Quando il Prof. Merlini mi ha chiesto, nella mia qualità di Presidente della Fondazione Cesifin, di partecipare a questa iniziativa, ho accolto l’invito con entusiasmo, sia ovviamente per il doveroso omaggio da parte di un’istituzione di cultura fiorentina ad un accademico, un giurista insigne, un uomo che appartiene alla storia non solo delle istituzioni, un personaggio che è un vanto per la città di Firenze, ma anche - come ha ricordato poc’anzi Stefano - perché la Fondazione Cesifin è intestata al nome di Alberto Predieri, il quale è stato uno degli allievi prediletti di Calamandrei e anzi uno degli allievi che Calamandrei instradò al diritto costituzionale.
Ovviamente Calamandrei in quanto processualcivilista ha avuto dapprima, come è più che logico, allievi della sua stessa disciplina: pensiamo a Raselli e a Furno. Ma poi - questo è un dato che merita attenzione e di per se rivelatore delle qualitas del personaggio – anche e soprattutto in virtù dell’esperienza di costituente ha ritenuto di instradare i suoi allievi verso il diritto costituzionale: così è avvenuto per Predieri, così per Barile, così per Galizia. In fondo lo stesso Cappelletti, seppur allevato come processualista, si è dedicato in prevalenza allo studio della tutela delle libertà attraverso lo strumento delle Corti Costituzionali. Come è evidente l’allievo che si volge verso discipline diverse da quelle coltivate dal Maestro è un qualche cosa di non comune nei costumi accademici. Ma perché avvenne questo? Tra l’altro all’inizio della loro carriera sia Predieri che Barile si erano impegnati in qualche piccolo studio di procedura civile, e anzi avevano curato, insieme a Carlo Furno, un commento alla novella del 1950 al Codice di procedura civile. Come mai questo “depistage” verso il diritto costituzionale, tantopiù che la loro formazione universitaria non era stata improntata al diritto costituzionale? Barile infatti si era laureato con una tesi in diritto privato, Predieri in diritto internazionale.
La prima ragione - e tengo a precisare che non è frutto di una mia intuizione, ma della testimonianza diretta di Alberto Predieri al quale più volte avevo chiesto la ragione di tale filiazione contra mores - è data dal fatto che Calamandrei riteneva che la Costituzione dovesse essere studiata da persone non imbevute dallo Statuto Albertino e dal vecchio regime, e quindi da una cultura che in qualche maniera finiva per annacquare quella che era la portata assolutamente innovativa della Costituzione (che Calamandrei vide più lucidamente di tanti altri). Ciò ovviamente valeva anche in via mediata, nel senso che – secondo Calamandrei – sarebbe stato preferibile che la Costituzione venisse studiata anche da giovani non allievi di studiosi - come dire - indottrinatisi alla luce del vecchio Statuto. E poiché, in fondo, Calamandrei impersonava il “potere costituente”, chi meglio dei suoi allievi avrebbe potuto diffonderne il verbo, la ratio, e soprattutto la grandissima apertura verso il rinnovamento sociale che la Costituzione del 1947 recava? La portata fondamentale, vera e propria macronorma, dell’art. 3, comma 2° Cost., è del resto tante volte ribadita nelle opere di Predieri, con espresso richiamo all’insegnamento calamandreiano .
La seconda ragione è ravvisabile nel dato che Calamandrei credeva fermamente nella (e predicava la) unitarietà del diritto, senza steccati. Lui stesso lo dimostrava: si era infatti dedicato, durante la Costituente e dopo, ad analisi raffinate e stimolanti di temi costituzionalistici (in primis il giudizio di costituzionalità delle leggi, ma anche le libertà, i diritti sociali, la forma di governo, etc.).
La terza ragione era questa: Calamandrei era sì un processualista ma, se analizziamo bene le sue opere, anche anteriori alla costituente, vediamo come esse siano intrise di cultura costituzionalistica, o comunque di studio dell’esercizio del potere pubblico. Basta pensare ai suoi studi sulla magistratura, o a quello sulla Corte di Cassazione, ma anche a studi più settoriali: ad es. i saggi sulla chiamata in garanzia che in astratto sembrano degli studi di stretto diritto processuale ma che invece sono imbevuti di cultura storico-costituzionale che ritroviamo in altri grandi costituenti, quale ad es. Mortati. Così, se leggiamo la compendiosa monografia sulla Corte di Cassazione, riscontriamo non solo un’analisi storica a 360 gradi e in profondità (come ormai non se ne fanno più) che parte dal diritto romano, dall’antico diritto germanico, dal diritto comune, che poi si diffonde sul conflitto fra i Parlamenti ed il Re nella Francia dell’ancien regime e indi sulla Rivoluzione francese. Il cuore dello studio sulla Cassazione verte proprio sulle costituzioni rivoluzionarie: non solo perché con vivacità vengono evocati Robespierre, Danton, Saint Just, Sieyès etc., nei loro interventi e dibattiti nelle varie assemblee costituenti e legislative che sono scorse in quegli anni, ma perché viene affrontato in profondità e con dovizia di considerazioni la tematica del difficile equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario.
La realtà è che Calamandrei è stato anche un costituzionalista storico, come deve essere il costituzionalista perché se non ha conoscenza di quello che è stato il passato non solo non può dare indicazioni valide per il futuro ma soprattutto non può conoscere e pertanto interpretare il presente.
Non a caso nel volume curato da Paolo Barile su Calamandrei (inserito nella collana di Paolo Grossi “Per lo studio del pensiero giuridico moderno”) c’è un saggio quanto mai illuminante di Giovanni Pugliese dal titolo “Piero Calamandrei giurista storico”. Non solo. Come è stato notato da Vittorio Denti lo studio del processo in Calamandrei è sempre stato soprattutto rivolto alla tutela giurisdizionale nella sua effettività, secondo cioè la funzione pubblicistica del processo civile, ovvero come istituto volto alla garanzia dei diritti. Ma non voglio andare avanti su questo tema e naturalmente non voglio ripercorrere sotto nessun profilo il percorso giuridico politico e istituzionale di Calamandrei, profilo che verrà svolto proprio in questa sede con ricche relazioni tematiche. Del resto già in passato, e precisamente venti anni fa, in occasione del trentennale della scomparsa di Calamandrei, ho avuto occasione di “esibirmi” su Calamandrei e la Costituzione. Non posso però non ricordare tale Convegno, che si tenne a Palazzo Vecchio, sia perché tra i relatori odierni vi sono molti “reduci” di tale simposio (e precisamente Di Nolfo, Cheli, Margiotta Broglio, oltre al sottoscritto) sia soprattutto perché a tale Convegno parteciparono veri e propri Padri della Patria, quali Enriques Agnoletti, Paolo Barile, Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, tra l’altro tutte persone le quali avevano avuto con Calamandrei rapporti strettissimi sotto ogni profilo, sicchè gli atti di tale iniziativa (pubblicati sui Quaderni Rosselli, diretti da Valdo Spini) ci danno uno strumento fondamentale per comprendere il pensiero e l’opera di Calamandrei. Come pure non posso non richiamare, tra i tanti studi dedicati a Calamandrei, il volume già citato a cura di Paolo Barile, dal titolo “Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro” e scritto in occasione del centenario della nascita. Ragion per cui se solo provassi a riprendere un discorso su Calamandrei e la Costituzione etc. vi farei solo perder tempo. E’ pertanto più opportuno e forse più produttivo, nella mia veste di allievo dell’allievo di Calamandrei, dedicarmi a ricordare alcuni tratti di Calamandrei secondo la tradizione orale. In tanto era un personaggio molto “popolare”, ad onta di una parvenza di austerità. Negli anni 50 i giovani lo chiamavano “la Costituzione che cammina”, perché ben si sapeva il suo ruolo “forte” nel dibattito costituente e nella formazione delle norme costituzionali. Ma era altresì ben conosciuto nella “Firenzina” degli anni ’50, sia perché girava di scuola in scuola per spiegare la Costituzione, sia per la sua attività di avvocato principe del foro, e per i suoi incarichi istituzionali (Rettore dell’Università, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, etc.) sia perché il suo spirito di toscanaccio arguto e colto aveva travalicato la cerchia degli amici e della comunità politica e giuridica, di talchè era famoso per le sue caustiche e fulminanti battute, veri e propri giudizi senza appello. La popolarità nasceva anche dal fatto che Calamandrei era un professore che “ammaliava” i suoi studenti. Ancora tanti avvocati, della generazione nata negli anni ’30, ricordano con emozione e commozione le sue lezioni anche su argomenti in definitiva aridi quanto le misure cautelari o la domanda riconvenzionale, come esempio di dottrina e chiarezza mista a grandissima vivacità e capacità esemplificativa
Ma su lui, appunto personaggio che aveva tantissimi incarichi e quindi era, come dire, presente in tanti sedi, c’era una vera e propria aneddotica che è sempre bene ripercorrere e ricordare, in quanto l’aneddotica è anche il ritratto di una persona, magari non un ritratto curiale, ma che serve a dare e ad esprimerne lo spessore.
Stante la fonte della tradizione orale, la maggior parte degli aneddoti riguardano il Calamandrei avvocato. Attività nella quale si contraddistingueva non solo per il suo eloquio forbito ed elegante, ma per la sua spiccata inflessione fiorentina, quale tra l’altro si sente sempre meno tra le persone di elevata cultura. Notissimo è l’episodio (di cui del resto Calamandrei riferisce anche nell’“Elogio dei giudici”) di quando il Presidente della Corte di Cassazione ebbe ad invitarlo con gesti inequivoci a stringere la sua arringa, al che ebbe a replicare: “Presidente, se leggessi potrei leggere un rigo sì ed uno no, gli è che parlo!”. Meno noto, ma ancora più salace è l’episodio che si verificò al Tribunale di Firenze. Il Nostro assisteva una anziana signora in una questione ereditaria che si trascinava da tanti anni, e per la quale la suddetta era in ansia e – ça va sans dire - in trepidissima attesa. E’ evidente che in casi del genere la cliente insista non poco nel rammentare al proprio legale la indispensabilità che la causa si concluda in tempo …. utile. A cagione di ciò, Calamandrei ritenne di recarsi di persona davanti al giudice istruttore, per chiedere che la causa venisse assegnata al collegio in tempi rapidi. Ma il risultato della perorazione fu deludente: il rinvio ad oltre 1 anno (all’epoca era un differimento enorme!), al giorno x con udienza ore 11. Al che Calamandrei, con prontezza, rispose “Signor giudice, benissimo, ma stante l’urgenza che Le ho rappresentato, si potrebbe fare alle 9 ?”
Altrettanto noto è lo scrupolo maniacale ed ossessivo con cui esercitava la professione forense. Avvocato insigne e di fama qual’era, a lui accorrevano da tutta Italia, per affidargli questioni della massima importanza. Ma il bello è – mi diceva tante volte Predieri – che sia per tradizione familiare (il padre era avvocato), sia perchè era molto vicino alla gente comune, nel senso che era sempre disponibile, sia perché era tutt’altro che venale, sia per affectio con i vecchi clienti, finiva per occuparsi sovente anche di questioni che potremmo definire bagatellari: pensioni di maestri elementari, danni di guerra, liti di condominio o in materia di distanze tra costruzioni o di servitù di passo, controversie agrarie, liti per ragioni di caccia, etc. alle quali si dedicava sempre toto corde (del resto – come si legge ne l’Elogio – alla stessa stregua “Il buon giudice mette lo stesso scrupolo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili”), e da cui traeva spunto sia per i suoi studi giuridici sia per ricavarne notarelle di costume. Talvolta, anzi, tali controversie gli fornivano spunti per le sue opere letterarie. A tale proposito non posso fare a meno di dire che considero il suo “Inventario della casa di campagna” uno dei libri più belli che abbia mai letto: evidentemente i processualisti, malgrado l’aridità della materia che coltivano (o forse per reazione ad essa o forse non è arida?) hanno una forte vena letteraria. Penso infatti a “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta.
D’altro canto è stato osservato da M.S. Giannini che, in fondo, Calamandrei si riteneva “un uomo di lettere represso dall’invadenza del sapere giuridico”. Ed invero la sua vena letteraria e artistica in genere (è stato anche un eccellente pittore) e in genere la imponente cultura storico-classica è presente in filigrana in tutta la sua saggistica giuridica e politica assieme ad una dose di equilibrata quanto fervida ironia (un esempio per tutti: nella “lettura” tratta da una conversazione durante una rubrica radiofonica dal titolo “La causa più originale che ho difeso”, così si esprimeva “l’innocente sonno è stato ucciso non dai rimorsi, come avvenne a Macbeth, ma dalla radio aperta a tutta valvola dall’inquilino del piano di sopra, o dal tubo di scappamento di quel bravo giovinotto sportivo del pian terreno, che ogni notte verso le due torna vincitore a cavallo della sua strepitosa lambretta”).
Ma sempre rimanendo alla tradizione orale (così come spesso amava ricordare Predieri a fini di ammonimento) ciò che colpiva in particolare i colleghi e soprattutto i collaboratori (che sono quelli che più di ogni altro conoscono i Maestri nelle sue pieghe più minute, spesso anche più di familiari) era l’attenzione profonda al fatto, a tutti i suoi risvolti: prima di tutto – diceva Calamandrei – occorre leggere tutte le carte del fascicolo, ivi compresa la copertina: in fondo - devo questo parallelo a Bobbio - leggeva e studiava uomini e carte con la stessa intensità e lo stesso amore con cui, da ragazzo, spiava nel bosco intorno alla casa di campagna la vita interna di un tronco di pino, insegnamento che in se potrebbe sembrare ovvio, ma che nasconde uno stile di vita e di impegno al giorno d’oggi certamente non diffusissimo. Così tutti i documenti devono essere compulsati e soppesati perché ognuno di essi, e anzi ogni segmento di documento, come ogni minima rilevazione di episodio potrebbe essere decisivo per la posizione del cliente e dunque lo stesso inverarsi delle garanzie costituzionali. Non si dimentichi, come risulta dai suoi tanti scritti in materia di avvocatura (un intero volume, nelle “Opere giuridiche” curate da Cappelletti), che in Calamandrei era fortissimo “il sentire” che l’avvocato non solo è portatore del diritto di difesa, ma di tutta la parte “nobile” dei principi costituzionali a partire da quelli di libertà, di uguaglianza, di garanzia dei diritti sociali.
Se poi andiamo a vedere questa sua attività ed a coniugarla con la sua attività politica, vediamo, non con sorpresa ma si tratta di un rilievo che deve far pensare, che in fondo gli interventi politico-istituzionali di Calamandrei non nascono mai da concezioni astratte ricavate da temi filosofici o da ideologie generaliste, bensì sempre partendo da casi concreti per risolvere problemi concreti, attraverso soluzioni semplici e lineari. In particolare, se andiamo a leggere l’“Elogio dei giudici”, dove c’è uno spaccato dei problemi della magistratura tuttora attuali, constatiamo che non si parla attraverso concetti generali ed astratti (l’indipendenza, l’autonomia, le garanzie, l’imparzialità, etc.), ma si parte sempre dal singolo episodio di vita per poi da lì, descrivendolo alla perfezione e talvolta sminuzzandolo in dettagli (ad es. il timbro della voce o l’espressione del viso), trarre delle regole generali.
Io credo che anche da questo modo di affrontare i temi istituzionali, che si fonda sull’“empirismo secondo ragione” e che è un risvolto della sua profonda attenzione verso la natura che tanti hanno ricordato (e i cui epigoni emergono spesso nelle sue opere non solo letterarie) e che poi ritroviamo anche nell’atteggiamento, nella vita, nelle opere di Barile e di Predieri, tutti noi dobbiamo ricavare un preciso insegnamento.
Non si soloneggia cioè dall’alto basandosi su grandi teorie filosofiche o di dottrina dello Stato o di scienza della politica, ma si deve sempre partire dalla conoscenza concreta e sul campo dei problemi,e solo dopo tale bagno nel reale meglio se condito da garbata ironia (che stempera le asprezze), si può cominciare a tirar fuori delle regole generali. Le quali a loro volta non devono essere particolarmente elaborate od “arzigogolate”, come avrebbe detto il Nostro, ché altrimenti sarebbero difficili da applicare per le incertezze che provocano: non sarebbe cioè più regole, ma fonte di “deregolazione”.
E anche questo è uno dei tanti - e non dei minori - insegnamenti di Calamandrei che merita di essere ricordato e praticato. |