L’art. 77 Cost. non affronta la questione dell’entrata in vigore dei decreti-legge.
Appare ovvio che il decreto-legge, per la sua stessa natura debba entrare in vigore immediatamente e che, quindi, non soggiaccia alla regola della vacatio legis (AINIS, L’entrata in vigore delle leggi, Padova, 1986, 33 ss.).
Molto studiato e dibattuto è stato il problema di un eventuale differimento dell’entrata in vigore del decreto. Non è questa certo la sede per riprendere il dibattito sul punto, ma basta ricordare che appare erroneo presumere in maniera assoluta l’illegittimità di qualsiasi decreto-legge il quale postipici l’efficacia delle proprie norme. Carlo Esposito ha correttamente impostato la questione, osservando che - a ben vedere - “urgente e necessaria deve essere la emissione del provvedimento, poco importa se il suo contenuto sia di immediata attuazione o non contenga disposizioni oggettivamente necessarie: e che perciò una eventuale dilazione della sua entrata in vigore non prova contro la urgenza (della emissione), né invalida di per sé il D.L.” (ESPOSITO, C., La validità delle leggi [1934], rist. Milano, 1964, 139 s., nota 206): sarà ovviamente da valutare caso per caso se realmente sussista questa particolare necessità ed urgenza (RAVERAIRA, M., Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della «necessità ed urgenza» dei decreti-legge, in Giur. Cost., 1982, 1453 ss.), da affrontare comunque subito, anche se con provvedimenti ad efficacia differita - come, del resto, avviene spesso anche in casi in cui non si dubita della legittimità del ricorso al decreto-legge, come per far seguito a calamità naturali - o se si tratti soltanto di abusi governativi.
Meno studiato è il problema del termine iniziale di produzione degli effetti del decreto. Assodato che gli effetti (anche se retroattivi) non possano iniziare decorrere che dalla pubblicazione (AINIS, op. cit., 39), va valutato se la decorrenza degli effetti operi dal giorno della pubblicazione o dal giorno successivo alla pubblicazione.
La prassi è oscillante.
Ad es., l’art. 41 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), dispone che “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Mentre l’art. 24 del coevo decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, prevede che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Può sembrare una questione banale, ma invece presenta profili di notevole impatto pratico in quanto la Gazzetta ufficiale è materialmente disponibile soltanto dal giorno successivo a quello di riferimento! Ne discende che i decreti i quali dispongono di entrare in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, in pratica, comportano un automatico effetto retroattivo, in quanto producono effetti anche per una giornata (quella del giorno di pubblicazione), in cui tuttavia non c’è materiale diffusione della Gazzetta e, quindi, conoscibilità del testo.
Ne discendono problemi pratici di non poco momento, come accaduto – puntualmente – per il decreto Bersani, che ha “travolto” tutta una serie di atti posti in essere il 4 luglio, i quali sono divenuti illegittimi all’entrata in vigore del decreto stesso. Il d.l. n. 223 del 2006 è stato infatti pubblicato il (e produce effetti dal) 4 luglio 2006, nella Gazzetta n. 153, ma è stato effettivamente conosciuto (salve pubblicazioni anomale sulla stampa d’opinione) soltanto il 5 luglio, giorno di diffusione della Gazzetta.
Che fare di tutti gli atti divenuti illegittimi all’entrata in vigore del decreto?
Di questo problema si è dovuto far carico il Parlamento che in sede di conversione, ha aggiunto un «Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
In pratica è stata disposta una sanatoria degli atti compiuti il 4 luglio, “spostando” l’entrata in vigore del decreto al giorno di materiale diffusione dell’atto, cioè a quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Servirà questa anomala sanatoria a uniformare la prassi nel senso di far entrare in vigore tutti i futuri decreti-legge nel giorno successivo a quello della pubblicazione? |