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| n. 10-2006 - © copyright |
PAOLO LOTTI
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| Turismo, urbanistica, competenze statali e regionali.
| 1.
Premessa: implicazioni giuridiche del turismo.
Il fenomeno turistico, assurto negli ultimi decenni,
almeno sul piano delle dichiarazione di intento
e delle declamazioni di principio, come prima e
fondamentale industria d’Italia, è
punto di convergenza di un complesso intreccio di
relazioni di rilevanza sociale, culturale, economica
ed ambientale che ne rendono spiegabile la variegata
e non uniforme regolamentazione giuridica.
Peraltro, la relativa disciplina ha avuto e ha,
tuttora, poca attenzione sul piano dei contenuti
giuridici, sostanziali ed applicativi, e su quello
delle sue possibili connessioni di teoria generale,
sia sotto il profilo pubblicistico che civilistico.
Le ragioni di fondo di questa scarsa visibilità
giuridica derivano da una sorta di “ipoteca
ludica”, iscritta implicitamente dalla coscienza
sociale su tale materia, che ne ha condizionato
l’ottica, dando “in passato un’idea
evanescente e leggera del turismo, come attività
del tempo libero, destinata fatalmente ad oscurarne
l’importanza come fenomeno economicamente
determinante per il Paese e concausa della sua sottovalutazione
anche a livello normativo” (1);
tutto ciò nonostante la difficoltà
della materia sul piano legislativo e giurisprudenziale
sia indubbia.
Basti pensare, a dimostrazione di tale complessità,
cominciando dai principi civilistici, alla configurazione
del contratto d’albergo (2);
al contratto di viaggio (3),
che nasce come ipotesi oserei dire quasi “scolastica”
di collegamento negoziale bilaterale tra mandato
e trasporto e si trasforma in contratto unico e
tipico (4); all’oggetto
del contratto di viaggio, ovvero al pacchetto turistico
(5); all’inadempimento
in relazione al ritardo aereo e al fenomeno dell’overbooking
(6).
Anche sul piano pubblicistico le implicazioni giuridiche
e le ricadute pratiche sono notevoli e di rilevante
impatto.
E’ sufficiente pensare al sostegno e alla
promozione dell’attività turistica
all’estero (7);
alla configurazione dei vari enti coinvolti sul
piano turistico (Aziende di Promozione Turistica,
Pro-Loco, Associazioni, Partneriati); alle autorizzazioni
per le aperture di strutture ricettive o per l’avvio
di attività imprenditoriali di vario e diverso
genere; ai finanziamenti statali o regionali con
le connesse problematiche relative al divieto comunitario
degli aiuti di Stato; al vario e magmatico mondo
delle professioni turistiche, sempre in bilico tra
considerazione unitaria e parcellizzazione della
categoria in svariati e diversi profili non omogenei.
Nel campo del diritto amministrativo, tuttavia,
il settore senza dubbio più delicato, cui
si riconnette un’evidente problematica di
più ampio respiro, è rappresentato
dal rapporto e dal coordinamento tra politiche di
intervento statale e politiche di intervento regionale
o sub-statale e dal diverso ruolo svolto da questi
ultimi.
In specifico, come vedremo, tale rapporto presenta
significativi riflessi proprio nell’ambito
dell’urbanistica e nel governo del territorio.
La problematica più ampia è legata
all’introduzione, dopo la riforma del titolo
V della Costituzione, della competenza regionale,
esclusiva e residuale, che annette tutte le materie
non nominate tra quelle di competenza esclusiva
dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.) e concorrente
Stato-Regione (art. 117, comma 3, Cost.); introduzione
che ha comportato un surplus evidente di lavoro
per la Corte dei conflitti, impegnata alacremente
ad esercitare una sorta di actio finium regundorum
tra le materie di cui all’art. 117, precisando
il contenuto di ciascuna e individuando quelle cd.
“trasversali” (8),
che abbracciano più di una materia tra quelle
nominate in relazione alla loro valenza di fine
o obiettivo generale, più che di materia
in senso stretto.
Per ciò che ci riguarda, il problema è
complicato dal fatto che non è stata prevista
dalla revisione costituzionale alcuna materia denominata
“turismo”.
Apparentemente il problema potrebbe essere di agevole
soluzione, nel senso che, non nominata, tale materia
dovrebbe ricadere, per quanto abbiamo detto, nell’ambito
della competenza residuale (art. 117, comma 4, Cost.)
e, quindi, nella competenza esclusiva regionale.
In realtà la soluzione, lineare sul piano
logico, non lo è altrettanto sul piano normativo,
poiché il turismo ricomprende una serie eterogenea
di competenze, obbiettivi, interventi, che possono
essere assorbiti da altre materie nominate nell’ambito,
soprattutto, della materia concorrente.
La prima di tutte, come accennato, il governo del
territorio e, quindi, approssimativamente, l’urbanistica.
Il turismo, infatti, si riflette nell’urbanistica,
che ne costituisce realizzazione ed esplicazione
sotto il profilo spaziale.
Basti pensare al problema della localizzazione delle
infrastrutture turistiche (porti crocieristici,
terminal cruises); alla programmazione turistica
generale, di livello regionale o provinciale, destinata
a concretizzarsi in ciascun piano regolatore comunale;
alla pianificazione urbanistica regionale diretta,
come nel caso dei piani-parco (9),
presenti ormai in ogni Regione, che coniugano finalità
turistico-ricreativa ed ambientale-paesistica.
2. Competenze Stato-Regione in materia turistica:
un po’ di storia.
Nel sistema antecedente alla riforma costituzionale
del 2001 la materia “turismo” doveva
ritenersi ricompresa nell’ambito della competenze
regionali, essendo essa riservata, ai sensi dell’originario
art. 117 della Costituzione, allo Stato soltanto
la definizione dei principi fondamentali relativi
al “turismo ed industria alberghiera”.
Pertanto, trovandosi esplicita menzione del turismo
tra le competenze concorrenti, essa sarebbe rifluita
pacificamente in essa: come si vede, il sistema
è mutato, ma le argomentazioni di fondo sono
rimaste inalterate.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 maggio
1981, n. 70 (10),
giudicando in materia di classificazioni alberghiere,
aveva stabilito che, nel quadro dell’art.
117, primo comma, della Costituzione allora vigente,
i principi fondamentali di competenza dello Stato
nel settore turistico potevano riguardare soltanto
il modo di esercizio della potestà legislativa
regionale e non comportare l’inclusione o
l’esclusione di singoli settori della materia
dall’ambito di essa. Altrimenti, aggiungeva
al Consulta, non troverebbero rispondenza nella
realtà dell’ordinamento i criteri fissati
dalla Corte stessa in occasione del giudizio relativo
all’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Infatti, secondo la sentenza n. 39 del 1971 (11),
l’art. 117 Cost. vuole che alle Regioni siano
assegnate per intero le materie indicate nell’art.
117 della Costituzione; ma vuole, d’altro
lato, che, sia attraverso la esplicita enunciazione
dei principi fondamentali, di cui allo stesso art.
117, sia in altre e diverse forme, che non si risolvano
in una preventiva e generale riserva allo Stato
di settori di materie, lo svolgimento concreto delle
funzioni regionali abbia ad essere armonicamente
conforme agli interessi unitari della collettività
statale.
In sostanza, una volta indicata la materia turismo,
lo Stato non aveva la potestà di ritagliare
settori di tale materia per avocarsene la competenza
esclusiva.
Nell’enunciare tale principio generale, la
Corte non si rendeva ben conto (ma forse la percezione
dell’attività e dell’indotto
turistico, in Italia, all’epoca, era ancora
embrionale) di quali settori, in specifico, rientrassero
nella materia “turismo”.
Nulla quaestio con riguardo all’industria
alberghiera, indicata nominativamente dall’allora
vigente Costituzione. E per il resto?
Il rapporto tra turismo e ambiente, il turismo culturale
e “artistico”, l’ordinamento delle
professioni turistiche, la promozione delle varie
attività connesse? Sempre e soltanto competenza
concorrente, in quanto materia “turistica”?
E’ ovvio che la risposta non poteva essere
positiva.
All’epoca, forse non risultava così
consolidata la visione integrata del turismo, capace
di ricomprendere settori economici e sociali svariati
ed eterogenei.
3. Competenze Stato-Regione in materia turistica
dopo la riforma del Titolo V.
Come si è detto, dopo la l. cost. n.
3 del 2001, è stata soppressa l’indicazione
della materia “turismo”, con ciò,
probabilmente, sottolineando la volontà del
legislatore costituente di farla confluire interamente
tra le competenze residuali esclusive della Regione.
Non avvedendosi il legislatore, tuttavia, che nell’ambito
delle competenze concorrenti permanevano “materie”
di rilevante impatto e spessore tali da far dubitare
di una simile conclusione.
Lo dimostrano, all’art. 117, comma 3 Cost,
le “materie” professioni, porti e aeroporti
civili, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
promozione ed organizzazione di attività
culturali.
Ammettendo che il turismo sia stato veramente incluso
tra le competenze residuali della Regione, bisognerebbe
anche riconoscere che una buona parte dei settori
che lo caratterizzavano sono stati stralciati dalla
nozione di turismo, i cui confini sono di ambito,
attualmente, molto più ridotto.
La Corte costituzionale, di recente (12),
dichiarando l’inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale di
alcuni articoli della l. 29 marzo 2001 n. 135, sulla
Riforma della legislazione nazionale del turismo
(13), sollevate,
in riferimento agli art. 3, 5, 87, 97, 117, 118
e 119 cost., nonché al principio di leale
collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto e Liguria, ha affermato che il turismo è
materia di esclusiva competenza regionale.
Il quadro normativo della materia turistica, secondo
la Corte, sarebbe ormai mutato nello specifico con
l’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che ha
dato piena attuazione alla stessa legge impugnata
e ha recepito integralmente l’accordo sottoscritto
in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 14
febbraio 2002.
In tale accordo, sottolinea la Consulta, viene esplicitamente
asserito dalla parti la pertinenza della materia
turistica alla competenza residuale regionale.
Secondo la Corte, anche in osservanza del principio
di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si
tratterebbe di un’ulteriore conferma del fatto
che, a decorrere dall’entrata in vigore del
nuovo Titolo V cost., le Regioni ben possono esercitare
in materia di turismo tutte quelle attribuzioni
di cui ritengano di essere titolari, approvando
una disciplina legislativa, che può anche
essere sostitutiva di quella statale, fatto naturalmente
salvo il potere governativo di ricorso previsto
dall’art. 127 cost.
In tal modo, ha concluso la Corte nel caso ricordato,
è risultata chiara la sopravvenuta carenza
di interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento
delle disposizioni statali censurate, poiché
la loro persistenza nell’ordinamento non preclude
affatto l’adozione di apposite normative regionali
in materia.
In questa prospettiva, tuttavia, la Consulta pare
svalutare le implicazioni di politica di governo
del territorio (oltre alle altre cui si è
fatto cenno) che il turismo e, soprattutto, la citata
l. 135 del 2001 generano, determinando un’indubbia
frizione tra materie di competenza concorrente e
materia di competenza esclusiva.
Con riguardo alla l. 135 del 2001, ci si riferisce,
in concreto, al sistema di valorizzazione e organizzazione
turistica individuato sotto il nome di Sistema Turistico
Locale.
4. Sistemi Turistici Locali e ricadute urbanistiche.
Delle quattro funzioni che caratterizzano l’azione
dei pubblici poteri nel campo delle attività
economiche, ovvero la regolazione, la programmazione,
il controllo e la promozione, viene in rilievo,
nell’ambito turistico, soprattutto la quarta
(14).
La legge di Riforma del Turismo, l. 135 del 2001,
è incentrata, infatti, soprattutto su questo
aspetto, la promozione, così come ruota sulla
promozione lo stesso art. 5, dedicato ai Sistemi
Turistici Locali.
Secondo l’anzidetto art. 5, infatti, si definiscono
Sistemi Turistici Locali i contesti turistici omogenei
o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura
e dell’artigianato locale, o dalla presenza
diffusa di imprese turistiche singole o associate.
La definizione di Sistema Turistico Locale ha, dunque,
riguardo al contesto ambientale e storico-culturale
dei territori locali, a prescindere dai profili
istituzionali e dell’appartenenza degli stessi
a determinate Regioni.
Non sono, dunque, istituzione o organi composti
da soggetti pubblici o privati, ma “ecosistemi”
creati dall’insieme di tradizioni culturali,
di patrimoni architettonici, storici ed artistici,
avente rilievo culturale.
In una prima accezione, dunque, i Sistemi in esame
costituiscono strumenti di coordinamento di risorse
“culturali” già esistenti al
fine di valorizzarne e potenziarne le capacità
attrattive.
La caratterizzazione degli ambiti compresi in tali
Sistemi, fa, peraltro, riferimento anche alla diffusa
presenza di imprese turistiche singole o associate.
In tal senso, il Sistema costituisce riconoscimento
di una preesistente economia di sviluppo turistico
che prescinde dalle finalità sopra evidenziate
con parallele, però finalità di coordinamento
politico-amministrativo.
I due tipi di Sistemi turistici, messi in apparente
alternativa dalla congiunzione disgiuntiva del comma
1, contiene, pertanto, due accezioni: ecosistema
inesplorato, di particolare pregio paesistico ed
ambientale (es., antico villaggio medievale o zona
boschiva di particolare bellezza); ovvero, presenza,
in una determinata area, di specifiche strutture
“ricreative” (ad es., alberghi; impianti
di risalita, etc.).
Il fine promozionale sopra evidenziato emerge al
secondo comma dell’art. 5 in esame, in cui
si stabilisce che gli enti locali o i soggetti privati,
singoli o associati, promuovono i sistemi turistici
locali attraverso forme di concertazione con gli
enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell’offerta
turistica, nonché con i soggetti pubblici
e privati interessati.
Tali forme di interventi, anche in partneriato,
sono specificate dal successivo comma 3, il quale
richiama le disposizioni previste dal capo V del
Testo Unico sugli enti locali(d. lgs. n. 267 del
2000).
In specifico, il legislatore, in tale comma, stabilisce
che nell’ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l’integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo
del territorio e di sviluppo economico, le Regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della
parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15),
a riconoscere i sistemi turistici locali di cui
al presente articolo.
Vengono, così, in evidenza, in primo luogo,
le Convenzioni tra comuni per la gestione associata
di taluni servizi.
Per tali Convenzioni è sorta la questione
se le Regioni possano (ai sensi dell’art.
30, comma 2 del T.U.E.L. cit.), per particolari
servizi, o per la realizzazione di particolari opere,
obbligare la costituzione di tali forme associative
in campo turistico.
Nel caso di specie, potendo le Regioni riconoscere
il Sistema Turistico Locale, ai sensi dell’art.
3, sembrerebbe di poter inferirvi anche l’obbligo
per gli enti locali che insistono in quel territorio
di approvare una convenzione attraverso, ad esempio,
un disciplinare-tipo, pena il mancato riconoscimento
del Sistema.
Si tratterebbe, in questo caso di un obbligo indiretto,
che attesta comunque il ruolo di coordinamento attivo
che rimane in capo alla Regione.
Vengono poi in rilievo, per la realizzazione dei
Sistemi Turistici Locali, i consorzi, strutturati
sull’esempio delle aziende speciali, ma dotati
di autonomia anche formale; ovvero le Unioni di
comuni, enti locali e non già semplici associazioni
di essi, composte da due o più comuni normalmente
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni di loro competenza.
Infine, si deve necessariamente sottolineare la
presenza dell’indispensabile strumento dell’accordo
di programma, previsto in via generale dall’art.
34 T.U.E.L.
Tali sono gli accordi promossi da uno degli enti
pubblici territoriali (regione, provincia, comune)
per la gestione di programmi comuni e/o di opere,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento.
Quello degli accordi di programma, costituisce pertanto,
lo strumento forse più idoneo per gli adempimenti
che il legislatore delegato pone in capo alle Regioni
per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali.
Nel contempo, tuttavia, tale strumento attesta come
il Sistema Turistico Locale non costituisca soltanto
una presa d’atto dell’esistente, ma
sia funzionale alla creazione di infrastrutture
e altri insediamenti necessari alla politica turistica,
alla valorizzazione di ciascun ambito e, in definitiva,
al riconoscimento del Sistema stesso da parte della
Regione.
Ciò implica anche che le aree destinate alla
programmazione degli interventi turistici (opere
pubbliche, costruzioni private, infrastrutture,
vincoli di vario genere, come quello alberghiero,
parchi e zone di protezione ambientale) siano oggetto
di specifica considerazione, non fosse altro che
per la loro previa localizzazione, anche dal punto
di vista urbanistico e di governo del territorio.
In altre parole, la creazione dei Sistemi Turistici,
affidata in prima battuta ad enti locali e privati,
non potrà non interferire con la fase di
programmazione e pianificazione urbanistica di livello
locale e/o regionale.
Questo significa, in primo luogo, che il riconoscimento
da parte della Regione del singolo Sistema, ai sensi
del comma 3 dell’art. 5 in esame, sarà
possibile soltanto dove il Sistema stesso sia soddisfacentemente
supportato da un’idonea pianificazione urbanistica
che sia, a sua volta, compatibile con la programmazione
del territorio di livello regionale.
In secondo luogo, per quanto riguarda quei Sistemi
di cui la legge in esame autorizza la creazione
anche se relativi a Regioni diverse, sorgeranno,
evidentemente, delicati problemi di coordinamento
tra gli enti coinvolti.
Quale Regione, infatti, potrà effettuare
il riconoscimento?
Entrambe?
E, sul versante urbanistico, quid iuris se il Sistema
appare compatibile con lo strumento di programmazione
di una sola delle Regioni coinvolte?
La pretesa di risolvere tali questioni sulla sola
base del principio, generico, poco definito e molto
labile, di leale collaborazione, appare, forse,
eccessivamente ottimista.
5. Sistemi Turistici Locali e Piani urbanistici
regionali.
Le implicazioni urbanistiche che scaturiscono
dalla legge di Riforma del turismo determinano,
la necessità, si ritiene dunque, di un previo
intervento di programmazione del territorio da parte
della Regione che non potrebbe, altrimenti, riconoscere
alcun Sistema Turistico Locale, salvo il caso di
quei Sistemi meramente “statici”, ove
ci si limita a fotografare la realtà esistente.
Se i Sistemi previsti dal legislatore del 2001 fossero,
però, soltanto questi, si assisterebbe ad
un palese depotenziamento delle finalità
e delle valenze promozionali che lo strumento indicato
vuole offrire.
Tale esigenza di programmazione induce a soffermarsi,
in breve, sull’attività latamente pianificatoria
di pertinenza delle Regione e sul suo rapporto con
quella, tipica, di livello comunale.
In linea generale, si devono distinguere tra Piani
Territoriali Regionali e Piani Territoriali di Coordinamento,
aventi natura profondamente differente.
I primi, infatti, contengono non solo direttive
per la cui attuazione occorre la mediazione dell’Amministrazione
specificamente competente (Comune), ma anche ordini,
provvedimenti, cioè, che richiedono esecuzione
immediata senza alcun margine di discrezionalità.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 327 del
13 luglio 1990 (16),
ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale
delle leggi regionali che conferiscono agli strumenti
di pianificazione territoriale regionale (ovvero
provinciale) efficacia immediatamente prescrittiva
erga omnes e prevalente sui piani sottordinati.
Successivamente, la stesa Consulta ha precisato,
con riguardo ad uno specifico strumento di pianificazione
(e non programmazione) regionale, il piano territoriale
paesistico regionale, che questo può e deve
avere gli effetti tipici che la legislazione regionale
prevede per questo tipo di piani.
Pertanto, secondo la Corte, esso può essere
configurato non solo per produrre gli effetti propri
di un piano territoriale di coordinamento urbanistico,
destinato ad orientare e condizionare (con direttive)
l’azione dei soggetti pubblici investiti di
competenze di pianificazione urbanistica, ma anche
per avere, relativamente alla parte contenente previsioni
e prescrizioni comportanti vincoli di carattere
generale o particolare, efficacia impeditiva e paralizzante
di qualsiasi intervento edificatorio difforme.
E’ pur vero che le leggi regionali non possono
mai comprimere la posizione di autonomia del comuni
fino a negarla, ma l’autonomia comunale non
implica una riserva intangibile di funzioni e non
esclude che il legislatore regionale possa, nell’esercizio
della sua competenza, individuare le dimensioni
della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza
della gestione a livello sovracomunale degli interessi
coinvolti.
Con riguardo alla materia urbanistica, ciò
deve essere inteso nel senso che il potere dei Comuni
di autodeterminarsi in ordine all’assetto
e alla utilizzazione del proprio territorio non
costituisce elargizione che le Regioni, attributarie
di competenza in materia urbanistica siano libere
di compiere, in quanto l’art. 128 cost. garantisce
l’autonomia degli enti infraregionali, non
solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti
con le stesse Regioni (17).
Come ha affermato anche la giurisprudenza amministrativa,
mentre il Piano territoriale di coordinamento paesistico
assume la configurazione di una disciplina di cornice
con indirizzi di massima, rispetto al quale l’autorità
comunale conserva ambiti di valutazione e determinazione
autonome (18),
il piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
rientra nella categoria dei piani urbanistici territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici
e ambientali.
Quest’ultimo, quale piano non di coordinamento,
ma urbanistico, opera con le tecniche e gli effetti
propri degli strumenti di pianificazione urbanistica,
ancorché teleologicamente orientato verso
il preminente obiettivo della protezione di valori
estetico – culturali (19).
Detto piano, infatti, coniuga da una parte le funzioni
di disciplina urbanistica assegnate dall’art.
5, l. n. 1150 del 1942 al piano territoriale di
coordinamento e dall’altra quelle di tutela
dei valori paesistici ed ambientali rimesse al piano
territoriale paesistico dall’art. 1, l. n.
431 del 1985 - poi art. 149, d. lgs. n. 490 del
1999: quindi appartiene a quella categoria di piani
chiamati da un lato a comporre unitariamente lo
sviluppo urbanistico del territorio con l’armonizzazione
delle indicazioni dei vari piani comunali e dall’altro
ad imporre una specifica tutela dei valori ambientali
anche mediante la puntuale indicazione di vincoli
e prescrizioni (20).
In sostanza, si deve ritenere che il livello di
pianificazione regionale, accanto ai compiti di
programmazione, coordinamento e direzione degli
obiettivi afferenti al governo del territorio, debba
potere, relativamente agli oggetti maggiormente
strategici della propria competenza pianificatoria,
dettare prescrizioni definitive e conformative per
gli enti sottordinati.
Ciò è particolare evidente nel settore
turistico, dove le necessità che scaturiscono
dal Sistema Turistico Locale, e dal suo riconoscimento
regionale implicano uno sforzo non solo di programmazione,
ma di pianificazione strategica svolta al livello
più ampio, quello regionale, quando non si
necessiti di un intervento coordinato, come detto,
tra più Regioni.
Un secondo profilo di sicuro interesse che va posto
in evidenza in quanto strettamente legato al primo,
è quello che afferisce al tema della partecipazione
degli enti locali al processo di decisione del piano
territoriale regionale, considerata la valenza di
supremazia gerarchica che esso ha nei riguardi degli
strumenti urbanistici soprattutto comunali e quindi
la sua capacità di dettare, come si è
visto, prescrizioni vincolanti.
La partecipazione preventiva, perciò, dei
Comuni e delle Province alla formazione dei piani
territoriali di superiore istanza rende più
effettiva l’autonomia degli enti locali, tanto
più se i piani vengono approvati con legge,
senza alcuna possibilità per gli enti sottoposti
di essere tutelati in caso di decisioni illegittime,
se non ricorrendo al giudizio incidentale di costituzionalità,
com’è noto, non sempre di semplice
e veloce soluzione.
6. Insediamenti Turistici di Qualità e
Legge finanziaria per il 2006.
Con la l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
per il 2006), sono state dettate alcune disposizioni
direttamente afferenti al settore turistico.
Come è stato affermato, “dopo la sua
(presunta) totale regionalizzazione, nell’incapacità
delle Regioni di autocoordinarsi e nell’abdicazione
da parte dello Stato a qualunque ruolo di efficace
coordinamento”, il turismo sembra essere stato
colpevolmente lasciato a se stesso.
Su una finanziaria di oltre 600 commi, solo quindici,
infatti, sono quelli di diretto rilievo per il settore
turistico: i commi dal 583 al 593 riguardano la
disciplina del project financing per la realizzazione
di insediamenti turistici di qualità, quelli
dal 396 al 398 prevedono sporadiche misure per il
settore turistico, in relazione all’internazionalizzazione
alla sua promozione all’estero.
Come detto, la disciplina di cui ai commi 583-596
prevede un procedimento che, sul modello del project
financing delle opere pubbliche si applica alla
realizzazione di “insediamenti turistici di
qualità”, da effettuarsi anche tramite
concessione di beni demaniali marittimi ed anche
mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti
preesistenti.
Gli insediamenti turistici definibili di qualità
sono caratterizzati dall’elevato livello dei
servizi erogati e di soddisfazione degli utenti,
della qualità ambientale, dell’integrazione
con il tessuto storico culturale del territorio
circostante, dalla idoneità ad attrarre flussi
turistici internazionali.
E’ ovvio che la realizzazione degli insediamenti
per il turismo di qualità è effettuata
in base al Sistema Turistico di appartenenza e in
correlazione con le politiche (anche) urbanistiche
e di governo del territorio regionali e comunali.
Localizzare le opere e inserirle in un contesto
omogeneo e promozionale di qualità significa,
in sostanza, attuare politiche d coordinamento che
anno, come loro base, l’utilizzazione e la
valorizzazione del territorio.
Peraltro, c’è da dubitare che di tali
problemi si sia fatto carico la legge finanziaria.
Lo dimostra o scarso coordinamento (se non nullo)
con i predetti Sistemi Turistici Locali, e l’assenza
di ogni disposizione che colleghi la pianificazione
territoriale-turistica della zona con l’intenzione
di creare l’insediamento previsto in finanziaria,
affidato, con un breve cenno, alla necessaria valutazione
dalla Regione sotto il profilo della fattibilità
e della qualità costruttiva, urbanistica
ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, del costo
di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione
dei lavori per la realizzazione degli impianti e
delle infrastrutture e opere pubbliche connesse.
Si ha di nuovo l’impressione di un intervento
sporadico, a pioggia, non coordinato con la normativa
e la realtà esistente, legato ad esigenze
di cassa (dopotutto, l’intervento è
connesso alla manovra finanziaria) derivanti dall’aumento
dei canoni di concessione demaniale (21),
concessioni che possono essere utilizzati per realizzare
l’insediamento in esame.
Ancora una volta, sembra di poter lamentare un’occasione
sprecata di intervenire in modo serio, approfondito
e coordinato in un settore, il turismo, che avrebbe
potenzialità di sviluppo ben maggiori e,
come visto, ricadute di ampio rilievo in molti campi,
come il governo del territorio, il suo utilizzo
e la sua ottimale gestione. |
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NOTE
(1) Così
L.Righi, Il turismo tra due legislature: dalla
legge finanziaria per il 2006 allo “spacchettamento”
dei Ministeri, in
www.dirittoediritti.it
(2)
Secondo Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre
2003, n. 19769, in Giust. civ. 2004, I, 1763, il
contratto di albergo è un contratto atipico
o, al più, misto, con cui l’albergatore
si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee,
che comprendono la locazione dell’alloggio,
la fornitura di servizi, il deposito, senza che
la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio
possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere
alle altre prestazioni carattere meramente accessorio.
(3) Si veda, in
proposito, la normativa sui cd. “pacchetti
turistici”, ai sensi dell’art. 2 del
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (in Gazz.
Uff., 14 aprile, n. 88), in attuazione della direttiva
n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed
i circuiti tutto compreso.
(4) Si veda, oggi,
il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (in
Suppl.ordinario n. 162 alla Gazz.Uff., 8 ottobre,
n. 235), cd. “Codice del consumo”, a
norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229 e, in particolare, gli artt. 82 e ss.
(5) Secondo l’art.
84 del predetto Codice del consumo, “I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a ) trasporto; b
) alloggio; c ) servizi turistici non accessori
al trasporto o all’alloggio di cui all’art.
7, lettere i ) e m ), che costituiscano parte significativa
del pacchetto turistico. La fatturazione separata
degli elementi di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l’organizzatore o il venditore
agli obblighi del presente decreto”.
(6) Secondo Giudice
di pace Cagliari, 27 giugno 2003, in Riv. giur.
Sarda 2004, 178, con nota di Farci, “una compagnia
aerea che pratica l’overbooking è responsabile
sia di inadempimento contrattuale che per fatto
illecito ex art. 1440 c.c., ed è tenuta pertanto
al risarcimento dei danni al passeggero”.
Oggi si veda il Regolamento UE 11 febbraio 2004,
n. 261 (in G.U.E. 17 febbraio 2004, n. 46), Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91.
(7) Il comma 396
dell’articolo unico della l. n. 266 del 2006
(Finanziaria per il 2006) apporta un’aggiunta
all’art. 22 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,
per consentire che i contributi di cui all’articolo
1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concessi dal Ministero del commercio con l’estero
e finalizzati a sostenere l’esecuzione di
specifiche attività promozionali di rilievo
nazionale e l’effettuazione di progetti volti
a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese, possano essere utilizzati
anche per le attività relative alla promozione
commerciale all’estero del settore turistico
al fine di incrementare i flussi turistici verso
l’Italia.
(8) È noto
che, sia la dottrina, sia la Corte Costituzionale
hanno evidenziato l’esistenza negli elenchi
dei commi 2 e 3 dell’art. 117 della Costituzione
di alcune materie, tra cui rientrerebbe anche l’ambiente,
che sembrano finalizzate alla realizzazione di uno
scopo piuttosto che volte a circoscrivere un dato
settore della legislazione. Esse sono “trasversali”
e pertanto non costituiscono delle “materie
in senso stretto (…) dal momento che non
sembrano configurabili come sfere di competenze
statali rigorosamente circoscritte e delimitate”
(Corte costituzionale, 26 luglio 2002, n. 407).
L’individuazione delle possibili materie trasversali
nell’ambito della rigida ripartizione fissata
dall’art. 117 cost. se, da un lato, conferisce
ampia competenza legislativa allo Stato al fine
di garantire standars (minimi) di tutela uniformi
sull’intero territorio, dall’altro lato
realizza sino in fondo il principio della legislazione
concorrente, così come è appunto formulato
nel testo costituzionale italiano, ponendo su di
un piano di perfetta parità Stato e Regioni,
senza che le competenze dell’uno, anche in
riferimento a materie di esclusiva competenza statale,
possano in qualche modo assorbire le competenze
dell’altro.
(9) La bibliografia
in merito all’intreccio di competenze statali,
regionali e locali in tema di istituzione e gestione
dei parchi e delle aree protette è vastissima;
si ritiene pertanto opportuno segnalare, tra gli
scritti più generali, Borgonovo Re D., Parchi
naturali nazionali e regionali, Digesto, Utet,
Torino, 1995, vol. X, 595.
(10) Secondo Corte
costituzionale, 26 maggio 1981, n. 70, in Foro
it., 1981, I, 1856, “Non sono fondate
le questioni di legittimità costituzionale:
della legge regionale riapprovata dal consiglio
della regione Puglia il 26 aprile 1979; della legge
regionale riapprovata dal consiglio della regione
Piemonte il 10 ottobre 1979; della legge regionale
riapprovata dal consiglio della regione Umbria il
4 febbraio 1980, proposte in riferimento all'art.
117 comma 1 cost, dalla Presidenza del consiglio
dei ministri. Si sostiene che le tre leggi impugnate
ledono l’interesse nazionale alla uniformità
dei criteri di classificazione delle imprese ricettive
in tutto il territorio della Repubblica e non rispettano
il limite dei principi fondamentali della legislazione
dello Stato. I ricorsi sono ammissibili anche rispetto
alla generica deduzione del mancato rispetto dei
principi fondamentali, perché consentono
di individuare l’assunto che nella submateria
classificazione alberghiera sarebbe precluso ogni
intervento normativo regionale. La dedotta preclusione
di interventi regionali nel settore a tutela dell’interesse
nazionale all’uniformità della disciplina
non trova riscontro nei testi normativi. L’art.
1, lett. g), d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 trasferisce
alle regioni le funzioni amministrative concernenti
la classificazione e la locazione di immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi
ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi
turistici, ostelli); né si rinvengono riserve
allo Stato nell'ambito della submateria considerata.
In mancanza di deroga, legittimamente disposta dal
legislatore, non viene meno il parallelismo fra
funzioni amministrative e legislative (anche se
può ammettersi che la disciplina del passaggio
delle funzioni amministrative non è in grado
di risolvere compiutamente i problemi delle corrispondenti
funzioni legislative). Contro la uniformità
in tutto il territorio nazionale della classificazione
alberghiera va rilevato che rispetto al Trentino-Alto
Alto Adige (con l'art. 10 d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 278) è stata abrogata la norma che prescriveva
tale uniformità (art. 8 comma 1 d.P.R. 27
marzo 1952, n. 352) e numerose leggi regionali in
tema di classificazione dei complessi ricettivi
all'aperto sono state adottate senza opposizione
dal Governo. Né rileva che di tali complessi
non fa parola il r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975
(convertito nella l. 30 dicembre 1937 n. 2651 e
modificato con r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1729)
perché ove si trattasse di vero interesse
nazionale all'uniformità di disciplina l’obiezione
risulterebbe formalista, data l’identità
della ratio estensibile anche agli esercizi ricettivi
extra alberghieri. L’esclusione della possibilità
di intervento normativo regionale nella sub materia
della classificazione alberghiera non è desumibile
dai principi fondamentali della legislazione, di
cui all’art. 117 cost., riguardanti i modi
di esercizio della potestà legislativa regionale
e non l’inclusione di singoli settori nell'ambito
di essa. L’art. 17 l. n. 281 del 1970 vuole
alle regioni siano assegnate per intero le materie
indicate nell’art. 117 cost. dovendosi svolgere
la relativa competenza nell’ambito di queste
in conformità agli interessi unitari della
collettività statale (senza che, dalle materie
stesse, determinati settori restino preventivamente
ed in via generale riservati allo Stato). E poiché
in materia di classificazione alberghiera, dalla
legislazione statale sono desumibili solo criteri
generalissimi la disciplina contenuta nelle leggi
regionali impugnate non li contraddice. Né
potrebbero assurgere a dignità di principi
fondamentali i requisiti indicati nella tabella
annessa al d.l. del 1937 perché non suscettibili
in sé e per sé di costituire limite
e indirizzo per la legislazione concorrente”.
(11)
Secondo la citata sentenza “il vero significato
di tale disposizione risulta mettendola in relazione
con quella che subito la segue, nella lett. b),
prima parte, e prescrivente che il trasferimento
delle funzioni debba avvenire per settori Organici
di materie: evitando cioè quel frazionamento
delle materie stesse che le Regioni ricorrenti mostrano
di temere e che è sempre fonte di incertezze
e di contestazioni. Conseguentemente a tale impostazione,
confermata dal recente dibattito svoltosi nel Senato
della Repubblica e dall’ordine del giorno
votato a conclusione nella seduta del 18 dicembre
1970, la norma della lettera a) tende ad assicurare
tuttavia l’unità di indirizzo che sia
di volta in volta richiesto dal prevalere - conforme
a Costituzione - di esigenze unitarie, che devono
bensì essere coordinate, ma non sacrificate
agli interessi regionali. Di guisa che, unitariamente
interpretato, l’art. 17 vuole che alle Regioni
siano assegnate per intero le materie indicate nell'art.
117 della Costituzione; ma vuole, d’altro
lato, che, sia attraverso la esplicita enunciazione
dei principi fondamentali, di cui allo stesso art.
117, sia in altre e diverse forme, che non si risolvano
in una preventiva e generale riserva allo Stato
di settori di materie, lo svolgimento concreto delle
funzioni regionali abbia ad essere armonicamente
conforme agli interessi unitari della collettività
statale: giacché le Regioni, lungi dal contrapporvisi,
ne costituiscono articolazioni differenziate. Ed
in questo senso la norma denunciata rappresenta,
per dir così, il risvolto positivo di quel
limite generale del rispetto dell’interesse
nazionale e di quello di altre regioni, che l’art.
117 espressamente prescrive alla legislazione regionale
e cui è preordinato il controllo successivo
detto comunemente di merito, spettante al Parlamento
dietro ricorso dello Stato (art. 127 Costituzione).
È superfluo aggiungere che, qualora, in ipotesi,
le disposizioni che saranno poste al riguardo dai
decreti delegati di trasferimento delle funzioni,
travalicando l’oggetto e gli scopi compatibili
con i poteri costituzionali delle Regioni, fossero
ritenute invasive delle competenze ad esse spettanti,
non sfuggirebbero al sindacato di questa Corte,
davanti alla quale le Regioni sarebbero legittimate
ad impugnare i detti decreti dopo la loro pubblicazione”.
(12) Secondo Corte
costituzionale, 5 giugno 2003, n. 197, “Sono
inammissibili le q.l.c. degli art. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 e 11 l. 29 marzo 2001 n. 135, sollevate
in riferimento agli art. 3, 5, 87, 97, 117, 118
e 119 cost., nonché al principio di leale
collaborazione, agli art. 1 e 2 l. 15 marzo 1997
n. 59 ed agli art. 43 e 44 d. lgs. 31 marzo 1998
n. 112, in quanto, premesso che nel periodo intercorso
tra la data della sua entrata in vigore (5 maggio
2001) e l’entrata in vigore della l. cost.
18 ottobre 2001 n. 3, la l. n. 135 del 2001 non
aveva ancora avuto attuazione, giacché il
previsto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che avrebbe dovuto, tra l’altro,
definire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione
e lo sviluppo del sistema turistico, stabilendo
una serie dettagliata di standards minimi inerenti
all’esercizio delle attività turistiche
- è stato emanato solo il 13 settembre 2002,
le disposizioni censurate non hanno in pratica prodotto
effetti lesivi tali da determinare un'invasione
nella sfera di attribuzioni delle regioni ricorrenti.
Peraltro, poiché a decorrere dall'entrata
in vigore del nuovo titolo V della Costituzione,
le regioni ben possono esercitare in materia di
turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano
di essere titolari come anche confermato nel quadro
normativo conseguente all’emanazione del d.P.C.M.
13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata,
attraverso una disciplina legislativa che può
essere anche sostitutiva di quella statale, risulta
chiara la sopravvenuta carenza d’interesse
delle regioni ricorrenti all’annullamento
delle disposizioni statali censurate”.
(13) LEGGE 29
marzo 2001, n. 135 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n.
92), “Riforma della legislazione nazionale
del turismo”.
(14) Così
S. Amorosino, Introduzione al diritto pubblico
dell’economia, Roma 2001, pag. 53.
(15) Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92), “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”.
(16) Secondo Corte
costituzionale, 13 luglio 1990, n. 327, in Foro
it., 1991, I, 2010, “Non spetta allo Stato
annullare con il provvedimento della commissione
di controllo sull'amministrazione della regione
Emilia Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 2105,
reg. n. 6901, le delibere del consiglio regionale
dell’Emilia Romagna n. 2620 del 29 giugno
1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989, recanti l’adozione
del piano paesistico regionale di cui all'art. 1
bis l. 8 agosto 1985, n. 431. Va conseguentemente
annullato il suddetto provvedimento della commissione
di controllo. Il ricorso della regione Emilia Romagna
è ammissibile in rito e fondato nel merito.
Sono ammessi, invero, i conflitti sollevati nei
confronti degli atti emanati dall’organo di
controllo sull'amministrazione regionale, per il
cattivo esercizio della funzione quando la motivazione
di tali atti risulti fondata sull’asserito
difetto di competenza della regione, ai sensi della
normativa costituzionale sulla competenza (cfr.
sent. n. 178 del 1973; 130 del 1976 e 740 e 1013
del 1988). Nel merito l’inquadramento del
"piano paesistico adottato dalla regione nell’ambito
degli strumenti di pianificazione urbanistica (e
in particolare nella categoria dei piani urbanistici
territoriali di cui all’art. 1-bis
legge n. 431 del 1985 e dei piani territoriali di
stralcio, di cui all’art. 4, comma 1, n. 2,
l. reg. Emilia Romagna n. 47 del 1978) conduce ad
affermare l’infondatezza della tesi fatta
valere dall’organo statale di controllo in
sede di annullamento, secondo cui il piano regionale,
al fine di non violare il principio di legalità
dell’azione amministrativa, si sarebbe dovuto
in ogni caso limitare alla disciplina delle sole
zone elencate nell’art. 82 comma 5 d.P.R.
n. 616 del 1977, e delle altre specificamente vincolate
ai sensi della legge n. 1497 del 1939; è
invece consentita, in sede di pianificazione urbanistica,
l’estensione dell'efficacia del piano nell’esigenza
di far salva una visione organica dell'intero territorio
regionale, e di provvedere alla tutela dei valori
paesistici nel quadro di una valutazione complessiva
dei valori coinvolti nell’assetto urbanistico.
E che si tratti di strumento urbanistico, ancorché
prevalentemente orientato verso la protezione di
valori paesistici ed ambientali, nonostante l’ambiguità
della terminologia usata che potrebbe addirittura
portare ad ipotizzare un atto di natura mista, destinato
a combinare le caratteristiche di ambedue i piani,
non sembra possibile dubitare, alla stregua dell’esame
delle norme che si sono volute applicare (e vengono
richiamate in premessa e dai contenuti del piano
suddetto). Trattandosi di piano territoriale di
stralcio cade anche il secondo ordine di censure
formulato dall'organo di controllo, essendo consentito
con piani siffatti imporre prescrizioni immediatamente
vincolanti per i soggetti privati”.
(17) Per Corte
costituzionale, 27 luglio 2000, n. 378, in Urbanistica
e appalti, 2000, 1183, “Non è fondata
la q.l.c. degli art. 5, 6, 55 l. n. 47 del 1978
della Regione Emilia - Romagna, e dell’art.
15 l. n. 36 del 1988 della Regione Emilia Romagna,
ove prevedono che le previsioni del piano territoriale
paesistico regionale che comportano vincoli di carattere
generale o particolare hanno efficacia immediatamente
precettiva, e ove prevedono l’applicazione
delle misure di salvaguardia alle domande di concessione
edilizia, in conseguenza dell'approvazione di detto
piano, per violazione dell'art. 117, per contrasto
con i principi fondamentali in materia stabiliti
dalla l. n. 1150 del 1942: il sistema pianificatorio
disegnato dalla l. n. 1150, per cui i piani sovracomunali
erano semplici piani di direttive, è stato
superato dalla legislazione successiva, che ha introdotto
numerosi istituti volti a comprimere l’utilizzo
edilizio del territorio, al fine di evitarne le
conseguenze maggiormente pregiudizievoli, anche
prima della avvenuta pianificazione definitiva”.
(18) T.A.R. Liguria,
sez. I, 27 ottobre 2005, n. 1406.
(19) C. cost.
378 del 2000 cit. in nota 17.
(20) T.A.R. Liguria,
sez. I, 8 luglio 2005, n. 1066.
(21) Il comma
584 stabilisce, infatti, che “Ai canoni di
concessione per gli insediamenti di cui al comma
583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del
canone è determinata dall’atto di concessione.
Una quota degli introiti dei canoni è attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata
e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni
interessati, proporzionalmente al territorio compreso
nell’insediamento. Per quanto non determinato
dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli da 36 a 149 del codice della
navigazione”.
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