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| n. 11-2006 - © copyright |
CLAUDIO CONTESSA
(Magistrato TAR ed Esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi)
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| Le concessioni di lavori e di servizi fra tradizione nazionale ed impulsi comunitari: le novità del ‘Codice De Lise’ (**)
(Lecce, 27 ottobre
2006)
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Sommario: 1. Generalità
– 2.1. Le concessioni ed il difficile punto
di incontro fra categorie nazionali ed innovazioni
comunitarie - 2.2. (in particolare:) la differenza
terminologica – 2.3. (in particolare:) il
diverso approccio in tema di scelta del concessionario
- 2.4. (in particolare): il diverso ambito disciplinare
– 3. Le novità del ‘Codice’
in tema di concessioni di lavori – 4. Spunti
di attualità in tema di concessioni di servizi
– 4.1. L’ambito definitorio ed oggettivo
della figura – 4.2. L’ambito disciplinare
ed i risvolti di diritto interno. In particolare:
l’affidamento delle concessioni nell’ambito
dei servizi pubblici locali.
1.
Generalità
In
primo luogo, mi concentrerò sulle difficoltà
del Legislatore e dell’interprete nazionale
nel recepire nell’ordinamento interno un istituto
di diritto comunitario (quello delle concessioni)
il quale, diversamente da altre figure di matrice
UE, non si è innestato su settori del diritto
interno assimilabili ad una sorta di tabula rasa
normativa, ma al contrario è intervenuto
su un ordito normativo e giurisprudenziale interno
consolidato nel tempo e su categorie logico-concettuali
ormai assestate in un impianto dall’origine
più che secolare 1.
In secondo luogo, descriverò brevemente la
parte – per così dire – ‘disciplinare’
delle norme del ‘Codice’ dedicate al
tema delle concessioni, soffermandomi con un qualche
livello di approfondimento sul tema delle concessioni
di lavori pubblici, ed in maniera certamente più
approfondita sul tema delle concessioni di servizi.
La ragione di tale scelta espositiva risiede in
ciò, che le disposizioni del d.lgs. 163 dedicate
al tema delle concessioni di lavori pubblici (al
di là dell’indubbio rilievo sistematico
dell’argomento) risultano largamente riproduttive
delle discipline previgenti (in specie: artt. 19
e 20 della l. 109 del 1994 e l. 443 del 2001, in
relazione alle opere strategiche di preminente interesse
nazionale), palesando oltretutto una tecnica di
recepimento che non si discosta in modo significativo
dal paradigma comunitario di riferimento.
Al contrario, appaiono allo stato di rilievo sistematico
certamente maggiore le previsioni dedicate dal ‘Codice
De Lise’ al tema delle concessioni di servizi.
Ciò in quanto la disciplina nazionale di
recepimento ha inteso colmare una sorta di ‘vuoto
normativo’ a livello comunitario, dedicando
alla materia una disciplina fortemente peculiare,
se pure limitata di fatto ad un solo articolo del
‘Codice’ (articolo 30).
In terzo luogo, approfondirò alcuni aspetti
relativi alle concessioni di servizi, con particolare
riguardo al settore dei servizi pubblici locali,
dando atto – sia pure nel breve spazio consentito
dai limiti della presente analisi – della
più recente evoluzione giurisprudenziale
comunitaria, così come del rinnovato fervore
normativo sviluppatosi negli ultimi mesi sul tema,
fino a descrivere brevemente le previsioni di cui
al recentissimo d.d.l. di riforma del settore dei
servizi pubblici locali2, esaminandone
brevemente gli aspetti di maggiore interesse comunitario
in relazione alla materia delle concessioni di servizi.
2.1. L’istituto della concessione come
(difficile) punto di incontro fra categorie nazionali
ed innovazioni comunitarie
In pochi settori dell’esperienza giuridica
il mancato allineamento concettuale fra categorie
del diritto interno ed istituti di diritto comunitario
si è rivelata così densa di conseguenze
sistematiche come nel caso delle concessioni.
Si può, anzi, affermare che la nozione stessa
costituisca ormai per l’operatore nazionale
una sorta di false friend concettuale:
uno di quei τοποι
giuridici che inducono nell’operatore la rassicurante
(quanto fallace) impressione di trovarsi al cospetto
di un istituto dai caratteri analoghi rispetto all’omonima
figura di diritto interno, per poi svelarsi nella
propria netta peculiarità (se non nella radicale
inconciliabilità sistemica) rispetto alle
categorie nazionali.
In questo caso risulta di particolare pregnanza
l’ormai celebre immagine delineata da Salvatore
Giacchetti in un suo scritto del 19923,
allorquando l’Autore ebbe a paragonare l’effetto
sortito dal lavorio del diritto comunitario sulle
categorie del diritto nazionale a quello che un
esercito di termiti sortisce sulla struttura di
una casa in legno: ritornando dopo un certo tempo
in quella casa, essa appare immutata nel suo aspetto
esteriore ma, ad un esame più attento, ci
si avvede che essa è stata profondamente
erosa dall’interno, fino a comprometterne
la stessa tenuta4.
Del resto, come tenterò di dimostrare tra
breve, l’istituto stesso manifesta, in un’ottica
comparata, un’irriducibile quanto incelabile
diversità negli stessi valori e principi
ispiratori di fondo dei due sistemi, fornendo per
tale via nuovi (e, forse, dirimenti) argomenti in
favore dei fautori della tesi della tesi della separatezza
degli ordinamenti nell’ambito di una pluridecennale
querelle, troppo nota per essere qui richiamata
se non in via meramente incidentale5.
A mio modo di vedere, tre aspetti dimostrano in
modo evidente la richiamata diversità di
prospettiva sul tema delle concessioni:
a) in primo luogo, la stessa diversità terminologica
e concettuale circa la nozione in esame;
b) in secondo luogo, un approccio profondamente
diverso sul tema delle modalità di scelta
del concessionario;
c) in terzo luogo, una profonda diversità
nell’ambito disciplinare, definito in modo
certamente diverso dalle direttive comunitarie e
dal Legislatore nazionale.
2.2. (in particolare): la differenza terminologica
Quanto al primo profilo (ossia, la diversità
nell’approccio terminologico alla questione),
esso costituisce il banco di prova più evidente
circa il fatto che l’istituto concessorio,
nella tradizione nazionale, rappresenti semplicemente
un aliud rispetto all’omonimo istituto
definito dagli articoli 1, 17 e 56, segg. della
direttiva 2004/18/CE.
Nella tradizione giuridica nazionale, infatti, la
nozione stessa di concessione6 si basa
(almeno nella fase genetica del rapporto)7
su una serie di dati dalla caratterizzazione squisitamente
pubblicistica: i) l’inerenza di una
determinata attività o di un bene alla sfera
di azione dell’Amministrazione pubblica; ii)
il suo affidamento ad un soggetto privato; iii)
il carattere lato sensu pubblicistico dell’atto
di conferimento (rectius: del provvedimento
concessorio propriamente detto).
Non è utile, ai fini che qui rilavano, soffermarsi
– se non en passant – sulle conseguenze
di ordine sistematico derivanti da tale impostazione
concettuale.
Si ritiene, tuttavia, di rammentare che, in sede
di stesura della Legge T.A.R., il Legislatore nazionale
trasse dalla richiamata configurazione pubblicistica
un argomento determinante al fine di istituire,
nel settore delle concessioni di beni (e di servizi),
un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo (l. 6 dicembre 1971, n. 1034,
art. 5)8.
In tale occasione, come è evidente, il Legislatore
del 1971 individuò in punto di giurisdizione
un vero e proprio corollario del richiamato carattere
pubblicistico connesso alla vicenda concessoria,
traendone sotto il profilo sistematico la conseguenza
della sua devoluzione al ‘Giudice naturale
dell’esercizio della funzione pubblica’9,
in perfetta sintonia sistematica con quanto la Corte
costituzionale avrebbe chiarito a circa un ventennio
di distanza con le storiche pronunce del 2004-200610.
Ciò che pare determinante osservare al riguardo
è che, se risultava pienamente coerente con
il richiamato approccio concettuale la scelta di
istituire la giurisdizione esclusiva del G.A. in
tema di concessioni, altrettanto coerente con il
medesimo approccio risultava la scelta (tradottasi
in norma positiva con il disposto di cui al secondo
comma del richiamato art. 5) di lasciare inalterata
in capo all’A.G.O. la giurisdizione in materia
di indennità, canoni ed altri corrispettivi,
del pari riferibili alla vicenda concessoria nel
suo complesso.
La scelta in questione, infatti, costituiva null’altro
se non il corollario di un sistema concettuale la
cui premessa maggiore era rappresentata dalla devolvibilità
alla giurisdizione esclusiva delle sole ipotesi
in cui la P.A. agisca in veste di Autorità,
mentre la premessa minore era rappresentata dal
ritenuto carattere pubblicistico del (solo) provvedimento
concessorio, con esclusione del momento funzionale
del rapporto di concessione, in cui l’Amministrazione
concedente opera, in via tendenziale, su un piano
paritetico rispetto al soggetto privato, con la
conseguenza di radicare le controversie sorte in
questa fase innanzi al Giudice dei rapporti privatistici,
secondo il generale principio della causa petendi
ex art. 103, Cost.
La devoluzione in parola risultava, come è
evidente, tanto più convincente a fronte
di vicende (quali quelle in senso lato economiche,
tipiche del momento funzionale del rapporto) in
cui il carattere di corrispettività sembrava
rispecchiare in modo quanto mai tangibile l’assenza
in capo all’agere dell’Amministrazione
di un qualunque carattere di autoritatività.
In via del tutto tendenziale (e pure fa significative
eccezioni), può quindi affermarsi che l’esperienza
giuridica nazionale in tema di concessioni non si
interessasse in via diretta ed immediata né
della disciplina specifica dei rapporti economici
intercorrenti fra concedente e concessionario (dequotata,
quanto alla giurisdizione, nell’alveo dei
rapporti di carattere non pubblicistico,
anche attraverso la controversa figura della concessione-contratto)11,
né delle modalità di scelta del concessionario
stesso (ritenendosi in linea di massima che tanto
rientrasse nella sfera di discrezionalità
del soggetto conferente - in via tendenziale sottratta
al controllo giurisdizionale -), di cui conseguentemente
il Legislatore tendeva a non dettare alcuna disciplina
di dettaglio.
In buona sostanza, gli aspetti economici del rapporto
concessorio (ad es.: le modalità di remunerazione
del gestore), così come le modalità
di scelta del concessionario stesso venivano ritenuti
non coessenziali al proprium della figura
concessoria.
Ben diverso è l’approccio definitorio
alla questione nell’ambito del diritto comunitario.
Ed infatti, l’ordinamento UE annette rilievo
centrale al dato squisitamente economico rappresentato
dall’atteggiarsi dei rapporti fra concedente
e concessionario, al fine dell’individuazione
stessa di una vicenda qualificabile come ‘concessione’.
E’ noto al riguardo che nell’ordinamento
comunitario il discrimen stesso fra la figura
dell’appalto e quella della concessione (e,
in via mediata, il tratto distintivo di tale ultima
figura) venga individuato nelle modalità
di remunerazione del soggetto affidatario
e (in via indiretta) nell’attribuzione o meno
in capo al soggetto conferitario del rischio
economico connesso alla gestione economico-funzionale
dell’opera o del servizio.
L’approccio in questione, delineato dalla
Commissione sulla base delle indicazioni ritraibili
dall’art. 1, lettera d) della direttiva
1993/37/CE12 in tema di appalti pubblici
di lavori (in seguito sostanzialmente riprodotto
dall’art. 1, paragrafo 3 della direttiva 2004/18/CE)
è stato in seguito sistematizzato dall’Esecutivo
comunitario con la ben nota Comunicazione interpretativa
sulle concessioni nel diritto comunitario del 12
aprile 200013.
In tale occasione, la Commissione ha chiarito che:
l'elemento distintivo determinante della nozione
di concessione di lavori consiste nell'attribuzione
del diritto di gestire l'opera come contropartita
della sua costruzione; il diritto di gestione può
anche essere accompagnato da un prezzo (…)14.
Il diritto di gestione implica anche il trasferimento
della responsabilità di gestione. Tale responsabilità
investe al tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari
e gestionali dell'opera. Spetta pertanto al concessionario,
ad esempio, effettuare gli investimenti necessari
perché l'opera possa utilmente essere messa
a disposizione degli utenti e sopportarne l'onere
di ammortamento. Inoltre, il concessionario assume
non soltanto i rischi inerenti ad una qualsiasi
attività di costruzione, ma dovrà
altresì sopportare quelli connessi alla gestione
e all'uso abituale dell'impianto15.
Diverso è l’approccio in relazione
alla definizione di appalti (con particolare riguardo
agli appalti di lavori).
Secondo la Commissione, si è in presenza
di appalti pubblici di lavori ai sensi del diritto
comunitario quando il costo dell'opera grava sostanzialmente
sull'autorità aggiudicatrice e quando il
contraente non si remunera attraverso i proventi
riscossi dagli utenti dell'opera16.
L’approccio in questione è stato in
seguito puntualmente confermato dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia (in particolare: con la
sentenza Telaustria del 7 dicembre 2000,
in causa C-324/98)17, fino alla sua sostanziale
rifusione nel corpus delle direttive comunitarie
del 2004.
Concludendo sul punto, può affermarsi che
una prima fondamentale differenza fra l’istituto
della concessione come tradizionalmente conosciuto
dal diritto interno e l’omonimo istituto da
ultimo rifuso nella direttiva ‘settori classici’
consista in ciò, che le due figure facciano
semplicemente riferimento a fenomeni… ontologicamente
diversi!
Il diverso approccio definitorio rinvenibile nell’ambito
dei due sistemi, come si è avuto sinteticamente
modo di osservare, rispecchia in modo piuttosto
evidente la diversità valoriale che li contraddistingue
sul tema dei rapporti fra soggetti pubblici e soggetti
privati nell’esercizio di attività
di interesse pubblico.
Emerge al riguardo che l’ordinamento nazionale
(in linea con i caratteri ispiratori di un sistema
à droit administratif) individua nell’istituto
concessorio un tipico esempio di sintesi in chiave
amministrativistica del costante binomio ‘autorità-autonomia
privata’, mentre l’ordinamento comunitario
(tendenzialmente indifferente all’assetto
dei rapporti di potere interni agli Stati ed alle
modalità con cui essi si esplicano in concreto)
riguarda al fenomeno concessorio attraverso l’ottica
tipica di un sistema prioritariamente interessato
ai soli profili economico-contrattuali delle vicende
relative all’agire amministrativo.
2.3. (in particolare): il diverso approccio in
tema di scelta del concessionario.
La profonda diversità nell’approccio
concettuale adottato dal Legislatore comunitario
e da quello nazionale rispetto al tema delle concessioni
trova nel tema delle modalità di scelta del
concessionario una puntuale conferma.
E’ infatti noto che (almeno in via tendenziale,
e pur fra alcune significative eccezioni) il tradizionale
pensiero pubblicistico nazionale non riconoscesse
un rilievo preminente all’esigenza di garantire
parità di trattamento concorrenziale ai diversi
soggetti potenzialmente interessati all’affidamento
di una concessione di beni o di servizi, risultando
tale esigenza – per così dire –
assorbita nel più ampio novero delle
regulae agendi poste a presidio del principio
di buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa (art. 97, Cost.).
In buona sostanza (e con i limiti tipici di un approccio
sintetico su questioni di estrema complessità)
può affermarsi che sino a tempi piuttosto
recenti si riteneva correntemente che i vincoli
al potere di scelta dell’Ente conferente fossero
da identificarsi con quelli tipici dell’esercizio
di un potere comunque discrezionale, e che
non fosse enucleabile un autonomo catalogo di principi
specificamente volti a garantire la fair
competition come valore ordinamentale in
se.
E’ innegabile che vi fossero, già de
jure condito, significative eccezioni all’approccio
appena richiamato (basti richiamare, al riguardo,
la previsione di cui all’art. 37 Cod. Nav.
in tema di scelta comparativa per l’ipotesi
di pluralità di domande volte al rilascio
di una medesima concessione demaniale marittima)18.
Tuttavia, è del pari innegabile che le eccezioni
in questione non risultassero di per sé idonee
a revocare in dubbio il dato della sostanziale assenza
nell’ordinamento interno, fino a tempi piuttosto
recenti, di un principio generale di tutela della
concorrenza in tema di affidamento delle concessioni.
Diametralmente opposto, sul punto, è l’approccio
del diritto comunitario.
Basti osservare al riguardo che la Commissione europea
prima (in particolare: con la richiamata Comunicazione
interpretativa dell’aprile 2000) e la
Corte di Giustizia poi (a partire dal leading
case rappresentato dalla sentenza del dicembre
2000 sul caso TeleAustria) hanno avviato
e portato ad importanti risultati una profonda opera
di sistematizzazione in ordine ai principi che devono
necessariamente presidiare le modalità di
scelta del soggetto concessionario.
Si osserva al proposito che all’esito di tale
lavorio interpretativo, i principali actores
del diritto comunitario (Commissione e Corte di
Giustizia in prima fila) hanno affermato che, pur
difettando allo stato attuale dell’evoluzione
del diritto comunitario una disciplina armonizzata
a livello continentale in tema di procedure di scelta
del concessionario e di criteri di aggiudicazione,
nondimeno sia possibile (ed anzi, doveroso) fare
diretta applicazione dei principi del Trattato di
Roma in tema libera circolazione di beni e servizi
(art. 23, ss., nonché art. 49, ss.), di libertà
di stabilimento (art. 43, ss.), nonché dei
principi di non discriminazione in base alla nazionalità,
di parità di trattamento, di trasparenza,
mutuo riconoscimento e proporzionalità19.
2.4. (in particolare): il diverso ambito disciplinare
Un ultimo (ma non meno importante) tratto di
differenziazione fra l’ordinamento comunitario
e quello nazionale sul tema delle concessioni è
rappresentato da alcune rilevanti diversità
nello stesso ambito disciplinare dell’istituto
nel suo complesso.
E’ infatti noto che l’ordinamento comunitario
abbia, nel corso degli anni, delineato un sub-sistema
disciplinare il quale presenta allo stato un’evidente
asimmetria fra la disciplina in tema di concessioni
di lavori e quella in tema di concessioni di servizi.
Il Legislatore comunitario disciplina in modo piuttosto
dettagliato soltanto la prima delle due figure (dedicandovi
l’intero Titolo III della direttiva ‘Settori
classici’ – art. 56, segg. -),
trascurando quasi per intero la disciplina puntuale
delle concessioni di servizi (cui è dedicato
il solo scarno disposto dell’articolo 17)20.
Ciò non testimonia un disinteresse dell’ordinamento
comunitario nei confronti della seconda figura,
anzi.
E’ noto che già in sede di proposta
normativa di quella che sarebbe in seguito divenuta
la direttiva 92/50/CEE, la Commissione europea avesse
tentato di includere nell’emanando testo normativo
una disciplina di dettaglio dell’istituto
delle concessioni di servizi, sostanzialmente prevedendo
per l’affidamento di tali concessioni modalità
procedurali analoghe a quelle previste per gli appalti
di servizi.
La proposta in questione, tuttavia, fu aspramente
contestata da numerosi Stati membri, i quali osservarono
che l’operazione concettuale volta ad identificare
la nozione di pubblici servizi oggetto
di appalto con quella di service public
come oggetto di concessione (artt. 16 ed 86
del Trattato) fosse il frutto di un’inammissibile
operazione di astrazione sistematica.
La proposta in questione, pertanto, venne accantonata
in sede di adozione della direttiva del 1992 e non
è stata riformulata in sede di proposta della
‘direttiva settori classici’.
Ciononostante, la fissazione di regole comuni a
livello comunitario in tema di affidamento della
concessioni di servizi non è mai uscita dall’agenda
della Commissione europea che più volte in
tempi recenti ha anticipato l’adozione di
un’autonoma iniziativa legislativa in tal
senso21.
Ad ogni modo, è un innegabile dato di fatto
che, allo stato attuale del diritto comunitario,
la disciplina delle concessioni di servizi sia piuttosto
frutto di un lavorio interpretativo e giurisprudenziale,
che non la risultante di una sia pur minima disciplina
positiva.
In direzione decisamente diversa si è mosso
il Legislatore nazionale, in particolare con l’emanazione
del ‘Codice De Lise’.
Ed infatti, l’ordinamento nazionale non solo
disciplina oggi in modo compiuto il settore delle
concessioni di lavori (dedicandovi il Capo II del
Titolo III della parte II – artt. 142, ss.
-)22, ma inoltre fornisce una disciplina
piuttosto analitica della anche della concessione
di servizi (articolo 30, rubricato appunto ‘Concessione
di servizi’).
L’articolo in questione rappresenta di certo
una delle principali peculiarità disciplinari
del ‘Codice’, in quanto integra e supplisce
con disposizioni assolutamente peculiari un palese
vuoto normativo dell’ordinamento comunitario.
I limiti della presente analisi impediscono di svolgere
un esame di dettaglio circa le numerose ed importanti
peculiarità disciplinari proprie dell’art.
30 del ‘Codice’.
Ad ogni modo, si ritiene qui di accennare ad alcuni
aspetti di particolare importanza:
a) in primo luogo, si fornisce una nozione della
figura la quale, integrando la previsione di cui
all’art. 1, paragrafo 4 della direttiva, specifica
le modalità attraverso cui è possibile
per l’Ente conferente integrare la controprestazione
garantita al gestore, attraverso la fissazione di
un prezzo23;
b) in secondo luogo, si detta una disciplina specifica
(del tutto assente nella direttiva ‘settori
classici’) in tema di gara per la scelta del
concessionario (commi 3 e 4 dell’articolo
30)24;
c) in terzo luogo, si dispone l’espressa salvaguardia
delle ipotesi in cui già a legislazione vigente
si può procedere, in luogo di una concessione
dei servizi, ad un affidamento di servizi in favore
di soggetti che sono a loro volta amministrazioni
aggiudicatici (comma 5 dell’articolo 30).
3. Le novità del ‘Codice’
in tema di concessioni di lavori
Veniamo, quindi, ad un breve esame disciplinare
circa le norme del ‘Codice’ in tema
di concessioni di lavori.
Il tema viene disciplinato nell’ambito di
quattro Sezioni del decreto legislativo di recepimento25,
rispettivamente concernenti:
I) le Disposizioni generali;
II) l’Affidamento delle concessioni di
lavori pubblici;
III) gli Appalti di lavori affidati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatici;
IV) gli Appalti di lavori affidati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatici.
Anche in questo caso, esula dai limiti di brevità
propri della presente disamina un’analisi
di dettaglio circa il contenuto disciplinare delle
quattro Sezioni.
A mio parere, tuttavia, la disciplina dettata dal
Codice in tema di concessioni di servizi presenta
almeno quattro profili di particolare interesse
sui quali vale la pena di soffermarsi brevemente.
La prima riflessione concerne la controprestazione
in favore del concessionario, con particolare riguardo
all’ipotesi in cui il soggetto concedente
ritenga che i soli introiti derivanti dalla gestione
economica e funzionale della concessione non siano
sufficienti ad assicurare l’equilibrio finanziario
della gestione e vadano, pertanto, integrati attraverso
l’erogazione di un importo pecuniario (importo
che il ‘Codice’, mutuando la terminologia
comunitaria, definisce come ‘prezzo’)26.
Al riguardo, si osserva che il d.lgs. 163 non fissa
alcun limite massimo all’importo di tale prezzo,
innovando in parte qua rispetto alla legge
109 del 1994, il cui art. 19 prevedeva che il suo
ammontare non potesse superare un importo pari al
50 per cento dell’importo totale dei lavori.
Il revirement nella specie operato dal Legislatore
testimonia la difficoltà emersa all’indomani
della legge ‘Merloni-ter’ n.
415 del 1998 (che per prima ha introdotto tale possibilità
di integrazione) di rinvenire operatori privati
disposti a sostenere in proprio la gestione economico-funzionale
di opere ed infrastrutture in regime di concessione,
in assenza di cospicue sovvenzioni di fonte pubblica.
La difficoltà in questione, del resto, testimonia
a propria volta come la ratio sottesa alla
stesura del richiamato articolo 19 (ossia, la finalità
di attrarre capitali privati al fine di risolvere
lo storico trade-off fra deficit
infrastrutturale e vincoli di bilancio), non abbia
sortito gli effetti sperati, ed anzi si sia tradotta
in nuove e più importanti richieste di sovvenzioni
di fonte pubblica da parte degli operatori del settore
privato, altrimenti indisponibili ad avventurarsi
sul terreno della gestione delle concessioni di
lavori.
La seconda riflessione concerne la durata dell’affidamento
in concessione.
Al riguardo si osserva che il comma 6 dell’art.143
del ‘Codice’, bissando la previgente
disposizione di cui al comma 2-bis dell’art.
19 della legge 109, stabilisce che la durata della
concessione non possa essere superiore a trent’anni.
Il termine in questione (di durata certamente cospicua,
ma non unico nel panorama europeo, che conosce tempi
di affidamento ben maggiori) non sembra presentare
ex se problemi di compatibilità comunitaria,
nell’assenza di norme comunitarie armonizzate
in tema di durata massima delle concessioni27.
Considerazioni in parte simili valgono per la previsione
di cui al successivo comma 8, il quale consente
che l’affidamento abbia una durata anche superiore
al trentennio nel caso in cui ciò appaia
necessario al fine di assicurare l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario.
Di sicuro interesse comunitario appare anche la
previsione (del pari, contenuta nel comma 8) secondo
cui è possibile una proroga ex post
del termine di scadenza delle concessioni, quante
volte essa appaia necessaria al fine di garantire
il riequilibrio della gestione della concessione,
laddove tale equilibrio risulti alterato per un
fatto riferibile alla stessa stazione appaltante,
ovvero a seguito di nuove norme legislative o regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l’esercizio delle attività
previste nella concessione.
La compatibilità comunitaria della previsione
in questione va, tuttavia, valutata alla luce del
consolidato orientamento della Commissione europea,
la quale individua nella proroga di una concessione
null’altro che una nuova concessione affidata
in via diretta in modo non conforme ai principi
comunitari regolatori della materia (ed individuati
in maniera paradigmatica dalla più volte
menzionata sentenza TeleAustria del dicembre
2000)28.
Ora, se da un lato una siffatta proroga appare a
prima vista difficilmente conciliabile con i principi
comunitari in tema di affidamenti (con particolare
riguardo ai principi di trasparenza e parità
di trattamento), dall’altro lato potrebbe
sostenersene la compatibilità comunitaria
laddove per un verso tale possibilità sia
contemplata già in sede di pubblicazione
del bando (in modo tale da porre tutti i soggetti
potenzialmente interessati in condizione di valutarne
ex ante la portata e la convenienza economica)
e per altro verso le condizioni ed i termini della
proroga siano mantenuti entro i limiti propri del
principio di proporzionalità (in pratica,
assicurando una proroga la cui misura sia contenuta
nel quantum strettamente necessario al fine
di compensare il pregiudizio patito a causa delle
variazioni apportate dalla stazione appaltante o
da norme legislative o regolamentari)29.
La terza riflessione in tema di concessioni di lavori
concerne le procedure di affidamento.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 144
del ‘Codice’ prevede di far ricorso
a tal fine alla procedura aperta o ristretta, mentre
la l. 109 del 1994 prevedeva il solo strumento della
licitazione privata.
Viene confermata per tale via la ratio sottesa
alla riforma del 2006 la quale, sotto questo profilo,
appare animata dall’intenzione di assicurare
un grado di partecipazione più ampio che
nel passato alle gare per l’affidamento dei
lavori in concessione.
Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
l’articolo 144 prevede unicamente quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in tal modo
riproducendo una scelta che era già propria
del comma 2 dell’articolo 21 della ‘legge
Merloni’.
E’ di tutta evidenza che il criterio in questione
appaia di fatto necessitato a fronte dell’ordinaria
complessità delle opere oggetto di concessione
e dei relativi profili funzionali (nonché
in termini di rendimento e di modalità di
gestione), i quali rendono certamente inadeguato
il ricorso al criterio del prezzo più basso.
Nulla di nuovo sotto il sole, poi, anche per le
concessioni di lavori relative alle grandi infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Ed infatti, per le concessioni relative a tali opere
il Legislatore delegato del 2006, ha riprodotto
quasi per intero la scelta normativa del 2001, stabilendo
che l’unica procedura di affidamento ammessa
sia quella ristretta, mentre il criterio di aggiudicazione
sia unicamente l’offerta economicamente più
vantaggiosa30, anche in questo caso resa
pressoché inevitabile alla luce del carattere
particolarmente complesso dell’attività
progettuale relativa alle grandi opere e delle numerosissime
variabili da prendere in considerazione per valutare
in modo adeguato la gestione economico-funzionale
delle opere stesse.
4. Spunti di attualità in tema di concessioni
di servizi
Veniamo, quindi, alla terza ed ultima parte del
mio contributo, dedicata al tema delle concessioni
di servizi ed ai numerosissimi spunti di attualità
ed interesse che esso fornisce all’interprete
ed all’operatore del diritto interno.
4.1. L’ambito definitorio ed oggettivo
della figura
Occorre premettere che l’esame di tale figura
necessita in primis di un chiarimento sotto
il profilo definitorio.
Ed infatti, se l’istituto della concessione
di servizi (pur definita dall’art. 1, paragrafo
4 della direttiva ‘settori classici’
del 2004) non conosce una disciplina compiuta a
livello comunitario31, si osserva che
la medesima nozione risulti di non facile collocabilità
neppure per quanto concerne lo stesso ambito disciplinare.
Ed infatti, laddove si ritenesse che i ‘servizi’
oggetto di concessione coincidano con quelli della
direttiva 2004/18/CE, essi si identificherebbero
con il numerus clausus di ipotesi di cui
agli allegati IIA e IIB alla direttiva stessa (ossia,
con le ben note categorie dei servizi c.d. ‘prioritari’
e dei servizi ‘non prioritari’).
E’ sufficiente, tuttavia, una lettura anche
approssimativa delle ipotesi contemplate nei richiamati
allegati per rendersi conto che i servizi ivi elencati
presentano nella gran parte dei casi caratteristiche
tali da consentire unicamente un rapporto –
per così dire – bilaterale fra
amministrazione e gestore, con la conseguenza che
ben difficilmente si potrà immaginare una
loro gestione economico-funzionale i cui proventi
vengano dedotti (secondo la nozione comunitaria
di concessione) da fonti altre e diverse
rispetto alla diretta erogazione da parte dell’amministrazione
conferente.
In breve, la nozione di ‘servizi’ rinveniente
dalla direttiva 92/50/CE (e da ultimo trasfusa nella
direttiva del 2004) riguarda all’amministrazione
pubblica piuttosto come acquirente di servizi erogati
da soggetti privati, che non come erogatrice essa
stessa di servizi in favore della generalità
dei cittadini e degli utenti.
Appare, quindi, preferibile un’opzione interpretativa
di più ampio respiro, in base alla quale
la nozione di ‘concessione di servizi’
vada intesa come riferita (non solo ai servizi che,
ai sensi della direttiva 2004/18/CE, costituiscono
oggetto possibile di un contratto di appalto, bensì)
anche alla cruciale e polimorfa categoria dei Servizi
di interesse generale ovvero dei Servizi
di Interesse Economico Generale (SIEG), di cui
agli articoli 16 ed 86 del trattato di Roma32.
Si tratta, a ben vedere, di una nozione sotto alcuni
aspetti simile a quella enucleata nel corso degli
anni dal dibattito pubblicistico italiano il quale,
nell’aderire alla tesi del servizio pubblico
in senso oggettivo, ha mostrato di propendere
per una nozione di pubblico servizio caratterizzata
dal rilievo – per così dire –
trilaterale della gestione (in un rapporto
i cui attori sono rappresentati dall’amministrazione
conferente, dal gestore e dalla collettività
che fruisce del servizio)33.
Ne consegue che, al fine di delimitare l’ambito
oggettuale della nozione di concessione di servizi,
non sarà sufficiente riferirsi al solo dato
economico (ossia, alle modalità di remunerazione
del servizio, per altro menzionate in modo apparentemente
esclusivo dall’art. 1, par. 4 della direttiva
2004/18/CE), ma occorrerà ampliare concettualmente
l’ambito oggettivo di esplicazione del rapporto
concessorio, individuandolo non già in base
alla logica dell’enumerazione tassativa (come
nel caso degli appalti di servizi, di cui ai richiamati
allegati IIA e IIB), bensì alla luce della
finalizzazione del servizio ad un interesse pubblico
di carattere generale.
Ora, se è vero che, applicando alla lettera
la definizione di ‘concessione di servizi’
contenuta nella ‘direttiva settori classici’,
dovrebbe ritenersi che i servizi ivi contemplati
altri non siano se non quelli tassativamente enumerati
nei più volte richiamati allegati alla direttiva
stessa, è pur vero che de jure communitario
non emerge alcun ostacolo di ordine logico o giuridico
a che la gestione di un servizio di interesse generale
(anche di carattere economico) venga attribuita
ad un soggetto privato secondo modalità di
attribuzione del rischio riconducibili alla nozione
comunitaria di concessione34.
In tali ipotesi, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, la fattispecie dovrà essere
regolata in particolare dai principi del Trattato
in tema di libertà di stabilimento e libera
circolazione dei servizi (artt. 43 e 49)35.
Del resto, la stessa Commissione europea ha ritenuto
che, allorquando un'autorità pubblica decide
di assegnare la gestione di un servizio ad un terzo,
essa è obbligata a rispettare il diritto
delle concessioni (rectius: i principi generali
che lo disciplinano, secondo un radicato orientamento
giurisprudenziale), anche se il servizio in questione
è considerato di interesse generale36.
Pertanto, le osservazioni che qui di seguito si
svolgeranno conservano la propria validità
tanto se riferite al (limitato) catalogo dei ‘servizi’
di cui agli allegati IIA e IIB della direttiva ‘settori
classici’, tanto se riferite (come pare preferibile)
alla ben più ampia nozione di Servizi
di Interesse Economico Generale.
Intesa in tal senso, la nozione di ‘servizi’
oggetto possibile di concessione tende a travalicare
i confini oggettuali del ‘Codice De Lise’,
per trovare applicazione anche in settori in cui
più evidente è la caratterizzazione
di pubblico interesse come, ad esempio, il settore
dei servizi a rete o quello dei servizi pubblici
locali.
Una volta svolte tali considerazioni preliminari
circa il profilo definitorio, è possibile
passare all’ambito disciplinare (ossia, alle
disposizioni comunitarie e nazionali di maggiore
interesse nella disciplina del fenomeno della concessione
di servizi), con particolare riguardo alle più
recenti iniziative legislative a livello nazionale.
4.2. L’ambito disciplinare ed i risvolti
nel diritto interno. In particolare: l’affidamento
delle concessioni nell’ambito dei servizi
pubblici locali
Si è già detto in precedenza che la
materia delle concessioni di servizi rappresenti
una di quelle in cui in modo più evidente
si è manifestata la capacità del diritto
nazionale di tradurre le previsioni di diritto comunitario
in disposizioni interne di carattere innovativo
e connotate da una forte peculiarità nazionale37.
Si è tuttavia accennato che l’assenza,
allo stato attuale dell’evoluzione del diritto
comunitario, di disposizioni armonizzate in tema
di affidamento delle concessioni di servizi, lungi
dal rappresentare il frutto di un sostanziale disinteresse
da parte del Legislatore comunitario nei confronti
di tale tematica, costituisca, piuttosto, la risultante
di un confronto fortemente dialettico che ha avuto
come attori da una parte la Commissione europea
(nella sua veste di Istituzione detentrice del monopolio
dell’iniziativa normativa in ambito comunitario)
e dall’altra numerosi Stati membri, gelosi
delle proprie prerogative in tema di gestione dei
servizi pubblici.
Tuttavia, come già anticipato, non è
possibile affermare che il silenzio del Legislatore
comunitario sul tema delle concessioni di servizi
(con particolare riguardo al cruciale tema degli
affidamenti) testimoni un disinteresse sul tema
da parte delle istituzioni comunitarie.
Tutt’altro.
E’ importante osservare al riguardo che nella
sua Comunicazione del novembre 2005 sui Partenariati
Pubblico-Privati (PPP) e sul diritto comunitario
in materia di appalti pubblici e concessioni38,
la Commissione europea ha affermato che, allo stato
attuale del dibattito europeo in materia, due questioni
in particolare restino ancora sostanzialmente aperte
ed abbisognino di iniziative comunitarie specifiche:
a) in primo luogo, l’esigenza di fissare procedure
armonizzate a livello europeo in tema di affidamento
delle concessioni di servizi;
b) in secondo luogo, il chiarimento del quadro normativo
ed istituzionale circa le figure del c.d. PPP istituzionalizzato
(con particolare riguardo al cruciale tema delle
società miste pubblico-private di erogazione
dei servizi pubblici).
Quanto alla prima di tali questioni, è interessante
rilevare che la Commissione europea appare ormai
conscia della difficoltà di assoggettare
gli affidamenti delle concessioni di servizi (nella
accezione vasta esaminata all’inizio di questo
paragrafo) alle medesime norme in tema di affidamenti
degli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva
2004/18/CE.
Un siffatto tentativo, già avanzato in sede
di proposta di quella che sarebbe poi divenuta la
direttiva 92/50/CE e mai tradottosi in norma positiva,
appare ormai irrealizzabile alla luce dell’obiettiva
e profondissima diversità oggettiva che sussiste
fra gli appalti e le concessioni di servizi.
Ed infatti, nella richiamata comunicazione del novembre
2005 sui Partenariati Pubblico-Privati, la Commissione
europea ha anticipato la prossima presentazione
di una proposta normativa (verosimilmente, una direttiva)
che dovrebbe tendere finalmente ad armonizzare il
quadro disciplinare comunitario nella materia delle
concessioni (tanto di lavori, quanto) di servizi39.
Quanto, poi, alla seconda questione (chiarimento
del quadro normativo comunitario in tema di Partenariati
Pubblico-Privati istituzionalizzati), non sfugge
all’interprete più attento che la Commissione
europea versi ormai in una situazione di evidente
imbarazzo operativo.
Non sfugge, infatti, che la Commissione sia da molti
anni pienamente consapevole dell’importante
apporto che il coinvolgimento dei capitali privati
(anche attraverso l’istituzione di organismi
societari di carattere misto pubblico-privato) possa
apportare al fine di fornire un miglior livello
qualitativo e quantitativo di servizi pubblici.
L’esigenza in questione diventa tanto più
attuale in un’epoca (quale quella attuale)
in cui la possibilità per l’operatore
pubblico di fornire servizi adeguati all’utenza
risulta in qualche modo compressa fra due spinte
centrifughe di segno opposto, rappresentate da un
lato dai costi marginali crescenti propri dei servizi
a rete e dall’altro dai vincoli di bilancio
imposti dal Patto comunitario di stabilità
e crescita.
Pertanto, nel Libro verde sui Partenariati Pubblico-Privati
del 2004, la Commissione aveva manifestato un assenso
di fondo allo sviluppo di iniziative di PPP istituzionalizzato
(ossia, concretantesi nella creazione di un’impresa
a capitale misto), pur chiarendo che tale processo
di ibridazione delle forme di gestione avrebbe dovuto
salvaguardare i principi del Trattato (ad es.: in
tema di partecipazione della società mista
alle gare per l’attribuzione dei servizi,
ovvero in tema di delimitazione ex ante degli
incarichi che è possibile affidare in via
diretta al partner privato della società
mista)40.
E’ tuttavia noto che una serie di sentenze
della Corte di Giustizia susseguitesi fra il 2005
ed il 2006 (in particolare: le sentenze Stadt
Halle del gennaio 2005 e la Parking Brixen
dell’ottobre dello stesso anno)41
abbiano sottoposto a radicale critica la compatibilità
comunitaria dello strumento stesso della società
mista, sino ad indurre parte della dottrina nazionale
a dubitare circa la sopravvivenza stessa della figura42.
Non è qui il caso di ripercorrere funditus
i termini della questione (fatta, per altro, oggetto
in tempi recenti di studi particolarmente approfonditi)43,
se non per osservare che le critiche del Giudice
comunitario si incentrano non tanto sulla scelta
in se di procedere all’istituzione
di un organismo societario misto (scelta, questa,
che rientra nel novero delle opzioni lato sensu
organizzative incoercibilmente proprie degli
Stati nazionali)44, quanto piuttosto
sulla possibilità di affidare direttamente
la gestione di un determinato servizio pubblico
alla società mista in regime di concessione,
pur in assenza dei presupposti della ben nota giurisprudenza
Teckal45.
Ed ecco che, così individuato l’oggetto
dell’indagine, il tema delle concessioni di
servizi (oggetto del presente contributo) si manifesta
in tutta la sua concretezza, con particolare riguardo
al tema dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale di cui all’art. 113-bis
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. ‘Testo
unico degli Enti locali’).
E’ noto al riguardo che nell’attuale
sistema nazionale (come rinveniente dalla riforma
del 2003)46 l’affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale (affidamento che, ai sensi del diritto
comunitario, non è altro, se non una concessione
di servizi), possa avvenire – inter alia
– in favore di «società a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato venga scelto attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le
linee di indirizzo emanate dalle autorità
competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche».
Ebbene, è possibile osservare al riguardo
che, una volta esclusa (sulla base della più
recente giurisprudenza comunitaria) la possibilità
di configurare in capo a tali società miste
l’eccezione ‘Teckal’, l’affidamento
diretto in loro favore dei servizi pubblici locali
presenti profili di dubbia compatibilità
comunitaria, in quanto effettuato secondo modalità
non pienamente conformi con gli articoli 43 e 49
del Trattato di Roma.
Né appare dirimente osservare, in senso opposto,
che il socio privato della società conferitaria
diretta del servizi viene comunque scelto attraverso
procedure di evidenza pubblica, in tal modo salvaguardando
l’esigenza del pari trattamento concorrenziale
in favore dei vari operatori del settore.
Si osserva, infatti, al riguardo che il diritto
comunitario non sembra tanto interessarsi delle
modalità con cui i soggetti pubblici decidono
di esplicare le proprie prerogative privatistiche
(ad esempio, dando vita ad un soggetto societario),
quanto piuttosto delle modalità con cui si
consente ad un soggetto (la società mista)
comunque non rientrante nell’orbita
decisionale dell’Amministrazione conferente
ai sensi dell’eccezione ‘Teckal’
di risultare conferitario diretto del servizio,
in assenza di una procedura di evidenza pubblica47.
La questione (il cui esame richiederebbe uno spazio
ben maggiore di quello proprio di questa breve analisi)
risulta di particolare attualità all’indomani
della presentazione del c.d. ‘d.d.l. Lanzillotta’
di riordino dei servizi pubblici locali (A.S. 772)48.
Risulta, infatti, che il disegno di legge in questione,
pur prendendo le mosse dall’intento di disciplinare
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici
locali nel pieno rispetto dei principi comunitari
di concorrenza, libertà di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi (con particolare
riguardo a quelli di interesse economico generale),
contempli una disposizione che, nel richiamare in
modo piuttosto prossimo l’attuale disposto
di cui all’art. 113-bis del T.U.E.L.
(con particolare riferimento al disposto di cui
al comma 5, lettera b))49, potrebbe,
appunto, suscitare alcune perplessità in
punto di compatibilità con i principi comunitari
in tema di affidamento delle concessioni di servizi.
Ci si riferisce, in particolare, al comma 1, lettera
c) dell’art. 2 (recante ‘Delega
per la riforma dei servizi pubblici locali’)
il quale, fra i principi e criteri direttivi della
delega legislativa, contempla anche la possibilità
di «consentire eccezionalmente l’affidamento
diretto a società a partecipazione mista
pubblico e privata, ove ciò sia reso necessario
da particolari situazioni di mercato, secondo modalità
di selezione e partecipazione dei soci pubblici
e privati direttamente connesse alla gestione ed
allo sviluppo degli specifici servii pubblici locali
oggetto dell’affidamento, ferma restando la
scelta dei soci privati mediante procedure competitive
e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare
un efficace controllo pubblico della gestione del
servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse».
A mio parere la recente iniziativa legislativa governativa,
pur muovendo da una finalità pienamente condivisibile
(quella di assicurare una piena conformità
delle disposizioni interne in tema di concessioni
dei servizi pubblici locali ai dettami comunitari),
dimostra ancora una volta la difficoltà nel
trovare un punto di equilibrio fra le prerogative
decisionali ed organizzative dei soggetti pubblici
e la piena salvaguardia degli equilibri di mercato
in un particolarissimo settore (quello dell’erogazione
dei servizi alla cittadinanza attraverso lo strumento
concessorio) in cui le inefficienze conseguenti
a modalità di affidamento non adeguate rischiano
di riverberarsi in modo negativo sulla collettività
degli utenti. |
| |
__________________________
(*) Magistrato TAR ed Esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.
(**) Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta a Lecce il 27 ottobre 2006 nell’ambito del Convegno dal titolo ‘Codice De Lise. Efficienza e garanzie nei contratti della P.A.: un difficile equilibrio’.
([1]) La produzione scientifica sul tema delle concessioni nel diritto comunitario è vastissima. Senza alcuna pretesa di esaustività ci si limiterà qui a richiamare: G. Marchegiani, Alcune considerazioni in tema di diritto comunitario concernente le concessioni e i c.d. ‘affidamenti in house’, in: Riv. It. Dir. Pubblico comunitario, 2004, p. 945, ss.; B. Mameli, Concessioni e pubblici servizi, ivi, 2001, p. 89, ss.; G. Greco, Gli affidamenti ‘in house’ di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della gara, ivi, 2000, p. 1461, ss.
Di fondamentale importanza, poi, per la ricostruzione della materia concessoria nel diritto comunitario è la comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000 (in: Foro it., 2000, IV, 389, ss.). Sul punto cfr. anche Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Circolare 3944 del 1° marzo 2002 (‘Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori’).
[2] D.d.l. A.S. 772, recante ‘Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali’.
[3] S. Giacchetti, Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria, in: Atti del XXXVIII Convegno di Studi amministrativi di Varenna – 1992, dal titolo Potere discrezionale ed interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea, Milano, 1994, p. 67, ss.
[4] «Non so se abbiate familiarità con le térmiti (…) i loro ingegneri sono abili e prudenti: sono capaci di svuotare dall’interno tutta la casa senza che nessuno se ne accorga e senza che crolli (…) Dopo aver divorato tutto il divorabile, le térmiti rientrano nel nido (…) L’operazione è conclusa. A quel punto la casa in legno resta in piedi, apparentemente intatta. I padrone tornandoci a distanza di tempo, la vede e dice tra sé soddisfatto: tutto è a posto. Ma basta che sbatta la porta con forza o che dia un colpo sul muro perché tutta la costruzione venga giù come un castello di carte.
Qualcosa del genere sta accadendo all’ordinamento nazionale ad opera del diritto comunitario (…) Per fortuna, a differenza di quello che accade in una casa di legno, le norme comunitarie non si limitano a distruggere ma costruiscono dall’interno un loro sistema che viene gradualmente a sostituire quello nazionale: non c’è quindi il pericolo del vuoto di ordinamento; non c’è pericolo che tutto crolli all’improvviso. Ma c’è sempre l’effetto della continua, inarrestabile (…) irreversibile erosione dell’ordinamento nazionale» (ivi, pag. 68).
[5] La questione dei rapporti fra ordinamento comunitario e diritti nazionali, con particolare riguardo alla dicotomia fra fautori della tesi della separatezza/coordinamento e quelli dell’integrazione fra sistemi è antica quanto lo stesso ordinamento comunitario.
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (e, come noto, non entrato in vigore) stabilisce che «la Costituzione e il diritto adottato dalle Istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri». E’ tuttavia evidente che la disposizione in questione abbia soltanto tradotto in norma positiva il principio di prevalenza del diritto UE (principio già affermato in più occasioni da una consolidata giurisprudenza comunitaria), senza tuttavia fornire un contributo determinante alla risoluzione del più dibattuto problema dei rapporti fra i vari ordinamenti nel senso della separazione ovvero dell’integrazione.
Sul punto, cfr. V. Cerulli Irelli e F. Pizzetti, I rapporti fra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento interno, in: F. Bassanini e G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004, p. 263, ss.
[6] Fra i numerosissimi contributi utili a delineare i caratteri di fondo dell’istituto concessorio nel diritto nazionale ci si limiterà qui a richiamare (senza pretesa alcuna di esaustività): V. Caianiello, Concessioni (Diritto Amministrativo), in NN. D.I., App. II, Torino, 1980, p. 234, ss.; M. D’Alberti, Concessioni amministrative, in: Enc. Giur. Treccani, vol. VII (ad vocem); E. Silvestri, Concessione amministrativa, in: Enc. Dir., VIII, 1961 (ad vocem); O. Ranelletti, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in: Giur. It., 1894, IV, p. 7, ss.
[7] Esula, come è evidente, dai limiti della presente analisi l’esame dell’atto convenzionale attraverso il quale, pure nella tradizionale concezione dell’istituto concessorio, venivano disciplinati i profili – per così dire – ‘funzionali’ del rapporto concessorio. Ed infatti, ai fini che qui rilevano, ciò che appare determinante è il carattere conclamatamente pubblicistico dell’atto (unilaterale) con cui l’Amministrazione, nel tradizionale impianto della concessione di beni e di servizi determinava il sorgere stesso della fattispecie. Sul punto, ex plurimis, E. Silvestri, Concessione amministrativa, cit., par. 6 e passim.
[8] «Sono devoluti alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni [o di servizi] pubblici» (le parole fra parentesi, come è noto, sono state espunte dall’art. 33, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80).
[9] Sentenza Corte costituzionale 11 maggio 2006, n. 191, punto 4.3.
[10] In particolare, si ritiene che nel caso di specie il Legislatore abbia pienamente interpretato i caratteri ed i limiti delle ipotesi in cui è possibile devolvere secundum constitutionem alla giurisdizione esclusiva del G.A. determinate materie, trattandosi di ipotesi in cui è innegabile la configurabilità dell’agĕre dell’Amministrazione nella sua tipica veste di Autorità (sul punto, cfr. sent. Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204, punto 3.4.2 e passim).
[11] Sul punto: E. Bruti Liberati, Le vicende del rapporto di concessione di pubblico servizio e i poteri unilaterali dell’amministrazione e la revoca della concessione, in: AA.VV., La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995; D. Sorace e C. Marzuoli, Concessioni amministrative, in: Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1988 (ad vocem); M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1988, p. 869, ss.
[12] La norma in questione definisce la concessione di lavori pubblici come «un contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo».
[13] In: G.U.C.E. C121 del 29 aprile 2000.
[14] Ibidem, punto 2.1.1.
[15] Ibidem, punto 2.1.2.
[16] Ivi.
[17] Con la sentenza in questione, in particolare (punto 58), la Corte ha stabilito che esula dal campo di applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti (rientrando nella diversa nozione di concessione) il rapporto giuridico intercorrente fra un organismo di diritto pubblico ed un privato gestore, laddove la controprestazione fornita dal secondo soggetto al primo consiste nell'ottenimento, da parte del gestore, del diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione (scil.: con conseguente assunzione del rischio connesso alla gestione economico-funzionale del servizio o dell’opera).
[18] L’articolo in questione (rubricato ‘Concorso di più domande di concessione’ e modificato dall’art. 2 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400) stabilisce che «nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata».
[19] Si veda, al riguardo, il paragrafo 3 della richiamata Comunicazione interpretativa della Commissione dell’aprile 2000, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, n. 3944 del 1° marzo 2002 in tema di ‘Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori’.
[20] L’articolo in questione non reca una vera disciplina delle concessioni di servizi, limitandosi anzi a stabilire la sostanziale estraneità della disciplina dell’istituto rispetto all’ambito disciplinare della direttiva 2004/18/CE («fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 1, paragrafo 4»).
[21] Secondo quanto è dato leggere nel Libro verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni del 30 aprile 2004 (documento COM(2004) 327 def), «la Commissione potrebbe considerare di proporre un’azione legislativa mirante a coordinare le procedure di aggiudicazione delle concessioni nell’Unione europea per mezzo di una nuova legislazione, che verrebbe ad aggiungersi ai testi esistenti in materia d’aggiudicazione di appalti pubblici. In tale ipotesi, dovrebbero essere messi a punto i dettagli del regime applicabile all’aggiudicazione delle concessioni» (ivi, paragrafo 35).
[22] Si tratta, d’altronde, di una disciplina largamente tributaria da un lato delle previsioni di cui all’art. 19 della legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) e dall’altro delle disposizioni di cui agli articoli 56 e segg. della direttiva 2004/18/CE.
[23] Il comma 2 dell’articolo 30, infatti, stabilisce che «il soggetto conferente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare».
[24] «La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza».
[25] Le quattro Sezioni in questione costituiscono, nel loro complesso, il Capo II del Titolo III della parte II del ‘Codice’ (artt. 142, ss.).
[26] La versione inglese della direttiva utilizza la più generale (e, forse, più appropriata) nozione di ‘payment’, mentre quella francese (sulla cui falsariga, tradizionalmente, viene predisposta la versione italiana dei testi giuridici comunitari da parte dei giuristi linguisti) utilizza la nozione di ‘prix’.
[27] Occorre, tuttavia, osservare che l’ordinamento comunitario non risulta indifferente alla questione della durata degli affidamenti in concessione. Ed infatti, il Libro verde della Commissione sui Partenariati Pubblico-Privati dell’aprile 2004, nel ricondurre le concessioni al novero dei PPP di tipo contrattuale, afferma al riguardo che la fissazione di una durata ragionevole dell’affidamento in concessione rappresenti di per sé un principio ispiratore cui deve necessariamente uniformarsi il soggetto pubblico conferente, al fine di salvaguardare gli equilibri del mercato interno (al paragrafo 46 del Libro verde si legge, infatti, che «una durata eccessiva sarebbe infatti in contrasto con i principi che disciplinano il mercato interno o con le disposizioni di Trattato in materia di concorrenza»).
[28] Al riguardo, giova osservare che la Comunicazione interpretativa della Commissione europea sugli appalti nel diritto comunitario (punto 2.4) sottolinea, appunto, che « (...) quando una concessione giunge a scadenza, il suo rinnovo è assimilabile ad una nuova concessione (...) ». Sul punto, cfr. G. Marchegiani, Alcune considerazioni in tema di diritto comunitario concernente le concessioni e i c.d. ‘affidamenti in-house’, in:Riv. It. Dir. Pubbl. comunitario, 2004, pag. 951, s.
[29] La Comunicazione interpretativa dell’aprile 2000, cit. chiarisce al riguardo che «il principio di trasparenza impone di comunicare nei documenti di gara gli elementi che permettono di stabilire la durata, per permettere agli offerenti di tenerne conto nell’elaborazione delle loro offerte».
[30] Si osservi al riguardo, tuttavia, che il legislatore del 2006 ha da ultimo escluso che l’affidamento delle concessioni possa avvenire in base al criterio del prezzo più basso, in tal modo discostandosi dalla scelta normativa che era stata propria della legge sulle ‘grandi opere’ (rectius: del decreto delegato n. 190 del 2002, il cui articolo 10, comma 4 consentiva che l’affidamento di tali concessioni potesse avvenire, appunto, in base al criterio del prezzo più basso).
[31] Cfr. infra, par. 2.4.
[32] Il dibattito in tema di SIEG, negli anni più recenti, ha conosciuto un deciso fervore in ambito comunitario. La questione è stata anticipata, dal punto di vista sistematico, da due comunicazioni della Commissione, rispettivamente intitolate I servizi di interesse generale in Europa (in: GU C 281del 26 settembre 1996, p. 3) e I servizi di interesse generale in Europa, (in: GU C 17 del 19 gennaio 2001, p. 4).
In seguito, la Commissione ha concentrato la propria attenzione sui servizi di interesse generale di carattere economico (SIEG, appunto), dedicandovi dapprima il Libro verde sui servizi di interesse generale (documento COM(2003)270 def del 21 maggio 2003) e successivamente il Libro bianco sui servizi di interesse generale (documento COM(2004)374 def del 12 maggio 2004).
[33] La produzione dottrinale circa la nozione stessa di servizio pubblico (con particolare riguardo alla teoria del c.d. ‘servizio pubblico in senso soggettivo’) è pressoché sterminata. Ai limitati fini che qui rilevano, ci si limiterà a richiamare: M.S. Giannini. Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, p. 537, ss.; G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1997, p. 7, ss.; R. Giovagnoli, Il contenzioso in materia di servizi pubblici, Milano, 2004, p. 108, ss.; A. Romano, La concessione di un pubblico servizio (in: G. Pericu, A. Romano, V. Spagnolo Vigorita (a cura di), La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, p. 11); F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2003, Sez. 4, par. 13.
[34] Si veda al riguardo la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, cit. (par. 2.2.), secondo cui «la concessione di servizi riguarda di solito attività che, per la loro natura, l’oggetto e le norme che le disciplinano, possono rientrare nella sfera di responsabilità dello Stato ed essere oggetto di diritti escussivi o speciali».
[35] Sul punto, cfr. infra, par. 2.3.
[36] Sul punto, cfr. il Libro verde sui servizi di interesse generale, cit., paragrafo 7.
[37] Cfr. retro, par. 2.4.
[38] Documento COM(2005) 569 def del 15 novembre 2005. La comunicazione in questione rappresenta, sotto molti profili, un vero e proprio follow-up rispetto all’operazione di consultazione a livello continentale lanciata con la pubblicazione del Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni (documento COM(2004) 327 def del 30 aprile 2004).
[39] Ivi, par. 3.3. Nell’occasione, la Commissione ha affermato che «è possibile che vi sia bisogno di chiarire i principi generali derivanti dal trattato CE per mezzo di una normativa comunitaria sull’aggiudicazione delle concessioni. Tale normativa, la quale dovrebbe riguardare sia le concessioni di lavori sia quelle di servizi, dovrebbe fornire una delimitazione chiara tra concessioni e appalti pubblici. Inoltre, essa dovrebbe richiedere una pubblicità adeguata dell’intenzione di assegnare una concessione e stabilire norme per la selezione dei concessionari basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Più in generale, le norme dovrebbero essere dirette ad applicare all’aggiudicazione delle concessioni il principio della parità di trattamento di tutti i partecipanti. Inoltre, tale iniziativa potrebbe affrontare i problemi connessi con la lunga durata delle concessioni, come la necessità di un loro adeguamento dopo un certo tempo, nonché le questioni relative ai PPP creati per costruire e gestire infrastrutture transfrontaliere».
[40] Sul punto, cfr. il Libro verde sui PPP, cit., par. 3.1.
[41] Sia consentito, al riguardo, richiamare le osservazioni a prima lettura svolte dallo scrivente sulle due sentenze in questione e pubblicate in: Diritto e formazione, numm. 6/05 e 3/06 (nonché all’indirizzo Internet www.lexfor.it).
[42] Sia consentito rinviare, al proposito,
a C. Contessa, Servizi pubblici locali ed evoluzione
giurisprudenziale: quale futuro per il modello societario?,
in: Il corriere del merito, fasc. 12/05,
nonché A. Clarizia, La
Corte suona il profundis per l’in house,
in: www.giustamm.it.
[43] Fra i numerosissimi contributi che in tempi recenti sono stati dedicati al tema dell’in house providing, ci si limiterà qui a richiamare: G. Greco, Gli affidamenti in house di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizi e il principio della gara, in: Riv. It. Dir. Pubbl. comunitario, 2000, p. 1461; A. Chiara, Appalti in house, concessione in house ed esternalizzazione, ivi, 2001, fasc. 3-4, p. 495, ss.; G. Greco, Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti ‘in house’: ampliamento o limitazione della concorrenza?, ivi, 2005, fasc. 1, p. 61, ss.; V. Ferraro, La nuova ricostruzione dell’‘in house providing’ proposto dalla Corte di Giustizia nella sentenza Stadt Halle, ivi, 2005, p. 1004, ss.; M. Baldinato, La Corte di Giustizia limita ulteriormente la nozione di ‘in house providing’, ivi, 2006, fasc. 1, p. 227, ss.; S. Ferrando, Disciplina comunitaria degli appalti pubblici e affidamento diretto a società miste: la partecipazione minoritaria dell’investitore privato esclude il controllo analogo della pubblica amministrazione, in: Diritto del commercio internazionale, fasc. 1/2005, p. 167, ss.; C. Lacava, In house providing e tutela della concorrenza, in: Giornale di diritto amministrativo, fasc. 8/06, p. 841, ss.
[44] Giova al riguardo richiamare il disposto di cui all’articolo 295 del Trattato di Roma, secondo cui «il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Si tratta di una norma la cui ratio iniziale era evidentemente quella di ammettere l’adesione di Paesi i cui regimi proprietari erano ancora in parte ispirati al Socialismo reale, ma che nell’applicazione successiva è stata utilizzata anche al fine di vagliare la compatibilità comunitaria dei diversi modelli gestori adottati dai singoli Stati (intesi essi stessi come effetti riflessi dei diversi approcci nazionali alla questione della proprietà e dell’iniziativa privata).
[45] Ai sensi della giurisprudenza in questione, è possibile derogare al principio della gara ai fini dell’affidamento di un appalto o di una concessione (e, quindi, procedere ad un affidamento diretto) laddove sussistano in capo al soggetto conferitario due specifici requisiti consistenti: a) nel fatto che l’Ente (o gli Enti) pubblici conferenti esercitino sulla società mista un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e b) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente conferente medesimo.
[46] Ci si riferisce al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (recante ‘Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici’), conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326.
[47] La Commissione europea afferma al riguardo che «[in alcuni] Stati si è affermata una pratica che tende a confondere la fase di costituzione dell’impresa e la fase di attribuzione dei compiti» (Libro verde, cit., paragrafo 3.1).
[48] Il d.d.l. in questione è rubricato ‘Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali’.
[49] E’ noto che la disposizione in questione (nel testo introdotto con la riforma del 2003) consente l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali in favore di «società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia del rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraversi provvedimenti o circolari specifiche». |
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