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| n. 9-2006 - © copyright |
IVAN DEL GIUDICE
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| La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive (in margine alla sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2006, causa C-519/04 P)
Premessa – Lo sport nell’ordinamento comunitario - Lo sport nelle pronunce della Corte di Giustizia - La possibile rilevanza esterna della normazione sportiva - Brevi cenni sui riflessi della sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2006 (causa C-519/04 P) in relazione alla definizione dell’ambito della giurisdizione sportiva in Italia.
Premessa. Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee torna ad occuparsi del delicato tema inerente la compatibilità di discipline regolanti l’attività sportiva alle norme del Trattato. La pronuncia fornisce un precedente utile per individuare gli ambiti di incidenza della normativa comunitaria in tale settore, consolidando peraltro un atteggiamento costantemente adottato dagli organismi giustiziali e politici dell’Unione ed improntato a risolvere caso per caso singole problematiche in assenza di una disciplina in tema di sport, sia professionistico che amatoriale.
La vicenda trae origine dalla contestazione della legittimità di un regolamento anti-doping del Comitato Olimpico Internazionale, recepito dalla Federazione Internazionale Nuoto, e di alcune prassi relative ai controlli, ritenute non conformi ai principi di tutela della concorrenza e di libertà della prestazione dei servizi[1]. Si tratta, con ogni evidenza, di una normativa regolamentare intesa a disciplinare strettamente il fenomeno agonistico, al fine di preservare la regolarità delle competizioni e, con essa, gli stessi valori sociali e culturali dello sport; in quanto tale, quindi, sottratta in linea di principio dal rispetto delle norme del Trattato.
Nonostante l’ambito circoscritto della suddetta normativa, tuttavia, la Corte di Giustizia perviene alla conclusione che l’applicazione delle disposizioni in parola, con le conseguenze disciplinari interdittive dell’attività, sia comunque suscettibile in concreto di ledere le libertà economiche degli atleti, qualora la norma regolamentare e la relativa sanzione siano assolutamente sproporzionate rispetto al fine precipuo di garantire il corretto svolgimento delle gare: in altri termini, la circostanza che sia in discussione una regola eminentemente sportiva non preclude in via automatica l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria circa la violazione delle libertà e dei diritti garantiti dal Trattato dell’Unione.
La Corte di Giustizia, pertanto, confermando il proprio tradizionale insegnamento circa l’applicabilità dei principi comunitari anche nella materia in questione, attribuisce una possibile rilevanza esterna anche a norme che di per sé, invero, non soltanto non hanno alcuna copertura nelle disposizioni del Trattato, ma che, proprio per la loro natura tecnica, rientrano generalmente nell’ambito dell’irrilevante giuridico[2]. Il presupposto per attribuire tale valenza viene appunto rinvenuto nell’entità e nella gravità delle misure organizzative e delle sanzioni, le quali devono essere parametrate allo scopo sportivo al fine di giustificare la lesione delle libertà economiche dei soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.
Desta però non poche perplessità il corollario processuale che ne deriva, secondo il quale grava sugli attori il compito di dimostrare tale sproporzione. Non si chiede, infatti, alla parte di adempiere all’ordinario onere di fornire le prove dei fatti a sostegno del proprio diritto: incombe, invece, sul proponente l’azione, la risoluzione a monte della stessa questione circa l’attitudine di una disposizione tecnica dell’ordinamento sportivo a produrre effetti giuridici, così sollevando il giudice dal proprio dovere di individuare la norma applicabile alla res controversa. Un compito senz’altro di notevole difficoltà, attesa l’incertezza che regna in materia a livello comunitario; ma soprattutto un eccessivo aggravio per la parte, stante la rilevanza della problematica nell’individuazione della stessa Autorità giudicante, ossia sportiva od ordinaria, cui è rimessa la decisione.
Lo sport nell’ordinamento comunitario. Come noto, lo sport non rientra nelle competenze degli organi dell’Unione Europea[3]. A tale lacuna si intendeva porre rimedio con la nuova Costituzione europea che, nel testo ufficiale firmato a Roma il 29 ottobre 2004, prevedeva tale materia tra i settori oggetto di azioni di sostegno, coordinamento o di completamento da parte dell’ordinamento comunitario: ai sensi dell’art. 281 (Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale) si assegnavano all’Unione poteri di intervento espressamente finalizzati a “sviluppare la dimensione europea dello sport, promovendo l’imparzialità e l’apertura delle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi”.
La Carta costituzionale, tuttavia, come noto non è ancora entrata in vigore, cosicché rimane allo stato immutata l’assenza di un fondamento normativo a qualsiasi azione diretta e vincolante dell’Unione in merito.
Invero, anche in mancanza di un’espressa competenza al riguardo, l’ordinamento comunitario non è sinora rimasto del tutto estraneo ad un fenomeno così rilevante, come testimonia la stessa disposizione costituzionale che segna il punto di arrivo di un’ampia discussione sul ruolo dello sport in ambito europeo.
Già tra le dichiarazioni annesse al Trattato di Amsterdam del 1997, infatti, veniva evidenziato l’elevato significato sociale, culturale ed educativo dello sport, con un’affermazione di principio tanto solenne quanto generica ed indefinita. La forte presa di posizione, in verità, nasceva dall’intento politico di riaffermare la specificità europea della concezione dello sport a fronte della sempre crescente dimensione economica del medesimo[4].
Al fine di dare attuazione alla predetta dichiarazione, con la Comunicazione 10.12.1999 n. 644[5], denominata Rapporto di Helsinki sullo sport, la Commissione individuava alcune concrete iniziative da assumere per conciliare la natura sociale delle attività de qua con quella prettamente imprenditoriale. In particolare, chiarita l’importanza dello sport per realizzare una piena integrazione e coesione fra gli Stati membri, la Commissione rimarcava la necessità di sottolinearne il fine educativo, attraverso un maggiore impegno nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, di tale materia nei programmi scolastici, nonché attraverso l’implementazione nella lotta al doping[6].
Nella relazione, veniva altresì chiarito che “Misure di accompagnamento, di coordinamento o di interpretazione potrebbero rivelarsi utili a questo scopo (…). Esse tenderebbero a rafforzare la sicurezza giuridica delle attività sportive e della loro funzione sociale nel quadro comunitario. Non si parlerebbe per contro, allo stato attuale delle competenze della Comunità, di programmi di intervento o di sostegno su grande scale, né dell’attuazione di una politica comunitaria dello sport”. Per la prima volta, si dava risalto all’esigenza di uniformare le normative e le prassi, in modo da garantire la certezza giuridica in un campo estremamente diversificato a livello nazionale.
Inoltre, la Commissione, preso atto degli insegnamenti della Corte di Giustizia in ordine al possibile inquadramento dello sport tra le attività economiche (sottoposte ai principi del Trattato ai sensi dell’art. 2, v. infra), forniva alcune indicazioni per superare i dubbi e le ambiguità derivanti dalla commistione di profili ed attività di carattere fortemente contrastante. Veniva, infatti, proposta una schematizzazione esemplificativa delle pratiche sportive, articolata in tre categorie: le pratiche corrispondenti al proprium dello sport, come tali esentate dal rispetto del principio di libera concorrenza (ad esempio, le stesse regole del gioco ovvero l’organizzazione delle competizioni); le pratiche vietate perché costituenti intese restrittive del mercato; infine, le pratiche suscettibili – a particolari condizioni - di essere esonerate dalle regole della concorrenza perché dirette a tutelare la specificità del modello europeo dello sport (ad esempio, la vendita in comune dei diritti televisivi se ed in quanto finalizzata a dare attuazione al principio di solidarietà finanziaria; limitazioni non arbitrarie dei trasferimenti degli atleti, se intese a mantenere l’equilibrio fra i club, ecc).
Nella relazione, infine, si riaffermava un ulteriore pilastro su cui si fonda l’organizzazione dello sport a livello europeo, ossia la piena ed incomprimibile autonomia degli organismi sportivi, in quanto espressione della nascita spontanea del fenomeno sociale di cui trattasi[7]: autonomia che, ovviamente, rinviene la propria copertura nei fondamentali principi di libertà di associazione e di sussidiarietà. In tal senso, pertanto, si sottolineava anche l’opportunità di procedere in modo concertato nella definizione delle strategie di intervento nel settore.
L’autonomia delle federazioni, tuttavia, connessa alla struttura piramidale dell’organizzazione dello sport, in cui a livello nazionale esiste un unico organismo per ciascuna disciplina, è idonea a determinare situazioni di monopolio, potenzialmente lesive della concorrenza. Sul punto, la Commissione evidenziava che “per le operazioni che comportano una dimensione economica, si dovrebbero porre i principi di trasparenza e di accesso equilibrato al mercato, ridistribuzione effettiva e dimostrata, di chiarimento dei contratti, pur evidenziando la specificità dello sport”: il canone da impiegare per verificare la legittimità dei comportamenti delle federazioni sportive veniva individuato nel principio di formazione giurisprudenziale, sotteso anche alla sentenza in commento, secondo il quale le libertà garantite dal Trattato “non ostacolano le misure regolamentari delle associazioni sportive a condizione che dette misure siano obiettivamente giustificate, non discriminatorie, necessarie e proporzionali”.
In adesione alle proposte contenute nel rapporto della Commissione, nella dichiarazione annessa alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza[8], venivano sottolineate le funzioni sociali, culturali ed educative dello sport, assegnando all’Unione lo scopo di mantenere “la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l’imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, segnatamente quelli dei giovani sportivi minorenni, nonché l’integrità fisica degli sportivi.”
In particolare, veniva confermato il ruolo essenziale delle federazioni sportive, nonché la loro autonomia, necessaria a preservare la specificità del modello europeo, di tipo solidaristico-economico, e ritenuta l’unica via per consentire la diffusione dei valori sociali, culturali ed etici dello sport[9].
Sugli aspetti propriamente economici, il Consiglio evidenziava alcuni temi delicati da disciplinare in via concertata con gli organismi sportivi, sempre nel rispetto del diritto comunitario, ribadendo, quale scopo primario, l’attuazione del principio di solidarietà. Ancora una volta, era posto l’accento sulla intima correlazione tra aspetti imprenditoriali ed aspetti sportivi, a fronte della quale ogni pratica limitativa della concorrenza o, in generale, delle libertà economiche, deve essere giustificata, e pertanto proporzionata, all’esigenza di sostenere iniziative volte alla implementazione del ruolo sociale dello sport.
Tale dichiarazione, sebbene non vincolante per gli Stati membri, costituiva comunque un passo importante nel processo di armonizzazione ed integrazione dei regimi giuridici nazionali inerenti il settore dello sport, il cui approdo sarebbe stato naturalmente l’attribuzione di una competenza specifica dell’Unione. La mancata entrata in vigore della Costituzione, in tal senso, segna un grave arresto di un processo, oggi quanto mai necessario, per superare incertezze ed ambiguità che caratterizzano la materia in ambito europeo[10].
Lo sport nelle pronunce della Corte di Giustizia. Come rilevato, la crescita economica del settore, esplosa soprattutto per il calcio a partire dagli inizi degli anni ’90, ha ingenerato molteplici conflitti, ponendo dubbi circa la compatibilità dell’attuale organizzazione dello sport rispetto ai principi di libertà economica sanciti a livello comunitario.
La stessa autonomia degli ordinamenti sportivi è stata messa in discussione perché lesiva del diritto alla libera concorrenza, in quanto numerose regolamentazioni adottate dagli organismi federali, ed originariamente sorte soltanto per disciplinare la pratica agonistica, hanno con il tempo assunto potenzialità distorsive del mercato[11]. Di volta in volta, pertanto, la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare la compatibilità di poteri e facoltà rimesse a tali organismi rispetto alle norme del Trattato. Attraverso l’opera della giurisprudenza dei giudici comunitari si è così pervenuti a definire alcuni elementi ricostruttivi basilari che orientano l’interprete nel discernere gli aspetti economici dello sport, come tali soggetti al diritto comunitario; ad ogni modo occorre rilevare che, nel provvedere a tanto, la Corte ha verificato “case by case” l’estendibilità delle norme relative alle libertà economiche alle attività sportive, sempre però tenendo conto della peculiarità della materia.
Un primo dato assodato consiste nella circostanza che, anche in mancanza di una regolamentazione di settore, l’attività sportiva è comunque disciplinata dal diritto comunitario perché configurabile per taluni aspetti come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE[12]. In altri termini, la duplice natura dello sport non esenta tale settore dall’applicazione di norme che, riconoscendo libertà fondamentali, non possono essere interpretate restrittivamente (cfr. sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035) e che godono pertanto di una naturale forza espansiva.
L’attività sportiva, qualora presenti i caratteri propri dell’attività a fini di lucro, è suscettibile di essere inquadrata vuoi come prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 39 del Trattato CE, vuoi come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49. Tuttavia, tale prestazione, oltre ad essere naturalmente retribuita, deve essere reale ed effettiva e non meramente marginale ed accessoria (cfr. sentenza Levin). Proprio in considerazione della specificità dello sport, è stato precisato che il fatto che un atleta partecipi a competizioni internazionali fornendo servizi che possono non essere ricompensati da coloro che ne fruiscono, non esclude il predetto inquadramento giuridico, posto che sono connesse all’attività sportiva molteplici possibilità di sfruttamento economico della prestazione, come, ad esempio, la veicolazione del messaggio pubblicitario dello sponsor attraverso la diffusione televisiva delle competizioni (cfr. sentenza 11 aprile 2000, causa C-51/96 e C-191/97, Deliège).
Né vale a dispensare le regole sportive dalle applicazione del Trattato, la provenienza di tali disposizioni da organismi privati[13] e non da autorità pubbliche. Al fine di garantire l’effettiva apertura dei mercati e la libertà di circolazione dei lavoratori o dei servizi, infatti, è necessario valutare l’incidenza di pratiche lesive o restrittive poste in essere da qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica che lo caratterizza, pena evidentemente il rischio di un facile aggiramento degli obblighi comunitari. In altri termini, la Corte ha chiarito che l’autonomia degli organismi sportivi, così come il suo fondamento giuridico da rinvenirsi nel principio di sussidiarietà, non possono essere invocate a giustificazione di comportamenti che, di fatto, impediscono il pieno godimento di diritti conferiti ai privati dal Trattato (cfr. sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen).
Una prima summa dei principi regolanti a livello comunitario il settore dello sport è stata operata nella ben nota sentenza Bosman, nella quale si rinvengono tutti i capisaldi di elaborazione giurisprudenziale poi recepiti nelle successive pronunce della Corte di Giustizia[14]. Una sentenza che ha determinato conseguenze di notevole portata, aprendo un mercato sino ad allora protetto (il mercato dei calciatori, appunto) alle regole della concorrenza.
Dall’analisi dei precedenti dei giudici comunitari, tuttavia, non appare consentito trarre conclusioni ancora più spinte verso una maggiore liberalizzazione del settore, quasi a voler scardinare attraverso un’interpretazione oltremodo estensiva delle libertà economiche il sistema piramidale ed autonomistico che connota l’ordinamento sportivo; sistema che gli stessi organi politici dell’Unione intendono invero preservare per assicurare quell’equilibrio fra i profili imprenditoriali, da un lato, e sociali, culturali ed educativi, dall’altro, presente nella concezione europea dello sport.
La Corte di Giustizia, infatti, in armonia con tale prospettiva, ha costantemente rilevato che le norme comunitarie sulla libera circolazione dei servizi e dei lavoratori, non precludono agli organismi autonomi di adottare regolamentazioni o pratiche giustificate da motivi non economici, inerenti la natura ed il contesto di talune competizioni; ciò purché la restrizione della sfera di applicazione delle norme comunitarie resti confinata entro i limiti del suo oggetto, ossia sia giustificata dalla finalità eminentemente sportiva.
I giudici comunitari, dunque, hanno sempre riconosciuto la specificità dello sport, che impedisce di considerare gli operatori (siano essi atleti o società) come meri soggetti economici ispirati al conseguimento del profitto, a fronte di prestazioni rese che esprimono anche valori immateriali; con l’unico evidente bilanciamento dato dal fatto che l’autonomia degli ordinamenti settoriali non può mai essere impiegata a pretesto per giustificare comportamenti lesivi del mercato.
La possibile rilevanza esterna della normazione sportiva. La sentenza in commento si segnala per un ulteriore sviluppo nell’analisi circa l’incidenza delle normative di settore sul godimento dei diritti e delle libertà economiche garantite dal Trattato. Oggetto di contestazione, come rilevato, era un regolamento anti-doping che, per le finalità proprie, è senz’ombra di dubbio annoverabile tra le fonti sportive per eccellenza, garantendo la regolarità dello svolgimento delle competizioni.
La Corte di Giustizia, però, evidenzia l’esigenza di verificare in concreto e non in astratto la compatibilità della regolamentazione sportiva rispetto alle norme comunitarie. Di conseguenza, è compito dell’interpreta valutare anche il contesto in cui si colloca la possibile pratica lesiva della concorrenza, al fine di appurare se gli effetti restrittivi possono o meno essere proporzionati al perseguimento degli obiettivi prefissati.
Il corollario conseguente a tale assunto è che non è possibile individuare nell’ordinamento sportivo alcuna sfera o settore di normazione di per sé stesso esentato dal rispetto del Trattato dell’Unione. La Corte, al riguardo, precisa che “la natura repressiva della regolamentazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza perché potrebbero, nel caso in cui tali sanzioni s’avverassero, alla fine, immotivate, comportare l’ingiustificata esclusione dell’atleta dalle competizioni e dunque falsare le condizioni di esercizio dell’attività in questione”.
Nel caso in questione, tuttavia, non era stata provata in giudizio la sproporzione della norma controversa – secondo la quale l’atleta trovato positivo al nandrolone oltre la soglia di tolleranza è passibile della sanzione della sospensione dalle competizioni per almeno 4 anni – rispetto alla finalità sportiva.
La ricostruzione operata nella sentenza è senz’altro coerente con l’attuale disciplina normativa del settore. In assenza di una definitiva cornice normativa a livello comunitario, rimane unicamente il metro della ragionevolezza e della proporzionalità per appurare la correttezza del bilanciamento tra la componente sportiva e quella economica di ciascuna pratica potenzialmente illecita.
Non può, però, non destare perplessità l’incertezza che ne deriva, il cui peso viene inevitabilmente a gravare sul privato che chiede tutela: le valutazioni preventive richieste alla parte (ossia la dimostrazione della incongruità della misura rispetto al fine), comportano indagini tese a risolvere questioni di notevole difficoltà, che più propriamente andrebbero condotte di concerto tra gli organismi sportivi e quelli comunitari, sì da garantire un’effettiva uniformità di giudizio[15].
In merito, pertanto, sembra auspicabile un intervento normativo che dia una base giuridica a soluzioni concordate con le autorità sportive, al fine di evitare che attraverso un’eccessiva ed episodica estensione giurisprudenziale di principi inerenti attività esclusivamente economiche vengano, di fatto, scardinate le stesse basi del modello europeo dello sport.
Brevi cenni sui riflessi della sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2006 (causa C-519/04 P) in relazione alla definizione dell’ambito della giurisdizione sportiva in Italia. In conclusione del presente commento, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulle conseguenze che la pronuncia della Corte di Giustizia determina in ordine all’individuazione delle controversie rimesse alla giurisdizione riservata del giudice sportivo ai sensi della legge 17 ottobre 2003, n. 280[16].
Nell’ordinamento sportivo, infatti, è dato rinvenire un autonomo sistema di giustizia, che, sebbene sorto originariamente per sindacare i comportamenti degli atleti nel corso delle gare, a seguito della crescita economica del settore è stato interessato di problematiche rilevanti per l’ordinamento statale e solo incidentalmente connesse agli eventi sportivi[17].
Il proliferare di occasioni di conflitto tra l’ordinamento sovrano e quello derivato[18], cui è riconosciuta un’ampia autonomia che deve esplicarsi sempre nel rispetto dei principi fondamentali, ha così posto in luce il possibile contrasto del cd. vincolo di giustizia con le disposizioni costituzionali in tema di effettività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive. La previsione di clausole compromissorie negli statuti federali, tramite le quali i soggetti dell’ordinamento sportivo si obbligano ad adire gli organi della giustizia sportiva, rinunciando preventivamente alla giustizia statuale, è risultata, infatti, sempre più inadeguata a fornire una valida garanzia di tutela a fronte di situazioni invero non più afferenti tout court alla sfera sportiva.
Come noto, il legislatore, sull’onda di vicende che avevano stravolto il campionato di calcio italiano a seguito di alcune pronunce dei giudici amministrativi, con le quali erano state annullate decisioni dei giudici sportivi, è intervenuto con la legge 17 ottobre 2003 n. 280, cercando di dirimere la questione della sovrapposizione di giudizi attraverso una ripartizione di competenza per materia.
Come efficacemente rilevato in dottrina[19], l’articolato normativo predisposto pecca per approssimazione e, lungi chiarire i rispettivi ambiti di intervento, accresce l’incertezza degli operatori del settore, soprattutto alla luce del recente intervento della Corte di Giustizia.
Ai sensi dell’art. 1 della richiamata legge n. 280/03, infatti, viene solennemente affermata l’autonomia dell’ordinamento sportivo, fatti salvi “i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
In attuazione del principio di autonomia, il successivo art. 2, primo comma, elenca le materie riservate all’ordinamento sportivo, la cui competenza si estende ad ogni profilo attinente “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” (lett. a), nonché “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari” (lett. b).
In relazione proprio a tale competenza riservata, l’art. 2, secondo comma dispone espressamente che “le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
Ad una prima lettura, pertanto, sembrerebbe esclusa la possibilità di ricorso alla tutela del giudice statale nel caso di controversie involgenti l’applicazione di norme sportive, quali appunto quelle che regolamentano lo sport o prevedono poteri disciplinari, in quanto espressione del principio autonomistico, che trova il proprio naturale campo di estrinsecazione nell’organizzazione del fenomeno sportivo.
Una conclusione di tal fatta, tuttavia, se fedele al dato letterale della norma, appare assolutamente irragionevole e, come ci ricorda la Corte di Giustizia, in contrasto con i principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi.
Ogni controversia afferente il fenomeno sportivo, proprio per la sua duplice natura di attività connotata da funzioni culturali, educative ed etiche, certamente, ma anche avente rilevanza economica, non può quindi essere valutata in astratto. Devono essere, invece, attentamente considerate le conseguenze che in concreto derivano dall’adozione dei comportamenti degli organismi sportivi, e ciò attraverso il metro della proporzionalità della misura rispetto al fine sportivo; la norma tecnica o disciplinare dell’ordinamento sportivo, in altri termini, non ha di per sé una mera rilevanza interna, ma è comunque suscettibile di incidere su posizioni soggettive riconosciute sia dall’ordinamento statale che da quello comunitario. Diversamente opinando, l’autonomia e la riserva di giurisdizione del giudice sportivo si tradurrebbero in un’ingiustificata riduzione delle chances di ottenere un’effettiva tutela giurisdizionale. |
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[1] Secondo il regolamento contestato gli atleti trovati positivi al controllo sulla presenza di nandrolone sono soggetti alla sospensione dalle competizioni per almeno 4 anni: in merito, la prassi dei laboratori accreditati dal C.I.O. prevede una soglia di tolleranza (2 nanogrammi per millilitro di urina) poiché la sostanza dopante de qua può essere anche prodotta dall’organismo umano. A fondamento della tesi circa la violazione delle libertà economiche garantite dal Trattato, tuttavia, in giudizio era stata dedotta l’irragionevolezza della fissazione di tale limite in considerazione dell’alta incidenza che avrebbe il consumo di carne di verro sulla produzione endogena di nandrolone.
[2] In merito alla natura non giuridica della normazione tecnica dettata dagli ordinamenti sportivi, così come per un inquadramento generale del tema, si rinvia a R. Frascaroli, Sport (dir. Pubbl. e priv.) in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990; F. Fracchia, Sport (Voce), in Dig. Disc. Pubbl., XIV, Torino, 1999. Da ultimo, per un’interessante analisi circa la giustiziabilità, da parte dei giudici nazionali, delle decisioni tecniche adottate dagli organismi dell’ordinamento sportivo, v. A Morbidelli, Giudice amministrativo e errore dell’Ufficiale di gara nelle competizioni sportive (e connesse considerazioni circa la difficile convivenza tra interesse legittimo e autonomia dello sport), in www.giustamm.it. V. inoltre, da ultimo, M.R. Spasiano, Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice statale, in www.giustamm.it.
[3] Sul punto, v. Coopers – Lybrand, L’impatto delle attività della Comunità europea sullo sport, in Riv. dir. sport, 1995, 43 ss. e 295 ss.; G. Bernini, Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali, in Riv. dir. Sport, 1993, 653 ss.
[4] La concezione europea dello sport si caratterizza per la presenza di due fondamentali principi: “financial solidarity” e “promotion and regulation”: da un lato, viene attuata una ridistribuzione delle risorse prodotte dai vari clubs, anche attraverso il finanziamento di iniziative amatoriali al fine di favorire la divulgazione dei valori etici dello sport; dall’altro, si delinea una progressione delle attività sportive, con una classificazione delle categorie che permette agli atleti di crescere dalle divisioni inferiori fino ai vertici delle varie specialità, in modo garantire la massima partecipazione e democraticità del settore. Sulla scorta di tali principi, pertanto il modello continentale – a differenza del modello degli U.S.A. - prevede una commistione inscindibile fra le attività professionali e quelle amatoriali, di modo che l’organizzazione che ne deriva assume una struttura sostanzialmente piramidale: alla base vi sono i club, il cui compito è quello di implementare la partecipazione dei cittadini alle attività agonistiche; a livello intermedio si collocano gli organismi regionali e/o nazionali, che hanno la funzione di assumere tutte le determinazioni, organizzative e regolamentari, per lo svolgimento delle competizioni; al vertice vi sono le organizzazioni internazionali, tra cui il Comitato Olimpico Internazionale.
[5] Cfr. COM (1999) 644 del 10.12.1999, il cui testo integrale è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Unione Europea, www.europa.eu.
[7] Sul fondamento giuridico su cui poggia l’autonomia che connota gli ordinamenti sportivi, si rinvia a: M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport, 1949, 1 ss; I. Mari Toro – A. Marani Toro, Gli ordinamenti sportivi, Milano, 1977; S. Cassese, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse della disciplina del ‘parastato’, in Riv.dir. sport, 1979, 117 ss; A. Quaranta, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport, 1979, 29 ss.; R. Perez, Disciplina statale e disciplina sportiva nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, I, Milano, 1988, 507 ss; S. Cangelli, L’ordinamento giuridico sportivo, Foggia, 1998; L. Di Nella, Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1999.
[8] Il testo integrale della dichiarazione sullo sport, annessa alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza (7/8/9 dicembre 2000) è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Unione Europea, www.europa.eu.
[9] Il Consiglio europeo, infatti, constatava che “data la coesistenza dei vari livelli della pratica sportiva, dallo sport amatoriale allo sport di alto livello, le federazioni sportive svolgono un ruolo centrale nella solidarietà necessaria fra i vari livelli di attività”; pertanto, “pur tenendo conto dell’evoluzione del mondo dello sport, le federazioni devono restare l’elemento chiave di un mondo organizzativo che assicuri la coesione sportiva e la democrazia partecipativa”
[10] A fronte della mancata entrata in vigore della Costituzione europea e sull’onda di numerosi scandali che hanno investito soprattutto il mondo del calcio, alcuni Ministri europei dello sport hanno commissionato un rapporto indipendente per comprendere lo stato del sistema e per formulare le iniziative più opportune da intraprendere. La relazione della commissione incaricata, presieduta da José Luìs Arnault (già Ministro dello sport per il governo portoghese), offre notevoli spunti di riflessione, soprattutto in ordine alle modalità di intervento consentite dalla legislazione europea vigente. Il testo della relazione è rinvenibile sul sito www.independentfootballreview.com
[11] Gli esempi al riguardo sono innumerevoli, di talché non è possibile in questa sede determinarne una casistica precisa. Ogni disciplina sportiva, infatti, ha un’attitudine, anche astratta, ad incidere su svariati aspetti di ordine economico tutelati dal diritto comunitario: dalla libera prestazione dei servizi, alla diritto alla concorrenza, alla tutela del risparmio ecc. Basti pensare, da ultimo, che pende innanzi alla Corte di Giustizia (causa C-243/06) un ricorso con il quale si chiede di accertare la legittimità delle norme FIFA a mente delle quali è imposto ai club di mettere a disposizione i propri giocatori per le partite delle squadre nazionali. In merito, tuttavia, aderendo al tradizionale orientamento dei giudici comunitari, si ritiene che le norme in parola siano da far rientrare pienamente nelle decisioni degli organismi sportivi, suscettibili di essere esentate dalle regole della concorrenza perché rispondenti e proporzionate ad uno scopo puramente sportivo: anzi, proprio nelle competizioni in cui figurano le squadre nazionali meglio si possono cogliere i valori culturali, sociali ed etici dello sport. Né a diversa conclusione si perviene argomentando sulla base della presenza di ingenti interessi economici (che gli atleti concorrono a produrre), derivanti ad esempio dalla vendita dei diritti televisivi: i proventi che le federazioni possono negoziare, infatti, trovano una valida giustificazione nel principio di solidarietà finanziaria di cui si è già discorso.
[12] Una prima affermazione di tale principio si rinviene nelle sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch (Racc. pag. 1405, Foro it., 1975, IV, 81); 14 luglio 196, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333, Foro it., 1976, IV, 361). Tale principio ha poi costituito il punto di partenza per ogni ricostruzione interpretativa adottata dalla Corte nelle successive decisioni sul tema.
[13] Per una completa analisi sulla natura degli organismi sportivi in Italia si rinvia a: D. De Carolis, Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale; E. Lubrano, L’ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/03 e la sentenza n. 5025 del Consiglio di Stato, entrambe in www.giustamm.it. A livello comunitario va precisato che gli organismi sportivi, ad esempio il C.I.O., sono qualificabili quali imprese ai fini dell’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE.
[14] Sul punto, v. M. Clarich, La sentenza Bosman, in Riv. dir. sport, 1996, 393; C. Franchini, La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso Bosman, in Giorn. dir. amm., 1996, n. 5; A Manzella, L’Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman, in Riv. dir. sport, 1996, 409.
[15] Il caso sottoposto all’attenzione dell’organo giudicante appare emblematico. Agli atleti era richiesto di dimostrare che il limite di tolleranza ai controlli anti-doping per il nandrolone fosse scientificamente attendibile rispetto alla produzione endogena della medesima sostanza. Una volta fornita la prova, poi, spettava l’ulteriore compito di valutare la proporzione tra la sanzione ed il fine di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive.
[16] La trattazione di tale tema, assurto agli onori della cronaca a seguito della ben nota vicenda denominata calciopoli, per la sua complessità e rilevanza esorbita dagli scopi del presente lavoro. Per una compiuta ed esauriente analisi, si rinvia a M.R. Spasiano, Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice statale, op. cit.. V. inoltre F. Noschese, I provvedimenti disciplinari della giustizia sportiva, loro riflessi sul mercato. Disciplina statuale e comunitaria, in www.lexitalia.it; D. De Carolis, Il caso Catania tra giustizia nell’amministrazione e giustizia nel … pallone (ovvero la crisi nei rapporti tra gli ordinamenti), in www.amministrazioneincammino.it; E. Lubrano, L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, 2005; AA.VV., La giustizia sportiva, Trento 2004.
[17] In via incidentale, occorre rilevare che la stessa previsione di un giudice sportivo, interno alla stessa organizzazione autonoma dello sport, è astrattamente idonea a produrre ingiustificate limitazioni della concorrenza in violazione dell’art. 81 del Trattato CE. Su tale aspetto, tuttavia, non constano precedenti della Corte di Giustizia.
[18] Sulla qualificazione dell’ordinamento sportivo come ordinamento derivato da quello statuale, la letteratura scientifica è ampia ed autorevole. Sul punto, v. nota 7.
[19] Cfr. M.R. Spasiano Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice statale, op. cit. |
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(pubblicato il 25.9.2006) |
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