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| n. 9-2006 - © copyright |
GIACOMO BIAGIONI
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| Il riparto di competenze tra Stati e Comunità europea in materia procedurale: un contrasto in seno alla Corte di giustizia?
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è recentemente emersa una divergenza che, pur apparendo prima facie solo stilistica, tocca invece un tema di particolare importanza nel rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali.
In tre pronunce di quest’anno, tutte rese in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione della direttiva 1999/70/CE[1] la Corte ha affermato che le modalità di applicazione delle sanzioni contro l’abuso di contratti di lavoro a tempo determinato «rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio di autonomia procedurale di questi ultimi», salvo il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza della tutela. Con questa espressione si intende il potere(-dovere) degli Stati membri, e dei giudici nazionali, di utilizzare le norme processuali interne per la tutela delle posizioni soggettive derivanti dall’ordinamento comunitario, il quale è invece privo di un’analoga disciplina.
Orbene, se il contenuto della regola è in sé ampiamente consolidato da trent’anni a questa parte[2], la sua formulazione – comparsa dapprima nella sent. Adeneler del 4 luglio 2006, emessa dalla grande sezione della Corte, e poi ribadita nelle sentenze Marrosu e Vassallo del 7 settembre 2006, emesse dalla seconda sezione[3] – è certamente innovativa per il fatto che contiene un esplicito riferimento al principio di autonomia procedurale degli Stati membri. Risulta evidente il contrasto di questa formula con quella tradizionalmente utilizzata dalla Corte di giustizia sin dalla decisione che ha inaugurato questo indirizzo (e mai prima d’ora rinnegata, per quanto a conoscenza di chi scrive), secondo cui gli Stati membri provvederebbero con loro norme alla tutela dei diritti promananti dall’ordinamento comunitario solo perché, e nella misura in cui, all’interno di questo manca un’analoga disciplina. Ciò implica, almeno secondo una parte della dottrina, che la Comunità europea potrebbe considerarsi, in linea di principio, munita di competenza ad adottare norme sulla tutela dei diritti dei privati, eventualmente avvalendosi dell’art. 308 Trattato CE[4], sull’assunto che si tratti di disciplinare aspetti connessi e strumentali alle norme che di quei diritti definiscono la portata.
La versione, per così dire, ortodossa della regola non può in ogni caso dirsi – nonostante l’autorevole avallo della grande sezione – senz’altro superata (e di qui il contrasto), poiché in altra pronuncia emessa dalla medesima seconda sezione della Corte nella stessa data delle sentenze Marrosu e Vassallo (sentenza 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron, in materia di aiuti di Stato, con diverso giudice relatore[5]) essa è stata nuovamente ribadita.
Siamo dunque di fronte ad un nuovo orientamento della Corte di giustizia? E quale delle due opzioni ermeneutiche potrebbe prevalere?
L’impressione è che la risposta al primo quesito debba essere affermativa, almeno in attesa di ulteriori sviluppi. Da un lato, infatti, appare assai singolare che in una sentenza della grande sezione una formula il cui significato comporta una così drastica inversione di rotta sia entrata di soppiatto o per errore. Dall’altro, non sembra neppure invocabile, per distinguere le due situazioni, la diversità di materia[6] e di fonte regolatrice del diritto soggettivo (nel caso delle sentenze Adeneler, Marrosu e Vassallo una direttiva, nel caso Laboratoires Boiron le norme del Trattato) sia perché in passato la Corte non ha attribuito a questo profilo decisiva rilevanza[7], sia perché questa ricostruzione presupporrebbe che la tutela dei diritti conferiti da una direttiva transiti sempre dall’attuazione di questa (ciò che il ricorso alle nozioni di efficacia diretta e interpretazione conforme espressamente escludono).
In realtà, la precedente giurisprudenza della Corte affrontava il problema in termini empirici: se una disciplina comunitaria sulla tutela dei diritti esiste, la si deve applicare; se manca, si debbono utilizzare le corrispondenti norme degli ordinamenti nazionali. Il riferimento all’autonomia procedurale suggerisce invece che una disciplina comunitaria del genere – salvo che su aspetti inscindibilmente connessi alla disciplina del contenuto dei diritti oppure laddove esista una specifica competenza, come nel caso dell’art. 65 Trattato CE – non può esistere.
Assai più complesso è stabilire quale dei due indirizzi possa prevalere: in proposito, pare sufficiente limitarsi ad alcune considerazioni.
Chi scrive non scorge nel Trattato CE una norma che possa attribuire competenza generale alla Comunità europea per la disciplina della tutela dei diritti dei privati. Fondamento di siffatta competenza non possono essere né l’art. 65, lett. c), che riguarda solo, e con formulazione estremamente cauta, il processo civile con implicazioni transfrontaliere[8]; né gli articoli 95 o 308[9], la cui portata non può essere estesa sino a stravolgere il principio della competenza di attribuzione.
Per di più, non sembra neppure probabile che, nel breve periodo, questa competenza possa essere devoluta alla Comunità europea: significativo a questo proposito risulta anche l’art. I-28 del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, il quale, sostanzialmente consacrando il principio dell’autonomia procedurale, prevede che «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell’Unione».
D’altra parte, la scelta di politica del diritto che mira a privilegiare l’approccio basato sul principio dell’autonomia procedurale appare coerente, da un lato, col particolare rilievo che riveste in materia processuale la tradizione giuridica di ciascuno Stato membro e, dall’altro, con la tendenza – che la stessa Corte di giustizia in altri settori ha riconosciuto e valorizzato[10] – ad una concorrenza tra gli ordinamenti nazionali, la quale non solo non comporta le lungaggini e i difficili compromessi propri di un processo di armonizzazione, ma potrebbe essere in grado anche di far prevalere, nel tempo, le soluzioni più efficienti. |
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[1] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in GUCE n. L 175 del 10 agosto 1999, p. 43 ss.
[2] Il riferimento tradizionale è a Corte giust., 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, in materia di ripetizione di tributi indebitamente riscossi.
[3] Corte giust., 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, punto 95; 7 settembre 2006, causa C-180/04, Vassallo, punto 37 e causa C-53/04, Marrosu, punto 52. V. anche, in materia di protezione dell’ambiente, Corte giust., 14 settembre 2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern, punto 50
[4] Così, la stessa Corte giust., 16 dicembre 1976, Rewe, cit.
[5] Corte giust., 7 settembre 2006, causa C-526/04 , Laboratoires Boiron, punto 51. V. anche Corte giust., 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger, punto 67.
[6] In materia di politica sociale la Corte aveva già in passato fatto ricorso alla formulazione tradizionale della regola: cfr. Corte giust., 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, e 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston.
[7] Per un uso della formula tradizionale con riferimento a direttive cfr. Corte giust., 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale Bau.
[8] «Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono…l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri».
[9] L’art. 95 si riferisce alle «misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»; l’art. 308 ad «un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti».
[10] V., in materia di società, Corte giust., 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros; 30 settembre 2003, causa C-167/01, In spire Art. |
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(pubblicato il 25.9.2006) |
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