale si pone indefettibilmente quale elemento costitutivo. Non si può, invece, estendere alla tutela demolitoria, ove fra l’illegittimità dell’azione amministrativa e la sanzione dell’annullamento non è rinvenibile alcun vincolo causale, ma una mera successione diacronica qualificata, a mente della quale una volta accertata l’illegittimo esercizio del potere amministrativo ossia la discrasia fra il concreto dispiegarsi dell’azione pubblica ed il relativo modello legale, non è possibile per il giudice amministrativo compiere alcuna valutazione in ordine alla sintesi degli interessi coinvolti, che sia idonea ad evitare la comminazione della sanzione demolitoria[9].
3. Si può concludere il presente breve saggio rilevando come la comune radice gnoseologica di ogni scienza dovrebbe spingere gli studiosi e non ultimi i giuristi, pur nelle innegabili difficoltà che ne conseguono, ad indagare la propria scienza alla luce anche degli esiti raggiunti da altri settori, ove questi per la loro intrinseca coessenzialità rispetto alla natura umana si pongano come regole basilari e generali di interpretazione della realtà. |
[1] Cfr. Kant, Critica della ragione pura, Torino, 2005; Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, Bari-Roma, 1994; Marsicola, Essere e verità. La fenomenologia trascendentale indice della realtà della metafisica intesa come fondamento, Milano, 2006; Gentile, Ai confini della ragione. La nozione di «limite» nella filosofia trascendentale di Kant, Milano, 2003; Rigobello, I limiti del trascendentale in Kant, Milano, 1963; Heidegger, Kant e il problema della metafisica, Roma-Bari, 2004.
[2] “I concetti generali, per quanto ampi possano essere, si rivelano attinti dall’esperienza, cioè dall’immediato, intuitivo ed empirico mondo reale, oppure anche dall’esperienza interna, quale è fornita a ciascuno dalla osservazione empirica di sè. I concetti acquistano così tutto il loro contenuto unicamente da queste due fonti e di conseguenza non possono in nessun caso fornire più di quanto non abbiano ricevuto dall’esperienza esterna oppure da quella interna”. Schopenhauer, Parerga e paralipomena, Milano, 2003, 119-120.
[3] Ossia che precede ogni esperienza possibile.
[4] Martinetti, La libertà, Torino, 2004, 290 ss.
[5] V., nell’immenso panorama dottrinale, Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1954, 187 ss.; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 107 e ss.; Nigro, Ma cos'è questo interesse legittimo? Vecchi e nuovi spunti di riflessione, in Foro it. 1987, V, 469; Virga, Diritto amministrativo - Atti e ricorsi, Milano, 1987, 175 ss.; Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, 508Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 1988, 124 ss.; Cannada Bartoli, voce Interesse (dir. amm.), in Enc. Dir., 1972, XXII, 1 ss.; Nigro, Giurisprudenza amministrativa e trasformazioni dell'amministrazione: riflessione sulle conseguenze sostanziali di assetti processuali, in Studi per il centenario della quarta sezione, 1989, II, 566.
[6] Cfr. Rossano, L’interesse sostanziale tra diritto soggettivo e interesse legittimo, in Consiglio di Stato, 2004, 2071 ss.
[7] Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, Milano, 2000.
[8] E’ opportuno sottolineare la possibilità da parte del giudice di compiere un tale accertamento, in quanto finalizzato unicamente a verificare la sussistenza del nesso causale e non implicante in alcun modo una inammissibile attività di riedizione del potere.
[9] V., però, art. 21 octies della L. n. 241/90. |