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| n. 10-2006 - © copyright |
GABRIELE GUGNONI
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| Dai Monti di Pietà e le Casse di Risparmio alle Fondazioni Bancarie: evoluzione e profili di riforma
SOMMARIO: 1. I Monti di Pietà. – 2. La storia dei Monti: cenni. – 3. Sequenzialità fra i Monti di Pietà e le Casse di Risparmio. – 4. Le Casse di Risparmio dal primo conflitto mondiale al fascismo; dal secondo dopoguerra alla legge Amato. – 5. Dalla legge Amato alle Fondazioni Bancarie. – 6. La sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 29/9/2003 e la questione relativa alla natura giuridica delle Fondazioni. – 7. La sentenza della Corte Costituzionale n. 301 del 29/9/2003. – 8. Il D.M. 18/5/2004 n. 150. – 9. Fondazioni Bancarie a base istituzionale e a base associativa: effetti della distinzione. – 10. La proposta di legge Volontè. – 11. Il protagonismo delle Fondazioni nel futuro.
1. I Monti di Pietà
I Monti di Pietà,(1) oggi, tecnicamente e più precisamente definiti quali Monti di Pegno ovvero Monti di Credito (o prestito) su pegno nacquero e si diffusero in Italia, come opere caritatevoli, a partire dalla metà del Quattrocento, per assolvere alla funzione istituzionale di garantire una possibilità di accesso al credito da parte dei ceti sociali più umili, concedendo, nel nome della solidarietà cristiana, piccoli prestiti, di regola, garantiti da un pegno, senza pretendere un interesse o, comunque, applicandolo nella misura necessaria e sufficiente alla realizzazione della copertura del costo del servizio.
Le ragioni della nascita e della successiva straordinaria diffusione dei Monti di Pietà devono essere ricercate nelle peculiari condizioni sociali in cui essi furono chiamati ad operare e trovano spiegazione alla luce della realtà economica italiana del Basso Medioevo, dei principi religiosi ed etici imperanti nell’Europa cristiana dell’epoca e, infine, delle dottrine sociali prevalenti nel dibattito culturale coevo, tanto che, anche oggi, pressoché unanimemente, si riconosce in questi ultimi il ritrovato, l’arma, la “cura” o il rimedio espressamente ideato per combattere o correggere le distorsioni moralmente più evidenti del mercato creditizio locale, cercando, in particolare, di salvare le persone dei ceti più umili dalla piega dell’usura che flagellava impietosamente gli strati più ampi e più deboli delle città e delle comunità, accanendosi particolarmente contro chi era costretto a mutuare modeste somme di denaro per ovviare ad un momentaneo bisogno e che, in poco tempo, per effetto di tassi d’interesse altissimi, doveva restituire quasi il doppio della somma originariamente presa in prestito.
2. La storia dei Monti: cenni
La letteratura in tema di Monti di Pietà e Soccorso segnala, pressoché unanimemente, che la lunga storia di questi istituti può essere scomposta in almeno tre periodi storici principali in relazione all’osservazione di altrettanti caratteristici stadi evolutivi e, in particolare, una prima fase può essere individuata in quella, mitica e maggiormente studiata, delle origini, che abbraccia l’epoca compresa tra le prime fondazioni della seconda metà del Quattrocento ed il 1515. A questa data, infatti, risale l’ufficiale e solenne conferma da parte del Concilio Lateranense V (1512-1517), della liceità dei Monti di Pietà, sia quando avessero prestato gratuitamente, sia quando avessero richiesto il rimborso delle spese d’esercizio, tacitando definitivamente le lunghe ed aspre polemiche sollevate dalle accuse e dai sospetti d’usura avanzati, da più parti, contro quest’ultima pratica e chiudendo, così, il mezzo secolo che aveva visto, principalmente per opera dei Francescani Minori Osservanti e della loro tenace predicazione, l’elaborazione teorica del progetto generale, la sua concreta attuazione attraverso modelli e forme specifiche tra loro distinte o alternative e, infine, la sua prima rapida propagazione geografica, limitatamente all’Italia centrale e Nord orientale, abbondantemente documentata dalle centotrentacinque fondazioni intervenute entro la suddetta data e di cui si abbia oggi notizia certa.
Una seconda fase della storia dei Monti è quella che corrisponde all’Età Moderna e che si chiude con l’epoca rivoluzionaria napoleonica. Dal terzo decennio del Cinquecento il numero delle nuove fondazioni torna ad incrementarsi considerevolmente, in tutta la Penisola, tanto che, al 1562, sono stati recentemente censiti circa duecento istituti. Questo periodo si caratterizza per la piena affermazione dell’istituzione che raggiunge la massima diffusione in Italia ed attecchisce anche in altre parti d’Europa. La spiccata attitudine a concentrare capitale, rivelata già in precedenza, viene progressivamente esaltata attraverso successivi interventi papali che autorizzano l’introduzione di nuove operazioni contrattuali e la diversificazione delle condizioni praticate, avallando l’esercizio sistematico di funzioni propriamente e pienamente bancarie e decretando, così, il grande successo conseguito nel corso di questi due secoli, quando in molti Stati d’Italia, nonostante la collocazione tra i pia loca da parte del Concilio di Trento, eserciteranno, di fatto, il ruolo di istituzioni pubbliche di credito controllate dai governi municipali o statuali.
Vi è, poi, un’ultima fase, corrispondente all’intero Evo Contemporaneo, che abbraccia l’epoca rivoluzionaria per giungere fino ai giorni nostri. Essa si apre con la crisi dovuta alle gravi spogliazioni subite dai Monti, in gran parte d’Italia, ad opera degli eserciti napoleonici e si caratterizza, altresì, per la sostanziale laicizzazione che interessò, in generale, il settore della beneficenza pubblica e l’amministrazione di tutti i Luoghi Pii, sottratti al controllo ecclesiastico. Se i danni non furono fatali, il mutamento delle condizioni economiche e produttive generali e l’affermazione, in campo creditizio, di altri operatori pubblici e privati, pose questi istituti dinnanzi ad un duplice destino, poiché mentre tanti lentamente scomparvero, molti altri, i più solidi, gli eredi di quella caratteristica e tradizionale posizione di centralità conseguita nell’ambito del sistema bancario di molti degli antichi Stati italiani e delle loro città, trovarono il modo di evolversi in stretta connessione con fondazioni e Casse di risparmio o di prestanza agricola, sopravvivendo fino ad oggi. Si può, tuttavia, segnalare che, nell’ambito della storia contemporanea dei Monti di Pietà, potrebbe apparire opportuno procedere ad un’ulteriore scansione temporale con riferimento all’unità d’Italia. Infatti, in precedenza, alla secolare compresenza, sul territorio italiano, di diversi organismi statuali indipendenti, aveva sempre corrisposto un persistente particolarismo legislativo, caratterizzato dalla vigenza e dalla successione di modelli amministrativi differenti anche riguardo al settore delle opere pie, mentre, in seguito all’unificazione politica, queste furono inizialmente regolate con la legge n. 753 del 3 agosto 1862, poi sostituita dalle leggi n. 5546 del 1888, n. 6972 del 17 luglio 1890 e n. 169 del 4 maggio 1898, recanti le prime discipline giuridiche uniformi per tutto il territorio dello Stato.
La storia, le vicende, la disciplina giuridica dei Monti di Pietà si intrecciano con quella delle Casse di Risparmio(2).
Lo stretto collegamento rinvenibile fra i Monti di Pietà e le Casse di Risparmio, è costituito anche dal fatto che molte Casse di Risparmio nacquero come derivazione dei Monti di Pietà o aggregazione degli stessi.
3. Sequenzialità fra i Monti di Pietà e le Casse di Risparmio
Dunque sono numerosi i casi di Casse nate sui Monti, ma più spesso esse iniziano autonomamente la propria esistenza per poi fondersi con i Monti o incorporare gli stessi. In molti casi i Monti come luoghi di prestito su pegno, si affiancheranno alle Casse di Risparmio divenendone la sezione di prestito su pegno.
Ma la Cassa poteva nascere anche come Istituto Autonomo, gestito da una società di privati cittadini che avessero sottoscritto il capitale o come iniziativa del Municipio locale che poteva gestirla in via diretta od affidarne la gestione ad apposita Commissione, o anche dal Monte di Pietà, se ne esisteva uno nel Comune.
Nella scelta del modello influivano diversi fattori: la consistenza degli impieghi che dovevano garantire utili nella quantità necessaria a corrispondere l’interesse pattuito ed a “coprire” le spese necessarie al finanziamento, costituiva certamente il fattore prevalente.
Anche così si giustifica la tendenza ad associare le Casse di Risparmio ai Monti di Pietà in quanto dotati di una organizzazione già collaudata.
Verso la fine del diciannovesimo secolo a conclusione dell’iter parlamentare, non agevole e laborioso, si ebbe la Legge 15.10.1988 n. 5546, prima legge organica sulle Casse di Risparmio. Il regolamento della suddetta legge fu approvato con R.D. 4.4.1889 n. 3290, sostituito poi dal regolamento approvato con R.D. 21.1.1897 n. 43.
Se con la c.d. legge Crispi le Casse di Risparmio trovano per la loro prima volta una precisa definizione unitaria, tuttavia la normativa così introdotta lascia impregiudicata la problematica relativa all’esatta natura (privatistica o pubblicistica) da attribuire alle Casse di Risparmio.
Nel decennio giolittiano le Casse di Risparmio godettero di un periodo di espansione, venne rispettata la loro indipendenza e non vennero sottoposte ad alcun intervento normativo, con l’eccezione della L. 3 aprile 1908, n. 174, relativa alla perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore.
Con l’avvento di Mussolini al governo, si sviluppò l’interventismo del governo sulle Casse di Risparmio ed i Monti di Pietà e si ebbe la nascita della c.d. “foresta pietrificata”.
Il R.D.L. 10 febbraio 1927, n.269, convertito con la L. 29 dicembre 1927, n. 269, introducendo una serie di modificazioni all’ordinamento delle Casse di Risparmio ordinarie, prende atto della natura giuridica di tali Enti e ne accentua la dipendenza dal governo, disponendo che il rapporto con quest’ultimo non sia di mera vigilanza ma di vero e proprio controllo.
Il R.D. 25 aprile 1929, n. 267 recante il “T.U. delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria” e il suo Regolamento di esecuzione (R.D. 5 febbraio 1931, n. 225), confermano ulteriormente la natura pubblica delle Casse di Risparmio.
L’idea di definire una nuova disciplina dell’attività bancaria, con l’intenzione di risolvere i problemi strutturali del mondo bancario, sorse all’interno della corporazione del credito che si costituì nel 1935.
Il legislatore diede concretezza all’idea con il R.D. 12.3.1936, n. 375, (convertito poi con modificazioni nella legge 7.3.1938 n. 141), recante il nuovo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Il nuovo corpus normativo, globalmente considerato, rappresentava un intervento legislativo di portata rivoluzionaria e con un potenziale di incisività enorme, per le profonde innovazioni apportate e per una più matura consapevolezza della realtà del credito.
Nell’esame delle leggi regolatrici delle Casse di Risparmio, siamo quindi giunti all’anno 1938, alla vigilia del secondo conflitto mondiale.
4. Le Casse di Risparmio, dal primo conflitto mondiale al fascismo;
dal secondo dopoguerra alla Legge Amato
Se già con la prima guerra mondiale il quadro di libertà in cui erano sorte le Casse di Risparmio si era andato deformando, l’attacco al cuore della loro autonomia avvenne con il R.D.L. 24.2. 1938, convertito nella legge 3 giugno 1938 (ministero Mussolini), la quale prevedeva che la nomina del Presidente e del Vice Presidente, delle Casse di Risparmio fosse riservata al capo del governo, il quale poteva scegliere anche al di fuori delle società che costituivano l’assemblea.
Le Casse di Risparmio risorsero dopo il 1946, una volta crollate le bardature
e le procedure burocratiche in cui il regime le aveva ristrette.
Nel 1985, peraltro, con il fine soprattutto di sottrarre le banche alla disciplina penale riferibile ai pubblici soggetti, si definisce l’attività bancaria come attività di impresa.
L’inizio di un processo di disimpegno della mano pubblica nel settore creditizio è ravvisabile nella L. 10 febbraio 1981 n. 23 (prevedente l’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione degli Istituti di credito di diritto pubblico affidando il compito di dettarne le linee direttive al Ministro del Tesoro) nonché nel primo libro bianco della Banca d’Italia del 1981 sull’ordinamento degli enti pubblici creditizi.
A distanza di sette anni, nel 1988, viene pubblicato dalla Banca d’Italia un secondo libro bianco, in parte discostantesi dall’orientamento manifestatosi nel 1981.
Si afferma la necessità di una privatizzazione formale (oltre che sostanziale) con l’adozione di un modello organizzativo di tipo civilistico (quello delle società per azioni). Di più: si individua per tutti gli istituti (indipendentemente dall’aspetto strutturale), nello “scorporo” mediante conferimento dell’azienda (dell’attività) bancaria ad una (o più) società per azioni, la strada più agevole per fare assumere la veste di società per azioni agli enti pubblici bancari.
Sulla scia delle prospettazioni della Banca d’Italia viene emanata la c.d. legge Amato (30.7.1990 n. 218 – pubblicata nella G.U. 6 agosto 1990, 182), “Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico” e, di seguito, il D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 - Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.
5. Dalla Legge Amato alle Fondazioni Bancarie
A partire dalla Legge Amato e dal Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 356, gli sviluppi della legislazione(3) possono venire sintetizzati come
segue.(4)
Con la Legge 30/7/1990 n. 218 ed il successivo Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 356 prese avvio una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni.
Si diede dunque vita agli “enti conferenti”, alle “società per azioni conferitarie” e venne previsto il “conferimento” dell’azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell’ente conferente.
Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994: il Decreto-Legge 31/5/1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30/7/1994 n. 474 e la direttiva del Ministro del Tesoro 18/11/1994.
Con la Legge di delega 23/12/1998 n. 461 e con il conseguente Decreto Legislativo 17/5/1999 n. 153, la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti potè dirsi normativamente realizzata.
Essi cessarono di esistere come tali e vennero trasformati in Fondazioni.
6. La sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 29/9/2003 e la questione relativa alla natura giuridica delle Fondazioni
La sentenza n. 300/2003 della Corte Costituzionale in data 29/9/2003
contiene la affermazione inequivocabile del principio che era alla base di tutti i motivi di censura evidenziati nel tempo dalle Fondazioni e cioè quello relativo alla loro natura giuridica.
Pregiudiziale, infatti, alla definizione di ogni altra questione era stabilire se le Fondazioni dovevano essere considerate enti di diritto pubblico o enti di diritto privato.
Non si può negare che al di là di alcuni rilievi che verranno più oltre effettuati, la Corte Costituzionale abbia limpidamente risposto nel secondo senso, confermando il dettato dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 153/1999, la cui validità era stata messa in dubbio da una serie di leggi, regolamenti, atti di indirizzo e note ministeriali, anche per questo impugnati dalle Fondazioni.
In ogni caso non si può non rilevare, come, da un lato, la Consulta non abbia operato una ricostruzione dogmatica della natura delle Fondazioni di origine bancaria e, come, dall’altro, sia agevole percepire nella trama delle sue argomentazioni il riferimento costante al parere n. 1354/2002 del Consiglio di Stato, sulla bozza di regolamento attuativo della Legge “Tremonti”, quasi che la Corte abbia preferito fare implicitamente proprie (quasi per relationem) le motivazioni contenute nel suddetto parere. Il riferimento ad esso si apprezza per l’acquisizione della natura privata delle Fondazioni Bancarie e per l’assunzione a pietra angolare dell’intero ragionamento del principio di sussidiarietà.
7. La sentenza della Corte Costituzionale n. 301 del 29/9/2003
Anche la sentenza n. 301 della Corte Costituzionale è criticabile, a nostro avviso, per la evidente “timidezza” mostrata nell’affrontare tematiche delicate e per la scelta operata di affidarsi nel giudizio stesso a soluzioni pragmatiche del caso concreto, rifuggendo da qualsiasi costruzione teorica.
Proprio da questa mancanza di costruzione teorica traspare evidente la preoccupazione della Corte di non autovincolarsi eccessivamente.
Oltretutto una serie di questioni che avevano alimentato il dibattito sulle Fondazioni, sono rimaste fuori dall’esame della Corte:
se la qualificazione di enti pubblici attribuita originariamente alle Fondazioni fosse compatibile dal punto di vista costituzionale con la natura di quegli istituti fondati nel secolo scorso per iniziativa privata;
se l’origine storica delle Fondazioni Bancarie consentisse l’introduzione di una distinzione interna alle stesse con riconoscimento ad alcune di esse della natura pubblica ed alle altre di quella privata;
se, a seguito dell’emanazione della Legge Ciampi (con la quale le Fondazioni Bancarie sono state ricondotte al diritto privato, sia pure caratterizzate da specialità), sussistesse un divieto costituzionale di ripubblicizzazione (come in fondo lascerebbe intuire la circostanza secondo cui la Corte ha colpito la Legge Tremonti nella parte in cui sembra attrarre nuovamente nell’orbita pubblica le Fondazioni Bancarie).
Si era detto autorevolmente che la questione di fondo sulla natura delle Fondazioni Bancarie ineriva alla “individuazione del grado di compressione” che, per la protezione delle esigenze collettive perseguite da detti soggetti, è consentito imporre senza stravolgere nozioni e nuclei essenziali della stessa preservati dalla Costituzione, soprattutto con le modifiche introdotte dagli artt. 177 e 118 Cost..
Non è sfuggito alla Dottrina richiamata(5) che, invece, la questione, così perspicuamente individuata, è stata elusa.
Infatti, gran parte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 301, in particolare i capi di accoglimento, si fondano su parametri diversi rispetto agli artt. 2 e 18 Cost., che costituiscono i capisaldi delle garanzie del soggetto privato. E tuttavia, nelle statuizioni di accoglimento, appare ancora sullo sfondo, quasi in controluce, il parere del Consiglio di Stato con le sottolineature sull’autonomia privata e sul principio di proporzionalità.
E’ ciò, invero, che ci fa dire che, mentre la sentenza n. 300 sembra rendersi garante dell’autonomia che la legge proclama, la sentenza n. 301 contiene sul punto indicazioni più nebulose.
Ancora non si può non notare come sul modello operativo delle Fondazioni la Corte non abbia dato indicazioni precise.
Non si può peraltro negare ai pronunciamenti della Corte il pregio non irrilevante di avere contribuito a rinsaldare l’impalcatura costruita dal D. Lgs. n. 153/1999 e di avere “contribuito ad offrire maggiori certezze istituzionali, ponendo d’ora in poi le Fondazioni Bancarie al riparo dai tentativi del Legislatore di attirarle nuovamente nell’orbita pubblica (dello Stato e anche delle Regioni) e di considerare le ingenti risorse di cui dispongono sostanzialmente come poste attive nella contabilità dello Stato”.
Del resto le Fondazioni Bancarie erano state fatte oggetto di un disegno riformatore complessivo - non del tutto adeguato – mirato, nel tempo, a porre limiti, condizionamenti e controlli all’autonomia operativa di questi enti, giungendo a frapporre ostacoli alla loro naturale funzione che è quella di porsi al servizio dei territori di riferimento per sostenere iniziative di valenza sociale. Ad ispirare le linee programmatiche delle diverse riforme succedutesi vi è la vecchia ingiusta convinzione dell’autoreferenzialità(6) delle Fondazioni Bancarie, unita all’accusa di configurarsi ed agire più come Holding bancarie che come enti a sostegno del non profit nei settori indicati dalla legge.
8. Il D.M. 18/5/2004 n. 150
Il disegno riformatore del Ministro Tremonti non ha fatto certamente eccezione. Tutt’altro; esso, per certi versi, introdusse nuove e tali limitazioni dell’autonomia delle Fondazioni, da mettere in discussione la loro natura di persone giuridiche private, seppure formalmente ribadita.
Con il D.M. 18/5/2004 n. 150 – regolamento ai sensi dell’art. 11 comma della L. 28/12/2001 n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni Bancarie, che ha abrogato e sostituito il regolamento emanato con D.M. 2/8/2002 n. 217, si è operata una importante rilettura della materia delle Fondazioni d’origine bancaria, rispettando quello che il Consiglio di Stato aveva già definito come “il generale principio esegetico della piena attuazione dell’autonomia privata delle Fondazioni Bancarie nella parte in cui essa non è espressamente limitata dalla legge”.
Va infine evidenziato che il regolamento di che trattasi, (confermando la scelta operata dal legislatore degli anni novanta a favore del diritto privato, scelta riaffermata dal legislatore costituzionale con l’introduzione del principio di sussidiarietà e attuata senza trascurare gli elementi di interesse generale-sociale), oltre a trarre le necessarie conseguenze dalle dichiarazioni di incostituzionalità contenute nelle sentenze 300 e 301 della Corte e a recepire le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. Consult. Atti normativi 22.3.2004 n. 2680), travolge definitivamente il precedente regolamento, sancendo intangibilmente la natura privata delle Fondazioni Bancarie.
9. Fondazioni Bancarie a base istituzionale e a base associativa: effetti
della distinzione
Occorre operare a questo punto, una digressione, evidenziando l’importante
distinzione che opera all’interno delle Fondazioni Bancarie: fra Fondazioni Bancarie a base istituzionale e Fondazioni Bancarie a base associativa, nonostante che per entrambe “sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali quale riflesso del radicamento territoriale degli Enti bancari e delle Casse di Risparmio da cui trova origine”.
E’ lo stesso Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi 1/7/2002 n. 1354, sub. III, 3, 5, che evidenzia la specialità delle Fondazioni di origine associativa che è “ribadita” dalle Legge n. 448 in un inciso del comma 4, in cui l’elemento personale è ben presente, per l’esistenza, secondo i principi classici delle associazioni, di una assemblea che dispone del potere di modifica dello Statuto, di cooptazione, di espulsione dei soci e di nomina degli amministratori e dei sindaci.
La distinzione, per quanto riguarda le Fondazioni, come è agevole comprendere dagli effetti che il parere del Consiglio di Stato riconnette alla evidenziazione della specialità delle Fondazioni di origine associativa, produce effetti sul piano della disciplina specifica di questi enti.
Mentre(7) per quanto concerne le Casse di Risparmio, ha come riferimento il momento della costituzione della originaria Cassa di Risparmio o Monte di Pietà.
La differenziazione evidenziata assume rilievo nel contesto del dibattito ed elaborazione dottrinali appuntatisi sulla evoluzione del processo di privatizzazione degli enti pubblici c.d. “conferenti”. Agli enti conferenti di natura associativa veniva infatti contestata la natura pubblica.
La distinzione qui presa in esame se, nel caso delle Casse di Risparmio, si materializzava nel momento della costituzione della originaria Cassa di Risparmio o Monte di Pietà, per quanto concerne le Fondazioni, essa produce effetto sul piano della disciplina specifica.
“In effetti nelle Fondazioni istituzionali, gli Enti locali territoriali (originariamente Comuni e Province, poi anche le Regioni), sono stati presenti in modo del tutto prevalente negli organi di governo (il Consiglio di amministrazione per il passato, l’organo di indirizzo attualmente). Mentre nelle Fondazioni Bancarie a base associativa, esiste un organo, vale a dire l’assemblea dei soci istituita dagli organi fondatori della Cassa di Risparmio e via via autoalimentatasi per cooptazione che ha sempre avuto il potere di nominare gli amministratori e i sindaci”(8).
Come si è avuto modo di dire lo stesso Consiglio di Stato nel parere più sopra citato, ha messo in risalto come la distinzione di cui fin qui abbiamo discusso mantenga una rilevanza di non poco momento.
La specialità delle Fondazioni di origine associativa è ribadita anche dalla Legge n.448 in un inciso del comma 4 ("fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d").
Appare, in particolare, rispondente al dettato della suddetta lettera d) la possibilità di riservare all’assemblea (di cui l’istituzione abbia disposto il mantenimento in vita nell’ambito della Fondazione) il potere di procedere alla definizione di una quota "fino alla metà dell’organo di indirizzo": con operatività del criterio della prevalente e qualificata rappresentanza degli Enti territoriali solo con riguardo alla restante quota dello stesso organo. Ciò comporta la possibilità (insita nella sostanza del decreto legislativo n.153 come modificato dalla Legge n.448), che nelle Fondazioni di origine associativa i rappresentanti degli Enti territoriali non costituiscano la maggioranza dell’organo di indirizzo della Fondazione.
Non può essere seriamente contestato che la società civile sia ampiamente rappresentata nelle assemblee di origine associativa, anche se è pur vero che non sempre tutte le componenti della società civile vedano assicurata la propria presenza.
Il rispetto di questa presenza non ha mancato di essere l’elemento principale di valutazione della riforma introdotta con la legge finanziaria.
“Ed in realtà, la legge finanziaria prima, pur intervenendo sull’organizzazione delle Fondazioni e lo schema definitivo di regolamento, poi, rispettano le assemblee, nelle quali le originarie Casse di Risparmio e ora le Fondazioni, hanno sempre trovato il principale punto di riferimento, la cui forza è basata su un profilo inequivocabile: dalla società civile queste fondazioni sono state costituite: con essa hanno saputo esistere e svilupparsi attraverso gli amministratori che ne sono stati di volta in volta espressione, hanno saputo operare in assoluta autonomia, senza nessun onere per lo Stato, a vantaggio del proprio territorio di riferimento ed a vantaggio della Nazione”(9).
Vale altresì la pena di ricordare che Le Fondazioni bancarie a base associativa assumono nel contesto delle Fondazioni bancarie una posizione altamente rilevante, talchè le stesse assumono una particolare valenza nella definizione del ruolo e della missione di questi enti e spingono a prendere in esame la nozione di autonomia privata che va alle Fondazioni di base associativa immediatamente riferita.
La rilevanza della distinzione de qua trova riscontro nella stessa sentenza della Corte Costituzionale laddove il Giudice delle leggi estende il proprio giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 che sostituisce l’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n, 153 del 1999, dichiarando fondata la relativa questione.
La Corte, invero, facendo riferimento alla tipologia delle Fondazioni istituzionali, censura la norma là dove dispone che la prevalenza nell’organo di indirizzo sia riservata ai soli enti territoriali non potendo apparire contraddittorio prevedere soltanto per gli enti territoriali la presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali senza ricomprendervi anche quella di diverse realtà pubbliche e private presenti nel territorio e rappresentative di interessi meritevoli di essere rappresentati nell’organo di indirizzo.
La censura muove dalla preoccupazione di una inammissibile pubblicizzazione dell’attività.
La questione, come è intuitivo, è diversa e non soggiace al giudizio della Corte, con riferimento alle Fondazioni associative nelle quali la prevalenza degli Enti locali territoriali può esprimersi per una parte soltanto della composizione degli organi medesimi, restando attribuita alle assemblee la designazione della residua parte.
10. La proposta di legge dell’On. Volontè
Appare a questo punto opportuno richiamare il disegno di legge n.3819/2003, avente come primo firmatario l’On. Luca Volonté, che muove da una critica forte nei confronti dell’art. 11 della L. 448/2001, peraltro condivisa anche in ambito internazionale (Prof. Helmut Anheier – University of California Los Angeles – (UCLA) e London School of Economics: “Quello che il governo italiano sta facendo con le fondazioni è disastroso” (Ansa 13/12/2001), ed europeo con le prese di posizione negative dell’EFC.
La proposta di legge dell’On. Volontè che mostra di condividere i principi affermati nel “parere” 1/07/2002 n. 1354 della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio nell’ordinanza 23/01/2003 n. 803/2003, voleva eliminare gli effetti più rovinosi della cosiddetta “riforma Tremonti” favorendo un “ritorno all’ antico”, vale a dire al quadro normativo della legge Ciampi con i principi ivi affermati (in primis quello della natura giuridica privata delle Fondazioni e della loro autonomia statutaria e gestionale).
Vanno, senza dubbio, riconosciuti alla proposta di legge dell’On. Volontè tre meriti importanti.
In primo luogo quello di avere ricompreso le Fondazioni bancarie nella particolare tipologia delle formazioni sociali costituzionalmente protette e di essersi esplicitamente pronunciata per la loro formale riconduzione nel contesto dell’auspicata riforma del libro I, titolo II del Codice civile, nell’ambito delle persone giuridiche private, quale species del più ampio genus delle persone privatistiche.
In secondo luogo alla proposta di legge di cui trattasi, non può essere negato il merito di aver compiuto una scelta di campo netta e coraggiosa; di essersi schierata, in un momento di incertezza e conflittualità, fra le Fondazioni ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (alla cui volontà politica andava riferito l’emendamento alla legge finanziaria del 2002, responsabile di una elevata compressione dell’autonomia privata delle Fondazioni medesime) dalla parte delle Fondazioni, con i responsabili delle quali i proponenti avevano intrattenuto un intenso rapporto di confronto e di consultazione reciproca.
Da ultimo va riconosciuta a tale disegno di legge, per l’epoca in cui fu presentato (circa sei mesi prima della pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e 301 del settembre 2003), una forte valenza, seppur eventuale, vale a dire condizionata in qualche modo al mancato soddisfacimento, da parte del Giudice delle leggi, delle aspettative delle Fondazioni o, comunque, ad una deludente risposta alle loro richieste. In questo caso la proposta di legge dell’On. Volontè avrebbe potuto rappresentare un primo importante contributo alla realizzazione di una riforma concordata e politicamente condivisa all’ordinamento del settore.
11. Il protagonismo delle Fondazioni nel futuro
Con l’approvazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 18/5/2004 n. 150, (Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni Bancarie – G.U. 16 giugno 2004, n. 139), può, forse, dirsi concluso il lungo iter legislativo, alla fine del quale l’identità di persone giuridiche private è stata riconosciuta alle Fondazioni Bancarie.
Nel non agevole trapasso dalla figura del diritto pubblico a quello del diritto privato, la sovrastruttura giuridica ha determinato non pochi problemi per l’intero settore.
Peraltro con gli interventi correttivi della Corte Costituzionale e con il nuovo regolamento, detta sovrastruttura è stata definita. La disciplina di cui godono le Fondazioni Bancarie presenta alcuni punti di non ritorno e questi Enti, pertanto, debbono ora, sul campo, soddisfare le tante attese sorte in merito al loro ruolo e alla loro azione.
Alcuni affermano che è lecito attendersi la compiuta trasformazione delle Fondazioni in autentiche protagoniste della sussidiarietà(10).
Altri(11) focalizzano la loro riflessione sulla scelta che dovrebbero operare le Fondazioni: se concentrare la propria attività sul versante del sociale o proporsi come obiettivo lo sviluppo economico del territorio.
A noi pare preferibile unirci a quanti immaginano che le Fondazioni, con il contributo del legislatore, possano concorrere “a creare ed alimentare un mercato alternativo ai due tradizionali poli del pubblico e del privato, quello cioè dell’economia civile, in modo da arrivare il più celermente possibile al superamento del vecchio modello di Welfare. Le Fondazioni potrebbero rappresentare una fonte di riferimento programmatico, organizzativo, finanziario, per tutte quelle idee e progetti di alta qualità sociale che non trovano accoglienza negli spazi economici tradizionali”(12).
Ma perché ciò avvenga occorre che le Fondazioni possano conseguire l’assetto definitivo attraverso una sorta di autosperimentazione e senza che il potere legislativo ed esecutivo intervengano a guidare questo percorso.
Del resto la risposta che le Fondazioni debbono dare alle aspettative e richieste della società civile deve esprimersi su due livelli, importanti e significativi, nel nuovo corso della società del bisogno.
Il primo è, nel rispetto della concezione di sussidiarietà oggi recepito dalla Corte Costituzionale che ha attribuito ad esse il compito di organizzare le libertà sociali, l’intervento in quei settori in cui lo Stato si ritrae per carenza di mezzi da destinare ad attività nei settori della cultura, dell’istruzione, della ricerca e del volontariato, dove la domanda è cresciuta e la risposta insufficiente.
Va in proposito sottolineato che la sussidiarietà non può essere soltanto una forma di organizzazione e di attività burocratico-organizzativo; essa infatti investe il rapporto fra autorità e libertà e, attraverso il riferimento alla valorizzazione delle formazioni sociali, contribuisce alla costruzione e all’efficiente svolgersi di una democrazia sostanziale(13).
Il secondo è il ruolo che consente di svolgere una funzione etica nel mercato dei capitali, allo scopo di far sì che il mercato, strumento insostituibile di crescita economica, possa trovare il completamento in una funzione sociale con una attenzione, appunto, a quei problemi etici, di cui il capitale non sempre tiene conto. |
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(1) La bibliografia generale sui Monti di Pietà, accumulata in oltre cinque secoli di storia, è, invero, assai ampia. Tralasciando le innumerevoli edizioni monografiche sulle singole istituzioni locali, si segnalano, per un approccio istituzionale complessivo: Più recenti sono: Fanfani T., (a cura di), Alle origini della Banca. Etica e Sviluppo economico, Roma, 2003; Muzzarelli M. G., Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà, Bologna, 2001; Zamagni (a cura di) Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna, 2000, Avallone P., (a cura di), Il “povero” va in banca. I Monti di Pietà negli antichi stati Italiani (secc. XV-XVIII), Napoli, 2001; Montanari D., (a cura di), Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII), Roma, 1999; Banchi pubblici, banchi privati, Monti di pietà nell’Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici, Atti della Società Ligure di Storia patria, vol. XXXI, Genova, 1991; Meneghin V., I Monti di Pietà in Italia dal 1462 al 1562, Vicenza, 1986; Senin A., Monte di pegno, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Varese, 1976, s. v., pagg. 909 e ss.; Capitani O., (a cura di) L’etica economica medioevale, Bologna, 1974 (pagg. 218 e ss.); Pagliazzi P., Nicosia N., Monte di Credito su pegno, in Novissimo Digesto Italiano, vol. X, Torino, 1968, sub voce, pagg. 877 e ss.; Idem, Monte di Soccorso, ibidem, pagg. 889-890; Ghinato A., Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà, Roma, 1963; Garrani G., Il carattere bancario e l’evoluzione dei primigenii Monti di Pietà, Milano, 1957; Marongiu F., I Monti di Pietà nella evoluzione storica delle loro funzioni e nella loro attuale ragione d’essere, Roma, 1921; Holzapfel H., Le origini dei Monti di Pietà (1462-1515), in La Verna, I e II, 1903-1904.
(2) Nel contesto della bibliografia generale sul tema oggetto del capitolo si segnalano:
L. de rosa, Storia delle Casse di Risparmio e della loro associazione (1822-1950), Bari, 2003; a. patuelli, Banchieri di Libertà, Libro Aperto, Ravenna, 2002; ravanelli, Dalla Carità al credito, Torino, 1991; belli, La riforma delle banche pubbliche: una nota sui profitti generali,in Diritto e Economia, 1989; camardi, Le Casse di Risparmio, banche pubbliche e modello societario, Milano, 1988; clarich, Le Casse di Risparmio, Bologna, 1984; merusi, Opera pia e impresa bancaria nelle Casse di Risparmio, in Studi Tosato, Milano, 1982; vitale, L’ordinamento del credito fra due crisi (1929-1973), Bologna, 1977; vitale, Pubblico e privato nell’ordinamento bancario, Milano, 1977; canese, La preparazione della riforma bancaria dal 1936 in Italia, Storia contemporanea, 1974; nigro, Profili pubblicistici del credito, Milano, 1972; g. ingrosso, Cassa di Risparmio, (voce) in Nuovissimo Digesto Italiano, Vol. II, 1968, pagg. 1021-1033.
(3) Questo l’elenco dei provvedimenti legislativi ed amministrativi sulle Fondazioni di origine bancaria: Legge 30 Luglio 1990 n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico); Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio); Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato; Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia); Decreto Ministro del Tesoro 26 novembre 1993 (Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio), Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 332 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994 n. 474 (Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli Enti pubblici in società per azioni); Decreto Ministro del Tesoro 1 giugno 1994 (Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al Decreto Legislativo 2° novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio); Direttiva Ministro del Tesoro 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti); Decreto Ministro del Tesoro 1 febbraio 1995 (Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell’ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio); Direttiva Ministro del Tesoro 20 febbraio 1995 (Modificazioni sulla direttiva 18 novembre 1994 concernente “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n.356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”); Direttiva Ministro del Tesoro 28 giugno 1995 ((Modificazioni sulla direttiva 18 novembre 1994 concernente “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”); Circolare Ministro del Tesoro 28 giugno 1995 (Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del Tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni); Decreto Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni); Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’art.11, comma 1, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria); Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art.11, comma 1, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461); Provvedimento Ministro del Tesoro 5 agosto 1999 (Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153); Lettera Ministro del Tesoro 14 gennaio 2000 (Problematiche interpretative sull’adeguamento degli statuti delle Fondazioni); Provvedimento Ministro del Tesoro 19 aprile 2001 (Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni Bancarie, del Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000); Atto di indirizzo Ministro del Tesoro 22 maggio 2001 (Fondazioni Bancarie); Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)); Decreto Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 26 marzo 2002 (Fondazioni Bancarie. Misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2001); Decreto Legge 15 aprile 2002 n. 63 coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture); Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti normativi, 1 luglio 2002, n. 1354 (Regolamento ai sensi dell’art.11, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni Bancarie); Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni Bancarie); Circolare Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 ottobre 2002 n. 14572 (Documento programmatico revisionale); Circolare Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 dicembre 2002 (Ordinaria amministrazione e documento programmatico revisionale); Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)); Circolare Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 marzo 2003, n. 30724 (Criteri di redazione del bilancio dell’esercizio 2002 – riserva obbligatoria); Consiglio di Stato per gli Atti normativi, 22 marzo 2004, n. 2680; Decreto Ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 (Regolamento ai sensi dell’art. 11 comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie); Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari).
(4) Nel contesto delle bibliografia generale sul tema si segnalano: Volontariato e Fondazioni bancarie, Studi sociali, Cuneo, 2005; g. ponzanelli (a cura di) Le Fondazioni Bancarie, Torino, 2005; C. bottari (a cura di) Fondazioni di origine bancaria e fondazioni di Comunità locale, Milano, 2005; M. Sanino, Le Fondazioni Bancarie: ultimo atto?, Torino, 2004; G. Pagliari, Le Fondazioni Bancarie, Profili Giuridici, Milano, 2004; M. Cavazza, (a cura di) L’attività di erogazione delle Fondazioni di origine bancaria – Centro studi per la ricerca e la formazione sulle Fondazioni, Dogana (Repubblica S. Marino), 2004; F. Merusi, Un viatico costituzionale per il passaggio dall’ente pubblico alla fondazione privata, in Le regioni, 1/2004; G. Rossi – Gruner, Le Fondazioni di origine bancaria tra pubblico e privato, in Giur. Cost., 2004; F.M.E. Emmanuele, Evoluzione e vicende delle Fondazioni di origine bancaria, Napoli, 2004; Angiuli, natura giuridica e autonomia delle Fondazioni Bancarie: l’intervento della Corte Costituzionale, in Riv. dir. privato, 2004; G. ponzanelli, Le Fondazioni da Erode a Pilato, Commento a Cass. civ. Sez. Un. 26/2/2004 n. 3892, in Nuova Giur., civ. comm., 2004, I, pag. 440; A. Maltoni, Le Fondazioni di origine bancaria al vaglio del Giudice delle leggi: enti privati o a statuto speciale, in Le nuove leggi civili commentate, 2003; F. Bassanini, Fondazioni Bancarie ed ammodernamento dello Stato: riforma, controriforma o trionfo di Penelope?, in il Ponte, maggio 2003, p. 11 ss.; M. Clarich – A. Pisaneschi, Le Fondazioni tra sussidiarietà e tentazioni neo stataliste, in il Ponte, maggio 2003, p. 25; M. Clarich – A. Pisaneschi, Fondazioni bancarie: ultimo approdo?, in Giorn. Dir. amm., 2003; Del Prato, Fondazioni Bancarie e categorie civilistiche, in La riforma legislativa sulla natura e sulle attività delle Fondazioni Bancarie, a cura di Restucci, Milano, 2003; G, Napolitano, Le Fondazioni d’origine bancaria nell’ordinamento civile: alla ricerca del corretto equilibrio tra disciplina pubblica e autonomia privata, in Corr. Giur., 2003, p. 157 e ss.; C. bottari , (a cura di) Riforma costituzionale e nuova disciplina delle Fondazioni di origine bancaria,Dogana (Repubblica di S. Marino), 2003; F. Cafaggi, (a cura di) Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore, Bologna, 2002; M. Consulich, Le Casse di Risparmio e le Fondazioni bancarie tra pubblico e privato: questione di fine secolo, Milano, 2002; M. Clarich – A. Pisaneschi, Le Fondazioni Bancarie – Dalla Holding creditizia all’ente non-profit, Bologna, 2001; A. Gentili, in D. Carusi, (cur.) Associazioni e Fondazioni – Dal codice civile alla riforma annunciata, Padova, 2001; F. Merusi, Dalla banca pubblica alla fondazione privata, Torino, 2000; A. Zoppini, L’autonomia statutaria delle Fondazioni di origine bancaria, in Banca, borsa, tit. cred., 2000; Pavone La Rosa, Fondazioni Bancarie e disciplina delle imprese commerciali, in Banca, borsa, 2000, I, p. 189; Billi – F. Mazzini, Fondazioni Bancarie, (voce) in Dig. IV Disc. Priv., Sez. Conn., Aggiornamento, I, Torino, 2000, p. 310 ss.; C. Borzaga e F. Cafaggi, (a cura di) Le Fondazioni Bancarie – un patrimonio alla ricerca di uno scopo, Catanzaro, 1999; G. ponzanelli, Le Fondazioni Bancarie fra libertà e controllo, in Cass. Giur. 1999, p. 2207 e ss.; S. amorosino e F. Capriglione, (a cura di) Le Fondazioni Bancarie dalla Legge n. 218/90 al D. Lgs. n. 153/99, Padova, 1999; P. Rescigno, Fondazioni Bancarie e codice civile, in Le Fondazioni Bancarie, quaderno di giurisprudenza commerciale 1999; A. Gentili, La riforma delle Fondazioni di origine bancaria, in Riv. Dir. civ. 1999, I, pag. 339 ess.; F. Roversi Monaco (a cura di) Le Fondazioni Casse di Risparmio, - Centro di studi per la Ricerca e la Formazione sulle Fondazioni, Dogana (Repubblica di S. Marino), 1998; A. Zoppini, La Legge sulle c.d.Fondazioni Bancarie, in Cass. Giur. 1995, 4, p. 411 e ss.; G. ponzanelli, Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; A. Zanini , Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; Schlesinger, Le c.d. Fondazioni Bancarie, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, I; Amorosino, La ristrutturazione delle banche pubbliche. L’attuazione della Legge n. 218/1990, Milano, 1990; F. Merusi, Metamorfosi degli Enti pubblici creditizi, in Banca, borsa, titoli cred. 1989, I; A Romano, voce, Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. IV, disc. pubbl., vol. II, Torino, 1989; P. Rescigno, Le Fondazioni in Italia e all’estero, Padova, 1979.
(5) F.A. Roversi Monaco, Poteri regionali e Fondazioni Bancarie, in Riforma Costituzionale e nuova disciplina delle Fondazioni di origine bancaria a cura di C. Bottari, Dogana (Repubblica di S. Marino) 2003, pag. 33.
(6) Si tratta di termine usato con intenti denigratori, per altro privo di rilevanza giuridica, non riferibile certamente, comunque lo si voglia intendere, alle Fondazioni Bancarie, le quali sono lontane dall’autonomia assoluta essendo, fra l’altro, soggette ad una Autorità di vigilanza, e sicuramente non sono irresponsabili in quanto la trasparenza della loro attività è garantita dal rispetto delle norme di legge in materia di bilanci e dal rispetto delle procedure di erogazione dei contributi.
(7) Secondo F.A. Roversi Monaco, op. cit., pag. 31 “…se nel caso delle Casse di Risparmio di origine e natura associativa può effettivamente affermarsi che l’intervento legislativo degli ultimi anni ha portato ad un doveroso atto di ripristino della loro originaria natura di soggetti privati di natura associativa, il medesimo discorso non si può applicare sic sempliciter alle attuali Fondazioni bancarie aventi origine e natura istituzionale. Anzi, con riguardo ad esse, l’affermazione del diritto degli Entri territoriali di nominare la prevalenza dei componenti gli Organi di indirizzo può essere considerato nella continuità un atto di ripristino. Sotto questo profilo la nuova normativa esprime elementi di chiarificazione e di rispetto della storia di queste istituzioni anziché aspetti di manipolazione”.
(8) F.A. Roversi Monaco, ibidem. pagg. 29-30.
(9) F.A. Roversi Monaco, ibidem, pag. 30.
(10) Carlo Bottari, Il quadro normativo di riferimento in Fondazioni di origine bancaria e Fondazioni di comunità locale, Milano, 2005, pag. 27.
(11) M. Clarich – A. Pisaneschi, Le Fondazioni Bancarie fra solidarietà e tentazioni nostalgiche, in Il Ponte, maggio 2003, pag. 37.
(12) Emmanuele F. M. E., Evoluzioni e vicende delle Fondazioni di origine bancaria, Napoli, 2002, pagg. 283 – 284.
(13) F.A. Roversi Monaco, Rivista Atlantide n.03/2005. |
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(pubblicato il 6.10.2006) |
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