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Sommario
1. Premessa. Attività contrattuale
e interessi pubblici. – 1.1. Segue: struttura
e funzione della procedura di evidenza pubblica.
– 2. Delimitazione del campo di indagine, punti
fermi dell’analisi e linee guida. – 3. L’ “atipicità”
delle cause di annullamento del contratto nell’orientamento
tradizionale della Corte di cassazione. – 4. Alla
ricerca di soluzioni alternative: il rimedio dell’inefficacia
nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. – 5.
Violazione di norme imperative e nullità virtuale.
Regole di validità e regole di condotta. – 6. Nullità
per mancanza del consenso. – 6.1. Le conseguenze
di regime: i problemi della legittimazione “allargata”
e della imprescrittibilità dell’azione di nullità.
– 7. Esigenze di tutela e prospettazione dei rimedi.
– 8. Art. 1-bis della legge n. 15 del 2005
e scenari futuri.
1.
Premessa. Attività contrattuale e interessi pubblici.
Negli
ultimi decenni si sta assistendo ad un impiego sempre
più diffuso da parte delle pubbliche amministrazioni
di moduli convenzionali di matrice privatistica
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Sul piano applicativo le ragioni sono legate alla
preferenza per un modello di azione concordato che
garantisce di più per sua stessa natura – rispetto
a soluzioni imposte in via autoritativa – il raggiungimento
di determinati risultati funzionali al miglior soddisfacimento
del pubblico interesse[1]. Sul piano ordinamentale
– ma i fenomeni sono ovviamente connessi – la dottrina
ha individuato le ragioni sottese a tale diffusione
nella stessa trasformazione in senso pluralistico
e paritario dei centri di poteri[2]. Da un punto
di vista sociologico un’incentivazione dell’attività
contrattuale della pubblica amministrazione proviene
anche dal diritto comunitario favorevole al mercato
e dunque ad una posizione tendenzialmente paritaria
delle parti[3].
Una forte accelerazione in questa direzione è stata
impressa dalla recente emanazione dell’art. 1-bis
della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche
ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull'azione amministrativa), sui
cui ci soffermeremo oltre, il quale, con disposizione
di portata generale, ha affermato che «la pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente».
La diffusione del modello di azione consensuale
non significa però, sia ben chiaro, che la pubblica
amministrazione, nel momento in cui stipula un contratto,
può comportarsi come qualsiasi altro soggetto privato,
in quanto la sua posizione istituzionale, così come
delineata (anche) dalle regole costituzionali, impone
che l’attività della stessa sia sempre vincolata
al perseguimento del pubblico interesse[4].
La funzionalizzazione dell’attività negoziale
della P.A. è posta chiaramente in evidenza nella
nota distinzione operata da Amorth[5] tra attività
amministrativa di diritto pubblico, retta da
norme pubblicistiche, e attività amministrativa
di diritto privato che, pur essendo disciplinata
sul piano formale da norme privatistiche, costituisce
pur sempre sul piano sostanziale attività amministrativa
proprio in quanto caratterizzata dal necessario
perseguimento dell’interesse pubblico. In altri
termini, l’attività contrattuale della pubblica
amministrazione, ancorché disciplinata formalmente
dal diritto privato, essendo vincolata al perseguimento
del pubblico interesse, deve ritenersi che abbia
natura sostanzialmente amministrativa. Da qui appunto
la qualificazione utilizzata dall’illustre Autore
di attività amministrativa di diritto privato.
Questa suddivisione ha il merito di aver chiarito,
da un lato, che la P.A. possa espletare i propri
compiti amministrativi anche tramite negozi di diritto
privato, dall’altro, che tale modello di azione
deve essere necessariamente finalizzato al raggiungimento
di obiettivi pubblici.
Chiarito che l’attività contrattuale della pubblica
amministrazione è finalisticamente vincolata al
perseguimento del pubblico interesse, occorre stabilire
attraverso quali modalità tale interesse può rilevare.
L’orientamento tradizionale parte dal presupposto
che il contratto di diritto privato è per sua natura
indifferente rispetto al fine (di pubblico
interesse) che muove l’azione di uno dei contraenti
(la P.A.)[6]: sotto il profilo civilistico tale
fine rimane relegato sul piano dei meri motivi giuridicamente
irrilevanti. Il contratto resta, pertanto, valido
anche qualora la pubblica amministrazione agisca
senza provvedere alla cura concreta degli interessi
della collettività.
L’unico modo, nella prospettiva in esame, per garantire
l’osservanza dei vincoli che caratterizzano l’azione
dell’ente pubblico è quello di ipotizzare l’esistenza
di atti amministrativi che precedono la stipulazione
del contratto: tali provvedimenti sono stati individuati
nell’ambito della c.d. procedura di evidenza pubblica[7],
che accompagna gran parte dei contratti della pubblica
amministrazione.
1.1. Segue: struttura e funzione della procedura
di evidenza pubblica.
Ai nostri fini interessa soffermarci, in particolare,
sulla questione relativa alla esatta individuazione
della struttura e della funzione della
procedura di evidenza pubblica.
Con sforzo di schematizzazione valgano in merito
le considerazioni che seguono.
Per quanto attiene alla struttura del procedimento
di evidenza pubblica l’orientamento tradizionale
ritiene che esso si articoli in due procedimenti
paralleli: un procedimento diretto alla formazione
della volontà contrattuale disciplinato, salvo specifiche
deroghe, dalle norme di diritto privato; un procedimento
amministrativo – che rimane “al di fuori” della
parallela procedura negoziale – attraverso il quale
l’amministrazione rende note le ragioni di pubblico
interesse per le quali intende concludere o ha già
concluso quel determinato contratto, nonché i motivi
per i quali vuole scegliere o ha già scelto una
certa controparte[8].
Secondo una diversa lettura il procedimento di evidenza
pubblica non avrebbe una doppia valenza, bensì costituirebbe
un fenomeno unitario diretto a formare la
volontà contrattuale della pubblica amministrazione.
Non si nega che gli atti che compongono il procedimento
abbiano natura amministrativa, ma si ritiene che
vada esaltato il profilo privatistico capovolgendo
la prospettiva tradizionale: «non è il contratto
che si inserisce (in posizione quasi servente) in
un contesto necessariamente pubblicistico, sebbene
sono i profili pubblicistici dell’evidenza pubblica
che si inseriscono – per disciplina positiva – nel
processo di formazione del contratto e, cioè, in
un fenomeno che di per sé è sicuramente civilistico»[9].
L’inserimento di profili pubblicistici in un contesto
privatistico comporta, secondo l’orientamento in
esame, che gli atti amministrativi producano «effetti
civilistici» e siano «direttamente costitutivi della
volontà contrattuale dell’Amministrazione» [10].
Si utilizza, a tal proposito, l’etichetta di «atti
amministrativi negoziali».
In conclusione, mentre la ricostruzione tradizionale
considera la procedura di evidenza pubblica quale
“fattispecie a doppio stadio” composta da atti amministrativi
e da “separati” atti negoziali, la teoria in esame
predilige una ricostruzione “unitaria”, ritenendo
che il profilo pubblicistico si fonde con quello
privatistico dando vita a provvedimenti amministrativi
ad effetti negoziali.
Un terzo orientamento dottrinale propone una
lettura parzialmente diversa da quella appena esposta
– lettura che condivido, salvo ciò che diremo a
proposito dell’art. 1-bis della legge n.
15 del 2005 – giungendo alla seguente conclusione:
l’attività contrattuale della P.A. è retta dal principio
di legalità, sub specie di legalità-indirizzo[11],
che la vincola (ed indirizza appunto) al
perseguimento del pubblico interesse ed è, in quanto
tale, espressione di un potere amministrativo e
non di autonomia negoziale. In particolare, la
presenza di un preciso “vincolo di scopo” posto
dalla legge induce ad escludere che l’amministrazione
agisca, al momento della stipulazione di contratti
di diritto privato, nell’esercizio di un potere
di autonomia contrattuale. Se, infatti, la nozione
di autonomia contrattuale ricomprende in sé la libera
valutazione degli interessi e del modo di soddisfarli[12],
è giocoforza concludere che nel caso in esame –
attesa la sussistenza di una finalizzazione degli
interessi imposta dal principio di legalità-indirizzo
– non possa riconoscersi l’esistenza di un siffatto
potere di autonomia negoziale. L’orientamento dottrinale
in esame, sia pure utilizzando percorsi argomentativi
parzialmente diversi, giunge, pertanto, a ritenere
che la pubblica amministrazione agisca, anche quando
impiega moduli convenzionali, nell’esercizio di
un potere amministrativo non autoritativo,
che si estrinseca nell’emanazione di un atto amministrativo
di adesione al contratto idoneo a produrre sia effetti
nell’ordinamento dell’amministrazione legati alla
cura degli interessi secondo il regime proprio dell’agire
funzionale, sia effetti nell’ “ordinamento generale”
tipici di «qualunque dichiarazione negoziale quando
si incontra con altre dichiarazioni negoziali che
mirano a determinare attraverso l’incrocio consensuale
un certo assetto di interessi»[13]. Anche in questo
caso attenta dottrina parla di atti amministrativi
negoziali. A differenza, però, della tesi sostenuta
da Greco, tali atti non sarebbero espressione di
un potere di autonomia contrattuale bensì, per le
ragioni esposte, di un potere amministrativo non
autoritativo.
E’ evidente che le diverse conclusioni, cui sono
giunti i due orientamenti dottrinali, è conseguenza
del modo di intendere gli stessi concetti fondanti
le ricostruzioni proposte: mentre Greco, infatti,
muove da una nozione ampia di autonomia contrattuale
- intendendo per essa un potere privatistico di
autoregolamentazione della propria sfera giuridica
(compatibile in quanto tale con il vincolo di scopo)
– e da una nozione ristretta di potere amministrativo
– assumendo che sia coessenziale a tale nozione
l’effetto unilaterale di incidenza nella sfera giuridica
altrui (incompatibile con un modello consensuale
di azione); la tesi che si sta esponendo, come detto,
parte specularmene da un concetto ristretto di autonomia
contrattuale (incompatibile con il vincolo di scopo)
e da una nozione ampia di potere amministrativo
(compatibile con un modello consensuale di azione).
Sotto il diverso profilo funzionale,
la procedura di evidenza pubblica – secondo la c.d.
concezione contabilistica[14] – mirerebbe “unicamente”
alla «formazione procedimentalizzata della volontà
amministrativa»[15] e avrebbe in quanto tale il
solo scopo di salvaguardare la corretta formazione
della volontà negoziale della pubblica amministrazione
stessa.[16]
Si tratta di una lettura riduttiva del fenomeno
non potendosi ritenere che le norme in esame abbiano
una valenza “tutta interna” all’organizzazione dell’amministrazione
contraente. Come ha adeguatamente dimostrato la
concezione che potremmo definire di ispirazione
“comunitaria e costituzionale”, le norme di disciplina
dell’evidenza pubblica hanno una valenza “esterna
e generale”, essendo finalizzate a salvaguardare
i principi fondamentali della concorrenza e del
mercato, la libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi delle imprese, nonché i principi di
buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
(art. 97 Cost.)[17].
E’ opportuno, però, sul punto, chiarire che se combiniamo
i due profili strutturali e funzionali, i risultati
cui si è pervenuti in relazione a quest’ultimi devono
essere specificati nei termini che seguono.
Se si assume che, sul piano strutturale, il procedimento
di evidenza pubblica abbia natura “doppia”, si dovrebbe,
a rigore, ritenere che anche la funzione perseguita
conservi una duplice e “separata” valenza. E precisamente.
Le norme di disciplina del procedimento amministrativo
perseguono lo scopo di tutela degli interessi
generali secondo il modello “comunitario e costituzionale”.
Le norme di disciplina del procedimento negoziale
mirano, di converso – in conformità ai principi
civilistici che impongono il rispetto di “regole
condotta”[18] – a garantire una corretta formazione
della volontà della pubblica amministrazione, sui
cui ovviamente potrebbe incidere, nei termini che
diremo, la violazione delle norme di diritto pubblico.
Qualora, invece, si ritenga, preferibilmente, che
il procedimento abbia una connotazione unitaria,
ne dovrebbe conseguire che le disposizioni (di diritto
pubblico) che lo regolamentano siano finalizzate
a salvaguardare sia i principi della concorrenza
e di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione, che la corretta formazione della
volontà dell’ente pubblico. In altri termini, la
confluenza in un unico procedimento sia di
profili pubblicistici che privatistici porta a ritenere
che tale procedimento sia finalizzato a perseguire
entrambe le finalità (mantenute “separate”
in una ottica bifasica) di formazione della volontà
dell’ente pubblico e di perseguimento di interessi
generali.
E’ bene, però, puntualizzare che venendo in rilievo
“atti amministrativi ad effetti negoziali”, gli
effetti negoziali sono pur sempre disciplinati anche
dalle regole generali poste dalle disposizioni contenute
nel codice civile relative alla fase di formazione
della volontà negoziale.
In conclusione: allo stato della legislazione, la
procedura di evidenza pubblica è disciplinata da
norme di diritto pubblico (e da quelle di diritto
privato per gli effetti civilistici prodotti nell’
“ordinamento generale”) che danno vita, sul piano
strutturale, ad un procedimento unitario composto
da atti amministrativi ad effetti negoziali e che
perseguono, sul piano funzionale, sia il fine di
formare la volontà dell’amministrazione che quello
di realizzare gli interessi pubblici di matrice
comunitaria e costituAzionale.
2. Delimitazione del campo di indagine, punti
fermi dell’analisi e linee guida.
Svolta questa necessaria premessa, possiamo
passare ad affrontare nello specifico la questione
che ci occupa relativa alla individuazione delle
conseguenze che determina sul contratto già stipulato
tra privato e pubblica amministrazione l’annullamento
in via giudiziale o di autotutela della procedura
di evidenza pubblica.
La posizione del tema è di per sé idonea a circoscrive
il campo di indagine: dobbiamo occuparci esclusivamente
dei “vizi” del contratto derivanti dalla “caducazione”
della procedura amministrativa e non anche di quelle
cause di invalidità e/o di inefficacia di cui il
contratto in quanto tale può essere affetto indipendentemente
da ogni forma di sindacato sugli atti amministrativi
che precedono la fase della stipulazione.
In questa analisi si devono tenere fermi i seguenti
punti.
Sul versante pubblicistico, occorre rispettare
la regola della c.d. “pregiudiziale amministrativa”
[19]. Trattandosi di patologie contrattuali derivanti
dall’annullamento di un atto amministrativo è necessario
che tale atto venga previamente impugnato nel previsto
termine perentorio ovvero ritirato in via di autotutela
dall’amministrazione[20] per potere poi valutare
quale conseguenze ciò abbia determinato sul contratto
stesso.
Sul versante privatistico, deve essere garantita
l’osservanza della disciplina relativa alle cause
di invalidità e/o inefficacia del contratto. La
indiscussa commistione tra profili pubblici e privati
che connota la vicenda in esame non giustifica l’allontanamento
dalle tradizionali categorie civilistiche.
In questa analisi è necessario, inoltre, per comprendere
meglio il fenomeno nella sua complessità, tenere
presenti gli illustrati aspetti strutturali
e funzionali che caratterizza la procedura
di evidenza pubblica, anche se l’approccio della
giurisprudenza al tema in esame non è sempre esplicitamente
guidato da questa impostazione metodica. Vedremo,
invece, come la soluzione della questione che ci
occupa è fortemente condizionata dall’adesione all’una
o all’altra delle ricostruzioni riportate nel precedente
paragrafo. Nel seguire questa direzione valuteremo
i possibili esiti interpretativi alla luce dell’attuale
stato della legislazione, per poi stabilire se ed
eventualmente in che termini il rapporto tra procedura
di evidenza pubblica e contratto possa essere condizionato
da quanto previsto dal citato art. 1-bis
della legge n. 15 del 2005.
Occorre, infine, rifuggire dalla tentazione di far
dipendere la scelta del rimedio sul piano civilistico
dalle esigenze di volere trovare una soluzione che
soddisfi necessariamente determinati interessi in
campo o che realizzi un contemperamento ritenuto
equo degli interessi stessi, o ancora che ipotizzi
rimedi modulati, in contrasto con ineludibili esigenze
di certezza, sulla base delle circostanze del caso
concreto[21]. Piuttosto è necessario, una volta
individuato il rimedio, verificarne la bontà attraverso
la disamina anche degli effetti prodotti dalla sua
concreta applicazione.
3. L’“atipicità” delle cause di annullamento
del contratto nell’orientamento tradizionale della
Corte di cassazione.
A questo punto, alla luce degli indicati criteri
guida, possiamo analizzare i principali orientamenti
formatisi in ambito giurisprudenziale.
La posizione tradizionale della Cassazione è ben
sintetizzata nella seguente massima «i vizi degli
atti amministrativi precedenti la stipulazione dei
contratti iure privatorum della P.A., relativi
al processo di formazione della volontà o alla fase
preparatoria del negozio, in quanto attinenti alla
capacitàed alla volontàdell’ente pubblico, comportano
la sola annullabilità del contratto, deducibile,
in via di azione o di eccezione, esclusivamente
dal medesimo ente»[22]. L’annullamento degli atti
amministrativi dell’evidenza pubblica determina,
pertanto, la mera annullabilità del contratto, azionabile
in quanto tale ad iniziativa esclusiva della pubblica
amministrazione (art. 1441, comma 1, c.c.).
Quanto alla struttura, la tesi in esame sembra
fondarsi – anche se poi, come diremo tra breve,
non se ne traggano conseguenze coerenti in relazione
ai connessi profili funzionali – sulla ricostruzione
della procedura di evidenza pubblica secondo lo
schema dei “procedimenti” (amministrativo e negoziale)
“paralleli”, che, pur se autonomi, risentono delle
vicende che rispettivamente li possono investire.
In quest’ottica, il vizio che inficia la serie amministrativa
si riflette come “fattore esterno” sulla validità
del contratto sub specie di annullabilità
per incapacità ovvero per vizio del consenso della
pubblica amministrazione. Come detto, a questa ricostruzione
deve essere preferita la tesi del procedimento unitario[23].
Quanto alla funzione, l’orientamento seguito
dalla Cassazione si basa sul presupposto
che la procedura di evidenza pubblica sia prevista
dalla legge nell’esclusivo interesse dell’ amministrazione,
avendo il “solo” scopo di salvaguardare la corretta
formazione della volontà negoziale della amministrazione
stessa. Da qui appunto la esclusiva legittimazione
dell’autorità procedente a far valere un vizio che
attiene alla formazione della propria volontà contrattuale
(art. 1441, comma 1, c.c.).
E’ evidente come questa ricostruzione non sia in
linea con una corretta configurazione funzionale[24]
della procedura di evidenza pubblica quale consegue
dalla stessa struttura bifasica: tale procedura
è, infatti, come detto, finalizzata a garantire
non solo la corretta formazione della volontà dell’amministrazione,
ma anche gli interessi pubblici di matrice comunitaria
e costituzionale. Più precisamente, le norme di
disciplina del procedimento negoziale assolvono
il compito di assicurare una regolare formazione
della volontà contrattuale. Le norme di disciplina
del procedimento amministrativo tutelano, invece,
l’assetto degli interessi generali della concorrenza,
nonché il buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione. La violazione di tale assetto di
interessi e il conseguente annullamento degli atti
amministrativi può al più incidere solo di riflesso
sulla fase negoziale determinando la formazione
eventualmente viziata della volontà dell’ente pubblico.
Nella impostazione seguita dalla Suprema Corte,
invece, non si attribuisce agli atti della procedura
amministrativa lo scopo di attuare i principi comunitari
e costituzionali, essendo gli stessi configurati
come finalizzati a garantire una regolare formazione
della volontà della pubblica amministrazione, con
la conseguenza che l’accertamento della loro invalidità
determina l’annullabilità del contratto.
Queste affermazioni sarebbero state, invero, più
coerenti – a prescindere dal giudizio sul rimedio
nella specie prescelto – se la Cassazione avesse
condiviso la configurazione strutturale unitaria
del procedimento: in questa diversa ottica, infatti,
gli atti della procedura sono effettivamente finalizzati
ad assicurare (non solo i valori della concorrenza
e del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione,
ma anche) una corretta formazione della volontà
della P.A.
Muovendo dal diverso presupposto secondo cui siamo
in presenza di un “doppio procedimento” e dunque
di una “doppia” e “separata” valenza funzionale
non è, invece, coerente ritenere che gli atti del
procedimento amministrativo mirino direttamente
a garantire il corretto formarsi del volere amministrativo:
questo fine è perseguito dalla parallela e separata
procedura negoziale.
La Suprema Corte, volendo rimanere fedele alla impostazione
bifasica, avrebbe dovuto motivare il rimedio della
annullabilità intendendolo quale conseguenza riflessa
della violazione di norme di diritto pubblico poste
a tutela di un interesse generale, ritenendo, cioè,
che quella specifica invalidità afferente alla procedura
amministrativa, trasposta sul piano del separato
procedimento negoziale, avrebbe inciso sulla volontà
dell’amministrazione determinandone una formazione
viziata, con conseguente annullabilità del contratto.
E’ evidente che se la Cassazione fosse partita da
questo corretto presupposto interpretativo non sarebbe
potuta pervenire alla conclusione di configurare
il rimedio dell’annullabilità del contratto. Tale
rimedio è stato, infatti, “costruito” sulla base
della configurazione funzionale degli atti della
procedura di evidenza pubblica come atti posti nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione.
Ma anche a volere prescindere da questi profili
di incoerenza sistematica, in ogni caso la patologia
contrattuale specificamente individuata risulta
difficilmente conciliabile con le categorie civilistiche.
Per quanti sforzi, infatti, parte della dottrina
abbia fatto per tentare di incasellare le affermazioni
giurisprudenziali nell’ambito degli schemi tipizzati
di annullabilità, la conclusione è che la Suprema
Corte abbia dato vita con le sue decisioni a cause
“atipiche” di annullamento del contratto[25], pur
mantenendo un rispetto formale delle previsioni
codicistiche attraverso il richiamo alle vuote formule
dell’incapacità[26] ovvero del vizio del consenso[27]
[28]. Con questo non si vuol dire che un contratto
ad evidenza pubblica non possa essere annullato
“in via autonoma” per vizi del consenso [29] di
una delle due parti o di entrambe, ma perché ciò
avvenga devono ricorrere tutti i presupposti previsti
dal codice civile, non potendo essere l’annullamento
del contratto conseguenza derivata e “automatica”
della caducazione della procedura di evidenza pubblica.
A ciò si aggiunga, infine, che il rimedio prescelto
non soddisfa neanche sotto il profilo degli effetti
prodotti: lo stesso, infatti, ammette la legittimazione
esclusiva della P.A. a far valere le conseguenze
sul contratto di una invalidità della procedura
amministrativa accertata nell’interesse generale
anche degli altri soggetti coinvolti nella vicenda
in esame. In relazione a questo profilo risulta,
altresì, evidente la violazione del principio di
effettività della tutela giudiziale. Riconoscere,
infatti, la esclusiva legittimazione alla P.A. significherebbe
precludere al ricorrente vittorioso nel giudizio
amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione
di poter ottenere quel bene della vita al quale
aspira, rappresentato dalla esecuzione del contratto[30].
Tale soggetto, infatti, una volta ottenuta la sentenza
da parte del g.a., non potrebbe poi agire per invalidare
il contratto medio tempore stipulato, spettando
la relativa legittimazione alla sola amministrazione.
Nell’inerzia di quest’ultima il privato dovrebbe,
pertanto, “accontentarsi” della sola tutela risarcitoria
che rappresenta una misura spesse volte meno appetibile
rispetto alla tutela reale[31]. Queste incongruenze
confermano, se ce ne fosse bisogno, la non correttezza
dello strumento prescelto.
In conclusione, l’impressione complessiva che si
ricava dall’analisi dell’orientamento della Cassazione
(che appare in contrasto con quasi tutti i criteri
guida indicati) è che lo stesso sia stato mosso
dalla prevalente esigenza di rinvenire uno strumento
che consentisse di mantenere, in linea di principio,
fermo il contratto pur in presenza di una accertata
illegittimità della procedura di evidenza pubblica.
In un contesto in cui si escludeva la risarcibilità
degli interessi legittimi era, infatti, plausibile
ritenere che l’amministrazione, non esposta a richieste
risarcitorie, avrebbe attivato con molta “parsimonia”
l’azione di annullamento innanzi al giudice ordinario.
Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata
costruita (e si è tralaticiamente mantenuta) – al
fine di approntare una tutela determinata degli
interessi in gioco – un’azione di annullamento che,
come visto, non è riconducibile a nessuna delle
cause tassative indicate nel codice civile.
4. Alla ricerca di soluzioni alternative: il
rimedio della inefficacia nella giurisprudenza del
Consiglio di Stato.
Concorde nella critica alla ricostruzione seguita
dalla prevalente giurispruAdenza della Cassazione
un consistente orientamento del Consiglio di Stato
ha tentato di fornire spiegazioni diverse ricorrendo
alla nozione di inefficacia in senso stretto e cioè
di inefficacia da contratto valido[32]. La difficoltà
del percorso alternativo deriva di già dall’impiego
di una categoria dai contorni alquanto incerti che
non ha ricevuto una espressa regolamentazione nell’attuale
codice civile e che si presta ad applicazioni eterogenee[33].
Nello stesso decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo
7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), su “indicazione”
del Consiglio di Stato (parere espresso nell'adunanza
generale del 20 dicembre 2004), è stato eliminato
il riferimento alla “inefficacia” delle clausole
abusive per sostituirlo con il più appropriato rimedio
della nullità (di protezione: art. 36)[34].
Non è comunque questa la sede per una analisi approfondita
dell’istituto in esame, appare utile, però, premettere
che affinché si possa ritenere sussistente una causa
di inefficacia occorre rinvenirne il fondamento
in una specifica disposizione di legge ovvero individuarne
il collegamento con fattispecie di carattere generale.
Il Consiglio di Stato in alcune decisioni – pur
utilizzando il rimedio della inefficacia in senso
stretto – ha proposto soluzioni diverse non sempre
coerenti con le elaborazioni e le categorie civilistiche.
In questo ambito si collocano, innanzitutto, le
sentenze che hanno affermato il principio secondo
cui la inefficacia sarebbe la conseguenza della
caducazione automatica del contratto a seguito
dell’annullamento, in sede giudiziale o amministrativa,
della procedura di evidenza pubblica[35]. A favore
di questa ricostruzione deporrebbe «la valorizzazione
del rapporto di consequenzialità necessaria tra
la procedura di evidenza pubblica ed il contratto
successivamente stipulato»[36].
A conferma della soluzione prescelta in alcune sentenze
si afferma, altresì, che «anche nel diritto civile,
in virtù del nesso inscindibile di connessione
che avvince contratti (e, più in generale, negozi)
collegati in via necessaria, la perdita di efficacia
di uno dei contratti, per effetto di una patologia
ovvero di una causa originaria o sopravvenuta che
ne recida gli effetti, non ingenera una ipotesi
di invalidità degli altri contratti (o dell'altro
contratto) ma innesca un fenomeno di perdita di
efficacia di una fattispecie pattizia che non può
sopravvivere orfana delle altre tessere del mosaico
negoziale; fenomeno scolpito dal brocardo simul
stabunt simul cadent».
Sotto il profilo strutturale, tale
tesi – pur in assenza di una espressa presa di posizione
– sembra porsi in linea con una ricostruzione “unitaria”
del procedimento di evidenza pubblica: il venir
meno dell’intera procedura (atto presupposto), in
una sequenza unitaria dei fenomeni, determina la
caducazione automatica del contratto (atto presupponente)[37]
e, dunque, la inefficacia dello stesso ma non la
sua invalidità.
Il profilo funzionale, individuato nella
tutela di interessi generali della concorrenza nonché
del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione,
viene richiamato in questa prospettiva al fine di
valorizzare la essenzialità della procedura e la
sua qualificazione in termini di «presupposto» condizionante
la stipulazione del contratto[38].
Questa ricostruzione appare apprezzabile per le
(implicite) valutazioni relative a profili strutturali
del procedimento. Allo stesso modo mi sembra anche
coerente il ragionamento svolto con riguardo agli
aspetti funzionali: vengono, infatti, valorizzati
i soli profili funzionali di matrice comunitaria
e costituzionale, in quanto sono questi che servono
per giustificare e rafforzare il convincimento della
essenzialità della procedura e della sua conseguente
qualificazione in termini di “presupposto” determinate
del contratto. Si potrebbe rilevare che, sul piano
astratto, non siano stati presi in esame quegli
aspetti della funzione afferenti alla corretta formazione
della volontà dell’ente pubblico – che confluiscono
anch’essi nell’ambito del procedimento unitario
– ma la loro valutazione non era comunque rilevante
per sostenere la tesi proposta.
Detto ciò, quello che non appare condivisile dell’orientamento
testè riportato è il riconoscimento di un nesso
di presupposizione tra due atti eterogenei (il provvedimento
amministrativo e il contratto), che dà vita ad un
modello che non rinviene positivi riscontri né a
livello normativo né nei principi generali del diritto
civile. Il che sarebbe già di per sé sufficiente
a rendere privo di una idonea base giustificativa
il conseguente rimedio dell’inefficacia[39]. Ma
anche a volere ammettere l’astratta configurabilità
di un nesso di stretta presupposizione tra due atti
non aventi la stessa natura, nondimeno non sarebbe
in ogni caso certo che la conseguenza debba essere
la inefficacia in senso stretto del contratto e
non la sua invalidità e ciò sia se si guarda alla
similitudine con la presupposizione “amministrativa”
che con quella “civilistica”. Nella prima, infatti,
l’atto conseguente deve ritenersi, a seguito dell’annullamento
dell’atto presupposto, nullo o addirittura inesistente[40].
Nella seconda non sarebbe corretta una affermazione
assolutizzante: almeno in alcuni casi, stando al
prevalente orientamento della giurisprudenza di
legittimità, l’eventuale inefficacia da nullità
di uno dei contratti collegati può determinare la
medesima patologia negli altri contratti connessi.
La Cassazione applica, infatti, l’art. 1419, comma
2, c.c. di disciplina della nullità parziale, ragion
per cui il vizio di invalidità che colpisce uno
solo dei contratti potrebbe estendersi, alla luce
di un giudizio sulla essenzialità della clausola,
anche agli altri determinandone l’invalidità[41].
In conclusione, il modello proposto non si inquadra
in nessuna categoria civilistica[42].
L’“atipicità” del rimedio permane anche nella diversa
ricostruzione fatta propria in un’altra sentenza
dal Consiglio di Stato[43] secondo cui l’inefficacia
del contratAto deve essere intesa quale «inidoneità
funzionale in cui venga a trovarsi il programma
negoziale per l’incidenza ab externo di interessi
giuridici di rango pozione incompatibili con l’interesse
interno negoziale»[44]. Dalla lettura della motivazione
non si traggano elementi chiari in ordine ai profili
strutturali, anche perché nell’economia della
decisione risultava necessario porre l’accento sugli
aspetti funzionali. La superiorità degli interessi
esterni viene, infatti, riconosciuta valorizzando
la finalizzazione della procedura di evidenza pubblica
alla tutela di interessi di carattere generale.
La mancata valutazione dei concorrenti aspetti funzionali
relativi alla formazione della volontà dell’ente
pubblico si giustifica ancora una volta per la superfluità
di una loro eventuale presa in considerazione.
Sul piano dell’inquadramento civilistico, questa
ricostruzione ci fornisce una convincente descrizione
dei modi di operatività del rimedio dell’inefficacia[45],
ma non riesce anch’essa a rinvenire un fondamento
normativo o comunque a individuare una fattispecie
di carattere generale che giustifichi la soluzione
adottata.
Infine, non ha migliore sorta la proposta di ancorare
il rimedio dell’inefficacia alla mancanza di legittimazione
della pubblica amministrazione, contenuta in un’altra
decisione del Consiglio di Stato: «l'organo amministrativo
che ha stipulato il contratto, una volta che viene
a cadere, con effetto ex tunc, uno degli
atti del procedimento costitutivo della volontà
dell'Amministrazione, come la deliberazione di contrattare,
il bando o l'aggiudicazione, si trova nella condizione
di aver stipulato in iure, privo della legittimazione
che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi
(…)»[46].
Tale tesi si basa sulla ricostruzione – come detto,
non condivisibile – della procedura di evidenza
pubblica, sotto il profilo strutturale, in
termini di procedura a doppia valenza amministrativa
e negoziale; si legge, infatti, nella sentenza
citata dopo l’affermazione e a giustificazione della
scelta della inefficacia sopravvenuta: «nei contratti
ad evidenza pubblica gli atti della serie pubblicistica
e quelli della serie privatistica sono indipendenti
quanto alla validità; i primi condizionano, però,
l’efficacia dei secondi, di modo che il contratto
diviene ab origine inefficace se uno degli
atti del procedimento viene meno per qualsiasi causa».
La legittimazione sarebbe relativa e spetterebbe
soltanto alla parte che ha ottenuto l’annullamento
dell’atto della procedura di evidenza pubblica.
Sotto il profilo funzionale, la tesi in esame
sembra ritenere che gli atti della procedura di
evidenza pubblica rilevino ai fini della sola formazione
in concreto della “volontà contrattuale della pubblica
amministrazione”. Tant’è che, come visto, l’annullamento
degli stessi «dà luogo alla conseguenza di privare
l’Amministrazione stessa, con efficacia ex tunc,
della legittimazione a negoziare».
Valgono, dunque, gli analoghi rilievi critici svolti
con riferimento all’orientamento tradizionale seguito
dalla Cassazione: gli atti della procedura amministrativa
di evidenza pubblica, in una ottica bifasica, non
servono a formare la volontà della pubblica amministrazione
ma a perseguire interessi pubblici. Il Consiglio
di Stato avrebbe, allora, dovuto giustificare il
rimedio della inefficacia partendo dal presupposto
che le norme di disciplina del procedimento amministrativo
tutelano valori di matrice comunitaria e costituzionale
e ritenere che la loro violazione si ripercuote
sulla fase di formazione della volontà dell’ente
pubblico, privando lo stesso della necessaria legittimazione
a contrattare.
Il ragionamento svolto dai giudici amministrativi,
sotto l’aspetto funzionale, sarebbe stato, invero,
coerente, a prescindere dal giudizio sul rimedio
nella specie individuato, se gli stessi fossero
arrivati alla conclusione cui sono pervenuti partendo
dal diverso presupposto secondo cui il procedimento
ha una struttura unitaria e gli atti che lo compongono
natura di atti produttivi di effetti negoziali.
Così argomentando, infatti, sarebbe stato corretto
ritenere che tali atti concorrono (non solo a perseguire
interessi pubblici ma anche) a costituire la volontà
della pubblica amministrazione (producendo effetti
negoziali) e sarebbe stato giustificato, di conseguenza,
valorizzare quei soli profili funzionali afferenti
alla formazione della volontà dell’ente pubblico,
in quanto sono questi che servono per motivare la
soluzione del difetto di legittimazione. In tale
diversa ottica, il Consiglio di Stato, infatti,
non avrebbe avuto necessità, al fine di avallare
la propria tesi, di valorizzare la “natura” delle
norme di evidenza pubblica quali norme poste anche
a presidio di interessi primari della concorrenza,
nonché del buon andamento e dell’imparzialità della
pubblica amministrazione. Sarebbe stato sufficiente
dire (come di fatto ha detto ma muovendo dall’adesione
alla tesi bifasica) che gli atti amministrativi
della procedura di evidenza pubblica “servono” per
conferire la legittimazione a contrarre alla P.A.,
per inferirne che il loro annullamento “priva” la
P.A. stessa della legittimazione in precedenza attribuita.
Sul piano poi del rispetto delle categorie civilistiche,
a differenza delle altre ricostruzioni della giurisprudenza
amministrativa, quella appena illustrata, cerca
di ancorare il rimedio dell’inefficacia ad una fattispecie
generale – la legittimazione – che, però, non rinviene
nel settore civilistico un inquadramento secondo
schemi univoci e definiti[47].
5. Violazione di norme imperative e nullità virtuale.
Regole di validità e regole di condotta.
Falliti i tentativi di inquadramento sistematico
sin qui illustrati, non rimane che il ricorso al
rimedio della nullità. Ma che tipo di nullità? E’
stata, innanzitutto, proposta, specialmente in dottrina,
la tesi della nullità virtuale. L’art. 1418, comma
1, c.c., con norma di chiusura[48], stabilisce che
il contratto è nullo «quando è contrario a normeA
imperative, salvo che la legge disponga diversamente»[49]
(corsivo aggiunto).
Come è noto, la imperatività della norma si desume
dal carattere indisponibile della stessa; il rimedio
della nullità in caso di sua violazione si giustifica
alla luce della natura generale degli interessi
tutelati ovvero preferibilmente – considerato che
anche la «tutela di un interesse particolare può
assurgere a fine generale di una normazione e, in
tal modo, giustificare la nullità»[50] – valorizzando
lo scopo della legge[51] per stabilire se
la ratio che la caratterizza sia tale da
giustificare il rimedio della nullità[52].
Nel nostro caso l’applicazione di tali regole ha
condotto alle seguenti conclusioni: le norme di
evidenza pubblica, ponendo precetti vincolanti non
disponibili, hanno valenza imperativa; la funzione
dalle stesse perseguita è quella di tutelare interessi
generali, ergo l’accertamento della loro
violazione determina non solo l’annullabilità del
provvedimento amministrativo ma anche la nullità
del contratto stipulato[53].
Questa tesi valorizza, in particolare, la funzione
(“comunitaria” e “costituzionale”) della procedura
di evidenza pubblica. Ma se valutiamo la “funzione
complessiva”, unitamente ai profili strutturali
e alla distinzione, a mio avviso rilevante, tra
“regole di validità” e “regole di condotta”, la
ricostruzione in esame mostra tutti i suoi limiti.
Ma andiamo per gradi, partendo dalla distinzione
tra “regole di validità” e “regole di condotta”.
Le “regole di validità” attengono alla struttura
del contratto e cioè a elementi “intrinseci” allo
stesso e stabiliscono le condizioni alle quali l’atto
deve corrispondere per essere vincolante per entrambe
le parti[54], ponendo norme rispetto alle quali
«si giustifica una costruzione di carattere logico-formale»[55].
Le “regole di condotta” sono, invece, ricavate dai
principi di correttezza e buona fede, ponendo precetti
“estrinseci” alla fattispecie negoziale ed “elastici”
perché risultanti dalla concretizzazione giudiziale
di una clausola generale.
Queste due regole non devono subire alcuna “interferenza”,
non potendosi realizzare, se non, come diremo, nei
casi espressamente previsti dalla legge, nessuna
sovrapposizione o commistione tra il piano della
validità e quello della correttezza.
L’adesione alla ricostruzione sinteticamente prospettata
conduce a ritenere che, almeno nel settore strettamente
civilistico, nella fase di formazione del contratto
rilevano esclusivamente le “regole di comportamento”:
la violazione della buona fede in contraendo
può dar vita soltanto a rimedi di carattere risarcitorio
e mai alla invalidità dell’atto[56] anche perché,
sulla base di quanto statuito dal citato art. 1418,
primo comma, c.c., la sanzione della nullità non
può operare quando la legge preveda espressamente
un sanzione di tipo diverso. Ed il codice civile
contempla nel nostro caso il rimedio del risarcimento
del danno precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.).
Allo stesso modo nella fase di esecuzione del contratto
la violazione delle regole di correttezza non potrebbe
determinare la invalidità del contratto ma soltanto
l’applicazione dei rimedi risolutori.
Recentemente la Corte di Cassazione, sez. I, con
la sentenza 29 settembre 2005, n. 19024[57] ha condiviso
questa impostazione: «la “contrarietà” a norme imperative,
considerata dall’art. 1418, primo comma, c.c. quale
“causa di nullità” del contratto, postula (…) che
essa attenga ad elementi “intrinseci” della fattispecie
negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o
il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma,
c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso
delle trattative o durante l’esecuzione del contratto
rimangono estranei alla fattispecie negoziale e
s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità,
quale che sia la natura delle norme violate, non
può dar luogo alla nullità del contratto». Nell’ottica
prospettata, la commistione tra regole di condotta
e regole di validità può aversi soltanto in caso
di espressa previsione legislativa. Si pensi, ad
es., ai contratti dei consumatori: la violazione
delle regole di buona fede, assolvendo alla funzione
di controllo dell’autonomia contrattuale, determina
la nullità (di protezione) del contratto (art. 36
del d.lgs. n. 206 del 2005).
Ritornando al nostro tema, è evidente che, applicando
questi principi, dovremmo escludere la possibilità
di configurare la nullità virtuale del contratto.
Queste le ragioni.
L’impostazione tradizionale, come più volte sottolineato,
ritiene che la procedura di evidenza pubblica si
strutturi in un procedimento amministrativo
che doppia un parallelo procedimento negoziale volto
alla formazione della volontà di entrambe le parti.
Se guardiamo al “procedimento negoziale” operano
le norme privatistiche che, come detto, in questa
fase impongono esclusivamente il rispetto di “regole
di condotta”, la cui violazione determina la responsabilità
precontrattuale del contraente in mala fede, con
conseguente obbligo di risarcire il danno nei limiti
dell’interesse negativo. Nessuno spazio è concesso
alle regole di validità. La nullità è esclusa.
Se guardiamo, invece, al “procedimento amministrativo”
– che è quello poi considerato dai sostenitori della
tesi in esame – operano le norme pubblicistiche
che pongono sì “regole di validità” ma non contrattuale
bensì amministrativa. La violazione di tali regole
determina, infatti, quale conseguenza diretta la
“sola” illegittimità dell’atto amministrativo cui
quella regola si “indirizza”. La violazione della
stessa regola non può determinare anche la nullità
virtuale del contratto, in quanto in questo caso
il legislatore, avendo espressamente previsto
una sanzione specifica (l’invalidità dell’atto)
nel caso di inosservanza del precetto, ha voluto
“disporre diversamente”, escludendo con ciò la possibilità
di applicazione del primo comma dell’art. 1418 c.c.[58]
Se, dunque, non viene, ad es., osservata la regola
del procedimento di gara che indica i requisiti
soggettivi di partecipazione, o le modalità di
composizione del seggio di gara o di presentazione
dell’offerta, non può ritenersi che tali violazioni
ridondino di per sé sul contratto determinandone
la nullità, operando il rimedio puntuale della invalidità
del provvedimento finale (l’aggiudicazione).
Alla stessa conclusione si perviene anche qualora
si intenda aderire alla (preferibile) tesi del procedimento
unico: la violazione delle norme di disciplina della
procedura di evidenza pubblica sarebbe anche in
questo caso specificamente sanzionata con il rimedio
della invalidità dell’atto amministrativo e per
quanto attiene agli “effetti negoziali” prodotti
dagli atti amministrativi stessi con il rimedio
del risarcimento del danno precontrattuale, ragion
per cui non vi sarebbe comunque spazio per il regime
delle nullità virtuali.
6. Nullità per mancanza del consenso.
La ricostruzione, a mio avviso, “meno criticabile”
perché maggiormente in linea con le categorie civilistiche
è quella della nullità del contratto per mancanza
del consenso della pubblica amministrazione. E’
questa una nullità strutturale che se, applicata
nel settore propriamente civilistico, rivela una
scarsa diffusione applicativa. Nel nostro caso si
presenta, invece, utilmente adattabile, senza eccessivi
stravolgimenti.
La sua “adattabilità” risulta “maggiore” se viene
coniugata, sotto il profilo strutturale,
con la tesi del procedimento unico. E’, infatti,
evidente che qualora si configuri l’esistenza di
una procedura unitaria in cui l’atto finale di aggiudicazione
costituisce un atto amministrativo ad effetti negoziali,
con il quale la pubblica amministrazione esercita
il proprio potere amministrativo (non autoritativo)
aderendo alla proposta contrattuale avanzata
dal privato, l’annullamento di tale atto fa automaticamente
venire meno il consenso della pubblica amministrazione.
In altri termini, la caducazione dell’atto amministrativo
produttivo di effetti negoziali, non può non determinare
la cancellazione anche di questi effetti, con conseguente
mancanza del consenso del contraente pubblico e
nullità del contratto ex artt. 1325, n. 1,
c.c. e 1418, secondo comma, c.c. [59]
Sotto il profilo funzionale, l’adesione alla
tesi monofasica porta a ritenere che la finalità
del procedimento unico è duplice: garantire la corretta
formazione della volontà dell’ente pubblica e assicurare
l’assetto degli interessi di matrice comunitaria
e costituzionale. Ma nella ricostruzione proposta
è sufficiente valutare i soli profili funzionali
afferenti alla formazione della volontà contrattuale
della pubblica amministrazione per giungere alla
soluzione prescelta. Il rimedio della nullità per
mancanza dell’accordo è, infatti, la diretta conseguenza
della valutazione dei meccanismi che presiedono
al perfezionamento della suddetta volontà, senza
necessità di valorizzare anche la finalità, pur
sussistente, di tutela degli interessi di carattere
generale. Tali interessi riceveranno comunque una
adeguata tutela in ragione, come diremo nel prossimo
paragrafo, del regime giuridico che consegue alla
scelta del rimedio della nullità.
La tesi in esame è stata seguita, tra gli altri,
anche da Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza
1 maggio 2004, n. 3355[60], ancorché non si comprenda
chiaramente quale sia la configurazione strutturale
della procedura dell’evidenza pubblica pensata dai
giudici amministrativi.
In tale decisione si parte dal presupposto che l’atto
di aggiudicazione «presenta una duplice natura,
amministrativa e negoziale, nel senso che si pone,
al contempo, come provvedimento conclusivo della
procedura di selezione del contraente privato e
di atto giuridico con il quale l’amministrazione
formalizza la propria volontà di contrarre con l’impresa
scelta ed alle condizioni dalla stessa offerte.
Per il rilevato vincolo logico ed ontologico che
lega inscindibilmente la valenza pubblicistica e
quella privatistica ascrivibili all’aggiudicazione,
l’annullamento giurisdizionale di quest’ultima,
che opera, com’è noto, ex tunc, ne elimina
gli effetti fin dalla sua adozione, non solo con
riferimento al suo contenuto propriamente provvedimentale,
ma anche con riguardo a quello tipicamente negoziale.
Ne consegue, ancora, che la demolizione dell’atto
con cui l’amministrazione ha espresso la sua volontà
negoziale, priva il relativo negozio giuridico dell’elemento
essenziale costituito dall’accordo, che deve, quindi,
ritenersi insussistente, per effetto dell’elisione
dell’atto generativo del consenso di una delle parti».
6.1. Le conseguenze di regime: i problemi della
legittimazione “allargata” e della imprescrittibilità
dell’azione di nullità.
Individuato sul piano teorico il rimedio, occorre
verificare quali siano le conseguenze in punto di
disciplina. In proposito, si è criticamente osservato
che postulare la nullità del contratto significherebbe
minare la certezza dei rapporti, in quanto il contratto
potrebbe essere impugnato da chiunque vi abbia interesse
(art. 1421 c.c.) senza limiti temporali (art. 1422
c.c.).
In via preliminare, è bene ribadire che nella ricostruzione
proposta la previa impugnazione dell’atto amministrativo
è una condizione indispensabile perché possa essere
accertata, attraverso i meccanismi processuali o
amministrativi previsti dall’ordinamento, la mancanza
del consenso della P.A.
Detto ciò, quanto al primo profilo relativo alla
legittimazione deve ritenersi riduttivo identificare
l’interesse all’azione di nullità con l’interesse
ad agire e quindi considerare sufficiente la sussistenza
di un mero interesse ad «ottenere l’eliminazione
dell’atto attraverso il processo»[61]. Deve, al
contrario, richiedersi la dimostrazione, ai di fini
della proposizione della domanda, di un pregiudizio
giuridico o di fatto che consegue all’accertamento
del contratto nullo[62]. Se così è, la sfera dei
soggetti legittimati, tenuto, altresì, conto delle
peculiarità del processo amministrativo, è chiaramente
delimitabile.
Innanzitutto, appare indubbia la sussistenza di
un pregiudizio in capo al terzo vittorioso nel giudizio
amministrativo: il mantenimento in vita del contratto
gli preclude, infatti, la possibilità di trarre
le utilità derivanti dall’annullamento della procedura
di gara[63]. Non può, però, tale legittimazione
estendersi – sul presupposto che l’atto di aggiudicazione
sia stato già annullato – anche agli altri partecipanti
alla fase concorsuale che non hanno anch’essi proposto
azione di annullamento. La mancata proposizione
di tale azione dimostra, infatti, una autovalutazione
sulla assenza di un effettivo pregiudizio. A ciò
si aggiunga che una soluzione permissiva si risolverebbe
in una contraddizione del sistema che, da un lato,
impone il rispetto dei termini per impugnare l’atto
amministrativo e dall’altro consente ai soggetti
che ciò non hanno fatto di “avvalersi” degli effetti
favorevoli discendenti dall’annullamento attraverso
il riconoscimento della legittimazione a chiedere
la nullità del contratto[64].
Per quanto riguarda, invece, i contraenti occorre
distinguere la posizione della pubblica amministrazione
da quella del privato.
Quest’ultimo difficilmente potrà dimostrare un interesse
razionalmente giustificabile ad ottenere una dichiarazione
di nullità, dal momento che sta godendo del bene
della vita al quale aspirava nel momento in cui
ha deciso di partecipare alla procedura di gara.
Deve, di converso, riconoscersi la legittimazione
della pubblica amministrazione, in quanto la stessa
potrebbe facilmente dimostrare la sussistenza di
un concreto pregiudizio derivante dall’esposizione
ad eventuali richieste risarcitorie da parte del
terzo vittorioso nel giudizio amministrativo che,
in ipotesi, potrebbe anche scegliere di non far
valere la nullità e limitarsi a chiedere, appunto,
il risarcimento del danno. Se si verificasse tale
evenienza, con l’esecuzione dell’opera ancora in
corso, l’amministrazione si vedrebbe costretta a
risarcire il danno al soggetto che ha ottenuto l’annullamento
e continuare a corrispondere quanto pattuito a
favore dell’aggiudicatario illegittimamente selezionato,
con un evidente dispendio di denaro pubblico[65].
Si aggiunga che l’amministrazione potrebbe, altresì,
porre a base della propria azione il pregiudizio
all’interesse pubblico causato dalla prosecuzione
di un rapporto con un soggetto privo della necessaria
qualità di “legittimo aggiudicatario”.
Per quanto attiene, invece, ai paventati rischi
connessi alla possibilità di far valere l’azione
di nullità senza alcun limite temporale è sufficiente
rilevare che la declaratoria di nullità presuppone
comunque che sia stata previamente annullata in
sede amministrativa o giudiziale la procedura di
evidenza pubblica. Né vi è il rischio che la contestazione
relativa alla mancanza del consenso avvenga – una
volta ottenuta la caducazione della procedura di
gara – dopo un lungo periodo di tempo. Sia il terzo
che l’amministrazione, infatti, non potrebbero vantare
più alcun interesse alla proposizione dell’azione
di nullità una volta che il rapporto è stato interamente
eseguito[66].
7. Esigenze di tutela e prospettazione dei rimedi.
Sempre sul piano del regime giuridico la ricostruzione
in termini di nullità del contratto manca di considerare
– è stato, altresì, obiettato – la posizione di
eventuale buona fede del contraente privato. Spinta
da questa esigenza parte della dottrina e della
giurisprudenza hanno proposto di applicare – in
alternativa ovviamente alla qualificazione del contratto
in termini di nullità – l’art. 23, comma 2, c.c.,
che, in relazione all’annullamento delle deliberazioni
delle persone giuridiche, prevede che tale annullamento
«non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione medesima». Nell’ottica in esame,
terzo (di buona fede) potrebbe essere appunto il
contraente rispetto all’annullamento della procedura
amministrativa di evidenza pubblica[67]. La proposta
non è condivisibile. Innanzitutto, l’art. 23 c.c.
non potrebbe trovare applicazione diretta nella
vicenda in esame, in quanto il Titolo II del codice
civile disciplina esclusivamente le persone giuridiche
private e non anche quelle pubbliche[68].
Ma non sarebbe possibile neanche una applicazione
analogica della disposizione, sia perché con difficoltà
si potrebbe considerare “terzo” rispetto alla procedura
di evidenza pubblico un soggetto che alla stessa
ha partecipato[69] [70], sia soprattutto perché
il citato articolo presuppone che il contratto stipulato
«in esecuzione della delibera» sia stato validamente
concluso. Ma come abbiamo cercato di dimostrare
così non è: il contratto è nullo per mancanza dell’elemento
strutturale del consenso e lo “statuto” della nullità
travolge sempre ovviamente la posizione del “contraente”
(terzo).
Non si può negare che in alcuni casi effettivamente
possa esservi una esigenza pratica di tutelare la
buona fede soggettiva del contraente privato, ma
ciò non può condizionare, sul piano metodologico,
la individuazione della soluzione sistematicamente
più coerente.
Per analoghe ragioni non è condivisibile la posizione
di chi[71], al fine dichiarato di meglio tutelare
«gli interessi coinvolti», modula la scelta dei
rimedi a seconda del dato fattuale rappresentato
dall’avvenuta esecuzione o meno del contratto: nel
primo caso la conseguenza è la mera annullabilità
del contratto, in quanto ritenuta più idonea a garantire
le esigenze di tutela dell’affidamento e della certezza
dei rapporti giuridici; negli altri casi il rimedio
“può” essere la nullità.
8. Art. 1-bis della legge n. 15 del 2005
e scenari futuri.
A conclusione dell’analisi compiuta, dobbiamo
verificare quale incidenza possa avere sul tema
che ci occupa l’art. 1-bis della legge n.
15 del 2005[72].
Ricordiamo che tale norma stabilisce che «la pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente».
Non è questa la sede per affrontare funditus
la complessa questione relativa al significato
da attribuire all’inciso «atti di natura non autoritativa»:
mi limito soltanto a dire che, secondo la più diffusa
opinione, sono espressione di “autorità” quegli
atti destinati ad incidere in via unilaterale e
restrittiva nella sfera giuridica del privato, modificandola
o estinguendola, anche contro la sua volontà[73].
In quest’ottica e specularmente, sono da qualificarsi
“non autoritativi” gli atti che producono effetti
mediante il consenso del privato e tali potrebbero
essere qualificati, pertanto, per la loro peculiare
connotazione, quelli che precedono la stipulazione
del contratto.
Condividendo questa premessa, si potrebbe inferire
che, nelle intenzioni del legislatore della riforma,
anche la fase che precede la stipulazione del contratto
dovrebbe essere retta da regole di diritto privato
e non, come ritenuto dagli orientamenti esposti[74],
da regole di diritto pubblico e privato insieme
ovvero soltanto da regole di diritto pubblico.
Se è questa la reale volontà legislativa, si dovrebbe
avviare un processo di completa privatizzazione
dei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione[75],
che non potrebbe, però, essere conseguenza della
sola emanazione del citato art. 1-bis. Quest’ultimo,
infatti, per il suo valore di legge ordinaria di
portata generale, non potrebbe avere una forza derogatoria
delle leggi speciali di diritto pubblico che allo
stato disciplinano la fase prodromica alla stipulazione
del contratto, ma esprimerebbe soltanto «un principio
tendenziale dell’ordinamento»[76], come, del resto,
è confermato dall’inciso contenuto nello stesso
art. 1-bis secondo cui le regole di diritto
privato operano «salvo che la legge disponga diversamente»[77].
Allo stato rimangono, pertanto, ferme le norme di
evidenza pubblica che disciplinano la fase di formazione
della volontà contrattuale della pubblica amministrazione.
In quest’ottica la disposizione in esame esprime,
dunque, “soltanto” un monito alla revisione dell’intero
settore di disciplina dei contratti della P.A.
rivolto al legislatore[78] nella prospettiva,
si ribadisce, di un loro allineamento alla direttiva
(non precettiva) recata dalla legge n. 15 del 2005.
Sono queste le ragioni per cui ritengo che, sotto
il profilo che interessa in questa sede, la norma
non influenza le soluzioni cui si è pervenuti nelle
pagine che precedono.
Ma se si realizzerà l’“auspicato” processo di privatizzazione,
ciò non potrebbe ovviamente significare una defunzionalizzazione
dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione,
con conseguente compromissione delle esigenze di
imparzialità e tutela dei terzi. Per queste ragioni
occorre procedere ad una rivisitazione dell’attuale
meccanismo di evidenziazione dell’interesse pubblico:
essendo, infatti, almeno nella interpretazione proposta,
anche la fase dell’evidenza pubblica retta da “regole
di diritto privato” non potrebbe più ipotizzarsi
l’impiego di atti amministrativi, la cui invalidità
comporta la nullità del contratto per mancanza del
consenso. In altri termini, non potrebbero più essere
gli atti amministrativi i veicoli attraverso i quali
dare rilevanza all’interesse pubblico[79], ma occorrerebbe
immaginare l’impiego di nuove forme di rilevanza
di tali interessi che siano di matrice esclusivamente
privatistica.
A questi fini le possibilità, a mio avviso, sono
due.
Innanzitutto, si potrebbe ritenere che l’interesse
pubblico non costituisca un mero motivo interno
ad uno soltanto dei contraenti e, quindi, in quanto
tale giuridicamente rilevante. L’interesse pubblico
ha natura oggettiva ed entra nel congegno causale
concorrendo a definire l’assetto concreto degli
interessi perseguiti attraverso la stipulazione
di quello specifico contratto. Del resto, le più
recenti e condivisibili ricostruzioni della causa
del contratto hanno abbandonato la tesi bettiana
della causa intesa come funzione economico-sociale
del contratto per definire la causa stessa quale
ragione pratica dell’affare (c.d. causa concreta)[80].
Se così è, la “mancanza” o “violazione” dell’interesse
pubblico, che si realizza nella fase di selezione
(normalmente) concorsuale dell’offerta, potrebbe
determinare la nullità del contratto stipulato.
In alternativa, qualora si voglia raggiungere una
soglia di maggiore certezza, evitando il ricorso
ad un concetto dai contorni notoriamente “enigmatici”,
dovrebbe essere lo stesso legislatore ad introdurre
espresse nullità testuali ex art. 1418, terzo
comma, c.c. (non potendo funzionare, per le ragioni
dette, il meccanismo delle nullità virtuali), stabilendo
quali violazioni di norme (di diritto privato) dia
luogo a nullità, con contestuale previsione del
relativo regime.
In conclusione, per i settori regolamentati continuano
a valere le regole di diritto pubblico di disciplina
di un procedimento (amministrativo) unico in cui
l’atto finale è un atto non autoritativo,
di adesione al contratto, il cui annullamento
può determinare la declaratoria di nullità del contratto
stesso per mancanza del consenso.
Quando e se si avvierà il processo di privatizzazione
“auspicato” dal legislatore, si applicheranno le
regole di diritto privato di disciplina di un procedimento
(negoziale) unico, composto da atti (non autoritativi)
negoziali sanzionabili, in caso di deviazione dall’interesse
pubblico e, in particolare, dalle esigenze di imparzialità
e tutela dei terzi, mediante lo strumento della
nullità per mancanza (o illiceità) della causa ovvero,
ipotizzando un legislatore solerte, attraverso il
ricorso al rimedio della nullità testuale.
Non ritengo, però, che l’adattamento (recte:
l’utilizzazione) delle regole del diritto privato,
nel nostro caso, porti di necessità alla costruzione
di un “diritto privato speciale”: il diritto privato
ha, infatti, in sé i mezzi per garantire il rispetto
di quelle esigenze di pubblico interesse senza subire
stravolgimenti o deviazioni che lo allontanerebbero
dalle tradizionali categorie civilistiche.
Ciò a cui bisognerà, invece, ripensare è la stessAa
distinzione tra regole di diritto pubblico e regole
di diritto privato[81]: una volta, infatti, che
la caratterizzazione al perseguimento dell’interesse
pubblico diventa compatibile anche con una disciplina
posta esclusivamente da regole privatistiche, la
stessa non può essere più evocata quale utile elemento
di discrimine tra i due settori dell’ordinamento.
NOTE
*
Relazione svolta, il 7 aprile 2006, nell’ambito
del corso di dottorato di ricerca in Nuova
sistematica del diritto civile, del diritto privato
comunitario e teoria dell’interpretazione, organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università
degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Il presente
articolo è in corso di pubblicazione in Foro
amministrativo-Tar.
[2] Cfr. A. Massera, I Contratti, in
S. Cassese (a cura di), Istituzioni di
diritto amministrativo, Milano, 2004, 285.
[3] M. Nigro, Conclusioni, in A. Masucci
(a cura di), L’accordo nell’azione amministrativa,
Roma, 1988, Quaderni del Formez, n. 51, 79 ss.
[4] E. Picozza, voce Attività amministrativa
e diritto comunitario, in Enc. giur., agg.,
III, Roma, 1997, 16.
[5] Anche questo dato risulta pacifico: v.,
per tutti, G. Corso, Manuale di diritto amministrativo,
Torino, 2006, 341; F. P. Pugliese, voce Contratto
– V) Contratti della pubblica amministrazione, in
Enc. giur., Roma, 1988, 1.
[6] A. Amorth, Osservazioni sui limiti
dell’attività amministrativa retta dal diritto privato,
in Arch. dir. pubb.,1938, 455.
[7] G. Pericu, L’attività consensuale
della Pubblica amministrazione, in L. Mazzarolli
– G. Pericu – A. Romano – F.A. Roversi Monaco –
F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo,
Bologna, 2005, 293; G. Fares, Annullamento
dell’aggiudicazione e ripercussioni sul contratto:
qualche riflessione alla luce dei più recenti indirizzi
interpretativi, in Foro amm.–Tar, 2004,
2682; F. Trimarchi Banfi, I rapporti contrattuali
della pubblica amministrazione, in Dir. pubb.,
1998, 35.
[8] M. S. Giannini, Diritto amministrativo,
vol. II, Milano, 1993, 363 ss.
[9] M.S. Giannini, Diritto amministrativo,
cit., 363.
[10] G. Greco, Argomenti di diritto amministrativo,
Milano, 2000, 161.
[11] G. Greco, Argomenti di diritto amministrativo,
cit., 165, 173.
[12] C. Marzuoli, Principio di legalità
e attività di diritto privato della pubblica amministrazione,
Milano, 1982, 4. Il principio di legalità può
essere inteso, oltre che come legalità indirizzo,
come legalità-garanzia, assolvendo la legge alla
funzione, appunto, di garanzia delle situazioni
giuridiche soggettive dei singoli cittadini.
[13] F.G. Scoca, Autorità e consenso,
in Dir. amm., 2002, 437.
[14] S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico
dell’attività amministrativa e diritto privato,
in Dir. pubb., 1998, 456-457.
[15] Cfr. V. Cerulli Irelli, L’annullamento
dell’aggiudicazione e la sorte del contratto (nota
a Tar Campania, I, 29 maggio 2002, n. 3177), in
Giorn. dir. amm., 2002, 1197.
[16] L’espressione riportata nel testo è
di V. Cerulli Irelli, L’annullamento dell’aggiudicazione
e la sorte del contratto, cit., 1197.
[17] Nella legislazione italiana di contabilità
si rinviene anche la finalità della «convenienza
amministrativa e del più economico utilizzo, secondo
il tipo di contratto, delle risorse finanziarie
pubbliche» (A. Massera, I contratti, cit.
1571).
[18] F. Trimarchi Banfi, Questioni in
tema di contratti di diritto privato dell’amministrazione
pubblica, in Studi in onore di Feliciano
Benvenuti, Modena, 1996, vol. IV, 1676 ss.;
riconosce il rilievo fondamentale che rivestono
le procedure di evidenza pubblica ai fini della
tutela della concorrenza C. cost. n. 345 del 2004.
[19] V. par. 5.
[20] Sul punto v. le osservazioni di L. V.
Moscarini, Vizi del procedimento e invalidità
o inefficacia del contratto, in Dir. proc.
amm., 2004, 599 ss.
[21] Sull’ammissibilità e sui limiti del
potere di autotutela v. F. Merusi, Annullamento
dell’atto amministrativo e caducazione del contratto,
in Foro amm.–Tar, 2004, 578.
[22] E’ dell’avviso, invece, che l’indagine
debba essere guidata dalla regola del «caso per
caso» G. Fares, Annullamento dell’aggiudicazione
e ripercussioni sul contratto: qualche riflessione
alla luce dei più recenti indirizzi interpretativi,
cit., spec. 2691 ss.
[23] Cass., 8 maggio 1996, n. 4269, in Nuova
giur. civ. comm., 1997, I, 518.
[24] L’adesione alla tesi monofasica del
procedimento porta, come vedremo, a ritenere che
il contratto sia nullo per mancanza del consenso.
[25] V. par. 1.1.
[26] Cfr. V. Roppo, Il Contratto, Milano,
2001, 759.
[27] Parte della dottrina ritiene che il
riferimento alla capacità contenuto in alcune
sentenze della Cassazione rinvenga il proprio referente
nel citato art. 1425, comma 1, c.c.: si tratterebbe,
in particolare, di una sorta di incapacità della
P.A., causata dalla mancanza o dall’annullamento
della determinazione di contrattare (v. Cass., sez.
un., 25 marzo 1986, n. 2091, in Foro amm., 1986,
1265; Cass., 28 settembre 1984, n. 4820, in Foro
it., 1985, I, 828) ovvero delle prescritte autorizzazioni
(Cass., 26 giugno 1979, n. 3553, in Giur. it.,
1979, I, 219). In relazione a questo aspetto,
si è correttamente sottolineato che la soluzione
adottata dalla Cassazione «fonda un’ingiustificata
equiparazione tra le norme relative all’incapacità
legale di agire e la disciplina dei contratti stipulati
dalla P.A., la quale, a differenza dei minori e
degli interdetti, non ricorre a soggetti estranei
per ovviare ad una situazione patologica che ne
impedisce la regolare formazione della volontà,
ma si avvale, per necessità strutturalmente legate
alla sua natura, di persone fisiche che intervengono,
in qualità di organi e non di rappresentanti esterni,
al compimento degli atti, che pertanto sono ad essa
direttamente imputabile» (A. Albanese, Violazione
di norme imperative e nullità del contratto, Napoli,
2003, 213-214). Criticabile è anche il riferimento
al difetto di legittimazione che compare in alcune
sentenze della Cassazione (Cass., 21 febbraio 1995,
n. 1885, in Giust. civ. mass., 1995, 398;
Cass., 20 novembre 1985, n. 5712, in Riv. trim.
app., 1987, 85) per la “equivocità” dello stesso
concetto utilizzato (cfr. P. Rescigno, voce Legittimazione,
in Dig. disc. priv., sez. civile, vol.
X, Torino, 1993, 518 ss., spec. 523-524) e del rimedio
che consegue alla sua violazione (v. successivo
par. 4).
[28] Per quanto attiene, invece, alla volontà
dell’ente pubblico, escluso il riferimento al
dolo e alla violenza, alcuni autori sostengono che
l’annullabilità vada inquadrata nelle fattispecie
di errore tipizzate dall’art. 1429 c.c., rispettivamente
al n. 3 (errore che «cade…sulle qualità dell’altro
contraente» sempre che siano state determinanti
del consenso) e al n. 4 (errore di diritto, quando
«è stato la ragione unica o principale del contratto»).
L’amministrazione, infatti, secondo la tesi in esame,
si rappresenta falsamente che il soggetto selezionato
sia effettivamente il “contraente migliore” sotto
il profilo dell’interesse pubblico: «tale falsa
rappresentazione fattuale deriva, a sua volta, quale
inesorabile conseguenza, dall’errore di diritto
in cui è incorsa la medesima amministrazione nel
ritenere legittima e regolare la procedura ad evidenza
pubblica esperita» (M. Monteduro, Illegittimità
del procedimento ad evidenza pubblica e nullità
del contratto d’appalto ex art. 1418 comma
1, c.c.: una radicale “svolta” della giurisprudenza
tra luci ed ombre, in Foro amm.–Tar,
2002, 2594). L’errore, si aggiunge, sarebbe «comune»
ad entrambe le parti e quindi riconoscibile (l’orientamento
prevalente ritiene, infatti, che l’errore bilaterale
non richieda il requisito della riconoscibilità,
in quanto chi condivide l’errore non può far valere
nessun affidamento meritevole di tutela: questa
tesi è stata sostenuta per la prima volta in dottrina
da F. Messineo, Dottrina generale del contratto,
Milano, 1978, 90 e in giurisprudenza da Cass.,
9 febbraio 1952, in Giur. it., 1952, I, 161).
La spiegazione fornita non appare convincente. Innanzitutto,
non si tratterebbe di un errore di “puro” diritto,
in quanto l’errore di fatto “concorrente” (sulle
qualità, appunto, della persona dell’altro contraente)
assorbe l’errore di diritto, con conseguente superfluità
del giudizio circa la sussistenza della «ragione
unica o principale del contratto». In secondo luogo,
non può ritenersi che l’errore sulla qualità della
persona dell’altro contraente sia “bilaterale” e
dunque riconoscibile. Si ricordi che si ha errore
comune quando tutte le parti incorrono nella medesima
falsa rappresentazione della realtà. Si ricordi,
altresì, che l’errore su «qualità determinanti dell’altro
contraente» deve riguardare l’«altro contraente»
e non invece la propria persona (M. Franzoni, Il
contratto annullabile, in A. Di Majo- G.B. Ferri
- M. Franzoni, Il contratto in generale, tomo
VII, in Trattato di diritto privato, diretto
da M. Bessone, vol. XIII, Torino, 2002, 266; R.
Sacco-G. De Nova, Il contratto, tomo primo,
in Trattato di diritto civile, diretto da
R. Sacco, Torino, 1993, 390). Ciò significa che
il privato contraente non potrebbe invocare l’error
in persona e chiedere l’annullamento del contratto
perché pensava di essere il “migliore contraente”.
Se così è, l’errore non potrebbe essere mai comune,
ma semmai soltanto dell’amministrazione,
con conseguente necessità del requisito della riconoscibilità
(non sembra, inoltre, che la Cassazione abbia mai
fatto ricorso, espressamente o implicitamente, alla
categoria dell’errore comune per giustificare la
tesi dell’annullabilità, in quanto ciò di necessità
avrebbe significato un allargamento della legittimazione
anche al contraente privato, incorso anch’egli in
errore, legittimazione che, come detto, la Cassazione
ha sempre escluso).
Ma neanche in questa diversa accezione l’errore
potrebbe essere “rilevante” ai fini della nostra
indagine. Se errore significa ignoranza o falsa
conoscenza di un dato relativo al contratto, lo
stesso deve esistere al momento della conclusione
del contratto e non potrebbe sopraggiungere a seguito
dell’annullamento della procedura di gara. L’accertamento
giudiziale dell’illegittimità della procedura potrebbe
far scoprire l’errore “svelando” la reale qualità
del soggetto aggiudicatario. Ma l’errore dovrebbe
sempre farsi risalire alla fase di conclusione del
contratto e potersi in ogni caso fare valere “a
prescindere” dall’intervenuto annullamento dell’atto
amministrativo di aggiudicazione. In altri termini,
se la P.A. si avvede di essere incorsa in una falsa
rappresentazione della realtà in ordine alla qualità
dell’altro contraente dopo aver concluso il contratto,
la stessa dovrebbe poter agire subito in giudizio
per ottenere l’annullamento del contratto, senza
dover attendere la sentenza del giudice amministrativo
di annullamento dell’aggiudicazione ovvero senza
la necessità della previa attivazione di un procedimento
di autotutela. Siamo, pertanto, fuori dal nostro
campo di indagine, non potendosi mai trattare di
un vizio del contratto “dipendente” dall’annullamento
di un atto della procedura dell’evidenza pubblica
(la tesi dell’errore di diritto è stata di recente
sostenuta, con diverse motivazioni, da S. Valaguzza,
Illegittimità della procedura pubblicistica e
sue interferenze sulla validità del contratto, in
Dir. proc. amm., 2004, 310).
[29] Non sarebbe, inoltre, coerente con le
regole civilistiche che presiedono all’impugnativa
dei contratti per vizi del consenso, fondare un’azione
di annullamento del contratto da parte dell’amministrazione
su illegittimità non subite ma provocate
dalla stessa amministrazione. Sarebbe, infine,
illogico rimettere all’iniziativa della P.A., soccombente
nel giudizio amministrativo, l’azione di invalidazione
del contratto per quegli stessi vizi che nel precedente
giudizio amministrativo aveva contrastato: questi
profili sono evidenziati, tra gli altri, da Consiglio
di Stato, sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332 (su cui
v. nt. 32); Consiglio di Stato, sez IV, 27
ottobre 2003, n. 6666 (su cui v. nt. 44); in dottrina
si sofferma sui di essi M. Lipari, L’annullamento
dell’aggiudicazione e la sorte del contratto tra
nullità, annullabilità ed inefficacia: la giurisdizione
esclusiva amministrativa e la reintegrazione in
forma specifica, in www.lexfor.it.,
2003.
[30] L’annullamento del contratto per incapacità
dell’ente ex art. 1425 c.c. non è neanche
prospettabile in via autonoma per le stesse ragioni
esposte nella precedente nota 26.
[31] Consiglio di Stato, sez. VI, 5 maggio
2003, n. 2332, cit.; Consiglio di Stato, sez. VI,
19 novembre 2003, n. 7470, cit.; Consiglio di Stato,
sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666, cit.
[32] Cfr. F. Cintioli, Annullamento dell’aggiudicazione,
buona fede e metodo giuridico (nota a Consiglio
di Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992), in
www.lexfor.it, 2003.
[33] A tale inefficacia la prevalente dottrina
contrappone la inefficacia in senso lato che ricomprende
ogni “mancanza di effetti”, anche quella dipendente
da un vizio del negozio che ne determini l’invalidità
(v., per tutti, V. Scalisi, voce Inefficacia
(dir. priv.), in Enc. dir., XXI, Milano,
1971, 325).
[34] Per una esaustiva illustrazione delle
diverse posizioni dottrinali sul tema dell’inefficacia
si rinvia a L. Valle, L’inefficacia delle clausole
vessatorie, Padova, 2004, 53 ss.
[35] V. nota 64.
[36] Si v. Consiglio di Stato, sez. VI, 5
maggio 2003, n. 2332, in Urb. e app., 2003,
918 ss., con nota di G. Montedoro, I rapporti
fra evidenza pubblica e contratto di appalto;
in Foro amm.–Cds, 2003, 1642 ss., con nota
di S. Varone, L’invalidità contrattuale nella
dialettica tra atto e negozio nell’ambito delle
procedure ad evidenza pubblica; in Riv. giur.
dell’edilizia, 2003, 1598 ss., con nota di B.
De Rosa, Brevi note in ordine alla caducazione
automatica del contratto a seguito dell'annullamento
giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione,
ivi, 1605 ss.; in questo senso v., tra gli altri,
anche Consiglio di Stato, sez. VI, 28 settembre
2005, n. 5194, in Foro amm.–Cds, 2005, 2629;
Id., sez. VI, 14 maggio 2000, n. 244, ivi,
2000, 108; Id., sez. V, 25 maggio 1998, n. 677,
ivi, 1998, 1442; Id., sez. V, 30 marzo 1993,
n. 435, in Giur. it., 1994, III, 19; nella
giurisprudenza di primo grado v., tra gli altri:
Tar Campania, Napoli, sez. I, 12 settembre 2005,
n. 12328, in Foro amm.–Tar, 2005, 2923; Tar
Umbria, 6 settembre 2005, n. 411, ivi, 2728;
Tar Basilicata, 30 aprile 2005, n. 286, ivi,
1231; Tar Puglia, Lecce, 2 settembre 2004, n.
6094, ivi, 2004, 2665; Tar Puglia, Lecce,
7 febbraio 2001, n. 28, in Tar, 2001, 1438.
[37] Consiglio di Stato, sez. VI, 5 maggio
2003, n. 2332, cit.
[38] E’ bene, però, precisare che nelle sentenze
non si rinvengono espresse prese di posizione in
tale senso.
[39] Consiglio di Stato, sez. VI, 5 maggio
2003, n. 2332, cit.
[40] Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio
2004, n. 3355, cit. afferma, in chiave critica,
che questa tesi (come le altre di cui ci occuperemo
tra breve) non si sofferma a spiegare quale sia
la «la causa dell’originaria o sopravvenuta inidoneità
del negozio a produrre i suoi effetti (legali e
negoziali)».
[41] In relazione alla valenza del nesso
di presupposizione v., in senso critico, le considerazioni
di E. Sticchi Damiani, La caducazione degli atti
amministrativi per nesso di presupposizione, in
Dir. proc. amm., 2003, 661 ss.
[42] Cass., 30 maggio 1987, n. 4822, in Giust.
civ., 1987, I, 2883; v., anche, Cass., 12 dicembre
1995, n. 12733, in Giust. civ., 1996, 2697;
per la illustrazione delle diverse tesi dottrinali
in argomento sia consentito rinviare a V. Lopilato,
Questioni attuali sul contratto, Milano,
2004, 38 ss.
[43] V., sul punto, anche le considerazioni
di G. Greco, Accordi e contratti della pubblica
amministrazione tra suggestioni interpretative e
necessità di sistema, in Dir. amm., 2002,
422.
[44] Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio
2004, n. 3465, in Foro amm.–Cds, 2004, 1435.
[45] Il Consiglio di Stato nella decisione
in esame pur mostrando di volere offrire una spiegazione
“autonoma” dell’inefficacia del contratto premette
che rimane ferma «l’adesione alla tesi della caducazione
automatica». Delle due l’una: o l’inefficacia è
conseguenza del rapporto di presupposizione necessaria
tra atto amministrativo e contratto ovvero è conseguenza
del rapporto di prevalenza di un interesse esterno
sull’interesse interno negoziale.
[46] La ricostruzione seguita dalla sentenza
in esame sembra riprendere la nozione di inefficacia
proposta da autorevole dottrina che ritiene che
l’inefficacia sia conseguenza di un difetto funzionale
del negozio: «l’inefficacia in senso tecnico
(…) non concerne la struttura dell’atto, bensì la
sua funzione»; «in ordine al negozio il diritto
è chiamato, anzitutto, a valutare statisticamente
la corrispondenza formale del programma di interessi
divisato dai soggetti allo schema astratto previsto
dalla norma. Accertata l’adeguazione del fatto allo
schema normativo si rende necessaria da parte dell’ordine
giuridico una valutazione dinamica del fatto negoziale,
attinente alla idoneità funzionale del medesimo
a soddisfare l’interesse programmato dai soggetti…»
(V. Scalisi, voce Inefficacia (dir. priv.), cit.);
svolta questa premessa la dottrina in esame ritiene
che le cause di inefficacia possano essere “interne”
o “esterne”. Tra le cause “interne” vengono indicate
quelle che lasciano indeterminato il soggetto o
l’oggetto; tra le cause “esterne”, viene indicato
il piano di interessi «di rango pozione e incompatibile
con l’interesse interno negoziale» (V. Scalisi,
voce Inefficacia (dir. priv.), cit., 364),
potendo accadere, in altri termini, che «altri interessi
giuridici, interferendo dall’esterno sull’interesse
negoziale, esigano che il valore parziale espresso
dal negozio sia corretto, modificato o eventualmente
eliminato» (v. sempre Scalisi, voce Inefficacia
(dir. priv.), cit., 336).
[47] Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre
2003, n. 6666, in Giornale di dir. amm., 2004,
15, con nota di P. Carpentieri, Annullamento
dell’aggiudicazione e contratto; in Foro
ammm.-Cds., 2003, 3312 ss., con nota di G. Tulumello,
Vizi del procedimento di evidenza pubblica e
regime dei contratti della pubblica amministrazione;
in Corr. giur., 2004, 675, con
nota di F. Caringella, Annullamento della procedura
di evidenza a monte e sorte del contratto a valle:
patologia o inefficacia? Nella giurisprudenza
amministrativa di primo grado v., tra le altre,
Tar Lazio, Latina, 1 settembre 2005, n. 663, in
Foro amm.–Tar, 2005, 2888.
[48] P. Rescigno, voce Legittimazione,
cit., 523-524; in giurisprudenza si è rilevato
che il concetto di legittimazione al negozio non
«è generalmente accolto» e «presenta nella elaborazione
dottrinale significati molteplici, essendo riferito
alle più diverse situazioni giuridiche che hanno
in comune solo la rilevanza di una specifica posizione
di un soggetto rispetto a dati beni o interessi
(…)» (Cass., 17 giugno 1985, n. 3642, in Nuova
giur. civ. comm., 1986, 284). Sul punto G. Fares,
Annullamento dell’aggiudicazione e ripercussioni
sul contratto: qualche riflessione alla luce dei
più recenti indirizzi interpretativi, cit.,
1698, osserva, inoltre, come la diversa valenza
degli atti che compongono il procedimento ad evidenza
pubblica porta a ritenere che soltanto alcuni «incidono
sulla legittimazione a contrarre dell’ente pubblico
(…) se alla caducazione della delibera a contrattare
è ragionevole riconnettere l’effetto della perdita
di legittimazione a contrarre della P.A., non altrettanto
può sostenersi in caso di annullamento dell’aggiudicazione,
laddove più che la volontà dell’amministrazione,
viene piuttosto a mancare l’idoneità dell’aggiudicatario
ad essere contraente della P.A.»
[49] G. De Nova, Il contratto contrario
a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv.,
1985, 436.
[50] V., per tutti, G. Villa, Contratto
e violazione di norme imperative, 1993, Milano,
spec. 75 ss.
[51] A. Di Majo, La nullità, in Il
Contratto in generale, cit., 84.
[52] Altro criterio è quello della «direzione
del divieto», secondo cui si avrebbe nullità qualora
la norma imponga la proibizione ad entrambi i contraenti,
mentre quando il divieto si indirizzi nei riguardi
di una sola parte, il contratto rimane valido o
comunque sarebbe soggetto a forme meno gravi di
invalidità: per le obiezioni a questa tesi v. G.
Villa, Contratto e violazione di norme imperative,
cit., 114 ss.
[53] V. F. Di Marzio, Le norme imperative,
in P. Cendon (a cura di), ne Il diritto privato
nella giurisprudenza, vol. VI, I contratti
in generale, Torino, 2000, 156; G. De Nova,
Il contratto contrario a norme imperative, cit.,
436.
[54] Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2003, n.
1218, in Foro amm.–Tar, 2003, 259, con nota
di L. Ieva, Annullamento degli atti dell’evidenza
pubblica e nullità del contratto di appalto, e
in Dir. proc. amm., 2004, 177 ss., con nota
di G. Goisis, In tema di conseguenze sul contratto
dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione
conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica
e di giudice competenze a conoscerne; v. anche
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 novembre 2003, n.
7470, in Foro amm.–Cds, 2003, 3413, il quale,
però, ritiene che sia egualmente capace di soddisfare
le esigenze sottese alla previsione delle norme
dell’evidenza pubblica anche la tesi della caducazione
automatica; nella giurisprudenza di primo grado
v. Tar Campania, I, 29 maggio 2002, n. 3177, in
Foro amm.–Tar, 2002, 2579, con nota di M.
Monteduro, Illegittimità del procedimento ad
evidenza pubblica e nullità del contratto d’appalto
ex art. 1418 , comma 1, c.c.: una radicale
“svolta” della giurisprudenza tra luci e ombre;
in Giorn. dir. amm., 2002, 1195, con nota
di V. Cerulli Irelli, L’annullamento dell’aggiudicazione
e la sorte del contratto, cit.; in Urb.
e app., 2002, 1212, con nota di O.M. Caputo,
Nullità del contratto di appalto, risarcimento
in forma specifica e pregiudiziale amministrativa.
Un’impossibile conciliazione; Trga Bolzano,
12 febbraio 2003, n. 48, in www.LexItalia.it,
2003; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 25 novembre
2002, n. 2261, ivi, 2002; Tar Puglia, Bari,
sez. I, 28 gennaio 2003, n. 394, in Foro amm.–Tar,
2003, 266.
[55] G. D’Amico, Regole di validità e
regole di comportamento nella formazione del contratto,
in F. Di Marzio (a cura di), Il nuovo diritto
dei contratti, problemi e prospettive, Milano,
2004, spec. 58 ss.
[56] V. Pietrobon, Errore, volontà ed
affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990,
156-157, citato da G. D’Amico, Regole di validità
e regole di comportamento nella formazione del contratto,
cit., 58.
[57] G. D’Amico, Regole di validità e
regole di comportamento nella formazione del contratto,
cit., 55. Allo stesso nella fase di esecuzione
del contratto la violazione delle regole di correttezza
non potrebbe determinare la invalidità del contratto
ma soltanto l’applicazione dei rimedi risolutori.
[58] In Danno e responsabilità, 2006,
25 ss., con nota di V. Roppo – G. Afferni, Dai
contratti finanziari al contratto in genere: punti
fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità
precontrattuale.
[59] Ricordiamo che l’art. 1418 c.c. stabilisce
che: «il contratto è nullo quando è contrario a
norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente» (corsivo aggiunto).
[60] Cfr. P. Santoro, L’invalidità del
contratto derivata da vizi del procedimento di evidenza
pubblica, in I contratti dello Stato e degli
enti pubblici, 2004, 13-14; G. Greco, I contratti
ad «evidenza pubblica», in Argomenti di diritto
amministrativo, Milano, 2000, 173.
[61] In Foro it., 2005, III, 549,
con nota di A. Lamorgese, Vizi del procedimento
amministrativo e contratto di diritto privato;
in Urb. e app., 2004, 1062, con nota di C.
Mucio, Effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione
del contratto: la parola all’Adunanza plenaria,
con cui è stata rimessa all’Adunanza plenaria
la questione relativa alla sorte del contratto;
in analogo senso Cons. giust. amm. reg. sic., 8
marzo 2005, n. 104, in Dir. proc. amm., 2005,
con nota di M. Giavazzi, L’effetto invalidante
del vizio del procedimento di evidenza pubblica
sull’attività di diritto privato della pubblica
amministrazione, ivi, 1068 ss.; la tesi della
nullità per mancanza dell’accordo è sostenuta anche
da Cass., 9 gennaio 2002, n. 193, in Giust. civ.
mass., 2002, 35.
[62] A. Di Majo, La nullità, cit.,
156.
[63] A. Di Majo, La nullità, cit.;
si v. anche Cass., 7 gennaio 2002, n. 88, in Mass.
Foro it., c. 9, ove si afferma che l’interesse
all’azione consiste nell’interesse «di evitare una
lesione attuale del proprio diritto e il conseguente
danno alla propria sfera giuridica».
[64] Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza
21 maggio 2004, n. 3355, cit., – che, come detto
(v. par.4.2) qualifica il vizio del contratto in
termini di nullità (per mancanza del consenso) –
limita soltanto a tale soggetto la legittimazione
a far valere tale nullità per esigenze connesse
al coordinamento «con le regole che presidiano il
giudizio amministrativo»; invero, come diremo nel
testo, occorre sì tenere presente la regola della
previa impugnazione dell’atto amministrativo, ma
questa, unitamente ad altre valutazioni che faremo
oltre, serve esclusivamente, se non si vuole “snaturare”
l’azione in esame, per delimitare la sfera dei soggetti
aventi “interesse” a far valere la nullità.
Parte della dottrina giustifica la limitazione della
legittimazione all’impugnazione del contratto in
capo esclusivamente al soggetto vittorioso nel giudizio
amministrativo qualificando la patologia del contratto
in termini di «nullità speciale relativa» (P. Carpentieri,
Aggiudicazione e contratto, cit., 19; Id.,
Annullamento dell’aggiudicazione e contratto,
in Gior. dir. amm., 2004, 22, nt. 29).
L’affermazione non è condivisibile. Tale forme di
nullità, di recente emersione per gli influssi del
diritto comunitario, si caratterizza, tra l’altro,
per essere prevista a “protezione” della parte debole
del rapporto contrattuale attraverso la previsione
di una nullità parziale necessaria che determina
la caducazione della sola clausola “incriminata”
non estendendosi all’intero contratto, in deroga
ai meccanismi sanciti dall’art. 1419, primo comma,
c.c.; e ciò al fine di consentire il mantenimento
in vita del contratto a tutela del contraente debole
che ha normalmente interesse a continuare a trarre
dal contratto stesso le utilità programmate. Da
qui la giustificazione della limitazione della legittimazione
a far valere tale patologia contrattuale esclusivamente
al soggetto protetto (per maggiori approfondimenti
sia consentito rinviare a V. Lopilato, Questioni
attuali sul contratto, Milano, 2004, 209 ss.).
Nel caso in esame l’applicazione di questa nuova
forma di nullità – richiamata per evidenti ragioni
di tutela degli interessi in gioco – non sembra
praticabile per il seguente ordine di motivi. Innanzitutto,
il terzo vincitore nel giudizio amministrativo di
annullamento, non mi pare che possa essere qualificato
né parte del contratto (a cui normalmente spetta
la legittimazione all’esperimento della relativa
azione), né, comunque, “parte debole”. In secondo
luogo, occorre una espressa previsione di legge,
assente nel caso di specie, che disciplini, con
i caratteri sunindicati, la categoria delle nullità
di protezione. Ma anche a volere ritenere che tale
categoria sia espressione di un principio generale
e che in quanto tale possa trovare applicazione
in via di interpretazione analogica anche in assenza
di una specifica disposizione normativa, nell’ipotesi
esaminata manca la stessa esigenza (oltre che l’astratta
possibilità) – fondata su ragioni di protezione
– di fare cadere, a seguito dell’annullamento dell’atto
di aggiudicazione, soltanto una parte del contratto
per consentire al “contraente debole” di poter continuare
ad utilizzare le utilità che dal contratto derivano.
In altri termini, non potrebbe trovare riscontro
la stessa ratio sottotesa alla categoria
delle nullità di protezione che, come già sottolineato,
deve essere, a mio avviso, necessariamente rinvenuta
nella esigenza di tutelare la parte debole attraverso
il mantenimento in vita del contratto.
[65] Il Consiglio di Stato, nella citata
ordinanza n. 3355 del 2004, dopo avere premesso
che i profili relativi alla legittimazione a far
valere la nullità vanno «coordinati con le regole
che presidiano il giudizio amministrativo», e in
particolare con la regola che vuole che gli atti
amministrativi vengano impugnati nel termini perentorio
di sessanta giorni, conclude nel senso che «la legittimazione
a far valere la nullità va, inoltre, riconosciuta
alle sole parti che hanno impugnato l’aggiudicazione,
quali unici soggetti che hanno manifestato, in concreto,
interesse, invocando la rimozione dell’atto invalidante,
alla declaratoria della relativa invalidità».
[66] Invero, un pregiudizio economico potrebbe
essere ravvisabile anche a prescindere da eventuali
richieste risarcitorie: si pensi ad es. al caso
in cui l’annullamento della gara sia avvenuto per
il riscontro di offerte anomale (cfr. V. Cerulli
Irelli, L’annullamento dell’aggiudicazione e
la sorte del contratto, cit., 200).
[67] V. G. Tulumello, Vizi del procedimento
di evidenza pubblica e regime dei contratti della
pubblica amministrazione, cit., 3341.
[68] G. Greco, I contratti dell’amministrazione
tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986,
138 ss.; Id., Accordi e contratti della pubblica
amministrazione tra suggestioni interpretative e
necessità di sistema, in Dir. amm., 2002,
423. In giurisprudenza questa tesi, sia pure sulla
base di parziali differenze argomentative, è sostenuta
da Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2003,
n. 2992, in www.lexfor.it, 2003, con
nota di F. Cintioli, Annullamento dell’aggiudicazione,
buona fede e metodo giuridico, cit.; in Foro
amm., C.d.s., 2004, 933 ss, con nota di C. Leone,
La tutela del contraente di buona fede nei contratti
della pubblica amministrazione, 947 ss.; v.
anche, tra le altre, Tar Lecce, 7 febbraio 2001,
n. 28, in Tar, 2001, 1433.
[69] V., per tutti, F. Galgano, Diritto
civile e commerciale, Padova, 1999, 316.
[70] F. Caringella, Annullamento della
procedura di evidenza a monte e sorte del contratto
a valle: patologia o inefficacia? cit., 675,
il quale sostiene, altresì, che non sussisterebbe
la necessità di tutelare chi, stipulando il contratto
in pendenza ancora dei termini per la caducazione
giudiziale dell’atto di aggiudicazione, era ben
consapevole del rischio cui andava incontro qualora
la procedura amministrativa fosse stata annullata
Sul punto deve, inoltre, osservarsi che durante
lo svolgimento della procedura di gara colui che
poi risulterà aggiudicatario e quindi parte del
contratto si trova nella “medesima” situazione in
cui si trova il soggetto che ha ottenuto l’annullamento
della procedura di gara. Non può, dunque, considerarsi
“terzo” “diverso” dal “contraente” la parte che
ha svolto un ruolo attivo nella fase precedente
la stipulazione del contratto.
La Cassazione, in una diversa fattispecie, non ha
riconosciuto la posizione di terzo tra i soci di
una cooperativa edilizia con riguardo ai rapporti
di assegnazione succedutesi nel tempo: «qualora
la deliberazione di esclusione di un socio, resa
da cooperativa edilizia non beneficiaria di contributi
statali, venga annullata, in esito ad opposizione
proposta a norma dell’art. 2527, 3° com., c.c.,
la retroattività di tale annullamento, con il conseguente
ripristino di detto socio nella sua posizione anteriore,
anche con riguardo al diritto all’assegnazione dell’alloggio
di cui si sia reso promissorio, comporta l’invalidità
dell’assegnazione e del trasferimento dell’alloggio
medesimo, che siano stati nel frattempo disposti
in favore di altro socio, posteriormente collocato,
tenuto conto che tale altro socio non è qualificabile
come terzo, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1445
c.c.» (Cass., 8 luglio 1987, n. 5941, in Giust.
civ., 1987, I, 2813).
[71] G. Greco, I contratti dell’amministrazione
tra diritto pubblico e privato, cit., 139-140,
ritiene, però, che possa essere richiesto al terzo
l’onere di verificare l’osservanza della disciplina
dell’evidenza pubblica quando vengono violate le
norme sul procedimento ma non quando «l’illegittimità
di un atto amministrativo negoziale deriva da circostanze
che non potevano essere conosciute in base alla
normale diligenza – si pensi, ad esempio, a talune
fattispecie di eccesso di potere o alla illegittimità
di una deliberazione collegiale, per difetto di
adeguata investitura di taluni componenti del collegio»;
in questi casi «è davvero difficile escludere la
buona fede del terzo, che ha stipulato il contratto
in applicazione di detta delibera» (esprime analoghe
considerazioni anche F. Cintioli, Annullamento
dell’aggiudicazione, buona fede e metodo giuridico,
cit., 1452). Tali rilievi hanno una loro valenza
esclusivamente ai fini del giudizio sulla buona
o mala fede del contraente ma non anche, ritengo,
sulla qualificazione soggettiva del contraente stesso
che rimane “terzo” in conseguenza della sua partecipazione
al procedimento amministrativo.
[72] G. Pericu, L’attività consensuale
della Pubblica amministrazione, cit., 300; sul
punto v. anche le considerazioni di G. Fares, Annullamento
dell’aggiudicazione e ripercussioni sul contratto:
quale riflessione alla luce dei più recenti indirizzi
interpretativi, cit., 2700.
[73] Sulle problematiche poste da tale disposizione
v. G. Alpa, Divagazioni sull’attività negoziale
della P.A. nella nuova disciplina del procedimento
amministrativo, in I Contratti, 2006,
17 ss.; L. Iannotta, L’adozione degli atti non
autoritativi secondo il diritto privato, in
www.giustamm.it, 2006; L. Monteferrante,
La disciplina privatistica nell’adozione degli
atti di natura non autoritativa della pubblica amministrativa,
ivi; N. Paolantonio, Commento all’articolo
1, comma 1 bis, in N. Paolantonio – A. Police
– A. Zito (a cura di), La pubblica amyministrazione
e la sua aziona: saggi critici sulla legge n. 241/1990
riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Torino,
2006, 77 ss.; G. De Marzo – P. Grauso – G. Fabbrizzi,
L’attività amministrativa alla ricerca del consenso,
in F. Caringella – D. De Carolis – G. De Marzo (a
cura di), Le nuove regole dell’azione amministrativa
dopo le legge n. 15/2005 e n. 20/2005, Milano,
2005, 95 ss.; M. Lipari, L’attività di diritto
privato delle pubblica amministrazioni, in www.lexfor.it.,
2005; G. Napolitano, L’attività amministrativa
e il diritto privato, in Gior. dir. amm.,
2005, 481 ss.; A. Travi, Autoritatività e
tutela giurisdizionale: quali novità?, in Foro
amm., 2005, 17 ss.
[74] In argomento v., per tutti, B. Mattarella,
L’imperatività del provvedimento amministrativo,
Padova, 2000.
[75] V. par. 1.1.
[76] Sul punto, v. le osservazioni di F.
Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione
pubblica, in Dir. amm., 2004, 662 ss.
[77] V. Cerulli Irelli, Introduzione,
7, in N. Paolantonio – A. Police – A. Zito (a
cura di), La pubblica amministrazione e la sua
aziona: saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata
dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, cit., 7.
[78] M. Lipari, L’attività di diritto
privato delle pubblica amministrazioni, cit.,
1260.
[79] Cfr. A. Travi, Autoritatività e tutela
giurisdizionale: quali novità?, cit., 23.
[80] V. par. 1
[81] Per una sintetica illustrazione di questa
evoluzione sia consentito rinviare a V. Lopilato,
Questioni attuali sul contratto, cit., 34
ss.
[82] Si impone, pertanto, la necessità di
rinvenire altri idonei criteri di distinzione tra
regole privatistiche e pubblicistiche (su questo
tema v., in generale, le osservazioni di A. Pajno,
Diritto pubblico e diritto privato, in Annuario
dell’associazione italiana dei Professori di diritto
amministrativo, Milano, 2003, 55 ss., spec.
71 ss.). A tal fine, potrebbe forse ritenersi che
tale “nuovo” criterio sia stato posto proprio dell’art.
1-bis, che ha riservato al diritto pubblico
la disciplina dei soli atti non autoritativi.
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