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| n. 7-2006 - © copyright |
MARIO R. SPASIANO
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| Sport professionistico,
giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario
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I recenti avvenimenti di cronaca
giudiziaria riguardanti il mondo del calcio ravvivano
l’opportunità di qualche riflessione in ordine al
rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento
statale, in particolare tra la c.d. giustizia sportiva
ed il sistema di giustizia statale.
Al fine, tuttavia, si rende opportuna una premessa:
é noto che nell’ordinamento generale rinvengono
legittimazione molteplici ordinamenti autonomi che,
costituiti nel rispetto di quello dello Stato, rivendicano
e persino pretendono spazi più o meno ampi di sottrazione
al sindacato di qualsiasi potere estraneo.
Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici e difficilmente
generalizzabili, certamente il loro esame sfugge
all’intento del presente scritto. Va tuttavia rilevato
che un’analisi che si prefiggesse di investigare
su tali cause dovrebbe necessariamente condursi
con metodo induttivo, partendo dalla considerazione
delle diverse, peculiari realtà ordinamentali e
delle esigenze alle quali esse rispondono per addivenire
alla individuazione di prerogative di volta in volta
persino esclusive.
D’altronde è facile rilevare la diffusa tendenza
al rafforzamento di tutte le espressioni autonomistiche
che, in forma differenziata, si muovono all’interno
dell’ordinamento generale. Il fenomeno, che ha solitamente
luogo dapprima in via di fatto quindi sul piano
normativo, è rafforzato dalla copertura costituzionale
offerta dagli artt. 2 e 18 che sanciscono, appunto,
il principio della “pluralità degli ordinamenti
giuridici”.
Naturalmente la forza auto-espansiva dei fenomeni
autonomistici è comunque destinata a cedere innanzi
ai limiti invalicabili posti da principi e norme
dell’ordinamento generale.
Nel venire pertanto all'ordinamento sportivo - inteso
quale insieme organico di regole, tecniche e disciplinari,
applicabili alle federazioni sportive – esso costituisce,
appunto, uno di quegli ordinamenti giuridici autonomi
operanti all’interno dell’ordinamento e che vede
al vertice il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), al quale fanno capo le diverse federazioni
sportive.
La sua ampia autonomia è ormai sancita a chiare
lettere dall’art. 1, comma 1, del d.l. 230/2003,
convertito dalla L. 280/2003.
Proprio nell’esercizio di quella che si è definita
forza espansiva, l’ordinamento sportivo ha – fra
l’altro - istituito un proprio sistema di giustizia,
con organi muniti di competenza specifica nel dirimere
le possibili controversie tra federazioni, associazioni
sportive ed atleti entro tempi rapidi, tali cioè
da garantire al sistema anche quella indispensabile
continuità di azione ritenuta, evidentemente, altrimenti
compromessa dalla giustizia ordinaria.
Non può non notarsi immediatamente che il sistema
normativo di giustizia sportiva si presenta omogeneo
e indifferenziato tanto sul piano organizzativo
strutturale, quanto su quello funzionale, pur essendo
chiamato, come evidente, ad incidere su realtà decisamente
eterogenee che vanno dalla gestione e dall’esercizio
di attività sportive pressoché amatoriali, quindi
per lo più prive di qualsiasi rilevanza esterna
all’ambito sportivo, ad attività professionali ad
elevatissimo contenuto extra-sportivo, di ordine
economico ma non solo, nelle quali l’attività agonistica
costituisce un frammento di un sistema ben più complesso.
E’ evidente che in questi ultimi contesti appare
ben difficile – azzarderei anche impossibile - individuare
ambiti e/o attività a rilevanza squisitamente sportiva,
il cui esercizio, cioè, non si rifletta necessariamente
su situazioni di tutt’altra natura, coinvolgenti
quindi posizioni giuridiche soggettive facenti capo
ai diversi attori e che l’ordinamento generale ritiene
meritevoli di tutela o comunque ai quali garantisce
diritto di difesa innanzi ai competenti ordinari
organi giudiziari. Su questi profili si tornerà
infra.
In epoca anteriore alla recente legge di riforma
17 ottobre 2003, n. 280, che ha innovato il sistema
di giustizia sportiva, quest’ultima si fondava unicamente
sul c.d. "vincolo di giustizia", consistente nell'inserimento,
all’interno degli statuti e dei regolamenti delle
singole federazioni sportive, di clausole compromissorie
che imponevano alle società ed ai singoli tesserati
di adire, per le controversie connesse all'attività
sportiva, i soli organi di giustizia sportiva. Tale
sistema, disciplinato, tra l’altro, anche dall’art.
27 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco
Calcio – F.I.G.C., implicava sostanzialmente l’obbligo
di accettazione e il rispetto delle decisioni assunte
dagli organi federali, privando i soggetti coinvolti
della facoltà di rivolgersi alle autorità giurisdizionali
dello Stato per la risoluzione delle controversie
(pena la revoca dell’affiliazione per le società
e la radiazione per le persone fisiche).
E’ di intuitiva evidenza come, almeno in astratto,
il suddetto “vincolo di giustizia” sportiva apparisse
in contrasto con le disposizioni costituzionali
di cui all’art. 24 e 113. Ma tale rischio si attenuava
in base alla considerazione che i regolamenti delle
diverse federazioni, nel disciplinare in concreto
i tempi e i modi del ricorso alla giustizia sportiva,
ne limitavano l’ambito di operatività alle controversie
– di carattere tecnico, disciplinare, economico
o amministrativo – capaci di incidere esclusivamente
nell’ambito dell’ordinamento sportivo stesso. In
altri termini, il vincolo di giustizia era comunque
destinato a “cedere il passo” a fronte di eventuali
decisioni che – seppur aventi valenza essenzialmente
sportiva – comportassero la lesione di posizioni
giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi
legittimi) che, in quanto rilevanti anche nell’ordinamento
statale, non avrebbero mai potuto veder soppressa
la propria tutela innanzi agli organi di giustizia
statale.
La giurisprudenza, al riguardo, aveva avuto modo
di chiarire che i provvedimenti di federazioni sportive
incidenti esclusivamente su aspetti tecnici dell’attività
agonistica, in quanto tali disciplinati da norme
sportive di carattere meramente interno, non davano
luogo alla lesione di posizioni tutelate dall’ordinamento
giuridico generale e di conseguenza la loro impugnazione
era da considerarsi inammissibile per difetto assoluto
di giurisdizione (cfr. Tar Lazio n. 1099/1995).
Ai fini dell’affermazione della esclusività della
giurisdizione interna sportiva, si doveva trattare,
quindi, di situazioni non qualificabili né come
diritti soggettivi né come interessi legittimi.
Naturalmente la ragione di tanto risiedeva nella
circostanza che l’ordinamento sportivo nazionale,
pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia,
autarchia e autodichia, comunque deriva da quello
generale dello Stato con la importante conseguenza
che il vincolo di giustizia sportiva potesse operare
“con esclusivo riferimento alla sfera strettamente
tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili
ma non nell’ambito degli interessi legittimi i quali
sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia
preventiva, generale ed illimitata nel tempo, alla
tutela giurisdizionale” (Tar Catania n. 1282/02;
Tar Lazio n. 2394/98).
Anche in epoca precedente alla entrata in vigore
della L. 280/2003, come è intuibile rilevare, la
questione di maggiore complessità consisteva nello
stabilire quali fattispecie fossero qualificabili
a mera rilevanza interna all’ordinamento sportivo
e, di conseguenza, indifferenti nei confronti del
giudice statale, e quali invece no.
Nel tempo, l’ambito delle decisioni disciplinari
è risultato essere quello con maggiore esigenza
di individuazione di adeguati criteri distintivi.
E’ evidente, infatti, che le sanzioni disciplinari
sportive non di rado finiscono col valicare i limiti
(invero necessariamente angusti) del giudicato a
contenuto e rilevanza squisitamente sportivi, per
incidere sullo status del soggetto (persona
giuridica o fisica) e – si badi – non solo in termini
economici, ma anche morali, di onorabilità, ecc.,
tanto più quando si tratti di sport professionistici
e ad elevato impatto mediatico.
In vicende concernenti l’irrogazione di sanzioni
disciplinari, il contributo maggiormente significativo
offerto dalla giurisprudenza è consistito prevalentemente
nel tentativo di individuazione di possibili parametri
oggettivi di valutazione che, di volta in volta,
sono stati riconosciuti nella rilevanza del fine,
nella durata e/o nella consistenza della sanzione
disciplinare, in relazione agli effetti da essa
prodotti sulla posizione giuridica soggettiva del
destinatario.
E’ in questa stessa prospettiva che si è affermato
– in un contesto diverso ma analogo rispetto a quello
del gioco del calcio – che rientra nella giurisdizione
del giudice amministrativo la controversia avente
ad oggetto le sanzioni della sospensione da ogni
attività ippica per un periodo di sei mesi, giacché,
impedendo l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale,
non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente
sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale
dello Stato (TAR Emilia-Romagna, n. 178/1998). Il
giudice amministrativo ha così colto lo stretto
nesso di correlazione sussistente tra l’irrogazione
di una sanzione disciplinare e i riflessi da questa
prodotti su posizioni giuridiche soggettive concernenti
lo status di imprenditore che rinvengono
tutela da parte dell’ordinamento generale e la cui
difesa, per questa ragione, non può essere sottratta
alla giustizia ordinaria statale.
In realtà, non può nascondersi la oggettiva difficoltà
di definire in astratto l’idoneità di categorie
di provvedimenti sanzionatori sportivi di incidere
o meno su posizioni giuridiche soggettive tutelate
dall’ordinamento statale: è evidente che l’indagine
del giudice chiamato a pronunziarsi non può che
essere condotta induttivamente, caso per caso.
Come è noto, proprio la persistenza di tali condizioni
ha già condotto, non molti anni addietro, a situazioni
di conflitto tra gli organi di giustizia sportiva
e quelli di giustizia ordinaria: si ricorda, in
particolare, il caso della ordinanza del Tar Sicilia,
Catania, n. 958/2003, con la quale il giudice amministrativo
– dopo aver correttamente ricordato che la competenza
della giustizia statale si radica quando le decisioni
federali rilevano sul piano dell’ordinamento giuridico
e non soltanto dell’ordinamento sportivo interno
– dichiarava sussistere la propria competenza in
relazione ad una fattispecie avente ad oggetto la
squalifica per una sola giornata ad un calciatore.
Al di là della considerazione della specifica vicenda,
la decisione del Tar Sicilia esprimeva la difficoltà
di individuazione di un discrimine astratto tra
atti a rilevanza meramente interna sportiva e atti
incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento
generale che potevano consistere anche in provvedimenti
sanzionatori di (solo apparente) scarsa incidenza:
in contesti come il calcio professionistico evidentemente
persino la squalifica per una sola giornata di un
calciatore può rilevarsi atto a rilevanza metasportiva,
se solo si considerino le implicazioni concernenti
diritti televisivi, sponsorizzazioni e altro.
Nell’intento di evitare il verificarsi di ulteriori
situazioni di contrasto tra ordinamenti, il Governo
emanava il d.l. 9 agosto 2003, n. 220 "Disposizioni
urgenti in materia di giustizia sportiva", convertito,
poi, in legge con la l. 17 ottobre 2003, n. 280
e tuttora in vigore.
L’art. 1 della disciplina sancisce i principi di
riferimento, disponendo testualmente, al secondo
comma, che “I rapporti tra l'ordinamento sportivo
e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in
base al principio di autonomia, salvi i casi
di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica
di situazioni giuridiche soggettive connesse con
l'ordinamento sportivo".
La formulazione appena riportata recepisce il già
consolidato orientamento giurisprudenziale fondato
sul criterio della valenza meramente sportiva, o
meno, della questione, senza indicare alcun ulteriore
parametro di riferimento, in grado di supportare
l’interprete nella delicata opera di individuazione
di quel “rilevante per l’ordinamento giuridico
della Repubblica”, né, tantomeno, procedere
ad una qualsiasi differenziazione del sistema a
seconda degli ambiti sportivi di riferimento (professionistici
e non).
E’ pertanto evidente che la disposizione normativa
richiamata concede amplissimi spazi di sindacato
al giudice statale a fronte di qualsiasi vicenda
sportiva che coinvolga anche solo indirettamente
situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento
generale.
Alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 1,
comma 2, appare pertanto contraddittoria la pretesa
manifestata con il successivo art. 2 del d.l. 230/2003
con la quale si individuano invece fattispecie che,
in senso generale e astratto, vengono tout court
sottratte alla giurisdizione del giudice statale,
per essere riservate alla giustizia sportiva.
Tali fattispecie concernono: a) osservanza e applicazione
delle norme regolamentari, organizzative e statutarie
dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue
articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento
delle attività sportive; b) comportamenti rilevanti
sul piano disciplinare e l'irrogazione e l'applicazione
delle relative sanzioni disciplinari sportive (art.
2, co. 1).
Al fine di comporre questa evidente contraddizione
normativa, si impone pertanto una coerente lettura
del disposto di cui all’art. 2, comma 1. Laddove
esso dispone “In applicazione dei principi di cui
all’art. 1, è riservata all’ordinamento sportivo
la disciplina delle questioni …”, la disposizione
non può che così essere intesa: “entro i limiti
consentiti dai principi di cui all’art. 1, è riservata
all’ordinamento sportivo la disciplina …”.
E’ solo in questa prospettiva, infatti, che sono
fatti salvi il senso e la portata di principio dell’art.
1, comma 2, del d.l. 230/2003, nonché la sua stessa
compatibilità con il sistema costituzionale vigente.
L'articolo 3 del d.l. 230/2003 dispone poi che qualsiasi
controversia relativa a provvedimenti emanati dall'ordinamento
sportivo, che non sia riservata, ai sensi dell’art.
2, agli organi della giustizia sportiva, sia di
competenza del giudice amministrativo (in particolare
viene introdotta una competenza esclusiva di primo
grado in capo al Tar del Lazio), fermo restando
l’obbligo di esperimento preventivo dei gradi di
giustizia innanzi agli organi di giustizia sportiva.
La disposizione prevede inoltre che “In ogni caso
è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle
clausole compromissorie previste dagli statuti e
dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
sportive”.
Quasi superfluo, al riguardo, richiamare non solo
la incompromettibilità degli interessi legittimi,
ma anche dei diritti indisponibili, primi fra i
quali, evidentemente, quelli di onorabilità e di
tutela della salute, entrambi passibili di effetti
negativi derivanti dall’applicazione di sanzioni
disciplinari (si ricordi, riguardo alla salute,
il caso del calciatore Davids).
Il terzo comma dell’art. 3 sancisce che la definizione
del giudizio abbia luogo con sentenza succintamente
motivata con la procedura rapida prevista dall’art.
26 della L. 1034/1971.
In sostanza la disciplina legislativa introdotta
nel 2003 non ha apportato rilevanti modifiche all’assetto
precedente né ha offerto maggiori garanzie se non
la (opportuna) concentrazione delle vicende giudiziarie
in capo al T.A.R. Lazio e la speditezza della relativa
procedura.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte pare
tuttavia potersi affermare che:
- l’art. 1 della L. 280/2003 ha come titolo Principi
generali in materia di giustizia sportiva. Proprio
tra tali principi la disposizione normativa annovera
quello di attribuzione all’ordinamento giuridico
della Repubblica di tutte le vicende nelle quali
siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive,
con conseguente sottrazione delle stesse alla esclusiva
competenza degli organi sportivi.
- l’art. 2, intitolato invece Autonomia dell’ordinamento
sportivo, testualmente sottopone in via pregiudiziale
l’esercizio di tale autonomia proprio al rispetto
di quei Principi generali di cui all’art.
1.
Da queste oggettive considerazioni deriva che la
riserva all’ordinamento sportivo della disciplina
delle questioni indicate nell’art. 2 non possa che
fondarsi su un’attività ermeneutica quanto mai restrittiva
della gamma di quelle fattispecie, pena il rischio
di configurazione di un giudice speciale, in quanto
tale costituzionalmente illegittimo.
La L. n. 280/2003 non attribuisce affatto in via
esclusiva alla giustizia sportiva neanche le questioni
relative ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.
Resta semmai tuttora pienamente condivisibile quell’orientamento
giurisprudenziale in base al quale vi é necessità
che la sussistenza della giurisdizione venga stabilita
attraverso l’analisi degli effetti scaturenti dalla
fattispecie in questione, verificando cioè se essi
effettivamente attengano strettamente ed esclusivamente
alla vita interna della federazione ed ai rapporti
tra le società sportive e tra le società stesse
e gli sportivi tesserati (cfr. Cons. St., Sez. VI,
n. 1050/95; Cass civ. n. 4063/93; Cass. SS.UU. n.
4399/89), oppure si riflettano su diritti o interessi
legittimi dei soggetti coinvolti. Posizioni giuridiche
soggettive che – è bene ribadire - evidentemente
possono assumere i più diversi contenuti, non solo
di tipo economico, ma anche morale, biologico, ecc.
Occorre allora chiedersi se nell’attuale sistema
del calcio a livello professionistico, nel quale
la gamma di interessi che in esso é presente è rilevante
e articolata e nel quale ciascun operatore al suo
interno (dalle persone giuridiche, le società, alle
singole persone fisiche, i calciatori o i dirigenti,
ecc.) costituisce di per sé un inestricabile coacervo
di interessi di varia natura, sia ancora possibile
(ovvero abbia ancora senso) parlare di fattispecie
a rilevanza meramente sportiva, quindi interna a
quell’ordinamento: appare infatti piuttosto evidente
che anche le minime sanzioni assumano inesorabilmente
una portata ben più ampia di un atto interno all’ordinamento
sportivo.
Ma non di meno va altresì tenuto conto di un’ulteriore
circostanza: in un settore ad elevatissimo impatto
mediatico quale il calcio professionistico pressoché
qualsiasi sanzione produce di per sé un danno di
immagine che si riflette anche in termini di onorabilità
della persona e che inevitabilmente travalica i
deboli confini dell’ordinamento sportivo per riflettersi
su tutt’altri profili che proprio perché extrasportivi
devono poter rinvenire tutela nelle naturali sedi
di giustizia.
Nel mondo sportivo esistono realtà totalmente differenziate:
a volte le attività che in esso si realizzano e
le prestazioni sportive hanno valenza pressoché
esclusivamente tecnica; in altre, le stesse costituiscono
l’occasione per la movimentazione di ben più ampi
e ingenti interessi di varia natura, patrimoniale
e non: non tener conto di tutto ciò, arroccandosi
su una interpretazione astratta e uniformista delle
disposizioni della L. 280 del 2003 espone al palese
rischio di illegittimità costituzionale dell’intero
sistema di giustizia amministrativa.
Ma proprio perché l’eccezione di costituzionalità
di una norma non può che costituire l’estrema ratio
alla quale può far ricorso il giudice remittente,
meglio propendere per una lettura del sistema compatibile
con i disposti costituzionali e anche profondamente
consapevole della natura delle realtà sottostanti
sulle quali si va ad incidere. Tanto più che il
disposto di cui all’art. 1, comma 2, della L. 280
del 2003 lo consente ampiamente, anzi lo impone
all’interprete.
Da ultimo, in linea con le conclusioni appena esposte
si pone la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea espressa anche con la recentissima sentenza
18 luglio 2006 in causa C-519/04 P con la quale
si è ribadita la sottoposizione agli organi di giustizia
previsti dal Trattato per tutte quelle vicende sportive
legate ad ambienti professionistici che abbiano
riflessi su posizioni giuridiche soggettive in materia
di concorrenza e di libera prestazione di servizi,
tra le quali, appunto, le sanzioni disciplinari
di squalifica. In questo caso, a parere della Corte,
sull’interessato ricade l’onere di dimostrare la
sproporzione tra il comportamento tenuto, la sanzione
inflitta e il danno prodotto dalla stessa.
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