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| n. 2-2006 - © copyright |
MASSIMILIANO DELLA TORRE
(professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico università
di Bergamo)
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| Del c. d. Senato federale
e della disfunzione legislativa nelle modificazioni costituzionali
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La regolazione dell’alveo di un fiume,
l’innesto di un albero da frutta,
l’educazione di un uomo,
la riforma di uno Stato,
sono tutti esempi di critica costruttiva.
E anche esempi d’arte.
B. BRECHT, Sul comportamento critico
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§ 1. Generalità; § 2. Il c. d.
Senato federale; § 3. La struttura delle Camere;
§ 4. Segue: la Legislatura; § 5. Segue: i rapporti
inter- e intraistituzionali; § 6. La funzione legislativa:
i tipi di legge; § 7. Segue: la competenza delle
Camere; § 8. Segue: l’iniziativa legislativa e l’iter
legis; § 9. Segue: gli emendamenti modificativi
di attuazione del programma governativo e di “tutela”
dei poteri sostitutivi e la corsia preferenzialei;
§ 10. Segue: la potestà legislativa del Governo;
§ 11. Gli articoli non modificati, la commissione
di inchiesta e le commissioni senatoriali; § 12.
Osservazioni provvisorie.
§ 1. Generalità - Le modificazioni costituzionali,
onde accreditarsi come revisioni([1]), si installano
sulla struttura e sulla sistematica costituzionale
vigenti “al fine di non [costituire] un
elemento meramente estrinseco, bensì [di consentire]
di configurare una riforma organica, in cui parti
diverse si tengono fra loro”([2]), tuttavia
male adattandosi le prime alle seconde, la sistematica
risultante appare tortuosa e non chiarificatrice
della ratio complessiva delle modificazioni
stesse([3]): al contrario, proprio la labile sistematica
appare di per sé indice di carenza di una visione
complessiva o, al più, di una visione complessiva
rispondente a tatticismi di indirizzo politico di
maggioranza ma insufficiente a creare un quadro
di riferimento generale certo ed efficiente ad una
vita istituzionale ordinata e democratica. Lo scaglionamento
nel tempo dell’entrata in vigore delle singole disposizioni
altro non fa che aumentare le difficoltà ermeneutiche
e confortare l’impressione qui espressa.
Comunque, già affrontando le modificazioni in sede
di struttura del Parlamento è possibile constatare
come tutte le finalità che il legislatore modificativo
dichiara di volere perseguire trovano puntuale smentita
nell’articolato, a cominciare dall’”accompagnare
l’istituzione degli organi rappresentativi delle
istanze territoriali con un rafforzamento dell’organo
di vertice dell’esecutivo” affinché “tale
rafforzamento [possa] trovare un bilanciamento
proprio in una diversa distribuzione, in favore
delle autonomie, dei poteri normativi”, fino
allo “snellimento di procedure, controllo e responsabilizzazione
degli eletti, adeguamento agli standard dei
principali Paesi europei”.
§ 2. Il c. d. Senato federale - Le più rilevanti
modificazioni della Parte II Titolo I Sezione
I sono connesse alla qualificazione della seconda
Camera come Senato federale della Repubblica, qualificazione
più di facciata che sostanziale, innanzitutto perché
gli artt. 1 (L’Italia è una Repubblica
democratica … la sovranità –una
sola quindi- appartiene al popolo…) e 5 (La
Repubblica, una e indivisibile, …) rimangono
immutati come immutati rimangono tutti gli altri
Principi fondamentali (né sarebbe potuto
essere altrimenti); inoltre, perché la struttura
del Senato c. d. federale non consente di cogliere
la rappresentanza politico-istituzionale di interessi
locali (regionali e non solo).
Affrontando l’articolato, occorre innanzitutto prendere
in considerazione la lettera dell’art. 67, che,
pur completamente sostituito, confermando il divieto
di mandato imperativo, dispone: “ogni deputato
ed ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica”.
Dire ogni deputato e ogni senatore, anziché “ogni
membro del Parlamento”, è pura questione terminologica
mentre aggiungere Repubblica a Nazione non fa altro
che confermare quanto qui si sostiene: la Costituzione,
infatti, impiega tale termine per indicare genericamente
il popolo, l’insieme dei cittadini (cfr., ad es.,
artt. 9 u. c. e 98 comma 1). Ciò che conta, è il
titolo al quale i senatori siedono in Senato e il
titolo è costituito dalla “rappresentanza politica
nazionale”([4]).
La disposizione fa il paio con quella, candidamente
ragionieristica, dell’art. 69, per il quale “i
membri delle Camere (e non ogni deputato e ogni
senatore) ricevono un’identica indennità”,
riservando alla legge ex art. 70 comma 3
modificato la disciplina di un eventuale cumulo:
nessuna differenza tra deputati e senatori, nemmeno
per quanto attiene al compenso (che, nella mente
del legislatore modificativo tende ad essere inteso
più come retribuzione che come indennità). I due
articoli bene riflettono la difficoltà nella quale
è venuto a trovarsi il tesmoteta, vendicatore delle
lungaggini del bicameralismo perfetto e nel contempo
istitutore di due Camere che, in quanto in thesi
espressive di interessi diversi, devono necessariamente
essere equiordinate.
Secondariamente la stessa elezione del Senato c.d.
federale, ad onta di quanto disposto dall’art. 57
comma 3 modificato, non sembra idonea a “garantire([5])
la rappresentanza territoriale”, nel senso
di territorio-persona giuridica esponenziale di
una comunità (come si dovrebbe supporre stare nelle
intenzioni della modificazione) ma semplicemente
idonea a ribadire (come avviene già ora in forza
della dizione “a base regionale”) la rilevanza
del territorio-comunità([6]). Né vale a fondare
il contrario avviso quanto è detto nella relazione
al disegno di legge circa l’inopportunità di “un
meccanismo elettivo di secondo grado”([7]),
perché la questione non è la rappresentanza dei
cittadini in quanto tali ma dei cittadini residenti
ed operanti su un determinato territorio, con una
propria identità economico-sociale, storica e politico-amministrativa
in quanto già dotati di proprie istituzioni rappresentative.
“Negli ordinamenti federali, infatti, la seconda
Camera assolve appunto alla funzione di dotare le
entità sub-statali di una proiezione istituzionale
nell’ambito dello Stato centrale. E di coinvolgerle,
così, in una serie di rilevanti processi di decisione
politica svolgentisi a livello federale.”([8]).
I criteri di collegamento territoriale corroborano
quanto qui si afferma; essi sono così individuati,
in alternativa tra loro, dall’art. 58 modificato:
1. avere ricoperto o ricoprire cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali
nella regione nella quale ci si candida;
2. essere stati eletti senatori o deputati nella
regione nella quale ci si candida;
3. risiedere nella regione nella quale ci si candida,
per altro solo alla data di indizione delle elezioni;
come si vede, si tratta di un collegamento tenue
e comunque facente capo al territorio-comunità e
non al territorio-persona([9]) (come avviene negli
U.S.A. o nella BRD([10])).
In terzo luogo, non sembra in grado di giustificare
la qualifica di Senato federale la partecipazione
alla sua attività di rappresentanti degli enti locali
stabilita dall’art. 57 u.c. modificato, il quale
dispone, da un lato, che ogni Consiglio regionale
elegga al proprio interno un proprio rappresentante,
uno solo, da inviare al Senato, cioè un componente
dell’organo rappresentativo, e, dall’altro, che
ogni Consiglio delle autonomie locali([11]) elegga
al proprio interno un Sindaco, anche metropolitano,
o un Presidente di provincia da inviare del pari
al Senato, cioè un esponente di un esecutivo locale.
Tali soggetti, infatti, non sono membri del Senato
ma si limitano expressis verbis a partecipare
alla sua attività e senza diritto di voto; inoltre,
la casualità nella loro individuazione (tutte le
regioni ma non tutti gli altri enti locali) e l’eterogeneità
nella loro provenienza (legislativi ed esecutivi),
nonché la loro elezione di secondo grado, anomala
rispetto al sistema (alla tradizione e alle dichiarazioni
della Relazione ([12])), non consentirebbero comunque
di attribuire al Senato la qualificazione di esponente
del territorio-persona. Al contrario, e paradossalmente,
esse sono testimoni dell’inidoneità di un Senato
così concepito ad essere espressione del territorio-persona
ma anzi ad essere piuttosto generica espressione
del territorio-comunità.
E’ altresì da rilevare che l’unico consigliere regionale
e i vertici degli esecutivi locali non possono che
appartenere alle rispettive maggioranze ciò che
certo non giova alla rappresentanza([13]).
In quarto luogo, e sempre da un punto di vista sostanziale,
ma sotto il profilo non della natura bensì funzionale,
nemmeno la funzione legislativa del Senato, che
si esaminerà tra breve, può essere spesa a sostegno
della natura di organo federale: al Senato, infatti,
compete la potestà, per così dire, esclusiva rispetto
alla Camera, nelle materie delle quali all’art.
117 comma 3 modificato, ossia nelle materie di legislazione
concorrente per le quali spetta allo Stato “la
determinazione dei principi fondamentali”. In
altre parole, il Senato è chiamato ad esprimere
l’interesse della collettività nazionale e non già
ad esprimere gli interessi del territorio-persona
nel processo decisionale dello Stato([14]).
In quinto luogo, sempre sotto il profilo funzionale,
nemmeno il disposto dell’art. 64 comma 3 ultimo
periodo modificato, che vuole le deliberazioni del
Senato non siano valide “se non sono presenti
senatori espressi da almeno un terzo delle regioni”,
vale a rendere ragione della qualificazione di federale
perché, a parte le difficoltà pratiche di verifica
rispetto ad ogni voto, tale quorum strutturale
(non funzionale, si direbbe, stando alla lettera)
aggiuntivo sembra giovare più a favore della valutazione
dell’interesse della collettività nazionale che
agli interessi delle collettività territorialmente
individuate([15]).
In breve, l’unica modificazione che può fondatamente
riallacciarsi alla pretesa natura di organo federale
del Senato della Repubblica sta nell’avere abolito
la circoscrizione Estero nell’elezione del Senato
stesso, per altro di recente introdotta con la L.
cost. 23 Gennaio 2001 n. 1([16]); un lavoro di modificazione
più accurato avrebbe tuttavia dovuto comportare
anche il ritocco dell’art. 48 comma 2, modificato
anch’esso dalla menzionata L. cost., che testualmente
recita :”A tal fine è istituita una circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere…”,
per evitare una contraddizione fastidiosa all’interno
del medesimo corpo normativo.
Come si vede, la dichiarata intenzione di eliminare
l’anomalia europea costituita dal bicameralismo
perfetto([17]) sembra essersi risolta nel nulla.
Anzi, la dichiarata intenzione di attribuire natura
di organo federale al Senato della Repubblica accompagnata
dalla non dichiarata intenzione di attribuirgli
un posto d’onore tra gli organi costituzionali ha
portato con sé una rimarchevole anomalia rispetto
alla tradizione costituzionalistica europea del
bicameralismo: l’introduzione della figura del deputato
a vita, della quale all’art. 59 modificato. Essa
ricalca in toto la figura del senatore a
vita, diventando deputato a vita e di diritto l’ex
Presidente della Repubblica, che non vi rinunzi,
e il cittadino che abbia illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario in seguito a nomina da parte
del Presidente della Repubblica in carica; essa
sana, è vero, una disputa che ha visto una prassi
ondivaga nel corso della vita istituzionale fissando
nel massimo di 3 il numero di coloro che possono
essere contemporaneamente deputati a vita.
Ma, non ostante ciò e non ostante la riduzione da
5 a 3 del numero dei deputati non elettivi e la
esiguità del loro stesso numero, il vulnus
alla tradizione non è meno rilevante: la Camera
bassa è, infatti, la Camera elettiva per eccellenza,
il luogo per eccellenza espressione della rappresentanza
politica (tant’è che, anche nel testo riformato,
con la sola Camera si instaura il rapporto fiduciario
con il Governo ([18])) e l’introduzione di deputati
non politicamente rappresentativi vale a svilire
il significato del principio rappresentativo-elettorale
(come d’altronde l’elezione di secondo grado dei
rappresentanti degli enti locali al Senato).
§ 3. La struttura delle Camere - Con riferimento
alla struttura di entrambe le Camere due sono gli
aspetti di maggiore rilievo: la diminuzione complessiva
dei parlamentari e la modifica dei requisiti degli
elettorati attivo e passivo per la formazione di
entrambe.
Quanto al primo, i deputati scendono da 630 a 518
(potendo risalire a 521 grazie ai deputati a vita),
con una diminuzione di 112 unità, pari al 18%, e
di questi non più 12 bensì 18, con un incremento
del 150%, sono eletti dalla circoscrizione estero;
parimenti, i senatori scendono da 315 a 252, con
una diminuzione di 63 unità, pari al 20%, nessuno
dei quali, come detto, eletto nella circoscrizione
estero. Non risulta chiara la ratio della
diversa percentuale del decremento, a meno di pensare
che i rappresentanti degli enti territoriali, che
partecipano all’attività senza esserne membri, valgano
a colmare parzialmente il gap; per contro
la “penalizzazione” del Senato potrebbe trovare
ragione nella pretesa natura di organo espressione
del territorio-persona, ciò che, però, come si è
visto, non è. Il numero minimo di senatori per regione
scende da 7 a 6, fermi i 2 del Molise e l’1 della
Valle d’Aosta, con buona pace della rappresentanza
territoriale, vuoi istituzionale vuoi comunitaria.
Il risultato è, comunque, che si ha un deputato
ogni 112.611 abitanti e un senatore ogni 223.434
abitanti contro gli attuali 89.374 e 178.748 con
una perdita di 23.237 unità pari al 26% e di 44.686
unità pari al 20% rispettivamente([19]): non è chiaro
con quale giovamento per la capacità rappresentativa
delle istituzioni, stante la confusa, come si vedrà,
ripartizione delle competenze e delle funzioni tra
Stato, regioni ed altri enti locali; e nemmeno è
chiara la ragione che porta a diminuire la capacità
rappresentativa dell’unica Camera coinvolta nel
circuito fiduciario ([20]).
Quanto alla seconda, nel silenzio assoluto del testo
modificato, il diritto all’esercizio dell’elettorato
attivo si acquista con l’acquisto del diritto stesso,
e cioè, e per Camera e per Senato, con il compimento
della maggiore età a norma dell’art. 48 comma 1
Cost. vigente senza la diversificazione a 18 e 25
anni; l’elettorato passivo si acquista al compimento
del 21° anno d’età per la Camera (art. 56 comma
2 modificato) e del 25° per il Senato (art. 58 comma
2 modificato), anziché al compimento rispettivamente
del 25° e del 40° anno d’età. La ratio della
modificazione sembra stare in quella che si è definita
equiordinazione nella diversità delle due Camere([21])
per quanto riguarda l’elettorato sia attivo che
passivo; la lieve differenza che incide su quest’ultimo
sembrerebbe doversi ricondurre ai requisiti per
l’elezione al Senato, dei quali si è detto e sui
quali si tornerà tra breve. Qui interessa rilevare
che la riduzione dell’età per l’acquisto dell’elettorato
passivo non sembra possa avere effetti particolarmente
giovevoli, dal momento che esclude debba seguirsi
un certo cursus honorum per poter divenire
rappresentante “della Nazione e della Repubblica”
incidendo così sulla formazione politico-istituzionale
e sulla conoscenza dei meccanismi decisionali e
gestionali dei soggetti pubblici.
Infine, si può rilevare che l’acquisto quasi immediato
dell’elettorato passivo per la Camera appare poco
coerente con la figura del deputato a vita, il quale
deve “avere illustrato la Patria per altissimi
meriti”, cosa che raramente avviene all’uscita
dall’adolescenza.
La discrasia circa l’elettorato passivo per il Senato
può spiegarsi con il disposto dell’art. 58 comma
2, cui si è accennato: per essere eletti senatori
è necessario avere ricoperto o stare ricoprendo
cariche pubbliche elettive, la durata delle quali
è di 5 anni. E’ evidente che tale disposizione è
destinata ad incidere sulla disciplina della ineleggibilità
e della incompatibilità non solo per la candidatura
al Senato ma anche alla Camera per contagio da parità
di trattamento ma ancora per le candidature al Consiglio
o alla Presidenza degli enti locali, dal momento
che il ricoprire una carica elettiva (dunque anche
di vertice dell’esecutivo) è requisito per l’eleggibilità;
d’altro canto, se così non fosse, non si giustificherebbe
la disposizione sul cumulo di indennità ex
art. 69 modificato.
Nella Relazione al disegno di legge si legge, infine,
che “Il modello adottato è quello di un Senato
elettivo, formato su base regionale e con metodo
proporzionale”, ma di tale dichiarazione programmatica,
che pure si vedrà aver un suo peso sull’articolato
approvato, non si ritrova poi traccia nell’articolato
stesso. Per contro, il disposto dell’art. 58 comma
2 è senz’altro perfettamente in linea con l’impiego
di collegi uninominali (e di premi di maggioranza),
ma sembra potersi affermare che il notabilato, insieme
alla scarsa esperienza politico-amministrativo-istituzionale,
debba annoverarsi tra i mali peggiori che hanno
afflitto e che stanno affliggendo la Repubblica([22]).
Su questa base la disciplina generale di incompatibilità
e di ineleggibilità, che certo non sarà di semplice
elaborazione, è riservata ad una legge statale da
adottarsi ai sensi dell’art. 70 comma 3 modificato,
ossia ad una legge “bicamerale”, della quale ci
si occuperà in seguito.
§ 4. Segue: la Legislatura - Le modifiche
non toccano, se non marginalmente, la durata della
Legislatura, che resta espressamente fissata, in
base all’art. 60 comma 1, in 5 anni per la Camera
e che si induce fissata nel medesimo periodo anche
per il Senato, benché ciò non venga altrettanto
espressamente detto in alcun luogo: a tale conclusione
si giunge in via interpretativa dalla disciplina
speciale dettata dall’art. 60 comma 3 modificato
per la fattispecie di proroga della Camera in caso
di guerra, là dove è stabilito che in caso di guerra
può essere prorogata con legge la durata della Camera
dei deputati, proroga che trascina con sé quella
dei Consigli regionali e “quindi” anche quella,
non già del Senato ma, dei senatori. L’illazione
non esenta da perplessità: in primo luogo, perché
non è propriamente corretto desumere una regola
generale da una norma speciale; secondariamente,
perché, stante la modificazione dell’art. 60 comma
1 vigente, ci si può sempre chiedere quid voluit
lex ubi tacuit, tanto più che l’ipotesi di legare
l’elezione del Senato all’elezione dei Consigli
regionali era sul tappeto: è vero che nella relazione
al disegno di legge si afferma “non [essere]
stata accolta l’ipotesi, pur ventilata, in varie
proposte di legge già presentate, di abbinare l’elezione
del Senato federale, su base regionale, a quella
dei singoli consigli regionali”, ma l’incertezza
non è chiaramente fugato dal testo approvato.
Tant’è che non manca chi([23]), argomentando da
combinato disposto dell’art. 53 commi 4, lett. a),
b), c) e d), e 5, L. cost. approvata, giunge non
senza qualche fondamento a sostenere che la modifica
costituzionale introduce una fattispecie di con
testualità forte, la quale lega la durata in carica
dei senatori di una regione alla vita del Consiglio
regionale della regione stessa, piuttosto che una
fattispecie di con testualità debole, ossia di semplice
coincidenza temporale tra la durata quinquennale
del Senato e dei Consigli regionali. Chi scrive,
pur ritenendo l’interpretazione suggestiva, propende
per l’ipotesi della con testualità debole non solo
perché inducibile dal testo costituzionale stricto
sensu e più coerente con la natura di organo
non federale del Senato ma anche perché destinata
a consentire un più piano e ordinato svolgimento
della vita istituzionale e più coerente con la equiordinazione
nella diversità di camera e Senato.
Ciò non toglie che l’incertezza dovrà essere sanata
dalla legge ordinaria di tipo bicamerale, anche
se la disparità di trattamento con la Camera dei
deputati non appare giustificata se non da un’improvvida
distrazione, che smentisce l’attenzione sistematica
proclamata nella relazione.
Se singolare è la puntuale disciplina dettata, sulle
tracce della Costituzione vigente, circa l’indizione
delle elezioni e la durata della Camera dei deputati
(artt. 60 e 61) e il silenzio serbato sul Senato,
non meno singolare è l’attenzione dedicata non solo
alla proroga ma anche alla prorogatio dei
senatori, che, ex art. 60 comma 2 modificato,
rimangono in carica fino alla proclamazione dei
nuovi senatori della medesima regione. Rimane, comunque,
da chiarire perché questi rimangano in carica fino
alla proclamazione dei successori mentre “finché
non è riunita la nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente”: questa,
più corretta perché mutuata dal testo attualmente
in vigore, disciplina è riferita all’organo e non
ai suoi titolari e adotta come dies ad quem
la prima riunione dell’organo e non la proclamazione.
§ 5. Segue: i rapporti inter- e intraistituzionali
- Con riferimento agli aspetti strutturali rimane
da prendere in considerazione un ultimo nucleo di
norme attinenti ai rapporti, per così, dire inter-
e intraistituzionali.
L’art. 64, oltre che confermare la disciplina vigente,
per la quale i membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno il diritto e, se
richiesti, l’obbligo di assistere alle sedute nonché
il diritto di essere sentiti ogni volta che lo richiedono,
ai commi 4 e 7 di nuovo conio dispone che il regolamento
della Camera “garantisce le prerogative del Governo”
e che “i regolamenti parlamentari stabiliscono
i casi nei quali il Governo deve essere rappresentato
dal primo ministro o dal Ministro competente”.
Si tratta, invero, di innovazioni poco rispettose
dell’autonomia degli organi costituzionali: non
spetta al regolamento interno delle Camere di “garantire”
le “prerogative” ma, al più, di rispettarle
prendendone atto così come non spetta ai regolamenti
parlamentari di stabilire i casi nei quali il Governo
debba essere rappresentato dal Primo o da un altro
Ministro: si tratta di fattispecie che o vengono
espressamente individuate e disciplinate dalla Costituzione
o vengono rimesse al “galateo istituzionale”. La
lettera degli originari, tuttora vigenti e non rimossi,
commi 4 e 5 sembra senz’altro più idonea alla bisogna.
Senza entrare nel merito del c.d. statuto dell’opposizione([24]),
è tuttavia interessante rilevare che, mentre il
Governo, unitamente alla maggioranza, gode di prerogative
(che ovviamente non possono essere che garantite
([25])), l’opposizione gode semplicemente di diritti;
ed ancora più interessante è rilavare che il termine
prerogativa non ha cittadinanza nella Costituzione
attualmente vigente: il suo impiego ci riporta alla
Costituzione statunitense del 1787-1789, intatta
dagli eventi rivoluzionari francesi, nella quale
non si trova il termine diritto ma ancora l’endiadi
medievaleggiante “privilegio e immunità”.
Quanto ai rapporti intraistituzionali può muoversi
agli artt. 63 e 66 modificati la medesima censura
mossa agli emendamenti aggiuntivi all’art. 64.
Il primo, infatti, non si limita a rimettere all’autonomia
costituzionale delle Camere la disciplina della
formazione degli organi interni, ma detta alcune
disposizioni specifiche che, appunto, la invadono:
le maggioranze per l’elezione del Presidente dell’una
e dell’altra Camera sono attualmente dettate dagli
artt. 4 e 4 dei rispettivi regolamenti interni;
per contro è singolare che la Costituzione (a differenza
del Grundgesetz) non stabilisca la periodicità
del rinnovo dell’Ufficio di presidenza del Senato
c.d. federale, ma rimetta al regolamento interno
di stabilire “le modalità del rinnovo periodico”.
Insomma, o sopra o sotto le righe.
Il secondo, pur confermando la autonomia costituzionale
delle assemblee per quanto attiene alla c. d. verifica
dei poteri, non si esime dall’imporre la maggioranza
assoluta (ora non prevista; cfr. artt. 17 Reg. Cam.
e 17 e 19 Reg. Sen.) quale quorum funzionale
necessario, invadendo quindi la sfera dell’autonomia
degli organi costituzionali.
§ 6. La funzione legislativa: i tipi di legge
– Ricordato che dell’esclusione del Senato dal c.
d. circuito fiduciario si parla in altra sede([26]),
dal punto di vista funzionale la modificazione di
maggiore rilievo e di maggiore portata sta nella
frammentazione della potestà normativa, che non
viene più esercitata collettivamente dalle Camere
ma viene ripartita tra Camera e Senato originando
così 3 diverse competenze e tre tipi di legge, due
monocamerali ed una bicamerale (competenze e leggi
cui devono aggiungersi quelle regionali); la disciplina
di fondo del modificato procedimento legislativo
è posta dall’art. 70, l’unico comma del quale, completamente
sostituito, è stato moltiplicato per 6.
La competenza normativa della Camera è fissata dall’art.
70 comma 1: per il tramite di un duplice rinvio,
l’uno, positivo, all’art. 117 comma 2, nel quale
sono tassativamente enumerate le materie facenti
capo alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
e l’altro, negativo, al successivo comma 3 del medesimo
art. 70, nel quale sono indicate, sempre per rinvio,
le materie le materie di legislazione statale bicamerale.
Essa in tal modo risulta essere coincidente con
la potestà legislativa esclusiva dello Stato, fatta
eccezione per le materie delle quali all’art. 117
comma 2 lett. m) e p), che vengono espressamente
sottratte alla competenza delle leggi camerali per
essere attribuite alla competenza delle leggi bicamerali
La competenza normativa del Senato c.d. federale,
a sua volta, è fissata dall’art. 70 comma 2, anch’essa
per il tramite di un duplice rinvio: positivo all’art.
117 comma 3, nel quale sono espressamente enumerate
le materie facenti capo alla potestà legislativa
concorrente Stato-regioni, e l’altro, negativo,
al successivo comma 3 dello stesso art. 70.
Infine, l’art. 70 comma 3 fissa la competenza legislativa
collettiva, anche qui valendosi di un complesso
intreccio di rinvii, sempre positivo, a diversi
articoli della Parte II Titolo V Cost., grazie ai
quali la competenza delle leggi bicamerali risulta
così fissata:
a) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale
(art. 117 comma 2 lett. m));
b) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane e ordinamento della capitale
(117 comma 2 lett. p));
c) autonomia finanziaria degli enti locali (art.
119),
d) potere sostitutivo statale (art. 120 comma 2);
e) sistema elettorale di Camera e Senato;
f) diverse fattispecie assoggettate a riserva costituzionale
di legge nell’ambito dei rapporti Stato-regioni,
e cioè:
- legge che disciplina le procedure attuazione di
attuazione diretta degli impegni comunitari da parte
del Trentino Alto Adige e relative province autonome
nelle materie di competenza e l’eventuale potere
sostitutivo dello Stato (art. 117 comma 5);
- legge che disciplina le forme di conclusione di
accordi tra lo Stato e la regione e tra le regioni
e gli enti locali di altro Stato (art. 117 comma
9);
- leggi di conferimento di funzioni a città metropolitane,
di coordinamento Stato-regioni in materia di immigrazione
e di ordine pubblico e sicurezza nonché leggi di
tutela dei beni culturali e di ricerca scientifica
e tecnologica (art. 132);
- principi fondamentali sui sistemi di elezione,
incompatibilità etc. Presidente, Assessori e Consiglieri
regionali (art. 122);
- aggregazione e disaggregazione di Province e Comuni;
istituzione di città metropolitane (art. 133).
Due sono gli aspetti sui quali primieramente fissare
l’attenzione: la tecnica normativa usata e i criteri
che hanno guidato la ripartizione.
Quanto alla prima non si può non rilevare la singolarità
di delimitare la potestà normativa degli organi
statali facendo riferimento alle norme sulla potestà
normativa regionale, ossia di un ente territoriale
(anche a prescindere da una sua definizione normativa,
per altro inesistente) sia storicamente che formalmente
inferiore: la regione esiste, infatti, come soggetto
giuridico in forza di una manifestazione volitiva
facente capo allo Stato, eppure la potestà legislativa
di quest’ultimo, cioè quella che ha originato la
regione, viene delimitata con riferimento alla potestà
normativa della regione([27]). A ciò deve aggiungersi
che il disinvolto impiego dello strumento del rinvio
(a norme successive in termini ordinali, oltretutto)
in relazione alla potestà normativa certo non giova
ad un suo piano esercizio (del che deve essersi
reso conto lo stesso nomoteta modificatore, come
si vedrà tra breve).
Quanto alla seconda, occorre nuovamente rilevare
che la mancata natura di organo di Stato federale
del Senato rende del tutto arbitraria l’attribuzione
di materie alla competenza dell’una o dell’altra
Camera nonché alla competenza comune([28]).
Il modello tedesco cui ci si è malamente ispirati,
infatti, facendo riferimento alla natura ed alla
titolarità (di Bund o dei Laender)
degli interessi da attribuire alla competenza, con
molta maggiore semplicità e coerenza individua le
materie di competenza esclusiva del Bund,
le materie di competenza concorrente Bund-Laender
e le materie nelle quali il Bund può adottare
norme cornice; ed inoltre stabilisce lineari norme
di chiusura.
Il risultato, comunque, è che ci si trova così di
fronte a ben 4 tipi di legge pariordinati: la legge
camerale, la legge senatoriale, la legge bicamerale
la legge regionale esclusiva, cui devono aggiungersi
la legge regionale concorrente e le leggi soggette
a procedimenti di approvazione speciali (come le
leggi per le quali è obbligatorio il procedimento
ordinario o le leggi che vedono la possibilità di
intervento delle regioni).
§ 7. Segue: la competenza delle Camere -
La ripartizione della competenza legislativa fa
sì, senza tuttavia che, per le ripetute ragioni
se ne possa cogliere la ratio, che ognuna
delle due Camere possa apportare modifiche alla
legge approvata dall’altra entro 30 giorni (art.
70 commi 1 e 2), modifiche sulle quali deciderà
in via definitiva la Camera di competenza primaria;
nulla viene, però, detto circa il procedimento di
approvazione delle modifiche (se cioè si tratti
di procedimento legislativo in senso stretto o di
procedimento speciale) né circa il termine entro
il quale la Camera competente decide in via definitiva
né, infine, sembra tenersi conto del fatto che,
proprio a causa dell’esistenza di un termine, il
calendario dell’una viene a dipendere dal calendario
dell’altra.. Non si vede pertanto quale snellimento
tale modificazione possa implicare.
Non meno claudicante, di conseguenza, è la disposizione
che vuole ridotti della metà i termini per la conversione
dei decreti legge per le materie di competenza sia
della Camera che del Senato.
Del pari non si vede quale snellimento all’attività
legislativa possa comportare il disposto dell’art.
70 comma 3 per l’approvazione di leggi bicamerali,
ove si dispone che, qualora una legge non sia approvata
nel medesimo testo da entrambe le Camere, i rispettivi
Presidenti, di comune accordo, hanno la facoltà
di “convocare” (meglio sarebbe di “costituire”)
una apposita Commissione, composta di 30 deputati
e di 30 senatori (cioè 60 membri in tutto, quasi
un Consiglio regionale), rispettosa della proporzionalità
tra i Gruppi parlamentari di ciascuna Camera, cui
spetta di proporre un testo unificato (sic!)
da sottoporre al voto finale delle due assemblee;
i Presidenti, di comune accordo, fissano altresì
contestualmente i termini per l’elaborazione del
testo e per la votazione finale. In primo luogo,
nulla è detto su che accada qualora i Presidenti
ritengano di non esercitare la facoltà loro accordata
o qualora tra loro non vi sia accordo: a rigor di
logica non rimarrebbe che la navette, vituperata
implicazione dell’anomalo bicameralismo perfetto;
in secondo luogo, l’istituzione e la costituzione
di una commissione comporta un certo tempo (dovendosi
non solo individuarne i membri ma anche formarne
gli organi); in terzo luogo, nulla è detto sulle
modalità di redazione del testo unificato; infine,
nulla è detto per il caso nel quale entrambe le
Camere o una sola di esse non approvino il testo
unificato: logica vuole che debba considerarsi rigettato.
Difficile immaginare un procedimento più farraginoso
e più lacunoso, e ancora più difficile pensare che
tale procedimento possa giovare alla responsabilità
politica e alla democraticità del sistema.
La modificazione sembra però consapevole della sua
complessità e così predispone un apposito meccanismo
per il caso, non improbabile, nel quale sorgano
conflitti di competenza tra le due Camere. La soluzione
dell’aporia spetta ancora di comune accordo ai Presidenti
delle due Camere, i quali hanno altresì la facoltà
di deferire ad un comitato paritetico, composto
da 4 deputati e da 4 senatori designati discrezionalmente
da ognuno dei due, la decisione; decisione che,
comunque venga presa, è insindacabile. Possono qui
ripetersi le osservazioni testé avanzate sul procedimento
legislativo bicamerale, cui devono aggiungersi due
ulteriori rilievi: il primo relativo alla assoluta
discrezionalità attribuita ai Presidenti nella formazione
del comitato, che certo non giova al rispetto della
volontà e dell’autonomia dei corpi rappresentativi,
tanto più che ogni decisione è presumibilmente destinata
a fare giurisprudenza; il secondo relativo all’attribuzione
ai regolamenti interni di ciascuna Camera del procedimento
relativo alla sollevazione della questione di competenza:
è evidente che ciò favorisce il formarsi di opinioni
differenziale.
Infine, non può non destare sconcerto l’attribuzione
al comune accordo dei Presidenti delle Camere (art.
70 u.c. ultimo periodo) di stabilire “sulla base
di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri
generali secondo i quali un disegno di legge non
può contenere disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi”,
il tutto dietro proposta del comitato paritetico:
in primo luogo, che sia il Presidente e non l’assemblea
nella sua interezza a definire la propria competenza
è soluzione estranea alla tradizione costituzionale,
secondariamente non si vede come attribuire potestà
di proposta a un organismo che, a prima lettura,
non sembrerebbe permanente ma speciale; e, ultimo
ma non ultimo, la questione non può non riflettersi
sullo statuto dell’opposizione giacché è evidente
che un rapporto di 1 a 1 porterebbe ad un costante
stallo. .
L’affermazione che “l’art. 70 disegna un procedimento
pesante di formazione delle leggi”([29]) è senz’altro
affermazione condivisibile anche se forte è il dubbio
che pecchi per difetto: da un procedimento legislativo
pesante e contorto, infatti, non ci si possono aspettare
norme idonee a disciplinare la complessa attività
di uno Stato contemporaneo e i molteplici problemi
dei cittadini.
§ 8. Segue: l’iniziativa legislativa e l’iter
legis – L’iniziativa legislativa (art. 71) e l’iter
legis (art. 72) non patiscono modificazioni
di rilievo: l’una continua a spettare al Governo,
a 50.000 elettori, a tutti quei soggetti cui sia
conferita con norma costituzionale e a ciascun membro([30])
dell’una o dell’altra Camera; l’altro si inizia
con l’assegnazione alla commissione competente per
materia per l’istruttoria e passa poi all’aula per
la discussione generale, l’approvazione articolo
per articolo e la votazione finale, come avviene
attualmente. L’unico cambiamento consiste nella
limitazione dell’iniziativa spettante a ciascun
parlamentare all’ambito di competenza legislativa
di ciascuna Camera così come fissata dall’art. 70
commi 1-3 nonché nella reiterata conferma delle
competenze camerali stesse.
Viene confermata la facoltà per le Camere di dichiarare
l’urgenza su un disegno di legge rimettendo ai rispettivi
regolamenti interni la disciplina del relativo procedimento
abbreviato (art. 72 comma 2); viene confermata la
disciplina della promulgazione (art. 73), così come
viene confermato il dovere di adottare il procedimento
normale (rectius ordinario, giacché tutte
le procedure, in quanto stabilite da norme, sono
normali, differenziandosi piuttosto tra ordinarie
e speciali a seconda della ratio che le sottende)
per i disegni di legge in materia costituzionale,
in materia elettorale e di delegazione legislativa,
mentre il dovere cade per i disegni di legge di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali,
inferendo così un non irrilevante vulnus
alla tradizione costituzionale e costituzionale
democratica, e per l’approvazione di bilanci e consuntivi.
E’ vero che l’approvazione di queste due ultime
categorie di atti è riservata alla Camera dei deputati
ai sensi in base agli artt. 80 e 81 modificati,
ma la competenza monocamerale non sembra ragione
sufficiente a sottrarre al procedimento ordinario,
più ponderato e sicuramente pubblico, la deliberazione
su atti tanto delicati e istituzionalmente rilevanti;
anzi, proprio perché assoggettati ad una sola e
non più a due discussioni, il procedimento ordinario
appare più garantista. Non si vede, inoltre, perché
riservare alla sola Camera dei deputati l’approvazione
di bilanci e consuntivi quando anche il Senato è
espressione della collettività statale, come si
è visto; e, quand’anche fosse espressione delle
autonomie locali, non si vede la ragione dell’esclusione
dalle decisioni in materia di entrata e di spesa.
A parte ciò, la disciplina di approvazione delle
leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali di natura politica, o disponenti
regolamenti arbitrali o giudiziari, o importanti
variazioni territoriali, o oneri finanziari, o modificazioni
di leggi, da un lato, e, dall’atro, di autorizzazione
all’esercizio provvisorio rimangono inalterati,
così come il divieto di disporre nuovi tributi e
nuove spese con la legge di bilancio.
Inalterata rimane, infine, la disciplina della promulgazione,
della pubblicazione e del c. d. veto sospensivo
del Presidente della Repubblica (art. 74): le modificazioni
in questa sede sono meramente letterali ed hanno
la funzione di adeguare il testo alla differenziata
competenza delle Camere.
Le modificazioni in materia di iter legis
riguardano:
1. il procedimento decentrato che vede la commissione
competente per materia in sede deliberante e il
procedimento misto che vede la commissione competente
in sede redigente (art. 72 comma 3);
2. i disegni di iniziativa popolare e regionale
(art. 72 commi 2 e 7);
Il ricorso al procedimento decentrato o misto viene
limitato all’approvazione dei disegni di legge bicamerali:
la ratio di tale limitazione, tuttavia, non
appare chiara.
Il procedimento decentrato, che costituisce una
grave deroga al principio per il quale la potestà
legislativa spetta all’organo rappresentativo nella
sua interezza e non già ad una sua parte, era stato
introdotto nell’ordinamento italiano con la Camera
dei fasci e delle corporazioni([31]) allo scopo
simulato di evitare le lungaggini parlamentari e
lo scopo dissimulato di evitare pubbliche discussioni
(oltre che di ridurre gli organi “corporativamente
rappresentativi” ad attività puramente tecniche);
la Costituzione, coltine gli aspetti positivi sul
piano della funzionalità, ha provveduto a sottolinearne
la natura eccezionale ma non straordinaria, corredandolo
delle tre note garanzie ed affiancandogli il procedimento
misto.
La soluzione adottata in sede di modificazione sembra
essere ispirata alla ratio originaria, dando
per scontato che i procedimenti monocamerali di
nuovo conio siano più spediti proprio perché monocamerali
e che le lungaggini parlamentari possano sopravvivere
solo là dove sopravvivono forme di bicameralismo
perfetto. In realtà non è chi non veda che i procedimenti
monocamerali, difficoltosi fin dal primo momento
di individuazione della competenza dell’una o dell’altra
Camera e con i farraginosi meccanismi escogitati
per superare i momenti di stallo, tendono a rendere
l’iter legis molto meno spedito in quanto
incerto; inoltre è da rilevare che i meccanismi,
cui qui si accenna e descritti al § 8., in
quanto orientati ad ottenere soluzioni negoziate
tra pochi anziché decise da tutti, sicuramente non
giovano alla valorizzazione della responsabilità
politica. Infine, il mantenimento delle tre note
garanzie, volte a riportare il disegno di legge
avanti all’aula, in un quadro di legislazione frammentata,
bene si prestano ad un uso distorto e pretestuoso
dell’istituto.
Quanto all’iniziativa popolare e regionale, si potrebbe
dire che anche qui nulla sia cambiato sul piano
della prassi normativa: in entrambi i casi gli articoli
modificati affidano ai regolamenti parlamentari
la determinazione delle modalità e dei termini (art.
72 comma 2) entro i quali deve essere “avviato”
(neppure iniziato!) l’esame dell’una e lo stabilimento
di termini entro i quali devono essere posti all’ordine
del giorno della Camera competente (art. 72 comma
6) e nemmeno della seduta dall’altra. All’iniziativa
regionale, poi, facente capo a più regioni in coordinamento
tra loro è attribuita priorità, non è chiaro tuttavia
se nei confronti di tutti i disegni di legge o dei
soli disegni di leggi di iniziativa regionale: è
uno dei rari casi nei quali è data rilevanza ad
una minoranza qualificata.
§ 9. Segue: gli emendamenti modificativi di attuazione
del programma governativo e di “tutela” dei poteri
sostitutivi e la corsia preferenziale – L’art.
70 commi 4 e 5 detta, inoltre, una disciplina speciale
per quei disegni di legge destinati all’approvazione
del Senato; disegni di legge di iniziativa non governativa,
si dovrebbe supporre, ma nulla vieta, alla luce
della prassi dei cc. dd. maxiemendamenti presentati
dal Governo ai propri disegni di legge, che possa
trattarsi anche di disegni governativi.
Qualora il Governo intenda apportare a tali disegni
di legge modifiche, rectius proporre emendamenti
modificativi, che:
1. siano essenziali all’attuazione del programma
governativo, dato per approvato dalla sola Camera
dei deputati([32]), a giudizio insindacabile del
Governo stesso, giudizio insindacabile dal momento
che non sono previsti criteri di delimitazione della
discrezionalità di quest’ultimo (salvo quanto si
vedrà tra breve);
2. investano i poteri sostitutivi del Governo o
dello Stato nei confronti di regioni, province,
comuni e città metropolitane dei quali all’art.
120 comma 2; così, almeno, sembra di poter interpretare
la non felice dizione letterale “essenziali
[…] per la tutela delle finalità di cui all’art.
120, secondo comma”: non si vede, infatti, nei
confronti di chi tali poteri debbano essere difesi,
stante che “ogni senatore rappresenta la Nazione
e la Repubblica” (art. 67 modificato) e che,
come si è visto, al Senato fanno comunque capo gli
interessi della collettività nazionale;
il Primo ministro, che quindi sembra poter agire
anche a prescindere da una deliberazione del Consiglio
dei Ministri, deve essere autorizzato dal Presidente
della Repubblica([33]), il quale, però, può anche
rifiutare tale autorizzazione, ad esporre all’assemblea
le motivazioni che inducono a ritenere la sussistenza
dell’essenzialità al programma o alla tutela degli
emendamenti modificativi proposti.
Il Senato, poi, decide, rectius approva se
ritiene, entro 30 giorni e, qualora non approvi,
il disegno di legge è trasmesso alla Camera che
delibera a maggioranza assoluta in via definitiva
sui soli emendamenti modificativi proposti dal Governo,
sostenuti dal Primo ministro e già in precedenza
approvati ex art. 70 comma 2..
L’ipotesi, che già appare singolare in sé, presenta,
poi, aspetti particolarmente singolari.
Innanzitutto, poiché al Governo, Primo ministro
o meno, non è precluso di proporre emendamenti e
di esporne le ragioni all’assemblea, si deve supporre
che le ragioni di essenzialità al programma o alla
tutela siano già emerse nel corso del dibattito
e quindi siano già note all’assemblea, che tuttavia
non ha ritenuto di darvi peso.
In secondo luogo, debole appare la ratio
dell’intervento camerale, limitato alla sola approvazione
degli emendamenti modificativi presentati dal Governo:
se si ritiene, infatti, che determinate materie
spettino alla sola competenza del Senato per loro
natura, non si vede perché la Camera possa pronunziarsi,
e pronunziarsi in via definitiva, su alcuni aspetti
di esse; se, per contro, si ritiene che, anche in
materie di competenza senatoriale ([34]) possano
avere peso rilevante interessi facenti capo alla
collettività nazionale, non si vede perché tali
materie non siano state riservate ab origine
alla competenza camerale. E ancora, ammesso che
la Camera abbia una competenza esclusiva per tutto
quanto attiene al rapporto fiduciario, non si vede
quale collegamento possa instaurarsi tra questo
e le previsioni dell’art. 120 comma 2 modificato.
Rimangono, infine, da risolvere alcuni aspetti procedurali
relativi al dibattito in seno alle due Camere: deve
introdursi una procedura speciale alla Camera per
queste approvazioni parziali (se non addirittura,
trattandosi di emendamenti, molto parziali) o ci
si può avvalere dell’ordinaria procedura legislativa?
Qualora la Camera approvi gli emendamenti modificativi,
il Senato è tenuto a portare a termine la discussione
sul disegno di legge o può lasciarlo cadere? E ancora:
è possibile, e concepibile, da parte di un’assemblea
la votazione finale su un testo non approvato in
toto da quella stessa assemblea? Se si aborriscono
le anomalie, questa appare candidata al disgusto.
In terzo luogo, singolare è l’intervento del Presidente
della Repubblica, che ha la facoltà, non il dovere,
di autorizzare, cioè di rimuovere un limite legale
all’esercizio di un diritto già spettante, il Primo
ministro ad esporre le “motivazioni” che giustificano
gli emendamenti modificativi, come se questi non
le potesse esporre motu proprio o addirittura
non le avesse già esposte, per così dire, informalmente.
Intervento singolare e anche proceduralmente confuso.
L’autorizzazione, infatti, può essere concessa “verificati
i presupposti costituzionali” (art. 70 comma
4), che non si sa bene quali siano se non l’essenzialità
al programma e alla tutela: transeat per
la tutela, ma l’essenzialità al programma è un giudizio
che fa capo all’indirizzo politico contingente o
di maggioranza e non all’indirizzo politico istituzionale([35]).
Infine, a proposito di anomalie, non rimane che
rilevare come la tradizione costituzionale veda
eventualmente intervenire il capo dello Stato sul
testo di legge già approvato e non in corso di approvazione
per un evidente rispetto dei rapporti tra i poteri.
L’art. 72 comma 5 istituisce una corsia preferenziale
per i disegni di legge presentati o “fatti propri”
dal Governo e, per non perdere l’occasione di introdurre
un tocco di political correctness, ne ipotizza
uno anche per l’opposizione camerale e la minoranza
senatoriale([36]), l’esame della quale ultima verrà
affrontato in sede di statuto dell’opposizione.
La modificazione costituzionale della corsia preferenziale,
rimettendone le linee fondamentali alla disciplina
specifica dei regolamenti parlamentari, si articola
in tre momenti, e precisamente:
1. che su richiesta del Governo (e non del Primo
ministro) venga effettuata l’iscrizione del disegno
di legge all’ordine del giorno dell’aula (e non
semplicemente della Camera o del Senato, come invece
è detto per i disegni di legge di iniziativa popolare
o regionale) entro tempi certi;
2. che la votazione, si suppone, finale si svolga
entro tempi altrettanto certi;
3. che la Camera -ma non il Senato-, scaduto il
termine del quale al punto 2, deliberi di votare
il testo proposto articolo per articolo e finalmente.
A parte le integrazioni rimesse ai regolamenti parlamentari,
che ovviamente dovranno essere previamente concordate
(come la prassi che data dal 1971 ammette), gli
elementi rilevanti e problematici della fattispecie
non sono pochi.
In primo luogo, se non comporta difficoltà consentire
che il Governo invochi la procedura in parola per
i disegni di legge di propria iniziativa, rimane
da stabilire che cosa si debba intendere per “disegni
di legge fatti propri” dal Governo. E’ evidente
che si tratta di iniziative non governative; poiché,
però, la presentazione di disegni di legge da parte
del Governo al Parlamento deve essere deliberata
dal Consiglio dei Ministri (anche se non più autorizzata
con decreto del Presidente della Repubblica come
vuole l’art. 87 vigente), è altrettanto evidente
che il disegno di legge altrui, per essere fatto
proprio dal Governo, deve seguire la medesima procedura,
divenendo così disegno di legge governativo. Né
potrebbe essere altrimenti, perché in tale caso
il Primo ministro potrebbe fare presentare ad un
parlamentare della propria maggioranza o, perché
no?, anche dell’opposizione/minoranza un testo in
precedenza non approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il che aprirebbe spazi a negoziazioni non palesi.
Secondariamente, tale procedura, benché il testo
modificato non sia particolarmente esplicito in
tal senso, nel suo terzo passo avrebbe quasi lo
stesso effetto della posizione della questione di
fiducia, perché farebbe cadere non solo gli emendamenti
già presentati ma anche la possibilità di proporne.
Lo stesso effetto, dissimulando, però, le implicazioni
sulla responsabilità politica proprie della questione
di fiducia. Se una delle finalità dichiarate delle
modifiche è quella di evidenziare la responsabilità
politica, la modificazione certo non consente di
avvicinarvisi.
In terzo luogo, tenuto conto che, nel silenzio del
testo, il ricorso alla corsia preferenziale appare
possibile per i disegni di legge di ognuno dei tre
tipi previsti dall’art. 70 commi 1-3, non si vede
perché al Senato non sia possibile il terzo passo,
ossia le votazioni sul testo immodificato; carenza
di possibilità idonea a generare difficoltà soprattutto
per i disegni di legge di leggi bicamerali.
Si tratta quasi certamente di un difetto di coordinamento:
ciò non toglie, da un lato, che, nel caso, lex
voluit quod dixit e, dall’altro, la dice lunga
sulla cura e sull’attenzione poste nell’approvare,
e in ben due letture, le modificazioni alla legge
fondamentale.
Infine, ammessa, se non proprio la sovrapponibilità,
l’assimilabilità tra la fattispecie in esame e quella
or ora citata degli emendamenti modificativi del
Governo, non si vede perché condire quest’ultima
con elementi di carattere garantistico, almeno in
apparenza (per quanto mostruosi) e lasciare la prima
alla mera discrezionalità governativa. Ulteriore
indice, se ce ne fosse bisogno, della scarsa attenzione
e della scarsa sensibilità istituzionale del legislatore
modificativo.
Per concludere l’esame dell’iter legis si
rende, però, necessaria un’incursione a ritroso
nella Sezione I, dedicata alla struttura del Parlamento,
nella quale l’art. 64 comma 6 prevede la facoltà
per ogni “Assemblea e Consiglio regionale o Consiglio
delle Province autonome” di esprimere il proprio
parere, sentito il rispettivo Consiglio delle autonomie
locali, sui disegni di legge di competenza senatoriale
(art. 70 comma 2), rimettendo al regolamento interno
del Senato la disciplina “delle modalità e dei
termini” per l’espressione del parere stesso.
A parte la sedes peregrina, che sembra voler
dissimulare la facoltà spettante alle regioni con
buona pace del federalismo, e la singolarità di
rimettere al regolamento interno di una Camera ,
la disciplina di una facoltà attribuita ad un soggetto
di “rilievo costituzionale”, che pure si vorrebbe
distinguere, sembra doversi rilevare una certa contraddizione
tra il parere, obbligatorio ma non vincolante a
quanto pare, e delle regioni e del Consiglio delle
autonomie locali e il fatto che sia le regioni sia
le autonomie locali sono fisicamente presenti, sia
pure senza diritto di voto, nell’assemblea consulenda.
§ 10. Segue: la potestà legislativa del Governo
– Dal punto di vista sia sostanziale che formale
la potestà legislativa delegata e la potestà legislativa
di urgenza e necessità non subiscono modificazioni;
in particolare, all’art. 77 sono apportate modifiche
meramente letterali finalizzate ad adeguare il testo
alla ripartizione di competenza legislativa tra
le Camere introdotta dall’art. 70 commi 1-3; all’art.
76 viene inserito un secondo comma che in sostanza
costituzionalizza, generalizzandolo, il disposto
dell’art. 14 L. 23 Agosto 1988 n. 400 dettato per
le delegazioni legislative eccedenti i due anni.
§ 11. Gli articoli non modificati; la commissione
di inchiesta e le commissioni senatoriali –
Gli artt. 75, 78 e 79 non hanno subito modificazioni.
Con riferimento al referendum abrogativo,
pertanto, si può concludere che esso possa essere
promosso nei confronti di ogni tipo di legge, sia
bicamerale che monocamerale, come viene indirettamente
confermato dall’art. 75 comma 2.
Gli artt. 78, 79 e 82 individuano tre categorie
di leggi bicamerali non enumerate nell’art. 70 comma
3, e precisamente: la legge che delibera lo stato
di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari;
la legge volta a concedere amnistia o indulto; la
legge che istituisce commissioni di inchiesta dotate
degli stessi poteri dell’autorità giudiziaria.
Una parziale e non irrilevante modificazione subisce
l’art. 82 comma 2 nel suo complesso, laddove si
prevede che a presiedere la commissione di inchiesta
istituita dalla Camera dei deputati, e dunque solo
da quella, deve essere chiamato un deputato dell’opposizione([37]).
Infine, non rimane che accennare alla disposizione
peregrina dell’art. 72 comma 6, il quale, nel bel
mezzo del procedimento legislativo, stabilisce che:
1. il Senato si organizza in commissioni secondo
le norme del proprio regolamento: dettame di natura
strutturale che migliore sedes avrebbe trovato
nella Sezione I del titolo in esame, migliore e
probabilmente inutile, dal momento che analoga norma
non è rinvenibile per la Camera, per la quale l’organizzazione
in commissioni è pacificamente desunta dalla disciplina
dell’art. 72 comma 1 coinvolgente, peraltro, anche
il Senato;
2. rimette al regolamento interno del Senato stesso
l’articolazione della procedura per l’espressione
del parere, obbligatorio ma non vincolante (si direbbe,
a conferma della già rilavata mancanza di rappresentatività
del territorio-persona) ai fini dell’adozione del
decreto di scioglimento del Consiglio regionale
o di rimozione del Presidente della Giunta regionale;
si tratta di disciplina di attività di controllo
sugli organi e non legislativa che migliore sedes
avrebbe trovato nell’art. 126, cui fa riferimento.
§ 12. Osservazioni – A conclusione di questo
primo esame delle modificazioni costituzionali relative
alla struttura e alla funzione legislativa delle
Camere è possibile affermare che nessuno degli obiettivi
che il legislatore modificativo aveva individuato
e si era posto siano stati raggiunti, se non il
rafforzamento deciso del vertice dell’Esecutivo
privo di qualsivoglia bilance([38]).
La modificazione ritenuta più significativa, ossia
l’introduzione del Senato c. d. federale della Repubblica,
come si è visto, appare priva di consistenza sostanziale,
dal momento che nel Senato continua a trovare espressione
il territorio-comunità (com’è nella Costituzione
vigente ed era nelle intenzioni del Costituente
del 1948) e non già il territorio-persona, e che
esso non cessa di essere espressione degli interessi
della collettività statale anziché divenire luogo
di incontro e di composizione tra diverse collettività
originarie sovrapposte.
Ammesso, come si può tranquillamente ammettere,
che la Repubblica, con la costituzione tardiva dell’istituto
regionale, non avesse dato piena attuazione al disposto
costituzionale, la modificazione in esame rende
patente che è sul piano dell’amministrazione che
ci si sarebbe dovuti e ci si deve muovere, sotto
il profilo strutturale, e su quello di un riparto
di competenze normative fondato su una attenta ponderazione
degli interessi da amministrare, sfuggita già al
Costituente del 1948.
Volere attribuire la natura di organo di Stato federale
ad un organo che non ha dietro di sé, né in termini
storici né in termini in qualche modo radicati nella
realtà economico-sociale, una forma di Stato federale
già di per sé è un esperimento destinato al fallimento,
ma il fallimento è certo ed effettivo se si considera
che, a parte l’eliminazione della Circoscrizione
estero, nessuna delle modificazioni connesse appare
idonea a collegare il Senato al territorio-persona
e, quindi, a colorare anche minimamente il Senato
in senso federale. In fin dei conti l’unico dato
“federalistico” è quell’”a base regionale”
che non è opera del preteso costituente attuale.
Ribadito che imprescindibile sarebbe stata la determinazione
di criteri di ripartizione delle competenze fra
le Camere, fondati su un attento esame della portata
degli interessi da disciplinare con le norme (e
che imprescindibile sarà anche quando la modificazione
costituzionale non dovesse essere confermata, al
fine di rendere chiaro e praticabile ciò che spetta
allo Stato e agli altri enti di governo), come si
è visto la modificazione porta con sé una congerie
di conseguenze sul paino procedurale, dall’accertamento
delle competenze per ogni singolo caso fino ai meccanismi
di risoluzione delle aporie, che appaiono confusi,
faticosi e tutt’altro che trasparenti, passando
per la limitazione del procedimento legislativo
in sede decentrata e la scomparsa del procedimento
in sede redigente e l’attribuzione alla sola Camera
dei deputati dell’approvazione del bilancio annuale.
Anche l’obbiettivo dichiarato dello snellimento
non può considerarsi raggiunto.
L’abborracciata modificazione, inutile e per ciò
stesso grave in sé, si trascina dietro, per apparire
credibile, una rilevante serie di conseguenze negative,
la prima e la più grave delle quali è l’introduzione
della ripartizione della potestà normativa primaria
tra diversi soggetti attribuendo ad ognuno diverse
(e non ponderate né giustificate) competenze seguita
immediatamente dalla moltiplicazione dei tipi di
legge([39]).
Completamente mancato è, ancora, l’obiettivo costituito
dal “controllo e responsabilizzazione degli eletti”:
è evidente che una strutturazione tanto complessa
e confusa delle competenze e delle attività del
Parlamento, lungi dal facilitare l’operatività della
responsabilità politica alle scadenze previste,
offre piuttosto ad ogni eletto vari spazi per dissimulare
senza difficoltà il proprio operato e, quindi, per
sottrarsi al controllo; a ciò devono aggiungersi
i vari organi o organismi speciali (Commissione
e Comitato paritetici) o monocratici cui vengono
attribuite decisioni definitive.
Il risultato di tanto lavoro sembra essere una svalutazione
complessiva delle assemblee, della rappresentanza
e della responsabilità politiche; l’abbassamento
dell’età di acquisto dell’elettorato passivo, che
tende ad escludere nel candidato ogni precedente
esperienza politico-amministrativa, e la diminuzione
complessiva del numero dei rappresentanti, da un
lato, e l’esclusione del Senato c.d. federale, dall’altro,
completano l’opera.
Tale risultato è corroborato dalle nome volte a
rafforzare l’Esecutivo -e, nell’Esecutivo, il suo
vertice-, come quelle relative alle modifiche essenziali
a progetti di legge e ai progetti di legge governativi
o fatti propri dal Governo, cui altre se ne aggiungeranno([40]).
L’irrilevanza delle istituzioni rappresentative
può competere con quella del Senato nell’impero
bizantino([41]).
Occorre, ancora, rilevare che, per eliminare l’anomalia
in thesi costituita dal bicameralismo perfetto,
la capacità istituzionale del quale bene era stata
individuata a suo tempo([42]), si è alterato senza
costrutto e con notevole imperizia un sistema che
non solo aveva nel complesso dato buona prova di
sé ma che, soprattutto era stato costruito in rapporto
di funzionalità con la Parte I della Costituzione:
se “è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli….” e “promuovere le condizioni che
rendano effettivo tale diritto…”, è difficile
immaginare che un’organizzazione tanto confusa,
farraginosa e poco trasparente possa fare fronte
a tanto.
Dal punto di vista formale, infine, si sono potuti
rilevare gravissimi difetti di coordinamento tutt’altro
che ammissibili in un testo costituzionale; ed ancora
l’alterazione della sistematica lineare propria
della Costituzione vigente (definizione e formazione
degli organi parlamentari (artt. 55-58); elezione
e durata delle Camere (artt. 60-62); organizzazione
interna (artt. 63 e 64); status di parlamentare
(artt. 65-69)) trasformata in un incongruo slalom
grazie alla moltiplicazione dei commi, alla mancanza
di definizioni chiare ed icastiche, alla intenzione
di disciplinare ciò che altrove non trova risposta.
Infine, si ricordano i diversi vulnera ai
principi più ordinari del costituzionalismo, che
in fin dei conti appaiono a chi scrive le anomalie
maggiori, e tutte di nuovo conio, rispetto alla
tradizione costituzionale europea.
Insomma, stando ai versi riportati in apertura,
non ci si trova di fronte ad un esempio di critica
costruttiva e men che meno ad un’opera d’arte, quale
invece dovrebbe essere il prodotto di ogni lavoro
onesto.
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[1]Ma del che si ha ragione di dubitare, come ammonisce
G. FERRARA, Federalismo e premierato, ovvero,
del rovesciamento della Costituzione e della negazione
del costituzionalismo: “Va detto chiaramente:
il progetto approvato dal Senato, in prima lettura,
il 25 marzo scorso non è di revisione costituzionale,
fuoriesce dalla previsione dell’articolo 138, non
soltanto per la quantità e diversità delle norme
e degli istituti che pretende sopprimere, sostituire,
distorcere, ma perché mira al rovesciamento della
Costituzione. Tende a sostituirne la specifica ragion
d’essere, quella di legittimare costituzionalmente
la costruzione di una democrazia avanzata, che conformi
i rapporti economici e sociali ai principi della
libertà e della dignità umana, della giustizia e
dell’eguaglianza sostanziale. L’approvazione del
progetto del Governo non modificherebbe soltanto
la seconda parte del testo costituzionale, inciderebbe
profondamente sulla prima, quella che statuisce
i principi dell’ordinamento e riconosce i diritti
dei cittadini.”, nel sito AIC, 09.09.04.
[2] Dalla Relazione al disegno di legge AS 2554,
come ogni altro virgolettato del presente §.
[3] Così anche G. GUARINO, Le connotazioni plebiscitarie
e dittatoriali della riforma costituzionale:
”Il testo licenziato dalle Camere dopo la prima
lettura è complesso. La formulazione delle norme
non sempre è chiara. Per di più l’entrata in vigore
del nuovo sistema dovrebbe effettuarsi per fasi
successive. L’efficacia di alcune tra le principali
innovazioni è legata a condizioni di non semplice
verificazione. Perchè il sistema funzioni a regime
nel suo complesso è inoltre necessario che i nuovi
organi costituzionali siano regolarmente costituiti.
Ed in ciò potrebbero incontrarsi difficoltà.”,
nel sito Costituzionalismo, sine data.
[4] Cfr. in proposito e più ampiamente Corte cost.
sent. 10-12 aprile 2002 n. 106.
[5] Come si esprime letteralmente la modifica, anche
se, stando alla terminologia del testo costituzionale
originario sarebbe stato più opportuno un “assicura”:
cfr. per “garantire” art. 2 in combinato disposto
con ognuno degli articoli della Parte I - Titolo
I e art. 32, ad es., e per “assicura” gli artt.
30 o 34.
[6] Per valersi, adattandola al caso, della terminologia
proposta da C. MORTATI, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 1975, pag. 24 e passim.
[7] Perché, richiamando Mortati “l’immediatezza
del rapporto rappresentativo fra elettori ed eletti
[è] condizione […] necessaria per
l’efficienza politica di ogni Assemblea elettiva”.
[8] A. D’ATENA, Parere richiesto all’AIC dalla
prima Commissione del Senato della Repubblica in
marito al disegno di legge di riforma costituzionale
AS 2544, nel sito AIC, 11.12.03.
[9] Nello stesso senso M. MANETTI, Brevi note
sul c. d. Senato federale: “Come è già stato
notato (C. Fusaro, R. Bin. T. Frosini), l’elezione
dei senatori a suffragio universale e diretto su
base regionale con sistema proporzionale non garantisce
un sicuro collegamento con gli interessi regionali;
né supplisce a tale carenza la limitazione dell’elettorato
passivo ai consiglieri regionali, provinciali e
comunali (o a coloro che lo sono stati in passato)
o agli ex-deputati ed ex-senatori eletti in passato
nella Regione.”, nel sito AIC, 12.12.03;
ed ancora M. SICLARI, Brevi note introduttive
a un dibattito sul disegno di legge costituzionale
AS nr. 2544 approvato dalla I Commissione del Senato,
nel sito AIC, 02.02.04.
[10] Sul punto vedi ampiamente A. D’ATENA, Parere
richiesto all’AIC cit..
[11] Istituito dall’art. 123 modificato.
[12] Vedi supra nota 7.
[13] Vedi più ampiamente in proposito M. CAMOLESE,
Lo statuto dell’opposizione nella riforma costituzionale:
un’occasione perduta?, in questo stesso sito.
[14] In tal senso pacificamente: A. D’ATENA, Parere
richiesto all’AIC cit.: “E’ appena il caso
di sottolineare che, se, per le ragioni sopra esposte,
il Senato ‘federale’ … federale non è, l’attribuzione
ad esso di funzioni tipiche degli omologhi organi
presenti nei sistemi del federalismo reale non assolve
alla funzione che le dovrebbe essere propria: l’immissione
delle entità sub-statali nei processi decisionali
centrali (con apprezzabile incremento del tasso
di cooperatività del sistema).”; G. FERRARA,
Federalismo e premierato cit.: “Non si
attribuisca all’organo che dovrebbe rappresentare
gli interessi regionali compiti impropri, opposti
alla sua ragion d’essere. È improprio ed opposto
alla sua ragion d’essere il potere prevalente nella
determinazione dei principi generali della legislazione
ripartita tra stato e regioni. Si tratta di principi
intimamente connessi agli interessi generali della
Nazione. Il potere prevalente nel determinarli dovrebbe
spettare all’organo che rappresenta l’interesse
generale, alla Camera dei deputati, quindi e non
al Senato delle Regioni (che chiamano ‘federale’
come se tale denominazione potesse spettare solo
ad un organo della Repubblica e non alla Repubblica
come tale).”; M. MANETTI, Brevi note cit.:
“In primo luogo, l’attribuzione di competenze
che attengono indiscutibilmente al rispetto del
principio di unità, come il potere di determinare
i principi fondamentali relativi alla potestà legislativa
concorrente, e il potere di proporre al Presidente
della Repubblica l’annullamento delle leggi regionali
che violino l’interesse nazionale.
Non a torto si è ritenuto inconcepibile che siano
le stesse autonomie a dire l’ultima parola sui principi
cui dovranno sottostare le leggi regionali (A. Barbera).
Ma se si considera questa previsione assieme all’altra,
eguale e contraria, che attribuisce l’esercizio
della legislazione statale esclusiva alla Camera
dei deputati, si percepisce un disegno orientato
alla divisione del lavoro tra Assemblee in qualche
modo omogenee, più che ad una forma di concorso
diseguale, basata su legittimazioni e ruoli ben
differenziati. Diversamente, non sarebbero evitabili
conflitti tra fonti che non ed inoltre possono
non avere ispirazione omogenea (e che anzi potrebbero
essere adottate uno actu, in determinate materie),
quali sono appunto le leggi statali previste dal
2° e dal 3° comma dell’art. 117 Cost. (R. Tosi).”;
M. SICLARI, Brevi note cit. “…la differenziazione
della composizione delle Camere, come è stato notato
da molti commentatori, non vale ad introdurre una
Camera delle autonomie.”; ed inoltre cfr. infra
nota 21.
[15] Di contrario avviso A. D’ATENA, Parere richiesto
all’AIC cit.: “L’unico correttivo in senso
federale è rappresentato dalla disciplina del quorum
strutturale. Ci si riferisce alla previsione in
forza della quale ‘le deliberazioni del Senato federale
non sono … valide se non sono presenti senatori
eletti in almeno un terzo delle regioni’ (art. 64
comma 3). Ma tale previsione, in presenza di senatori
eletti con tecnica non federale, non basta
a federalizzare l’organo.”.
[16] G. M. SALERNO, Le novità del d.d.l. di revisione
costituzionale cit.: “Sul primo aspetto,
quello concernente la composizione del Senato, verosimilmente
al fine di dare senso effettivo all’elezione dei
senatori “su base regionale” e forse pure per precisare
il nuovo principio della “rappresentanza territoriale”
dei senatori medesimi (principio cui dovrebbe essere
subordinata la relativa legge elettorale), è venuta
innanzitutto meno la presenza dei senatori eletti
nella circoscrizione estero – e su tale modifica
può concordarsi, essendo il nuovo Senato un organo
precipuamente destinato ad esprimere le istanze
territoriali interne all’ordinamento nazionale ...”.
[17] Cfr. Relazione al disegno di legge.
[18] Nei termini illustrati da S. TROILO, La
forma di governo disegnata dalla riforma costituzionale:
tanto rumore per …?, in questo stesso sito.
[19] Il XIV censimento della popolazione effettuato
il 21 Ottobre 2001 ha infatti rilevato 56.305.568
abitanti.
[20] Per il quale cfr. infra S. TROILO, La
forma di governo disegnata dalla riforma cit..
[21] Cfr. supra sub artt. 67 e 69.
[22] S. CECCANTI, Le priorità nel dibattito sulla
riforma costituzionale: una proposta di dibattito:
“L’altro aspetto da rilevare è il superamento
del bicameralismo ripetitivo, molte volte e quasi
unanimemente auspicato, ma che, sia nella composizione
del nuovo Senato sia nelle sue prerogative, rischia
di degenerare in una Camera notabilare, sganciata
da qualsiasi disciplina di partito e di maggioranza
(e fin qui potrebbe anche andare bene), ma in grado
di paralizzare quasi per intero il programma di
Governo, restando dotata di pari poteri nelle più
ampie e importanti categorie di leggi.”, nel
sito AIC, 02.02.04.
[23] R. BIFULCO, Senato federale. Dov’è finita
la contestualità affievolita?, in AIC,
23.XII.2004.
[24] Per il quale cfr. CAMOLESE M., Lo statuto
dell’opposizione… cit..
[25] Per l’uso di “garantire” vedi supra.
[26] Cfr. S. TROILO, La forma di governo disegnata
dalla riforma cit..
[27] A buon diritto rileva G. FERRARA, Federalismo
e premierato cit.: “ L’operazione che invece
si vuole tentare in Italia, è esattamente l’opposta,
quella di espropriare funzioni indefettibili di
uno stato per attribuirle alle Regioni che, non
va dimenticato, sono entità sorte per decisione
e solo in virtù di decisione statale.”.
[28] La ripartizione delle materie tra Stato e regioni
e tra le Camere dello Stato senza alcun chiaro riferimento
agli interessi dei quali ciascuno di tali soggetti
dovrebbe essere portatore meriterebbe da sola uno
studio accurato; qui basti rilevare che essa ha
sollevato non solo aspre discussioni ma anche vive
preoccupazioni in dottrina. Fondatamente lamenta
G. FERRARA, Federalismo e premierato cit.:
“Rovesciato il senso del federalismo, il progetto
rovescia i criteri di attribuzione delle funzioni:
gli organi che dovrebbero tendere a tutelare l’interesse
nazionale, quello dell’unità dell’ordinamento giuridico,
economico, e sociale, quindi la tutela dei diritti,
l’eguaglianza, la sicurezza, il lavoro e quant’altro
è ancora scritto nella I Parte della Costituzione,
sono privati di tale funzioni nel mentre le istituzioni
che dovrebbero tutelare le autonomie territoriali
e farle valere vengono strutturate in modo da non
corrispondere ai modelli sperimentati come idonei
a rendere effettiva la tutela di tali interessi.”;
a sua volta si chiede S. BARTOLE, Invito al dibattito
sulle riforme istituzionali: “se sia ragionevole
non solo mantenere ma accrescere la frantumazione
della competenza a disciplinare fondamentali diritti
fra Stato e Regioni e fra Camera dei Deputati e
Senato e Senato federale.”, in sito AIC,
sine data; e ancora G. M. SALERNO, Le
novità del d.d.l. di revisione costituzionale
cit.: “Circa l’esercizio della funzione legislativa
statale, il testo proposto dalla I Commissione del
Senato non ha modificato la tavola costituzionale
delle competenze legislative sia statali che regionali
risultante dalla proposta governativa; a tal proposito,
sarebbe auspicabile che in sede di assemblea si
procedesse ad un’attenta opera di rivisitazione
soprattutto al fine di correggere le più rilevanti
contraddizioni ed aporie emerse nella prima esperienza
attuativa degli elenchi di materie stabiliti con
la riforma del 2001.”; conclude A. D’ATENA,
Parere richiesto all’AIC cit.: “Prevedere
–come fa l’art. 70, comma 2, del progetto– che la
determinazione dei principi fondamentali al cui
rispetto è tenuta la competenza concorrente delle
Regioni spetti al Senato federale (e che relativamente
ad essa il ruolo della Camera politica sia limitato
alla formulazione di eventuali proposte modificative)
appare, pertanto, un autentico non-senso.”.
[29] S. BARTOLE, Invito al dibattito cit..
[30] E non a ”ogni deputato e ogni senatore”.
[31] Istituita con la L. 19 Gennaio 1939 n. 129.
[32] Cfr. S. TROILO, La forma di governo disegnata
dalla riforma cit..
[33] Cfr. B. PEZZINI, La trasfigurazione del
ruolo del Presidente della Repubblica nella riforma
costituzionale, in questo stesso sito.
[34] Ammesso e non concesso che nel Senato trovi
espressione il territorio-persona.
[35] Per un approfondimento sulla distinzione v.
P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico,
Padova, 1982; G. MARANINI, La posizione della
Corte costituzionale e della autorità giudiziaria
ordinaria in confronto all’indirizzo politico di
regime (o costituzionale) e all’indirizzo politico
di maggioranza, in La giustizia costituzionale (tavola
rotonda a cura di G. Maranini), Firenze, 1956.
[36] Per il quale si rimanda a M. CAMOLESE, Lo
statuto dell’opposizione cit..
[37] Anche qui si rimanda a M. CAMOLESE, Lo statuto
dell’opposizione cit..
[38] S. TROILO, La forma di governo disegnata…
cit..
[39] Tra le altre implicazioni nota, tra l’altro,
A. D’ATENA, Parere richiesto all’AIC… cit.:
“Non trascurabili problemi porrebbe – ad esempio
– la coesistenza della competenza esclusiva regionale
in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria”
e della competenza concorrente (statale-regionale)
in materia di “tutela della salute”. Non meno complesso
si presenterebbe il quadro dell’istruzione: le competenze
esclusive regionali in materia di “organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e
di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche” e di “definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di specifico interesse della
Regione” andando ad inserirsi in un ambito sovraffollato,
sul quale già insistono ben due competenze: una
competenza esclusiva dello Stato ed una competenza
concorrente. Qualche problema si porrebbe anche
per la “polizia locale”, il cui campo di incidenza,
in presenza di una previsione che riconosce già
alle Regioni la polizia “amministrativa” locale,
risulta tutt’altro che trasparente.”.
[40] Cfr. S. TROILO, La forma di governo disegnata…
cit..
[41] l’accordo sul punto è pressoché generale; cfr.
M. SCUDIERO, Parere richiesto all’AIC dalla prima
Commissione del Senato della Repubblica in marito
al disegno di legge di riforma costituzionale AS
2544: “Sicché si comprendono le ragioni per
le quali in dottrina (Elia) si è avanzata in proposito
la formula definitoria di “premierato assoluto”;
e si è anche notato che, se la funzione della regola
costituzionale non si esaurisce nel disciplinare
il modo di esercizio del potere, ma deve essenzialmente
tendere ad assoggettare il potere a limiti e controlli,
le modifiche proposte si muovono in direzione opposta
alle ragioni del costituzionalismo (Carlassare).”,
nel sito AIC, sine data; G. FERRARA,
Federalismo e premierato cit.: “Tutti
sanno che con quel nome si designa la versione concreta
della forma di governo parlamentare funzionante
in Inghilterra, il modo come quel sistema politico,
con la specificità che si perpetua in quella realtà
costituzionale da tre secoli, determina il funzionamento
delle istituzioni, Parlamento, Governo, Corona.
Ebbene, credo di poter affermare con serena convinzione
che con la conformazione degli organi politici supremi
e dei loro rapporti, come formulata nel testo del
progetto in discussione, il premierato non
abbia nulla a che fare. In quell’ordinamento il
Premier, intanto detiene quei poteri che
tanto eccitano le variegate pulsioni di tanti politologi
e di qualche costituzionalista, in quanto è leader
del partito di maggioranza. Il potere che esercita
è di esclusiva derivazione parlamentare, egli lo
esercita in quanto glielo conferisce il Parlamento
e, per esso, la maggioranza, e, per questa, il partito
di appartenenza dei deputati della maggioranza.
Si è premier in quanto si è leader
del partito che ha vinto le elezioni. Se il partito
di maggioranza cambia il suo leader, non
c’è spirito di bipartitismo, non c’è regola dell’alternanza,
non c’è durata predeterminata del mandato popolare
che lo possa trattenere un minuto solo nella carica
di premier.”; M. SICLARI, Brevi note
introduttive a un dibattito sul disegno di legge
costituzionale cit.: “Il figurino della forma
di governo delineata dal testo delle disposizioni
sull’esecutivo del disegno di legge costituzionale
è stato già denominato, con una certa efficacia,
premierato assoluto, nel quale il primo ministro
appare come il dominus non solo nell’ambito
dell’organizzazione del Governo ma anche nei riguardi
del Camera, della quale può condizionare pesantemente
qualsiasi decisione, pena il suo scioglimento.”;
M. MANETTI, Alcune riflessioni cit.: “C’è
da chiedersi peraltro se questo disegno – che recupera
la funzione della rappresentanza e del dibattito
pubblico parlamentare – assicuri un peso politico
effettivo alla seconda Camera.
E ciò non solo e non tanto perché i suddetti
poteri di controllo sarebbero orbati dell’esito
naturale della sfiducia al Governo, ma perché si
tratterebbe di un Senato necessariamente ispirato
alla logica della frammentazione partitica. E’ difficile
pensare che in esso non si riverserebbero tutte
le conflittualità che le singole formazioni reprimono
quando si trovano all’interno della prima Camera;
o che – nei momenti di più acuto scontro politico
- non si riprodurrebbero gli schieramenti colà istituzionalizzati.
Di talché il Senato sarebbe condannato o all’impotenza,
o al pedissequo rispecchiamento degli equilibri
politici formatisi nella Camera.
Un Senato del genere sembra invero troppo debole
per rappresentare un efficace contrappeso alla rafforzata
posizione del Premier (sia pure nella versione più
modesta che l’opposizione sembra disposta ad accettare),
e in ultima analisi non compensa di molto le limitazioni
che essa impone alla dialettica parlamentare nella
prima Camera.”.
[42] A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna,
1977: “Il parlamento, che esprime direttamente
la volontà popolare, è un organo unico a struttura
complessa.
Esso può agire infatti: nella sua unità (ed ecco
il parlamento in seduta comune), nelle sue due articolazioni
principali (ed ecco la Camera e il Senato), in ulteriori
articolazioni di tali strutture ( ed ecco le commissioni
parlamentari bicamerali, le commissioni permanenti
monocamerali, le commissioni d’inchiesta, miste
o monocamerali). […] La questione assume
grande rilievo poltico-istituzionale nel momento
in cui il peso del ‘nuovo’ parlamento si misura
nella sua capacità relazionale. Di fronte ai soggetti
politici emergenti: le regioni, i sindacati, le
imprese, o realtà sopranazionali come la Comunità
economica europea, appare assurda una risposta parlamentare
frazionata. Solo una linea procedurale imperniata
sulla esatta nozione costituzionale di ‘parlamento’
riesce a superare le attuali contraddizioni.”,
pag. 65 sgg. e passim.
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